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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/01/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5058/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5058/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Valente Fabiana, CP_1 C.F._1
domiciliata in Nocera Inferiore (SA) alla via Atzori n. 64/17;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Tozzi Controparte_2 P.IVA_1
Giuseppe, domiciliato in Nocera Inferiore (Sa), Piazza A. Diaz n. 1;
APPELLATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Stoia Controparte_3 P.IVA_2
Antonio, domiciliata in Nocera Inferiore (Sa) alla Via Roma n. 25;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza odierna le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto il 06.11.2023 da nei confronti CP_1
del con riferimento alla sentenza n. Controparte_2 Parte_1 Controparte_3
3369/2023 (r.g. n. 1285/2022 depositata il 05.04.2023 dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
Giusto atto di citazione notificato l'11.02.2022, in primo grado aveva proposto CP_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 100880000547500089 dell'importo di euro 810,78 ad ella notificata il 14.01.2022 ad istanza di (d'ora in poi Controparte_3 Pt_2
[...
[...] [
.
[...]
Nella citata intimazione veniva richiamata l'ingiunzione n. 222/2020 emessa il 20.01.2020 ex r.d. n. 639/1910 ed asseritamente notificata il 05.03.2020, relativa al mancato pagamento di contravvenzioni al codice della strada commesse nel Comune di Nocera Inferiore e risalenti all'anno
2015.
Parte attrice aveva chiesto l'annullamento dell'intimazione n. 100880000547500089, eccependo l'omessa notifica della citata ingiunzione n. 222/2020 e dei verbali di contestazione ad essa prodromici, con conseguente estinzione dell'obbligazione per intervenuta prescrizione quinquennale.
Il Giudice di pace ha rigettato la domanda e condannato al pagamento delle spese CP_1
di lite, sul presupposto che il avesse provato la rituale notificazione sia dei Controparte_2
verbali (il 27.04.2015 ed il 21.05.2015) che dell'ingiunzione n. 222/2020 (in data 05.03.2020 mediante consegna a mani di , padre di . Parte_3 CP_1
ha chiesto la riforma della decisione di primo grado, in quanto il Giudice di Pace CP_1
avrebbe ritenuto valida la notifica dell'ingiunzione ancorché avvenuta ai sensi dell'art. 139 c.p.c.; laddove, viceversa, trattandosi della notifica di un atto da parte del per la riscossione, la CP_4
notifica andava effettuata ai sensi dell'art. 60 co. 1 lett. b-bis d.p.r. n. 602/1973, con la conseguenza che al destinatario andava spedita anche la cd. can mediante raccomandata.
Si è costituito il eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello per essere stato proposto il 06.11.2023 (a fronte della pubblicazione della sentenza in data
05.04.2023) e per non essere applicabile la sospensione feriale dei termini, trattandosi di un'opposizione esecutiva.
Per il resto, l'Ente locale ha insistito per il rigetto dell'impugnazione.
Da ultimo, si è costituita insistendo per il rigetto dell'appello. Controparte_3
Tanto premesso, va preliminarmente esaminata l'eccezione di tardività dell'appello sollevata dal . Controparte_2
Secondo quest'ultimo, l'odierno giudizio avrebbe natura di opposizione all'esecuzione, con la conseguenza che non potrebbe trovare applicazione la disciplina sulla cd. sospensione feriale dei termini processuali.
Viceversa, secondo l'appellante il presente giudizio avrebbe ad oggetto l'opposizione alla cd. ingiunzione prevista dall'art. 3 r.d. n. 639/1911; pertanto, “l'opposizione di cui all'art. 3 del regio decreto n. 639/1910 non rientra fra i procedimenti sottratti alla sospensione dei termini nel periodo feriale, in quanto non è equiparabile all'opposizione all'esecuzione, né di per sé presenta il carattere dell'urgenza” (cfr. la comparsa conclusionale di ). CP_1
2 Ad essere condivisibile è l'eccezione di parte appellata.
Invero, dalla lettura dell'atto introduttivo di primo grado si evince come in quella sede CP_1
abbia eccepito l'omessa notifica dei verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada
[...]
e dell'ingiunzione n. 222/2020 non già in via cd. recuperatoria (ossia per ottenere una pronuncia di annullamento di tali atti), bensì al sol fine di ottenere l'annullamento della successiva intimazione.
100880000547500089, in ragione della intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
Tale conclusione trova conferma nelle conclusioni dell'atto di citazione, con la conseguenza che
- essendo l'intimazione un atto pacificamente equiparabile all'atto di precetto - quello promosso in primo grado è un giudizio avente natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c. (nella parte in cui è stato richiesto l'annullamento dell'intimazione in ragione della prescrizione conseguita dall'omessa notifica degli atti ad essa prodromici) e di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 1
c.p.c. (nella parte in cui è stato richiesto l'annullamento dell'intimazione in ragione dell'illegittima applicazione della maggiorazione di cui all'art. 27 legge n. 689/1981).
