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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 12/09/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. 76/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
composta dai magistrati: dott. Emanuele De Gregorio Presidente dott. Marco Gaeta Consigliere dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello di cui al n. R.G. 76/2025 concernente l'impugnazione della sentenza n.
21/2025, emessa il 14.01.2025 dal Tribunale di Gela, nell'ambito del procedimento n. R.G.
143/2019
DA
, (C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Gaetano Carluzzo presso lo studio del quale, sito in Gela al C.so V. Emanuele n.
328, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
- appellante -
CONTRO
, (C.F. ) nata a [...], il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv. Nunzia Veleda Vedda, presso il cui studio, sito in Gela, alla Via Europa n. 9, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
- appellata e appellante incidentale -
E con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte D'Appello,
************
All'udienza del 2.07.2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. concludeva insistendo nelle richieste contenute nell'atto di appello, ovvero, Parte_1 nel merito: “in riforma della impugnata sentenza n.21/2025, emessa nel procedimento iscritto al
n.143/2019 R.G. del Tribunale Civile di Gela, resa tra le parti, accogliere il presente appello;
Con
1 vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede
l'acquisizione del fascicolo d'Ufficio di primo grado relativo al procedimento iscritto al n.43/2023
R.G. del Tribunale Civile di Gela”. concludeva nel seguente modo “ ci si riporta integralmente a quanto contenuto nella CP_1 comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale subordinato, insistendo nella dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello principale proposto perché tardivo ed in tutte le altre richieste formulate e conclusioni rassegnate”; nella comparsa di costituzione con appello incidentale subordinato aveva domandato“ dichiarare CP_1 inammissibile e/o improcedibile l'appello principale proposto perché tardivo;
in via subordinata, nel merito rigettare l'appello principale proposto, per i motivi indicati nella presente comparsa, rigettando tutte le richieste in quanto tardive, inammissibili, irrituali ed in ogni caso infondate, con conferma della sentenza di primo grado anche in punto spese di lite liquidate in favore della sottoscritta Avv. Nunzia Veleda Vedda, difensore dichiaratasi antistataria di . In via CP_1 subordinata condizionata, per il caso di mancata pronuncia di inammissibilità del gravame ed in caso di decisione del merito, previo rigetto del gravame, accogliere l'appello incidentale proposto per tutti i motivi indicati di cui alle lett. A,B,C e D, chiedendo la modifica della sentenza nelle parti indicate e conseguentemente respinta ogni contraria istanza: -Determinare un assegno mensile non inferiore ad €.600 per il mantenimento della ricorrente (trattasi di una donna di 57 anni tra altro in precarie condizioni di salute che si è sempre dedicata alla famiglia) e non inferiore ad
€.600, quale contributo per il mantenimento della figlia fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, con decorrenza come per legge, dal momento del deposito del ricorso di separazione;
somme da corrispondersi entro il 5 di ciascun mese corrente e;
somme che saranno annualmente rivalutate secondo gli indici ISTAT;
da distrarsi direttamente dal Datore di lavoro , onerando altresì il marito a versare alla moglie il 100% delle spese Parte_2 straordinarie sostenute (mediche, dentistiche ecc..) -In via istruttoria e sempre in subordine accolto il proposto appello incidentale, previa rinnovazione istruttoria delle opportune indagini patrimoniali e/o reddituali a mezzo della Polizia Tributaria e/o dall'Agenzia delle Entrate ed esibizione dell'ultima dichiarazione dei redditi o altra documentazione equipollente, delle buste
2025 e produzione degli estratti di conto corrente a intestati a Con vittoria di Parte_1 spese e competenza dei due gradi del giudizio, tenuto conto che per tale giudizio di appello, è stata già presentata richiesta di ammissione al gratuito patrocinio al COA di Caltanissetta che non è stata ancora esitata, come è dato evincersi dall'istanza che si allega agli atti, valutando la condanna officiosa dell'appellante per lite temeraria ai sensi dell'art.96 u.s. c.p.c., condannando lo stesso al risarcimento di una somma da liquidare d'ufficio nei confronti della signora
[...]
[..
[...] . In via istruttoria si chiede l'acquisizione dei fascicoli processuali delle parti costituite e Pt_3 di quello di ufficio del giudizio di primo grado, atti e documenti depositati in via telematica”.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha impugnato la sentenza n. 21/2025 pubblicata il 14 gennaio 2025, notificata Parte_1 dalla controparte il 28 gennaio 2025, emessa dal Tribunale di Gela in composizione CP_1 collegiale che, in accoglimento della domanda di separazione tra i coniugi iscritta al n. R.G.
