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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/06/2024, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita nelle persone dei signori magistrati:
Dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere
Dott. Marco Accossano Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero RG 1077/2023 promossa da
(p.iva ), corrente in Gignod Parte_1 P.IVA_1
(AO), elettivamente domiciliata in Saint RI (AO), località La Maladière, rue de La Ma- ladière n.90, presso lo studio del difensore avv. Andrea Giunti
- appellante contro
(c.f. residente in [...], elettivamente domiciliata CP_1 C.F._1
in Aosta, Via Porta Pretoria n.19, presso lo studio del difensore avv. Marco Licata
- appellata
Conclusioni precisate dalle parti all'udienza di discussione del 3 aprile 2024
Per l'appellante
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in parziale riforma delle impugnate sen- tenza parziale n. 163/2022 emessa dal Tribunale di Aosta in data 17 maggio 2022 e notificata in data 26 maggio 2022 e sentenza definitiva n. 194/2023 emessa dal Tribunale di Aosta in data 20 giugno 2023 e notificata in data 3 luglio 2023,
IN VIA ISTRUTTORIA: - ammettersi la documentazione prodotta;
- ammettersi prova per in- terrogatorio formale e testi su tutte le circostanze di cui in narrativa da intendersi ivi integral- mente trascritte antecedute dalla locuzione "vero che", indicando a testi i signori citati nella memoria di costituzione di primo grado e quelli di cui al verbale d'udienza del 29 marzo 2022; - disporsi l'espletamento di ctu volta a: a) Accertare, in caso di contestazione delle somme per il mantenimento e la toilettatura del cane di , gli importi ritenuti congrui per il soggiorno in struttura, il mantenimento quoti- Persona_1
diano, le visite periodiche di controllo annuale presso il veterinario ed il soggiorno;
b) Accertare il numero di cucciolate che avrebbe potuto fare la fattrice di nome di Cavalier Pt_2
KI ES di colore nero focato, il numero medio di cuccioli per ogni cucciolata di detta tipo- logia di cane ed il valore medio di ogni cucciolo.
NEL MERITO: in via principale rigettare se del caso anche ex art. 1460 c.c. le domande tutte ex adverso avanzate, in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e, per l'effetto condannare la IG : Parte_3
risarcire i danni tutti subiti dal resistente per inadempimento della ricorrente nella misura quanti- ficanda in corso di causa o, comunque, nella misura liquidata anche in via equitativa;
ripetere al signor le somme tutte dallo stesso versate per l'azienda prima della Parte_1 stipula del contratto di affitto d'azienda nella misura di € 51.300,82 o nella diversa misura quan- tificanda in corso di causa, oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c.; ripetere al signor la somma di € 600,00 per l'asfaltatura della strada di accesso Parte_1 all'azienda, oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c.; ritirare il cane bassotto di nome della figlia da lei lasciato in pensione pres- Per_2 Persona_1 so la struttura e, comunque, a corrispondere la somma di € 20,00 giornalieri per l'accudimento e
€ 25,00 mensili per la toilettatura o le diverse somme ritenute di giustizia dalla data di stipula del contratto di affitto di azienda sino al ritiro dell'animale, oltre interessi moratori ex art. 1284
c.c.
In via riconvenzionale subordinata, accertato l'intervenuto arricchimento senza causa della si- OR , dichiararla a corrispondere al signor l'indennizzo per la cor- CP_1 Parte_1 relativa diminuzione patrimoniale in misura pari a € 51.300,82 o alla diversa misura quantifi- canda in corso di causa, oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c.
- con il favore delle spese di lite tutte sia di primo che di secondo grado;
- con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege;
Per l'appellata
Voglia l'Eccellentissima Corte adita, previe le declaratorie del caso, respinta ogni diversa istan- za, eccezione e deduzione, rigettare l'appello avversario, respingendo tutti i motivi formulati da parte dell' , e, per l'effetto, confermare in toto le Parte_1
due sentenze del Tribunale di Aosta n° 163/2022 depositata il 17.5.2022 (notificata il 26/5/2022)
2 e n° 194/2023 depositata il 20.6.2023 (notificata il 3/7/2023), se del caso anche con differenti motivazioni. Voglia altresì la Corte, stante la temerarietà dell'appello proposto, condannare l'appellante ex art 96 comma 3° c.p.c.. Con il favore delle spese ed onorari oltre rimborso forfet- tario e accessori di legge.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
1. La sig.ra con l'atto introduttivo del primo grado del giudizio ha convenuto CP_1 avanti al Tribunale di Aosta il sig. , titolare dell'azienda agricola Parte_1 Parte_1
, per sentir dichiarare cessato, per intervenuta tempestiva disdetta, il contratto di
[...]
affitto del 28.6.2019 dell'azienda agricola con sede in Gignod (AO), frazione Chez Roncoz 34, stipulato con l' , nonché per sentir condannare il Parte_1 titolare al rilascio immediato dell'azienda ed al pagamento dell'indennità di oc- Parte_1
cupazione dall'1.7.2021 sino all'effettivo rilascio.
