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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/02/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2270/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2270/2024
Oggi 26 febbraio 2025, alle ore 11:15, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'avv. CARMELO ZAPPULLA oggi sostituito dall'avv. DARIO Parte_1
D'ASARO il quale chiede che venga dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione;
- per l'avv. LEONE LUCIO il quale prende atto della richiesta Controparte_1 di parte attrice e si associa;
- per l'avv. FEDERICA GALLITTO e l'avv. LAURA LEONE le CP_2 quali si associano alla superiore richiesta;
tenuto conto che spettava all'intimante l'onere di promuovere il procedimento di mediazione, chiedono la rifusione delle spese di lite;
L'avv. D'Asaro si oppone alla superiore richiesta.
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio alle ore
19:45, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza dandone lettura in udienza ex art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 3 N. R.G. 2270/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2270/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Carmelo Parte_1 C.F._1
Zappulla, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Lucio Leone, Controparte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti;
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Federica CP_2 C.F._2
Gallitto e dell'Avv. Laura Leone, giusta procure in atti;
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 26.02.2025, all'esito della discussione ex art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dati per noti gli antecedenti processuali che hanno condotto all'odierna udienza di discussione, va osservato che l'attore , a ciò onerato, non ha introdotto il Parte_1 procedimento di mediazione obbligatoria demandato con ordinanza del 24.06.2024.
Pag. 2 di 3 Si è dunque concretizzata la causa d'improcedibilità della domanda giudiziale, a norma degli artt. 5, commi 1 e 6, lett. b), del D.lgs. n. 28/2010, secondo cui, a seguito dell'ordinanza di mutamento del rito ex art. 667 c.p.c., le controversie in materia locatizia introdotte nelle forme dell'intimazione di sfratto per morosità sono soggette al previo esperimento del procedimento di mediazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e, avuto riguardo all'attività processuale espletata nel corso del giudizio, alla pronuncia in rito e allo scaglione di riferimento individuato secondo i parametri del D.M. 55/2014 e s.m.i. sulla base del valore della domanda dichiarato in citazione (sino ad € 52.000,00), vanno liquidate in complessivi € 2.230,00 per compensi, oltre accessori dovuti per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2270/2024 r.g., così dispone:
1) Dichiara improcedibile la domanda.
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Parte_1
e da , che si liquidano, per ciascuna, in € 2.230,00 a Controparte_1 CP_2 titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a.
22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 26 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 3 di 3
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2270/2024
Oggi 26 febbraio 2025, alle ore 11:15, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'avv. CARMELO ZAPPULLA oggi sostituito dall'avv. DARIO Parte_1
D'ASARO il quale chiede che venga dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione;
- per l'avv. LEONE LUCIO il quale prende atto della richiesta Controparte_1 di parte attrice e si associa;
- per l'avv. FEDERICA GALLITTO e l'avv. LAURA LEONE le CP_2 quali si associano alla superiore richiesta;
tenuto conto che spettava all'intimante l'onere di promuovere il procedimento di mediazione, chiedono la rifusione delle spese di lite;
L'avv. D'Asaro si oppone alla superiore richiesta.
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio alle ore
19:45, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza dandone lettura in udienza ex art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 3 N. R.G. 2270/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2270/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Carmelo Parte_1 C.F._1
Zappulla, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Lucio Leone, Controparte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti;
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Federica CP_2 C.F._2
Gallitto e dell'Avv. Laura Leone, giusta procure in atti;
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 26.02.2025, all'esito della discussione ex art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dati per noti gli antecedenti processuali che hanno condotto all'odierna udienza di discussione, va osservato che l'attore , a ciò onerato, non ha introdotto il Parte_1 procedimento di mediazione obbligatoria demandato con ordinanza del 24.06.2024.
Pag. 2 di 3 Si è dunque concretizzata la causa d'improcedibilità della domanda giudiziale, a norma degli artt. 5, commi 1 e 6, lett. b), del D.lgs. n. 28/2010, secondo cui, a seguito dell'ordinanza di mutamento del rito ex art. 667 c.p.c., le controversie in materia locatizia introdotte nelle forme dell'intimazione di sfratto per morosità sono soggette al previo esperimento del procedimento di mediazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e, avuto riguardo all'attività processuale espletata nel corso del giudizio, alla pronuncia in rito e allo scaglione di riferimento individuato secondo i parametri del D.M. 55/2014 e s.m.i. sulla base del valore della domanda dichiarato in citazione (sino ad € 52.000,00), vanno liquidate in complessivi € 2.230,00 per compensi, oltre accessori dovuti per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2270/2024 r.g., così dispone:
1) Dichiara improcedibile la domanda.
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Parte_1
e da , che si liquidano, per ciascuna, in € 2.230,00 a Controparte_1 CP_2 titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a.
22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 26 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 3 di 3