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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 4555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4555 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione V Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Emanuela
ZZ, all'esito dell'udienza cartolare del 12.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3178 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
in persona del suo Commissario Parte_1
Straordinario e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Li Vigni, con elezione di domicilio a via I. Pt_1
ND n.88. ricorrente/opponente
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Sellitto, con elezione di domicilio presso l'indirizzo digitale ( del Email_1
difensore. resistente/opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 12.11.2025 disposta ai sensi dell'art. 127 ter cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta dall' Parte_2
avverso il d.i. n. 254/24 emesso dal Tribunale di Palermo su ricorso del opposto, quale soggetto accreditato con il Controparte_1 CP_2
per la somma di euro 38.414,59, a titolo di “indennità di funzione” di cui all'art. 5, comma quindicesimo, l.r. 9 del 12.5.2020, per i mesi di ottobre e novembre 2021 e di gennaio e febbraio 2022, oltre interessi ex d.lgs. 231/02.
Part A sostegno dell'opposizione l' ha eccepito che la normativa invocata dal ricorrente in monitorio a fondamento delle proprie pretese sarebbe stata tacitamente abrogata per effetto della legge statale n.77/20, sicché nulla sarebbe dovuto in favore dell'odierno opposto. Indi, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitosi il ha invece insistito per il riconoscimento Controparte_1
del credito indicato nel decreto ingiuntivo opposto e ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecutività dello stesso, il rigetto dell'opposizione.
Così brevemente ricostruiti i fatti, osserva preliminarmente il Tribunale che la materia oggetto del presente giudizio non rientra tra quelle per le quali la mediazione è prevista come obbligatoria. Né ricorrono i presupposti per sospendere il presente giudizio per consentire l'esperimento del procedimento di mediazione volontaria, come richiesto dall'opponente, atteso che il giudizio
è già pronto per essere deciso.
Ciò detto, si osserva che il credito vantato dall'opposto si fonda sulla Legge
Regionale n.9/20 che ha riconosciuto, a causa della crisi pandemica, a tutte le strutture sanitarie accreditate, il diritto di ricevere per ciascun mese di emergenza Covid-19 un'indennità di funzione. La misura di tale remunerazione mensile è specificamente prevista dall'art. 5, 15° c. della predetta Legge, che la quantifica in un dodicesimo del budget assegnato per l'anno 2019, da imputare quale acconto sul budget del 2020.
Ora, nella specie, per quanto qui interessa, per l'anno 2019 è stato stipulato tra le parti un contratto di assegnazione di budget (v. doc. 1 all. alla comparsa di costituzione), ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/1998 e s.m.i., nel quale è previsto – tra l'altro – che il budget attribuito alla società, odierna opposta, per le prestazioni da erogare in favore dei pazienti residenti sul territorio regionale siciliano è pari ad € 1.453.009,00 (art. 2 del contratto); il pagamento delle prestazioni rese nel limite di 1/12 del detto budget è stato fissato in 60 gg. dalla fine del mese di riferimento (art. 5, co. 1).
Conseguentemente, deve ritenersi corretto il conteggio effettuato dall'opposto che ha quantificato tale indennità in euro 38.414,59 con riferimento al periodo ott-nov 2021 e genn-febbr 2022 pari esattamente ad un dodicesimo del budget assegnato all'istante società per l'anno 2019, pari ad € 121.084,08
(budget totale € 1.453.009,00) detratto il valore dell'effettiva produzione fatturata, come si evince dalla documentazione in atti).
