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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 2497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2497 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RI AS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2633 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(SAN IN LL OV (AQ) 15/12/1949, C.F. Parte_1
C.F._1
e
(VI OV (AQ) 15/06/1955, C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ELISABETTA MICHELI
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
ed hanno contratto matrimonio in IV ET Parte_1 Parte_2 il 14/09/1975 (anno 1975, numero 147, Parte II, Serie B, Ufficio 1); dall'unione sono nati i Per_ figli il 7.4.1977 e il 15.04.1983, entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 autosufficienti.
Con ricorso depositato il 01/07/2025 i coniugi hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale secondo gli accordi e alle condizioni di seguito riportate:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in RI (Roma) via del Sassone n. 79 di proprietà dei coniugi al
50% tra di loro, viene assegnata, con tutto quanto in essa contenuto, alla moglie mentre il marito se ne è già da tempo allontanato;
- 1 - 3) Il marito provvederà a versare alla moglie un assegno mensile a titolo di contributo minimo alimentare di € 150,00 entro il 5 di ciascun mese;
4) Il marito percepisce un reddito mensile di € 1.600,00 circa quale pensione erogata dall'Inps;
5) I coniugi a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione la seguente attribuzione patrimoniale: Il IG. trasferisce Parte_1 alla IG.ra , senza corresponsione di denaro e pertanto a titolo gratuito, che Parte_2 accetta, la quota del 50% della proprietà dell'immobile sito a RI (Roma) Via del
Sassone n. 79;
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
ARTICOLO 1) – CONSENSO ED OGGETTO
Il IG. cede e trasferisce a titolo gratuito, alla IG.ra che Parte_1 Parte_2 accetta, con ogni garanzia di legge, la quota del 50% di sua spettanza, della proprietà del seguente immobile:
Appartamento sito al piano primo distinto con il numero interno 1 (Uno) composto da tre camere, bagno, cucina, ripostiglio, balcone facente parte del fabbricato in Comune di
RI (Rm) località Frattocchie, Via del Sassone n. 79 censito al NCEU del Comune di
RI, partita 10064, Foglio 18, particella n. 165, sub 4 giusta denuncia di accatastamento presentata all'UTE di Roma in data 14.08.1988 al n. 7756 di protocollo, come da atto di acquisto (Doc.1).
A tal fine le parti dichiarano che l'unità immobiliare descritta è stata acquistata dai IGnori
, , in , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6 Persona_7 Per_8
in , ved. in
[...] Persona_9 Per_10 Controparte_1 CP_2 Persona_11
Canale in data 22.04.1997, con atto Notaio Dr. , Rep. 81304 Raccolta Persona_12
18143 Registrato a Roma in data 09.05.1997 serie 1/V depositato alla Conservatoria
R.R.I.I. di Roma 2 il 09.05.1997 al n. 14941 reg. d'ordine e al n. 9748 reg. formalità.
ARTICOLO 2) – PRECISAZIONI IMMOBILIARI
Il 50% dell'immobile viene ceduto a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza. Il cedente dichiara che i dati identificativi catastali dell'immobile in oggetto sono quelli riferiti alla relativa planimetria
- 2 - depositata in catasto con il prot. N. RM0788454 del 28.10.2004 che si allega (Doc. 2); che vi è piena conformità della planimetria e dei dati catastali allo stato di fatto dell'immobile in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
Le parti consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti e alla consegna dei libretti d'uso e manutenzione dichiarano che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti li adempimenti per la sua messa a norma.
ARTICOLO 3) - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19.08.2005 n. 192 la parte cessionaria da atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione di prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione
Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione redatto in data 09.05.2025 prot.
281061 che si allega (Doc.3) al presente atto formandone parte integrante. La parte cessionaria dichiara altresì che il suddetto attestato ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui l'Attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
ARTICOLO 4) – GARANZIE E PROVENIENZA
La parte alienante dichiara e garantisce:
- Che quanto oggetto del presente atto è di sua proprietà e disponibilità per il 50% ed è libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, il medesimo bene;
- Che il bene in oggetto è pervenuto in forza di atto di compravendita così come sopra specificato all'articolo 1).
ARTICOLO 5) - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
- 3 - Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro.
ARTICOLO 6) – DICHIARAZIONI URBANISTICHE
La parte cedente dichiara che quanto viene trasferito è stato costruito prima del
01.09.1967 e che da tale data in poi non ha subito modifiche suscettibili di condono edilizio e/o di specifici provvedimenti amministrativi e che sul suddetto immobile non grava alcuna ipoteca.
ARTICOLO 7) - DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 L. 19.03.1967 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e che la clausola dell'accordo di separazione definisce la separazione personale dei IGnori e Parte_1 Parte_2
e la risoluzione della relativa crisi coniugale.
[...]
ARTICOLO 8) - EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n.
21761 del 29.07.2021 secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale di udienza, assume la forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod.civ. , si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale.
Le parti nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
Comparse personalmente all'udienza del 24/11/2025, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
- 4 - Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi ed alle Parte_1 Parte_2 condizioni stabilite nel ricorso e riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di RI per la sua annotazione.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 10/12/2025
Il Presidente est.