143/2019 promossa da ha così statuito: “1) PRONUNCIA la separazione tra i CP_1 coniugi , nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], CP_1 Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Gela (CL) in data 28.4.1987, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n. 101 Parte II Serie A – anno 1987; 2) ADDEBITA la separazione a , con tutte le conseguenze di legge;
Parte_1
3) RIGETTA la domanda di addebito avanzata da;
4) ASSEGNA la casa Parte_1 familiare, sita a Gela in via Stravisky n. 46, a per viverci con la figlia;
CP_1 Persona_1
5) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
l'importo di € 150,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , Persona_1 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese, per il periodo precisato in parte motiva;
6) PONE a carico di l'obbligo Parte_1 di contribuire in misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia Persona_1 preventivamente concordate e regolate secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
7) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
l'importo di € 300,00 mensili a titolo di contributo per il suo mantenimento, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
8)
RIGETTA la domanda di cui all'art. 156, co. 6 c.c. avanzata da;
9) CONDANNA CP_1
al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 5.182,95 come meglio Parte_1 specificato in parte motiva – oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge sui compensi professionali liquidati – in favore dell'avv. VEDDA VELEDA Nunzia, difensore dichiaratosi antistatario;
10) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396”.
Nello specifico, la ricorrente adiva il Tribunale di Gela al fine di ottenere la separazione giudiziale dei coniugi con addebito in capo al marito deducendo l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo rispetto alla crisi coniugale, in quanto disinteressato ai bisogni della famiglia e di carattere autoritario. La ricorrente concludeva chiedendo l'assegnazione della casa coniugale e il
3 riconoscimento dell'assegno di mantenimento per sé e per la figlia, maggiorenne ma non economicamente indipendente, non inferiore ad € 2.500,00, oltre la corresponsione delle spese straordinarie. si costituiva in giudizio contestando le motivazioni addotte dalla ricorrente quali Parte_1 causa della crisi coniugale, sostenendo quale unica ragione del fallimento del matrimonio il carattere instabile e il disinteresse della moglie alle dinamiche familiari. Chiedeva, infine, il rigetto della domanda di addebito, da disporsi a carico della ricorrente, l'affidamento condiviso della figlia, l'assegnazione della casa coniugale di sua proprietà, nonché il riconoscimento in favore della sola figlia di un mantenimento mensile di € 250,00.
Con l'ordinanza presidenziale del 13.05.2019, venivano autorizzati i coniugi a vivere separati, veniva assegnata la casa coniugale a veniva posto a carico di CP_1 Parte_1
l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento di € 400,00 nei confronti della moglie e di €
300,00 nei confronti della figlia e venivano, infine, poste a carico di entrambi i genitori le Per_1 spese straordinarie per la figlia nella misura del 50% ciascuno.
Con ricorso del 22.05.2019, proponeva reclamo avverso l'ordinanza presidenziale dinnanzi Pt_1 alla Corte di Appello di Caltanissetta chiedendo la revoca dell'assegno disposto in favore della moglie e la riduzione dell'assegno disposto in favore della figlia, nonché la riassegnazione della casa coniugale. Con ordinanza del 11.10.2019, la Corte di Appello di Caltanissetta, in parziale modifica dell'ordinanza impugnata, rideterminava la quantificazione dell'assegno di mantenimento da corrispondere a in € 300,00 e disponeva che le spese straordinarie CP_1 per la figlia maggiorenne fossero preventivamente concordate tra i coniugi e la figlia stessa, confermando nel resto l'ordinanza reclamata.
Nel corso del giudizio di primo grado veniva istruita la causa mediante escussione testimoniale ed esibizione documentale.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Gela, nel pronunciare la separazione dei coniugi, poneva l'addebito in capo al marito, valorizzando le risultanze testimoniali da cui si evinceva che il venir meno dell'affectio coniugalis fosse riconducibile al comportamento tenuto nel corso del tempo da Sulla scorta di costante giurisprudenza richiamata, veniva Parte_1 accolta la domanda di mantenimento della figlia maggiorenne in quanto non Persona_1 economicamente indipendente, in considerazione delle sue condizioni non ottimali di salute
(soffrendo di taluni esiti dell'intervento subìto all'anca destra) che le rendono poco agevole il reperimento di un'occupazione; per tale ragione, tenuto conto che la figlia non economicamente indipendente conviveva con la madre, la casa familiare veniva assegnata a e, in CP_1 ragione dello stato di bisogno di quest'ultima e dell'apprezzabile differenza reddituale esistente tra
4 i coniugi, veniva altresì disposto che provvedesse al suo mantenimento. Infine, Parte_1 veniva rigettata la domanda di versamento diretto ex art. 156 co. 6 c.p.c. avanzata dalla ricorrente al fine di vedere corrisposto il mantenimento da parte del terzo obbligato (datore di lavoro del resistente) in quanto il Tribunale riteneva sporadiche le inadempienze da parte dell'obbligato.
Avverso tale sentenza, propone appello, censurandone il contenuto e ancorando Parte_1 le proprie doglianze a tre motivi di gravame.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta la violazione delle norme procedurali in materia di prova, in quanto la motivazione della sentenza non risulta suffragata da alcun elemento probatorio idoneo a giustificare l'addebito della separazione. Si duole della non veridicità delle dichiarazioni rese dalla moglie e della valutazione svolta dal Tribunale in ordine ai certificati prodotti in merito alle lesioni subite dalla stessa e dell'assenza di imparzialità e attendibilità della testimonianza resa dalla figlia nel confermare le aggressioni subite dalla ad opera del marito. Per_1 CP_1
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura il mancato accertamento del nesso di causalità in merito alle ipotetiche violenze patite dalla moglie ed alla crisi coniugale. Conclude, sul punto, sostenendo che la crisi coniugale è avvenuta successivamente rispetto agli ipotetici atti di violenza perpetrati in danno della moglie, in quanto lo stesso si era trasferito per lavoro al nord
Italia.