Part Di contro, non appare condivisibile quanto affermato dall' opponente, secondo la quale la legge statale n. 77 del 17.07.2020, in quanto norma generale di principio, avrebbe automaticamente abrogato la disposizione regionale invocata dall'opposto, imponendone la disapplicazione da parte
Part dell'
Ed invero, innanzi tutto va detto che la norma statale in esame non può essere definita “norma di principio”, ma piuttosto trattasi di una “legge provvedimento”, avente i caratteri della concretezza (non essendo rivolta a disciplinare una fattispecie astratta) e della specificità (essendo rivolta a destinatari determinati o determinabili), secondo la definizione fornita dalla
Corte Costituzionale con sentenza n. 2360 del 20 novembre 2013: “rientrano nella categoria di leggi-provvedimento le leggi che contengono disposizioni dirette a destinatari determinati, ovvero incidono su un numero determinato e limitato di destinatari, che hanno contenuto particolare e concreto”.
Inoltre, l'abrogazione tacita della disposizione regionale da parte della previsione statale -sostenuta da parte resistente- non è configurabile neppure avuto riguardo al rapporto tra legge statale e regionale come definito all'art. 117 della Carta Costituzionale.
In particolare, per quanto in questa sede rileva, il vigente testo dell'art. 117 regola i rapporti tra leggi dello Stato e leggi regionali anzitutto definendo le rispettive competenze: lo Stato ha potestà legislativa esclusiva in un insieme di materie enumerate dall'art. 117; esistono poi “materie di legislazione concorrente” tra Stato e Regione (elencate dall'art. 117, comma 3° Cost.): in tali materie la potestà legislativa spetta alle Regioni, compete però alla legislazione dello Stato la determinazione dei “principi fondamentali”; infine,
è attribuita alle Regioni la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Dunque, oggi il criterio fondamentale cui si ispirano i rapporti tra legge statale e legge regionale non è più quello della gerarchia, bensì quello della competenza, in quanto sono stabiliti distinti ambiti di operatività, rispettivamente, della legislazione statale e regionale. Consegue che una legge regionale e una legge statale non possono abrogarsi a vicenda, in quanto la loro relazione è disciplinata dal criterio di competenza: sono atti equiparati (stanno sullo stesso gradino della gerarchia delle fonti), seppure ciascuno dotato di un proprio ambito di competenza specifico, distinto per territorio, materia e contenuto. La Regione può legiferare con efficacia limitata all'ambito del territorio regionale, nelle materie di competenza concorrente e residuale ma non in quelle di competenza esclusiva dello Stato, con riferimento alle quali dovrà attenersi ai principi generali derivanti dalle leggi statali. Del pari, le leggi statali devono rispettare i propri limiti: non possono pretendere di valere nel territorio regionale se non si mantengono nella loro sfera: di competenza;
di materia (ci sono materie in cui solo lo Stato può legiferare, quelle esclusive, e quelle concorrenti in cui legge statale e legge regionale coesistono); di contenuto, nelle materie concorrenti lo stato deve limitarsi a porre principi generali.
Part Ora l' opponente si “trincera” dietro la novità normativa, negando di dovere corrispondere tale indennità anche per il 2021 (o 2022)
Ebbene, tale rimodulazione sulla scorta dell'asserita abrogazione non è accettabile, in quanto i rapporti tra legge statale e legge regionale sono regolati dal criterio della competenza, non dal criterio gerarchico, né tantomeno può ricorrersi al criterio della successione temporale, perché trattasi di due norme emanate in sfere di competenza diversa, cui l'altra fonte non può legittimamente accedere.
Peraltro, la tesi della validità della disposizione regionale è stata sostenuta anche in sede di riunione della Commissione Regionale speciale di indagine per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi, infatti, nel corpo del verbale relativo alla seduta n. 35 del 20.01.2022 (opportunamente versato in atti cfr doc 10 alla comparsa di costituzione) si individua un passaggio dal seguente tenore: “…la Commissione prende atto della persistente non applicazione di una norma che ritiene tuttora valida ed applicabile. Comunica che tale conclusione sarà trasmessa al Presidente dell'Assemblea, perché quest'ultimo assuma le idonee iniziative di natura parlamentare volte a richiamare l'esecutivo all'osservanza delle norme legislative vigenti”.
