Corte d'Appello Milano, sentenza 24/12/2025, n. 3595
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Accolto
    Obbligo di collazione delle donazioni

    Le donazioni sono provate documentalmente e ammesse. Le obiezioni relative al difetto di relictum dopo lo scioglimento della comunione sugli immobili e al difetto di prova della volontà di effettuare una divisione solo parziale sono superate dalla sentenza della Cassazione, che ammette il supplemento di divisione anche in caso di divisione parziale dei beni ereditari e anche se i beni omessi erano noti agli eredi. La divisione parziale non implica rinuncia alla divisione di altri beni omessi.

  • Accolto
    Divisione successiva alla collazione

    La divisione è disposta a seguito dell'accoglimento della domanda di collazione, con attribuzione delle quote spettanti a ciascun erede.

  • Accolto
    Condanna al pagamento della quota spettante

    I donatari sono obbligati a corrispondere all'erede la sua quota ereditaria delle donazioni ricevute, oltre interessi legali dalla data di apertura della successione.

  • Inammissibile
    Domanda nuova nel giudizio di rinvio

    La domanda è inammissibile in quanto proposta per la prima volta nel giudizio di rinvio, dove non è consentito introdurre domande nuove.

  • Inammissibile
    Mancanza di appello incidentale condizionato

    Le domande subordinate sono inammissibili sia per la mancata proposizione di un appello incidentale condizionato, sia perché tardive rispetto ai termini processuali.

  • Inammissibile
    Mancanza di appello incidentale condizionato

    Le domande subordinate sono inammissibili sia per la mancata proposizione di un appello incidentale condizionato, sia perché tardive rispetto ai termini processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 24/12/2025, n. 3595
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 3595
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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