Con il terzo motivo di gravame, deduce l'erronea condanna alle spese di lite poste Parte_1
a suo carico.
Con comparsa di risposta contenente appello incidentale subordinato del 26 maggio 2025,
[...] eccepisce preliminarmente nel rito l'inammissibilità dell'appello principale proposto, CP_1 deducendo l'errata forma dell'atto di impugnazione e la tardività del relativo deposito e iscrizione a ruolo.
Nel merito, l'appellata contesta l'infondatezza dei motivi di appello.
In subordine, l'appellata propone appello incidentale subordinato al rigetto dell'eccezione di inammissibilità del gravame ancorando le proprie doglianze a tre motivi. L'appellata deduce l'erronea valutazione delle risultanze probatorie e domanda la rideterminazione dell'assegno di mantenimento rilevando, tra l'altro, le possidenze immobiliari dell'obbligato, tali da rendere evidente la sperequazione economica tra le parti.
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale deduce l'erronea quantificazione dell'assegno di mantenimento riconosciuto nei confronti della figlia della coppia in considerazione Persona_1 delle sue cattive condizioni di salute, con contestuale richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento.
5 deduce, infine, con il terzo motivo, l'erroneo rigetto della domanda di disporre CP_1
l'ordine di pagamento da parte del terzo (debitore del coniuge obbligato) degli obblighi di mantenimento posti a carico di sulla scorta delle ripetute inadempienze Parte_1 dell'obbligato e delle proprie gravi difficoltà economiche.
Chiede, dunque, la riforma della sentenza e la condanna di alle spese di lite anche Parte_1 per la temerarietà della causa.
Nel corso del giudizio di appello, all'udienza del 2.07.2025, svolta con la modalità della trattazione scritta, la Corte ha posto la causa in decisione.
**************
L'appello proposto da è inammissibile in quanto tardivo. Parte_1
Preliminarmente va chiarito che il presente giudizio di appello, avverso sentenza che pronuncia la separazione giudiziale, è sottoposto alla disciplina del rito camerale in quanto l'art. 4, comma 15 della legge sul divorzio ratione temporis applicabile (legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel testo modificato dalla legge 4 marzo 1987 n. 74) prevede che “L'appello è deciso in camera di consiglio”, con disposizione che la giurisprudenza ritiene applicabile alla separazione in virtù dell'art. 23 della legge 74/1987 (“Fino all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile, ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano in quanto compatibili le regole di cui all'art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 8 della presente legge”; cfr. sul punto anche Cassazione civile sez. I, 10/09/2014, n.19002).
L'applicazione del rito camerale deve intendersi estesa all'intero giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in cancelleria, nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. (cfr. Cassazione civile , sez. I ,
22/07/2004 , n. 13660).
Inoltre, in base al 1° comma dell'art. 35 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 le disposizioni ex novo introdotte hanno effetto, salvo che non sia diversamente disposto, con decorrenza dal 28 febbraio
2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data e, dunque, ai procedimenti di primo grado introdotti dopo tale data, sicché i procedimenti già pendenti in primo grado alla data del 28 febbraio 2023, sono assoggettati alla disciplina previgente anche con riferimento alle impugnazioni;
la portata applicativa del 4° comma del cit. art. 35, deve ritenersi limitata alle sole previsioni espressamente contemplate ovvero quelle concernenti l'appello nel procedimento contenzioso e quelle indicate relative al rito del lavoro.
Gli appelli relativi ai procedimenti in materia di persone, minori e famiglie, inseriti nel Capo IV bis del Titolo II, in quanto esclusi dalla deroga di cui al 4° comma dell'art. 35, sono sottoposti alla regola generale del 1° comma sicché, nel caso di specie, concernente gravame contro sentenza di
6 separazione emessa in procedimento già instaurato in primo grado alla data del 28 febbraio 2023, si applicano le regole previgenti e dunque il rito camerale (in questo senso Cassazione civile , sez.
I , 08/05/2025 , n. 12127).
E ciò va detto ai soli fini di completezza, poiché anche l'art. 473 bis 30 c.p.c., prevede che, nei procedimenti in materia di stato delle persone, l'appello va proposto con ricorso, sicché le conseguenze in punto di tempestività, o meno, dell'atto di appello, sarebbero le medesime.
Tanto premesso, nel caso di specie, occorre rilevare che la sentenza oggetto di impugnazione veniva pubblicata in data 14 gennaio 2025 e notificata da al procuratore costituito di CP_1 in data 28 gennaio 2025, sicché, venendo in rilievo, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., il Parte_1 termine breve di trenta giorni, il termine per l'impugnazione, dunque, aveva scadenza giovedì 27 febbraio 2025.
Ma nel caso in esame, l'appello veniva proposto mediante atto di citazione (e non con ricorso) notificato in data 26 febbraio 2025 ma iscritto a ruolo, mediante deposito in cancelleria, solo in data lunedì 3 marzo 2025.
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, se l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge (cfr. Cassazione civile , sez. I ,
07/03/2008 , n. 6196: “Ai sensi dell'art. 23 l. n. 74 del 1987, l'appello avverso le sentenze di separazione deve essere trattato con il rito camerale, il quale si applica all'intero procedimento, dall'atto introduttivo – ricorso anziché citazione – alla decisione in camera di consiglio;
detto atto introduttivo, con la forma del ricorso, deve essere depositato in cancelleria nel termine perentorio di cui agli art. 325 e 327 c.p.c., con la conseguenza che l'appello che sia proposto con citazione, anziché con ricorso, può ritenersi tempestivo, in applicazione del principio di conservazione degli effetti degli atti processuali, solo se il relativo atto risulti depositato nel rispetto di tali termini”).
In conclusione, viste le considerazioni sopra riportate, poiché il procedimento in questione è stato instaurato con atto di citazione, in luogo del necessario ricorso, oltre i termini richiesti per il suo deposito e relativa iscrizione a ruolo presso la cancelleria competente, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, non risultando tempestivamente perfezionato il procedimento di instaurazione dell'appello.
Per quanto concerne, invece, l'appello incidentale proposto dalla parte appellata, risulta dirimente constatare che, al di là della tempestività o meno di esso e dunque dell'applicabilità dell'art. 334 co. 2° c.p.c., lo stesso è stato formulato in via espressamente subordinata alla mancata declaratoria
7 di inammissibilità dell'appello principale. Conseguentemente, la declaratoria di inammissibilità dell'appello principale assorbe ogni valutazione in merito alla fondatezza o ammissibilità dell'impugnazione incidentale, venendo meno l'interesse alla trattazione dello stesso, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità che ha statuito che “Le parti hanno la facoltà, per effetto del principio dispositivo, di disporre dell'ordine logico delle questioni poste, salvo che queste non siano rilevabili d'ufficio, e, quindi, possono condizionare l'appello incidentale all'accoglimento di quello principale concernente il merito della causa, ancorché, con
l'impugnazione incidentale, ripropongano una questione di carattere pregiudiziale o preliminare
(di rito o di merito), giacché, se l'appello principale, che deve essere sottoposto ad un preventivo esame, risultasse totalmente infondato, l'appellante incidentale non avrebbe più interesse a che il proprio gravame fosse deciso, poiché il suo eventuale esito positivo non potrebbe portare ad un risultato a lui più favorevole relativamente all'oggetto della controversia (Cassazione civile sez.
II, 21/02/2019, n.5134).
Avendo espressamente qualificato l'impugnazione come incidentale subordinata, parte appellata ha inteso condizionarne esplicitamente l'operatività all'eventuale giudizio di ammissibilità dell'appello principale della controparte, sicché neppure la considerazione della relazione logica e giuridica fra le diverse questioni prospettate con gli atti di gravame consente di sovvertire l'ordine delle questioni stabilito dalla parte.
Per tali ragioni, la Corte dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da perché Parte_1 tardivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse si liquidano secondo i parametri medi previsti per le cause di valore comprese tra € 26.000,00 ed €. 52.000,00 - ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.M.
55/2014, dato il valore indeterminabile della causa - per le fasi introduttiva, studio e decisionale, non essendosi svolta quella istruttoria, e con la riduzione del 50% per la semplicità delle questioni trattate.
Non ricorrono i presupposti per la condanna dell'appellante per lite temeraria, domandata da deducendo che con l'appello principale sono stati allegati documenti mai prodotti CP_1 nel procedimento di primo grado.
In proposito è sufficiente rilevare che nel procedimento di impugnazione, che si svolge con rito camerale, non operano le preclusioni istruttorie proprie del giudizio ordinario di cognizione sicché documenti nuovi possono essere prodotti anche nel corso dell'udienza di comparizione delle parti e sino all'udienza di discussione in camera di consiglio e, pertanto, è possibile decidere in base a documenti depositati tardivamente, a condizione che sui medesimi si sia instaurato pieno e completo contraddittorio (cfr. Cassazione civile sez. I, 13/04/2012, n.5876).
8 Poiché risulta ammessa al gratuito patrocinio, le spese devono essere corrisposte CP_1 dall'appellante soccombente in favore dell'erario.
In ragione dell'inammissibilità dell'appello principale, infine, sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità, perché tardivo, dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza emessa in data 14.01.2025, dal Tribunale di Gela nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale iscritto al n. R.G. 143/2019; condanna alla refusione, in favore dell'Erario, delle spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi €3. 473, 00 di cui € 1029,00 per la fase studio, €. 709,00 per la fase introduttiva, €
1735,00 oltre spese generali, iva e cpa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Flavia Strazzanti Emanuele De Gregorio
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
composta dai magistrati: dott. Emanuele De Gregorio Presidente dott. Marco Gaeta Consigliere dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello di cui al n. R.G. 76/2025 concernente l'impugnazione della sentenza n.
21/2025, emessa il 14.01.2025 dal Tribunale di Gela, nell'ambito del procedimento n. R.G.
143/2019
DA
, (C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Gaetano Carluzzo presso lo studio del quale, sito in Gela al C.so V. Emanuele n.
328, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
- appellante -
CONTRO
, (C.F. ) nata a [...], il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv. Nunzia Veleda Vedda, presso il cui studio, sito in Gela, alla Via Europa n. 9, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
- appellata e appellante incidentale -
E con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte D'Appello,
************
All'udienza del 2.07.2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. concludeva insistendo nelle richieste contenute nell'atto di appello, ovvero, Parte_1 nel merito: “in riforma della impugnata sentenza n.21/2025, emessa nel procedimento iscritto al
n.143/2019 R.G. del Tribunale Civile di Gela, resa tra le parti, accogliere il presente appello;
Con
1 vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede
l'acquisizione del fascicolo d'Ufficio di primo grado relativo al procedimento iscritto al n.43/2023
R.G. del Tribunale Civile di Gela”. concludeva nel seguente modo “ ci si riporta integralmente a quanto contenuto nella CP_1 comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale subordinato, insistendo nella dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello principale proposto perché tardivo ed in tutte le altre richieste formulate e conclusioni rassegnate”; nella comparsa di costituzione con appello incidentale subordinato aveva domandato“ dichiarare CP_1 inammissibile e/o improcedibile l'appello principale proposto perché tardivo;
in via subordinata, nel merito rigettare l'appello principale proposto, per i motivi indicati nella presente comparsa, rigettando tutte le richieste in quanto tardive, inammissibili, irrituali ed in ogni caso infondate, con conferma della sentenza di primo grado anche in punto spese di lite liquidate in favore della sottoscritta Avv. Nunzia Veleda Vedda, difensore dichiaratasi antistataria di . In via CP_1 subordinata condizionata, per il caso di mancata pronuncia di inammissibilità del gravame ed in caso di decisione del merito, previo rigetto del gravame, accogliere l'appello incidentale proposto per tutti i motivi indicati di cui alle lett. A,B,C e D, chiedendo la modifica della sentenza nelle parti indicate e conseguentemente respinta ogni contraria istanza: -Determinare un assegno mensile non inferiore ad €.600 per il mantenimento della ricorrente (trattasi di una donna di 57 anni tra altro in precarie condizioni di salute che si è sempre dedicata alla famiglia) e non inferiore ad
€.600, quale contributo per il mantenimento della figlia fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, con decorrenza come per legge, dal momento del deposito del ricorso di separazione;
somme da corrispondersi entro il 5 di ciascun mese corrente e;
somme che saranno annualmente rivalutate secondo gli indici ISTAT;
da distrarsi direttamente dal Datore di lavoro , onerando altresì il marito a versare alla moglie il 100% delle spese Parte_2 straordinarie sostenute (mediche, dentistiche ecc..) -In via istruttoria e sempre in subordine accolto il proposto appello incidentale, previa rinnovazione istruttoria delle opportune indagini patrimoniali e/o reddituali a mezzo della Polizia Tributaria e/o dall'Agenzia delle Entrate ed esibizione dell'ultima dichiarazione dei redditi o altra documentazione equipollente, delle buste
2025 e produzione degli estratti di conto corrente a intestati a Con vittoria di Parte_1 spese e competenza dei due gradi del giudizio, tenuto conto che per tale giudizio di appello, è stata già presentata richiesta di ammissione al gratuito patrocinio al COA di Caltanissetta che non è stata ancora esitata, come è dato evincersi dall'istanza che si allega agli atti, valutando la condanna officiosa dell'appellante per lite temeraria ai sensi dell'art.96 u.s. c.p.c., condannando lo stesso al risarcimento di una somma da liquidare d'ufficio nei confronti della signora
[...]
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[...] . In via istruttoria si chiede l'acquisizione dei fascicoli processuali delle parti costituite e Pt_3 di quello di ufficio del giudizio di primo grado, atti e documenti depositati in via telematica”.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha impugnato la sentenza n. 21/2025 pubblicata il 14 gennaio 2025, notificata Parte_1 dalla controparte il 28 gennaio 2025, emessa dal Tribunale di Gela in composizione CP_1 collegiale che, in accoglimento della domanda di separazione tra i coniugi iscritta al n. R.G.
143/2019 promossa da ha così statuito: “1) PRONUNCIA la separazione tra i CP_1 coniugi , nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], CP_1 Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Gela (CL) in data 28.4.1987, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n. 101 Parte II Serie A – anno 1987; 2) ADDEBITA la separazione a , con tutte le conseguenze di legge;
Parte_1
3) RIGETTA la domanda di addebito avanzata da;
4) ASSEGNA la casa Parte_1 familiare, sita a Gela in via Stravisky n. 46, a per viverci con la figlia;
CP_1 Persona_1
5) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
l'importo di € 150,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , Persona_1 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese, per il periodo precisato in parte motiva;
6) PONE a carico di l'obbligo Parte_1 di contribuire in misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia Persona_1 preventivamente concordate e regolate secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
7) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
l'importo di € 300,00 mensili a titolo di contributo per il suo mantenimento, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
8)
RIGETTA la domanda di cui all'art. 156, co. 6 c.c. avanzata da;
9) CONDANNA CP_1
al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 5.182,95 come meglio Parte_1 specificato in parte motiva – oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge sui compensi professionali liquidati – in favore dell'avv. VEDDA VELEDA Nunzia, difensore dichiaratosi antistatario;
10) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396”.
Nello specifico, la ricorrente adiva il Tribunale di Gela al fine di ottenere la separazione giudiziale dei coniugi con addebito in capo al marito deducendo l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo rispetto alla crisi coniugale, in quanto disinteressato ai bisogni della famiglia e di carattere autoritario. La ricorrente concludeva chiedendo l'assegnazione della casa coniugale e il
3 riconoscimento dell'assegno di mantenimento per sé e per la figlia, maggiorenne ma non economicamente indipendente, non inferiore ad € 2.500,00, oltre la corresponsione delle spese straordinarie. si costituiva in giudizio contestando le motivazioni addotte dalla ricorrente quali Parte_1 causa della crisi coniugale, sostenendo quale unica ragione del fallimento del matrimonio il carattere instabile e il disinteresse della moglie alle dinamiche familiari. Chiedeva, infine, il rigetto della domanda di addebito, da disporsi a carico della ricorrente, l'affidamento condiviso della figlia, l'assegnazione della casa coniugale di sua proprietà, nonché il riconoscimento in favore della sola figlia di un mantenimento mensile di € 250,00.
Con l'ordinanza presidenziale del 13.05.2019, venivano autorizzati i coniugi a vivere separati, veniva assegnata la casa coniugale a veniva posto a carico di CP_1 Parte_1
l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento di € 400,00 nei confronti della moglie e di €
300,00 nei confronti della figlia e venivano, infine, poste a carico di entrambi i genitori le Per_1 spese straordinarie per la figlia nella misura del 50% ciascuno.
Con ricorso del 22.05.2019, proponeva reclamo avverso l'ordinanza presidenziale dinnanzi Pt_1 alla Corte di Appello di Caltanissetta chiedendo la revoca dell'assegno disposto in favore della moglie e la riduzione dell'assegno disposto in favore della figlia, nonché la riassegnazione della casa coniugale. Con ordinanza del 11.10.2019, la Corte di Appello di Caltanissetta, in parziale modifica dell'ordinanza impugnata, rideterminava la quantificazione dell'assegno di mantenimento da corrispondere a in € 300,00 e disponeva che le spese straordinarie CP_1 per la figlia maggiorenne fossero preventivamente concordate tra i coniugi e la figlia stessa, confermando nel resto l'ordinanza reclamata.
Nel corso del giudizio di primo grado veniva istruita la causa mediante escussione testimoniale ed esibizione documentale.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Gela, nel pronunciare la separazione dei coniugi, poneva l'addebito in capo al marito, valorizzando le risultanze testimoniali da cui si evinceva che il venir meno dell'affectio coniugalis fosse riconducibile al comportamento tenuto nel corso del tempo da Sulla scorta di costante giurisprudenza richiamata, veniva Parte_1 accolta la domanda di mantenimento della figlia maggiorenne in quanto non Persona_1 economicamente indipendente, in considerazione delle sue condizioni non ottimali di salute
(soffrendo di taluni esiti dell'intervento subìto all'anca destra) che le rendono poco agevole il reperimento di un'occupazione; per tale ragione, tenuto conto che la figlia non economicamente indipendente conviveva con la madre, la casa familiare veniva assegnata a e, in CP_1 ragione dello stato di bisogno di quest'ultima e dell'apprezzabile differenza reddituale esistente tra
4 i coniugi, veniva altresì disposto che provvedesse al suo mantenimento. Infine, Parte_1 veniva rigettata la domanda di versamento diretto ex art. 156 co. 6 c.p.c. avanzata dalla ricorrente al fine di vedere corrisposto il mantenimento da parte del terzo obbligato (datore di lavoro del resistente) in quanto il Tribunale riteneva sporadiche le inadempienze da parte dell'obbligato.
Avverso tale sentenza, propone appello, censurandone il contenuto e ancorando Parte_1 le proprie doglianze a tre motivi di gravame.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta la violazione delle norme procedurali in materia di prova, in quanto la motivazione della sentenza non risulta suffragata da alcun elemento probatorio idoneo a giustificare l'addebito della separazione. Si duole della non veridicità delle dichiarazioni rese dalla moglie e della valutazione svolta dal Tribunale in ordine ai certificati prodotti in merito alle lesioni subite dalla stessa e dell'assenza di imparzialità e attendibilità della testimonianza resa dalla figlia nel confermare le aggressioni subite dalla ad opera del marito. Per_1 CP_1
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura il mancato accertamento del nesso di causalità in merito alle ipotetiche violenze patite dalla moglie ed alla crisi coniugale. Conclude, sul punto, sostenendo che la crisi coniugale è avvenuta successivamente rispetto agli ipotetici atti di violenza perpetrati in danno della moglie, in quanto lo stesso si era trasferito per lavoro al nord
Italia.
Con il terzo motivo di gravame, deduce l'erronea condanna alle spese di lite poste Parte_1
a suo carico.
Con comparsa di risposta contenente appello incidentale subordinato del 26 maggio 2025,
[...] eccepisce preliminarmente nel rito l'inammissibilità dell'appello principale proposto, CP_1 deducendo l'errata forma dell'atto di impugnazione e la tardività del relativo deposito e iscrizione a ruolo.
Nel merito, l'appellata contesta l'infondatezza dei motivi di appello.
In subordine, l'appellata propone appello incidentale subordinato al rigetto dell'eccezione di inammissibilità del gravame ancorando le proprie doglianze a tre motivi. L'appellata deduce l'erronea valutazione delle risultanze probatorie e domanda la rideterminazione dell'assegno di mantenimento rilevando, tra l'altro, le possidenze immobiliari dell'obbligato, tali da rendere evidente la sperequazione economica tra le parti.
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale deduce l'erronea quantificazione dell'assegno di mantenimento riconosciuto nei confronti della figlia della coppia in considerazione Persona_1 delle sue cattive condizioni di salute, con contestuale richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento.
5 deduce, infine, con il terzo motivo, l'erroneo rigetto della domanda di disporre CP_1
l'ordine di pagamento da parte del terzo (debitore del coniuge obbligato) degli obblighi di mantenimento posti a carico di sulla scorta delle ripetute inadempienze Parte_1 dell'obbligato e delle proprie gravi difficoltà economiche.
Chiede, dunque, la riforma della sentenza e la condanna di alle spese di lite anche Parte_1 per la temerarietà della causa.
Nel corso del giudizio di appello, all'udienza del 2.07.2025, svolta con la modalità della trattazione scritta, la Corte ha posto la causa in decisione.
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L'appello proposto da è inammissibile in quanto tardivo. Parte_1
Preliminarmente va chiarito che il presente giudizio di appello, avverso sentenza che pronuncia la separazione giudiziale, è sottoposto alla disciplina del rito camerale in quanto l'art. 4, comma 15 della legge sul divorzio ratione temporis applicabile (legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel testo modificato dalla legge 4 marzo 1987 n. 74) prevede che “L'appello è deciso in camera di consiglio”, con disposizione che la giurisprudenza ritiene applicabile alla separazione in virtù dell'art. 23 della legge 74/1987 (“Fino all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile, ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano in quanto compatibili le regole di cui all'art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 8 della presente legge”; cfr. sul punto anche Cassazione civile sez. I, 10/09/2014, n.19002).
L'applicazione del rito camerale deve intendersi estesa all'intero giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in cancelleria, nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. (cfr. Cassazione civile , sez. I ,
22/07/2004 , n. 13660).
Inoltre, in base al 1° comma dell'art. 35 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 le disposizioni ex novo introdotte hanno effetto, salvo che non sia diversamente disposto, con decorrenza dal 28 febbraio
2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data e, dunque, ai procedimenti di primo grado introdotti dopo tale data, sicché i procedimenti già pendenti in primo grado alla data del 28 febbraio 2023, sono assoggettati alla disciplina previgente anche con riferimento alle impugnazioni;
la portata applicativa del 4° comma del cit. art. 35, deve ritenersi limitata alle sole previsioni espressamente contemplate ovvero quelle concernenti l'appello nel procedimento contenzioso e quelle indicate relative al rito del lavoro.
Gli appelli relativi ai procedimenti in materia di persone, minori e famiglie, inseriti nel Capo IV bis del Titolo II, in quanto esclusi dalla deroga di cui al 4° comma dell'art. 35, sono sottoposti alla regola generale del 1° comma sicché, nel caso di specie, concernente gravame contro sentenza di
6 separazione emessa in procedimento già instaurato in primo grado alla data del 28 febbraio 2023, si applicano le regole previgenti e dunque il rito camerale (in questo senso Cassazione civile , sez.
I , 08/05/2025 , n. 12127).
E ciò va detto ai soli fini di completezza, poiché anche l'art. 473 bis 30 c.p.c., prevede che, nei procedimenti in materia di stato delle persone, l'appello va proposto con ricorso, sicché le conseguenze in punto di tempestività, o meno, dell'atto di appello, sarebbero le medesime.
Tanto premesso, nel caso di specie, occorre rilevare che la sentenza oggetto di impugnazione veniva pubblicata in data 14 gennaio 2025 e notificata da al procuratore costituito di CP_1 in data 28 gennaio 2025, sicché, venendo in rilievo, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., il Parte_1 termine breve di trenta giorni, il termine per l'impugnazione, dunque, aveva scadenza giovedì 27 febbraio 2025.
Ma nel caso in esame, l'appello veniva proposto mediante atto di citazione (e non con ricorso) notificato in data 26 febbraio 2025 ma iscritto a ruolo, mediante deposito in cancelleria, solo in data lunedì 3 marzo 2025.
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, se l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge (cfr. Cassazione civile , sez. I ,
07/03/2008 , n. 6196: “Ai sensi dell'art. 23 l. n. 74 del 1987, l'appello avverso le sentenze di separazione deve essere trattato con il rito camerale, il quale si applica all'intero procedimento, dall'atto introduttivo – ricorso anziché citazione – alla decisione in camera di consiglio;
detto atto introduttivo, con la forma del ricorso, deve essere depositato in cancelleria nel termine perentorio di cui agli art. 325 e 327 c.p.c., con la conseguenza che l'appello che sia proposto con citazione, anziché con ricorso, può ritenersi tempestivo, in applicazione del principio di conservazione degli effetti degli atti processuali, solo se il relativo atto risulti depositato nel rispetto di tali termini”).
In conclusione, viste le considerazioni sopra riportate, poiché il procedimento in questione è stato instaurato con atto di citazione, in luogo del necessario ricorso, oltre i termini richiesti per il suo deposito e relativa iscrizione a ruolo presso la cancelleria competente, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, non risultando tempestivamente perfezionato il procedimento di instaurazione dell'appello.
Per quanto concerne, invece, l'appello incidentale proposto dalla parte appellata, risulta dirimente constatare che, al di là della tempestività o meno di esso e dunque dell'applicabilità dell'art. 334 co. 2° c.p.c., lo stesso è stato formulato in via espressamente subordinata alla mancata declaratoria
7 di inammissibilità dell'appello principale. Conseguentemente, la declaratoria di inammissibilità dell'appello principale assorbe ogni valutazione in merito alla fondatezza o ammissibilità dell'impugnazione incidentale, venendo meno l'interesse alla trattazione dello stesso, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità che ha statuito che “Le parti hanno la facoltà, per effetto del principio dispositivo, di disporre dell'ordine logico delle questioni poste, salvo che queste non siano rilevabili d'ufficio, e, quindi, possono condizionare l'appello incidentale all'accoglimento di quello principale concernente il merito della causa, ancorché, con
l'impugnazione incidentale, ripropongano una questione di carattere pregiudiziale o preliminare
(di rito o di merito), giacché, se l'appello principale, che deve essere sottoposto ad un preventivo esame, risultasse totalmente infondato, l'appellante incidentale non avrebbe più interesse a che il proprio gravame fosse deciso, poiché il suo eventuale esito positivo non potrebbe portare ad un risultato a lui più favorevole relativamente all'oggetto della controversia (Cassazione civile sez.
II, 21/02/2019, n.5134).
Avendo espressamente qualificato l'impugnazione come incidentale subordinata, parte appellata ha inteso condizionarne esplicitamente l'operatività all'eventuale giudizio di ammissibilità dell'appello principale della controparte, sicché neppure la considerazione della relazione logica e giuridica fra le diverse questioni prospettate con gli atti di gravame consente di sovvertire l'ordine delle questioni stabilito dalla parte.
Per tali ragioni, la Corte dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da perché Parte_1 tardivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse si liquidano secondo i parametri medi previsti per le cause di valore comprese tra € 26.000,00 ed €. 52.000,00 - ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.M.
55/2014, dato il valore indeterminabile della causa - per le fasi introduttiva, studio e decisionale, non essendosi svolta quella istruttoria, e con la riduzione del 50% per la semplicità delle questioni trattate.
Non ricorrono i presupposti per la condanna dell'appellante per lite temeraria, domandata da deducendo che con l'appello principale sono stati allegati documenti mai prodotti CP_1 nel procedimento di primo grado.
In proposito è sufficiente rilevare che nel procedimento di impugnazione, che si svolge con rito camerale, non operano le preclusioni istruttorie proprie del giudizio ordinario di cognizione sicché documenti nuovi possono essere prodotti anche nel corso dell'udienza di comparizione delle parti e sino all'udienza di discussione in camera di consiglio e, pertanto, è possibile decidere in base a documenti depositati tardivamente, a condizione che sui medesimi si sia instaurato pieno e completo contraddittorio (cfr. Cassazione civile sez. I, 13/04/2012, n.5876).
8 Poiché risulta ammessa al gratuito patrocinio, le spese devono essere corrisposte CP_1 dall'appellante soccombente in favore dell'erario.
In ragione dell'inammissibilità dell'appello principale, infine, sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità, perché tardivo, dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza emessa in data 14.01.2025, dal Tribunale di Gela nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale iscritto al n. R.G. 143/2019; condanna alla refusione, in favore dell'Erario, delle spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi €3. 473, 00 di cui € 1029,00 per la fase studio, €. 709,00 per la fase introduttiva, €
1735,00 oltre spese generali, iva e cpa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Flavia Strazzanti Emanuele De Gregorio
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