La predetta Commissione pare infatti prendere atto, e contestualmente disapprovare, il trend dimostrato dall'odierna resistente, rappresentando chiaramente il proposito di assumere dei provvedimenti a riguardo.
Consegue che, in assenza di una norma regionale che diversamente disponga, deve ritenersi che la norma invocata dal ricorrente sia ancora in vigore e va quindi applicata.
Inoltre, va osservato che anche i presupposti applicativi delle due disposizioni in esame, sono diversi: quella regionale è finalizzata ad assicurare la continuità del servizio sanitario, come si evince dalla formulazione dell'art. 5 comma 15
L. 9/2020: “al fine di garantire alle strutture private accreditate un regolare flusso di cassa per il finanziamento delle attività assistenziali con onere a carico del e per l'assolvimento degli oneri di gestione, funzionale a CP_2
garantire la continuità del servizio e la pronta disponibilità nell'ambito del
CP_
”. La normativa nazionale, invece, si rivolge a quelle strutture la cui attività sia stata sospesa, e la cui chiusura sia stata disposta in forza di un provvedimento regionale e riconosce loro limitatamente a detto periodo, un contributo una tantum a ristoro dei soli costi fissi sostenuti e rendicontati dalla struttura, come si evince dalla espressa formulazione dell'art 5bis della L. 176/2020 “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno
2020 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti stipulati per l'anno 2020, Il predetto riconoscimento tiene conto (…) di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno
2020”.
Conseguentemente, la legge statale non risulta applicabile al caso de quo anche per la mancanza del presupposto oggettivo, ossia la sospensione dell'attività. Ed infatti, l'odierna ricorrente non ha mai sospeso l'attività sanitaria nel periodo di emergenza cui si riferisce la controversia, continuando ad erogare i propri servizi in favore degli utenti (come si evince dalle fatture allegate relative al 2021 e genn-febbr 2022).
A nulla vale poi osservare che la norma sopravvenuta di cui all'art. 71 co. 1
L.R. 3/2024 - che ha esteso la disposizione di cui all'art. 15 della L.R. 9/20 limitata al “triennio 2020-2022” al “settennio 2020-2026” -, è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 197/2024 ed è poi stata anche abrogata dall'art. 2 co.1 L.R. 5/2025. Ed invero il meccanismo che consentiva di superare il budget di spesa stabilito anche per gli anni 2022-2026, previsto nella norma successiva è stato censurato in quanto esteso oltre il regime emergenziale determinato dalla pandemia da Covid-19, mentre, nella specie, la disposizione di cui deve farsi applicazione ha efficacia limitata al solo periodo emergenziale ed è destinata a realizzare finalità temporanee per assicurare il flusso di cassa alle strutture accreditate durante il medesimo periodo, tant'è che la pronuncia della Corte
Costituzione non ha minimamente inciso sulla validità della l.r. 9/20.
Deve poi rilevarsi che non è applicabile al presente giudizio neppure la previsione di cui al co. 2 dell'art. 71 L.R. 3/2024.
Ed invero laddove l'art. 71 co. 2 condiziona l'accesso al “beneficio previsto al co.
1”, alla rinuncia ai giudizi promossi per ottenere l'indennità prevista dalla precedente disciplina di cui all'art. 15 co. 5 L.R. 9/2020 (e quindi in tesi anche al presente giudizio), si riferisce alla diversa misura di indennizzo dalla stessa introdotta e non evidentemente a quella precedentemente in vigore.
Ne consegue che la rinuncia prevista dal comma 2 dell'art. 71 L. R. 3/2024 è condizione per accedere ad un beneficio non più riconoscibile nell'ordinamento a seguito della pronuncia di incostituzionalità e non quindi al beneficio oggetto del presente giudizio.
