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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/10/2025, n. 2900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2900 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione quarta civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. SI Coltro Consigliere estensore
Dott.ssa Stefania Abbate Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 131/2025 r.g. promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23 dicembre 1964 e residente in [...]di PI (BL), (c.f.: Parte_2
), nata in [...] il [...] e C.F._2
(c.f.: ) nata a [...] il 31 Parte_3 C.F._3
dicembre 2004 e residente in [...]di PI (BL) rappresentati e difesi avv.ti
DR GR e SI TI per mandato e domiciliati come in atti -
appellanti -
contro con sede in Bigolino di Valdobbiadene (TV) (c.f. e p. I.V.A CP_1
) in persona del legale rappresentante e IE P.IVA_1 Controparte_2
1 residente in [...] (c.f. ) CP_3 C.F._4
rappresentati e difesi dagli avv.ti DR Zaglio, Marco Orizio e Stefano
Vergano per mandato e domiciliati come in atti - appellati -
contro
(CF: ) nata in Controparte_4 C.F._5
Argentina il 11 aprile 1981 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Casagrande per mandato e domiciliata come in atti - appellata -
contro già (C.F. e P.I. Controparte_5 Controparte_6
- , con sede in Bologna, in persona del P.IVA_2 P.IVA_3
procuratore, rappresentata e difesa all'avv. Antonio Prade per mandato e domiciliata come in atti - appellata -
e contro e - appellati contumaci - CP_7 Controparte_8
o 0 o
appello sentenze del tribunale di Belluno
o 0 o
Conclusioni per gli appellanti
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di appello, in parziale riforma della Sentenza
non definitiva n. 346/2023 – pubb. il 04.10.2023 – R.G. n. 46/2022 – repert.
n. 407/2023 del 04.10.2023 – emessa dal Tribunale di Belluno in
Composizione Monocratica in data 27.09.2023, in persona del Giudice
dott.ssa Chiara Sandini ed in parziale riforma della Sentenza n. 244/2024 -
2 Pubbl. il 19/06/2024 - R.G. n. 46/2022 - Repert. n. 242/2024 del 19/06/2024
– emessa dal Tribunale di Belluno in Composizione Monocratica in data
03.06.2024, in persona del Giudice dott.ssa Chiara Sandini:
NEL MERITO: premesso che, nel sinistro di cui trattasi, ha Parte_3
subito i danni meglio descritti nella CTU medico legale e quantificati nella premessa di questo atto in euro 807.986,75 oltre ad accessori, e che i suoi genitori e hanno subito in proprio danno per Controparte_9 Parte_1
lesione del rapporto parentale quantificato in complessivi euro 30.318,28,
voglia la Ecc.ma Corte di Appello in riforma delle impugnate sentenze (non definitiva e definitiva) del Tribunale di Belluno n. 346/2023 e n. 244/2024:
In via principale 1) accertare e dichiarare che il sinistro di cui trattasi è
avvenuto anche per concorrente responsabilità di , e per Persona_1
l'effetto condannare il medesimo, e a pagare CP_1 CP_5
solidalmente tra loro, ex art. 2054 co. 2 c.c., all'attrice e ai suoi genitori il
50% delle somme sopra indicate, e quindi euro 403.933,37 a Parte_3
ed euro 15.159,14 ai suoi genitori, ovvero le diverse somme ritenute di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dalla data del fatto al saldo;
2) condannarsi, per l'effetto, ed i suoi genitori Controparte_8 CP_7
e , quali esercenti la responsabilità
[...] Controparte_4
genitoriale sul figlio all'epoca del fatto minorenne, ed il sig. CP_7
anche quale proprietario del velocipede su cui era trasportata , Parte_3
a pagare, solidalmente tra loro a costei il residuo 50% della somma di cui in premessa delle conclusioni, ovvero quella diversa ritenuta di giustizia ed ai suoi genitori il 50% del danno subito in proprio come sopra quantificato,
3 ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia. In ipotesi che la percentuale di responsabilità del sig. venga quantificata in misura inferiore Persona_1
a quanto disposto dall'art. 2054 co. 2 c.c., condannarsi ed Controparte_8
i suoi genitori e per le CP_7 Controparte_4
causali sopra descritte, a pagare a ed ai suoi genitori Parte_3
l'importo residuo del danno totale dagli stessi subito, in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dalla data del fatto al saldo;
In via subordinata;
3) nell'ipotesi che la Corte adita non ritenga sussistente una concorrente responsabilità del sig. , dichiararsi che il Persona_1
sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità di , e per Controparte_8
l'effetto condannarsi lo stesso ed i suoi genitori e CP_7 [...]
quali esercenti la responsabilità genitoriale sul Controparte_4
figlio all'epoca del fatto minorenne, ed il sig. anche quale CP_7
proprietario del velocipede su cui era trasportata , a pagare a Parte_3
costei a titolo di risarcimento dei danni subiti, la somma capitale di euro
807.986,75, ovvero quella diversa ritenuta di giustizia, ed ai suoi genitori, per le causali di cui sopra, la somma complessiva di euro 30.318,28, ovvero quella diversa ritenuta di giustizia, il tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del fatto al saldo;
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., delle spese e degli onorari a favore dei sottoscritti difensori. IN VIA ISTRUTTORIA: qualora l'Ecc.ma Corte non ritenesse di aderire fin d'ora alle conclusioni della relazione tecnica di parte appellante -
disporre nuova CTU tecnico-ricostruttiva, volta ad accertare la reale dinamica
4 del sinistro per cui è lite e ad evidenziare il grado di responsabilità attribuibile a ciascuna parte coinvolta nell'incidente, facoltizzando il nominando perito a prendere visione di tutti gli atti e documenti di causa, prodotti e producendi e con riserva di meglio specificare il quesito in sede istruttoria.
Conclusioni per gli appellati e CP_1 CP_3
Voglia codesta ecc.ma Corte d'Appello, previe tutte le declaratorie del caso e/o di legge, rigettare l'appello avversario, siccome inammissibile e/o infondato in fatto e/o in diritto;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui, in accoglimento dell'appello avversario, dovesse venire accertata la responsabilità e/o un concorso del Sig. (quale CP_3
conducente dell'autocarro Ford Transit targato FT358HP) e, con esso, di
(quale proprietaria dell'autocarro Ford Transit targato FT358HP) CP_1
nella causazione del sinistro del 26.07.19 e dei danni conseguentemente patiti dagli attori (odierni appellanti) e, dunque, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande e pretese attoree e/o da chiunque formulate e dedotte nei confronti del Sig. e/o CP_3 Parte_4
dichiarare tenuta e condannare , in
[...] Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne i convenuti (odierni appellati) Sig. e da ogni e CP_3 CP_1
qualsivoglia onere e/o effetto pregiudizievole agli stessi derivanti e/o comunque conseguenti al sinistro de quo; per l'effetto, condannarsi
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5
al pagamento diretto, in favore degli attori (odierni appellanti), di ogni eventuale somma ritenuta eventualmente dovuta dai convenuti (odierni appellati) Sig. e/o in ogni caso con compensazione, sino CP_3 CP_1
5 a concorrenza, della somma di € 8.260,15 (doc. 3), quale spesa sostenuta da per la sistemazione/riparazione del furgone Ford Transit;
in via CP_1
subordinata istruttoria: si chiede il rigetto di qualsivoglia istanza avversaria finalizzata alla rinnovazione della “CTU tecnico-ricostruttiva, volta ad
accertare la reale dinamica del sinistro per cui è lite e ad evidenziare il grado
di responsabilità attribuibile a ciascuna parte coinvolta nell'incidente …”;
in estremo subordine: si richiamano le istanze istruttorie come dedotte in sede di memoria (dep.ta in I grado) ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. e l'istanza
(di I grado) finalizzata all'acquisizione del fascicolo integrale del proc. penale
1591/19-21 – Procura della Repubblica presso il Trib. Belluno. In ogni caso:
spese di lite (anche per la fase cautelare) integralmente rifuse.
Conclusioni per l'appellata CP_4
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ex adverso proposta, previa ogni più ampia ed utile declaratoria,
ovvero previa ogni eventuale riforma della sentenza di primo grado: Nel
merito Previa ogni necessaria declaratoria o accertamento e previa, in particolare ogni valutazione in ordine alla responsabilità dei soggetti tutti coinvolti nella causa-zione del sinistro de quo, accertarsi e dichiararsi la percentuale di concorsuale responsabilità del minore della Controparte_8
minore ovvero del conducente nella Parte_3 Persona_1
causazione del sinistro per cui è causa. Per l'effetto rigettarsi ovvero ridursi proporzionalmente ogni pretesa risarcitoria svolta degli attori nella misura che sarà accertata in corso di causa. Spese, competenze ed onorari di causa rifusi, - in via istruttoria: si chiede l'acquisizione del fascicolo di parte di cui al pro-cedimento avanti il Tribunale di Belluno, RG 46/2022, Dott.ssa
6 Sandini e si reiterano le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183,
secondo comma, n. 2 e n. 3 e si insiste per il rigetto di quelle avversarie per tutti i motivi già dedotti nelle medesime;
In ogni caso: con vittoria di spese,
diritti ed onorari, oltre accessori di legge, sia di primo che di secondo grado.
Conclusioni per CP_5
Voglia l'adita Corte di Appello di Venezia: - in via pregiudiziale e cautelare:
1) rigettare le domande di sospensione e/o revoca dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza non definitiva nr. 346/2023 pubblicata il
4.10.2023 nel giudizio nr. 46/2022 R.G. del Tribunale di Belluno proposte nei confronti della per difetto dei presupposti;
- nel merito, in via CP_5
principale: 2) sia respinto l'appello principale e/o rigettate le domande di accertamento di corresponsabilità e di condanna proposte nei riguardi dell'appellata già perché infondate CP_5 Controparte_5
in fatto e diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza non definitiva nr. 346/2023 pubblicata dal Tribunale di Belluno il 4.10.2023 nel procedimento nr. 46/2022; - nel merito, in via subordinata o alternativa: 3)
accogliere le conclusioni già precisate dall'appellata già CP_5 [...]
in primo grado che si ripropongono di seguito Controparte_5
ritrascrivendone integralmente il testo: << - nel merito, in via principale: 1)
sia disposto il rigetto integrale delle domande proposte dagli attori nei confronti della perché infondate in fatto e in Controparte_5
diritto; 2) sia altresì disposto il rigetto integrale delle domande dei convenuti sig.ri e di accertamento CP_7 CP_4 Controparte_4
della responsabilità esclusiva e/o concorsuale del sig. nella Persona_1
causazione del sinistro per cui è causa, in quanto infondate in fatto e in diritto;
7 - nel merito, in via subordinata (ma con riserva di gravame): 3) previa determinazione delle quote di responsabilità effettivamente imputabili alle parti coinvolte nel sinistro e facendo applicazione del combinato disposto degli artt. 1227-2056 c.c. anche nei confronti della danneggiata Pt_3
sia il risarcimento erogando agli attori mantenuto entro i limiti
[...]
dell'equo e del provato, con rigetto di ogni maggiore richiesta;
- nel merito,
in ogni caso: 4) spese, anche di consulenza tecnica, ed onorari di causa, oltre accessori, integralmente rifusi;
- in via istruttoria: si ribadiscono le opposizioni istruttorie di cui alla memoria ex art. 183-VI, n. 3, c.p.c. del 18-20.7.2022 e di cui al verbale CP_5
d'udienza del 20.4.2023>>; -in ogni caso: 4) con vittoria delle spese ed onorari, oltre ad iva e cap, di entrambi i gradi di giudizio.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 17 ed il 29 gennaio 2025 , Controparte_9
e la figlia divenuta maggiorenne nata il 31 Parte_1 Parte_3
dicembre 2004, evocavano , Persona_1 CP_1 [...]