Ne deriva che, non applicandosi la sospensione feriale, l'appello è tardivo, in quanto notificato oltre sei mesi dopo dalla pubblicazione della decisione impugnata.
Del resto, anche il giudice di primo grado ha qualificato il giudizio come “opposizione ad intimazione di pagamento” (cfr. pag. 1 della sentenza), sicché la sospensione feriale è inapplicabile anche in applicazione del principio di apparenza che regola il sistema delle impugnazione, principio in forza del quale “il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice a quo abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito che si sarebbe dovuto applicare" (cfr. Cass. civ. n.
9029/2018, n. 171/2012, etc.).
Da ultimo, anche le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno precisato che, se è vero che l'opposizione a cartella di pagamento (o intimazione) con la quale la parte eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici ha solitamente natura recuperatoria dello strumento di tutela che la parte non ha potuto azionare proprio in conseguenza dell'omessa notifica, tuttavia “restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt.
615 e 617 cod. proc. civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e del richiamato art. 28 della legge n. 689 del 1981 (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di
3 opposizione a sé stante (riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma quinto, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo
(e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.
Parimenti, saranno contestabili con quest'ultimo rimedio tutte le pretese di pagamento dell'amministrazione e dell'agente della riscossione che trovino ragione in fatti precedenti l'iscrizione
a ruolo ma successivi all'emissione del verbale di accertamento, in quanto la relativa deduzione non ne sarebbe stata possibile anche se la notificazione di questo fosse stata regolarmente eseguita. Ancora, non si può escludere che, come già affermato da questa Corte a Sezioni Unite in riferimento all'analogo sistema degli accertamenti e delle impugnazioni tributarie (cfr. Cass. S.U. 4 marzo 2008, n.
5791), l'omessa notificazione dell'atto presupposto venga dedotta come ragione di invalidità (derivata) dell'atto esecutivo successivo. Tuttavia, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale
l'interessato abbia avuto conoscenza legale” (tra le tante, cfr. Cass. civ. n. 22080/2017).
In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile, in quanto tardivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificati dal d.m. n. 37/2018) con riferimento ai giudizi di valore fino ad euro 1.100,00; la chiusura in rito del giudizio e la semplicità della decisione giustificano una riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio in favore del CP_1
che si liquidano in euro Controparte_5 CP_3
150,00 per compensi in favore di ciascuna controparte, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore, 16.01.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5058/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Valente Fabiana, CP_1 C.F._1
domiciliata in Nocera Inferiore (SA) alla via Atzori n. 64/17;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Tozzi Controparte_2 P.IVA_1
Giuseppe, domiciliato in Nocera Inferiore (Sa), Piazza A. Diaz n. 1;
APPELLATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Stoia Controparte_3 P.IVA_2
Antonio, domiciliata in Nocera Inferiore (Sa) alla Via Roma n. 25;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza odierna le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto il 06.11.2023 da nei confronti CP_1
del con riferimento alla sentenza n. Controparte_2 Parte_1 Controparte_3
3369/2023 (r.g. n. 1285/2022 depositata il 05.04.2023 dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
Giusto atto di citazione notificato l'11.02.2022, in primo grado aveva proposto CP_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 100880000547500089 dell'importo di euro 810,78 ad ella notificata il 14.01.2022 ad istanza di (d'ora in poi Controparte_3 Pt_2
[...
[...] [
.
[...]
Nella citata intimazione veniva richiamata l'ingiunzione n. 222/2020 emessa il 20.01.2020 ex r.d. n. 639/1910 ed asseritamente notificata il 05.03.2020, relativa al mancato pagamento di contravvenzioni al codice della strada commesse nel Comune di Nocera Inferiore e risalenti all'anno
2015.
Parte attrice aveva chiesto l'annullamento dell'intimazione n. 100880000547500089, eccependo l'omessa notifica della citata ingiunzione n. 222/2020 e dei verbali di contestazione ad essa prodromici, con conseguente estinzione dell'obbligazione per intervenuta prescrizione quinquennale.
Il Giudice di pace ha rigettato la domanda e condannato al pagamento delle spese CP_1
di lite, sul presupposto che il avesse provato la rituale notificazione sia dei Controparte_2
verbali (il 27.04.2015 ed il 21.05.2015) che dell'ingiunzione n. 222/2020 (in data 05.03.2020 mediante consegna a mani di , padre di . Parte_3 CP_1
ha chiesto la riforma della decisione di primo grado, in quanto il Giudice di Pace CP_1
avrebbe ritenuto valida la notifica dell'ingiunzione ancorché avvenuta ai sensi dell'art. 139 c.p.c.; laddove, viceversa, trattandosi della notifica di un atto da parte del per la riscossione, la CP_4
notifica andava effettuata ai sensi dell'art. 60 co. 1 lett. b-bis d.p.r. n. 602/1973, con la conseguenza che al destinatario andava spedita anche la cd. can mediante raccomandata.