In conclusione, vanno quindi disattese le difese svolte dall' , con Parte_2
riconoscimento alla società opposta - nella vigenza dell'art. 5, comma quindicesimo della l.r. 9 del 12.5.2020 - ed in mancanza pure di alcuna contestazione sugli importi domandati, l'indennità di funzione così come determinata per i mesi del 2021 e gennaio e febbraio 2022, nel d.i. opposto, calcolata in complessivi euro 38.414,59. Su tale somma poi, vanno ulteriormente calcolati i soli interessi legali, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione degli interessi commerciali di cui all'art. 1 del d. lgs 231/02.
Ed infatti, l'indennità di funzione è stata prevista dal legislatore per compensare gli effetti della pandemia sull'attività, calcolato sulla differenza economica tra il 1/12 del budget 2019 e quanto fatturato dal marzo 2020, sicché essa rappresenta un contributo avente la funzione di sostenere il momento di contrazione dell'attività subita dalle strutture sanitarie private a causa dell'emergenza Covid-19, giammai quindi può ritenersi un corrispettivo di una prestazione sanitaria e quindi soggetto alla disciplina degli interessi commerciali.
Soltanto a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale (e quindi dal
11.3.2024) sull'importo dovuto si applicheranno quindi gli interessi legali di cui all'art. 1284 co. 4 c.c.
Infine, quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto del valore della condanna e della natura documentale della controversia che non ha richiesto approfondimenti istruttori, in complessivi euro 1.656,00, di cui euro 286,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge per il monitorio ed in complessivi euro 6.713,00 per il presente giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Sellitto dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dall con atto del 26.06.2024, Part revoca il d.i. n. 254/24 emesso dal Tribunale di Palermo il 18.1.2024.
Condanna l al pagamento in favore del Parte_2 Controparte_1
[...
della somma di € 38.414,59 oltre interessi al tasso legale dalla domanda e fino al soddisfo.
Condanna l al pagamento in favore dell'avv. Giovanni Sellitto Parte_2
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
1.656,00, di cui euro 286,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge per il monitorio ed in complessivi euro 6.713,00 per il presente giudizio.
Così deciso a Palermo, in data 12.11.2025
Il Giudice
Emanuela ZZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione V Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Emanuela
ZZ, all'esito dell'udienza cartolare del 12.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3178 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
in persona del suo Commissario Parte_1
Straordinario e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Li Vigni, con elezione di domicilio a via I. Pt_1
ND n.88. ricorrente/opponente
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Sellitto, con elezione di domicilio presso l'indirizzo digitale ( del Email_1
difensore. resistente/opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 12.11.2025 disposta ai sensi dell'art. 127 ter cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta dall' Parte_2
avverso il d.i. n. 254/24 emesso dal Tribunale di Palermo su ricorso del opposto, quale soggetto accreditato con il Controparte_1 CP_2
per la somma di euro 38.414,59, a titolo di “indennità di funzione” di cui all'art. 5, comma quindicesimo, l.r. 9 del 12.5.2020, per i mesi di ottobre e novembre 2021 e di gennaio e febbraio 2022, oltre interessi ex d.lgs. 231/02.
Part A sostegno dell'opposizione l' ha eccepito che la normativa invocata dal ricorrente in monitorio a fondamento delle proprie pretese sarebbe stata tacitamente abrogata per effetto della legge statale n.77/20, sicché nulla sarebbe dovuto in favore dell'odierno opposto. Indi, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitosi il ha invece insistito per il riconoscimento Controparte_1
del credito indicato nel decreto ingiuntivo opposto e ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecutività dello stesso, il rigetto dell'opposizione.
Così brevemente ricostruiti i fatti, osserva preliminarmente il Tribunale che la materia oggetto del presente giudizio non rientra tra quelle per le quali la mediazione è prevista come obbligatoria. Né ricorrono i presupposti per sospendere il presente giudizio per consentire l'esperimento del procedimento di mediazione volontaria, come richiesto dall'opponente, atteso che il giudizio
è già pronto per essere deciso.