In primo grado si costituiva allegando che, per patti intervenuti tra le parti suc- Parte_1
cessivamente alla disdetta, la ricorrente si sarebbe impegnata nei suoi confronti a mantenere il contratto di affitto di azienda sino a quando il non avesse voluto risolverlo, svolgendo al- Pt_1
tresì domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna della sig.ra al risarci- CP_1
mento dei danni conseguenti al suo inadempimento;
alla ripetizione delle somme dallo stesso versate per l'azienda prima della stipula del contratto di affitto di azienda indicate in € 51.300,82 oltre interessi moratori ex art.1284 c.c.; al rimborso di € 600,00 per l'asfaltatura della strada
(sempre oltre interessi moratori); al ritiro del cane di nome (della di lei figlia) ed a corri- Per_2
€ 20,00 al giorno per l'accudimento ed € 25,00 mensili per la toilettatura. Subordina- Pt_4 tamente chiedeva il pagamento dell'indennizzo di € 51.300,82 per l'intervenuto arricchimento senza causa della sig.ra CP_1
Il giudice di primo grado, ritenuto sussistente l'interesse della parte ricorrente ad ottenere imme- diatamente la declaratoria di cessazione del contratto di affitto di azienda e l'eventuale pronuncia di rilascio, con ordinanza del 29.3.2022 fissava udienza di discussione limitatamente a tale que- stione, ordinanza della quale il DA chiedeva ex art.177 c.p.c. la revoca non ritenendo sussi- stente alcuna istanza di parte ed alcun interesse della ricorrente a tale decisione parziale.
Il Tribunale di Aosta con sentenza parziale 163/2022 accertata la ritualità e tempestività della di- sdetta da parte della ricorrente, rigettate le prove testimoniali dedotte dal circa i patti che Pt_1
sarebbero intervenuti dopo la disdetta stante il divieto di cui all'art.2722 c.c., accertava la cessa- zione del contratto di affitto di azienda alla data del 3.6.2022 con condanna del al rila- Pt_1
3 scio, pronunciando separato provvedimento per la prosecuzione del giudizio e rimandando la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Notificata la sentenza parziale, proponeva tempestiva riserva di impugnazione. Pt_1
All'esito del giudizio, istruito anche con prove orali, il Tribunale di Aosta con la sentenza defini- tiva 194/2023 accertava come dovuta l'indennità di occupazione, che quantificava in € 1.000,00 mensili dando atto dell'avvenuta corresponsione da parte del e riconoscendo il diritto Pt_1
della a trattenere quanto versato a titolo di indennità di occupazione. Quanto alle spese so- CP_1
stenute prima della stipula del contratto di affitto di azienda il primo giudice rigettava la doman- da di ripetizione del ritenendo che quest'ultimo non avesse fornito la prova dei relativi Pt_1
esborsi.
Quanto alle spese di consolidamento ed adeguamento dell'immobile, riteneva che i relativi lavo- ri, sempre eseguiti prima della conclusione del contratto di affitto di azienda, fossero stati richie- sti dalla e che le consegne di denaro contante da parte del fossero giustificabili a CP_1 Pt_1
fronte del rapporto di subordinazione di quest'ultimo nei confronti della prima.
Circa le altre spese che il assume aver sostenuto nella vigenza del contratto di affitto di Pt_1
azienda, il Tribunale affermava la carenza di legittimazione passiva della relativamente al- CP_1
le spese di asfaltatura della strada, trattandosi di strada consortile;
affermava la non ripetibilità delle spese riferibili al sito internet in quanto non facente parte dei beni aziendali;
riconosceva invece la ripetizione dei compensi pagati al commercialista limitatamente ad € 149,50 oltre inte- ressi.
Infine il Tribunale respingeva la domanda di restituzione del bassotto di nome , e di con- Per_2
danna al pagamento delle relative spese, ritenendo legittimata passivamente la sig.ra CP_2
(la figlia della;
respingeva la domanda di rimborso delle spese di tinteggiatura del
[...] Pt_5
cancello delle gabbie, delle staccionate e delle strutture in legno in quanto esborsi riferibili alla manutenzione ordinaria a carico del;
respingeva da ultimo la domanda di risarcimento Pt_1
per asportazione della fattrice di , non avendo il soddisfatto l'onere della CP_3 Pt_1
prova circa il numero delle cucciolate che la fattrice avrebbe potuto effettuare, il numero di cuc- cioli per ogni cucciolata ed il valore di mercato di ciascuno .
In quanto soccombente, il Tribunale condannava il DA a rifondere le spese del grado.
2. Avverso la sentenza parziale ed avverso la sentenza definitiva ha proposto Parte_1
tempestivo appello con unico atto, affidato a due motivi avverso la sentenza parziale, ed a cin- que motivi avverso la sentenza definitiva.
4 Riguardo la sentenza parziale:
- con il primo motivo l'appellante reitera le censure già sollevate con l'istanza ex art.177 c.p.c., allegando la carenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza parziale ex art.277 c.p.c.,
l'assenza di apposita istanza dell'appellata e l'assenza di un suo interesse alla pronuncia sulla risoluzione del contratto di affitto di azienda e sul rilascio;
- con il secondo motivo si duole della mancata ammissione del capitolo di prova, già respinto dal primo giudice per violazione dell'art.2722 c.c., avente ad oggetto la comunicazione dell'appellata di rinuncia alla disdetta dal contratto di affitto di azienda e l'intendimento di quest'ultima che il contratto sarebbe perdurato sino a quando non avrebbe voluto risolverlo es- so appellante.
Riguardo la sentenza definitiva, l'appellante:
- con il primo motivo si duole che il primo giudice abbia ugualmente pronunciato la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione sebbene risultasse pacifico e non contestato tra le par- ti detto pagamento eseguito da esso appellante sino all'effettivo rilascio;
- con il secondo motivo si duole del rigetto della domanda di ripetizione delle somme da esso versate prima della stipula del contratto di affitto di azienda a diversi professionisti ed artigia- ni, allegando che a fronte della genericità delle allegazioni ed eccezioni dell'appellata (secondo la quale, come riferito dallo stesso appellante, cui tutte le spese per lavori ed acquisti effettuati prima della stipula del contratto di affitto di azienda, sono state decise e sostenute esclusiva- mente dall'appellata) ed anche a front delle risultanze delle prove orali esperite in primo grado, il primo giudice avrebbe dovuto pronunciare la condanna dell'appellata quanto meno degli im- porti indicati dai testi (€ 1.500 , € 3.150 e € 4.100 , dolendosi al- Per_3 CP_4 CP_5
tresì di come il giudice di primo grado non abbia dato ingresso ad una CTU per quantificare
l'intervenuto pacifico arricchimento dell'appellata con la regolarizzazione urbanistico-edilizia del proprio immobile;
- con il terzo motivo censura il rigetto delle domande di rimborso delle spese sostenute dopo la stipula del contratto di affitto di azienda, allegando in particolare che: sarebbe del tutto evidente che il sito internet seppur indicato nel contratto di affitto, era inclu- so; tra i costi del commercialista (domanda accolta in primo grado limitatamente ad € CP_6
149,50) sarebbe evidente che i costi di redazione del mod.730 non possono che riferirsi
5 all'attività dell'appellata al pari del compenso per l'assistenza fiscale e contabile per l'anno
2019, avendo esso appellante iniziato la propria attività l'1.7.2019;
l'asfaltatura della strada si sarebbe resa necessaria solo per consentire l'accesso della clientela all'azienda, per cui la domanda sarebbe fondata quanto meno sotto il profilo dell'arricchimento; sarebbe evidente che è stata l'appellata a pretendere i servizi a favore del cane bassotto della figlia (dell'appellata, ndr.), che dal 2015 vivrebbe all'estero e che pertanto non avrebbe potuto concludere alcun accordo nell'anno 2019 con esso appellante;
all'esito dell'istruttoria di primo grado sarebbe emerso che la fattrice di prima CP_3 dell'affitto dell'azienda aveva fatto una sola cucciolata e che ogni cucciolo avrebbe un valore di mercato di circa 2000 euro, per cui sarebbe evidente che detta fattrice avrebbe potuto fare altre tre cucciolate e che l'accertamento di tali fatti sarebbe stato possibile solo attraverso una consulenza tecnica, che il primo giudice ha respinto ritenendola meramente esplorativa
- con il quarto motivo censura la mancata ammissione delle prove orali non ammesse ed in par- ticolare del capitolo 27, così motivando: d'altronde, contestata la genericità, indeterminatezza ed irrilevanza dei capitoli di prova dedotti, per come già sopra visto il capitolo 27 non risulta- va né documentale e tantomeno inammissibile ex art.2722 c.c., trattandosi di fattispecie disci- plinata dall'art.2723 c.c. la cui violazione, peraltro, non è stata mai eccepita e non risulta ri- levabile d'ufficio, e la ctu era pienamente ammissibile ex art.61 c.p.c.;
- con il quinto motivo allega la necessità di riformulazione dei capi di condanna alle spese di lite di primo grado in conseguenza dell'auspicato accoglimento dell'impugnazione.
Si è costituita in questo grado l'appellata resistendo all'impugnazione, allegando CP_1 in particolare l'inammissibilità del quarto motivo in ragione della mancata riproposizione speci- fica, in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado, dei capitoli di prova non ammessi dal giudice.
Nel ricorso in appello, depositato l'1.9.2023, l'appellante da atto di aver rilasciato l'azienda in data 30.11.2022.
3. L'impugnazione non è meritevole di accoglimento.
Inammissibile è il primo motivo di appello avverso la sentenza non definitiva in quanto del tutto privo di efficienza causale, atteso che pacificamente l'assenza di istanza di parte per la pronun- cia di sentenza non definitiva non è causa di nullità della decisione o del procedimento (cfr.
Cass. civ. 6471/1997, ove in motivazione si afferma chiaramente che l'unica parte legittimata a
6 dolersi della mancanza dell'istanza ex art.277 c.p.c. è la parte che aveva proposto la domanda unica per la cui definizione il giudice ha derogato al principio di concentrazione della decisione)
e neppure l'appellante deduce quale pregiudizio gli sarebbe derivato dalla pronuncia della sen- tenza parziale.
Infondato è il secondo motivo di appello avverso la sentenza non definitiva.
Si legge testualmente nell'atto di appello a pag.11 che all'esito della stipula del contratto di af- fitto … la ricorrente ha comunicato al resistente che … rinunciava a recedere e che il contratto di affitto sarebbe perdurato sino a quando non avesse voluto risolverlo il signor , circo- Pt_1 stanza che, secondo l'appellante, era stata oggetto di prova orale per interrogatorio e testi assolu- tamente ammissibile contrariamente a quanto statuito nella sentenza impugnata. L'appellante al- lega quindi l'esistenza un patto, contestuale alla stipula del contratto di affitto di azienda (la lo- cuzione all'esito, nel contesto delle difese svolte dall'appellante anche in primo grado, lascia in- tendere che l'appellata avrebbe reso l'affermazione nelle medesime circostanze di tempo e di luogo nelle quali è stato sottoscritto il contratto di affitto di azienda) avente ad oggetto la rinun- cia alla disdetta dal contratto di affitto medesimo, patto che vorrebbe provare per testimoni.
Correttamente il primo giudice ha pertanto disatteso l'istanza di prova orale sul punto ai sensi dell'art.2722 c.c., secondo cui non è ammessa la prova per testimoni se ha per oggetto patti ag- giunti o contrari al contenuto di un documento.
Il primo motivo avverso la sentenza definitiva è inammissibile per difetto di efficienza causale sulla decisione, avendo il primo giudice dato atto dell'avvenuta corresponsione dell'indennità di occupazione da parte dell'appellante e del diritto dell'appellata di trattenere gli importi versati dall'appellante a saldo del suo credito per l'indennità di occupazione (su tale aspetto non vi è pertanto questione tra le parti).
