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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/12/2025, n. 3595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3595 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1682/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. AR LE CATALANO Presidente
Dott. EA RA PIROLA Consigliere rel.
Dott. Antonella Caterina ATTARDO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA G. DI VITTORIO, 22 20026 NOVATE NE presso lo studio dell'avv.
IN RI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE/APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA BOCCACCIO, 15 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. ARIANNA
CRISTINA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE/APPELLATA
pagina 1 di 13
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_2 C.F._3
PIAZZA LIBERTA', 16 20017 RHO presso lo studio dell'avv. CAPUTO
FRANCESCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
ZZ UD ( ) ST. C.F._4 Controparte_3
P.ZA LIBERTA' 16 20017 RHO;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE/APPELLATO
nonchè
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_4 C.F._5
VIA G. DI VITTORIO 22 20021 NOVATE NE (MI) presso lo studio dell'avv.
EL RA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
INTERVENIENTE IN RIASSUNZIONE
(C.F. ), in qualità di erede di con residenza CP_5 Persona_1
in 20833 Giussano (MB), Via Ponchielli 31
.
(C.F. ), c in qualità di erede di con CP_6 Persona_1
residenza in 47814 Bellaria-Igea Marina, Via Altiero Spinelli 7.
LITISCONSORTI NECESSARI CONTUMACI
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita in sede di rinvio, previo rigetto di ogni eccezione e di ogni domanda di merito ed istruttoria formulate dalle parti appellate ed in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione II Civile, nella Sentenza n. 9869/2025: pagina 2 di 13
- accertare e dichiarare che e , sono tenuti, e all'uopo condannarli, a conferire CP_1 CP_2 pro capite nella massa ereditaria la somma di € 50.000,00 ad ognuno di essi donata dal padre Per_2
ancora in vita;
[...]
- disporre quindi, una volta costituita la massa ereditaria attraverso i precitati conferimenti, la divisione della complessiva somma di € 100.000,00 in 5 porzioni di pari importo ed assegnarle pro pari quota di € 20.000,00 agli eredi legittimi e legittimari , e Per_1 Pt_1 CP_1 CP_4
CP_2
- condannare in ogni caso le parti appellate e , che hanno abusivamente CP_1 CP_2 trattenuto le somme ricevute in donazione dal padre e ne hanno arbitrariamente rifiutato il conferimento nella massa ereditaria, a versare all'appellante ciascuna la somma di Parte_1
€ 10.000,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di apertura della successione (14/01/2012) al saldo, nonché condannare le stesse parti distintamente (in quanto ognuna ha agito per proprio conto e a tutela di propri asseriti diritti ed interessi) a rifondergli le spese dei due giudizi di merito del giudizio di legittimità e di questo giudizio di rinvio, con aggiuntiva applicazione a carico delle stesse parti appellate dell'art. 96, commi 1 e 3, cpc, per responsabilità aggravata, lite temeraria ed abuso del processo.
Per Controparte_4
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita in sede di rinvio, previo rigetto di ogni eccezione e di ogni domanda di merito ed istruttoria formulate dalle parti appellate ed in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione II Civile, nella Sentenza n. 9869/2025:
•accertare e dichiarare che e , sono tenuti, e all'uopo condannarli, a conferire CP_1 CP_2 pro capite nella massa ereditaria la somma di € 50.000,00 ad ognuno di essi donata dal padre Per_2
prima della morte in data 14/01/2012;
[...]
•disporre quindi, una volta costituita la massa ereditaria attraverso i precitati conferimenti, la divisione della complessiva somma di € 100.000,00 in 5 porzioni di pari importo ed assegnarle pro pari quota di € 20.000,00 agli eredi legittimi e legittimari , e Per_1 Pt_1 CP_1 CP_4
CP_2
•condannare in ogni caso le parti appellate e , che hanno abusivamente CP_1 CP_2 trattenuto le somme ricevute in donazione dal padre e ne hanno arbitrariamente rifiutato il conferimento nella massa ereditaria, a versare all'interveniente ciascuna la somma Controparte_4 di € 10.000,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di apertura della successione (14/01/2012) al saldo, nonché condannare le stesse parti distintamente (in quanto ognuna ha agito per proprio conto e a tutela di propri asseriti diritti ed interessi) a rifondergli le spese di questo giudizio di rinvio, con aggiuntiva applicazione a carico delle stesse parti appellate dell'art. 96, commi 1 e 3, cpc, per responsabilità aggravata, lite temeraria ed abuso del processo.