Ciò detto, si osserva che il credito vantato dall'opposto si fonda sulla Legge
Regionale n.9/20 che ha riconosciuto, a causa della crisi pandemica, a tutte le strutture sanitarie accreditate, il diritto di ricevere per ciascun mese di emergenza Covid-19 un'indennità di funzione. La misura di tale remunerazione mensile è specificamente prevista dall'art. 5, 15° c. della predetta Legge, che la quantifica in un dodicesimo del budget assegnato per l'anno 2019, da imputare quale acconto sul budget del 2020.
Ora, nella specie, per quanto qui interessa, per l'anno 2019 è stato stipulato tra le parti un contratto di assegnazione di budget (v. doc. 1 all. alla comparsa di costituzione), ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/1998 e s.m.i., nel quale è previsto – tra l'altro – che il budget attribuito alla società, odierna opposta, per le prestazioni da erogare in favore dei pazienti residenti sul territorio regionale siciliano è pari ad € 1.453.009,00 (art. 2 del contratto); il pagamento delle prestazioni rese nel limite di 1/12 del detto budget è stato fissato in 60 gg. dalla fine del mese di riferimento (art. 5, co. 1).
Conseguentemente, deve ritenersi corretto il conteggio effettuato dall'opposto che ha quantificato tale indennità in euro 38.414,59 con riferimento al periodo ott-nov 2021 e genn-febbr 2022 pari esattamente ad un dodicesimo del budget assegnato all'istante società per l'anno 2019, pari ad € 121.084,08
(budget totale € 1.453.009,00) detratto il valore dell'effettiva produzione fatturata, come si evince dalla documentazione in atti).
Part Di contro, non appare condivisibile quanto affermato dall' opponente, secondo la quale la legge statale n. 77 del 17.07.2020, in quanto norma generale di principio, avrebbe automaticamente abrogato la disposizione regionale invocata dall'opposto, imponendone la disapplicazione da parte
Part dell'
Ed invero, innanzi tutto va detto che la norma statale in esame non può essere definita “norma di principio”, ma piuttosto trattasi di una “legge provvedimento”, avente i caratteri della concretezza (non essendo rivolta a disciplinare una fattispecie astratta) e della specificità (essendo rivolta a destinatari determinati o determinabili), secondo la definizione fornita dalla
Corte Costituzionale con sentenza n. 2360 del 20 novembre 2013: “rientrano nella categoria di leggi-provvedimento le leggi che contengono disposizioni dirette a destinatari determinati, ovvero incidono su un numero determinato e limitato di destinatari, che hanno contenuto particolare e concreto”.
Inoltre, l'abrogazione tacita della disposizione regionale da parte della previsione statale -sostenuta da parte resistente- non è configurabile neppure avuto riguardo al rapporto tra legge statale e regionale come definito all'art. 117 della Carta Costituzionale.
In particolare, per quanto in questa sede rileva, il vigente testo dell'art. 117 regola i rapporti tra leggi dello Stato e leggi regionali anzitutto definendo le rispettive competenze: lo Stato ha potestà legislativa esclusiva in un insieme di materie enumerate dall'art. 117; esistono poi “materie di legislazione concorrente” tra Stato e Regione (elencate dall'art. 117, comma 3° Cost.): in tali materie la potestà legislativa spetta alle Regioni, compete però alla legislazione dello Stato la determinazione dei “principi fondamentali”; infine,
è attribuita alle Regioni la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Dunque, oggi il criterio fondamentale cui si ispirano i rapporti tra legge statale e legge regionale non è più quello della gerarchia, bensì quello della competenza, in quanto sono stabiliti distinti ambiti di operatività, rispettivamente, della legislazione statale e regionale. Consegue che una legge regionale e una legge statale non possono abrogarsi a vicenda, in quanto la loro relazione è disciplinata dal criterio di competenza: sono atti equiparati (stanno sullo stesso gradino della gerarchia delle fonti), seppure ciascuno dotato di un proprio ambito di competenza specifico, distinto per territorio, materia e contenuto. La Regione può legiferare con efficacia limitata all'ambito del territorio regionale, nelle materie di competenza concorrente e residuale ma non in quelle di competenza esclusiva dello Stato, con riferimento alle quali dovrà attenersi ai principi generali derivanti dalle leggi statali. Del pari, le leggi statali devono rispettare i propri limiti: non possono pretendere di valere nel territorio regionale se non si mantengono nella loro sfera: di competenza;
di materia (ci sono materie in cui solo lo Stato può legiferare, quelle esclusive, e quelle concorrenti in cui legge statale e legge regionale coesistono); di contenuto, nelle materie concorrenti lo stato deve limitarsi a porre principi generali.
