CASS
Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/05/2024, n. 12505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12505 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3066/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro PSA GENOVA PRA’ S.p.A. (già Voltri Terminal Europa S.p.A.) elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA VENEZIA 11 (Studio Salvini e Soci) e rappresentata e difesa dagli Avv. Livia Salvini e AV De LA -controricorrente- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della Liguria n. 736/2019 depositata il 12/06/2019 Civile Sent. Sez. 5 Num. 12505 Anno 2024 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: DI PISA FABIO Data pubblicazione: 08/05/2024 2 di 9 NONCHE’ nel giudizio riunito sul ricorso iscritto al n. 4221/2020 R.G. proposto da: COMUNE GENOVA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DE PAOLI LUCA -ricorrente- contro PSA GENOVA PRA’ S.p.A. (già Voltri Terminal Europa S.p.A.) elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA VENEZIA 11 (Studio Salvini e Soci) e rappresentata e difesa dagli Avv. Livia Salvini e AV De LA -controricorrente- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della Liguria n. 736/2019 depositata il 12/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere FABIO DI PISA. Udito il P.G. il quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di cui al ricorso R.G. n. 3066/2020 e relativamente al ricorso R.G. n. 4221/2020, previa riunione al giudizio R.G. n. 3066/2020, l’accoglimento del primo e del secondo motivo;
sentiti i difensori delle parti i quali hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in controversia riguardante l'impugnazione di un avviso di accertamento per ICI relativo all’ anno di imposta 2011 emesso dal Comune di Genova nei confronti della Voltri Terminal Europa S.p.A., quale concessionaria di un’area demaniale, dalla stessa impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, con la sentenza n. 736/03/2019 accoglieva l'appello della società contribuente e rigettava l’appello 3 di 9 incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, ritenendo fondata l’eccezione formulata dalla Voltri Terminal Europa S.p.A. relativa al giudicato (esterno) formatosi in ordine alla classificazione dell’area in questione in categoria E/1 in forza della sentenza della C.T.R. Liguria n. 381/1/2015. 2. Avverso detta sentenza proponeva un primo ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, svolgendo due motivi. 3. La PSA GENOVA PRA’ S.p.A. (già Voltri Terminal Europa S.p.A.) resisteva con controricorso, riproponendo tutte le ulteriori eccezioni e difese riguardanti vizi dell’avviso di accertamento ICI emesso dal Comune di Genova ritenute assorbite dai giudici di appello e successivamente depositava memoria. 4. Con separato ricorso il Comune di Genova ricorreva, sulla base di sei motivi, per la cassazione della medesima sentenza n. 736/03/2019 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria. 3. La PSA GENOVA PRA’ S.p.A. (già Voltri Terminal Europa S.p.A.) resisteva con controricorso, riproponendo tutte le ulteriori eccezioni e difese ritenute assorbite dai giudici di appello. 3.1. Il Comune di Genova e la PSA GENOVA PRA’ S.p.A. depositavano memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va dato atto che, con provvedimento in pari data, questa Corte ha disposto la riunione del giudizio R.G. 4221/2020 a quello portante R.G. n. 3066/2020 ai sensi dell’ art. 335 cod. proc. civ., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza. 2. Va, quindi, osservato che nell’ambito del giudizio da ultimo indicato l’ Agenzia delle Entrate ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo ha lamentato, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza ex art. 115 cod. proc. civ. nonché ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod., civ. e 69 d.lgs. 546/1992. 4 di 9 Ha rilevato che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, non sussisteva agli atti alcuna prova idonea a suffragare la sussistenza di un giudicato, a nulla rilevando l’annotazione operata dall’Agenzia del Territorio, adempimento imposto dalla normativa vigente e che, per contro, risultava che la sentenza richiamata (la n. 381/1/2015) era stata impugnata dal Comune di Genova dinanzi alla Corte di Cassazione (proc. R.G. n. 18425/2015) la quale, con ordinanza interlocutoria n. 24326/2019, aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio). 2. Con il secondo motivo ha dedotto, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ, nullità della sentenza ex art. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. 546/1992. Ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata era da ritenere meramente apparente non comprendendosi le ragioni dell’iter logico posto a base della decisione e risultando che i giudici di appello sembravano avere fatte proprie le ragioni della contribuente senza in alcun modo esaminare le eccezioni formulate dall’amministrazione finanziaria. L’ ufficio ha infine, senza farne oggetto di un vero e proprio motivo di ricorso, fatto generico riferimento ad un ipotetico errore revocatorio ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ.. circa la sussistenza agli atti di causa del giudicato, erroneamente considerato tale. 3. Nell’ambito del giudizio riunito R.G. n. 4221/2020 il Comune di Genova ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo ha lamentato, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ, violazione e falsa applicazione dell’art. 74 legge 342/2000 recante misure in materia fiscale nonché dell’art. 11 d.lgs. n. 504/1992. Ha rilevato che, secondo quanto era dato desumere dal tenore della sentenza impugnata, i giudici di appello avevano ritenuto fondata l’eccezione della società contribuente secondo cui la rendita catastale dell’immobile, per essere efficace, deve essere notificata al contribuente, non considerando che trattavasi di 5 di 9 variazione catastale promossa con procedura DOCFA, senza alcuna modifica da parte dell’ Agenzia dell’Entrate. 3.2. Con il secondo motivo ha rilevato, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ, nullità della sentenza ex art. 132, secondo comma, n. 4 e 156, secondo comma, cod. proc. civ. Ha osservato che, a prescindere dal fatto che mancava l’ esatta indicazione della pronunzia costituente res iudicata - cui i giudici intendevano riferirsi - contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, non sussisteva agli atti alcuna prova idonea a suffragare la sussistenza di un giudicato, a nulla rilevando l’annotazione operata dall’Agenzia del Territorio, adempimento imposto dalla normativa vigente e che, per contro, risultava che la sentenza n. 381/1/2015 era stata impugnata dal Comune di Genova dinanzi alla Corte di Cassazione (proc. R.G. n. 18425/2015) la quale, con ordinanza interlocutoria n. 24326/2019, aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio). 3.3. Con il terzo motivo ha lamentato, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ, violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 cod. civ. e 124 disp. att. cod. proc. civ. Ha assunto che agli atti difettava la prova del passaggio in giudicato della sentenza in questione e che, per altro verso, alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità non poteva parlarsi di efficacia di giudicato, vertendosi in ipotesi di diversa annualità. 3.4. Con il quarto motivo ha dedotto, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti rappresentato dalla corretta classificazione ai fini catastali dell’area in questione. Il Comune ha osservato che i giudici di appello, dando rilievo esclusivo al supposto giudicato, avevano omesso ogni considerazione in ordine alla corretta classificazione dell’ area, per come dedotta. 6 di 9 3.5. Con il quinto motivo ha rilevato, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ, violazione a falsa applicazione degli artt. 1 e 7, lett. b), d.lgs. 504/1992 e 5 R.D.L. 652/1939. Ha osservato che la decisione dei giudici territoriali si poneva in contrasto con la normativa di riferimento e con la giurisprudenza di legittimità in relazione all’impossibilità di classificare le aree in questione, indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua attività, nella categoria catastale E. 3.6. Con il sesto motivo ha dedotto, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ, nullità della sentenza ex art. 132 secondo comma n. 5 e 156, secondo comma, cod. proc. civ. Ha evidenziato che la Commissione Tributaria Regionale, senza valutare adeguatamente l’oggetto del giudizio, aveva annullato tout court l’atto impugnato alla luce di un presunto giudicato e senza alcun concreto riferimento alla realtà oggettiva dei diversi beni ivi contemplati e da assoggettare ad imposta, risultando impossibile l’esatta individuazione del comando giudiziale cui dare esecuzione. 4. Prima di prendere in esame i motivi di censura dei due ricorsi, si impongono alcune considerazioni di carattere generale in relazione alla tematica oggetto di causa. Occorre precisare che questa Corte ha già avuto modo di affermare, in altro giudizio che coinvolgeva le medesime parti, il principio secondo cui: «In tema di ICI, sono assoggettate al pagamento dell'imposta in quanto non classificabili in categoria E, le aree c.d. scoperte che risultino indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua attività, atteso che il presupposto dell'imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un'autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito" (Cass. n. 10031 e 10032 del 2017). Va, quindi, osservato che: "In tema di classamento, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, 7 di 9 E/2, E/3, E/4, E/S, E/6, ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ed ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del r.d.l. n. 652 4 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell'ente titolare" (Cass. n. 20026 del 2015). Ne consegue che le aree "scoperte" di un terminal portuale, destinate all'esercizio di un’attività imprenditoriale, come nella specie, e produttive di reddito, costituiscono unità immobiliari imponibili ai fini ICI» (così Cass. n. 24326/2019). Questo ordine di idee, volto a ricondurre i beni in questione (area portuale destinata a movimentazione merci) alla categoria “D” (in luogo di quella proposta “E”), è stato ribadito dalla Corte con numerose pronunce che hanno fatto leva sul criterio della sussistenza di caratteristiche tipologiche-funzionali del bene e la destinazione dello stesso all’uso commerciale o industriale. Vanno, in tal senso, richiamate: Cass., 15 settembre 2008, n. 23608; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1442; Cass., 9 marzo 2017, n. 6067; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741; Cass., 21 febbraio 2019, n. 5070; Cass., 27 marzo 2019, n. 8536; Cass., 12 aprile 2019, n. 10287; Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., 17 settembre 2019, n. 23067; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34657; Cass. n. 34664/2019; Cass. n. 35883/2021; Cass n. 27084/2022; Cass. n. 14931/2022. 5. Ciò premesso, va rilevato che la Commissione tributaria regionale, senza in alcun modo esaminare i principi giurisprudenziali in materia, si è limitata ad affermare: “La commissione letto e valutato opportunamente il ricorso, gli appelli, le controdeduzioni del comune, la sentenza di primo grado nonché quanto emerso nell'odierna udienza con particolare riferimento alle relazioni orali delle parti osserva: che il contribuente, al quale non fu mai notificato il cambiamento di categoria da E a D dimostra, invece, l'intervenuto 8 di 9 giudicato come correttamente annotato dall' Agenzia del territorio in categoria E/1 per aree scoperte, pertanto l'avviso di accertamento è illegittimo, tutti gli altri motivi si intendono assorbiti”. 5.1. Come lamentato correttamente sia dall’Ufficio con il proprio ricorso che dal Comune di Genova (con i motivi secondo e terzo) i giudici di appello si sono limitati a richiamare ai fini del decidere una pronunzia che non era, in effetti, secondo quanto risulta dagli atti, passata in autorità di giudicato, perché all’epoca (come tuttora) sub judice (impugnazione avanti a questa Corte di legittimità, ricorso n. 18425/15 rg, poi confluito nell’ordinanza interlocutoria n. 24326/2019 ed infine assegnato a decisione nella stessa odierna udienza). 5.2. Ne discende che, nel caso in esame, appare di tutta evidenza l’assoluta carenza ed erroneità del decisum impugnato basato, in via esclusiva, su un dato (un giudicato inter-partes) insussistente. 5.3. Va, quindi, precisato che l’affermazione (di cui alla sentenza in questa sede impugnata) secondo cui al contribuente non sarebbe mai stato notificato il cambiamento di categoria da E a D, non costituisce una autonoma ratio decidendi bensì un mero inciso, privo di rilievo rispetto al nucleo decisorio fondamentale, rappresentato dell’esistenza di un (asserito) “giudicato inter partes” 5.4. Né coglie nel segno la tesi di parte controricorrente secondo cui, rispetto alla sentenza invocata, l’Agenzia delle Entrate – parte del relativo giudizio, per quanto concerneva proprio il profilo relativo all’inquadramento catastale delle aree in discorso – avrebbe prestato acquiescenza, omettendo di interporre ricorso per cassazione, con conseguente formazione del giudicato sul relativo capo della sentenza: trattasi di profilo che, a fronte della pacifica impugnazione della sentenza n. 381/1/2015 in Cassazione da parte dell’ente impositore con disposta integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ufficio costituirà oggetto di tale procedimento e, comunque, 9 di 9 finisce per involgere profili, in punto di fatto, insuscettibili di disamina in questa sede. 5.5. Apparendo, quindi, di immediata evidenza il vulnus della sentenza impugnata, in accoglimento dei motivi dei ricorsi sul punto proposti sia dall’ Agenzia delle entrate sia dal Comune di Genova, la stessa non può che essere annullata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, la quale provvederà a riesaminare tutte le questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
pronunziando nei giudizi come sopra riuniti, accoglie i motivi dei ricorsi dell’ Agenzia delle entrate e del Comune di Genova concernenti l’insussistenza di giudicato, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione
sentiti i difensori delle parti i quali hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in controversia riguardante l'impugnazione di un avviso di accertamento per ICI relativo all’ anno di imposta 2011 emesso dal Comune di Genova nei confronti della Voltri Terminal Europa S.p.A., quale concessionaria di un’area demaniale, dalla stessa impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, con la sentenza n. 736/03/2019 accoglieva l'appello della società contribuente e rigettava l’appello 3 di 9 incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, ritenendo fondata l’eccezione formulata dalla Voltri Terminal Europa S.p.A. relativa al giudicato (esterno) formatosi in ordine alla classificazione dell’area in questione in categoria E/1 in forza della sentenza della C.T.R. Liguria n. 381/1/2015. 2. Avverso detta sentenza proponeva un primo ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, svolgendo due motivi. 3. La PSA GENOVA PRA’ S.p.A. (già Voltri Terminal Europa S.p.A.) resisteva con controricorso, riproponendo tutte le ulteriori eccezioni e difese riguardanti vizi dell’avviso di accertamento ICI emesso dal Comune di Genova ritenute assorbite dai giudici di appello e successivamente depositava memoria. 4. Con separato ricorso il Comune di Genova ricorreva, sulla base di sei motivi, per la cassazione della medesima sentenza n. 736/03/2019 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria. 3. La PSA GENOVA PRA’ S.p.A. (già Voltri Terminal Europa S.p.A.) resisteva con controricorso, riproponendo tutte le ulteriori eccezioni e difese ritenute assorbite dai giudici di appello. 3.1. Il Comune di Genova e la PSA GENOVA PRA’ S.p.A. depositavano memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va dato atto che, con provvedimento in pari data, questa Corte ha disposto la riunione del giudizio R.G. 4221/2020 a quello portante R.G. n. 3066/2020 ai sensi dell’ art. 335 cod. proc. civ., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza. 2. Va, quindi, osservato che nell’ambito del giudizio da ultimo indicato l’ Agenzia delle Entrate ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo ha lamentato, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza ex art. 115 cod. proc. civ. nonché ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod., civ. e 69 d.lgs. 546/1992. 4 di 9 Ha rilevato che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, non sussisteva agli atti alcuna prova idonea a suffragare la sussistenza di un giudicato, a nulla rilevando l’annotazione operata dall’Agenzia del Territorio, adempimento imposto dalla normativa vigente e che, per contro, risultava che la sentenza richiamata (la n. 381/1/2015) era stata impugnata dal Comune di Genova dinanzi alla Corte di Cassazione (proc. R.G. n. 18425/2015) la quale, con ordinanza interlocutoria n. 24326/2019, aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio). 2. Con il secondo motivo ha dedotto, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ, nullità della sentenza ex art. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. 546/1992. Ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata era da ritenere meramente apparente non comprendendosi le ragioni dell’iter logico posto a base della decisione e risultando che i giudici di appello sembravano avere fatte proprie le ragioni della contribuente senza in alcun modo esaminare le eccezioni formulate dall’amministrazione finanziaria. L’ ufficio ha infine, senza farne oggetto di un vero e proprio motivo di ricorso, fatto generico riferimento ad un ipotetico errore revocatorio ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ.. circa la sussistenza agli atti di causa del giudicato, erroneamente considerato tale. 3. Nell’ambito del giudizio riunito R.G. n. 4221/2020 il Comune di Genova ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo ha lamentato, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ, violazione e falsa applicazione dell’art. 74 legge 342/2000 recante misure in materia fiscale nonché dell’art. 11 d.lgs. n. 504/1992. Ha rilevato che, secondo quanto era dato desumere dal tenore della sentenza impugnata, i giudici di appello avevano ritenuto fondata l’eccezione della società contribuente secondo cui la rendita catastale dell’immobile, per essere efficace, deve essere notificata al contribuente, non considerando che trattavasi di 5 di 9 variazione catastale promossa con procedura DOCFA, senza alcuna modifica da parte dell’ Agenzia dell’Entrate. 3.2. Con il secondo motivo ha rilevato, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ, nullità della sentenza ex art. 132, secondo comma, n. 4 e 156, secondo comma, cod. proc. civ. Ha osservato che, a prescindere dal fatto che mancava l’ esatta indicazione della pronunzia costituente res iudicata - cui i giudici intendevano riferirsi - contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, non sussisteva agli atti alcuna prova idonea a suffragare la sussistenza di un giudicato, a nulla rilevando l’annotazione operata dall’Agenzia del Territorio, adempimento imposto dalla normativa vigente e che, per contro, risultava che la sentenza n. 381/1/2015 era stata impugnata dal Comune di Genova dinanzi alla Corte di Cassazione (proc. R.G. n. 18425/2015) la quale, con ordinanza interlocutoria n. 24326/2019, aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio). 3.3. Con il terzo motivo ha lamentato, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ, violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 cod. civ. e 124 disp. att. cod. proc. civ. Ha assunto che agli atti difettava la prova del passaggio in giudicato della sentenza in questione e che, per altro verso, alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità non poteva parlarsi di efficacia di giudicato, vertendosi in ipotesi di diversa annualità. 3.4. Con il quarto motivo ha dedotto, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti rappresentato dalla corretta classificazione ai fini catastali dell’area in questione. Il Comune ha osservato che i giudici di appello, dando rilievo esclusivo al supposto giudicato, avevano omesso ogni considerazione in ordine alla corretta classificazione dell’ area, per come dedotta. 6 di 9 3.5. Con il quinto motivo ha rilevato, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ, violazione a falsa applicazione degli artt. 1 e 7, lett. b), d.lgs. 504/1992 e 5 R.D.L. 652/1939. Ha osservato che la decisione dei giudici territoriali si poneva in contrasto con la normativa di riferimento e con la giurisprudenza di legittimità in relazione all’impossibilità di classificare le aree in questione, indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua attività, nella categoria catastale E. 3.6. Con il sesto motivo ha dedotto, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ, nullità della sentenza ex art. 132 secondo comma n. 5 e 156, secondo comma, cod. proc. civ. Ha evidenziato che la Commissione Tributaria Regionale, senza valutare adeguatamente l’oggetto del giudizio, aveva annullato tout court l’atto impugnato alla luce di un presunto giudicato e senza alcun concreto riferimento alla realtà oggettiva dei diversi beni ivi contemplati e da assoggettare ad imposta, risultando impossibile l’esatta individuazione del comando giudiziale cui dare esecuzione. 4. Prima di prendere in esame i motivi di censura dei due ricorsi, si impongono alcune considerazioni di carattere generale in relazione alla tematica oggetto di causa. Occorre precisare che questa Corte ha già avuto modo di affermare, in altro giudizio che coinvolgeva le medesime parti, il principio secondo cui: «In tema di ICI, sono assoggettate al pagamento dell'imposta in quanto non classificabili in categoria E, le aree c.d. scoperte che risultino indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua attività, atteso che il presupposto dell'imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un'autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito" (Cass. n. 10031 e 10032 del 2017). Va, quindi, osservato che: "In tema di classamento, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, 7 di 9 E/2, E/3, E/4, E/S, E/6, ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ed ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del r.d.l. n. 652 4 