Art. 3.
Alla copertura dello stanziamento di cui all'art. 1 viene provveduto con le somme versate in Tesoreria ai termini del precedente art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Alla copertura dello stanziamento di cui all'art. 1 viene provveduto con le somme versate in Tesoreria ai termini del precedente art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.