Per Controparte_1
In via preliminare Voglia la Corte d' Appello dichiarare inammissibile il giudizio di riassunzione per non coincidenza tra le domande svolte in grado d' appello e quelle nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento operato dalla cassazione, in ogni caso rigettare la domanda nuova svolta nel presente giudizio. pagina 3 di 13
Quanto alla domanda svolta da dichiararla inammissibile perché decaduto da Controparte_4 domanda riconvenzionale in quanto contumace in primo grado. Nel merito: considerate le domande effettivamente devolute dalla Corte di cassazione nel giudizio di rinvio, respingere le domanda svolte dall' attore . Parte_1 In via subordinata riconvenzionale. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, e della domanda riconvenzionale trasversale di accogliere le domanda Controparte_4 riconvenzionale svolta dalla Sig.ra e condannare e Controparte_1 Parte_1 CP_4
a rifondere alla stessa pro quota il costo di assistenza e accudimento del padre per gli anni
[...] dal 2008 alla morte dello stesso da quantificarsi con valutazione equitativa parametrata al costo di una badante secondo il CCNL applicabile, il tutto oltre € 5.040 anticipati dalla convenuta nell' interesse del de cuius. Accertato inoltre quanto già ricevuto da quale donazione Controparte_4 diretta e indiretta ricevuta dia genitori in vita, condannare lo stesso a conferirlo alla massa ereditaria, ovvero a considerarlo quale anticipazione già percepita sulla quota ad esso destinata del relictum. Porre in compensazione gli importi di cui sopra riferiti ai due fratelli e con quanto Pt_1 CP_4 eventualmente dovuto dalla convenuta. In via istruttoria: ammettere prove per testi, interrogatorio e come articolate nella memoria ex art. 183 comma Vi n. 2 c.p.c. del 29/4/2014 Quanto alla domanda di , nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità della Controparte_4 stessa, rimettere nei termini di cui all' art. 183 comma Vi nn. 1,2,3, (attualmente ex Controparte_1 art. 171 ter nn. 1,2,3, c.p.c.), ovvero perlomeno concedere un termine per deduzioni istruttorie nei suoi confronti ( stante la contumacia in primo grado) al fine di accertare gli importi da costui ricevuti in vita dai genitori e da considerarsi donazioni dirette e indirette anticipatorie. In ogni caso quanto alle spese di giudizio Nulla decidere sulle spese dei precedenti gradi di merito, alla luce della mancata devoluzione da parte della Corte remittente e/o confermare le precedenti statuizioni sul punto. Compensare le spese del giudizio di legittimità per le motivazioni sopra indicate;
con vittoria di spese e onorari del presente grado. In via subordinata quanto alle spese dei giudizi di merito precedenti alla Cassazione, confermare la decisione sul punto del Tribunale, stante la soccombenza prevalente dell' attore, compensare le spese del giudizio d' appello, stante le motivazioni della sentenza e le allegazioni difensive di controparte. Quanto a , nel denegato caso di accoglimento della domanda trasversale da costui Controparte_4 svolta, tenuto conto delle somme già ricevute in vita dia genitori e delle somme dovute alla sorella
per l' accudimento die genitori, alla luce del comportamento processuale dello stesso e della CP_1 domanda svolta per la prima volta solo nel giudizio di rinvio, compensare integralmente le spese di giudizio.
Per CP_2
In via preliminare dichiarare inammissibili in tutto o in parte le domande svolte da nel presente Parte_1 giudizio di rinvio stante la modifica delle conclusioni a suo tempo rassegnate in sede di gravame, con ogni conseguenza di legge;
dichiarare inammissibile perché tardiva la domanda formulata da o, in via Controparte_4 subordinata, rimettere nei termini di legge. CP_2
pagina 4 di 13
Nel merito respingere le domande formulate da e/o perché inammissibili e infondate Pt_1 Controparte_4 per i motivi di cui in atti. In via subordinata riconvenzionale nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate da e/o Pt_1
, e previo ogni accertamento anche in ordine alle anticipazioni e donazioni ricevute Controparte_4 da , accogliere la domanda riconvenzionale formulata da , Controparte_4 CP_2 quantificata in Euro 19.370.80 per ciascun erede come specificato in atti, o nella diversa somma che sarà accertata, e conseguentemente, effettuate le compensazioni tra le rispettive partite, condannare e/o al pagamento a favore di del residuo dovuto, oltre a Pt_1 Controparte_4 CP_2 interessi legali e rivalutazione. In via istruttoria ammettere la prova orale dedotta in primo grado nella seconda memoria ex art. 183, 6° co. c.p.c. e in particolare, la prova per interpello e testi sui capitoli che di seguito si trascrivono:
1) Vero che, a far tempo dall'anno 2008 e fino al 14 gennaio 2012, il signor si recava CP_2 quotidianamente presso l'abitazione del padre, allo scopo di fargli visita e di aiutare la sorella per le esigenze quotidiane. Controparte_1
2)Vero che, nel periodo sopra specificato, il signor si intratteneva nelle ore notturne CP_2 presso la casa del padre, allo scopo di prestargli l'assistenza occorrente, con frequenza settimanale e, nell'anno 2011 fino alla morte di , tutte le notti. Persona_2
3)Vero che, nel periodo sopra specificato, ospitava il padre presso la propria CP_2 abitazione, in occasione delle festività e delle ricorrenze.
4)Vero che il signor nel periodo dal 2003 al 2011, pagò l'abbonamento Sky in uso CP_2 presso l'abitazione dei genitori, con un esborso complessivo di Euro 5.952,00, come dalla documentazione che si rammostra (doc. 41).
