Cass. civ., sez. I, sentenza 11/07/1974, n. 2051
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Sentenza 11 luglio 1974

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Al fine di stabilire se il compenso del curatore fallimentare sia soggetto alla ritenuta d'acconto prevista dall'art 3 della legge 28 ottobre 1970 n 801, e rilevante non il problema concernente la permanenza o meno della qualita d'imprenditore del commerciante fallito, ma la qualificazione dell'attivita del curatore. Poiche questo e un ausiliario di giustizia, che ripete i suoi poteri dal tribunale fallimentare e li esercita su un piano pubblicistico e nell'ambito di un processo,con criteri, modalita e responsabilita del tutto particolari, estranei a quelli che caratterizzano la prestazione dell'attivita professionale vera e propria, non ricorre il presupposto previsto dal citato art 3 per l'applicazione della ritenuta d'acconto sul compenso dovutogli. ( Conf 955'74, mass n 368871).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/07/1974, n. 2051
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2051
    Data del deposito : 11 luglio 1974

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