La censura di cui al secondo motivo avverso la sentenza definitiva è inammissibile in quanto l'appellante in alcun modo censura il percorso motivazionale che ha condotto il primo giudice al rigetto della domanda di ripetizione delle spese sostenute dall'appellante prima della stipula del contratto di affitto di azienda. Sul punto il primo giudice, sulla scorta delle risultanze delle prove orali esperite, aveva così motivato: si ritiene pertanto che essendo tali lavori effettuati prima della conclusione del contratto essi siano stati richiesti dalla ricorrente e che eventuali conse- gne di denaro contante avvenute da parte del sig. , siano state effettuate in forza del suo Pt_1
rapporto di subordinazione con la ricorrente. Lo stesso infatti, con comparsa di costituzione e risposta, dichiarava di occuparsi dei rapporti con i fornitori e con il commercialista per conto
7 del datore di lavoro nonché della gestione amministrativa dell'azienda agricola della sig.ra
non è stata pertanto raggiunta la prova circa la fornitura della provvista da parte del CP_1
sig. (senza che sul punto possa ritenersi applicabile alcuna inversione dell'onere della Pt_1
prova a suo carico). Per quanto riguarda le somme non versate ai fornitori in contanti, ma og- getto di compensazione con i costi di pensione e toelettatura dei cani dei fornitori e CP_4 Per_4
, sebbene tali prestazioni di pensione e toelettatura risultino prestate dopo la conclusione
[...]
del contratto di affitto di azienda, esse non si ritengono in alcun modo quantificabili, stante la genericità del capitolo di prova sul punto e delle dichiarazioni dei testimoni circa le effettive prestazioni prestate dall'azienda agricola del DA (cfr. sentenza definitiva pag.6).
In particolare in alcun modo l'appellante censura la statuizione del primo giudice secondo cui tutti i lavori effettuati prima della conclusione del contratto di affitto di azienda sono stati richie- sti dall'appellata e secondo cui tutti i pagamenti sono stati eseguiti in forza del rapporto di su- bordinazione dell'appellante nei confronti dell'appellata, e neppure all'esito di questo gradi di giudizio emerge alcuna prova che l'appellante abbia fornito la provvista per i pagamenti dei la- vori eseguiti prima della conclusione del contratto di affitto di azienda.
Quanto alla domanda di rimborso delle altre spese, in gran parte respinta dal primo giudice ed oggetto di censura con il terzo motivo di gravame, deve confermarsi il rigetto della domanda medesima, atteso che: anche all'esito dell'impugnazione difetta totalmente la prova, che non può essere data per testi- moni (e che l'appellante nemmeno ha offerto) che il sito internet facesse parte dei beni azienda- li;
non è indicato nella fattura del commercialista che il mod.730 sia relativo al periodo CP_6
di imposta 2018;
l'assistenza fiscale, esposta per € 237,74, è relativa all'anno 2019 ed è pacifico che l'appellante abbia iniziato la sua attività l'1.7.2019, per cui in difetto di prova contraria, che l'appellante non ha nemmeno offerto, l'assistenza fiscale relativa all'anno 2019 deve ritenersi riferibile all'attività dell'appellante medesimo. sono circostanze pacifiche che la strada oggetto di asfaltatura è di proprietà del e che CP_7 il patto avente ad oggetto il cane bassotto di nome è intervenuto tra l'appellante e la Per_2
sig.ra : di conseguenza appare indubbio che l'appellata sul punto sia carente di le- Persona_1
gittimazione passiva (per la medesima ragione nemmeno può trovare ingresso alcuna domanda di arricchimento);
8 non è emersa alcuna prova, anche all'esito dell'impugnazione, che la fattrice di CP_3
avrebbe ragionevolmente potuto fare altre cucciolate da cinque cuccioli ciascuna, tenuto presen- te che la medesima fattrice, nell'unica cucciolata di cui si ha notizia, avrebbe partorito un solo cucciolo vivo.
Inammissibile è il quarto motivo di gravame, in difetto dell'esatta specificazione dei capitoli di prova che, tra quelli respinti in primo grado, l'appellante chiede siano nuovamente ammessi: di conseguenza risulta inammissibile la richiesta, svolta nelle conclusioni in via istruttoria in que- sto grado, di ammettersi la prova per interpello e testi su tutte le circostanze di cui in narrativa, neppure emergendo, in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale dell'appellante, la volontà inequivoca di insistere nella richiesta di ammissione di capitoli di prova orale tra quelli ritualmente dedotti in primo grado (in tal senso Cass. civ. 10767/2022).
L'integrale rigetto dell'impugnazione consente di ritenere assorbito l'esame della quinta censura proposta avverso la sentenza definitiva, che non riveste il carattere di censura autonoma sulla statuizione delle spese di primo grado.
4. All'integrale rigetto dell'impugnazione consegue la condanna dell'appellante a rifondere all'appellata le spese anche di questo grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, se- condo i valori medi di cui alla tabella 12 allegata al D.M. 55/2014, ritenuta la causa compresa nello scaglione di valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 e tenuto conto delle fasi di studio, intro- duttiva e decisionale.
Deve infine darsi atto, in ragione dell'integrale rigetto dell'impugnazione, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, sezione terza civile, visti gli artt.447 bis e 437 c.p.c., definitiva- mente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale ordinario di
Aosta n.163/2022 pubblicata il 17.5.2022 e n.194/2023 pubblicata il 20.6.2023:
- rigetta integralmente l'appello proposto avverso le gravate sentenze, che per l'effetto confer- ma;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di questo Parte_1 CP_1 grado di giudizio, che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese gene- rali nella misura del 15%, CPA ed IVA se dovuta;
- da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di con-
9 tributo unificato a carico dell'appellante . Parte_1
Così deciso in Torino all'udienza del 3 aprile 2024 dalla terza sezione civile della Corte
d'Appello con lettura in udienza del presente dispositivo.