e Controparte_5 CP_7 Controparte_4
nonché il figlio degli stessi divenuto maggiorenne (nato il Controparte_8
23 dicembre 2005) avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza non definitiva n. 346/2023 pubblicata il 27 settembre 2023 (per la quale era stata fatta riserva d'appello il 2 novembre 2023) e quella definitiva n. 244/2024, pubblicata il 19 giugno 2024, del Tribunale di Belluno che nel giudizio intentato per il risarcimento dei danno occorsi a loro ed alla figlia nel sinistro del 26 luglio 2019 --- ove, in località NO di PI (BL) Pt_3
lungo la strada provinciale 10, alle ore 14,30 circa, era avvenuta una collisione
8 tra l'autocarro Ford Transit condotto da di proprietà di Persona_1 CP_1
e assicurato con che procedeva con direzione di marcia verso
[...] CP_5
NO di PI ed il velocipede condotto da all'epoca Controparte_8
tredicenne, all'intersezione tra via Vittorio Emanuele II e la laterale sinistra,
via Cuniol;
ove, in particolare, sul velocipede viaggiava anche Pt_3
al tempo quattordicenne, in posizione eretta, in appoggio sui
[...]
poggiapiedi installati in corrispondenza del perno della ruota posteriore del mezzo;
ove il velocipede, provenendo da via Cuniol, si era immesso sulla strada provinciale con svolta a destra, omettendo di arrestarsi alla linea di stop e allargando la traiettoria della curva fino ad invadere completamente la corsia di marcia di pertinenza del furgone Ford Transit;
ove la collisione era avvenuta tra la parte anteriore dell'autocarro, in posizione centrale e la parte anteriore del velocipede, nonostante il furgone avesse deviato il più possibile verso la propria destra nel tentativo di evitare l'impatto, come dimostrato altresì dal luogo di rinvenimento della targa caduta a terra;
ove la velocità di marcia del furgone prima della frenata era stata indicata nella misura di circa
33 km/h e, comunque, entro il limite di velocità ivi vigente di 50 km/h ed ove,
all'esito, aveva riportato gravi danni --- aveva dapprima, con Parte_3
sentenza non definitiva, escluso ogni responsabilità del conducente il furgone di proprietà di e assicurato con e poi aveva accertato la CP_1 CP_5
responsabilità solidale di e di Controparte_4 CP_7
quali genitori del figlio per l'illecito di questi, aveva accertato
[...] CP_8
il concorso di colpa di nella misura del 50% ed aveva Parte_3
rigettato le domande contro , e con Persona_1 CP_1 CP_5
addebito delle spese anche di c.t.u.. Con successiva sentenza definitiva aveva
9 condannato e ai danni a favore di CP_7 CP_4 Pt_3
in €. 211.041,38 ed accessori oltre ai danni a favore loro, regolando
[...]
le spese. Censuravano la prima sentenza non definitiva, per la quale allegavano di aver fatto riserva d'appello, lamentando con il primo motivo l'errata ricostruzione dei fatti e l'errata valutazione delle prove indicando, per l'effetto, al responsabilità concorrente del conducente del furgone con conseguente corresponsabilità dello stesso e di con il Controparte_8
secondo motivo si dolevano dell'ascrizione del concorso di colpa (per Pt_3
determinato in modo errato con mancanza di motivazione e con il
[...]
terzo motivo censuravano la sentenza definitiva in ordine alla mancata liquidazione del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica. Operavano il ricalcolo delle poste secondo le tabelle di Milano del
2024 chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza non definitiva.
Si costituivano e contrastando l'appello e Persona_1 CP_1
chiedendone la reiezione unitamente all'istanza cautelare anche per inammissibilità, posta la definitività della prima sentenza.
Si costituiva chiedendo a propria volta la CP_4 Controparte_4
rideterminazione della responsabilità delle parti coinvolte nel sinistro ma con il rigetto del gravame.
Si costituiva contestando l'appello. Controparte_5
Non si costituivano e che rimanevano CP_7 Controparte_10
contumaci.
Disattesa la sospensiva, la causa veniva rimessa alla decisione per l'udienza del 1^ ottobre 2025 con modalità telematiche non in presenza previa
10 assegnazione, a ritroso, dei termini per la precisazione delle conclusioni e per gli scritti illustrativi.
2.- Osserva la Corte.
L'appello proposto da , e va Controparte_9 Parte_1 Parte_3
rigettato. La sentenza del Tribunale di Belluno, con le precisazioni di cui sotto, va confermata. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo per le parti costituite ma secondo i valori prossimi ai minimi in quanto le difese svolgono argomentazioni consimili a quelle del primo grado.
3.- Va disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame proposta da e da . CP_1 Persona_1
La sentenza n. 346/2023, pubblicata il 4 ottobre 2023 e per la quale è stata fatta riserva d'appello (nota del 2 novembre 2023) presenta profili di ambiguità quanto al requisito della definitività tanto che l'appello deve ritenersi tempestivo. Infatti, nell'intestazione, si utilizza il sostantivo
SENTENZA che indurrebbe a ritenere il dictum come definitivo ma nella parte dispositiva si usa la locuzione “non definitivamente pronunciando”. E'
poi vero che la sentenza contiene la liquidazione delle spese e rimette la causa sul ruolo per il prosieguo in ordine al quantum debeatur, ma proprio per i ridetti profili di ambiguità (Cass. S.U. 10242/21) “Definitiva” “non definitivamente pronunciando” non possono ritenersi chiari ed univoci gli altri postulati formali richiesti per ammettere la definitività (condanna alle spese della parte soccombenze e provvedimento di separazione delle cause).
Pertanto, in presenza di ambiguità, prevale il criterio della tutela del diritto
11 all'impugnazione, come esattamente nel caso, altrimenti precluso per la sussistenza di profili formali contrastanti.
4.1.- Il Tribunale di Belluno è pervenuto alle contestate statuizioni osservando che:
-) per la dinamica del sinistro erano da richiamare le risultanze della CTU
cinematica dalla quale era emerso che la responsabilità nello scontro tra il velocipede condotto da e l'autocarro condotto da Controparte_8 [...]
era ascrivibile alla responsabilità del conducente del velocipede (e Per_1
della trasportata);
-) era infatti emerso che , alla guida dell'autocarro FORD Persona_1
Transit targato FT358HP, procedendo con direzione di marcia verso NO di
PI, era entrato in collisione frontale con il velocipede condotto da all'epoca tredicenne, all'intersezione tra via Vittorio Controparte_8
Emanuele II^ e la laterale sinistra, via Cuniol. Sul velocipede viaggiava anche al tempo quattordicenne, in posizione eretta, in appoggio sui Parte_3
poggiapiedi installati in corrispondenza del perno della ruota posteriore del mezzo;
-) secondo la ricostruzione cinematica il velocipede, provenendo da via
Cuniol, si era immesso sulla SP10 con svolta a destra, omettendo di arrestarsi alla linea di stop e allargando la traiettoria della curva fino ad invadere completamente la corsia di marcia di pertinenza del furgone. La collisione era avvenuta tra la parte anteriore dell'autocarro, in posizione centrale e la parte anteriore del velocipede, nonostante il furgone avesse deviato il più possibile verso la propria destra nel tentativo di evitare l'impatto, come dimostrato altresì dal luogo di rinvenimento della targa caduta a terra;
12 -) il c.t.u. aveva stimato la velocità del furgone prima della frenata in circa 33
km/h, comunque entro il limite di velocità vigente di 50 km/h;
-) erano da accogliere le conclusioni del c.t.u., in quanto logiche e congruamente motivate anche perché lo stesso aveva fornito esauriente risposta alle osservazioni ricevute dal CTP attoreo, sottolineando le caratteristiche dell'urto, definito elastoplastico e valorizzando, a sostegno dei propri calcoli, la massa grandemente superiore dell'autocarro rispetto a quella della bicicletta e della trasportata, nonché le l'individuazione del punto d'urto in prossimità della posizione a terra della targa;
-) erano da escludere profili di corresponsabilità in capo al conducente dell'autocarro sicché le domande attoree ex art. 2054 c.c. nei Persona_1
confronti del medesimo, della proprietaria del veicolo e della CP_1
relativa compagnia assicurativa erano da Controparte_5
rigettare;
-) sussisteva il concorso di colpa della danneggiata ex art. Parte_3
1227 c.c. in quanto era salita in posizione eretta sul velocipede condotto dal quasi coetaneo in appoggio su poggiapiedi aggiunti alla Controparte_8
bicicletta, inidonei rispetto a tale utilizzo, in condizioni di pericolosità;
-) il concorso era da ritenere nella misura del 50%, in quanto CP_8
e erano saliti sul velocipede senza considerare
[...] Parte_3
il pericolo derivante dal posizionamento della trasportata in posizione eretta sui poggiapiedi posteriori, impropriamente utilizzati, le caratteristiche del percorso, con un tratto in discesa e le inevitabili difficoltà di controllo del velocipede nelle predette condizioni;
13 -) i genitori e erano CP_7 Controparte_4
solidalmente responsabili, ai sensi dell'art. 2048 c.c., in relazione alle conseguenze dannose del sinistro che aveva coinvolto il figlio minore
, perché non avevano fornito la prova liberatoria dimostrando di CP_8
non aver potuto impedire il fatto;
-) neppure rilevava la separazione tra e la madre CP_7 CP_4
Sebbene i genitori all'epoca dei fatti fossero separati e risultasse
[...]
prevista la collocazione prevalente del figlio presso la madre, la responsabilità
sul minore era esercitata da entrambi, risultando previsto il regime dell'affido condiviso mentre i tempi di permanenza presso il padre erano elastici;
-) erano infondate le ulteriori deduzioni del padre secondo cui, il giorno del sinistro, il minore si trovava presso l'abitazione della nonna paterna ed era uscito di casa senza osservare le indicazioni proprie e della nonna;
-) la condotta del minore era espressione di disobbedienza e denotava,
conseguentemente, inadeguata educazione/vigilanza da parte dei genitori all'epoca del sinistro in relazione alla condotta tenuta dal minore;
-) il sinistro era riconducibile a carenze educative, in quanto il minore aveva impropriamente utilizzato per il trasporto della coetanea un velocipede al quale erano stati applicati dei dispositivi di trasporto non omologati, di proprietà del padre, violando le regole della circolazione stradale e non considerando la pericolosità delle predette condizioni di trasporto e della strada percorsa;
-) gli attori erano da condannare alle spese anche di c.t.u. e di ctp a favore del e di Parte_5 CP_5
sentenza del 2024
14 -) il danno non patrimoniale per era da liquidare secondo le Parte_3
tabelle del Tribunale di Milano ed in forza della condivisibile c.t.u. che aveva stimato una invalidità permanente del 45-46% da arrotondare al 46%;
-) in conseguenza del sinistro, aveva riportato un grave Parte_3
politraumatismo con plurime lesioni una invalidità totale per 40 giorni, una invalidità parziale del 75% per 165 giorni ed una invalidità del 50% per 180
giorni, con un grado di sofferenza elevato;
-) il valore standard di € 99,00, aumentabile fino ad un massimo del 50%, per le peculiarità del caso era da riportare ad € 149,00, tenuto conto del livello elevato di sofferenza ravvisato dalla CTU nel corso della convalescenza e della giovane età della danneggiata;
-) il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea del bene salute era da liquidare in € 37.808,75 secondo valori già attuali (di cui €
5.960,00 per i primi 40 giorni di invalidità al 100%, € 18.438,75 per i successivi 165 giorni al 75%, € 13.410,00 per i successivi 180 giorni al 50%);
-) il danno non patrimoniale derivante dalla lesione permanente all'integrità
psico-fisica, indicato dalla CTU in misura pari al 46%, era da liquidare in €
384.274,00 sulla scorta dei valori indicati dalle tabelle di Milano 2021,
considerando l'età della danneggiata di 14 anni al momento del sinistro e la duplice componente del predetto danno non patrimoniale, ossia il danno biologico/dinamico relazionale e la sofferenza soggettiva interiore (con un valore del punto pari ad € 8.934,53);
-) poiché la CTU aveva rilevato che “il quadro menomativo accertato possa incidere negativamente nel lungo periodo” con conseguenze sulla professione di parrucchiera esercitata dalla danneggiata in posizione eretta con l'uso
15 continuo degli arti superiori quanto prospettato dalla CTU poteva essere qualificato alla stregua di un danno non patrimoniale alla c.d. cenestesi lavorativa consistente “nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo”;
-) tale danno era però configurabile solo ove non avesse superato la soglia del
30% del danno biologico;
-) non poteva essere riconosciuto nella fattispecie in esame, in favore della danneggiata, un appesantimento del valore del punto per il c.d. danno da cenestesi lavorativa, avendo la CTU ravvisato ai danni della vittima un'invalidità permanente nella misura del 45-46%, superiore al 30%;
-) il danno era pari ad € 422.082,75 secondo valori già attuali da porre nella misura del 50% in favore della danneggiata quindi in € Parte_3
211.041,38 oltre agli gli interessi legali dal sinistro al saldo, da calcolarsi sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro, via via annualmente rivalutata sino all'attualità;
-) era da escludere, in favore della vittima del sinistro, il danno patrimoniale da lucro cessante, non avendo la CTU medico legale evidenziato la possibilità
che le lesioni potessero compromettere in futuro per la Parte_3
possibilità di lavorare, e, quindi, di ricavare un reddito;
-) da un lato in quanto , nelle more del giudizio, aveva completato il Pt_3
percorso scolastico e attualmente lavorava come parrucchiera, come da sua specifica formazione e dall'altro in quanto la stessa aveva portato a compimento il corso per “operatore del benessere, indirizzo acconciatura”;
16 -) era da escludere che a seguito del sinistro fosse stata compromessa la sua capacità lavorativa specifica avendo la medesima intrapreso, a seguito del sinistro, un lavoro confacente al proprio profilo professionale;
-) quanto al futuro, la CTU si era limitata ad evidenziare una mera possibile incidenza negativa nel lungo periodo, prospettando l'appesantimento del punto, ossia la modalità liquidatoria propria del c.d. danno da cenestesi lavorativa, il che suggeriva una possibile incidenza negativa dei postumi, nel lungo periodo, sotto il profilo di un maggiore affaticamento nello svolgimento del lavoro, e non una riduzione nella capacità di produrre reddito;
-) era da riconoscere in favore di ciascuno dei genitori e Controparte_9
il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla Parte_1
sofferenza provata in conseguenza delle gravi lesioni subite dalla figlia in giovanissima età, convivente con i medesimi. Tale voce, da liquidarsi secondo equità, era da riconoscere nella misura complessiva di € 15.000,00
(ossia di € 7.500,00 per ciascun genitore), già decurtata del 50% per il concorso colposo della vittima, oltre alle spese in ambito medico, ritenute congrue dalla CTU, per un valore complessivo di € 273,50 pari ad €. 318,28
in moneta attuale con decurtazione del 50% in ragione del concorso colposo della danneggiata nella predetta misura;
-) per i genitori il danno complessivo, operata la decurtazione del 50%, era pari ad € 15.159,14 secondo valori attuali oltre gli interessi nella misura del tasso legale, dal sinistro sino al saldo, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del sinistro, via via rivalutata sino all'attualità;
-) i convenuti erano da condannare alle spese;
4.2.- La motivazione regge alle censure.