5)Vero che, in data 17/10/2011, il signor acquistò per il padre una poltrona Lara 2 CP_2 motori e pagò il prezzo, pari a Euro 1.000,00 (doc. 1).
6)Vero che, in data 23/11/2011, il signor acquistò per il padre una poltrona da comodo CP_2 e una pedaliera per riabilitazione e pagò il prezzo pari a Euro 389,10 (doc. 2).
7)Vero che, in data 4/8/2011, il signor acquistò per il padre un materasso matrimoniale CP_2
e una rete e pagò i rispettivi prezzi, pari a Euro 367,20 e Euro 95,00 (doc. 3).
8)Vero che, in data 23/12/2011, il signor acquistò per il padre una carrozzella in lega CP_2 leggera e pagò il prezzo, pari a Euro 270,00 (doc. 4).
9)Vero che, in data 16/3/2009, il signor acquistò per il padre un televisore completo di CP_2 lettore D.V.D., e pagò il prezzo di Euro 628,80 (doc. 5)
10)Vero che, nel mese di luglio 2008, il signor soggiornò per due settimane presso Persona_2 l'Hotel Cola di Bellaria e il corrispettivo di Euro 900,00 venne pagato da (doc. 6) CP_2
11)Vero che, dal 31 agosto al 14 settembre 2008, il signor soggiornò presso l'Hotel Persona_2
Villa Claudia di Bellaria e il corrispettivo di Euro 1.000,00 venne pagato da (doc. 7). CP_2
12)Vero che, dal 5 al 18 luglio 2009, il signor soggiornò presso l'Hotel Villa Claudia Persona_2 di Bellaria e il corrispettivo di Euro 1.679,00 venne pagato da (doc. 8). CP_2
13)Vero che, dal 2 al 13 settembre 2009, il signor soggiornò presso l'Hotel Villa Persona_2 Claudia di Bellaria e il corrispettivo di Euro 1.190.00 venne pagato da (doc. 9). CP_2
pagina 5 di 13
14)Vero che, dal 20 al 26 giugno 2010, il signor soggiornò presso l'Hotel DIJAFRA Persona_2 di Barletta e il corrispettivo di Euro 1.420,00 venne pagato da (doc. 10). CP_2
15)Vero che, dal 15 al 29 luglio 2010, il signor soggiornò presso l'Hotel Villa Claudia Persona_2 di Bellaria e il corrispettivo di Euro 1.616,00 venne pagato da (doc. 11). CP_2
16)Vero che, dal 4 al 12 settembre 2010, il signor soggiornò presso l'Hotel Villa Persona_2 Claudia di Bellaria e il corrispettivo di Euro 1.468,00 venne pagato da (doc. 12). CP_2
17)Vero che, dal 3 al 31 luglio 2011 il signor soggiornò presso l'Hotel Villa Claudia Persona_2 di Bellaria e il corrispettivo di Euro 1.622,20 venne pagato da (doc. 13). CP_2
18)Vero che, nello stesso periodo, soggiornò presso il medesimo hotel per accudire il CP_2 padre e pagò il corrispettivo di Euro 2.068,00 (doc. 14).
19)Vero che, nei mesi di maggio e giugno 2011, il signor eseguì 5 sedute di Persona_2 fisioterapia presso l'Istituto Don Gnocchi di Milano e il corrispettivo, pari a Euro 180,00, venne pagato da CP_2
20)Vero che in data 6 gennaio 2008 il signor versò alla di Milano la CP_2 Parte_2 somma di Euro 70,00 per il trasporto del signor Per_2
dell'abitazione fino all'auto dello stesso
[...] CP_2 21)Vero che, nel mese di aprile 2008, il signor acquistò per la madre una poltrona da CP_2 comodo, un e un armadio da esterno, e pagò i rispettivi prezzi di Euro 270,00, Euro Parte_3 60,00 e Euro 210,00.
22)Vero che, nel mese di dicembre 2010, acquistò per il padre un televisore 19 pollici e CP_2 pagò il prezzo di Euro 190,00.
23)Vero che, nel corso degli anni 2010 e 2011, la signora eseguì la pulizia Parte_4 dell'abitazione di , con una frequenza di due giorni alla settimana, e l'importo relativo Persona_2 alle sue prestazioni, pari alla complessiva somma di Euro 1.500,00, le fu corrisposto da CP_2
[...]