Si è costituito il eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello per essere stato proposto il 06.11.2023 (a fronte della pubblicazione della sentenza in data
05.04.2023) e per non essere applicabile la sospensione feriale dei termini, trattandosi di un'opposizione esecutiva.
Per il resto, l'Ente locale ha insistito per il rigetto dell'impugnazione.
Da ultimo, si è costituita insistendo per il rigetto dell'appello. Controparte_3
Tanto premesso, va preliminarmente esaminata l'eccezione di tardività dell'appello sollevata dal . Controparte_2
Secondo quest'ultimo, l'odierno giudizio avrebbe natura di opposizione all'esecuzione, con la conseguenza che non potrebbe trovare applicazione la disciplina sulla cd. sospensione feriale dei termini processuali.
Viceversa, secondo l'appellante il presente giudizio avrebbe ad oggetto l'opposizione alla cd. ingiunzione prevista dall'art. 3 r.d. n. 639/1911; pertanto, “l'opposizione di cui all'art. 3 del regio decreto n. 639/1910 non rientra fra i procedimenti sottratti alla sospensione dei termini nel periodo feriale, in quanto non è equiparabile all'opposizione all'esecuzione, né di per sé presenta il carattere dell'urgenza” (cfr. la comparsa conclusionale di ). CP_1
2 Ad essere condivisibile è l'eccezione di parte appellata.
Invero, dalla lettura dell'atto introduttivo di primo grado si evince come in quella sede CP_1
abbia eccepito l'omessa notifica dei verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada
[...]
e dell'ingiunzione n. 222/2020 non già in via cd. recuperatoria (ossia per ottenere una pronuncia di annullamento di tali atti), bensì al sol fine di ottenere l'annullamento della successiva intimazione.
100880000547500089, in ragione della intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
Tale conclusione trova conferma nelle conclusioni dell'atto di citazione, con la conseguenza che
- essendo l'intimazione un atto pacificamente equiparabile all'atto di precetto - quello promosso in primo grado è un giudizio avente natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c. (nella parte in cui è stato richiesto l'annullamento dell'intimazione in ragione della prescrizione conseguita dall'omessa notifica degli atti ad essa prodromici) e di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 1
c.p.c. (nella parte in cui è stato richiesto l'annullamento dell'intimazione in ragione dell'illegittima applicazione della maggiorazione di cui all'art. 27 legge n. 689/1981).
Ne deriva che, non applicandosi la sospensione feriale, l'appello è tardivo, in quanto notificato oltre sei mesi dopo dalla pubblicazione della decisione impugnata.
Del resto, anche il giudice di primo grado ha qualificato il giudizio come “opposizione ad intimazione di pagamento” (cfr. pag. 1 della sentenza), sicché la sospensione feriale è inapplicabile anche in applicazione del principio di apparenza che regola il sistema delle impugnazione, principio in forza del quale “il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice a quo abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito che si sarebbe dovuto applicare" (cfr. Cass. civ. n.
9029/2018, n. 171/2012, etc.).
Da ultimo, anche le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno precisato che, se è vero che l'opposizione a cartella di pagamento (o intimazione) con la quale la parte eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici ha solitamente natura recuperatoria dello strumento di tutela che la parte non ha potuto azionare proprio in conseguenza dell'omessa notifica, tuttavia “restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt.
615 e 617 cod. proc. civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e del richiamato art. 28 della legge n. 689 del 1981 (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di
3 opposizione a sé stante (riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma quinto, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo
(e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.
Parimenti, saranno contestabili con quest'ultimo rimedio tutte le pretese di pagamento dell'amministrazione e dell'agente della riscossione che trovino ragione in fatti precedenti l'iscrizione
a ruolo ma successivi all'emissione del verbale di accertamento, in quanto la relativa deduzione non ne sarebbe stata possibile anche se la notificazione di questo fosse stata regolarmente eseguita. Ancora, non si può escludere che, come già affermato da questa Corte a Sezioni Unite in riferimento all'analogo sistema degli accertamenti e delle impugnazioni tributarie (cfr. Cass. S.U. 4 marzo 2008, n.
5791), l'omessa notificazione dell'atto presupposto venga dedotta come ragione di invalidità (derivata) dell'atto esecutivo successivo. Tuttavia, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale
l'interessato abbia avuto conoscenza legale” (tra le tante, cfr. Cass. civ. n. 22080/2017).
In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile, in quanto tardivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificati dal d.m. n. 37/2018) con riferimento ai giudizi di valore fino ad euro 1.100,00; la chiusura in rito del giudizio e la semplicità della decisione giustificano una riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio in favore del CP_1
che si liquidano in euro Controparte_5 CP_3
150,00 per compensi in favore di ciascuna controparte, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore, 16.01.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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