Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/04/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona del Giudice
Clarice Di Tullio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4508/2023 r.g.
promossa da c.f. , quale socio della cessata Parte_1 C.F._1 [...]
(p. iva ), rappresentato e difeso dall'Avv. P_ Parte_2 P.IVA_1
Federica Suine
ATTORE IN RIASSUNZIONE
nei confronti di c.f. e p. iva , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'Avv. Gian Vittorio Sepe
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attore, come da foglio di precisazione delle conclusioni del 5.03.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed
eccezione, accertare e dichiarare debitrice in favore Controparte_2
di subentrato a nella presente causa, dell'importo Parte_1 P_
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 4508/2023 r.g. 1
minore che verrà accertata in corso di causa e, conseguentemente, condannare la
al pagamento in favore di delle Controparte_2 Parte_1
predette somme o di quelle che verranno accertate in corso di causa, oltre
interessi e spese sino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e compensi di
giudizio. In via istruttoria Chiede -L'interrogatorio formale del sig. CP_3
(C.F. , legale rappresentante della
[...] C.F._2 [...]
domiciliato in Terzigno (NA), Viale Europa, II Traversa 4 Controparte_2
sulle seguenti circostanze: 1)“Vero che la per la Controparte_2
collezione Autunno – Inverno 2022/2023 ha richiesto di produrre la linea a
marchio LOUXURY di proprietà di nel mese di Giugno 2021”; P_
2)“Vero che la collezione Autunno – Inverno 2022/2023 è stata curata dal sig.
”; 3)“Vero che la collezione Autunno – Inverno 2022/2023 Parte_1
prevedeva un'intera proposta di 108 capi, tra i quali capispalla, giacche, abiti e
maglieria donna”; 4)“Vero che il Sig. ha Parte_1 Parte_3
realizzato il documento di presentazione preventiva della collezione “mood –
board”; 5)“Vero che il Sig. si recato presso la sede di Parte_1
per collaborare allo sviluppo stilistico della Controparte_2
collezione nelle date del 21.06.2021, 20.07.2021, 29.10.2021 e 25.01.2022”;
6)“Vero che il sig. ha inviato alla n. 24 mail (doc. n. 10) nel Pt_1 CP_2
periodo dal 16.11.2021 al 5.01.2022 contenenti i modelli abbinati ai tessuti di
con le varianti di colore e le proposte stilistiche apportate”; 7)“Vero CP_2
che le dette mail rappresentano lo studio progressivo della collezione”; 8)“Vero
che la collaborazione prestata da per la realizzazione della collezione ha P_
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n. 4508/2023 r.g. 2 richiesto un tempo di 250/300 ore impiegate al progetto di realizzazione”;
9)“Vero che ha contribuito alla presentazione della collezione agli Pt_1
agenti recandosi nelle varie zone in Italia”; 10)“Vero che il sig. si è Pt_1
recato il 28/01/2022 a Treviso presso lo Show room di ”; 11)“Vero Persona_1
che il Sig. si è recato il 31.01.2022 a Bologna presso lo show room di Pt_1
”; 12)“Vero che il Sig. il 01/02/2022 si è recato a Parte_4 Pt_1
Milano presso lo show room di MA BR”; 13)“Vero che il Sig.
il 07/02/2022 si è recato a Roma presso lo show room di . Pt_1 Persona_2
14)“Vero che il Sig. ha curato la realizzazione dei servizi fotografici di Pt_1
presentazione”; 15)“Vero che lo stesso ha preso i contatti con il fotografo
incaricato”; 16)“Vero che lo stesso ha reperito e selezionato la modella per il
servizio, ha preparato l'allestimento del set fotografico e ha curato gli
abbinamenti dei capi per le fotografie”; 17)“Vero che il Sig. ha poi Pt_1
curato la post-produzione grafica ed ha ritirato dal fotografo i cataloghi
stampati”; 18)“Vero che il Sig. ha realizzato, sulla base indicazioni Pt_1
ricevute da , le cartelle colore”; -Sul medesimo capitolato chiede la CP_2
prova testimoniale indicando quali testimoni i sigg.ri: Testimone_1
residente in [...], Reggio Emilia;
domiciliata presso Persona_1
SHOWROOM SPAZIO 8, Via Chiesa Campocroce n. 4, Mogliano Veneto (TV);
MA BR domiciliata presso SHOWROOM BE DIFFERENT, Via
Ennio n. 6 A, Milano;
domiciliata presso SHOWROOM Parte_4
PEACOCK COMPANY, Via Giacomo Matteotti n. 1, Castelmaggiore (BO);
[...]
domiciliato presso SHOWROOM SPAZIO FOLDES, Via Galla Placidia n. Per_2
52, Roma. -Disporsi C.T.U. al fine di accertare la congruità della richiesta
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n. 4508/2023 r.g. 3 economica di pagamento avanzata da in relazione all'attività da P_
essa svolta per lo sviluppo della collezione Autunno – Inverno 2022/2023 del
marchio Louxory, facendo riferimento alla qualità dell'attività svolta ed alla
condivisione delle conoscenze del prodotto messe in campo da nello P_
sviluppo della collezione e del tempo impiegato per la realizzazione della
collezione”.
