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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE MARIA MICHELE, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 283/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Mazara Del Vallo - Largo Badiella N. 5 91026 Mazara Del Vallo TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 009400000116700056 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. 009400000116700056 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 580/2025 depositato il 09/12/2025
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso notificato in data 19/02/2025 Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso l' ingiunzione di pagamento n. 009400000116700056 di € 2.713,84 notificata il 24/12/2024 emessa dal Comune di Mazara del Vallo sulla base degli avvisi di accertamento n. 142 e n. 152 del 10/12/2019 con riferimento al mancato pagamento dell'IMU per l'Anno 2014 e 2015. Ha eccepito la nullità dell'ingiunzione per la mancata notificazione degli atti presupposti e, per l'effetto, la prescrizione quinquennale dei tributi in oggetto. Si è costituito il Comune di Mazara del Vallo che ha contestato l'assunto di parte ricorrente opponendo che ambedue gli avvisi di accertamento erano stati ritualmente notificati:
- L'avviso di accertamento n. 142 relativo al tributo IMU 2014 emesso il 10.12.2012 definitivamente notificato con raccomandata postale a/r in data 02.01.2020;
- l'avviso di accertamento n. 152 relativo al tributo IMU 2015 emesso il 10.12.2019 e definitivamente notificato con raccomandata postale a/r in data 02.01.2020. Ciò posto l'opposizione appare fondata. La questione dirimente afferisce alla dedotta nullità derivata dell'ingiunzione di pagamento dovuta al difetto di notificazione dei titoli impositivi presupposti costituiti dai due avvisi di accertamento. Allo scopo di contrastare l'eccezione in parola il Comune di Mazara del Vallo ha prodotto due relate di notificazione che fanno riferimento a non meglio precisati atti inviati dal Servizio tributi – Ufficio IMU e notificati per compiuta giacenza in data 2/1/2020. Di tali atti non vi è tuttavia traccia nella documentazione prodotta. Tale carenza risulta dirimente se solo appena si considera che la conoscenza del contenuto degli avvisi di accertamento appare indispensabile per apprezzarne la correlazione con l'ingiunzione sub iudice e l'efficacia interruttiva del termine prescrizionale in relazione al tributo ed alle annualità oggetto della ripresa impositiva. Non ignora la Corte che rispetto alla tematica della prescrizione l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, ne' alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari;
pertanto, l'atto di messa in mora, inviato al debitore per raccomandata con avviso di ricevimento, si presume giunto a conoscenza di questo allorché risulti (anche da elementi presuntivi, ivi inclusi quelli offerti dall'attestazione dell'ufficio postale circa la spedizione del plico) pervenuto all'indirizzo del destinatario e questi non provi di non averne avuto notizia senza sua colpa (Sez. 1, Sentenza n. 7130 del 29/07/1994; Cass. n. 187/2000). L'argomento sotteso è che in tema d'interruzione della prescrizione, tanto l'atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 cod. civ., quanto l'atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, postulano, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto - non necessariamente effettiva, essendo sufficiente la conoscenza legale (artt. 1334, 1335 cod. civ., artt. 137 e segg. cod. proc. civ.) - da parte del destinatario (Cass. n. 12480 del 21/5/2013). E tuttavia in tanto tali principi possono operare in quanto il giudice , chiamato a sindacare della relativa eccezione, abbia la disponibilità dell'atto necessaria a coglierne il contenuto della pretesa esternata attraverso una manifestazione di volontà ultimativa del creditore di costituire in mora il destinatario. La sopra accertata carenza impedisce tale indispensabile approfondimento istruttorio , con l'effetto di frustrare la supposta efficacia interruttiva della eccepita prescrizione. Deve per l'effetto pronunciarsi l'annullamento dell'ingiunzione impugnata con conseguente condanna del Comune di Mazara del Vallo al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna l'ente impositore al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi
€ 300,00. Così deciso in Trapani addì 5 dicembre 2025