17 4.3.- Occorre preliminarmente dar conto che l'appellata non CP_4
risulta aver proposto appello incidentale formalmente ma nemmeno implicitamente (pur avendo chiesto la rideterminazione delle responsabilità
con indicazione anche di quelle del ) in quanto nel corpo dell'atto ha CP_3
sostanzialmente chiesto il rigetto dell'appello anche per inammissibilità ed il tutto assorbe le contraddittorie conclusioni.
5.1. – Con il primo motivo viene censurata la ricostruzione del sinistro con le conseguenti responsabilità adducendo, attraverso il richiamo ad una consulenza di parte, che in forza di dati criteri (elasticità dell'urto; posizione dei frammenti, metodo di calcolo), la responsabilità avrebbe dovuto essere ascritta, nella misura almeno del 50%, al conducente il veicolo e ad CP_8
Si assume che il c.t.u. non aveva indicato i calcoli tramite i quali era
[...]
pervenuto all'accertamento delle velocità; che nel fissare il punto d'urto era stato disatteso quanto rilevato nell'individuare il raggio di curvatura;
che era impropria la velocità di 23 chilometro orari del velocipede contro un furgone fermo con i conseguenti danni;
che, infatti, era improbabile che due ragazzi potessero urtare a 20-25 chilometri orari contro un furgone fermo e rimbalzare all'indietro di una decina di metri in quanto i corpi umani non erano gommosi;
che era improbabile che la targa si fosse staccata in corrispondenza del punto d'urto; che il metodo di calcolo utilizzato era errato essendo in predicato lo scontro tra un velocipede ed un autoveicolo;
che era dunque evidente la maggior velocità dell'autoveicolo e la conseguente corresponsabilità del conducente e degli appellati.
Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
18 5.2.1.- Inammissibile perché, qualora nei confronti delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (Cass. ordinanza n. 32069 del 20 novembre
2023) siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass.11917/2021; Cass.15147/2018). Tuttavia (Cass.
ordinanza n. 33742 del 16 novembre 2022) quando il Giudice del merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicando, ai rilievi del consulente di parte, lo stesso esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr. Cass.
ordinanza 2.2.2015, n. 1815; Cass. 9.1.2009, n. 282; Cass. 3.4.2007, n. 8355;
Cass. ordinanza 9.4.2021, n. 9483).
5.2.2.- Il tutto risulta evidente nel caso ove i rilievi del consulente di parte,
oggetto del motivo, sono già stati proposti in primo grado, sono stati disattesi dal consulente d'ufficio e sono stati valutati da quel giudice.
5.2.3.- Infatti, quanto alla questione dei calcoli la stessa risulta svolta in primo grado ed il c.t.u. ha dato risposta (elaborato pagg. 20 e 22); quanto al raggio di curvatura con la fissazione del punto d'urto il c.t.u. ha dato risposta alle osservazioni accogliendole, tecnicamente in parte (c.t.u. pagg. 20 e 22 ss.).
19 Sulla complessa deduzione del consulente che assume una maggiore velocità
del furgone argomentando in base alla elasticità dell'urto per la presenza dei corpi umani, alla proiezione dei frammenti (targa) ed al metodo di calcolo
(quantità di moto) il c.t.u. ha dato risposta in primo grado come di seguito:
“Tuttavia, al fine di valutare ogni possibile scenario, e al fine di evidenziare al C.T.P. come il raggio di curvatura non abbia influenza sulle conclusioni,
ho ricalcolato tutta la dinamica inserendo un raggio di curvatura di 13.5 metri,
ovvero un arco di cerchio perfetto che porti dal centro della linea di stop al punto d'urto, per uno spazio di percorrenza della bicicletta tra detta linea dello stop e punto di impatto di 14.2 metri (immagine 13). La situazione è da considerarsi assolutamente limite, perché significherebbe considerare che l'autista del furgone ha percepito la turbativa nel momento in cui la bicicletta passava sulla linea di STOP;
ovvio che è pressoché impossibile. Su questi presupposti sono stati considerati due scenari, il primo con angolo di inclinazione della bicicletta di 10 gradi e il secondo di 15 gradi. Ebbene, nel primo caso la velocità del furgone ad inizio frenata sarebbe stata di 33 km/h e nel secondo 45 km/h, quindi sempre entro il limite dei 50 km/h imposti dalla segnaletica sul tratto interessato (immagine 11a e 11b)” “Ben volentieri elenco le leggi utilizzate: - per il calcolo della velocità della bicicletta:
equilibrio di un mezzo a due ruote in moto circolare a velocità costante;
- per il calcolo della velocità post urto del furgone: calcolo della velocità iniziale considerando lo spazio di arresto di un metro (ricordiamo che la targa è poco sotto il furgone); - per il calcolo della velocità di proiezione del pedone:
distanza di proiezione percorsa e altezza Sig.ina ote con coefficiente Pt_3
di strisciamento e rotolamento citati;
- per il calcolo della velocità ante urto
20 del furgone: relazione conservazione della quantità di moto del sistema (urto elastoplastico: tratto da “trattato di infortunistica stradale” di dott. ing.
[...]
” “contrariamente a quanto scritto dal C.T.P nelle Per_2 Per_3
dinamiche dei sinistri stradali quasi mai abbiamo un comportamento puramente elastico delle masse in gioco come assai di rado abbiamo un comportamento puramente plastico delle masse in gioco;
viceversa nella quasi totalità dei casi il comportamento è di tipo elastoplastico e segue in buona approssimazione le leggi dettagliate in appendice insieme alla revisione dei calcoli le cui risultanze vengono riportate nelle conclusioni definitive;
- per il calcolo della velocità iniziale del furgone prima dell'inizio della frenata, imposta la posizione del velocipede al momento della turbativa,
nota quindi anche la sua distanza dal punto d'urto, si impone la decelerazione da frenata dopo il tempo psicotecnico di reazione. Le relazioni sono dettagliate in immagine 11a e 11b, si possono cambiare parametri per considerare ulteriori scenari, ma risulta evidente che ciò che il C.T.P.
considera fisicamente impossibile è invece assolutamente possibile quando si hanno in gioco masse molto diverse: si conserva la quantità di moto, non la velocità, motivo per il quale una massa leggera con una certa velocità che urta una massa enorme anche se lenta, nel post urto può caricarsi di una velocità
superiore a quella iniziale”. “Il C.T.P. come detto al precedente punto l'urto non è perfettamente plastico né, ovviamente, perfettamente elastico. Con
buona approssimazione, nell'analisi di un urto elastoplastico si impone la conservazione della quantità di moto del sistema di corpi coinvolto, ovvero il prodotto massa per velocità. Il furgone, per quanto avesse una velocità molto bassa al momento dell'impatto, ha una massa enormemente superiore sia alla
21 bicicletta che al corpo della Sig. ina per cui il risultato è proprio Pt_3
quello che ing. contesta. Nello scenario rivisto la velocità del furgone Per_3
al momento dell'impatto risulta superiore, ma sempre molto bassa: 7 km/h
Quest'ultimo è un dato che non può variare eccessivamente, qualunque scenario si consideri, perché l'elemento fondamentale è la certezza sia del fatto che la posizione statica del furgone è molto vicina al punto d'urto
(considerato un metro) come del fatto che la distanza di proiezione della
Sig.ina sia stata di 8,3 metri. Forzatamente ne consegue che la Pt_3
velocità di proiezione del corpo sia dell'intorno dei 27 km/h e che la velocità
del furgone fosse bassissima al momento dell'impatto. Le relazioni sono dettagliate in appendice, immagine 11a e 11b e facilmente verificabili” “Il
C.T.P. oppone nuovamente la propria analisi, depositata in atti, a confutazione della bozza;
le conclusioni tuttavia sono prive di fondamento,
per due motivi su tutto: 1) è impossibile che il punto di impatto sulla SP10 sia altrove rispetto al punto evidenziato in bozza perché la posizione a terra della targa del furgone (dettaglio evidenziato in immagine 4) ne indica con ottima approssimazione il punto. Si potrebbe obiettare che la targa, divelta nell'istante della collisione, sia caduta solo successivamente, dopo che il furgone è avanzato per molti metri fino ad arrestarsi, e quindi caduta solo a veicolo fermo. Ma anche questo scenario, oltre che altamente improbabile in sé, non è sostenibile nel caso specifico poiché la targa non si trova sotto il furgone sulla verticale della propria sede, bensì spostata e davanti alla ruota anteriore destra. La situazione in immagine 4 è spiegabile solo con un impatto del velocipede sul furgone con un certo angolo (stimato di 10 gradi circa),
azione che ha divelto la targa spostandola verso il lato destro del furgone
22 stesso per poi cadere con furgone già vicino all'arresto. 2) Se, come calcolato dal C.T.P. il furgone avesse rallentato da 90 km/h fino a 67 km/h Per_3
per impattare contro la bicicletta e i suoi occupanti i quali procedevano,
sempre secondo i calcoli del C.T.P a 30-35 km/h, vi sarebbe stato Per_3
un sinistro a oltre 100 km/h di velocità relativa. Qui sì ritengo si possa invocare il buonsenso il quale ci suggerirebbe che le conseguenze sia per la
Sig.ina che per il Sig. sarebbero state molto, molto diverse. Pt_3 CP_8
Anche senza chiamare in causa il buonsenso, vi sono comunque chiare statistiche in merito: - quando un pedone viene investito a 30 km/h, il pedone ha 9 probabilità su 10 di sopravvivenza;
- quando un pedone viene investito a 40 km/h, il pedone ha 7 probabilità su 10 di sopravvivenza;
- quando un pedone viene investito a 50 km/h, il pedone ha 1,5 probabilità su 10 di sopravvivenza;
- quando un pedone viene investito a 60 km/h, il pedone ha
0.5 probabilità su 10 di sopravvivenza;
- quando un pedone viene investito a
70 km/h, il pedone ha 0 probabilità su 10 di sopravvivenza. A oltre 100 km/h nemmeno possiamo pensare di considerare scenari meno che infausti”
“l'osservazione non è pertinente per un motivo evidente: il C.T.P. ha cercato in rete tutti casi di collisione tra autovettura e ciclista. La vettura ha una forma diversa: accade infatti che la vettura impatta per prima contro la bicicletta, il ciclista viene disarcionato e, nella maggioranza dei casi, rotola su cofano e parabrezza inclinato per finire addirittura dietro la posizione statica della vettura a fine dinamica. In questo caso abbiamo un sinistro tra ciclista con passeggero contro un furgone la cui forma frontale è tale per cui la Sig.na
è come se fosse andata a impattare contro un muro”. Pt_3
23 5.2.4.- Non solo il motivo è inammissibile avendo il c.t.u. risposto a tutte le osservazioni poi riproposte in appello, ma lo stesso risulta infondato tanto in quanto in metodi di calcolo sono stati indicati, quanto, anche in forza dei dati tecnici, non è implausibile il rimbalzo calcolato dal c.t.u. (posto che i parametri utilizzati dal consulente di parte attengono ad autovetture) ed in quanto la targa risulta trovata in posizione diversa senza alcuna ulteriore prova. Inoltre, l'impatto di un mezzo pesante contro un velocipede modificato e ad andatura non secondaria aumenta l'effetto rimbalzo proprio per la maggiore elasticità del mezzo leggero con giustificazione del rimbalzo.