24)Vero che, dall'anno 2008 a tutt'oggi, la signora esegue la pulizia della tomba di Parte_5 famiglia di e l'importo relativo alle sue prestazioni, pari a Euro 25,00 mensili, le è sempre stato Per_3 corrisposto da CP_2
25)Vero che, nei mesi di marzo e aprile 2010, fu curato, per problemi dentari, dal Persona_2 dott. e le relative spettanze, pari a Euro 800,00, vennero pagate da Parte_6 CP_2
26)Vero che, nel mese di agosto 2011, su richiesta del padre, fece eseguire la pulizia CP_2 della casa di e, per tale causale, versò alle persone incaricate, la somma di Euro 1.500,00. Pt_7
27)Vero che il signor versò al in data 4 luglio 2008 la somma di CP_2 Controparte_7 Euro 211,68, per un debito del padre relativo a servizi cimiteriali in ordine alla cappella gentilizia in (doc. 15). Per_3
28)Vero che il signor versò al in data 14 dicembre 2010 la somma di CP_2 Controparte_7 Euro 293,01, per un debito del padre relativo a servizi cimiteriali in ordine alla cappella gentilizia in (doc. 16). Per_3
29)Vero che il signor versò al in data 12 luglio 2011 la somma di CP_2 Controparte_7
Euro 253,71, per un debito del padre relativo a servizi cimiteriali in ordine alla cappella gentilizia in (doc. 17) Per_3 30)Vero che il signor versò al geom. in data 19/8/2008 la somma CP_2 Controparte_8 di Euro 1.482,62, per un debito del padre relativo all'aggiornamento catastale dell'immobile caduto in successione (doc. 18).
pagina 6 di 13
31)Vero che il signor versò al geom. in data 17/2/2009 la somma CP_2 Controparte_8 di Euro 239,78, per un debito del padre relativo al rilascio del certificato di destinazione urbanistica da allegare alla successione di (doc. 19). Persona_4
32)Vero che il signor versò all'Agenzia delle Entrate la somma di Euro 1.343,48 in CP_2 data 17/2/2009, per il pagamento delle imposte per la successione di (doc. 20). Persona_4
33)Vero che in data 17 febbraio 2009 il signor versò al notaio di Milano la Persona_2 Per_5 somma di Euro 1.100,00, per un debito del padre relativo alle competenze spettanti per la redazione della dichiarazione di successione di . Persona_4
34)Vero che il signor versò in data 1° febbraio 2011 allo studio legale CP_2 CP_9 la somma di Euro 901,69, per un debito del padre relativo alla verifica ipotecaria
[...] dell'immobile in (doc. 21). Pt_7
35)Vero che il signor versò al di in data 14 agosto 2008 la somma di CP_2 CP_7 Pt_7 Euro 148,00, per un debito del padre relativo all'ICI dell'immobile caduto in successione (doc. 22).
36)Vero che il signor versò la somma di Euro 2.900,00 per il pagamento del funerale di CP_2
(doc. 23). Persona_2
37)Vero che il signor versò al Comune di in data 28 febbraio 2013 la somma di CP_2 Per_3 Euro 214,54 per servizi cimiteriali relativi alla cappella gentilizia in (doc. 24). Per_3 Si indicano a testimoni:
, da Novate Milanese via Cadorna n. 11 su tutti i capitoli Testimone_1
, da Milano via Val Maira n. 15 sul capitolo 25 Parte_6
, da Milano via Lopez n. 8 sul capitolo 23 Parte_4
, da via Ospedale Corazza n. 19 sul capitolo 24 Parte_5 Per_3 In ogni caso con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Occorre premettere che in seguito alla morte dei genitori, -in data 25.5.2008- e Persona_4
-in data 14.1.2012-, i cinque figli, e Persona_2 Pt_1 Per_1 CP_2 CP_1 CP_4
si accordavano per lo scioglimento della comunione ereditaria sussistente sui beni immobili,
[...] concordando l'attribuzione degli stessi a con pagamento da parte del medesimo del valore delle CP_2 quote ai fratelli. Successivamente, e convenivano in giudizio i fratelli e , Pt_1 Persona_1 CP_2 CP_1 che avevano assistito il padre negli ultimi anni di vita, per sentirli condannare a: a) rendere il conto della gestione degli importi percepiti dal padre a titolo di pensione e dei gioielli della madre;
b) conferire alla massa ereditaria la somma complessiva di 200.794,93 €, di cui € 100.000 ricevuti a titolo di donazione nella misura di 50.000 € ciascuno e il rimanente prelevato indebitamente dai conti deposito paterni, con divisione della stessa in parti uguali fra i cinque fratelli eredi legittimi e legittimari;
c) attribuire uguali diritti a tutti gli eredi sulla cappella gentilizia presso il cimitero di
Per_3
ammetteva di aver ricevuto la somma di € 50.000 a titolo di donazione remuneratoria Controparte_1 per l'assistenza prestata al padre da escludersi, pertanto, dalla massa ereditaria e, con domanda riconvenzionale, chiedeva la condanna, pro quota, dei fratelli attori al pagamento dei costi di assistenza del padre da lei anticipati. pagina 7 di 13 deduceva che, con lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni immobili e con CP_2 la corresponsione da parte dell'equivalente in denaro del valore della loro quota, e Pt_1 Per_1 avevano rinunciato ad ogni ulteriore pretesa nei suoi confronti. In ogni caso, affermava che non si poteva procedere alla divisione in assenza di relictum, essendo lo stesso venuto meno con lo scioglimento della comunione sugli immobili. In via riconvenzionale chiedeva l'accertamento di un proprio credito nei confronti dei genitori e la condanna degli attori a pagarlo pro quota. rimaneva contumace. Controparte_4
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8952/2016 pubblicata in data 15.7.2016, ha accertato la sussistenza di uguali diritti degli eredi legittimari sulla cappella gentilizia presso il cimitero di e Per_3 ha rigettato tutte le ulteriori domande. In particolare, per quanto di interesse, ha rigettato la domanda di collazione degli attori in ragione dell'insussistenza di un relictum da dividere, essendo lo stesso venuto meno con la divisione contrattuale della comunione ereditaria sugli immobili. Infatti, afferma il tribunale, la collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e quindi di una massa ereditaria da dividere. Pertanto, in assenza di un asse da dividere, non può procedersi alla divisione e, conseguentemente alla collazione, salva la proposizione di un'azione di riduzione di legittima -nel caso di specie assente- diretta a ricostituire la massa ereditaria.