Part Ora l' opponente si “trincera” dietro la novità normativa, negando di dovere corrispondere tale indennità anche per il 2021 (o 2022)
Ebbene, tale rimodulazione sulla scorta dell'asserita abrogazione non è accettabile, in quanto i rapporti tra legge statale e legge regionale sono regolati dal criterio della competenza, non dal criterio gerarchico, né tantomeno può ricorrersi al criterio della successione temporale, perché trattasi di due norme emanate in sfere di competenza diversa, cui l'altra fonte non può legittimamente accedere.
Peraltro, la tesi della validità della disposizione regionale è stata sostenuta anche in sede di riunione della Commissione Regionale speciale di indagine per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi, infatti, nel corpo del verbale relativo alla seduta n. 35 del 20.01.2022 (opportunamente versato in atti cfr doc 10 alla comparsa di costituzione) si individua un passaggio dal seguente tenore: “…la Commissione prende atto della persistente non applicazione di una norma che ritiene tuttora valida ed applicabile. Comunica che tale conclusione sarà trasmessa al Presidente dell'Assemblea, perché quest'ultimo assuma le idonee iniziative di natura parlamentare volte a richiamare l'esecutivo all'osservanza delle norme legislative vigenti”.
La predetta Commissione pare infatti prendere atto, e contestualmente disapprovare, il trend dimostrato dall'odierna resistente, rappresentando chiaramente il proposito di assumere dei provvedimenti a riguardo.
Consegue che, in assenza di una norma regionale che diversamente disponga, deve ritenersi che la norma invocata dal ricorrente sia ancora in vigore e va quindi applicata.
Inoltre, va osservato che anche i presupposti applicativi delle due disposizioni in esame, sono diversi: quella regionale è finalizzata ad assicurare la continuità del servizio sanitario, come si evince dalla formulazione dell'art. 5 comma 15
L. 9/2020: “al fine di garantire alle strutture private accreditate un regolare flusso di cassa per il finanziamento delle attività assistenziali con onere a carico del e per l'assolvimento degli oneri di gestione, funzionale a CP_2
garantire la continuità del servizio e la pronta disponibilità nell'ambito del
CP_
”. La normativa nazionale, invece, si rivolge a quelle strutture la cui attività sia stata sospesa, e la cui chiusura sia stata disposta in forza di un provvedimento regionale e riconosce loro limitatamente a detto periodo, un contributo una tantum a ristoro dei soli costi fissi sostenuti e rendicontati dalla struttura, come si evince dalla espressa formulazione dell'art 5bis della L. 176/2020 “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno
2020 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti stipulati per l'anno 2020, Il predetto riconoscimento tiene conto (…) di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno
2020”.
Conseguentemente, la legge statale non risulta applicabile al caso de quo anche per la mancanza del presupposto oggettivo, ossia la sospensione dell'attività. Ed infatti, l'odierna ricorrente non ha mai sospeso l'attività sanitaria nel periodo di emergenza cui si riferisce la controversia, continuando ad erogare i propri servizi in favore degli utenti (come si evince dalle fatture allegate relative al 2021 e genn-febbr 2022).