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Marco Accossano Il Presidente
Dott.ssa Ombretta Salvetti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita nelle persone dei signori magistrati:
Dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere
Dott. Marco Accossano Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero RG 1077/2023 promossa da
(p.iva ), corrente in Gignod Parte_1 P.IVA_1
(AO), elettivamente domiciliata in Saint RI (AO), località La Maladière, rue de La Ma- ladière n.90, presso lo studio del difensore avv. Andrea Giunti
- appellante contro
(c.f. residente in [...], elettivamente domiciliata CP_1 C.F._1
in Aosta, Via Porta Pretoria n.19, presso lo studio del difensore avv. Marco Licata
- appellata
Conclusioni precisate dalle parti all'udienza di discussione del 3 aprile 2024
Per l'appellante
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in parziale riforma delle impugnate sen- tenza parziale n. 163/2022 emessa dal Tribunale di Aosta in data 17 maggio 2022 e notificata in data 26 maggio 2022 e sentenza definitiva n. 194/2023 emessa dal Tribunale di Aosta in data 20 giugno 2023 e notificata in data 3 luglio 2023,
IN VIA ISTRUTTORIA: - ammettersi la documentazione prodotta;
- ammettersi prova per in- terrogatorio formale e testi su tutte le circostanze di cui in narrativa da intendersi ivi integral- mente trascritte antecedute dalla locuzione "vero che", indicando a testi i signori citati nella memoria di costituzione di primo grado e quelli di cui al verbale d'udienza del 29 marzo 2022; - disporsi l'espletamento di ctu volta a: a) Accertare, in caso di contestazione delle somme per il mantenimento e la toilettatura del cane di , gli importi ritenuti congrui per il soggiorno in struttura, il mantenimento quoti- Persona_1
diano, le visite periodiche di controllo annuale presso il veterinario ed il soggiorno;
b) Accertare il numero di cucciolate che avrebbe potuto fare la fattrice di nome di Cavalier Pt_2
KI ES di colore nero focato, il numero medio di cuccioli per ogni cucciolata di detta tipo- logia di cane ed il valore medio di ogni cucciolo.
NEL MERITO: in via principale rigettare se del caso anche ex art. 1460 c.c. le domande tutte ex adverso avanzate, in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e, per l'effetto condannare la IG : Parte_3
risarcire i danni tutti subiti dal resistente per inadempimento della ricorrente nella misura quanti- ficanda in corso di causa o, comunque, nella misura liquidata anche in via equitativa;
ripetere al signor le somme tutte dallo stesso versate per l'azienda prima della Parte_1 stipula del contratto di affitto d'azienda nella misura di € 51.300,82 o nella diversa misura quan- tificanda in corso di causa, oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c.; ripetere al signor la somma di € 600,00 per l'asfaltatura della strada di accesso Parte_1 all'azienda, oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c.; ritirare il cane bassotto di nome della figlia da lei lasciato in pensione pres- Per_2 Persona_1 so la struttura e, comunque, a corrispondere la somma di € 20,00 giornalieri per l'accudimento e
€ 25,00 mensili per la toilettatura o le diverse somme ritenute di giustizia dalla data di stipula del contratto di affitto di azienda sino al ritiro dell'animale, oltre interessi moratori ex art. 1284
c.c.
In via riconvenzionale subordinata, accertato l'intervenuto arricchimento senza causa della si- OR , dichiararla a corrispondere al signor l'indennizzo per la cor- CP_1 Parte_1 relativa diminuzione patrimoniale in misura pari a € 51.300,82 o alla diversa misura quantifi- canda in corso di causa, oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c.
- con il favore delle spese di lite tutte sia di primo che di secondo grado;
- con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege;
Per l'appellata
Voglia l'Eccellentissima Corte adita, previe le declaratorie del caso, respinta ogni diversa istan- za, eccezione e deduzione, rigettare l'appello avversario, respingendo tutti i motivi formulati da parte dell' , e, per l'effetto, confermare in toto le Parte_1
due sentenze del Tribunale di Aosta n° 163/2022 depositata il 17.5.2022 (notificata il 26/5/2022)
2 e n° 194/2023 depositata il 20.6.2023 (notificata il 3/7/2023), se del caso anche con differenti motivazioni. Voglia altresì la Corte, stante la temerarietà dell'appello proposto, condannare l'appellante ex art 96 comma 3° c.p.c.. Con il favore delle spese ed onorari oltre rimborso forfet- tario e accessori di legge.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
1. La sig.ra con l'atto introduttivo del primo grado del giudizio ha convenuto CP_1 avanti al Tribunale di Aosta il sig. , titolare dell'azienda agricola Parte_1 Parte_1
, per sentir dichiarare cessato, per intervenuta tempestiva disdetta, il contratto di
[...]
affitto del 28.6.2019 dell'azienda agricola con sede in Gignod (AO), frazione Chez Roncoz 34, stipulato con l' , nonché per sentir condannare il Parte_1 titolare al rilascio immediato dell'azienda ed al pagamento dell'indennità di oc- Parte_1
cupazione dall'1.7.2021 sino all'effettivo rilascio.
In primo grado si costituiva allegando che, per patti intervenuti tra le parti suc- Parte_1
cessivamente alla disdetta, la ricorrente si sarebbe impegnata nei suoi confronti a mantenere il contratto di affitto di azienda sino a quando il non avesse voluto risolverlo, svolgendo al- Pt_1
tresì domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna della sig.ra al risarci- CP_1
mento dei danni conseguenti al suo inadempimento;
alla ripetizione delle somme dallo stesso versate per l'azienda prima della stipula del contratto di affitto di azienda indicate in € 51.300,82 oltre interessi moratori ex art.1284 c.c.; al rimborso di € 600,00 per l'asfaltatura della strada
(sempre oltre interessi moratori); al ritiro del cane di nome (della di lei figlia) ed a corri- Per_2
€ 20,00 al giorno per l'accudimento ed € 25,00 mensili per la toilettatura. Subordina- Pt_4 tamente chiedeva il pagamento dell'indennizzo di € 51.300,82 per l'intervenuto arricchimento senza causa della sig.ra CP_1
Il giudice di primo grado, ritenuto sussistente l'interesse della parte ricorrente ad ottenere imme- diatamente la declaratoria di cessazione del contratto di affitto di azienda e l'eventuale pronuncia di rilascio, con ordinanza del 29.3.2022 fissava udienza di discussione limitatamente a tale que- stione, ordinanza della quale il DA chiedeva ex art.177 c.p.c. la revoca non ritenendo sussi- stente alcuna istanza di parte ed alcun interesse della ricorrente a tale decisione parziale.
Il Tribunale di Aosta con sentenza parziale 163/2022 accertata la ritualità e tempestività della di- sdetta da parte della ricorrente, rigettate le prove testimoniali dedotte dal circa i patti che Pt_1
sarebbero intervenuti dopo la disdetta stante il divieto di cui all'art.2722 c.c., accertava la cessa- zione del contratto di affitto di azienda alla data del 3.6.2022 con condanna del al rila- Pt_1
3 scio, pronunciando separato provvedimento per la prosecuzione del giudizio e rimandando la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Notificata la sentenza parziale, proponeva tempestiva riserva di impugnazione. Pt_1
All'esito del giudizio, istruito anche con prove orali, il Tribunale di Aosta con la sentenza defini- tiva 194/2023 accertava come dovuta l'indennità di occupazione, che quantificava in € 1.000,00 mensili dando atto dell'avvenuta corresponsione da parte del e riconoscendo il diritto Pt_1
della a trattenere quanto versato a titolo di indennità di occupazione. Quanto alle spese so- CP_1
stenute prima della stipula del contratto di affitto di azienda il primo giudice rigettava la doman- da di ripetizione del ritenendo che quest'ultimo non avesse fornito la prova dei relativi Pt_1
esborsi.
Quanto alle spese di consolidamento ed adeguamento dell'immobile, riteneva che i relativi lavo- ri, sempre eseguiti prima della conclusione del contratto di affitto di azienda, fossero stati richie- sti dalla e che le consegne di denaro contante da parte del fossero giustificabili a CP_1 Pt_1
fronte del rapporto di subordinazione di quest'ultimo nei confronti della prima.
Circa le altre spese che il assume aver sostenuto nella vigenza del contratto di affitto di Pt_1
azienda, il Tribunale affermava la carenza di legittimazione passiva della relativamente al- CP_1
le spese di asfaltatura della strada, trattandosi di strada consortile;
affermava la non ripetibilità delle spese riferibili al sito internet in quanto non facente parte dei beni aziendali;
riconosceva invece la ripetizione dei compensi pagati al commercialista limitatamente ad € 149,50 oltre inte- ressi.
Infine il Tribunale respingeva la domanda di restituzione del bassotto di nome , e di con- Per_2
danna al pagamento delle relative spese, ritenendo legittimata passivamente la sig.ra CP_2
(la figlia della;
respingeva la domanda di rimborso delle spese di tinteggiatura del
[...] Pt_5
cancello delle gabbie, delle staccionate e delle strutture in legno in quanto esborsi riferibili alla manutenzione ordinaria a carico del;
respingeva da ultimo la domanda di risarcimento Pt_1
per asportazione della fattrice di , non avendo il soddisfatto l'onere della CP_3 Pt_1
prova circa il numero delle cucciolate che la fattrice avrebbe potuto effettuare, il numero di cuc- cioli per ogni cucciolata ed il valore di mercato di ciascuno .
In quanto soccombente, il Tribunale condannava il DA a rifondere le spese del grado.
2. Avverso la sentenza parziale ed avverso la sentenza definitiva ha proposto Parte_1
tempestivo appello con unico atto, affidato a due motivi avverso la sentenza parziale, ed a cin- que motivi avverso la sentenza definitiva.
4 Riguardo la sentenza parziale:
- con il primo motivo l'appellante reitera le censure già sollevate con l'istanza ex art.177 c.p.c., allegando la carenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza parziale ex art.277 c.p.c.,
l'assenza di apposita istanza dell'appellata e l'assenza di un suo interesse alla pronuncia sulla risoluzione del contratto di affitto di azienda e sul rilascio;
- con il secondo motivo si duole della mancata ammissione del capitolo di prova, già respinto dal primo giudice per violazione dell'art.2722 c.c., avente ad oggetto la comunicazione dell'appellata di rinuncia alla disdetta dal contratto di affitto di azienda e l'intendimento di quest'ultima che il contratto sarebbe perdurato sino a quando non avrebbe voluto risolverlo es- so appellante.