5.3.- Le conclusioni della c.t.u. cinematica, in merito all'assenza di responsabilità del conducente il veicolo Ford, si traggono inoltre,
indiziariamente, dalle risultanze dell'accertamento dei carabinieri che hanno escluso violazioni in capo al , dall'archiviazione in sede penale e CP_3
dall'assenza di prove in senso sfavorevole alla tesi degli appellanti.
6.1.- Con il secondo motivo si censura il concorso di colpa ascritto a Pt_3
tanto per il primo che per il secondo comma dell'art. 1227 Cod. Civ.
[...]
assumendosi che era mancata la dimostrazione della incidenza causale della condotta della medesima in relazione al sinistro in quanto non era stato dimostrato che la presenza della stessa salita su una bicicletta non omologata in posizione di pericolo, avesse determinato il sinistro.
Il motivo è infondato.
6.2.- La sentenza si è espressa sul punto come segue “Va in ogni caso accertato, in relazione al sinistro, il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. della danneggiata per essere salita in posizione eretta sul Parte_3
velocipede condotto dal quasi coetaneo , in appoggio su Controparte_8
24 poggiapiedi aggiunti alla bicicletta, inidonei rispetto a tale utilizzo, in condizioni di pericolosità. Tale concorso di colpa va ritenuto sussistente nella misura del 50%, risultando Dal e saliti sul CP_8 Parte_3
velocipede senza considerare il pericolo derivante dal posizionamento della trasportata in posizione eretta sui poggiapiedi posteriori, impropriamente utilizzati, le caratteristiche del percorso, con un tratto in discesa, e le inevitabili difficoltà di controllo del velocipede nelle predette condizioni”.
6.3.- Tale conclusione appare corretta, evidente essendo la colpa concorrente per imprudenza della trasportata in quanto: è salita su un Parte_3
velocipede commettendo plurime violazioni dell'art. 182 del Codice della
Strada (“2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano;
essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie” “5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età,
opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma
5. 6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.” “10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102. La sanzione è da € 42 a € 173 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6”); in quanto la posizione “in piedi” dalla stessa assunta, aveva sicuramente incrementato la velocità e inciso sulla
25 manovrabilità del velocipede in discesa considerato che la pendenza stradale era dal 14% al 6% (annotazione di Polizia Giudiziaria - pag. 30 documento 7
di ; in quanto il fatto, poi, che la poggiasse il peso del corpo CP_5 Pt_3
su una struttura alterata – ed illegittima – aveva sicuramente aggravato l'instabilità del mezzo (con aumento della velocità) e reso difficile la conduzione dando concausa al sinistro.
D'altra parte (Cassazione ordinanza del 27 marzo 2024, n. 8306 cit.) la presenza del passeggero condiziona la stabilità nonché la possibilità di arresto e manovra del mezzo (salvo prova contraria). Infatti per la ricostruzione dell'incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità,
desumibile dall'art. 2 Cost., che richiede a ciascun consociato l'adempimento dei "doveri di solidarietà sociale" (indicati come "inderogabili"); nonché
dell'art. 1227 comma 1 c.c., che impone al giudice di merito di esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso;
il trasporto di passeggero a bordo di un ciclomotore, progettato ed omologato per circolare con il solo conducente, incide di per sé sulla sicurezza della marcia e va preso in adeguata considerazione ai fini della ricostruzione dell'eziologia del sinistro,
per l'alterazione della stabilità del veicolo, della possibilità di controllo del mezzo e della capacità di arresto e di manovra;
e costituisce condotta colposa del leso da tenere in considerazione ai fini della ricostruzione del determinismo causale del sinistro.
Evidente, alla luce di quanto sopra, che la condotta imprudente ed in violazione delle norme del codice della strada tenuta dalla trasportata Pt_3
26 ha concorso colposamente alla produzione dell'evento di danno con Pt_3
misura che si conferma nel 50%.
7.1.- Con il terzo motivo viene censurata la seconda sentenza (del 2024) per mancata liquidazione del danno patrimoniale derivata dalla riduzione della capacità lavorativa specifica di Si pone censura laddove si Persona_4
è ritenuto che una lesione superiore al 30% sarebbe stata preclusiva per il riconoscimento del danno alla capacità lavorativa specifica;
si argomenta in forza di pronunce giurisprudenziali che avevano ammesso il risarcimento del danno alla capacità lavorativa specifica in presenza di invalidità nella misura del 36%; si argomenta in merito alla giovane età ed alla gravità delle lesioni indicate dal c.t.u. con effetti anche sulla capacità lavorativa stante la posizione sempre eretta e l'uso continuativo degli arti inferiori tale da determinare orari ridotti con sofferenza;
si precisa che la vittima primaria svolgeva attività di parrucchiera con contratto di apprendistato e che questo non sarebbe sufficiente per escludere il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica.
Il motivo va disatteso, anche se la motivazione va integrata.
7.2.- Secondo recente orientamento giurisprudenziale (Cass. ordinanza n.
16604 del 22 giugno 2025), la perdita della capacità lavorativa specifica non
è commisurata al grado di invalidità accertato in positivo in quanto alcun dato scientifico (barème medico) comprova tale conclusione. E' dall'accertata diminuzione del reddito che deve risalirsi alla prova del danno ed alla sua causa;
non è invece corretto, una volta ritenuta in astratto l' “incapacità
lavorativa” della vittima, desumere la prova d'una contrazione patrimoniale,
senza nessun accertamento in concreto d'una deminutio patrimonii. Questo
27 principio, oltre che imposto dagli artt. 1223 e 2056 c.c., è stato indicato come il criterio preferibile di liquidazione del danno anche dall' “Allegato”
(Annexe) alla Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio. Tale
risoluzione, con l'intento di attenuare le divergenze di leggi e prassi tra i Paesi
aderenti alla CEDU (così si legge nel preambolo), ha raccomandato agli Stati
membri di “prendere in considerazione”, allorché adottino nuove legislazioni sul tema dei danni alla persona, i princìpi contenuti nel suddetto “Annexe”.
Ebbene, il § II, punto 6, dell'Annexe raccomanda che nella liquidazione del danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro si tenga conto “dei redditi della vittima posteriori al sinistro, comparati con quelli che avrebbe ottenuto se il fatto dannoso non si fosse verificato” (“il doit être tenu compte
(…) de ses revenus [scilicet, della vittima, n.d.e.] après l'accident comparés à
ceux qu'elle aurait obtenus si le fait dommageable ne s'était pas produit”), così
confermando che la stima del danno in esame va compiuta in concreto, e non in base ad una astratta ed inafferrabile percentuale di “incapacità lavorativa specifica”.
L'incidenza dei postumi sulla capacità di lavoro andrà dunque valutata in base a tre passaggi: a) l'accertamento dei postumi;
b) l'accertamento della compatibilità tra i postumi e il concreto tipo di impegno, fisico o intellettuale,
richiesta dal lavoro svolto dalla vittima;
c) l'esistenza in atto od in potenza d'una riduzione patrimoniale. Naturalmente questo giudizio ha per corollario che il danneggiato alleghi e provi il tipo di lavoro svolto, il tipo di mansioni corrispondenti, il tipo di impegno fisico o psichico da esse richiesto.
Dimostrato ciò, il Giudice per la stima del danno in esame potrà ricorrere ovviamente anche alla prova presuntiva, che tuttavia dovrà basarsi su fatti
28 noti dai quali risalire ai fatti ignorati, e non sul mero automatismo tra entità
dei postumi e sussistenza del danno.
7.3.- Applicando tali regole deriva il rigetto del motivo in quanto Pt_3
ha intrapreso la professione di parrucchiera come in precedenza
[...]
desiderato ed in forza degli studi;
ha iniziato a svolgere e tuttora svolge il relativo lavoro anche con contratto di apprendistato;
non risulta esservi alcuna allegazione e alcuna indicazione concreta in ordine alla riduzione dei redditi da lavoro a causa delle lesioni subite. Il danno da perdita della capacità
lavorativa specifica non può essere ammesso anche in presenza di un pregiudizio alla salute o di una sofferenza compatibile con l'orario ordinario di lavoro.
8.1.- L'appellante propone, al punto VIII dell'appello, una nuova liquidazione del danno come segue “Alla luce delle argomentazioni svolte in precedenza e della CTU medico-legale depositata in primo grado (qui considerata limitatamente al danno biologico permanente e temporaneo), il danno patito dall'allora minore , sulla scorta delle Tabelle di Milano del Parte_3
2024, risulta essere il seguente: I.P. 46% (anni 14) € 446.628,00 I.T.T. 100%
giorni 40 (€ 173,00 al giorno) € 6.920,00 I.T.P. 75% giorni 165 (€ 129,75 al giorno) € 20.418,75 I.T.P. 50% giorni 180 (€ 86,50 al giorno) € 15.570,00
Totale € 490.526,75”. Trattasi di argomentazione generica che non costituisce motivo di appello per carenza dei requisiti della specificità.
In ogni caso si osserva.
8.2.- La liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. ordinanza n. 12269
del 1^ luglio 2020) operata in base alle tabelle del Tribunale di Milano vigenti al momento del verificarsi del danno, in luogo di quelle, diverse e più
29 favorevoli, esistenti al tempo della liquidazione, non è censurabile in sede di legittimità, qualora al danneggiato sia riconosciuto un importo compreso nel
"range" previsto dalle tabelle in uso all'epoca della decisione.
Nel caso di specie da un lato i motivi di censura sono stati rigettati e la sentenza è stata confermata, dall'altro alcuna allegazione risulta fornita ad indicare tanto la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle in comparazione quanto che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe per ciò stesso un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuito con la sentenza impugnata.
