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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 13/02/2026, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2176/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RA IU, Presidente e Relatore BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA, Giudice SALASSA PIER MARCO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3915/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430536 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430536 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430536 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430536 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430536 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430536 TARI 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1566/2026 depositato il 12/02/2026
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il giorno 5 febbraio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, notificato dal comune di Roma Capitale, per TARI e TEFA, anni d'imposta dal 2018 al 2023, affidando il gravame a cinque motivi. Il comune di Roma Capitale non ha spiegato difese.
Con il primo motivo la ricorrente eccepisce, in relazione all'immobile sito in Roma, in indirizzo 1,
l'intervenuta decadenza e la prescrizione, relativamente all'annata 2018.
I due motivi, meritevoli di trattazione congiunta, sono infondati, trovando applicazione la disciplina sulla sospensione dei termini, dettata dall'art. 68, commi 1 e 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo che va dal giorno 8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021. In particolare, va evidenziato come l'art. 68, comma 1, ultima parte, del ridetto d.l. n. 18 del 2020, richiama espressamente l'art. 12 del d.lgs. 24 settembre 2015 n. 159, a tenore del quale “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, (…), comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Sicché, deve ritenersi che sono stati sospesi, per il periodo anzidetto, non solo i termini di versamento dei tributi, ma anche tutti i termini di decadenza e di prescrizione, relativamente a tutti gli avvisi di accertamento esecutivi spiccati dagli enti locali, ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Con il terzo motivo assume la ricorrente il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo rilasciato l'immobile oggetto del giudizio in data 5 dicembre 2018.
Il motivo è fondato, avendo la ricorrente pacificamente cessato la locazione dell'immobile nella ridetta data e, dunque, non potendo rispondere delle obbligazioni tributarie per gli anni successivi.
Con il quarto e il quinto motivo, denuncia l'erroneo calcolo dell'imposta dovuta, non rientrando l'immobile per cui è processo nella categoria catastale “16” e palesandosi errati i conteggi delle somme dovute.
I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati in quanto per un verso l'istante non dimostra quale sia la categoria catastale applicabile e, per altro verso, non evidenzia in modo specifico quali siano gli errori di calcolo commessi dall'Amministrazione.
Le spese di lite avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato relativamente alle imposte dovute per gli anni dal 2019 al 2023; respinge nel resto. Spese irripetibili.
Così deciso, nella camera di consiglio della XXVII sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il giorno 11 febbraio 2026.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IU CH
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RA IU, Presidente e Relatore BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA, Giudice SALASSA PIER MARCO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3915/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430536 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430536 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430536 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430536 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430536 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430536 TARI 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1566/2026 depositato il 12/02/2026
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il giorno 5 febbraio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, notificato dal comune di Roma Capitale, per TARI e TEFA, anni d'imposta dal 2018 al 2023, affidando il gravame a cinque motivi. Il comune di Roma Capitale non ha spiegato difese.
Con il primo motivo la ricorrente eccepisce, in relazione all'immobile sito in Roma, in indirizzo 1,
l'intervenuta decadenza e la prescrizione, relativamente all'annata 2018.
I due motivi, meritevoli di trattazione congiunta, sono infondati, trovando applicazione la disciplina sulla sospensione dei termini, dettata dall'art. 68, commi 1 e 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo che va dal giorno 8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021. In particolare, va evidenziato come l'art. 68, comma 1, ultima parte, del ridetto d.l. n. 18 del 2020, richiama espressamente l'art. 12 del d.lgs. 24 settembre 2015 n. 159, a tenore del quale “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, (…), comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Sicché, deve ritenersi che sono stati sospesi, per il periodo anzidetto, non solo i termini di versamento dei tributi, ma anche tutti i termini di decadenza e di prescrizione, relativamente a tutti gli avvisi di accertamento esecutivi spiccati dagli enti locali, ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Con il terzo motivo assume la ricorrente il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo rilasciato l'immobile oggetto del giudizio in data 5 dicembre 2018.
Il motivo è fondato, avendo la ricorrente pacificamente cessato la locazione dell'immobile nella ridetta data e, dunque, non potendo rispondere delle obbligazioni tributarie per gli anni successivi.
Con il quarto e il quinto motivo, denuncia l'erroneo calcolo dell'imposta dovuta, non rientrando l'immobile per cui è processo nella categoria catastale “16” e palesandosi errati i conteggi delle somme dovute.
I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati in quanto per un verso l'istante non dimostra quale sia la categoria catastale applicabile e, per altro verso, non evidenzia in modo specifico quali siano gli errori di calcolo commessi dall'Amministrazione.
Le spese di lite avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato relativamente alle imposte dovute per gli anni dal 2019 al 2023; respinge nel resto. Spese irripetibili.
Così deciso, nella camera di consiglio della XXVII sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il giorno 11 febbraio 2026.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IU CH