TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/11/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2328 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Anna Elisa Castelluzzo, come da mandato in atti,
e
(c.f.: ), rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio e Viola Manco come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 4/07/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 26/05/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in RU (LE) il 03/03/1984;
- che dalla loro unione sono nati quattro figli: , il 22/03/1984, il Per_1 Per_2
13/09/1985, , il 15/11/1996 e , il 12/03/1998, tutti Persona_3 Persona_4 maggiorenni;
1 - che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni tra loro concordate ed espresse nei seguenti termini:
1) la casa coniugale in Torrepaduli alla via I. Silone n. 22 sarà assegnata al sig.
che continuerà ad abitarvi unitamente al figlio Parte_2
e conserverà tutti gli arredi. Persona_5
La sig.ra , invece, ha già trasferito la sua residenza Parte_1 altrove;
2) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
3) il sig. si impegna sin da ora a trasferire, con separato Parte_2 atto pubblico, in favore dei figli , Persona_6 Persona_7 [...]
e , che si impegnano ad accettare, in Persona_5 Persona_8 parti uguali, la nuda proprietà dell'immobile sito in Torrepaduli alla via
Silone n. 22, identificato al NCEU del Comune di RU al foglio n. 29,
p.lla 875 sub 1, categoria C/6, classe II, rendita 309,87 e foglio 29, p.lla
875, sub 2, categoria A/3, ren-dita € 278,37, riservando per sé il diritto di abitazione vitalizio sull'immobile.
Tale trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dal deposito della sentenza di separazione.
Tale trasferimento avverrà inoltre senza alcun corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'esito del procedimento di separazione.
Gli stessi coniugi si danno reciprocamente atto che il predetto accordo patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
La scelta del notaio rogante e le spese del trasferimento immobiliare de quo saranno a carico esclusivo del sig. . Parte_2
Solo dopo il perfezionamento del trasferimento immobiliare in favore dei figli di cui innanzi il diritto di credito della sig.ra per Parte_1 aver contribuito alla ultimazione della casa familiare s'intenderà per rinunciato;
2 4) , nata a [...] il [...], nato a Persona_6 Persona_7
Tricase il 13/09/1985, , nato a [...] il [...] e Persona_5
, nata a [...] il [...], sottoscrivono la Persona_8 presente quale accettazione del trasferimento immobiliare di cui al pregresso punto sub 4;
5) i ricorrenti si prestano, infine, reciproco assenso al rilascio del passaporto e ad ogni altro documento valido per l'espatrio.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Parte_2
Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in RU Parte_2
(Le), il 3/03/1984 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 6, parte II, serie A, anno 1984), alle condizioni di cui in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3 3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 08/09/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2328 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Anna Elisa Castelluzzo, come da mandato in atti,
e
(c.f.: ), rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio e Viola Manco come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 4/07/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 26/05/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in RU (LE) il 03/03/1984;
- che dalla loro unione sono nati quattro figli: , il 22/03/1984, il Per_1 Per_2
13/09/1985, , il 15/11/1996 e , il 12/03/1998, tutti Persona_3 Persona_4 maggiorenni;
1 - che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni tra loro concordate ed espresse nei seguenti termini:
1) la casa coniugale in Torrepaduli alla via I. Silone n. 22 sarà assegnata al sig.
che continuerà ad abitarvi unitamente al figlio Parte_2
e conserverà tutti gli arredi. Persona_5
La sig.ra , invece, ha già trasferito la sua residenza Parte_1 altrove;
2) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
3) il sig. si impegna sin da ora a trasferire, con separato Parte_2 atto pubblico, in favore dei figli , Persona_6 Persona_7 [...]
e , che si impegnano ad accettare, in Persona_5 Persona_8 parti uguali, la nuda proprietà dell'immobile sito in Torrepaduli alla via
Silone n. 22, identificato al NCEU del Comune di RU al foglio n. 29,
p.lla 875 sub 1, categoria C/6, classe II, rendita 309,87 e foglio 29, p.lla
875, sub 2, categoria A/3, ren-dita € 278,37, riservando per sé il diritto di abitazione vitalizio sull'immobile.
Tale trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dal deposito della sentenza di separazione.
Tale trasferimento avverrà inoltre senza alcun corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'esito del procedimento di separazione.
Gli stessi coniugi si danno reciprocamente atto che il predetto accordo patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
La scelta del notaio rogante e le spese del trasferimento immobiliare de quo saranno a carico esclusivo del sig. . Parte_2
Solo dopo il perfezionamento del trasferimento immobiliare in favore dei figli di cui innanzi il diritto di credito della sig.ra per Parte_1 aver contribuito alla ultimazione della casa familiare s'intenderà per rinunciato;
2 4) , nata a [...] il [...], nato a Persona_6 Persona_7
Tricase il 13/09/1985, , nato a [...] il [...] e Persona_5
, nata a [...] il [...], sottoscrivono la Persona_8 presente quale accettazione del trasferimento immobiliare di cui al pregresso punto sub 4;
5) i ricorrenti si prestano, infine, reciproco assenso al rilascio del passaporto e ad ogni altro documento valido per l'espatrio.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Parte_2
Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in RU Parte_2
(Le), il 3/03/1984 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 6, parte II, serie A, anno 1984), alle condizioni di cui in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3 3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 08/09/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
4