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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 07/10/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2556 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
- Sezione Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa IA Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/06/2025 da: 1) nata in [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_1
C.F._1 residente in [...] 2) nato a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_2
C.F._2 residente in [...](Germania), Kasseler Landstrasse, 21
entrambi con l'Avv. Manuela ZANUSSI presso la quale hanno eletto domicilio telematico con i seguenti figli: (C.F. ), nata a [...] l'[...]; Parte_3 C.F._3
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._4
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale – ricorso congiunto
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/06/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
Con 1. viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con residenza anagrafica e collocamento prevalente presso la madre. Quanto a IA, essendo ormai divenuta maggiorenne seppur non ancora autosufficiente, nulla disporsi quanto all'affidamento: la ragazza comunque continuerà a risiedere presso la madre. Con
2. La responsabilità genitoriale nei confronti di sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano, anche con riguardo a IA (per quanto possibile), a garantire un rapporto equilibrato e continuativo affinché le ragazze provino analogo sentimento di affetto e di stima nei confronti di entrambe le figure genitoriali.
3. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione durante i periodi di rispettivo affidamento Con di
4. I genitori collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse comune di straordinaria amministrazione relative alla cura, all'educazione, all'istruzione e Con all'assistenza morale di tenendo conto delle capacità, dei bisogni, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni della ragazza nonché dei mutamenti che gli stessi potranno subire negli anni. Parimenti, quanto a IA i genitori dichiarano di essere consapevoli e di accettare i propri doveri genitoriali nei confronti della prole, consistenti nell'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
5. I genitori avranno in ogni caso onere di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie.
6. I genitori si impegnano a far mantenere e preservare rapporti buoni e significativi tra le figlie e gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, essendo noto ad entrambi i ricorrenti l'aspetto anche educativo della sussistenza di tale rapporto affettivo. Con
7. I genitori concordano che la residenza anagrafica di rimanga presso l'abitazione di Sacile di proprietà della madre in cui tuttora la ragazza vive con la madre e la sorella;
Con
8. Considerata l'età di e la circostanza della residenza del padre all'estero, viene lasciata ampia libertà agli stessi nella determinazione delle giornate e degli orari di visita: in ogni caso, il sig.
[...]
dovrà avvisare la sig.ra con un anticipo di almeno giorni 2 rispetto Pt_2 Parte_1 alla data di rientro in Italia o al giorno in cui si recherà a visitare le figlie. Con 9. Visti tempi di permanenza decisamente prevalenti di e IA presso la madre e la circostanza che è la stessa a farsi quasi interamente carico della gestione quotidiana delle figlie, i genitori concordano che il sig. versi alla sig.ra la somma onnicomprensiva Parte_2 Parte_1 di spese ordinarie e straordinarie di € 3.500,00 così suddivisa: euro 2.000,00 a titolo di contributo Con al mantenimento della figlia ed euro 1.500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia IA. In ogni caso, il sig. dichiara che, qualora dovessero presentarsi necessità ulteriori Parte_2 cercherà di provvedervi per quanto possibile. L'assegno Unico e Universale, qualora richiesto, sarà percepito per intero dalla sig.ra
[...]
al 100%. Parte_1
Ogni eventuale detrazione fiscale e/o altro beneficio economico fiscale percepito spetterà al 100% alla madre. Con
10. Entrambi i genitori prestano sin da ora il consenso a che possa trascorrere vacanze all'estero con uno solo dei genitori. Nel caso di viaggi/vacanze con i figli, entrambi i genitori si impegnano a comunicare all'altro la destinazione, le date di partenza e di rientro e dunque la relativa durata.
11. In ogni caso i genitori, previo accordo tra gli stessi, potranno modificare le presenti condizioni solo nell'interesse dei figli.
12. Le parti concordano, altresì, che il sig. ceda alla signora a titolo gratuito la propria Parte_2 quota della tenuta in Portogallo: sarà onere della sig.ra reperire un notaio in Parte_1 loco che gestisca la relativa pratica. Nel frattempo, la signora continuerà a pagare integralmente la rata di mutuo gravante sulla tenuta stessa. 13. Il sig. comunque si impegna a versare a favore della signora la somma di Parte_2 Parte_1 euro 3.500,00 mensili per un periodo di anni 10 dalla sottoscrizione del presente anche qualora le figlie raggiungano nel frattempo l'autosufficienza economica e ciò al fine di compensare la signora di quanto dalla stessa fatto sia con la propria opera in Germania sia più in generale circa i Pt_1 versamenti effettuati nell'interesse comune;
14. Con la presente scrittura e con l'esatta esecuzione delle pattuizioni di cui sopra le parti dichiarano di aver definito ogni aspetto relativo all'opera prestata e agli emolumenti versati dalla sig.ra in relazione alle gelaterie e all'abitazione in Germania, nulla avendo Parte_1 ulteriormente a che pretendere in proposito
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, il 07/10/2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
- Sezione Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa IA Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/06/2025 da: 1) nata in [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_1
C.F._1 residente in [...] 2) nato a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_2
C.F._2 residente in [...](Germania), Kasseler Landstrasse, 21
entrambi con l'Avv. Manuela ZANUSSI presso la quale hanno eletto domicilio telematico con i seguenti figli: (C.F. ), nata a [...] l'[...]; Parte_3 C.F._3
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._4
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale – ricorso congiunto
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/06/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
Con 1. viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con residenza anagrafica e collocamento prevalente presso la madre. Quanto a IA, essendo ormai divenuta maggiorenne seppur non ancora autosufficiente, nulla disporsi quanto all'affidamento: la ragazza comunque continuerà a risiedere presso la madre. Con
2. La responsabilità genitoriale nei confronti di sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano, anche con riguardo a IA (per quanto possibile), a garantire un rapporto equilibrato e continuativo affinché le ragazze provino analogo sentimento di affetto e di stima nei confronti di entrambe le figure genitoriali.
3. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione durante i periodi di rispettivo affidamento Con di
4. I genitori collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse comune di straordinaria amministrazione relative alla cura, all'educazione, all'istruzione e Con all'assistenza morale di tenendo conto delle capacità, dei bisogni, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni della ragazza nonché dei mutamenti che gli stessi potranno subire negli anni. Parimenti, quanto a IA i genitori dichiarano di essere consapevoli e di accettare i propri doveri genitoriali nei confronti della prole, consistenti nell'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
5. I genitori avranno in ogni caso onere di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie.
6. I genitori si impegnano a far mantenere e preservare rapporti buoni e significativi tra le figlie e gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, essendo noto ad entrambi i ricorrenti l'aspetto anche educativo della sussistenza di tale rapporto affettivo. Con
7. I genitori concordano che la residenza anagrafica di rimanga presso l'abitazione di Sacile di proprietà della madre in cui tuttora la ragazza vive con la madre e la sorella;
Con
8. Considerata l'età di e la circostanza della residenza del padre all'estero, viene lasciata ampia libertà agli stessi nella determinazione delle giornate e degli orari di visita: in ogni caso, il sig.
[...]
dovrà avvisare la sig.ra con un anticipo di almeno giorni 2 rispetto Pt_2 Parte_1 alla data di rientro in Italia o al giorno in cui si recherà a visitare le figlie. Con 9. Visti tempi di permanenza decisamente prevalenti di e IA presso la madre e la circostanza che è la stessa a farsi quasi interamente carico della gestione quotidiana delle figlie, i genitori concordano che il sig. versi alla sig.ra la somma onnicomprensiva Parte_2 Parte_1 di spese ordinarie e straordinarie di € 3.500,00 così suddivisa: euro 2.000,00 a titolo di contributo Con al mantenimento della figlia ed euro 1.500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia IA. In ogni caso, il sig. dichiara che, qualora dovessero presentarsi necessità ulteriori Parte_2 cercherà di provvedervi per quanto possibile. L'assegno Unico e Universale, qualora richiesto, sarà percepito per intero dalla sig.ra
[...]
al 100%. Parte_1
Ogni eventuale detrazione fiscale e/o altro beneficio economico fiscale percepito spetterà al 100% alla madre. Con
10. Entrambi i genitori prestano sin da ora il consenso a che possa trascorrere vacanze all'estero con uno solo dei genitori. Nel caso di viaggi/vacanze con i figli, entrambi i genitori si impegnano a comunicare all'altro la destinazione, le date di partenza e di rientro e dunque la relativa durata.
11. In ogni caso i genitori, previo accordo tra gli stessi, potranno modificare le presenti condizioni solo nell'interesse dei figli.
12. Le parti concordano, altresì, che il sig. ceda alla signora a titolo gratuito la propria Parte_2 quota della tenuta in Portogallo: sarà onere della sig.ra reperire un notaio in Parte_1 loco che gestisca la relativa pratica. Nel frattempo, la signora continuerà a pagare integralmente la rata di mutuo gravante sulla tenuta stessa. 13. Il sig. comunque si impegna a versare a favore della signora la somma di Parte_2 Parte_1 euro 3.500,00 mensili per un periodo di anni 10 dalla sottoscrizione del presente anche qualora le figlie raggiungano nel frattempo l'autosufficienza economica e ciò al fine di compensare la signora di quanto dalla stessa fatto sia con la propria opera in Germania sia più in generale circa i Pt_1 versamenti effettuati nell'interesse comune;
14. Con la presente scrittura e con l'esatta esecuzione delle pattuizioni di cui sopra le parti dichiarano di aver definito ogni aspetto relativo all'opera prestata e agli emolumenti versati dalla sig.ra in relazione alle gelaterie e all'abitazione in Germania, nulla avendo Parte_1 ulteriormente a che pretendere in proposito
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, il 07/10/2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini