a) siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno otto anni; b) abbiano sedi proprie in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, e che abbiano sedi di istituti di patronato in ((almeno quattro Paesi stranieri)) ; (3) c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale; d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalita' assistenziali. 2. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non e' necessario per le confederazioni e le associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
-------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 , ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Le disposizioni di cui alle lettere b) e c), del comma precedente si applicano a decorrere dal 2015."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 12) che "Per l'anno 2014, i requisiti di cui alle lettere b) e c), del comma 10, devono essere riferiti alla meta' delle regioni e alla meta' delle province del territorio nazionale."