Per la convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta: “1)
preliminarmente, per tutti i motivi sopra indicati, dichiarare l'incompetenza
territoriale del Tribunale di Treviso in favore del Tribunale di Nola;
2) ancora in
via preliminare, accertare la connessione oggettiva e soggettiva di questo
giudizio con quello pendente innanzi a codesto Tribunale, nella persona
dell'Ill.mo Giudice Dott. Lucio Munaro, n. R.G. 211/23, prossima udienza
21.03.24, promosso dalla odierna convenuta, Controparte_2
avverso la “ a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo e, di P_
conseguenza, provvedere all'invio innanzi al Presidente del Tribunale di Verona
degli atti di cui al presente giudizio per i conseguenziali provvedimenti ex art. 40
c.p.c.; 3) nel merito, dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile e, in
ogni caso, rigettare per assoluta infondatezza in fatto ed in diritto ogni domanda
formulata dall'attrice, 4) condannare, la al pagamento P_ P_
delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione;
5) emettere
ogni ulteriore, utile ed opportuno provvedimento di giustizia”; in via istruttoria come da memorie ex art. 171 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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n. 4508/2023 r.g. 4 La società ha domandato la condanna di Parte_5 [...]
al pagamento della somma di euro 30.000,00, costituente il Controparte_2
corrispettivo delle prestazioni svolte a beneficio della convenuta in esecuzione del contratto di licenza stipulato dalle parti.
L'attrice ha dedotto che:
- in data 10.12.2020, aveva sottoscritto con Controparte_2
impresa produttrice di capi di abbigliamento, un accordo di licenza avente ad oggetto la produzione e la commercializzazione dei capi di abbigliamento con il marchio “Louxury” di sua proprietà,
- l'accordo prevedeva il pagamento delle royalties nella misura del 10% sulle vendite effettuate per mezzo di agenti e dell'8% per le vendite effettuate per mezzo di distributori, con un minimo garantito nella prima stagione di euro
6.800,00;
- nella prima stagione, aveva incassato il minimo garantito di euro P_
6.800,00 a fronte di vendite per euro 63.581,35, mentre per la seconda stagione
(primavera-estate 2022), aveva maturato un credito, a tutela del quale aveva chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento per la somma di euro 5.142,23,
opposta da (n. 211/2023 r.g.); Controparte_2
- l'attività di collaborazione era proseguita durante la stagione successiva
(autunno/inverno 2022-2023) e aveva presentato la nuova collezione, P_
aveva collaborato presso la sede di al suo sviluppo stilistico, CP_2
contribuito alla presentazione agli agenti e curato la realizzazione di servizi fotografici;
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n. 4508/2023 r.g.
5 - nonostante questo, aveva deciso unilateralmente Controparte_2
di non mettere in produzione la collezione ed aveva omesso di pagare sia le
royalties convenute per la precedente collezione sia quanto spettante per la collaborazione prestata in relazione alla nuova;
- in difetto di pattuizione di una royalty a percentuale per la terza collezione, la licenziante aveva chiesto il pagamento di una royalty in misura fissa e non variabile (pari appunto ad euro 30.000,00), quantificata sulla base “delle
conoscenze e del know out messo in gioco da e considerando che il P_
suo legale rappresentante, “progetta e disegna collezioni Parte_1
proprie e per conto terzi da oltre 15 anni”.
La ha, in via preliminare, eccepito Controparte_2
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Treviso, per esser competente il
Tribunale di Nola, nonché la connessione tra il presente giudizio e quello di opposizione a decreto ingiuntivo già pendente dinanzi al Tribunale di Treviso (n.
211/2023 r.g.) e chiesto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per l'adozione dei provvedimenti ex art. 40 c.p.c.
Nel merito, ha esposto che:
- la collaborazione fra le parti aveva avuto inizio con la sottoscrizione di una mera lettera di intenti, finalizzata alla stipulazione – mai avvenuta – di un contratto di licenza del marchio “Louxury” della durata di cinque anni;
- la lettera, oltre a definire le condizioni di massima del futuro accordo, prevedeva un minimo garantito per la sola stagione primavera/estate 2021 dell'importo di euro 6.800,00 (art. 7), che aveva puntualmente Controparte_2
corrisposto alle scadenze concordate;
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n. 4508/2023 r.g.
