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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/06/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2239/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2239/2024, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), nata in [...], il [...], E_ C.F._1 con l'Avv. Marco Del Nevo
- ricorrente -
contro
C.F. ), nato a [...], il [...], contumace Controparte_1 C.F._2
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 13.11.2024.
Conclusioni della ricorrente: “• pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data
19/09/2009 in Casella (GE), e debitamente trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto
Comune (Anno 2009 - arte I - Atto. n. 1), ordinando al competente ufficiale di stato civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza di divorzio sui pubblici registri anagrafici;
•
1 confermare l'affidamento congiunto e condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione del padre disciplinando i tempi e le modalità di presenza della figlia presso ciascuno di essi nei seguenti termini: la madre veda e tenga con sé la figlia minore il martedì ed il giovedì di ogni settimana, dall'uscita da scuola e sino al Per_1
mattino successivo con accompagnamento a scuola, nel periodo scolastico, ovvero il martedì ed il giovedì di ogni settimana dal mattino alle 10.00 e sino alle ore 22.00 nel periodo estivo, compatibilmente con gli impegni della minore;
disporre che la madre veda e tenga con sé la figlia minore a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dalle ore 19.00 e sino al lunedì Per_1
mattina con accompagnamento a scuola, nel periodo scolastico ovvero dal venerdì alle 19.00 e sino al lunedì mattina alle 10.00, nel periodo estivo, compatibilmente con gli impegni della minore;
nel caso in cui impegni o esigenze di ricadano nei giorni di spettanza della madre, tali giornate Per_1
verranno recuperate nel fine settimana o - per le visite infrasettimanali - nella settimana immediatamente successiva;
la figlia potrà trascorrere con i genitori quattro settimane, anche suddivise in due periodi, nel periodo estivo con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimane e durante la settimana;
le vacanze natalizie saranno trascorse dalla figlia con ciascun genitore ad anni alterni per metà dell'intero periodo (dal
23 al 30, con un genitore, e dal 31 al 6, con l'altro genitore);. trascorrerà le festività civili e Per_1
religiose, i ponti e i compleanni ad anni alterni con ciascun genitore. Il tutto in ogni caso in senso conforme alle esigenze e necessità di cura, istruzione ed educazione della minore e comunque nel suo preminente interesse. • La madre corrisponderà mensilmente al padre, a decorrere dal deposito del ricorso, la somma di Euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria, a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
• condannare controparte alla refusione delle spese di lite”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.10.2024, la SI.ra ha E_
rappresentato: che, in data 19.9.2009, a Casella, ha contratto matrimonio col SI.
che, dall'unione dei coniugi, è nata la figlia, (Genova, 3.9.2009); Controparte_1 Per_1
che, con sentenza in data 3.11.2021, il Tribunale di Alessandria ha dichiarato la separazione dei coniugi;
che la figlia vive col padre in Arquata Scrivia, piazza Caduti, n. 7 e che è
“disoccupata in cerca di occupazione e priva di redditi”.
2. All'udienza del 21.1.2025, la ricorrente ha chiesto la concessione di nuovi termini per la notifica.
2 3. All'udienza del 29.4.2025, il SI. è comparso personalmente e, Controparte_1 debitamente informato “in ordine all'obbligatorietà della difesa tecnica e all'esistenza del patrocinio a spese dello Stato”, ha dichiarato: “non ritengo di farmi difendere” e ha rappresentato di aderire alle condizioni di cui al ricorso, che sono state rilette dal Giudice
Delegato. La SI.ra ha dichiarato: “ho ancora la residenza in E_
Dernice, reg. Gropparo, n. 1, è in affitto, ma non ci abito più, perché vivo nella stessa casa del SI. Non ci siamo riconciliati, ho iniziato da poco a lavorare ad Controparte_1
Arquata Scrivia e la mia casa era troppo lontana. Non sono proprietaria di case o terreni.
Sono cameriera in un ristorante ad Arquata Scrivia, con contratto a tempo determinato.
Prendo circa Euro 1.200,00 / 1.300,00 netti al mese. Non ho altri redditi. Ho un solo conto corrente, ci saranno circa Euro 800,00. Non ho investimenti, titoli o altri valori. , dalla Per_1
separazione, ha sempre vissuto col padre. Agli inizi della separazione, non ero tranquilla, non lavoravo e mi stavo riprendendo da problemi di depressione. Non ci sono mai stati problemi di violenza”. Il SI. ha dichiarato: “vivo ad Arquata Scrivia, Controparte_1
piazza dei Caduti, n. 7/6. Ci viviamo solo io, la SI.ra ed E_
, nessun'altro. Confermo che non ci siamo riconciliati, siamo solo in buoni rapporti. Per_1
Sono venditore di auto, a tempo indeterminato, a Busalla in un'officina FIAT, con retribuzione mensile di circa Euro 1.800,00 mensili netti, oltre qualche benefit. Non ho altri redditi. Non sono proprietario di case o terreni, la casa in Arquata Scrivia è in affitto, pago
Euro 350,00 mensili. Ho un solo conto corrente, con circa Euro 2.000,00. Non ho investimenti, titoli o altri valori”.