9.- Le istanze istruttorie per il rinnovo della c.t.u. e per le prove costituende vanno disattese in quanto generiche e prive di rilievo causale.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa promossa da e contro Parte_1 Controparte_9 Parte_3 CP_1
,
[...] Persona_1 Controparte_4 [...]
e così provvede: Controparte_5 CP_7 Controparte_8
rigetta l'appello e conferma, con le precisazioni di cui sopra, la sentenza del
Tribunale di Belluno;
condanna gli appellanti al pagamento delle spese che si liquidano per gli appellati e in € 12.000 per compensi oltre ad iva Persona_1 CP_1
se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
condanna gli appellanti al pagamento delle spese che si liquidano per l'appellata in €. 12.000 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e CP_4
spese generali del 15%;
30 - condanna gli appellanti al pagamento delle spese che si liquidano per CP_5
in €. 12.000 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
nulla nei restanti rapporti;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr. SI Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
31
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione quarta civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. SI Coltro Consigliere estensore
Dott.ssa Stefania Abbate Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 131/2025 r.g. promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23 dicembre 1964 e residente in [...]di PI (BL), (c.f.: Parte_2
), nata in [...] il [...] e C.F._2
(c.f.: ) nata a [...] il 31 Parte_3 C.F._3
dicembre 2004 e residente in [...]di PI (BL) rappresentati e difesi avv.ti
DR GR e SI TI per mandato e domiciliati come in atti -
appellanti -
contro con sede in Bigolino di Valdobbiadene (TV) (c.f. e p. I.V.A CP_1
) in persona del legale rappresentante e IE P.IVA_1 Controparte_2
1 residente in [...] (c.f. ) CP_3 C.F._4
rappresentati e difesi dagli avv.ti DR Zaglio, Marco Orizio e Stefano
Vergano per mandato e domiciliati come in atti - appellati -
contro
(CF: ) nata in Controparte_4 C.F._5
Argentina il 11 aprile 1981 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Casagrande per mandato e domiciliata come in atti - appellata -
contro già (C.F. e P.I. Controparte_5 Controparte_6
- , con sede in Bologna, in persona del P.IVA_2 P.IVA_3
procuratore, rappresentata e difesa all'avv. Antonio Prade per mandato e domiciliata come in atti - appellata -
e contro e - appellati contumaci - CP_7 Controparte_8
o 0 o
appello sentenze del tribunale di Belluno
o 0 o
Conclusioni per gli appellanti
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di appello, in parziale riforma della Sentenza
non definitiva n. 346/2023 – pubb. il 04.10.2023 – R.G. n. 46/2022 – repert.
n. 407/2023 del 04.10.2023 – emessa dal Tribunale di Belluno in
Composizione Monocratica in data 27.09.2023, in persona del Giudice
dott.ssa Chiara Sandini ed in parziale riforma della Sentenza n. 244/2024 -
2 Pubbl. il 19/06/2024 - R.G. n. 46/2022 - Repert. n. 242/2024 del 19/06/2024
– emessa dal Tribunale di Belluno in Composizione Monocratica in data
03.06.2024, in persona del Giudice dott.ssa Chiara Sandini:
NEL MERITO: premesso che, nel sinistro di cui trattasi, ha Parte_3
subito i danni meglio descritti nella CTU medico legale e quantificati nella premessa di questo atto in euro 807.986,75 oltre ad accessori, e che i suoi genitori e hanno subito in proprio danno per Controparte_9 Parte_1
lesione del rapporto parentale quantificato in complessivi euro 30.318,28,
voglia la Ecc.ma Corte di Appello in riforma delle impugnate sentenze (non definitiva e definitiva) del Tribunale di Belluno n. 346/2023 e n. 244/2024:
In via principale 1) accertare e dichiarare che il sinistro di cui trattasi è
avvenuto anche per concorrente responsabilità di , e per Persona_1
l'effetto condannare il medesimo, e a pagare CP_1 CP_5
solidalmente tra loro, ex art. 2054 co. 2 c.c., all'attrice e ai suoi genitori il
50% delle somme sopra indicate, e quindi euro 403.933,37 a Parte_3
ed euro 15.159,14 ai suoi genitori, ovvero le diverse somme ritenute di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dalla data del fatto al saldo;
2) condannarsi, per l'effetto, ed i suoi genitori Controparte_8 CP_7
e , quali esercenti la responsabilità
[...] Controparte_4
genitoriale sul figlio all'epoca del fatto minorenne, ed il sig. CP_7
anche quale proprietario del velocipede su cui era trasportata , Parte_3
a pagare, solidalmente tra loro a costei il residuo 50% della somma di cui in premessa delle conclusioni, ovvero quella diversa ritenuta di giustizia ed ai suoi genitori il 50% del danno subito in proprio come sopra quantificato,
3 ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia. In ipotesi che la percentuale di responsabilità del sig. venga quantificata in misura inferiore Persona_1
a quanto disposto dall'art. 2054 co. 2 c.c., condannarsi ed Controparte_8
i suoi genitori e per le CP_7 Controparte_4
causali sopra descritte, a pagare a ed ai suoi genitori Parte_3
l'importo residuo del danno totale dagli stessi subito, in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dalla data del fatto al saldo;
In via subordinata;
3) nell'ipotesi che la Corte adita non ritenga sussistente una concorrente responsabilità del sig. , dichiararsi che il Persona_1
sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità di , e per Controparte_8
l'effetto condannarsi lo stesso ed i suoi genitori e CP_7 [...]
quali esercenti la responsabilità genitoriale sul Controparte_4
figlio all'epoca del fatto minorenne, ed il sig. anche quale CP_7
proprietario del velocipede su cui era trasportata , a pagare a Parte_3
costei a titolo di risarcimento dei danni subiti, la somma capitale di euro
807.986,75, ovvero quella diversa ritenuta di giustizia, ed ai suoi genitori, per le causali di cui sopra, la somma complessiva di euro 30.318,28, ovvero quella diversa ritenuta di giustizia, il tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del fatto al saldo;
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., delle spese e degli onorari a favore dei sottoscritti difensori. IN VIA ISTRUTTORIA: qualora l'Ecc.ma Corte non ritenesse di aderire fin d'ora alle conclusioni della relazione tecnica di parte appellante -
disporre nuova CTU tecnico-ricostruttiva, volta ad accertare la reale dinamica
4 del sinistro per cui è lite e ad evidenziare il grado di responsabilità attribuibile a ciascuna parte coinvolta nell'incidente, facoltizzando il nominando perito a prendere visione di tutti gli atti e documenti di causa, prodotti e producendi e con riserva di meglio specificare il quesito in sede istruttoria.
Conclusioni per gli appellati e CP_1 CP_3
Voglia codesta ecc.ma Corte d'Appello, previe tutte le declaratorie del caso e/o di legge, rigettare l'appello avversario, siccome inammissibile e/o infondato in fatto e/o in diritto;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui, in accoglimento dell'appello avversario, dovesse venire accertata la responsabilità e/o un concorso del Sig. (quale CP_3
conducente dell'autocarro Ford Transit targato FT358HP) e, con esso, di
(quale proprietaria dell'autocarro Ford Transit targato FT358HP) CP_1
nella causazione del sinistro del 26.07.19 e dei danni conseguentemente patiti dagli attori (odierni appellanti) e, dunque, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande e pretese attoree e/o da chiunque formulate e dedotte nei confronti del Sig. e/o CP_3 Parte_4
dichiarare tenuta e condannare , in
[...] Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne i convenuti (odierni appellati) Sig. e da ogni e CP_3 CP_1
qualsivoglia onere e/o effetto pregiudizievole agli stessi derivanti e/o comunque conseguenti al sinistro de quo; per l'effetto, condannarsi
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5
al pagamento diretto, in favore degli attori (odierni appellanti), di ogni eventuale somma ritenuta eventualmente dovuta dai convenuti (odierni appellati) Sig. e/o in ogni caso con compensazione, sino CP_3 CP_1
5 a concorrenza, della somma di € 8.260,15 (doc. 3), quale spesa sostenuta da per la sistemazione/riparazione del furgone Ford Transit;
in via CP_1
subordinata istruttoria: si chiede il rigetto di qualsivoglia istanza avversaria finalizzata alla rinnovazione della “CTU tecnico-ricostruttiva, volta ad
accertare la reale dinamica del sinistro per cui è lite e ad evidenziare il grado
di responsabilità attribuibile a ciascuna parte coinvolta nell'incidente …”;
in estremo subordine: si richiamano le istanze istruttorie come dedotte in sede di memoria (dep.ta in I grado) ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. e l'istanza
(di I grado) finalizzata all'acquisizione del fascicolo integrale del proc. penale
1591/19-21 – Procura della Repubblica presso il Trib. Belluno. In ogni caso:
spese di lite (anche per la fase cautelare) integralmente rifuse.
Conclusioni per l'appellata CP_4
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ex adverso proposta, previa ogni più ampia ed utile declaratoria,
ovvero previa ogni eventuale riforma della sentenza di primo grado: Nel
merito Previa ogni necessaria declaratoria o accertamento e previa, in particolare ogni valutazione in ordine alla responsabilità dei soggetti tutti coinvolti nella causa-zione del sinistro de quo, accertarsi e dichiararsi la percentuale di concorsuale responsabilità del minore della Controparte_8
minore ovvero del conducente nella Parte_3 Persona_1
causazione del sinistro per cui è causa. Per l'effetto rigettarsi ovvero ridursi proporzionalmente ogni pretesa risarcitoria svolta degli attori nella misura che sarà accertata in corso di causa. Spese, competenze ed onorari di causa rifusi, - in via istruttoria: si chiede l'acquisizione del fascicolo di parte di cui al pro-cedimento avanti il Tribunale di Belluno, RG 46/2022, Dott.ssa
6 Sandini e si reiterano le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183,
secondo comma, n. 2 e n. 3 e si insiste per il rigetto di quelle avversarie per tutti i motivi già dedotti nelle medesime;
In ogni caso: con vittoria di spese,
diritti ed onorari, oltre accessori di legge, sia di primo che di secondo grado.
Conclusioni per CP_5
Voglia l'adita Corte di Appello di Venezia: - in via pregiudiziale e cautelare:
1) rigettare le domande di sospensione e/o revoca dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza non definitiva nr. 346/2023 pubblicata il
4.10.2023 nel giudizio nr. 46/2022 R.G. del Tribunale di Belluno proposte nei confronti della per difetto dei presupposti;
- nel merito, in via CP_5
principale: 2) sia respinto l'appello principale e/o rigettate le domande di accertamento di corresponsabilità e di condanna proposte nei riguardi dell'appellata già perché infondate CP_5 Controparte_5
in fatto e diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza non definitiva nr. 346/2023 pubblicata dal Tribunale di Belluno il 4.10.2023 nel procedimento nr. 46/2022; - nel merito, in via subordinata o alternativa: 3)
accogliere le conclusioni già precisate dall'appellata già CP_5 [...]
in primo grado che si ripropongono di seguito Controparte_5
ritrascrivendone integralmente il testo: << - nel merito, in via principale: 1)
sia disposto il rigetto integrale delle domande proposte dagli attori nei confronti della perché infondate in fatto e in Controparte_5
diritto; 2) sia altresì disposto il rigetto integrale delle domande dei convenuti sig.ri e di accertamento CP_7 CP_4 Controparte_4
della responsabilità esclusiva e/o concorsuale del sig. nella Persona_1
causazione del sinistro per cui è causa, in quanto infondate in fatto e in diritto;
7 - nel merito, in via subordinata (ma con riserva di gravame): 3) previa determinazione delle quote di responsabilità effettivamente imputabili alle parti coinvolte nel sinistro e facendo applicazione del combinato disposto degli artt. 1227-2056 c.c. anche nei confronti della danneggiata Pt_3
sia il risarcimento erogando agli attori mantenuto entro i limiti
[...]
dell'equo e del provato, con rigetto di ogni maggiore richiesta;
- nel merito,
in ogni caso: 4) spese, anche di consulenza tecnica, ed onorari di causa, oltre accessori, integralmente rifusi;
- in via istruttoria: si ribadiscono le opposizioni istruttorie di cui alla memoria ex art. 183-VI, n. 3, c.p.c. del 18-20.7.2022 e di cui al verbale CP_5
d'udienza del 20.4.2023>>; -in ogni caso: 4) con vittoria delle spese ed onorari, oltre ad iva e cap, di entrambi i gradi di giudizio.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 17 ed il 29 gennaio 2025 , Controparte_9
e la figlia divenuta maggiorenne nata il 31 Parte_1 Parte_3
dicembre 2004, evocavano , Persona_1 CP_1 [...]