Il Giudice Monocratico
CH De RI
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE MARIA MICHELE, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 283/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Mazara Del Vallo - Largo Badiella N. 5 91026 Mazara Del Vallo TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 009400000116700056 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. 009400000116700056 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 580/2025 depositato il 09/12/2025
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso notificato in data 19/02/2025 Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso l' ingiunzione di pagamento n. 009400000116700056 di € 2.713,84 notificata il 24/12/2024 emessa dal Comune di Mazara del Vallo sulla base degli avvisi di accertamento n. 142 e n. 152 del 10/12/2019 con riferimento al mancato pagamento dell'IMU per l'Anno 2014 e 2015. Ha eccepito la nullità dell'ingiunzione per la mancata notificazione degli atti presupposti e, per l'effetto, la prescrizione quinquennale dei tributi in oggetto. Si è costituito il Comune di Mazara del Vallo che ha contestato l'assunto di parte ricorrente opponendo che ambedue gli avvisi di accertamento erano stati ritualmente notificati:
- L'avviso di accertamento n. 142 relativo al tributo IMU 2014 emesso il 10.12.2012 definitivamente notificato con raccomandata postale a/r in data 02.01.2020;
- l'avviso di accertamento n. 152 relativo al tributo IMU 2015 emesso il 10.12.2019 e definitivamente notificato con raccomandata postale a/r in data 02.01.2020. Ciò posto l'opposizione appare fondata. La questione dirimente afferisce alla dedotta nullità derivata dell'ingiunzione di pagamento dovuta al difetto di notificazione dei titoli impositivi presupposti costituiti dai due avvisi di accertamento. Allo scopo di contrastare l'eccezione in parola il Comune di Mazara del Vallo ha prodotto due relate di notificazione che fanno riferimento a non meglio precisati atti inviati dal Servizio tributi – Ufficio IMU e notificati per compiuta giacenza in data 2/1/2020. Di tali atti non vi è tuttavia traccia nella documentazione prodotta. Tale carenza risulta dirimente se solo appena si considera che la conoscenza del contenuto degli avvisi di accertamento appare indispensabile per apprezzarne la correlazione con l'ingiunzione sub iudice e l'efficacia interruttiva del termine prescrizionale in relazione al tributo ed alle annualità oggetto della ripresa impositiva. Non ignora la Corte che rispetto alla tematica della prescrizione l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, ne' alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari;
pertanto, l'atto di messa in mora, inviato al debitore per raccomandata con avviso di ricevimento, si presume giunto a conoscenza di questo allorché risulti (anche da elementi presuntivi, ivi inclusi quelli offerti dall'attestazione dell'ufficio postale circa la spedizione del plico) pervenuto all'indirizzo del destinatario e questi non provi di non averne avuto notizia senza sua colpa (Sez. 1, Sentenza n. 7130 del 29/07/1994; Cass. n. 187/2000). L'argomento sotteso è che in tema d'interruzione della prescrizione, tanto l'atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 cod. civ., quanto l'atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, postulano, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto - non necessariamente effettiva, essendo sufficiente la conoscenza legale (artt. 1334, 1335 cod. civ., artt. 137 e segg. cod. proc. civ.) - da parte del destinatario (Cass. n. 12480 del 21/5/2013). E tuttavia in tanto tali principi possono operare in quanto il giudice , chiamato a sindacare della relativa eccezione, abbia la disponibilità dell'atto necessaria a coglierne il contenuto della pretesa esternata attraverso una manifestazione di volontà ultimativa del creditore di costituire in mora il destinatario. La sopra accertata carenza impedisce tale indispensabile approfondimento istruttorio , con l'effetto di frustrare la supposta efficacia interruttiva della eccepita prescrizione. Deve per l'effetto pronunciarsi l'annullamento dell'ingiunzione impugnata con conseguente condanna del Comune di Mazara del Vallo al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna l'ente impositore al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi
€ 300,00. Così deciso in Trapani addì 5 dicembre 2025
Il Giudice Monocratico
CH De RI