4. All'udienza del 20.5.2025, il difensore della ricorrente ha rinunciato all'ammissione della propria cliente al patrocinio a spese dello Stato;
ammissione che è stata, pertanto, prontamente revocata dal Giudice Delegato.
5. All'udienza del 28.5.2025, il difensore della ricorrente, depositata la documentazione patrimoniale e reddituale relativa al resistente contumace, grazie anche alla cooperazione di quest'ultimo, ha precisato le conclusioni e ha rinunciato alla concessione dei termini ex art. 473-bis28 c.p.c.
6. La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 3.11.2021, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato il 22.10.2024; non risulta essere intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato lo scioglimento del matrimonio.
3 7. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa
o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, l'accordo dei genitori appare nell'interesse della minore, anche perché conforme a quanto statuito in sede di separazione sulla base delle indicazioni contenute nella
CTU psichiatrica, ivi licenziata.
8. L'accordo sostanziale tra i genitori, peraltro su condizioni sovrapponibili rispetto a quelle previste in sede di separazione, ove era stata licenziata CTU psichiatrica, ha reso superfluo l'ascolto della minore.
9. La regola dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., con riferimento allo scioglimento del matrimonio, non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e
Cass.
4.6.2010 n. 13619). Nel caso di specie, l'accordo dei genitori appare nell'interesse della minore, anche perché conforme a quanto statuito in sede di separazione sulla base delle indicazioni contenute nella CTU psichiatrica ivi licenziata.
10. In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi
4 di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania
16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda
CEDU6.7.2010, EU c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, RS e LA c. Italia).
Nel caso di specie, l'accordo dei genitori appare nell'interesse della minore, anche perché conforme a quanto statuito in sede di separazione sulla base delle indicazioni contenute nella
CTU psichiatrica ivi licenziata.
11. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, l'accordo dei genitori appare conforme all'interesse della figlia minore, tenuto conto - tra l'altro - di come la casa familiare risulti già assegnata al padre, nell'interesse della figlia minore.
12. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra i genitori, dovendosi tenere debitamente conto non solo della collaborazione fornita dal resistente/contumace e del raggiungimento di un sostanziale accordo complessivo tra i genitori ma anche della soccombenza parziale della ricorrente, rispetto alla domanda inizialmente formulata col ricorso.
5
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i SI.ri e Controparte_1 Pt_1
a Casella, il 19.9.2009; Pt_1 E_
- affida la figlia minore, , in modo condiviso, a entrambi i genitori, i quali, limitatamente Per_1
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso il padre, SI. CP_1
dove avrà residenza anagrafica;
[...]
- dispone che la madre, SI.ra tenga con sé la figlia minore, E_
, in conformità al seguente regime concordato: “la madre veda e tenga con sé la figlia Per_1 minore il martedì ed il giovedì di ogni settimana, dall'uscita da scuola e sino al Per_1
mattino successivo con accompagnamento a scuola, nel periodo scolastico, ovvero il martedì ed il giovedì di ogni settimana dal mattino alle 10.00 e sino alle ore 22.00 nel periodo estivo, compatibilmente con gli impegni della minore;
disporre che la madre veda e tenga con sé la figlia minore a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dalle ore 19.00 e sino Per_1
al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, nel periodo scolastico ovvero dal venerdì alle 19.00 e sino al lunedì mattina alle 10.00, nel periodo estivo, compatibilmente con gli impegni della minore;
nel caso in cui impegni o esigenze di ricadano nei giorni di Per_1
spettanza della madre, tali giornate verranno recuperate nel fine settimana o - per le visite infrasettimanali - nella settimana immediatamente successiva;
la figlia potrà trascorrere con
i genitori quattro settimane, anche suddivise in due periodi, nel periodo estivo con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimane e durante la settimana;
le vacanze natalizie saranno trascorse dalla figlia con ciascun genitore ad anni alterni per metà dell'intero periodo (dal 23 al 30, con un genitore, e dal 31 al 6, con l'altro genitore);. trascorrerà le festività civili e religiose, i ponti e i Per_1 compleanni ad anni alterni con ciascun genitore”;
- pone, a carico della madre, SI.ra l'obbligo di corrispondere al E_
padre, SI. entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre Controparte_1
del 2024, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, , la somma di Per_1
Euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
6 - compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Alessandria, il 24 giugno 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2239/2024, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), nata in [...], il [...], E_ C.F._1 con l'Avv. Marco Del Nevo
- ricorrente -
contro
C.F. ), nato a [...], il [...], contumace Controparte_1 C.F._2
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 13.11.2024.