3. e proponevano appello limitando la domanda di divisione alla collazione Pt_1 Persona_1 della somma di 100.000 € ricevuti da e a titolo di donazione. I medesimi deducevano CP_1 CP_2 che, erroneamente, il tribunale aveva ritenuto insussistente il relictum in seguito allo scioglimento della comunione ereditaria sugli immobili, in quanto le somme donate in vita dal de cuius ai figli, al momento dell'apertura della successione confluiscono ex lege nella massa ereditaria da dividere, in quanto l'art. 737 c.c. prevede, per i figli, loro discendenti e coniuge, l'obbligo di conferimento di tutto ciò che è stato ricevuto in vita dal defunto per donazione diretta o indiretta. Infine, contestavano che con la divisione dei beni immobili avessero rinunciato implicitamente alla propria quota di eredità sui beni mobili.
e riproponevano, in via subordinata, nel caso di accoglimento dell'appello, le CP_1 CP_2 rispettive domande riconvenzionali rigettate dal tribunale.
4. La Corte d'appello, con sentenza n.4725/18 pubblicata il 31.10.2018, ha rigettato l'appello con diversa motivazione. Infatti, secondo la Corte era inammissibile una divisione giudiziale dei beni mobili ereditari dopo l'esaurimento della divisione convenzionale relativa ai beni immobili, in quanto un supplemento di divisione sarebbe stato possibile solo nel caso in cui, gli appellanti, al momento della divisione, fossero stati all'oscuro dell'esistenza di ulteriori beni da dividere. Tuttavia, tale circostanza non ricorreva nel caso specifico, in quanto agli appellanti era nota l'esistenza dei conti depositi del de cuius da cui erano state prelevate le somme. Ciò precludeva la collazione e la divisione delle somme di denaro, in quanto la stessa avrebbe dovuto essere esperita contestualmente alla divisione dei beni immobili.
5. Il solo proponeva ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Con il primo Parte_1 motivo, censurava il rigetto della domanda di collazione in quanto proposta al di fuori della divisione pagina 8 di 13 già conclusa e accettata da tutti i comunisti senza considerare che nell'atto di divisione non si faceva alcun riferimento ai beni mobili. Né poteva desumersi dalla divisione dei soli immobili una rinuncia implicita alla divisione dei beni mobili da conferire in collazione, in quanto, ancor prima della morte del padre, il ricorrente e la sorella avevano sollevato la questione dei prelevamenti dai conti Per_1 paterni. Né poteva desumersi una rinuncia implicita alla quota di proprietà dei beni mobili dalla vendita al fratello della quota sui beni immobili, posto che il medesimo e la sorella avevano CP_2 CP_1 proposto domanda riconvenzionale per vedersi riconoscere crediti nei confronti del de cuius. Domenica e rimanevano intimati Controparte_4
6. La Corte di Cassazione con sentenza n. 9869/25 pubblicata il 15.4.2025 ha accolto il primo motivo di ricorso e ha ritenuto assorbiti i rimanenti. In particolare, la Corte di legittimità ha ritenuto che la divisione contrattuale possa avere per oggetto anche solo una parte dell'eredità, permanendo, in tal caso, la comunione ereditaria sui beni indivisi. Inoltre, è possibile ovviare a un errore sui cespiti da dividere con il supplemento di divisione ai sensi dell'art. 762 c.c. -indipendentemente dalla conoscenza o meno dei beni pretermessi-. Infatti, la divisione non è impugnabile per errore solo quando l'errore è caduto sulle operazioni divisionali, ma non quando è caduto sui presupposti della divisione. Così testualmente la sentenza: “L'art. 762 c.c. stabilisce che l'omissione di uno o più beni dell'eredità non è causa di nullità della divisione, ma determina esclusivamente la necessità di procedere ad un supplemento della divisione stessa (Cassazione civile sez. II, 03/09/1997, n. 8448). La divisione contrattuale può, infatti, avere per oggetto l'intera eredità o una parte soltanto di essa, permanendo in questa seconda ipotesi la comunione ereditaria per i beni non divisi. Infatti, quando i coeredi procedono alla divisione amichevole soltanto di alcuni beni della massa ereditaria, il loro consenso unanime di limitare a tali beni lo scioglimento e di mantenere lo stato di comunione per gli altri è in re ipsa, con conseguente applicabilità dell'art. 762 cod. civ., secondo cui l'omissione di uno o più beni dell'eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa (Sez. 2, Sentenza n. 1337 del 09/02/1987). La non impugnabilità della divisione per errore, ricavabile dagli artt. 761, 762, 763 cod. civ., ha ragione