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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5129 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. FR MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa AR MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11787 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
nata a [...] in data [...] Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Flaccovio, presso il cui C.F._1 studio a Palermo, via Tripoli n. 9, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Maria Luisa Vaccaro, presso il cui studio a Palermo, via G. La Farina n. 3,
è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/10/2024 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con a Palermo il 02/09/1989 e di avere generato la figlia Controparte_1 Per_1 nata il [...], ha chiesto la pronuncia della separazione, l'assegnazione della casa coniugale e la previsione di un assegno di € 120,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, maggiorenne e non indipendente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1 Con comparsa del 12/02/2025 si è costituito in giudizio , il quale ha aderito Controparte_1 alla pronuncia di status ma ha chiesto il rigetto delle altre domande formulate dalla ricorrente e la previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore di € 350,00 al mese.
All'udienza del giorno 08/05/2025 sono stati ascoltati i coniugi ed è stato esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione.
Dopodiché, con ordinanza del 09/05/2025 il Giudice delegato ha emesso provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c. con cui:
- ha disposto l'assegnazione della casa coniugale, sita a Palermo, via Belmonte Chiarelli n.
16, e del box di pertinenza, alla ricorrente , nella qualità di genitore Parte_1 convivente con la figlia maggiorenne e non indipendente;
Per_1
- ha posto a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere in modo diretto al mantenimento ordinario della figlia nei tempi di rispettiva permanenza ed a Per_1 contribuire al pagamento delle relative spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, avuto riguardo ai criteri ed alle modalità del Protocollo del Tribunale del 02/07/2019.
Tali statuizioni sono state adottate sulla scorta delle seguenti considerazioni:
“rilevato che dall'unione coniugale è stata generata una sola figlia , nata a [...] il Per_1
30/03/2004; rilevato che dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti all'udienza è emerso in modo pacifico che la figlia (la quale ha compiuto da poco 21 anni) è studentessa all'Accademia delle Belle Arti, è iscritta al terzo anno ed a febbraio dell'anno prossimo dovrebbe conseguire la prima laurea triennale, salvo poi proseguire quella specialistica;
ritenuto, pertanto, di dover tutelare l'esigenza di detta figlia, maggiorenne e non indipendente economicamente, di continuare a vivere nel medesimo habitat domestico dove ha sempre vissuto in costanza di matrimonio dei genitori, con la conseguenza che la casa coniugale, in comproprietà tra le parti, dovrà essere assegnata alla madre, con la quale la figlia intende convivere (circostanza, quest'ultima, non contestata dal padre); rilevato che nell'assegnazione deve ritenersi compreso anche il box di pertinenza dell'abitazione coniugale, fermo restando il diritto del resistente di prelevare i beni di sua proprietà ivi contenuti;
rilevato, quanto al contributo dovuto dai genitori per il mantenimento della figlia non ancora autonoma, che alla luce di quanto dichiarato dalla stessa ricorrente (che si è dichiarata anche disponibile a rinunciare a percepire un contributo economico da parte del marito) ed avuto riguardo alla circostanza che quest'ultimo dovrà allontanarsi dall'abitazione coniugale, con conseguenti oneri (sebbene le parti abbiano riferito che il si trasferirà CP_1
2 nell'immobile, sempre in comproprietà, sito a Campofelice di Roccella), ricorrono i presupposti per prevedere che entrambi i genitori, compreso il padre non convivente, provvedano in modo diretto al mantenimento della figlia ed al soddisfacimento delle esigenze ordinarie di vita della stessa, direttamente nei tempi di rispettiva permanenza, e che contribuiscano al pagamento delle relative spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, avuto riguardo ai criteri ed alle modalità del Protocollo del Tribunale del
02/07/2019; rilevato che non ricorrono i presupposti per prevedere allo stato un assegno di mantenimento in favore del resistente, il quale, peraltro, omettendo di produrre la documentazione economica prevista per legge, non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante circa la sussistenza di una sperequazione economica con la moglie ai fini del riconoscimento di un eventuale assegno di mantenimento”.
Con la medesima ordinanza il Giudice ha onerato le parti di depositare alcuni documenti previsti per legge.
Nel successivo corso del giudizio, il Giudice delegato con provvedimento del 30/10/2025, stante la mancata impugnazione dell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c e “rilevato che il resistente non ha depositato tutta la documentazione prevista per legge, tra cui, in particolare, gli estratti conto;
considerati i principi generali in materia di onere della prova in relazione alle domande proposte;
” ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art
185 bis c.p.c. al fine di definire la controversia:
“alle medesime condizioni dell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. emessa in data 09/05/2025, con rinuncia da parte del resistente alla domanda di assegno di mantenimento per sé stesso e con compensazione delle spese di lite;
rilevato, inoltre, che, qualora non già avvenuto, le parti sono tenute a concordare un giorno nel quale consentire al resistente il ritiro dei propri effetti personali dalla casa e dal box assegnati alla ricorrente”.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025 entrambe le parti hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice delegato.
Pertanto, la causa è stata posta in decisione.
Ricorrono le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Quanto alle altre domande, entrambe le parti hanno aderito alle condizioni della proposta
3 conciliativa del Giudice delegato, che il Collegio condivide, essendo conforme alla legge ed all'interesse della prole maggiorenne e non indipendente.
L'esito e la natura della lite comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) Pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] in Parte_1 data 01/12/1966 ( ) e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
19/07/1959 ( ), i quali hanno contratto matrimonio a Palermo il C.F._2
02/09/1989, alle condizioni della proposta conciliativa del Giudice delegato del
30/10/2025, accettata da entrambe le parti.
b) Compensa le spese di lite tra le parti.
c) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Palermo al n. 406, p. II, serie A, dell'anno 1989).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 18/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR MA FR MI
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