Conclusioni della ricorrente: “• pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data
19/09/2009 in Casella (GE), e debitamente trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto
Comune (Anno 2009 - arte I - Atto. n. 1), ordinando al competente ufficiale di stato civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza di divorzio sui pubblici registri anagrafici;
•
1 confermare l'affidamento congiunto e condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione del padre disciplinando i tempi e le modalità di presenza della figlia presso ciascuno di essi nei seguenti termini: la madre veda e tenga con sé la figlia minore il martedì ed il giovedì di ogni settimana, dall'uscita da scuola e sino al Per_1
mattino successivo con accompagnamento a scuola, nel periodo scolastico, ovvero il martedì ed il giovedì di ogni settimana dal mattino alle 10.00 e sino alle ore 22.00 nel periodo estivo, compatibilmente con gli impegni della minore;
disporre che la madre veda e tenga con sé la figlia minore a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dalle ore 19.00 e sino al lunedì Per_1
mattina con accompagnamento a scuola, nel periodo scolastico ovvero dal venerdì alle 19.00 e sino al lunedì mattina alle 10.00, nel periodo estivo, compatibilmente con gli impegni della minore;
nel caso in cui impegni o esigenze di ricadano nei giorni di spettanza della madre, tali giornate Per_1
verranno recuperate nel fine settimana o - per le visite infrasettimanali - nella settimana immediatamente successiva;
la figlia potrà trascorrere con i genitori quattro settimane, anche suddivise in due periodi, nel periodo estivo con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimane e durante la settimana;
le vacanze natalizie saranno trascorse dalla figlia con ciascun genitore ad anni alterni per metà dell'intero periodo (dal
23 al 30, con un genitore, e dal 31 al 6, con l'altro genitore);. trascorrerà le festività civili e Per_1
religiose, i ponti e i compleanni ad anni alterni con ciascun genitore. Il tutto in ogni caso in senso conforme alle esigenze e necessità di cura, istruzione ed educazione della minore e comunque nel suo preminente interesse. • La madre corrisponderà mensilmente al padre, a decorrere dal deposito del ricorso, la somma di Euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria, a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
• condannare controparte alla refusione delle spese di lite”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.10.2024, la SI.ra ha E_
rappresentato: che, in data 19.9.2009, a Casella, ha contratto matrimonio col SI.
che, dall'unione dei coniugi, è nata la figlia, (Genova, 3.9.2009); Controparte_1 Per_1
che, con sentenza in data 3.11.2021, il Tribunale di Alessandria ha dichiarato la separazione dei coniugi;
che la figlia vive col padre in Arquata Scrivia, piazza Caduti, n. 7 e che è
“disoccupata in cerca di occupazione e priva di redditi”.
2. All'udienza del 21.1.2025, la ricorrente ha chiesto la concessione di nuovi termini per la notifica.
2 3. All'udienza del 29.4.2025, il SI. è comparso personalmente e, Controparte_1 debitamente informato “in ordine all'obbligatorietà della difesa tecnica e all'esistenza del patrocinio a spese dello Stato”, ha dichiarato: “non ritengo di farmi difendere” e ha rappresentato di aderire alle condizioni di cui al ricorso, che sono state rilette dal Giudice
Delegato. La SI.ra ha dichiarato: “ho ancora la residenza in E_
Dernice, reg. Gropparo, n. 1, è in affitto, ma non ci abito più, perché vivo nella stessa casa del SI. Non ci siamo riconciliati, ho iniziato da poco a lavorare ad Controparte_1
Arquata Scrivia e la mia casa era troppo lontana. Non sono proprietaria di case o terreni.
Sono cameriera in un ristorante ad Arquata Scrivia, con contratto a tempo determinato.
Prendo circa Euro 1.200,00 / 1.300,00 netti al mese. Non ho altri redditi. Ho un solo conto corrente, ci saranno circa Euro 800,00. Non ho investimenti, titoli o altri valori. , dalla Per_1
separazione, ha sempre vissuto col padre. Agli inizi della separazione, non ero tranquilla, non lavoravo e mi stavo riprendendo da problemi di depressione. Non ci sono mai stati problemi di violenza”. Il SI. ha dichiarato: “vivo ad Arquata Scrivia, Controparte_1
piazza dei Caduti, n. 7/6. Ci viviamo solo io, la SI.ra ed E_
, nessun'altro. Confermo che non ci siamo riconciliati, siamo solo in buoni rapporti. Per_1
Sono venditore di auto, a tempo indeterminato, a Busalla in un'officina FIAT, con retribuzione mensile di circa Euro 1.800,00 mensili netti, oltre qualche benefit. Non ho altri redditi. Non sono proprietario di case o terreni, la casa in Arquata Scrivia è in affitto, pago
Euro 350,00 mensili. Ho un solo conto corrente, con circa Euro 2.000,00. Non ho investimenti, titoli o altri valori”.
4. All'udienza del 20.5.2025, il difensore della ricorrente ha rinunciato all'ammissione della propria cliente al patrocinio a spese dello Stato;
ammissione che è stata, pertanto, prontamente revocata dal Giudice Delegato.
5. All'udienza del 28.5.2025, il difensore della ricorrente, depositata la documentazione patrimoniale e reddituale relativa al resistente contumace, grazie anche alla cooperazione di quest'ultimo, ha precisato le conclusioni e ha rinunciato alla concessione dei termini ex art. 473-bis28 c.p.c.
6. La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 3.11.2021, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato il 22.10.2024; non risulta essere intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato lo scioglimento del matrimonio.
3 7. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa
o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, l'accordo dei genitori appare nell'interesse della minore, anche perché conforme a quanto statuito in sede di separazione sulla base delle indicazioni contenute nella
CTU psichiatrica, ivi licenziata.
8. L'accordo sostanziale tra i genitori, peraltro su condizioni sovrapponibili rispetto a quelle previste in sede di separazione, ove era stata licenziata CTU psichiatrica, ha reso superfluo l'ascolto della minore.
9. La regola dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., con riferimento allo scioglimento del matrimonio, non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e
Cass.
4.6.2010 n. 13619). Nel caso di specie, l'accordo dei genitori appare nell'interesse della minore, anche perché conforme a quanto statuito in sede di separazione sulla base delle indicazioni contenute nella CTU psichiatrica ivi licenziata.
10. In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi
4 di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania
16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda
CEDU6.7.2010, EU c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, RS e LA c. Italia).
Nel caso di specie, l'accordo dei genitori appare nell'interesse della minore, anche perché conforme a quanto statuito in sede di separazione sulla base delle indicazioni contenute nella
CTU psichiatrica ivi licenziata.
11. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, l'accordo dei genitori appare conforme all'interesse della figlia minore, tenuto conto - tra l'altro - di come la casa familiare risulti già assegnata al padre, nell'interesse della figlia minore.
12. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra i genitori, dovendosi tenere debitamente conto non solo della collaborazione fornita dal resistente/contumace e del raggiungimento di un sostanziale accordo complessivo tra i genitori ma anche della soccombenza parziale della ricorrente, rispetto alla domanda inizialmente formulata col ricorso.
5
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i SI.ri e Controparte_1 Pt_1
a Casella, il 19.9.2009; Pt_1 E_
- affida la figlia minore, , in modo condiviso, a entrambi i genitori, i quali, limitatamente Per_1
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso il padre, SI. CP_1
dove avrà residenza anagrafica;
[...]
- dispone che la madre, SI.ra tenga con sé la figlia minore, E_
, in conformità al seguente regime concordato: “la madre veda e tenga con sé la figlia Per_1 minore il martedì ed il giovedì di ogni settimana, dall'uscita da scuola e sino al Per_1
mattino successivo con accompagnamento a scuola, nel periodo scolastico, ovvero il martedì ed il giovedì di ogni settimana dal mattino alle 10.00 e sino alle ore 22.00 nel periodo estivo, compatibilmente con gli impegni della minore;
disporre che la madre veda e tenga con sé la figlia minore a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dalle ore 19.00 e sino Per_1
al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, nel periodo scolastico ovvero dal venerdì alle 19.00 e sino al lunedì mattina alle 10.00, nel periodo estivo, compatibilmente con gli impegni della minore;
nel caso in cui impegni o esigenze di ricadano nei giorni di Per_1
spettanza della madre, tali giornate verranno recuperate nel fine settimana o - per le visite infrasettimanali - nella settimana immediatamente successiva;
la figlia potrà trascorrere con
i genitori quattro settimane, anche suddivise in due periodi, nel periodo estivo con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimane e durante la settimana;
le vacanze natalizie saranno trascorse dalla figlia con ciascun genitore ad anni alterni per metà dell'intero periodo (dal 23 al 30, con un genitore, e dal 31 al 6, con l'altro genitore);. trascorrerà le festività civili e religiose, i ponti e i Per_1 compleanni ad anni alterni con ciascun genitore”;
- pone, a carico della madre, SI.ra l'obbligo di corrispondere al E_
padre, SI. entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre Controparte_1
del 2024, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, , la somma di Per_1
Euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
6 - compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Alessandria, il 24 giugno 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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