A nulla vale poi osservare che la norma sopravvenuta di cui all'art. 71 co. 1
L.R. 3/2024 - che ha esteso la disposizione di cui all'art. 15 della L.R. 9/20 limitata al “triennio 2020-2022” al “settennio 2020-2026” -, è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 197/2024 ed è poi stata anche abrogata dall'art. 2 co.1 L.R. 5/2025. Ed invero il meccanismo che consentiva di superare il budget di spesa stabilito anche per gli anni 2022-2026, previsto nella norma successiva è stato censurato in quanto esteso oltre il regime emergenziale determinato dalla pandemia da Covid-19, mentre, nella specie, la disposizione di cui deve farsi applicazione ha efficacia limitata al solo periodo emergenziale ed è destinata a realizzare finalità temporanee per assicurare il flusso di cassa alle strutture accreditate durante il medesimo periodo, tant'è che la pronuncia della Corte
Costituzione non ha minimamente inciso sulla validità della l.r. 9/20.
Deve poi rilevarsi che non è applicabile al presente giudizio neppure la previsione di cui al co. 2 dell'art. 71 L.R. 3/2024.
Ed invero laddove l'art. 71 co. 2 condiziona l'accesso al “beneficio previsto al co.
1”, alla rinuncia ai giudizi promossi per ottenere l'indennità prevista dalla precedente disciplina di cui all'art. 15 co. 5 L.R. 9/2020 (e quindi in tesi anche al presente giudizio), si riferisce alla diversa misura di indennizzo dalla stessa introdotta e non evidentemente a quella precedentemente in vigore.
Ne consegue che la rinuncia prevista dal comma 2 dell'art. 71 L. R. 3/2024 è condizione per accedere ad un beneficio non più riconoscibile nell'ordinamento a seguito della pronuncia di incostituzionalità e non quindi al beneficio oggetto del presente giudizio.
In conclusione, vanno quindi disattese le difese svolte dall' , con Parte_2
riconoscimento alla società opposta - nella vigenza dell'art. 5, comma quindicesimo della l.r. 9 del 12.5.2020 - ed in mancanza pure di alcuna contestazione sugli importi domandati, l'indennità di funzione così come determinata per i mesi del 2021 e gennaio e febbraio 2022, nel d.i. opposto, calcolata in complessivi euro 38.414,59. Su tale somma poi, vanno ulteriormente calcolati i soli interessi legali, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione degli interessi commerciali di cui all'art. 1 del d. lgs 231/02.
Ed infatti, l'indennità di funzione è stata prevista dal legislatore per compensare gli effetti della pandemia sull'attività, calcolato sulla differenza economica tra il 1/12 del budget 2019 e quanto fatturato dal marzo 2020, sicché essa rappresenta un contributo avente la funzione di sostenere il momento di contrazione dell'attività subita dalle strutture sanitarie private a causa dell'emergenza Covid-19, giammai quindi può ritenersi un corrispettivo di una prestazione sanitaria e quindi soggetto alla disciplina degli interessi commerciali.
Soltanto a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale (e quindi dal
11.3.2024) sull'importo dovuto si applicheranno quindi gli interessi legali di cui all'art. 1284 co. 4 c.c.
Infine, quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto del valore della condanna e della natura documentale della controversia che non ha richiesto approfondimenti istruttori, in complessivi euro 1.656,00, di cui euro 286,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge per il monitorio ed in complessivi euro 6.713,00 per il presente giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Sellitto dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dall con atto del 26.06.2024, Part revoca il d.i. n. 254/24 emesso dal Tribunale di Palermo il 18.1.2024.
Condanna l al pagamento in favore del Parte_2 Controparte_1
[...
della somma di € 38.414,59 oltre interessi al tasso legale dalla domanda e fino al soddisfo.
Condanna l al pagamento in favore dell'avv. Giovanni Sellitto Parte_2
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
1.656,00, di cui euro 286,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge per il monitorio ed in complessivi euro 6.713,00 per il presente giudizio.
Così deciso a Palermo, in data 12.11.2025
Il Giudice
Emanuela ZZ