di sussistere solo quando l'errore sia caduto sulle operazioni divisionali, ma non quando esso sia caduto sui presupposti della divisione”. Posti questi principi, la Corte di Cassazione affermava: “La Corte d'appello ha limitato l'ambito di applicabilità dell'art. 762 c.c., e quindi la possibilità di procedere ad un supplemento di divisione, alle sole ipotesi in cui l'esistenza di beni ulteriori non fosse nota agli eredi al momento della dell'apertura della successione. È stata quindi esclusa la possibilità di un supplemento di divisione perché non si trattava di pretermissione di beni facenti parte della massa ereditaria, ma di mancata imputazione alla massa del valore di donazioni fatte in vita dal de cuius. Il principio espresso dalla Corte d'appello costituisce falsa applicazione dell'art. 762 c.c., che ammette il supplemento di divisione nelle ipotesi in cui siano stati omessi nella divisione uno o più beni ereditari, senza la necessità di indagare se fosse nota alle parti l'esistenza di tali beni (nel caso di specie dei conti correnti) al momento della dell'apertura della successione”. La sentenza rescindente individuava quindi i seguenti principi di diritto da applicare nel giudizio di rinvio: “Il principio di universalità della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario, non è assoluto ed inderogabile, ma trova eccezione per via legislativa (articoli 713, comma 3; 720; 722, 1112 del c.c.) o per accordo dei condividenti”. “L'art. 762 c.c. ammette il supplemento di divisione nelle ipotesi in cui siano stati omessi uno o più beni ereditari, senza che sia necessario indagare se alle parti ne fosse nota l'esistenza al momento dell'apertura della successione”.
pagina 9 di 13 7. riassumeva il giudizio chiedendo la divisione fra gli eredi, previa collazione delle Parte_1 donazioni di 50.000 € ciascuna del de cuius a e della somma complessiva di 100.000 € CP_1 CP_2 con l'attribuzione della somma complessiva di € 20.000 € corrispondente alla propria quota. Nel giudizio di riassunzione si costituiva rimasto contumace in tutti i precedenti Controparte_4 gradi di giudizio, che chiedeva, a sua volta, l'attribuzione della somma di 20.000 € a lui spettantegli.
e , preliminarmente eccepivano l'inammissibilità delle domande di e CP_1 CP_2 CP_4 di Infatti, secondo la loro prospettazione, entrambe le domande formulate nel presente Pt_1 giudizio di riassunzione sarebbero domande nuove, mai proposte in precedenza. In particolare, le conclusioni rassegnate da nel presente giudizio sarebbero difformi da quelle rassegnate nel Pt_1 giudizio di appello, in quanto più ampie. Né il medesimo avrebbe riproposto la censura alla condanna alle spese contenuta nella sentenza di primo grado che sarebbe rinunciata nel presente giudizio. Nel merito, comunque, domandavano il rigetto della domanda di Pt_1 Secondo , in quanto, dopo la divisione dei beni immobili, difettava la comunione ereditaria, CP_1 presupposto necessario della domanda di collazione -come già ritenuto dal tribunale-. Infatti, le somme donate rimangono di proprietà dei donatari essendo prevista la loro imputazione solo per il valore senza che ciò ne comporti la loro attribuzione in comproprietà dei coeredi. Né rilevava il fatto che vi fosse il relictum costituito dagli immobili, in quanto non esisteva più al momento della proposizione della domanda di divisione oggetto del presente giudizio. Valter deduceva che la sussistenza di un accordo fra coeredi per una divisione solo parziale non era mai stata dedotto da e che il donatum non coincideva con il relictum, sicchè difettava la Pt_1 comunione ereditaria presupposto della divisione. Infine, entrambi riproponevano le rispettive domande subordinate in caso di accoglimento della domanda di Pt_1
e eredi di -nel frattempo deceduta-, rimanevano contumaci. CP_5 CP_6 Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di deve essere accolta. Parte_1
1.1 L'eccezione di inammissibilità della stessa formulata da e deve essere rigettata. CP_1 CP_2
Infatti, nel giudizio di appello e nel presente giudizio di rinvio proponeva la stessa Pt_1 domanda di divisione, previa collazione, delle somme di 50.000 € ciascuna donate dal padre, rispettivamente a e a chiedendo l'attribuzione della propria quota di complessivi CP_1 CP_2 20.000 € -pari a 1/5 di 100.000 €-. Il fatto che nelle conclusioni dell'appello avesse chiesto: “accertare e dichiarare che e CP_1 CP_2
sono tenuti e all'uopo condannarli, a conferire pro capite nella massa ereditari m
[...]
