Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
1
n. rg12300 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott. Giuseppe Orso - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12300 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. TARALLO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia Napoli alla Via M. Cervantes de Saavedra n. 55/27,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2 dall'avv. TARALLO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia Napoli alla Via M. Cervantes de Saavedra n. 55/27,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 09/07/2024, e Parte_1
chiedevano modificarsi la sentenza n.642/2002 del Parte_2
13.11.2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli prevedendosi che il sig. , Pt_1 non sarà più obbligato al versamento dell'assegno divorzile di € 200,00 in favore della
IG.ra . Parte_2
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“Il IG. , a far data dal deposito del presente ricorso, non sarà più Parte_1 obbligato al versamento dell'assegno divorzile di € 200,00 per espressa rinuncia da parte della IG.ra .” Parte_2
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Omologa le condizioni pattuite dai coniugi
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 29/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
2