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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/05/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di EG AL - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 704/2022 R.G.L. e vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di EG AL (C.F. ), P.IVA_2
- appellante
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._1 alla c.da Ulivarito n. 3,
- appellato contumace
, (C.F. , in persona del Direttore pro tempore, con Controparte_2 P.IVA_3 sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14,
-appellata contumace
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
In fatto e in diritto
Con ricorso al Giudice del lavoro di EG AL il sig. chiedeva che venisse Controparte_1 accertato come non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dalla cartella di pagamento contrassegnata dal n. 09420130027783955000, asseritamente notificata in data 3.9.14, dell'importo di € 7.125,56 e relativa alla contribuzione in essa contenuta. Con Il Giudice di prime cure, nella resistenza di e accoglieva il ricorso, ritenendo fondata CP_4
l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_1
Il giudicante, dopo aver preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' CP_4 poiché la domanda del ricorrente riguardava esclusivamente il merito della pretesa contributiva con un azione di accertamento negativo volto a dichiarare prescritta la pretesa e dopo aver riconosciuto l'interesse ad agire ex art. 100 del contribuente, riteneva che non fosse stata data prova alcuna della valida notifica di atti interruttivi idonei a impedire il maturarsi della prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass., Sez. Un., 23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione oggetto di causa. Con Condannava l' al pagamento delle spese di lite. Con Ha interposto appello l' per i motivi di seguito esplicitati.
L ed il sig. pur ritualmente citati non si sono costituiti. CP_4 CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti che hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
******
L' censura la sentenza impugnata articolando Parte_1 due motivi. Con il primo motivo deduce che ha errato il Giudice di primo grado a dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in quanto sussite una necessaria legittimazione processuale CP_4 congiunta dell'Ente impositore e dell'Ente concessionario della riscossione.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere applicabile, al caso di specie, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) per cui quando viene esperita una azione di accertamento negativo per far valere la prescrizione sopravvenuta di un carico contributivo, non è necessario convenire in giudizio l' , che trova Controparte_2 una propria legittimazione passiva in giudizio solo se il contribuente, con l'azione giudiziaria, contesta il suo operato.
Deduce che non sia applicabile l'art. 21 del D. lgs. n. 46/1999 che riguarda la riscossione dei soli crediti previdenziali, mentre nel caso di specie, la cartella esattoriale opposta in primo grado attiene a sanzioni amministrative emesse per violazioni in materia di lavoro. Pertanto i suddetti crediti rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 39 del D. lgs. n. 112/1999, per i quali sussiste una necessaria legittimazione processuale congiunta dell'Ente impositore e dell'Ente concessionario della riscossione. Difatti con riferimento alla dichiarazione di prescrizione del credito, si osserva che, dal momento della sua iscrizione a ruolo, la notifica della cartella e i successivi atti interruttivi della prescrizione sono di esclusiva pertinenza di per cui è evidente che solo può provare CP_4 CP_4
l'esistenza dei predetti atti interruttivi, la cui notifica rientra nella sua competenza.
Con il secondo motivo censura il capo relativo alla spese di lite che sono state poste interamente a Con carico dell' mentre la soccombenza è interamente ascrivibile alla condotta negligente di CP_4 per cui la condanna alle spese di lite deve gravare esclusivamente su quest'ultima.
L'appello è fondato.
La stessa Cassazione, citata dal Giudice di prime cure, chiamata a pronunciarsi sull'individuazione dei soggetti legittimati passivi in caso di impugnazione del ruolo che investa il merito della pretesa contributiva (prescrizione), con particolare riguardo alla verifica dell'eventuale sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente titolare della pretesa ed esattore, ha distinto le ipotesi in cui si verte in tema di pretesa contributiva, da quella in cui si discuta di sanzioni amministrative o di crediti in materia tributaria.
Nell'ipotesi in cui si discute di sanzioni amministrative come nell'ipotesi oggetto del presente giudizio, la giurisprudenza di legittimità, pur richiamando anche in tali casi l'operatività dell'art. 39 del D.Lgs. 112 del 1999, va oltre affermando la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e l'agente della riscossione.