e Controparte_5 CP_7 Controparte_4
nonché il figlio degli stessi divenuto maggiorenne (nato il Controparte_8
23 dicembre 2005) avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza non definitiva n. 346/2023 pubblicata il 27 settembre 2023 (per la quale era stata fatta riserva d'appello il 2 novembre 2023) e quella definitiva n. 244/2024, pubblicata il 19 giugno 2024, del Tribunale di Belluno che nel giudizio intentato per il risarcimento dei danno occorsi a loro ed alla figlia nel sinistro del 26 luglio 2019 --- ove, in località NO di PI (BL) Pt_3
lungo la strada provinciale 10, alle ore 14,30 circa, era avvenuta una collisione
8 tra l'autocarro Ford Transit condotto da di proprietà di Persona_1 CP_1
e assicurato con che procedeva con direzione di marcia verso
[...] CP_5
NO di PI ed il velocipede condotto da all'epoca Controparte_8
tredicenne, all'intersezione tra via Vittorio Emanuele II e la laterale sinistra,
via Cuniol;
ove, in particolare, sul velocipede viaggiava anche Pt_3
al tempo quattordicenne, in posizione eretta, in appoggio sui
[...]
poggiapiedi installati in corrispondenza del perno della ruota posteriore del mezzo;
ove il velocipede, provenendo da via Cuniol, si era immesso sulla strada provinciale con svolta a destra, omettendo di arrestarsi alla linea di stop e allargando la traiettoria della curva fino ad invadere completamente la corsia di marcia di pertinenza del furgone Ford Transit;
ove la collisione era avvenuta tra la parte anteriore dell'autocarro, in posizione centrale e la parte anteriore del velocipede, nonostante il furgone avesse deviato il più possibile verso la propria destra nel tentativo di evitare l'impatto, come dimostrato altresì dal luogo di rinvenimento della targa caduta a terra;
ove la velocità di marcia del furgone prima della frenata era stata indicata nella misura di circa
33 km/h e, comunque, entro il limite di velocità ivi vigente di 50 km/h ed ove,
all'esito, aveva riportato gravi danni --- aveva dapprima, con Parte_3
sentenza non definitiva, escluso ogni responsabilità del conducente il furgone di proprietà di e assicurato con e poi aveva accertato la CP_1 CP_5
responsabilità solidale di e di Controparte_4 CP_7
quali genitori del figlio per l'illecito di questi, aveva accertato
[...] CP_8
il concorso di colpa di nella misura del 50% ed aveva Parte_3
rigettato le domande contro , e con Persona_1 CP_1 CP_5
addebito delle spese anche di c.t.u.. Con successiva sentenza definitiva aveva
9 condannato e ai danni a favore di CP_7 CP_4 Pt_3
in €. 211.041,38 ed accessori oltre ai danni a favore loro, regolando
[...]
le spese. Censuravano la prima sentenza non definitiva, per la quale allegavano di aver fatto riserva d'appello, lamentando con il primo motivo l'errata ricostruzione dei fatti e l'errata valutazione delle prove indicando, per l'effetto, al responsabilità concorrente del conducente del furgone con conseguente corresponsabilità dello stesso e di con il Controparte_8
secondo motivo si dolevano dell'ascrizione del concorso di colpa (per Pt_3
determinato in modo errato con mancanza di motivazione e con il
[...]
terzo motivo censuravano la sentenza definitiva in ordine alla mancata liquidazione del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica. Operavano il ricalcolo delle poste secondo le tabelle di Milano del
2024 chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza non definitiva.
Si costituivano e contrastando l'appello e Persona_1 CP_1
chiedendone la reiezione unitamente all'istanza cautelare anche per inammissibilità, posta la definitività della prima sentenza.
Si costituiva chiedendo a propria volta la CP_4 Controparte_4
rideterminazione della responsabilità delle parti coinvolte nel sinistro ma con il rigetto del gravame.
Si costituiva contestando l'appello. Controparte_5
Non si costituivano e che rimanevano CP_7 Controparte_10
contumaci.
Disattesa la sospensiva, la causa veniva rimessa alla decisione per l'udienza del 1^ ottobre 2025 con modalità telematiche non in presenza previa
10 assegnazione, a ritroso, dei termini per la precisazione delle conclusioni e per gli scritti illustrativi.
2.- Osserva la Corte.
L'appello proposto da , e va Controparte_9 Parte_1 Parte_3
rigettato. La sentenza del Tribunale di Belluno, con le precisazioni di cui sotto, va confermata. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo per le parti costituite ma secondo i valori prossimi ai minimi in quanto le difese svolgono argomentazioni consimili a quelle del primo grado.
3.- Va disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame proposta da e da . CP_1 Persona_1
La sentenza n. 346/2023, pubblicata il 4 ottobre 2023 e per la quale è stata fatta riserva d'appello (nota del 2 novembre 2023) presenta profili di ambiguità quanto al requisito della definitività tanto che l'appello deve ritenersi tempestivo. Infatti, nell'intestazione, si utilizza il sostantivo
SENTENZA che indurrebbe a ritenere il dictum come definitivo ma nella parte dispositiva si usa la locuzione “non definitivamente pronunciando”. E'
poi vero che la sentenza contiene la liquidazione delle spese e rimette la causa sul ruolo per il prosieguo in ordine al quantum debeatur, ma proprio per i ridetti profili di ambiguità (Cass. S.U. 10242/21) “Definitiva” “non definitivamente pronunciando” non possono ritenersi chiari ed univoci gli altri postulati formali richiesti per ammettere la definitività (condanna alle spese della parte soccombenze e provvedimento di separazione delle cause).
Pertanto, in presenza di ambiguità, prevale il criterio della tutela del diritto
11 all'impugnazione, come esattamente nel caso, altrimenti precluso per la sussistenza di profili formali contrastanti.
4.1.- Il Tribunale di Belluno è pervenuto alle contestate statuizioni osservando che:
-) per la dinamica del sinistro erano da richiamare le risultanze della CTU
cinematica dalla quale era emerso che la responsabilità nello scontro tra il velocipede condotto da e l'autocarro condotto da Controparte_8 [...]
era ascrivibile alla responsabilità del conducente del velocipede (e Per_1
della trasportata);
-) era infatti emerso che , alla guida dell'autocarro FORD Persona_1
Transit targato FT358HP, procedendo con direzione di marcia verso NO di
PI, era entrato in collisione frontale con il velocipede condotto da all'epoca tredicenne, all'intersezione tra via Vittorio Controparte_8
Emanuele II^ e la laterale sinistra, via Cuniol. Sul velocipede viaggiava anche al tempo quattordicenne, in posizione eretta, in appoggio sui Parte_3
poggiapiedi installati in corrispondenza del perno della ruota posteriore del mezzo;
-) secondo la ricostruzione cinematica il velocipede, provenendo da via
Cuniol, si era immesso sulla SP10 con svolta a destra, omettendo di arrestarsi alla linea di stop e allargando la traiettoria della curva fino ad invadere completamente la corsia di marcia di pertinenza del furgone. La collisione era avvenuta tra la parte anteriore dell'autocarro, in posizione centrale e la parte anteriore del velocipede, nonostante il furgone avesse deviato il più possibile verso la propria destra nel tentativo di evitare l'impatto, come dimostrato altresì dal luogo di rinvenimento della targa caduta a terra;
12 -) il c.t.u. aveva stimato la velocità del furgone prima della frenata in circa 33
km/h, comunque entro il limite di velocità vigente di 50 km/h;
-) erano da accogliere le conclusioni del c.t.u., in quanto logiche e congruamente motivate anche perché lo stesso aveva fornito esauriente risposta alle osservazioni ricevute dal CTP attoreo, sottolineando le caratteristiche dell'urto, definito elastoplastico e valorizzando, a sostegno dei propri calcoli, la massa grandemente superiore dell'autocarro rispetto a quella della bicicletta e della trasportata, nonché le l'individuazione del punto d'urto in prossimità della posizione a terra della targa;
-) erano da escludere profili di corresponsabilità in capo al conducente dell'autocarro sicché le domande attoree ex art. 2054 c.c. nei Persona_1
confronti del medesimo, della proprietaria del veicolo e della CP_1
relativa compagnia assicurativa erano da Controparte_5
rigettare;
-) sussisteva il concorso di colpa della danneggiata ex art. Parte_3
1227 c.c. in quanto era salita in posizione eretta sul velocipede condotto dal quasi coetaneo in appoggio su poggiapiedi aggiunti alla Controparte_8
bicicletta, inidonei rispetto a tale utilizzo, in condizioni di pericolosità;
-) il concorso era da ritenere nella misura del 50%, in quanto CP_8
e erano saliti sul velocipede senza considerare
[...] Parte_3
il pericolo derivante dal posizionamento della trasportata in posizione eretta sui poggiapiedi posteriori, impropriamente utilizzati, le caratteristiche del percorso, con un tratto in discesa e le inevitabili difficoltà di controllo del velocipede nelle predette condizioni;
13 -) i genitori e erano CP_7 Controparte_4
solidalmente responsabili, ai sensi dell'art. 2048 c.c., in relazione alle conseguenze dannose del sinistro che aveva coinvolto il figlio minore
, perché non avevano fornito la prova liberatoria dimostrando di CP_8
non aver potuto impedire il fatto;
-) neppure rilevava la separazione tra e la madre CP_7 CP_4
Sebbene i genitori all'epoca dei fatti fossero separati e risultasse
[...]
prevista la collocazione prevalente del figlio presso la madre, la responsabilità
sul minore era esercitata da entrambi, risultando previsto il regime dell'affido condiviso mentre i tempi di permanenza presso il padre erano elastici;
-) erano infondate le ulteriori deduzioni del padre secondo cui, il giorno del sinistro, il minore si trovava presso l'abitazione della nonna paterna ed era uscito di casa senza osservare le indicazioni proprie e della nonna;
-) la condotta del minore era espressione di disobbedienza e denotava,
conseguentemente, inadeguata educazione/vigilanza da parte dei genitori all'epoca del sinistro in relazione alla condotta tenuta dal minore;
-) il sinistro era riconducibile a carenze educative, in quanto il minore aveva impropriamente utilizzato per il trasporto della coetanea un velocipede al quale erano stati applicati dei dispositivi di trasporto non omologati, di proprietà del padre, violando le regole della circolazione stradale e non considerando la pericolosità delle predette condizioni di trasporto e della strada percorsa;
-) gli attori erano da condannare alle spese anche di c.t.u. e di ctp a favore del e di Parte_5 CP_5
sentenza del 2024
14 -) il danno non patrimoniale per era da liquidare secondo le Parte_3
tabelle del Tribunale di Milano ed in forza della condivisibile c.t.u. che aveva stimato una invalidità permanente del 45-46% da arrotondare al 46%;
-) in conseguenza del sinistro, aveva riportato un grave Parte_3
politraumatismo con plurime lesioni una invalidità totale per 40 giorni, una invalidità parziale del 75% per 165 giorni ed una invalidità del 50% per 180
giorni, con un grado di sofferenza elevato;
-) il valore standard di € 99,00, aumentabile fino ad un massimo del 50%, per le peculiarità del caso era da riportare ad € 149,00, tenuto conto del livello elevato di sofferenza ravvisato dalla CTU nel corso della convalescenza e della giovane età della danneggiata;
-) il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea del bene salute era da liquidare in € 37.808,75 secondo valori già attuali (di cui €
5.960,00 per i primi 40 giorni di invalidità al 100%, € 18.438,75 per i successivi 165 giorni al 75%, € 13.410,00 per i successivi 180 giorni al 50%);
-) il danno non patrimoniale derivante dalla lesione permanente all'integrità
psico-fisica, indicato dalla CTU in misura pari al 46%, era da liquidare in €
384.274,00 sulla scorta dei valori indicati dalle tabelle di Milano 2021,
considerando l'età della danneggiata di 14 anni al momento del sinistro e la duplice componente del predetto danno non patrimoniale, ossia il danno biologico/dinamico relazionale e la sofferenza soggettiva interiore (con un valore del punto pari ad € 8.934,53);
-) poiché la CTU aveva rilevato che “il quadro menomativo accertato possa incidere negativamente nel lungo periodo” con conseguenze sulla professione di parrucchiera esercitata dalla danneggiata in posizione eretta con l'uso
15 continuo degli arti superiori quanto prospettato dalla CTU poteva essere qualificato alla stregua di un danno non patrimoniale alla c.d. cenestesi lavorativa consistente “nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo”;
-) tale danno era però configurabile solo ove non avesse superato la soglia del
30% del danno biologico;
-) non poteva essere riconosciuto nella fattispecie in esame, in favore della danneggiata, un appesantimento del valore del punto per il c.d. danno da cenestesi lavorativa, avendo la CTU ravvisato ai danni della vittima un'invalidità permanente nella misura del 45-46%, superiore al 30%;
-) il danno era pari ad € 422.082,75 secondo valori già attuali da porre nella misura del 50% in favore della danneggiata quindi in € Parte_3
211.041,38 oltre agli gli interessi legali dal sinistro al saldo, da calcolarsi sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro, via via annualmente rivalutata sino all'attualità;
-) era da escludere, in favore della vittima del sinistro, il danno patrimoniale da lucro cessante, non avendo la CTU medico legale evidenziato la possibilità
che le lesioni potessero compromettere in futuro per la Parte_3
possibilità di lavorare, e, quindi, di ricavare un reddito;
-) da un lato in quanto , nelle more del giudizio, aveva completato il Pt_3
percorso scolastico e attualmente lavorava come parrucchiera, come da sua specifica formazione e dall'altro in quanto la stessa aveva portato a compimento il corso per “operatore del benessere, indirizzo acconciatura”;
16 -) era da escludere che a seguito del sinistro fosse stata compromessa la sua capacità lavorativa specifica avendo la medesima intrapreso, a seguito del sinistro, un lavoro confacente al proprio profilo professionale;
-) quanto al futuro, la CTU si era limitata ad evidenziare una mera possibile incidenza negativa nel lungo periodo, prospettando l'appesantimento del punto, ossia la modalità liquidatoria propria del c.d. danno da cenestesi lavorativa, il che suggeriva una possibile incidenza negativa dei postumi, nel lungo periodo, sotto il profilo di un maggiore affaticamento nello svolgimento del lavoro, e non una riduzione nella capacità di produrre reddito;
-) era da riconoscere in favore di ciascuno dei genitori e Controparte_9
il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla Parte_1
sofferenza provata in conseguenza delle gravi lesioni subite dalla figlia in giovanissima età, convivente con i medesimi. Tale voce, da liquidarsi secondo equità, era da riconoscere nella misura complessiva di € 15.000,00
(ossia di € 7.500,00 per ciascun genitore), già decurtata del 50% per il concorso colposo della vittima, oltre alle spese in ambito medico, ritenute congrue dalla CTU, per un valore complessivo di € 273,50 pari ad €. 318,28
in moneta attuale con decurtazione del 50% in ragione del concorso colposo della danneggiata nella predetta misura;
-) per i genitori il danno complessivo, operata la decurtazione del 50%, era pari ad € 15.159,14 secondo valori attuali oltre gli interessi nella misura del tasso legale, dal sinistro sino al saldo, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del sinistro, via via rivalutata sino all'attualità;
-) i convenuti erano da condannare alle spese;
4.2.- La motivazione regge alle censure.