6 - stabiliva inoltre che, a partire dal maggio 2021, le royalties sarebbero state quantificate in base all'art. 4 ossia nella misura del 10% per le vendite per mezzo degli agenti e dell'8% per le vendite per mezzo di distributori;
- nel 2021 le vendite complessive avevano generato un fatturato soltanto di euro
18.841,94, mentre per la stagione primavera/estate 2022 il fatturato era stato pari ad euro 61.976,50, sicché, in applicazione dell'art. 4 della richiamata lettera d'intenti, la società aveva maturato un compenso di euro 1.823,01 e, P_
rispettivamente, di euro 6.197,65;
- al termine della stagione anzidetta, aveva versato il saldo di euro CP_2
1.823,01 e, visti i risultanti deludenti delle campagne di vendita, aveva deciso di non proseguire nella collaborazione con . P_
Tanto premesso, la convenuta, ritenendo di avere già pagato quanto dovuto tra acconti e saldo, aveva chiesto il rigetto delle domande.
Il processo, interrotto a seguito della cancellazione dal registro delle imprese di
è stato riassunto da già socio della società P_ Parte_1
cessata.
La causa è stata discussa dalle parti all'udienza del 6.03.2025 e trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza nel termine ex art. 281 sexies
comma 2 c.p.c.
Le preliminari eccezioni della convenuta sono rigettate.
Riguardo alla prima, va considerato che, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c.
impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma
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n. 4508/2023 r.g. 7 anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore (v. ex multis Cass. ord. n. 16284/2019). Con la precisazione che, ove convenuta sia una società di capitali, questa ha l'onere di provare non solo che la propria sede principale si trovi altrove, ma anche che essa non abbia alcuna sede secondaria né alcuno stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in giudizio nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice adito (Cass. ord. n. 21253/2011).
Nel caso di specie, l'eccezione non può ritenersi ritualmente proposta perché la convenuta non ha dedotto alcunché in merito al forum contractus ex art. 20 c.p.c.
(come noto, alternativo al forum destinatae solutionis) né in merito all'inesistenza nel circondario del Tribunale di Treviso di proprie sedi secondarie o rappresentanti abilitati a stare in giudizio.
Quanto, poi, alla connessione tra la domanda proposta nel presente giudizio e quella oggetto del giudizio n. 211/2023 r.g., si ritiene che essa sia solo parziale e che la diversità di petitum ne giustifichi la trattazione e decisione separate: qui,
invero, si tratta della domanda di pagamento della royalty per le prestazioni asseritamente svolte dalla cessata in relazione alla stagione P_
autunno/inverno 2022-2023, mentre l'altro giudizio riguarda la domanda di pagamento della royalty per la collezione della stagione precedente.
Nel merito, la domanda non può essere accolta, per difetto di prova del corrispettivo richiesto.
pur allegando il fondamento negoziale della domanda, ha ammesso P_
che le parti non avevano pattuito una royalty a percentuale per la terza collezione
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n. 4508/2023 r.g. 8 e che la somma pretesa costituirebbe “una royalty in misura fissa e non
variabile”, quantificata sulla base “delle conoscenze e del know out messo in
gioco da nonché delle esperienze del suo legale rappresentante, P_
(il quale “progetta e disegna collezioni proprie e per conto terzi Parte_1
da oltre 15 anni”).
Il criterio di quantificazione del compenso non è, dunque, rinvenibile nelle pattuizioni negoziali, ma in elementi estrinseci privi del sia pur minimo carattere di oggettività.
Le deduzioni sul punto risultano, infatti, generiche, prive di riferimenti concreti alla specifica rilevanza che le conoscenze ed esperienze di e del suo P_
legale rappresentante nonché del know how “messo in gioco” avrebbero ai fini della quantificazione della royalty.
La somma indicata non è stata nemmeno parametrata all'importo che, secondo le previsioni (queste sì negoziali) della lettera di intenti sottoscritta dalle parti,
costituiva un “importo minimo garantito” per la (sola) stagione primavera/estate
2021 (v. art. 7).
E la differenza tra detto importo (pari ad euro 6.800,00) e quello preteso in questa sede rende evidente il carattere arbitrario e (per dirla con le parole della convenuta) autodeterminato del compenso oggetto della domanda.
La c.t.u. richiesta ha evidente carattere esplorativo: la valutazione di “congruenza”
che si vorrebbe demandare al c.t.u. non è sorretta da alcun parametro e sarebbe stato onere della parte attrice quantomeno indicarlo.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e
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n. 4508/2023 r.g. 9 minimi per le fasi istruttoria e decisoria, considerati la natura documentale della controversia ed il carattere semplificato del modello decisionale ex art. 281 sexies
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da già socio della cessata società , nei Parte_1 P_ Parte_2
confronti di così provvede: Controparte_2
rigetta la domanda;
condanna alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese Parte_1
processuali che liquida in euro 5.261,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e cpa, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Gian Vittorio Sepe dichiaratosi antistatario.
Treviso, 22 aprile 2025
Il Giudice
Clarice Di Tullio
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 4508/2023 r.g. 10 Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 4508/2023 r.g. 11