La giurisprudenza di legittimità riconosce, infatti, in capo all'esattore una legittimazione generale passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, in base alla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione (Cass. n.
2016 del 11.07.2016; Cass. n. 11926 del 07.08.2003; Cass. n. 8759 del 18.06.2002).
Anche in considerazione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (Cass. n. 12385 del 21.05.2013; Cass. n. 1985 del 29.01.2014).
In tale contesto pertanto è evidente che l' è legittimato passivo dal momento Controparte_5 che ha emanato l'atto opposto e quindi ha interesse ad intervenite in quanto l'unico che può provare l'esistenza di atti interruttivi, a cui compete la relativa notifica.
La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. Dall'accoglimento del primo motivo deriva anche una diversa regolamentazione delle spese di lite, attesa la soccombenza dell' che con la cartella di pagamento ha azionato crediti ormai prescritti, per cui CP_4 le spese legali devono essere posta a carico di quest'ultima.
Il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale (Cass.civ. sez. VI ord. 24/03/2015 n.
5842).
Le spese del primo grado di giudizio vanno pertanto poste a carico dell' e liquidate nella misura CP_4
Con già indicate nella sentenza di primo grado e compensate nei confronti dell' .
Le spese del secondo grado di giudizio sono poste a carico di nella misura indicata in dispositivo, CP_4
determinate secondo i valori medi dimidiati (attesa la semplicità delle questioni) del 2° scaglione
P.Q.M.
la Corte d'appello di EG AL, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1
e , avverso la sentenza n. 952/2022 del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di EG , pubblicata il 06/05/2022, in accoglimento dell'appello e in parziale Pt_1 riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma così provvede: dichiara la legittimazione passiva dell' CP_4 pone a carico di le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi € CP_4
1.776,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge,; condanna l' a rifondere all' le spese di CP_4 Parte_1 lite del secondo grado di giudizio, liquidata in complessivi € 1.458,00 oltre spese documentate, IVA,
CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge.
EG AL, così deciso nella camera di consiglio del 16.05.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di EG AL - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 704/2022 R.G.L. e vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di EG AL (C.F. ), P.IVA_2
- appellante
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._1 alla c.da Ulivarito n. 3,
- appellato contumace
, (C.F. , in persona del Direttore pro tempore, con Controparte_2 P.IVA_3 sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14,
-appellata contumace
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
In fatto e in diritto
Con ricorso al Giudice del lavoro di EG AL il sig. chiedeva che venisse Controparte_1 accertato come non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dalla cartella di pagamento contrassegnata dal n. 09420130027783955000, asseritamente notificata in data 3.9.14, dell'importo di € 7.125,56 e relativa alla contribuzione in essa contenuta. Con Il Giudice di prime cure, nella resistenza di e accoglieva il ricorso, ritenendo fondata CP_4
l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_1
Il giudicante, dopo aver preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' CP_4 poiché la domanda del ricorrente riguardava esclusivamente il merito della pretesa contributiva con un azione di accertamento negativo volto a dichiarare prescritta la pretesa e dopo aver riconosciuto l'interesse ad agire ex art. 100 del contribuente, riteneva che non fosse stata data prova alcuna della valida notifica di atti interruttivi idonei a impedire il maturarsi della prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass., Sez. Un., 23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione oggetto di causa. Con Condannava l' al pagamento delle spese di lite. Con Ha interposto appello l' per i motivi di seguito esplicitati.
L ed il sig. pur ritualmente citati non si sono costituiti. CP_4 CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti che hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
******
L' censura la sentenza impugnata articolando Parte_1 due motivi. Con il primo motivo deduce che ha errato il Giudice di primo grado a dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in quanto sussite una necessaria legittimazione processuale CP_4 congiunta dell'Ente impositore e dell'Ente concessionario della riscossione.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere applicabile, al caso di specie, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) per cui quando viene esperita una azione di accertamento negativo per far valere la prescrizione sopravvenuta di un carico contributivo, non è necessario convenire in giudizio l' , che trova Controparte_2 una propria legittimazione passiva in giudizio solo se il contribuente, con l'azione giudiziaria, contesta il suo operato.