17 4.3.- Occorre preliminarmente dar conto che l'appellata non CP_4
risulta aver proposto appello incidentale formalmente ma nemmeno implicitamente (pur avendo chiesto la rideterminazione delle responsabilità
con indicazione anche di quelle del ) in quanto nel corpo dell'atto ha CP_3
sostanzialmente chiesto il rigetto dell'appello anche per inammissibilità ed il tutto assorbe le contraddittorie conclusioni.
5.1. – Con il primo motivo viene censurata la ricostruzione del sinistro con le conseguenti responsabilità adducendo, attraverso il richiamo ad una consulenza di parte, che in forza di dati criteri (elasticità dell'urto; posizione dei frammenti, metodo di calcolo), la responsabilità avrebbe dovuto essere ascritta, nella misura almeno del 50%, al conducente il veicolo e ad CP_8
Si assume che il c.t.u. non aveva indicato i calcoli tramite i quali era
[...]
pervenuto all'accertamento delle velocità; che nel fissare il punto d'urto era stato disatteso quanto rilevato nell'individuare il raggio di curvatura;
che era impropria la velocità di 23 chilometro orari del velocipede contro un furgone fermo con i conseguenti danni;
che, infatti, era improbabile che due ragazzi potessero urtare a 20-25 chilometri orari contro un furgone fermo e rimbalzare all'indietro di una decina di metri in quanto i corpi umani non erano gommosi;
che era improbabile che la targa si fosse staccata in corrispondenza del punto d'urto; che il metodo di calcolo utilizzato era errato essendo in predicato lo scontro tra un velocipede ed un autoveicolo;
che era dunque evidente la maggior velocità dell'autoveicolo e la conseguente corresponsabilità del conducente e degli appellati.
Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
18 5.2.1.- Inammissibile perché, qualora nei confronti delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (Cass. ordinanza n. 32069 del 20 novembre
2023) siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass.11917/2021; Cass.15147/2018). Tuttavia (Cass.
ordinanza n. 33742 del 16 novembre 2022) quando il Giudice del merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicando, ai rilievi del consulente di parte, lo stesso esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr. Cass.
ordinanza 2.2.2015, n. 1815; Cass. 9.1.2009, n. 282; Cass. 3.4.2007, n. 8355;
Cass. ordinanza 9.4.2021, n. 9483).
5.2.2.- Il tutto risulta evidente nel caso ove i rilievi del consulente di parte,
oggetto del motivo, sono già stati proposti in primo grado, sono stati disattesi dal consulente d'ufficio e sono stati valutati da quel giudice.
5.2.3.- Infatti, quanto alla questione dei calcoli la stessa risulta svolta in primo grado ed il c.t.u. ha dato risposta (elaborato pagg. 20 e 22); quanto al raggio di curvatura con la fissazione del punto d'urto il c.t.u. ha dato risposta alle osservazioni accogliendole, tecnicamente in parte (c.t.u. pagg. 20 e 22 ss.).
19 Sulla complessa deduzione del consulente che assume una maggiore velocità
del furgone argomentando in base alla elasticità dell'urto per la presenza dei corpi umani, alla proiezione dei frammenti (targa) ed al metodo di calcolo
(quantità di moto) il c.t.u. ha dato risposta in primo grado come di seguito:
“Tuttavia, al fine di valutare ogni possibile scenario, e al fine di evidenziare al C.T.P. come il raggio di curvatura non abbia influenza sulle conclusioni,
ho ricalcolato tutta la dinamica inserendo un raggio di curvatura di 13.5 metri,
ovvero un arco di cerchio perfetto che porti dal centro della linea di stop al punto d'urto, per uno spazio di percorrenza della bicicletta tra detta linea dello stop e punto di impatto di 14.2 metri (immagine 13). La situazione è da considerarsi assolutamente limite, perché significherebbe considerare che l'autista del furgone ha percepito la turbativa nel momento in cui la bicicletta passava sulla linea di STOP;
ovvio che è pressoché impossibile. Su questi presupposti sono stati considerati due scenari, il primo con angolo di inclinazione della bicicletta di 10 gradi e il secondo di 15 gradi. Ebbene, nel primo caso la velocità del furgone ad inizio frenata sarebbe stata di 33 km/h e nel secondo 45 km/h, quindi sempre entro il limite dei 50 km/h imposti dalla segnaletica sul tratto interessato (immagine 11a e 11b)” “Ben volentieri elenco le leggi utilizzate: - per il calcolo della velocità della bicicletta:
equilibrio di un mezzo a due ruote in moto circolare a velocità costante;
- per il calcolo della velocità post urto del furgone: calcolo della velocità iniziale considerando lo spazio di arresto di un metro (ricordiamo che la targa è poco sotto il furgone); - per il calcolo della velocità di proiezione del pedone:
distanza di proiezione percorsa e altezza Sig.ina ote con coefficiente Pt_3
di strisciamento e rotolamento citati;
- per il calcolo della velocità ante urto
20 del furgone: relazione conservazione della quantità di moto del sistema (urto elastoplastico: tratto da “trattato di infortunistica stradale” di dott. ing.
[...]
” “contrariamente a quanto scritto dal C.T.P nelle Per_2 Per_3
dinamiche dei sinistri stradali quasi mai abbiamo un comportamento puramente elastico delle masse in gioco come assai di rado abbiamo un comportamento puramente plastico delle masse in gioco;
viceversa nella quasi totalità dei casi il comportamento è di tipo elastoplastico e segue in buona approssimazione le leggi dettagliate in appendice insieme alla revisione dei calcoli le cui risultanze vengono riportate nelle conclusioni definitive;
- per il calcolo della velocità iniziale del furgone prima dell'inizio della frenata, imposta la posizione del velocipede al momento della turbativa,
nota quindi anche la sua distanza dal punto d'urto, si impone la decelerazione da frenata dopo il tempo psicotecnico di reazione. Le relazioni sono dettagliate in immagine 11a e 11b, si possono cambiare parametri per considerare ulteriori scenari, ma risulta evidente che ciò che il C.T.P.
considera fisicamente impossibile è invece assolutamente possibile quando si hanno in gioco masse molto diverse: si conserva la quantità di moto, non la velocità, motivo per il quale una massa leggera con una certa velocità che urta una massa enorme anche se lenta, nel post urto può caricarsi di una velocità
superiore a quella iniziale”. “Il C.T.P. come detto al precedente punto l'urto non è perfettamente plastico né, ovviamente, perfettamente elastico. Con
buona approssimazione, nell'analisi di un urto elastoplastico si impone la conservazione della quantità di moto del sistema di corpi coinvolto, ovvero il prodotto massa per velocità. Il furgone, per quanto avesse una velocità molto bassa al momento dell'impatto, ha una massa enormemente superiore sia alla
21 bicicletta che al corpo della Sig. ina per cui il risultato è proprio Pt_3
quello che ing. contesta. Nello scenario rivisto la velocità del furgone Per_3
al momento dell'impatto risulta superiore, ma sempre molto bassa: 7 km/h
Quest'ultimo è un dato che non può variare eccessivamente, qualunque scenario si consideri, perché l'elemento fondamentale è la certezza sia del fatto che la posizione statica del furgone è molto vicina al punto d'urto
(considerato un metro) come del fatto che la distanza di proiezione della
Sig.ina sia stata di 8,3 metri. Forzatamente ne consegue che la Pt_3
velocità di proiezione del corpo sia dell'intorno dei 27 km/h e che la velocità
del furgone fosse bassissima al momento dell'impatto. Le relazioni sono dettagliate in appendice, immagine 11a e 11b e facilmente verificabili” “Il
C.T.P. oppone nuovamente la propria analisi, depositata in atti, a confutazione della bozza;
le conclusioni tuttavia sono prive di fondamento,
per due motivi su tutto: 1) è impossibile che il punto di impatto sulla SP10 sia altrove rispetto al punto evidenziato in bozza perché la posizione a terra della targa del furgone (dettaglio evidenziato in immagine 4) ne indica con ottima approssimazione il punto. Si potrebbe obiettare che la targa, divelta nell'istante della collisione, sia caduta solo successivamente, dopo che il furgone è avanzato per molti metri fino ad arrestarsi, e quindi caduta solo a veicolo fermo. Ma anche questo scenario, oltre che altamente improbabile in sé, non è sostenibile nel caso specifico poiché la targa non si trova sotto il furgone sulla verticale della propria sede, bensì spostata e davanti alla ruota anteriore destra. La situazione in immagine 4 è spiegabile solo con un impatto del velocipede sul furgone con un certo angolo (stimato di 10 gradi circa),
azione che ha divelto la targa spostandola verso il lato destro del furgone
22 stesso per poi cadere con furgone già vicino all'arresto. 2) Se, come calcolato dal C.T.P. il furgone avesse rallentato da 90 km/h fino a 67 km/h Per_3
per impattare contro la bicicletta e i suoi occupanti i quali procedevano,
sempre secondo i calcoli del C.T.P a 30-35 km/h, vi sarebbe stato Per_3
un sinistro a oltre 100 km/h di velocità relativa. Qui sì ritengo si possa invocare il buonsenso il quale ci suggerirebbe che le conseguenze sia per la
Sig.ina che per il Sig. sarebbero state molto, molto diverse. Pt_3 CP_8
Anche senza chiamare in causa il buonsenso, vi sono comunque chiare statistiche in merito: - quando un pedone viene investito a 30 km/h, il pedone ha 9 probabilità su 10 di sopravvivenza;
- quando un pedone viene investito a 40 km/h, il pedone ha 7 probabilità su 10 di sopravvivenza;
- quando un pedone viene investito a 50 km/h, il pedone ha 1,5 probabilità su 10 di sopravvivenza;
- quando un pedone viene investito a 60 km/h, il pedone ha
0.5 probabilità su 10 di sopravvivenza;
- quando un pedone viene investito a
70 km/h, il pedone ha 0 probabilità su 10 di sopravvivenza. A oltre 100 km/h nemmeno possiamo pensare di considerare scenari meno che infausti”
“l'osservazione non è pertinente per un motivo evidente: il C.T.P. ha cercato in rete tutti casi di collisione tra autovettura e ciclista. La vettura ha una forma diversa: accade infatti che la vettura impatta per prima contro la bicicletta, il ciclista viene disarcionato e, nella maggioranza dei casi, rotola su cofano e parabrezza inclinato per finire addirittura dietro la posizione statica della vettura a fine dinamica. In questo caso abbiamo un sinistro tra ciclista con passeggero contro un furgone la cui forma frontale è tale per cui la Sig.na
è come se fosse andata a impattare contro un muro”. Pt_3
23 5.2.4.- Non solo il motivo è inammissibile avendo il c.t.u. risposto a tutte le osservazioni poi riproposte in appello, ma lo stesso risulta infondato tanto in quanto in metodi di calcolo sono stati indicati, quanto, anche in forza dei dati tecnici, non è implausibile il rimbalzo calcolato dal c.t.u. (posto che i parametri utilizzati dal consulente di parte attengono ad autovetture) ed in quanto la targa risulta trovata in posizione diversa senza alcuna ulteriore prova. Inoltre, l'impatto di un mezzo pesante contro un velocipede modificato e ad andatura non secondaria aumenta l'effetto rimbalzo proprio per la maggiore elasticità del mezzo leggero con giustificazione del rimbalzo.
5.3.- Le conclusioni della c.t.u. cinematica, in merito all'assenza di responsabilità del conducente il veicolo Ford, si traggono inoltre,
indiziariamente, dalle risultanze dell'accertamento dei carabinieri che hanno escluso violazioni in capo al , dall'archiviazione in sede penale e CP_3
dall'assenza di prove in senso sfavorevole alla tesi degli appellanti.
6.1.- Con il secondo motivo si censura il concorso di colpa ascritto a Pt_3
tanto per il primo che per il secondo comma dell'art. 1227 Cod. Civ.
[...]
assumendosi che era mancata la dimostrazione della incidenza causale della condotta della medesima in relazione al sinistro in quanto non era stato dimostrato che la presenza della stessa salita su una bicicletta non omologata in posizione di pericolo, avesse determinato il sinistro.
Il motivo è infondato.
6.2.- La sentenza si è espressa sul punto come segue “Va in ogni caso accertato, in relazione al sinistro, il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. della danneggiata per essere salita in posizione eretta sul Parte_3
velocipede condotto dal quasi coetaneo , in appoggio su Controparte_8
24 poggiapiedi aggiunti alla bicicletta, inidonei rispetto a tale utilizzo, in condizioni di pericolosità. Tale concorso di colpa va ritenuto sussistente nella misura del 50%, risultando Dal e saliti sul CP_8 Parte_3
velocipede senza considerare il pericolo derivante dal posizionamento della trasportata in posizione eretta sui poggiapiedi posteriori, impropriamente utilizzati, le caratteristiche del percorso, con un tratto in discesa, e le inevitabili difficoltà di controllo del velocipede nelle predette condizioni”.
6.3.- Tale conclusione appare corretta, evidente essendo la colpa concorrente per imprudenza della trasportata in quanto: è salita su un Parte_3
velocipede commettendo plurime violazioni dell'art. 182 del Codice della
Strada (“2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano;
essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie” “5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età,
opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma
5. 6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.” “10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102. La sanzione è da € 42 a € 173 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6”); in quanto la posizione “in piedi” dalla stessa assunta, aveva sicuramente incrementato la velocità e inciso sulla
25 manovrabilità del velocipede in discesa considerato che la pendenza stradale era dal 14% al 6% (annotazione di Polizia Giudiziaria - pag. 30 documento 7
di ; in quanto il fatto, poi, che la poggiasse il peso del corpo CP_5 Pt_3
su una struttura alterata – ed illegittima – aveva sicuramente aggravato l'instabilità del mezzo (con aumento della velocità) e reso difficile la conduzione dando concausa al sinistro.
D'altra parte (Cassazione ordinanza del 27 marzo 2024, n. 8306 cit.) la presenza del passeggero condiziona la stabilità nonché la possibilità di arresto e manovra del mezzo (salvo prova contraria). Infatti per la ricostruzione dell'incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità,
desumibile dall'art. 2 Cost., che richiede a ciascun consociato l'adempimento dei "doveri di solidarietà sociale" (indicati come "inderogabili"); nonché
dell'art. 1227 comma 1 c.c., che impone al giudice di merito di esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso;
il trasporto di passeggero a bordo di un ciclomotore, progettato ed omologato per circolare con il solo conducente, incide di per sé sulla sicurezza della marcia e va preso in adeguata considerazione ai fini della ricostruzione dell'eziologia del sinistro,
per l'alterazione della stabilità del veicolo, della possibilità di controllo del mezzo e della capacità di arresto e di manovra;
e costituisce condotta colposa del leso da tenere in considerazione ai fini della ricostruzione del determinismo causale del sinistro.
Evidente, alla luce di quanto sopra, che la condotta imprudente ed in violazione delle norme del codice della strada tenuta dalla trasportata Pt_3
26 ha concorso colposamente alla produzione dell'evento di danno con Pt_3
misura che si conferma nel 50%.
7.1.- Con il terzo motivo viene censurata la seconda sentenza (del 2024) per mancata liquidazione del danno patrimoniale derivata dalla riduzione della capacità lavorativa specifica di Si pone censura laddove si Persona_4
è ritenuto che una lesione superiore al 30% sarebbe stata preclusiva per il riconoscimento del danno alla capacità lavorativa specifica;
si argomenta in forza di pronunce giurisprudenziali che avevano ammesso il risarcimento del danno alla capacità lavorativa specifica in presenza di invalidità nella misura del 36%; si argomenta in merito alla giovane età ed alla gravità delle lesioni indicate dal c.t.u. con effetti anche sulla capacità lavorativa stante la posizione sempre eretta e l'uso continuativo degli arti inferiori tale da determinare orari ridotti con sofferenza;
si precisa che la vittima primaria svolgeva attività di parrucchiera con contratto di apprendistato e che questo non sarebbe sufficiente per escludere il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica.
Il motivo va disatteso, anche se la motivazione va integrata.
7.2.- Secondo recente orientamento giurisprudenziale (Cass. ordinanza n.
16604 del 22 giugno 2025), la perdita della capacità lavorativa specifica non
è commisurata al grado di invalidità accertato in positivo in quanto alcun dato scientifico (barème medico) comprova tale conclusione. E' dall'accertata diminuzione del reddito che deve risalirsi alla prova del danno ed alla sua causa;
non è invece corretto, una volta ritenuta in astratto l' “incapacità
lavorativa” della vittima, desumere la prova d'una contrazione patrimoniale,
senza nessun accertamento in concreto d'una deminutio patrimonii. Questo
27 principio, oltre che imposto dagli artt. 1223 e 2056 c.c., è stato indicato come il criterio preferibile di liquidazione del danno anche dall' “Allegato”
(Annexe) alla Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio. Tale
risoluzione, con l'intento di attenuare le divergenze di leggi e prassi tra i Paesi
aderenti alla CEDU (così si legge nel preambolo), ha raccomandato agli Stati
membri di “prendere in considerazione”, allorché adottino nuove legislazioni sul tema dei danni alla persona, i princìpi contenuti nel suddetto “Annexe”.
Ebbene, il § II, punto 6, dell'Annexe raccomanda che nella liquidazione del danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro si tenga conto “dei redditi della vittima posteriori al sinistro, comparati con quelli che avrebbe ottenuto se il fatto dannoso non si fosse verificato” (“il doit être tenu compte
(…) de ses revenus [scilicet, della vittima, n.d.e.] après l'accident comparés à
ceux qu'elle aurait obtenus si le fait dommageable ne s'était pas produit”), così
confermando che la stima del danno in esame va compiuta in concreto, e non in base ad una astratta ed inafferrabile percentuale di “incapacità lavorativa specifica”.
L'incidenza dei postumi sulla capacità di lavoro andrà dunque valutata in base a tre passaggi: a) l'accertamento dei postumi;
b) l'accertamento della compatibilità tra i postumi e il concreto tipo di impegno, fisico o intellettuale,
richiesta dal lavoro svolto dalla vittima;
c) l'esistenza in atto od in potenza d'una riduzione patrimoniale. Naturalmente questo giudizio ha per corollario che il danneggiato alleghi e provi il tipo di lavoro svolto, il tipo di mansioni corrispondenti, il tipo di impegno fisico o psichico da esse richiesto.
Dimostrato ciò, il Giudice per la stima del danno in esame potrà ricorrere ovviamente anche alla prova presuntiva, che tuttavia dovrà basarsi su fatti
28 noti dai quali risalire ai fatti ignorati, e non sul mero automatismo tra entità
dei postumi e sussistenza del danno.
7.3.- Applicando tali regole deriva il rigetto del motivo in quanto Pt_3
ha intrapreso la professione di parrucchiera come in precedenza
[...]
desiderato ed in forza degli studi;
ha iniziato a svolgere e tuttora svolge il relativo lavoro anche con contratto di apprendistato;
non risulta esservi alcuna allegazione e alcuna indicazione concreta in ordine alla riduzione dei redditi da lavoro a causa delle lesioni subite. Il danno da perdita della capacità
lavorativa specifica non può essere ammesso anche in presenza di un pregiudizio alla salute o di una sofferenza compatibile con l'orario ordinario di lavoro.
8.1.- L'appellante propone, al punto VIII dell'appello, una nuova liquidazione del danno come segue “Alla luce delle argomentazioni svolte in precedenza e della CTU medico-legale depositata in primo grado (qui considerata limitatamente al danno biologico permanente e temporaneo), il danno patito dall'allora minore , sulla scorta delle Tabelle di Milano del Parte_3
2024, risulta essere il seguente: I.P. 46% (anni 14) € 446.628,00 I.T.T. 100%
giorni 40 (€ 173,00 al giorno) € 6.920,00 I.T.P. 75% giorni 165 (€ 129,75 al giorno) € 20.418,75 I.T.P. 50% giorni 180 (€ 86,50 al giorno) € 15.570,00
Totale € 490.526,75”. Trattasi di argomentazione generica che non costituisce motivo di appello per carenza dei requisiti della specificità.
In ogni caso si osserva.
8.2.- La liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. ordinanza n. 12269
del 1^ luglio 2020) operata in base alle tabelle del Tribunale di Milano vigenti al momento del verificarsi del danno, in luogo di quelle, diverse e più
29 favorevoli, esistenti al tempo della liquidazione, non è censurabile in sede di legittimità, qualora al danneggiato sia riconosciuto un importo compreso nel
"range" previsto dalle tabelle in uso all'epoca della decisione.
Nel caso di specie da un lato i motivi di censura sono stati rigettati e la sentenza è stata confermata, dall'altro alcuna allegazione risulta fornita ad indicare tanto la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle in comparazione quanto che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe per ciò stesso un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuito con la sentenza impugnata.
9.- Le istanze istruttorie per il rinnovo della c.t.u. e per le prove costituende vanno disattese in quanto generiche e prive di rilievo causale.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa promossa da e contro Parte_1 Controparte_9 Parte_3 CP_1
,
[...] Persona_1 Controparte_4 [...]
e così provvede: Controparte_5 CP_7 Controparte_8
rigetta l'appello e conferma, con le precisazioni di cui sopra, la sentenza del
Tribunale di Belluno;
condanna gli appellanti al pagamento delle spese che si liquidano per gli appellati e in € 12.000 per compensi oltre ad iva Persona_1 CP_1
se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
condanna gli appellanti al pagamento delle spese che si liquidano per l'appellata in €. 12.000 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e CP_4
spese generali del 15%;
30 - condanna gli appellanti al pagamento delle spese che si liquidano per CP_5
in €. 12.000 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
nulla nei restanti rapporti;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr. SI Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
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