50.000,00 ad ognuno di essi donata dal padre ancora in vita;
disporre quindi una volta costituita la massa ereditaria attraverso i precitati conferimenti, la divisione della complessiva somma di € 100.000,00 in 5 porzioni di pari importo ed assegnarle pro pari quote di 20.000,00 agli eredi legittimi e legittimari , CP_1
e ” e che nel presente giudizio abbia chiesto: “condannare in ogni CP_2 Per_1 Pt_1 CP_4 ll che hanno abusivamente trattenuto le somme ricevute in donazione CP_1 CP_2
pagina 10 di 13 dal padre e ne hanno abusivamente rifiutato il conferimento alla massa, a versare all'appellante Pt_1
ciascuno la somma di € 10.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di
[...] apertura della successione (14/01/2021) al saldo, nonché e spese" non costituisce, né un mutamento della domanda, né un ampliamento della stessa, rimanendo identica la causa petendi, l'oggetto della domanda ed anche il petitum immediato, posto che nelle conclusioni del presente giudizio veniva solo esplicitata la richiesta di condanna nei confronti di e a corrispondere l'importo CP_1 CP_2 di € 10.000 € ciascuno già implicito nelle conclusioni rassegnate nel giudizio di appello, posto che erano i medesimi in quanto donatari a dover corrispondere l'importo spettante ai fratelli in proporzione alle rispettive quote.
1.2 La domanda nel merito è fondata. Occorre premettere che le donazioni delle somme sono provate documentalmente e, ammessa da che la qualificata come donazione remuneratoria – peraltro comunque soggetta alla CP_1 collazione -Cass. n. 41480 del 14.12.2021-. Le obiezioni di e -difetto di relictum dopo lo scioglimento della comunione sugli CP_1 CP_2 immobili e difetto di prova della volontà di effettuare una divisione solo parziale- sono superate dalle stesse argomentazioni contenute nella sentenza rescindente, di cui bisogna fare, in questo giudizio, necessaria applicazione - Cass. n. 7091 del 03/03/2022 In ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa-. Infatti, la Corte di Cassazione nella sentenza rescindente afferma: “ Gli eredi, dopo la divisione in via stragiudiziale dei beni immobili, ben potevano procedere alla divisione dei beni mobili, che erano stati omessi dall'accordo di divisione dei beni immobili, sulla base dell'art. 762 c.c., dato che la norma implicitamente ammette la validità ed efficacia della divisione parziale. La possibilità di una divisione parziale non è incompatibile con il regime delle preclusioni in quanto la divisione rimane valida ed efficace, fatta salva la possibilità di un supplemento in caso di omissione di beni ereditari… Alla luce di tali principi, è erronea l'affermazione della Corte d'appello, secondo cui la collazione delle donazioni doveva essere effettuata (o in un giudizio di divisione o) nell'ambito – come nella specie – della divisione stragiudiziale posta in essere;
e di riflesso, è erronea la conclusione che nel caso in esame vi sia stata una rinuncia implicita alla collazione delle donazioni” -sottolineatura aggiunta-. I beni mobili omessi dall'accordo erano le due somme attribuite in donazione che secondo la sentenza rescindente erano state omesse dalla divisione contrattuale e potevano essere oggetto della divisione giudiziale richiesta da che costituiva un supplemento della prima. Pt_1
Pertanto, alla luce di quanto esposto, la divisione parziale non implica la rinuncia ad una successiva divisione di altri beni omessi dalla prima, anche nel caso in cui si fosse a conoscenza degli stessi. Quindi, nessuna rinuncia implicita ad una successiva divisione si può desumere dalla stessa. Esclude anche che volesse concludere una divisione solo parziale il fatto che, unitamente Pt_1 alla sorella chiedeva conto ai fratelli e della gestione dei conti paterni e Per_1 CP_1 CP_2 degli ingiustificati prelievi, oltre che dei due importi ricevuti a titolo di donazione.
