Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00545/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01100/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1100 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Caorsi, con domicilio eletto presso il suo studio a Genova, via Roma 10/3b;
contro
Comando della Regione Carabinieri Forestale Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
Regione Carabinieri Forestale ‘Liguria’ - Nucleo Forestale di Campo Ligure, in persona del Comandante in carica, Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro in carica, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro in carica, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale del 27.10.2024, senza numero, relativo al ritiro cautelativo delle armi e del relativo munizionamento di proprietà del ricorrente;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, collegati, connessi e conseguenti, nessuno escluso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando della Regione Carabinieri -OMISSIS- Liguria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2026 il dott. MA OG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
TT e IT
1) Il ricorrente ha impugnato il verbale del-OMISSIS- relativo al ritiro cautelativo delle armi da fuoco e delle munizioni effettuato ai sensi dell’art. 39, comma 2, del TULPS.
2) In data -OMISSIS-, al termine di una battuta di caccia, una pattuglia di Carabinieri ha effettuato un controllo sul ricorrente che portava un fucile da caccia ed ha accertato che la sua licenza di porto d’arma rilasciata dalla Questura di -OMISSIS- in data 10.9.2020, era scaduta dal 5.8.2024.
Lo stesso giorno, pertanto, i Carabinieri hanno effettuato il ritiro cautelativo delle armi presso il domicilio del ricorrente, redigendo il verbale suddetto.
3) Con il ricorso di cui in epigrafe è stato impugnato detto verbale di ritiro cautelativo delle armi.
4) Dagli atti del giudizio non risulta che l’Amministrazione, dopo avere disposto tale ritiro cautelativo, abbia iniziato il procedimento finalizzato a verificare la sussistenza dei presupposti per adottare – o meno – il provvedimento di divieto di detenzione delle armi ai sensi dell’art. 39, comma 1, del TULPS
5) Si è costituito in giudizio il Comando della Regione Carabinieri Forestale Liguria che ha richiesto il rigetto del gravame. All’udienza del 20.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6) Il ricorso è infondato.
7) Preliminarmente il Collegio rileva che l’atto impugnato costituisce una misura cautelare adottabile quando sussista l’esigenza di prevenire un pericolo di uso improprio delle armi, non richiedendosi la piena prova della pericolosità del soggetto che detiene le armi, ma unicamente la sussistenza di indizi tali da ritenere opportuno il ritiro delle armi detenute da un soggetto che non abbia dimostrato la necessaria diligenza nella loro custodia o nel loro impiego.
Solo successivamente l’Amministrazione inizierà il procedimento per valutare se sussistono i presupposti per il divieto definitivo di detenzione delle armi ai sensi dell’art. 39, comma 1 del TULPS, adottando tale provvedimento in caso di sussistenza delle condizioni previste o, in caso negativo, archiviando il procedimento, con revoca della misura cautelare in questione e cessazione d’efficacia dell’ordine di cessione delle armi a terzi.
Ebbene nel caso in esame l’Amministrazione ha disposto la misura cautelare del ritiro cautelativo delle armi, ma non consta che abbia iniziato o concluso il procedimento di merito suddetto, né risulta che il ricorrente abbia contestato tale inerzia proponendo un ricorso avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 C.p.a..
Ciò debitamente premesso, si possono scrutinare i singoli motivi d’impugnazione.
8) Con il PRIMO MOTIVO è stata dedotta la falsa applicazione dell’art. 39 del TULPS e dell’art. 13 della L. n. 689/1981, nonché l’eccesso di potere per difetto del presupposto e per sviamento in quanto l’impugnato ritiro cautelativo, costituendo una forma di “sequestro amministrativo” ai sensi dell’art. 13 della L. n. 689/1981, non potrebbe essere legittimamente disposto quando, come nel caso in esame, sia stato contestato anche un illecito penale.
La censura è infondata.
La misura cautelare impugnata può essere adottata in tutte le situazioni in cui sussista l’esigenza di prevenire il pericolo di uso improprio delle armi e non è inibita dal fatto che sia stata contestata anche la commissione di un reato, atteso che anche in tali frangenti la misura in questione può essere necessaria.
9) Con il SECONDO MOTIVO è stata dedotta la violazione dell’art. 39 del TULPS, il difetto del presupposto e lo sviamento, ritenendo che l’impugnato ritiro cautelativo sarebbe illegittimo perché:
a) disposto nei confronti del ricorrente che ha sempre tenuto una buona condotta e non ha ingenerato dubbi sulla sua affidabilità nell’uso corretto delle armi;
b) privo del termine finale d’efficacia.
Anche tale censura è infondata.
9.a) Per quanto riguarda il profilo a) si ribadisce che la natura cautelare del provvedimento impugnato non soggiace alla piena prova dell’assenza di buona condotta di affidabilità nell’uso delle armi, essendo sufficiente una prova indiziaria che, nel caso in esame, è legittimamente costituita da porto dell’arma senza una valida licenza.
Solo nell’ambito del procedimento finalizzato alla verifica dei presupposti per l’adozione, o meno, dell’eventuale divieto di detenzione delle armi ai sensi dell’art. 39, comma 1, TULPS l’Amministrazione potrà valutare compiutamente la sussistenza dei presupposti di buona condotta ed affidabilità del ricorrente.
Ne consegue che la compiuta valutazione di tali presupposti risulta estranea all’adozione dell’atto impugnato che è stato legittimamente adottato sul solo presupposto del porto di fucile con licenza scaduta.
9.b) Anche il profilo b) è infondato in quanto legittimamente l’impugnato verbale di ritiro cautelativo è privo di un termine finale d’efficacia.
Vero è che tale atto ha natura temporanea, ma ciò non ne comporta l’automatica cessazione degli effetti in esito al mero decorso di un determinato lasso temporale, essendo necessario invece lo specifico accertamento da parte dell’Amministrazione competente del venir meno delle esigenze cautelari che hanno determinato l’adozione della misura in questione, da effettuare nel sopra citato procedimento ai sensi dell’art. 39, comma 1, TULPS.
Ovviamente il ricorrente potrà sollecitare l’avvio e la definizione di tale procedimento, potendo esercitare i propri diritti di partecipazione procedimentale e censurando eventuali inerzie amministrative con la proposizione di un ricorso giurisdizionale avverso l’inazione della PA.
10) Con il TERZO MOTIVO è stata dedotta la violazione dell’art. 39 del TULPS, il difetto di istruttoria, di motivazione e il travisamento perché il ritiro cautelativo è stato effettuato unicamente sulla base del fatto che “ durante un controllo effettuato dagli scriventi risultava esercitare attività venatoria con licenza di porto di fucile scaduta in data 5.8.2024 ”, senza riferimento alla personalità e pericolosità del ricorrente e con una misura sproporzionata.
Anche tale censura è infondata.
Invero, come già detto con riguardo al secondo motivo di ricorso, i vizi dedotti attengono alla sussistenza della buona condotta e della idoneità all’uso delle armi, ma tali presupposti riguardano il procedimento di merito ai sensi dell’art. 39, comma 1, TULPS e non all’adozione del ritiro cautelativo che è stato legittimamente adottato sulla sola base del fatto obiettivo del porto del fucile in assenza di valida licenza (salva, come detto, la valutazione di tali profili nel citato procedimento di merito).
11) Conclusivamente il ricorso è infondato.
Resta comunque salvo il dovere dell’Amministrazione di iniziare e concludere il procedimento ex art. 39, comma 1, del TULPS.
12) La particolarità della vicenda induce a ritenere sussistenti le giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU LL, Presidente
MA OG, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| MA OG | LU LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.