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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/12/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2978/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 12/12/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, i soggetti collegati sono per il ricorrente l'Avv. Andrea Giannattasio e per il convenuto il Dott. CP_1 CP_2
Il procuratore di parte ricorrente discute la causa, fa presente che il ricorrente ha superato il concorso bandito nel 2024 anche se non immesso in ruolo, ma che il concorso non è stato bandito per rimediare all'abuso e che quindi non sana la violazione. Richiama su punto la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 184/2025 e chiede che il risarcimento del danno sia parametrato sulla base del Decreto-legge n. 131/2024 convertito in legge 166/2024 (da 4 a 24 mensilità). Chiede la distrazione delle spese.
Il MIM contesta le deduzioni avversarie e mette in evidenza che il ricorrente è stato immesso in ruolo con decorrenza giuridica 1/09/2025 e decorrenza economica dal 6/10/2025. Si riporta alla memoria e alle eccezioni di decadenza e di prescrizione. Conclude come in atti. In subordine chiede l'applicazione del DLvo 81/2015 e non del Decreto-legge n. 131/20245 ratione temporis.
I procuratori chiedono di essere esonerati dal presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
1 dott.ssa Emilia Antenore
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 2978/2024 R.G. promossa da:
C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
RE IA e AN IA, presso i quali ha eletto domicilio,
RICORRENTE
contro
:
, (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, e l Controparte_3
, in persona del dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dalla
[...]
Dott.ssa Giuseppina Falco e dal Dott. Matteo Mariani, funzionari amministrativi, con indirizzo pec al quale ricevere le comunicazioni,
RESISTENTE
Oggetto: Illegittima reiterazione dei contratti di insegnanti di religione cattolica a tempo determinato stipulati per un periodo superiore a 36 mesi e richiesta di risarcimento danni.
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 27/11/2024, conveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro, il Controparte_1
(nel prosieguo indicato anche solo come MIM), chiedendo di
[...] accogliere le seguenti conclusioni:
“ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati oltre i 36 mesi per la copertura di posti vacanti su organico di diritto ai sensi dell'art. 4, co. 1, della legge n. 124 del 03/05/1999, per ragioni non
3 temporanee e non imprevedibili, né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente;
IN VIA CONSEQUENZIALE, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno “Eurounitario” in virtù della illegittima reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla ricorrente con l'amministrazione scolastica, così come individuati in atti, per la copertura di posti vacanti su organico di diritto.
CONDANNARE il al pagamento nei confronti Controparte_1 del ricorrente del risarcimento del danno da quantificarsi secondo i criteri stabiliti dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito in legge n. 166/2024.”
Il MIM si è costituto in giudizio, contestando l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso. Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare: rigettare integralmente il ricorso per intervenuta decadenza, per omessa impugnazione dei contratti a termine ex art. 28 D.Lgs. 81/2015; nel merito, in via principale: nella denegata ipotesi di rigetto della sopra formulata eccezione preliminare, rigettare integralmente il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui alla presente memoria;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande di controparte, contenere l'eventuale quantum al minimo edittale, secondo la normativa applicabile ratione temporis, nei limiti degli eventuali importi effettivamente dovuti, ritenuti congrui e non prescritti, per i motivi di cui alla presente memoria;
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 12.12.2025, il Giudice invitava la parte presente alla discussione, all'esito della quale decideva come da sentenza letta pubblicamente.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di decadenza proposta dal Ministero convenuto, dal momento che, in questa sede, non viene impugnata l'apposizione del termine al singolo contratto di lavoro, ma l'abusiva reiterazione di più contratti.
Stante il condiviso principio per cui le norme decadenziali sono speciali e come tali, soggette a interpretazione restrittiva, non sussiste, in casi come il presente, alcun onere di impugnazione dei singoli contratti a tempo determinato, fatta salva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
3. Va, inoltre, rigettata anche la proposta eccezione di prescrizione.
Ed infatti, basta qui richiamare l'arresto della Corte di Cassazione n. 34741 del 12/12/2023, così massimato: “Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il
4 numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente”.
4. Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
Alla data di deposito del ricorso il ricorrente rilevava:
- di essere in servizio presso il convenuto quale docente, con un CP_1 contratto a tempo determinato con decorrenza dal giorno 1° settembre 2024 al giorno 31 agosto 2025 per il profilo di docente di religione cattolica, sede di servizio presso l'istituto scolastico statale “Liceo Statale Marie Curie”, sito nel comune di Meda (MB);
- di aver prestato negli anni precedenti servizio in qualità di docente a tempo determinato in virtù di plurimi contratti tutti di durata annuale (1 settembre – 31 agosto) e ciò dal giorno 1° settembre 2010 fino al 1 settembre 2024, data di stipula dell'ultimo contratto, per complessivi 15 anni.
Con il ricorso in esame, il ricorrente ha esposto l'evoluzione nazionale ed eurocomunitaria della legislazione e della giurisprudenza sulla questione della reiterazione dei contratti a termine nei confronti degli insegnanti ed in particolare degli insegnati di religione, deducendo: a) che i contratti oggetto del ricorso in esame sono stati conclusi per sopperire ad esigenze lavorative assolutamente non transitorie, nonché ad un fabbisogno durevole al fine di sopperire alle carenze strutturali e permanenti del comparto scuola;
b) che per effetto della reiterazione dei contratti a termine in luogo dell'assunzione a tempo indeterminato egli è stato penalizzato nella progressione di carriera ed ha subito dei pregiudizi nella quantificazione della retribuzione mensile.
In estrema sintesi, la questione a fondamento della domanda è che dopo l'entrata in vigore della Legge n. 186/2003, che ha disciplinato la figura dell'insegnante di religione cattolica, il MIM ha indetto per il reclutamento del personale docente di religione solo due concorsi: uno nell'anno 2004 ed il successivo con il ilDecreto Ministeriale n.9 del 19 gennaio 2024, sicché, essendo passati vent'anni tra un bando e l'altro, non è stata rispettata la cadenza triennale del concorso, così impedendo agli insegnanti di religione cattolica di ottenere l'immissione in ruolo.
Ciò premesso, è documentato come al momento del deposito del Parte_1 ricorso, abbia ricoperto la carica di insegnante di religione a partire dal 1° settembre 2010 (con prima scadenza al 31 agosto 2011), con contratti a tempo determinato a continuità annuale, fino al 1° settembre 2024, data di stipula dell'ultimo contratto con scadenza 31 agosto 2025.
Sul punto il convenuto nulla ha opposto. CP_1
La Corte di Cassazione, con diverse concordanti decisioni - rese sulla scia della sentenza della CGUE del 13 gennaio 2022, C-282/19 - ha ricostruito il quadro 5 normativo e giurisprudenziale in cui va inserita la questione dell'abuso di contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica della scuola pubblica, di cui si discute nel presente giudizio.
In tali decisioni, alle quali si fa riferimento (cfr. Cass. n. 20867 del 2023; Cass. n. 6563 del 2023; Cass. n. 18698 del 2022; Cass. n. 19319 del 2022; Cass. n. 22420 del 2022; Cass. n. 24760 del 2022) sono stati enunciati i seguenti principi:
- “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”;
- “i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga CP_1 contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”.
Fermi i principi di cui sopra, per la sussistenza dell'abuso non è, quindi, necessaria altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, inosservanza che integra la responsabilità dell'Amministrazione.
Per completezza si evidenzia che ai fini dell'esclusione dell'abuso, non rileva neppure la tesi sostenuta dal MIM, secondo cui il Direttore generale dell
[...]
determina la consistenza dell'organico di ruolo in modo tale che, Controparte_3
6 in ogni diocesi e per ciascuno dei due ruoli, si abbia la presenza del 70 per cento di docenti di ruolo e del 30 per cento di docenti non di ruolo.
In sintesi, sebbene la normativa prevista per i docenti di religione abbia previsto un termine triennale per l'indizione di concorsi finalizzati all'assunzione del personale di ruolo, in concreto è accaduto che, dopo il primo concorso del 2004 per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli anni scolastici 2004/2007, il successivo sia stato bandito solo con il Decreto Ministeriale n.9 del 19 gennaio 2024.
Si è venuta, pertanto, a verificare sino al mese di gennaio 2024, per gli insegnanti di religione, quella stessa situazione di illegittima reiterazione dei contratti a termine, verificatasi per tutti gli altri insegnanti ordinari, per cui le ragioni che giustificano il risarcimento del danno nei confronti di questi ultimi, si estendono anche ai primi, verificandosi altrimenti un'ingiustificata disparità di trattamento tra le due categorie, rispetto ad una medesima situazione di abuso.
Va ricordato, infatti, che il sistematico ricorso ai contratti a termine, non per sopperire alla necessaria continuità didattica, ma come strumento per evitare il concorso, è proprio il comportamento stigmatizzato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza più sopra citata.
Per il ricorrente l'illegittima reiterazione dei contratti a termine si è verificata dopo i primi 36 mesi, ovvero a decorrere dall'a.s. 2013/2014 sino all'a.a. 2023/2024 e, quindi, per 11 anni. Il contratto relativo all'a.s. 2024/2025 non va, invece, conteggiato in quanto nel gennaio 2024 è stato bandito il concorso più sopra citato.
Occorre ora valutare se ai fini del decidere e in particolare sotto il profilo della persistenza dei diritti risarcitori da accordarsi al docente, abbia rilevanza la questione dell'indizione da parte del del concorso straordinario indetto con il Decreto CP_1
Ministeriale n.9 del 19 gennaio 2024, riservato ai docenti di religione e riguardante sostanzialmente i docenti precari da anni, essendo richiesto quale requisito di ammissione quello di 36 mesi di servizio. Il ricorrente ha partecipato a questo concorso e, come chiarito all'udienza odierna, lo ha superato.
Si è trattata di una procedura straordinaria, per esami e titoli, su base regionale, riservata ai docenti di religione, per la copertura del 70% dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico dal 2022 al 2025 e per gli anni scolastici successivi, sino al totale esaurimento della graduatoria di merito.
In tema di efficacia sanante dell'abuso dei contratti a termine nel caso di successiva immissione in ruolo del docente interessato dall'abuso, la Cassazione, con la sentenza citata n.18698 del 2022, riguardante proprio l'illegittima reiterazione dei contratti a termine dei docenti di religione, ha precisato che i diritti risarcitori di questi ultimi
“restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione in ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità” (cfr.punto 12.1 della motivazione).
7 La Corte ha richiamato nello specifico il proprio precedente n.14815 del 2021.
Con quest'ultima sentenza la Cassazione, affrontando ex professo la questione se la successiva immissione in ruolo del docente precario, anche a seguito di procedura speciale riservata, incida sul danno da abuso del contratto a termine e/o sui diritti risarcitori dell'assunto a termine, si è così espressa (nei punti da 10 a 16 della motivazione):
“ 10. Come è noto, il principio dell'effetto 'sanante' della stabilizzazione è stato enunciato da questa Corte in riferimento ai precari della scuola, con le sentenze del 18 ottobre 2016, dalla numero 22552 alla n. 22557.
11- Ivi la Corte si è confrontata con la disciplina dettata dalla L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 95 e segg., che, per quanto in questa sede rileva, ha previsto un piano straordinario di assunzioni del (solo) personale docente per l'anno scolastico 2015/2016, articolato in tre fasi e sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento, se effettivamente esaurite (art. 1, comma 105).
12.Si è osservato che la nuova legge certamente non ha eliminato, per il solo fatto di aver previsto procedimenti di stabilizzazione, i pregressi illeciti consistiti nella abusiva reiterazione di contratti a termine;
tuttavia la stabilizzazione disposta dal legislatore del 2015 rappresenta una misura ben più satisfattiva di quella per equivalente che sarebbe spettata, alla stregua del "diritto vivente" (Cass., SU, sentenza n. 5072/2016), al personale scolastico assunto con una serie ripetuta e non consentita di contratti a termine.
13.La idoneità a cancellare le conseguenze dell'abuso - (ferma la possibilità del docente di allegare e provare danni ulteriori e diversi, in applicazione dei principi affermati da Cass. SU n. 5072 del 2016) - è stata ritenuta sussistere tanto nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo quanto nella ipotesi della certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109.
14.Non si è mancato, tuttavia, di precisare (punti 91 e 92 delle sentenze citate) che, al contrario, la astratta "chance" di stabilizzazione - che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati - non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà.
15. Con la conseguenza che anche in siffatte ipotesi, oltre che in quelle nelle quali l'interessato non è mai potuto accedere alla prospettiva di stabilizzazione, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità a quanto previsto nell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, secondo i principi affermati da
8 Cass. SU n. 5072 del 2016. Da ultimo, si è ritenuta idonea a sanzionare l'abuso perpetrato ed a riparare (tendenzialmente) l'illecito l'immissione in ruolo ottenuta dal personale docente ed ATA della scuola attraverso il previgente sistema di reclutamento, fondato sull'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento in ragione della stipula dei contratti a termine”.
La Corte ha poi rilevato (punti 20-27 della motivazione) che il percorso ulteriore delineato dalla giurisprudenza di legittimità ha posto in luce che in ogni caso non vi è un nesso automatico tra l'avvenuta assunzione in ruolo e la riparazione dell'abusiva successione di contratti a termine, osservando che recentemente “è stato chiarito (Cass. 15353 del 2020) che nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso 'percorsi riservati' a detto personale” (punto 23 della motivazione).
In sostanza, la Corte ha precisato che l'efficacia sanante della assunzione in ruolo presuppone una "stretta correlazione" fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione, sia sotto il profilo soggettivo - nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro - sia sotto il profilo oggettivo
- nel senso dell'esistenza di un rapporto di "causa-effetto" tra abuso ed assunzione -.
Dal che consegue, sempre secondo la Suprema Corte, che “affinchè tale rapporto di derivazione causale sussista non è sufficiente che la assunzione in ruolo sia stata 'agevolata' dalla successione dei contratti a termine, ma occorre che essa sia stata 'determinata' da quest'ultima”.
Non solo, la Corte ha ulteriormente precisato che “la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere 'diretta ed immediata'” e che “soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex art. 1223 c.c., tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole” (punto 26 della motivazione).
E ciò si verifica, sempre secondo il giudice di legittimità, nei casi di effettiva assunzione in ruolo o “per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento –“, oppure “all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario
9 di assunzioni del personale docente ex lege n. 107 del 2015 e delle procedure avviate ex lege n. 296 del 2006, art. 1, comma 519” ” (punto 27 della motivazione).
Tali essendo i principi affermati dalla Suprema Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi, ritiene questo Giudice che il concorso straordinario indetto con il D.M. del appellante n.9 del 19 gennaio 2024, sopra richiamato, pur essendo stato CP_1 riservato interamente ai docenti precari di religione che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi (e dunque, evidentemente, ai docenti interessati da una successione abusiva di contratti a termine), non possa spiegare efficacia sanante dell'abuso già realizzatosi, in quanto non si tratta di una procedura che comporta l'automatica stabilizzazione dei docenti (ad esempio, con il semplice scorrimento delle graduatorie), o comunque che offre “già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive)”, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (come, ad esempio, è avvenuto con il piano straordinario di assunzione del personale docente previsto dalla l.107 del 2015); si tratta invece di una procedura di tipo concorsuale, per titoli ed esami, per quanto agevolata e straordinaria, tanto è vero che la procedura comporta un esame orale didattico-metodologico, oltre che la valutazione dell'anzianità di servizio e dei titoli di qualificazione professionale.
E' pertanto evidente che questa procedura non garantisce affatto l'immissione in ruolo e non offre già ex ante alcuna ragionevole certezza di stabilizzazione, comportando il superamento di una vera e propria selezione di merito (con valutazione di anzianità professionale e titoli, nonché prova orale didattico- metodologica), in ragione della capacità e della professionalità del dipendente.
Stando così le cose, deve escludersi che l'immissione in ruolo del ricorrente a seguito di detta procedura possa spiegare effetto sanante della già realizzatasi reiterazione abusiva dei contratti a termine.
Deve pertanto concludersi per il riconoscimento alla parte attorea del diritto al risarcimento e, ai fini della sua liquidazione, occorre far riferimento all'articolo 12 del DL n. 131/24 (convertito dalla legge n. 14 novembre 2024, n. 166), che ha così innovato l'articolo 36 del dlgs. n. 165/01, stabilendo che
«nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto».
Nella valutazione, dunque, del danno comunitario, alla data del 1 settembre 2013 (primo anno di illecito), si possono assicurare le prime 4 mensilità costituenti il minimo di cui all'articolo 36 decreto legislativo n 165/01 e poi, per i periodi successivi, in una valutazione equitativa, che tiene conto della peculiarità della
10 fattispecie descritta, nonché di come nel ricorso non siano menzionate particolari ragioni per le quali il pregiudizio si dovrebbe considerare in termini maggiori, un ulteriore mezza mensilità, per ogni anno fino al deposito dell'atto introduttivo del processo.
Sicché, dal 1° settembre 2013 al 31 dicembre 2023 , si calcolano altre 5 mensilità (corrispondenti a poco più di 10 anni decorrenti in tale lasso temporale), con una liquidazione totale pari a 9 mensilità.
Pertanto, in questi termini, è accertato il ricorso abusivo a plurimi contratti di lavoro a tempo determinato dal 1 settembre 2013 al 31 dicembre 2023 (ultimo contratto prima del concorso del gennaio 2024) e il diritto della parte ricorrente al risarcimento del danno, con condanna della patte convenuta al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità onnicomprensiva di 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi fino al saldo effettivo (cfr. Corte costituzionale sent. n. 82 del 2003; v. Cass. Sentenza n. 4366 del 23/02/2009).
5. In punto spese, tenendo conto della serialità delle questioni trattate, il MIM deve essere condannato al pagamento delle stesse liquidate in dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
1) accerta il ricorso abusivo a plurimi contratti di lavoro a tempo determinato dal 1 settembre 2013 al 31 dicembre 2023 (ultimo contratto prima del concorso del gennaio 2024) e il diritto della parte ricorrente al risarcimento del danno, con condanna della parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità onnicomprensiva di 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi fino al saldo effettivo;
2) rigetta per il resto;
3) condanna il MIM alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.108,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Emilia Antenore
11
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 12/12/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, i soggetti collegati sono per il ricorrente l'Avv. Andrea Giannattasio e per il convenuto il Dott. CP_1 CP_2
Il procuratore di parte ricorrente discute la causa, fa presente che il ricorrente ha superato il concorso bandito nel 2024 anche se non immesso in ruolo, ma che il concorso non è stato bandito per rimediare all'abuso e che quindi non sana la violazione. Richiama su punto la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 184/2025 e chiede che il risarcimento del danno sia parametrato sulla base del Decreto-legge n. 131/2024 convertito in legge 166/2024 (da 4 a 24 mensilità). Chiede la distrazione delle spese.
Il MIM contesta le deduzioni avversarie e mette in evidenza che il ricorrente è stato immesso in ruolo con decorrenza giuridica 1/09/2025 e decorrenza economica dal 6/10/2025. Si riporta alla memoria e alle eccezioni di decadenza e di prescrizione. Conclude come in atti. In subordine chiede l'applicazione del DLvo 81/2015 e non del Decreto-legge n. 131/20245 ratione temporis.
I procuratori chiedono di essere esonerati dal presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
1 dott.ssa Emilia Antenore
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 2978/2024 R.G. promossa da:
C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
RE IA e AN IA, presso i quali ha eletto domicilio,
RICORRENTE
contro
:
, (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, e l Controparte_3
, in persona del dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dalla
[...]
Dott.ssa Giuseppina Falco e dal Dott. Matteo Mariani, funzionari amministrativi, con indirizzo pec al quale ricevere le comunicazioni,
RESISTENTE
Oggetto: Illegittima reiterazione dei contratti di insegnanti di religione cattolica a tempo determinato stipulati per un periodo superiore a 36 mesi e richiesta di risarcimento danni.
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 27/11/2024, conveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro, il Controparte_1
(nel prosieguo indicato anche solo come MIM), chiedendo di
[...] accogliere le seguenti conclusioni:
“ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati oltre i 36 mesi per la copertura di posti vacanti su organico di diritto ai sensi dell'art. 4, co. 1, della legge n. 124 del 03/05/1999, per ragioni non
3 temporanee e non imprevedibili, né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente;
IN VIA CONSEQUENZIALE, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno “Eurounitario” in virtù della illegittima reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla ricorrente con l'amministrazione scolastica, così come individuati in atti, per la copertura di posti vacanti su organico di diritto.
CONDANNARE il al pagamento nei confronti Controparte_1 del ricorrente del risarcimento del danno da quantificarsi secondo i criteri stabiliti dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito in legge n. 166/2024.”
Il MIM si è costituto in giudizio, contestando l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso. Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare: rigettare integralmente il ricorso per intervenuta decadenza, per omessa impugnazione dei contratti a termine ex art. 28 D.Lgs. 81/2015; nel merito, in via principale: nella denegata ipotesi di rigetto della sopra formulata eccezione preliminare, rigettare integralmente il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui alla presente memoria;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande di controparte, contenere l'eventuale quantum al minimo edittale, secondo la normativa applicabile ratione temporis, nei limiti degli eventuali importi effettivamente dovuti, ritenuti congrui e non prescritti, per i motivi di cui alla presente memoria;
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 12.12.2025, il Giudice invitava la parte presente alla discussione, all'esito della quale decideva come da sentenza letta pubblicamente.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di decadenza proposta dal Ministero convenuto, dal momento che, in questa sede, non viene impugnata l'apposizione del termine al singolo contratto di lavoro, ma l'abusiva reiterazione di più contratti.
Stante il condiviso principio per cui le norme decadenziali sono speciali e come tali, soggette a interpretazione restrittiva, non sussiste, in casi come il presente, alcun onere di impugnazione dei singoli contratti a tempo determinato, fatta salva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
3. Va, inoltre, rigettata anche la proposta eccezione di prescrizione.
Ed infatti, basta qui richiamare l'arresto della Corte di Cassazione n. 34741 del 12/12/2023, così massimato: “Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il
4 numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente”.
4. Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
Alla data di deposito del ricorso il ricorrente rilevava:
- di essere in servizio presso il convenuto quale docente, con un CP_1 contratto a tempo determinato con decorrenza dal giorno 1° settembre 2024 al giorno 31 agosto 2025 per il profilo di docente di religione cattolica, sede di servizio presso l'istituto scolastico statale “Liceo Statale Marie Curie”, sito nel comune di Meda (MB);
- di aver prestato negli anni precedenti servizio in qualità di docente a tempo determinato in virtù di plurimi contratti tutti di durata annuale (1 settembre – 31 agosto) e ciò dal giorno 1° settembre 2010 fino al 1 settembre 2024, data di stipula dell'ultimo contratto, per complessivi 15 anni.
Con il ricorso in esame, il ricorrente ha esposto l'evoluzione nazionale ed eurocomunitaria della legislazione e della giurisprudenza sulla questione della reiterazione dei contratti a termine nei confronti degli insegnanti ed in particolare degli insegnati di religione, deducendo: a) che i contratti oggetto del ricorso in esame sono stati conclusi per sopperire ad esigenze lavorative assolutamente non transitorie, nonché ad un fabbisogno durevole al fine di sopperire alle carenze strutturali e permanenti del comparto scuola;
b) che per effetto della reiterazione dei contratti a termine in luogo dell'assunzione a tempo indeterminato egli è stato penalizzato nella progressione di carriera ed ha subito dei pregiudizi nella quantificazione della retribuzione mensile.
In estrema sintesi, la questione a fondamento della domanda è che dopo l'entrata in vigore della Legge n. 186/2003, che ha disciplinato la figura dell'insegnante di religione cattolica, il MIM ha indetto per il reclutamento del personale docente di religione solo due concorsi: uno nell'anno 2004 ed il successivo con il ilDecreto Ministeriale n.9 del 19 gennaio 2024, sicché, essendo passati vent'anni tra un bando e l'altro, non è stata rispettata la cadenza triennale del concorso, così impedendo agli insegnanti di religione cattolica di ottenere l'immissione in ruolo.
Ciò premesso, è documentato come al momento del deposito del Parte_1 ricorso, abbia ricoperto la carica di insegnante di religione a partire dal 1° settembre 2010 (con prima scadenza al 31 agosto 2011), con contratti a tempo determinato a continuità annuale, fino al 1° settembre 2024, data di stipula dell'ultimo contratto con scadenza 31 agosto 2025.
Sul punto il convenuto nulla ha opposto. CP_1
La Corte di Cassazione, con diverse concordanti decisioni - rese sulla scia della sentenza della CGUE del 13 gennaio 2022, C-282/19 - ha ricostruito il quadro 5 normativo e giurisprudenziale in cui va inserita la questione dell'abuso di contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica della scuola pubblica, di cui si discute nel presente giudizio.
In tali decisioni, alle quali si fa riferimento (cfr. Cass. n. 20867 del 2023; Cass. n. 6563 del 2023; Cass. n. 18698 del 2022; Cass. n. 19319 del 2022; Cass. n. 22420 del 2022; Cass. n. 24760 del 2022) sono stati enunciati i seguenti principi:
- “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”;
- “i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga CP_1 contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”.
Fermi i principi di cui sopra, per la sussistenza dell'abuso non è, quindi, necessaria altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, inosservanza che integra la responsabilità dell'Amministrazione.
Per completezza si evidenzia che ai fini dell'esclusione dell'abuso, non rileva neppure la tesi sostenuta dal MIM, secondo cui il Direttore generale dell
[...]
determina la consistenza dell'organico di ruolo in modo tale che, Controparte_3
6 in ogni diocesi e per ciascuno dei due ruoli, si abbia la presenza del 70 per cento di docenti di ruolo e del 30 per cento di docenti non di ruolo.
In sintesi, sebbene la normativa prevista per i docenti di religione abbia previsto un termine triennale per l'indizione di concorsi finalizzati all'assunzione del personale di ruolo, in concreto è accaduto che, dopo il primo concorso del 2004 per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli anni scolastici 2004/2007, il successivo sia stato bandito solo con il Decreto Ministeriale n.9 del 19 gennaio 2024.
Si è venuta, pertanto, a verificare sino al mese di gennaio 2024, per gli insegnanti di religione, quella stessa situazione di illegittima reiterazione dei contratti a termine, verificatasi per tutti gli altri insegnanti ordinari, per cui le ragioni che giustificano il risarcimento del danno nei confronti di questi ultimi, si estendono anche ai primi, verificandosi altrimenti un'ingiustificata disparità di trattamento tra le due categorie, rispetto ad una medesima situazione di abuso.
Va ricordato, infatti, che il sistematico ricorso ai contratti a termine, non per sopperire alla necessaria continuità didattica, ma come strumento per evitare il concorso, è proprio il comportamento stigmatizzato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza più sopra citata.
Per il ricorrente l'illegittima reiterazione dei contratti a termine si è verificata dopo i primi 36 mesi, ovvero a decorrere dall'a.s. 2013/2014 sino all'a.a. 2023/2024 e, quindi, per 11 anni. Il contratto relativo all'a.s. 2024/2025 non va, invece, conteggiato in quanto nel gennaio 2024 è stato bandito il concorso più sopra citato.
Occorre ora valutare se ai fini del decidere e in particolare sotto il profilo della persistenza dei diritti risarcitori da accordarsi al docente, abbia rilevanza la questione dell'indizione da parte del del concorso straordinario indetto con il Decreto CP_1
Ministeriale n.9 del 19 gennaio 2024, riservato ai docenti di religione e riguardante sostanzialmente i docenti precari da anni, essendo richiesto quale requisito di ammissione quello di 36 mesi di servizio. Il ricorrente ha partecipato a questo concorso e, come chiarito all'udienza odierna, lo ha superato.
Si è trattata di una procedura straordinaria, per esami e titoli, su base regionale, riservata ai docenti di religione, per la copertura del 70% dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico dal 2022 al 2025 e per gli anni scolastici successivi, sino al totale esaurimento della graduatoria di merito.
In tema di efficacia sanante dell'abuso dei contratti a termine nel caso di successiva immissione in ruolo del docente interessato dall'abuso, la Cassazione, con la sentenza citata n.18698 del 2022, riguardante proprio l'illegittima reiterazione dei contratti a termine dei docenti di religione, ha precisato che i diritti risarcitori di questi ultimi
“restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione in ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità” (cfr.punto 12.1 della motivazione).
7 La Corte ha richiamato nello specifico il proprio precedente n.14815 del 2021.
Con quest'ultima sentenza la Cassazione, affrontando ex professo la questione se la successiva immissione in ruolo del docente precario, anche a seguito di procedura speciale riservata, incida sul danno da abuso del contratto a termine e/o sui diritti risarcitori dell'assunto a termine, si è così espressa (nei punti da 10 a 16 della motivazione):
“ 10. Come è noto, il principio dell'effetto 'sanante' della stabilizzazione è stato enunciato da questa Corte in riferimento ai precari della scuola, con le sentenze del 18 ottobre 2016, dalla numero 22552 alla n. 22557.
11- Ivi la Corte si è confrontata con la disciplina dettata dalla L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 95 e segg., che, per quanto in questa sede rileva, ha previsto un piano straordinario di assunzioni del (solo) personale docente per l'anno scolastico 2015/2016, articolato in tre fasi e sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento, se effettivamente esaurite (art. 1, comma 105).
12.Si è osservato che la nuova legge certamente non ha eliminato, per il solo fatto di aver previsto procedimenti di stabilizzazione, i pregressi illeciti consistiti nella abusiva reiterazione di contratti a termine;
tuttavia la stabilizzazione disposta dal legislatore del 2015 rappresenta una misura ben più satisfattiva di quella per equivalente che sarebbe spettata, alla stregua del "diritto vivente" (Cass., SU, sentenza n. 5072/2016), al personale scolastico assunto con una serie ripetuta e non consentita di contratti a termine.
13.La idoneità a cancellare le conseguenze dell'abuso - (ferma la possibilità del docente di allegare e provare danni ulteriori e diversi, in applicazione dei principi affermati da Cass. SU n. 5072 del 2016) - è stata ritenuta sussistere tanto nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo quanto nella ipotesi della certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109.
14.Non si è mancato, tuttavia, di precisare (punti 91 e 92 delle sentenze citate) che, al contrario, la astratta "chance" di stabilizzazione - che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati - non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà.
15. Con la conseguenza che anche in siffatte ipotesi, oltre che in quelle nelle quali l'interessato non è mai potuto accedere alla prospettiva di stabilizzazione, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità a quanto previsto nell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, secondo i principi affermati da
8 Cass. SU n. 5072 del 2016. Da ultimo, si è ritenuta idonea a sanzionare l'abuso perpetrato ed a riparare (tendenzialmente) l'illecito l'immissione in ruolo ottenuta dal personale docente ed ATA della scuola attraverso il previgente sistema di reclutamento, fondato sull'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento in ragione della stipula dei contratti a termine”.
La Corte ha poi rilevato (punti 20-27 della motivazione) che il percorso ulteriore delineato dalla giurisprudenza di legittimità ha posto in luce che in ogni caso non vi è un nesso automatico tra l'avvenuta assunzione in ruolo e la riparazione dell'abusiva successione di contratti a termine, osservando che recentemente “è stato chiarito (Cass. 15353 del 2020) che nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso 'percorsi riservati' a detto personale” (punto 23 della motivazione).
In sostanza, la Corte ha precisato che l'efficacia sanante della assunzione in ruolo presuppone una "stretta correlazione" fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione, sia sotto il profilo soggettivo - nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro - sia sotto il profilo oggettivo
- nel senso dell'esistenza di un rapporto di "causa-effetto" tra abuso ed assunzione -.
Dal che consegue, sempre secondo la Suprema Corte, che “affinchè tale rapporto di derivazione causale sussista non è sufficiente che la assunzione in ruolo sia stata 'agevolata' dalla successione dei contratti a termine, ma occorre che essa sia stata 'determinata' da quest'ultima”.
Non solo, la Corte ha ulteriormente precisato che “la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere 'diretta ed immediata'” e che “soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex art. 1223 c.c., tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole” (punto 26 della motivazione).
E ciò si verifica, sempre secondo il giudice di legittimità, nei casi di effettiva assunzione in ruolo o “per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento –“, oppure “all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario
9 di assunzioni del personale docente ex lege n. 107 del 2015 e delle procedure avviate ex lege n. 296 del 2006, art. 1, comma 519” ” (punto 27 della motivazione).
Tali essendo i principi affermati dalla Suprema Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi, ritiene questo Giudice che il concorso straordinario indetto con il D.M. del appellante n.9 del 19 gennaio 2024, sopra richiamato, pur essendo stato CP_1 riservato interamente ai docenti precari di religione che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi (e dunque, evidentemente, ai docenti interessati da una successione abusiva di contratti a termine), non possa spiegare efficacia sanante dell'abuso già realizzatosi, in quanto non si tratta di una procedura che comporta l'automatica stabilizzazione dei docenti (ad esempio, con il semplice scorrimento delle graduatorie), o comunque che offre “già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive)”, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (come, ad esempio, è avvenuto con il piano straordinario di assunzione del personale docente previsto dalla l.107 del 2015); si tratta invece di una procedura di tipo concorsuale, per titoli ed esami, per quanto agevolata e straordinaria, tanto è vero che la procedura comporta un esame orale didattico-metodologico, oltre che la valutazione dell'anzianità di servizio e dei titoli di qualificazione professionale.
E' pertanto evidente che questa procedura non garantisce affatto l'immissione in ruolo e non offre già ex ante alcuna ragionevole certezza di stabilizzazione, comportando il superamento di una vera e propria selezione di merito (con valutazione di anzianità professionale e titoli, nonché prova orale didattico- metodologica), in ragione della capacità e della professionalità del dipendente.
Stando così le cose, deve escludersi che l'immissione in ruolo del ricorrente a seguito di detta procedura possa spiegare effetto sanante della già realizzatasi reiterazione abusiva dei contratti a termine.
Deve pertanto concludersi per il riconoscimento alla parte attorea del diritto al risarcimento e, ai fini della sua liquidazione, occorre far riferimento all'articolo 12 del DL n. 131/24 (convertito dalla legge n. 14 novembre 2024, n. 166), che ha così innovato l'articolo 36 del dlgs. n. 165/01, stabilendo che
«nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto».
Nella valutazione, dunque, del danno comunitario, alla data del 1 settembre 2013 (primo anno di illecito), si possono assicurare le prime 4 mensilità costituenti il minimo di cui all'articolo 36 decreto legislativo n 165/01 e poi, per i periodi successivi, in una valutazione equitativa, che tiene conto della peculiarità della
10 fattispecie descritta, nonché di come nel ricorso non siano menzionate particolari ragioni per le quali il pregiudizio si dovrebbe considerare in termini maggiori, un ulteriore mezza mensilità, per ogni anno fino al deposito dell'atto introduttivo del processo.
Sicché, dal 1° settembre 2013 al 31 dicembre 2023 , si calcolano altre 5 mensilità (corrispondenti a poco più di 10 anni decorrenti in tale lasso temporale), con una liquidazione totale pari a 9 mensilità.
Pertanto, in questi termini, è accertato il ricorso abusivo a plurimi contratti di lavoro a tempo determinato dal 1 settembre 2013 al 31 dicembre 2023 (ultimo contratto prima del concorso del gennaio 2024) e il diritto della parte ricorrente al risarcimento del danno, con condanna della patte convenuta al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità onnicomprensiva di 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi fino al saldo effettivo (cfr. Corte costituzionale sent. n. 82 del 2003; v. Cass. Sentenza n. 4366 del 23/02/2009).
5. In punto spese, tenendo conto della serialità delle questioni trattate, il MIM deve essere condannato al pagamento delle stesse liquidate in dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
1) accerta il ricorso abusivo a plurimi contratti di lavoro a tempo determinato dal 1 settembre 2013 al 31 dicembre 2023 (ultimo contratto prima del concorso del gennaio 2024) e il diritto della parte ricorrente al risarcimento del danno, con condanna della parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità onnicomprensiva di 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi fino al saldo effettivo;
2) rigetta per il resto;
3) condanna il MIM alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.108,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Emilia Antenore
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