RI AS
- 5 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RI AS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2633 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(SAN IN LL OV (AQ) 15/12/1949, C.F. Parte_1
C.F._1
e
(VI OV (AQ) 15/06/1955, C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ELISABETTA MICHELI
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
ed hanno contratto matrimonio in IV ET Parte_1 Parte_2 il 14/09/1975 (anno 1975, numero 147, Parte II, Serie B, Ufficio 1); dall'unione sono nati i Per_ figli il 7.4.1977 e il 15.04.1983, entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 autosufficienti.
Con ricorso depositato il 01/07/2025 i coniugi hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale secondo gli accordi e alle condizioni di seguito riportate:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in RI (Roma) via del Sassone n. 79 di proprietà dei coniugi al
50% tra di loro, viene assegnata, con tutto quanto in essa contenuto, alla moglie mentre il marito se ne è già da tempo allontanato;
- 1 - 3) Il marito provvederà a versare alla moglie un assegno mensile a titolo di contributo minimo alimentare di € 150,00 entro il 5 di ciascun mese;
4) Il marito percepisce un reddito mensile di € 1.600,00 circa quale pensione erogata dall'Inps;
5) I coniugi a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione la seguente attribuzione patrimoniale: Il IG. trasferisce Parte_1 alla IG.ra , senza corresponsione di denaro e pertanto a titolo gratuito, che Parte_2 accetta, la quota del 50% della proprietà dell'immobile sito a RI (Roma) Via del
Sassone n. 79;
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
ARTICOLO 1) – CONSENSO ED OGGETTO
Il IG. cede e trasferisce a titolo gratuito, alla IG.ra che Parte_1 Parte_2 accetta, con ogni garanzia di legge, la quota del 50% di sua spettanza, della proprietà del seguente immobile:
Appartamento sito al piano primo distinto con il numero interno 1 (Uno) composto da tre camere, bagno, cucina, ripostiglio, balcone facente parte del fabbricato in Comune di
RI (Rm) località Frattocchie, Via del Sassone n. 79 censito al NCEU del Comune di
RI, partita 10064, Foglio 18, particella n. 165, sub 4 giusta denuncia di accatastamento presentata all'UTE di Roma in data 14.08.1988 al n. 7756 di protocollo, come da atto di acquisto (Doc.1).
A tal fine le parti dichiarano che l'unità immobiliare descritta è stata acquistata dai IGnori
, , in , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6 Persona_7 Per_8
in , ved. in
[...] Persona_9 Per_10 Controparte_1 CP_2 Persona_11
Canale in data 22.04.1997, con atto Notaio Dr. , Rep. 81304 Raccolta Persona_12
18143 Registrato a Roma in data 09.05.1997 serie 1/V depositato alla Conservatoria
R.R.I.I. di Roma 2 il 09.05.1997 al n. 14941 reg. d'ordine e al n. 9748 reg. formalità.
ARTICOLO 2) – PRECISAZIONI IMMOBILIARI
Il 50% dell'immobile viene ceduto a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza. Il cedente dichiara che i dati identificativi catastali dell'immobile in oggetto sono quelli riferiti alla relativa planimetria
- 2 - depositata in catasto con il prot. N. RM0788454 del 28.10.2004 che si allega (Doc. 2); che vi è piena conformità della planimetria e dei dati catastali allo stato di fatto dell'immobile in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
Le parti consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti e alla consegna dei libretti d'uso e manutenzione dichiarano che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti li adempimenti per la sua messa a norma.
ARTICOLO 3) - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19.08.2005 n. 192 la parte cessionaria da atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione di prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione
Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione redatto in data 09.05.2025 prot.
281061 che si allega (Doc.3) al presente atto formandone parte integrante. La parte cessionaria dichiara altresì che il suddetto attestato ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui l'Attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
ARTICOLO 4) – GARANZIE E PROVENIENZA
La parte alienante dichiara e garantisce:
- Che quanto oggetto del presente atto è di sua proprietà e disponibilità per il 50% ed è libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, il medesimo bene;
- Che il bene in oggetto è pervenuto in forza di atto di compravendita così come sopra specificato all'articolo 1).
ARTICOLO 5) - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
- 3 - Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro.
ARTICOLO 6) – DICHIARAZIONI URBANISTICHE
La parte cedente dichiara che quanto viene trasferito è stato costruito prima del
01.09.1967 e che da tale data in poi non ha subito modifiche suscettibili di condono edilizio e/o di specifici provvedimenti amministrativi e che sul suddetto immobile non grava alcuna ipoteca.
ARTICOLO 7) - DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 L. 19.03.1967 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e che la clausola dell'accordo di separazione definisce la separazione personale dei IGnori e Parte_1 Parte_2
e la risoluzione della relativa crisi coniugale.
[...]
ARTICOLO 8) - EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n.
21761 del 29.07.2021 secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale di udienza, assume la forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod.civ. , si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale.
Le parti nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
Comparse personalmente all'udienza del 24/11/2025, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
- 4 - Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi ed alle Parte_1 Parte_2 condizioni stabilite nel ricorso e riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di RI per la sua annotazione.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 10/12/2025
Il Presidente est.
RI AS
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