pagina 11 di 13 Inoltre, il fatto che l'accordo per la divisione dei beni immobili fosse un accordo parziale era implicito nella domanda di collazione delle somme oggetto delle donazioni che presupponeva che vi fosse ancora qualcosa da attribuire alla massa da dividere. Infine, il relictum, che giustificava la domanda di collazione, era costituito dai beni immobili in comunione ereditaria al momento dell'apertura della successione oggetto di una divisione parziale. Questa comunione ereditaria sul relictum giustifica il successivo supplemento di divisione in relazione alle somme donate oggetto di collazione: “ Osserva il collegio che, pur dandosi continuità al principio secondo cui la collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre se l'asse viene esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, viene a mancare un "relictum" da dividere (Cass. civ. N. 41132/22; Cass. civ.N. 15026/13, Cass. N. 509/21), nel caso in esame il “relictum” da dividere era costituito dai beni immobili. L'erroneità del ragionamento della Corte d'appello si coglie laddove ha ritenuto che dopo la vendita delle quote dei beni immobili non potesse addivenirsi ad un supplemento di divisione ai sensi dell'art. 762 c.c. per assenza di ulteriori beni da dividere nell'asse ereditario, mentre, nel caso in esame, residuavano beni immobili da dividere” -sentenza rescindente in motivazione-. Conclusivamente, ex lege, ai sensi dell'art.737 c.c., e sono obbligati a CP_1 CP_2 corrispondere a 1/5 -pari alla sua quota ereditaria- delle donazioni Parte_1 rispettivamente ricevute in vita dal de cuius di 50.000 € ciascuno. Quindi, e devono pagare a la somma di € 10.000,00, CP_1 CP_2 Parte_1 ciascuno, oltre interessi legali dalla data di apertura della successione -14.1.2012- Non è dovuta la rivalutazione in quanto è un debito di valuta – ex plurimis, Cass. n. 26486 del 17/10/2019 In tema di divisione ereditaria la collazione del denaro ricevuto in donazione dal "de cuius" soggiace al principio nominalistico con esclusione di qualsiasi rivalutazione, senza che possa tenersi conto del mutato potere d'acquisto della moneta-.
1.3 La domanda di -rimasto contumace in tutti i precedenti gradi di giudizio- è Controparte_4 inammissibile in quanto proposta solo nel presente giudizio di rinvio in cui non è consentito introdurre domande nuove -Cass. n. 12065 del 03/05/2024 In tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione-.
1.4 Sono inammissibili anche le domande subordinate di e CP_1 CP_2 Infatti, a fronte del rigetto delle loro domande da parte del tribunale di Milano, gli stessi non hanno proposto appello incidentale condizionato, ma si sono limitate a riproporre in via subordinata le medesime domande proposte nel giudizio di primo grado ex art.346 c.p.c. quando invece avrebbero dovuto proporre appello incidentale, essendovi stata una pronuncia sulle stesse da parte del giudice di primo grado. Sulle stesse, pertanto, si è formato il giudicato interno. In ogni caso, anche a voler qualificare le domande proposte nel giudizio di appello come appello incidentale condizionato, gli stessi sarebbero comunque inammissibili perchè tardivi perchè proposti oltre il termine perentorio di cui all'art.343 c.p.c. pagina 12 di 13 2. e , stante la soccombenza, devono essere condannati a pagare CP_1 CP_2 Pt_1 le spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate, sulla base dei valori medi del DM 55/2014
[...] per lo scaglione da € 5.200 a € 26.000, in ragione del valore della quota attribuita, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 4.237,00 - di cui € 919 per studio, € 777 per la fase introduttiva, € 840 per la fase di trattazione -nella metà in assenza di fase istruttoria- e € 1.701 per la fase decisoria-, quanto al giudizio di appello e al giudizio di rinvio, in complessivi € 3.966,00, per ciascuna fase - di cui € 1.134 per studio, € 921 per la fase introduttiva e € 1.911 per la fase decisoria, quanto al giudizio di legittimità, in complessivi € 3.082,00 - di cui € 1.276 per studio, € 1.134 per la fase introduttiva e € 672 per la fase decisoria-. -. deve essere condannato a pagare a e le spese del presente Controparte_4 CP_1 CP_2 giudizio di rinvio liquidate, in complessivi € 3.966,00, per ciascuna delle due parti. Nulla sulle spese del medesimo per i rimanenti gradi di giudizio essendo rimasto contumace e sulle spese di rimasti anch'essi contumaci nel presente giudizio. CP_5
Deve essere rigettata la richiesta di di condanna di e ex Parte_1 CP_1 CP_2 art. 96 c.p.c., non avendo gli stessi esorbitato dal legittimo esercizio del diritto di difesa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara inammissibili la domanda di e le domande di e di Controparte_4 Controparte_1 ; CP_2
2. accerta e dichiara che e sono tenuti a conferire alla massa tramite Controparte_1 CP_2 collazione le rispettive donazioni di 50.000 € ciascuno ricevute dal padre e, Persona_2
3. disposta la divisione delle predette somme in cinque quote uguali,
4. condanna LO e a corrispondere a l'importo di € CP_1 CP_2 Parte_1 10.000,00 ciascuno, oltre interessi come in motivazione
5. condanna e a pagare a le spese dei quattro Controparte_1 CP_2 Parte_1 gradi di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi € 4.237,00, quanto al giudizio di appello, in complessivi € 3.966,00, quanto al giudizio di legittimità in complessivi € 3.082,00 e quanto al presente giudizio di rinvio in complessivi € 3.966,00, il tutto oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
6. condanna a pagare a e e Controparte_4 Controparte_1 Parte_8 le spese del presente giudizio di rinvio che si liquidano, per ciascuna delle due parti, in CP_2 complessivi € 3.966,00, il tutto oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
7. nulla dispone sulle spese di e di e di CP_5 CP_6 Persona_1
8. conferma nel resto la sentenza del Tribunale di Milano n. 8952/2016 pubblicata in data 15.7.2016
Milano, 16.12.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
EA RA LA AR LE CA
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