Deduce che non sia applicabile l'art. 21 del D. lgs. n. 46/1999 che riguarda la riscossione dei soli crediti previdenziali, mentre nel caso di specie, la cartella esattoriale opposta in primo grado attiene a sanzioni amministrative emesse per violazioni in materia di lavoro. Pertanto i suddetti crediti rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 39 del D. lgs. n. 112/1999, per i quali sussiste una necessaria legittimazione processuale congiunta dell'Ente impositore e dell'Ente concessionario della riscossione. Difatti con riferimento alla dichiarazione di prescrizione del credito, si osserva che, dal momento della sua iscrizione a ruolo, la notifica della cartella e i successivi atti interruttivi della prescrizione sono di esclusiva pertinenza di per cui è evidente che solo può provare CP_4 CP_4
l'esistenza dei predetti atti interruttivi, la cui notifica rientra nella sua competenza.
Con il secondo motivo censura il capo relativo alla spese di lite che sono state poste interamente a Con carico dell' mentre la soccombenza è interamente ascrivibile alla condotta negligente di CP_4 per cui la condanna alle spese di lite deve gravare esclusivamente su quest'ultima.
L'appello è fondato.
La stessa Cassazione, citata dal Giudice di prime cure, chiamata a pronunciarsi sull'individuazione dei soggetti legittimati passivi in caso di impugnazione del ruolo che investa il merito della pretesa contributiva (prescrizione), con particolare riguardo alla verifica dell'eventuale sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente titolare della pretesa ed esattore, ha distinto le ipotesi in cui si verte in tema di pretesa contributiva, da quella in cui si discuta di sanzioni amministrative o di crediti in materia tributaria.
Nell'ipotesi in cui si discute di sanzioni amministrative come nell'ipotesi oggetto del presente giudizio, la giurisprudenza di legittimità, pur richiamando anche in tali casi l'operatività dell'art. 39 del D.Lgs. 112 del 1999, va oltre affermando la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e l'agente della riscossione.
La giurisprudenza di legittimità riconosce, infatti, in capo all'esattore una legittimazione generale passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, in base alla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione (Cass. n.
2016 del 11.07.2016; Cass. n. 11926 del 07.08.2003; Cass. n. 8759 del 18.06.2002).
Anche in considerazione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (Cass. n. 12385 del 21.05.2013; Cass. n. 1985 del 29.01.2014).
In tale contesto pertanto è evidente che l' è legittimato passivo dal momento Controparte_5 che ha emanato l'atto opposto e quindi ha interesse ad intervenite in quanto l'unico che può provare l'esistenza di atti interruttivi, a cui compete la relativa notifica.
La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. Dall'accoglimento del primo motivo deriva anche una diversa regolamentazione delle spese di lite, attesa la soccombenza dell' che con la cartella di pagamento ha azionato crediti ormai prescritti, per cui CP_4 le spese legali devono essere posta a carico di quest'ultima.
Il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale (Cass.civ. sez. VI ord. 24/03/2015 n.
5842).
Le spese del primo grado di giudizio vanno pertanto poste a carico dell' e liquidate nella misura CP_4
Con già indicate nella sentenza di primo grado e compensate nei confronti dell' .
Le spese del secondo grado di giudizio sono poste a carico di nella misura indicata in dispositivo, CP_4
determinate secondo i valori medi dimidiati (attesa la semplicità delle questioni) del 2° scaglione
P.Q.M.
la Corte d'appello di EG AL, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1
e , avverso la sentenza n. 952/2022 del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di EG , pubblicata il 06/05/2022, in accoglimento dell'appello e in parziale Pt_1 riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma così provvede: dichiara la legittimazione passiva dell' CP_4 pone a carico di le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi € CP_4
1.776,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge,; condanna l' a rifondere all' le spese di CP_4 Parte_1 lite del secondo grado di giudizio, liquidata in complessivi € 1.458,00 oltre spese documentate, IVA,
CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge.
EG AL, così deciso nella camera di consiglio del 16.05.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)