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell'ente titolare" (Cass. n. 20026 del 2015). Ne consegue che le aree "scoperte" di un terminal portuale, destinate all'esercizio di un’attività imprenditoriale, come nella specie, e produttive di reddito, costituiscono unità immobiliari imponibili ai fini ICI» (così Cass. n. 24326/2019). Questo ordine di idee, volto a ricondurre i beni in questione (area portuale destinata a movimentazione merci) alla categoria “D” (in luogo di quella proposta “E”), è stato ribadito dalla Corte con numerose pronunce che hanno fatto leva sul criterio della sussistenza di caratteristiche tipologiche-funzionali del bene e la destinazione dello stesso all’uso commerciale o industriale. Vanno, in tal senso, richiamate: Cass., 15 settembre 2008, n. 23608; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1442; Cass., 9 marzo 2017, n. 6067; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741; Cass., 21 febbraio 2019, n. 5070; Cass., 27 marzo 2019, n. 8536; Cass., 12 aprile 2019, n. 10287; Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., 17 settembre 2019, n. 23067; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34657; Cass. n. 34664/2019; Cass. n. 35883/2021; Cass n. 27084/2022; Cass. n. 14931/2022. 5. Ciò premesso, va rilevato che la Commissione tributaria regionale, senza in alcun modo esaminare i principi giurisprudenziali in materia, si è limitata ad affermare: “La commissione letto e valutato opportunamente il ricorso, gli appelli, le controdeduzioni del comune, la sentenza di primo grado nonché quanto emerso nell'odierna udienza con particolare riferimento alle relazioni orali delle parti osserva: che il contribuente, al quale non fu mai notificato il cambiamento di categoria da E a D dimostra, invece, l'intervenuto 8 di 9 giudicato come correttamente annotato dall' Agenzia del territorio in categoria E/1 per aree scoperte, pertanto l'avviso di accertamento è illegittimo, tutti gli altri motivi si intendono assorbiti”. 5.1. Come lamentato correttamente sia dall’Ufficio con il proprio ricorso che dal Comune di Genova (con i motivi secondo e terzo) i giudici di appello si sono limitati a richiamare ai fini del decidere una pronunzia che non era, in effetti, secondo quanto risulta dagli atti, passata in autorità di giudicato, perché all’epoca (come tuttora) sub judice (impugnazione avanti a questa Corte di legittimità, ricorso n. 18425/15 rg, poi confluito nell’ordinanza interlocutoria n. 24326/2019 ed infine assegnato a decisione nella stessa odierna udienza). 5.2. Ne discende che, nel caso in esame, appare di tutta evidenza l’assoluta carenza ed erroneità del decisum impugnato basato, in via esclusiva, su un dato (un giudicato inter-partes) insussistente. 5.3. Va, quindi, precisato che l’affermazione (di cui alla sentenza in questa sede impugnata) secondo cui al contribuente non sarebbe mai stato notificato il cambiamento di categoria da E a D, non costituisce una autonoma ratio decidendi bensì un mero inciso, privo di rilievo rispetto al nucleo decisorio fondamentale, rappresentato dell’esistenza di un (asserito) “giudicato inter partes” 5.4. Né coglie nel segno la tesi di parte controricorrente secondo cui, rispetto alla sentenza invocata, l’Agenzia delle Entrate – parte del relativo giudizio, per quanto concerneva proprio il profilo relativo all’inquadramento catastale delle aree in discorso – avrebbe prestato acquiescenza, omettendo di interporre ricorso per cassazione, con conseguente formazione del giudicato sul relativo capo della sentenza: trattasi di profilo che, a fronte della pacifica impugnazione della sentenza n. 381/1/2015 in Cassazione da parte dell’ente impositore con disposta integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ufficio costituirà oggetto di tale procedimento e, comunque, 9 di 9 finisce per involgere profili, in punto di fatto, insuscettibili di disamina in questa sede. 5.5. Apparendo, quindi, di immediata evidenza il vulnus della sentenza impugnata, in accoglimento dei motivi dei ricorsi sul punto proposti sia dall’ Agenzia delle entrate sia dal Comune di Genova, la stessa non può che essere annullata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, la quale provvederà a riesaminare tutte le questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
pronunziando nei giudizi come sopra riuniti, accoglie i motivi dei ricorsi dell’ Agenzia delle entrate e del Comune di Genova concernenti l’insussistenza di giudicato, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione