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12 maggio 2001
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1 gennaio 2013
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1 gennaio 2015
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30 marzo 2019
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Art. 2. (Soggetti promotori) 1. Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che:
a) siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno otto anni; b) abbiano sedi proprie in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, e che abbiano sedi di istituti di patronato in ((almeno quattro Paesi stranieri)) ; (3) c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale; d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalita' assistenziali. 2. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non e' necessario per le confederazioni e le associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
-------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 , ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Le disposizioni di cui alle lettere b) e c), del comma precedente si applicano a decorrere dal 2015."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 12) che "Per l'anno 2014, i requisiti di cui alle lettere b) e c), del comma 10, devono essere riferiti alla meta' delle regioni e alla meta' delle province del territorio nazionale."
a) siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno otto anni; b) abbiano sedi proprie in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, e che abbiano sedi di istituti di patronato in ((almeno quattro Paesi stranieri)) ; (3) c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale; d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalita' assistenziali. 2. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non e' necessario per le confederazioni e le associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
-------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 , ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Le disposizioni di cui alle lettere b) e c), del comma precedente si applicano a decorrere dal 2015."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 12) che "Per l'anno 2014, i requisiti di cui alle lettere b) e c), del comma 10, devono essere riferiti alla meta' delle regioni e alla meta' delle province del territorio nazionale."
Commentari • 4
- 1. Circolare del 01/12/2009 n. 51 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale NormativaAgenzia delle Entrate · 1 dicembre 2009 · 7.751762
[…] R. Gli istituti di patronato che non svolgono in luogo delle associazioni sindacali promotrici le attivita\' istituzionali proprie di queste ultime ai sensi dell\'articolo 18, comma 2, della legge n. 152 del 2001 non possono avvalersi delle disposizioni agevolative proprie delle associazioni sindacali.
Leggi di più…
Giurisprudenza • 17
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 19/04/2022, n. 1544Provvedimento: […] Controparte_3 non solo non doveva necessariamente possedere i requisiti prescritti dall'art. 2 della legge n. 152/2001 per promuovere il patronato Pt_1 ma ben poteva istituire sedi zonali e provinciali presso le quali “comandare” proprio personale, dal che discendeva l'infondatezza della pretesa. […] 2) altre forme di collaborazione sono da considerarsi eccezionali (art. 6, comma 2, e art. 3 della legge n. 152/2001) e comunque soggette a procedure particolari (ricorso a dipendenti delle organizzazioni promotrici).Leggi di più...
- art. 18 d.lgs. n. 276/2003·
- patronati·
- comando di personale·
- contributi previdenziali·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- art. 13 d.P.R. n. 115/2002·
- distacco illecito di manodopera·
- responsabilità contributiva·
- art. 2700 c.c.·
- onere della prova·
- art. 6 legge n. 152/2001