Riguardo la sentenza definitiva, l'appellante:
- con il primo motivo si duole che il primo giudice abbia ugualmente pronunciato la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione sebbene risultasse pacifico e non contestato tra le par- ti detto pagamento eseguito da esso appellante sino all'effettivo rilascio;
- con il secondo motivo si duole del rigetto della domanda di ripetizione delle somme da esso versate prima della stipula del contratto di affitto di azienda a diversi professionisti ed artigia- ni, allegando che a fronte della genericità delle allegazioni ed eccezioni dell'appellata (secondo la quale, come riferito dallo stesso appellante, cui tutte le spese per lavori ed acquisti effettuati prima della stipula del contratto di affitto di azienda, sono state decise e sostenute esclusiva- mente dall'appellata) ed anche a front delle risultanze delle prove orali esperite in primo grado, il primo giudice avrebbe dovuto pronunciare la condanna dell'appellata quanto meno degli im- porti indicati dai testi (€ 1.500 , € 3.150 e € 4.100 , dolendosi al- Per_3 CP_4 CP_5
tresì di come il giudice di primo grado non abbia dato ingresso ad una CTU per quantificare
l'intervenuto pacifico arricchimento dell'appellata con la regolarizzazione urbanistico-edilizia del proprio immobile;
- con il terzo motivo censura il rigetto delle domande di rimborso delle spese sostenute dopo la stipula del contratto di affitto di azienda, allegando in particolare che: sarebbe del tutto evidente che il sito internet seppur indicato nel contratto di affitto, era inclu- so; tra i costi del commercialista (domanda accolta in primo grado limitatamente ad € CP_6
149,50) sarebbe evidente che i costi di redazione del mod.730 non possono che riferirsi
5 all'attività dell'appellata al pari del compenso per l'assistenza fiscale e contabile per l'anno
2019, avendo esso appellante iniziato la propria attività l'1.7.2019;
l'asfaltatura della strada si sarebbe resa necessaria solo per consentire l'accesso della clientela all'azienda, per cui la domanda sarebbe fondata quanto meno sotto il profilo dell'arricchimento; sarebbe evidente che è stata l'appellata a pretendere i servizi a favore del cane bassotto della figlia (dell'appellata, ndr.), che dal 2015 vivrebbe all'estero e che pertanto non avrebbe potuto concludere alcun accordo nell'anno 2019 con esso appellante;
all'esito dell'istruttoria di primo grado sarebbe emerso che la fattrice di prima CP_3 dell'affitto dell'azienda aveva fatto una sola cucciolata e che ogni cucciolo avrebbe un valore di mercato di circa 2000 euro, per cui sarebbe evidente che detta fattrice avrebbe potuto fare altre tre cucciolate e che l'accertamento di tali fatti sarebbe stato possibile solo attraverso una consulenza tecnica, che il primo giudice ha respinto ritenendola meramente esplorativa
- con il quarto motivo censura la mancata ammissione delle prove orali non ammesse ed in par- ticolare del capitolo 27, così motivando: d'altronde, contestata la genericità, indeterminatezza ed irrilevanza dei capitoli di prova dedotti, per come già sopra visto il capitolo 27 non risulta- va né documentale e tantomeno inammissibile ex art.2722 c.c., trattandosi di fattispecie disci- plinata dall'art.2723 c.c. la cui violazione, peraltro, non è stata mai eccepita e non risulta ri- levabile d'ufficio, e la ctu era pienamente ammissibile ex art.61 c.p.c.;
- con il quinto motivo allega la necessità di riformulazione dei capi di condanna alle spese di lite di primo grado in conseguenza dell'auspicato accoglimento dell'impugnazione.
Si è costituita in questo grado l'appellata resistendo all'impugnazione, allegando CP_1 in particolare l'inammissibilità del quarto motivo in ragione della mancata riproposizione speci- fica, in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado, dei capitoli di prova non ammessi dal giudice.
Nel ricorso in appello, depositato l'1.9.2023, l'appellante da atto di aver rilasciato l'azienda in data 30.11.2022.
3. L'impugnazione non è meritevole di accoglimento.
Inammissibile è il primo motivo di appello avverso la sentenza non definitiva in quanto del tutto privo di efficienza causale, atteso che pacificamente l'assenza di istanza di parte per la pronun- cia di sentenza non definitiva non è causa di nullità della decisione o del procedimento (cfr.
Cass. civ. 6471/1997, ove in motivazione si afferma chiaramente che l'unica parte legittimata a
6 dolersi della mancanza dell'istanza ex art.277 c.p.c. è la parte che aveva proposto la domanda unica per la cui definizione il giudice ha derogato al principio di concentrazione della decisione)
e neppure l'appellante deduce quale pregiudizio gli sarebbe derivato dalla pronuncia della sen- tenza parziale.
Infondato è il secondo motivo di appello avverso la sentenza non definitiva.
Si legge testualmente nell'atto di appello a pag.11 che all'esito della stipula del contratto di af- fitto … la ricorrente ha comunicato al resistente che … rinunciava a recedere e che il contratto di affitto sarebbe perdurato sino a quando non avesse voluto risolverlo il signor , circo- Pt_1 stanza che, secondo l'appellante, era stata oggetto di prova orale per interrogatorio e testi assolu- tamente ammissibile contrariamente a quanto statuito nella sentenza impugnata. L'appellante al- lega quindi l'esistenza un patto, contestuale alla stipula del contratto di affitto di azienda (la lo- cuzione all'esito, nel contesto delle difese svolte dall'appellante anche in primo grado, lascia in- tendere che l'appellata avrebbe reso l'affermazione nelle medesime circostanze di tempo e di luogo nelle quali è stato sottoscritto il contratto di affitto di azienda) avente ad oggetto la rinun- cia alla disdetta dal contratto di affitto medesimo, patto che vorrebbe provare per testimoni.
Correttamente il primo giudice ha pertanto disatteso l'istanza di prova orale sul punto ai sensi dell'art.2722 c.c., secondo cui non è ammessa la prova per testimoni se ha per oggetto patti ag- giunti o contrari al contenuto di un documento.
Il primo motivo avverso la sentenza definitiva è inammissibile per difetto di efficienza causale sulla decisione, avendo il primo giudice dato atto dell'avvenuta corresponsione dell'indennità di occupazione da parte dell'appellante e del diritto dell'appellata di trattenere gli importi versati dall'appellante a saldo del suo credito per l'indennità di occupazione (su tale aspetto non vi è pertanto questione tra le parti).
La censura di cui al secondo motivo avverso la sentenza definitiva è inammissibile in quanto l'appellante in alcun modo censura il percorso motivazionale che ha condotto il primo giudice al rigetto della domanda di ripetizione delle spese sostenute dall'appellante prima della stipula del contratto di affitto di azienda. Sul punto il primo giudice, sulla scorta delle risultanze delle prove orali esperite, aveva così motivato: si ritiene pertanto che essendo tali lavori effettuati prima della conclusione del contratto essi siano stati richiesti dalla ricorrente e che eventuali conse- gne di denaro contante avvenute da parte del sig. , siano state effettuate in forza del suo Pt_1
rapporto di subordinazione con la ricorrente. Lo stesso infatti, con comparsa di costituzione e risposta, dichiarava di occuparsi dei rapporti con i fornitori e con il commercialista per conto
7 del datore di lavoro nonché della gestione amministrativa dell'azienda agricola della sig.ra
non è stata pertanto raggiunta la prova circa la fornitura della provvista da parte del CP_1
sig. (senza che sul punto possa ritenersi applicabile alcuna inversione dell'onere della Pt_1
prova a suo carico). Per quanto riguarda le somme non versate ai fornitori in contanti, ma og- getto di compensazione con i costi di pensione e toelettatura dei cani dei fornitori e CP_4 Per_4
, sebbene tali prestazioni di pensione e toelettatura risultino prestate dopo la conclusione
[...]
del contratto di affitto di azienda, esse non si ritengono in alcun modo quantificabili, stante la genericità del capitolo di prova sul punto e delle dichiarazioni dei testimoni circa le effettive prestazioni prestate dall'azienda agricola del DA (cfr. sentenza definitiva pag.6).
In particolare in alcun modo l'appellante censura la statuizione del primo giudice secondo cui tutti i lavori effettuati prima della conclusione del contratto di affitto di azienda sono stati richie- sti dall'appellata e secondo cui tutti i pagamenti sono stati eseguiti in forza del rapporto di su- bordinazione dell'appellante nei confronti dell'appellata, e neppure all'esito di questo gradi di giudizio emerge alcuna prova che l'appellante abbia fornito la provvista per i pagamenti dei la- vori eseguiti prima della conclusione del contratto di affitto di azienda.
Quanto alla domanda di rimborso delle altre spese, in gran parte respinta dal primo giudice ed oggetto di censura con il terzo motivo di gravame, deve confermarsi il rigetto della domanda medesima, atteso che: anche all'esito dell'impugnazione difetta totalmente la prova, che non può essere data per testi- moni (e che l'appellante nemmeno ha offerto) che il sito internet facesse parte dei beni azienda- li;
non è indicato nella fattura del commercialista che il mod.730 sia relativo al periodo CP_6
di imposta 2018;
l'assistenza fiscale, esposta per € 237,74, è relativa all'anno 2019 ed è pacifico che l'appellante abbia iniziato la sua attività l'1.7.2019, per cui in difetto di prova contraria, che l'appellante non ha nemmeno offerto, l'assistenza fiscale relativa all'anno 2019 deve ritenersi riferibile all'attività dell'appellante medesimo. sono circostanze pacifiche che la strada oggetto di asfaltatura è di proprietà del e che CP_7 il patto avente ad oggetto il cane bassotto di nome è intervenuto tra l'appellante e la Per_2
sig.ra : di conseguenza appare indubbio che l'appellata sul punto sia carente di le- Persona_1
gittimazione passiva (per la medesima ragione nemmeno può trovare ingresso alcuna domanda di arricchimento);
8 non è emersa alcuna prova, anche all'esito dell'impugnazione, che la fattrice di CP_3
avrebbe ragionevolmente potuto fare altre cucciolate da cinque cuccioli ciascuna, tenuto presen- te che la medesima fattrice, nell'unica cucciolata di cui si ha notizia, avrebbe partorito un solo cucciolo vivo.
Inammissibile è il quarto motivo di gravame, in difetto dell'esatta specificazione dei capitoli di prova che, tra quelli respinti in primo grado, l'appellante chiede siano nuovamente ammessi: di conseguenza risulta inammissibile la richiesta, svolta nelle conclusioni in via istruttoria in que- sto grado, di ammettersi la prova per interpello e testi su tutte le circostanze di cui in narrativa, neppure emergendo, in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale dell'appellante, la volontà inequivoca di insistere nella richiesta di ammissione di capitoli di prova orale tra quelli ritualmente dedotti in primo grado (in tal senso Cass. civ. 10767/2022).
L'integrale rigetto dell'impugnazione consente di ritenere assorbito l'esame della quinta censura proposta avverso la sentenza definitiva, che non riveste il carattere di censura autonoma sulla statuizione delle spese di primo grado.
4. All'integrale rigetto dell'impugnazione consegue la condanna dell'appellante a rifondere all'appellata le spese anche di questo grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, se- condo i valori medi di cui alla tabella 12 allegata al D.M. 55/2014, ritenuta la causa compresa nello scaglione di valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 e tenuto conto delle fasi di studio, intro- duttiva e decisionale.
Deve infine darsi atto, in ragione dell'integrale rigetto dell'impugnazione, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, sezione terza civile, visti gli artt.447 bis e 437 c.p.c., definitiva- mente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale ordinario di
Aosta n.163/2022 pubblicata il 17.5.2022 e n.194/2023 pubblicata il 20.6.2023:
- rigetta integralmente l'appello proposto avverso le gravate sentenze, che per l'effetto confer- ma;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di questo Parte_1 CP_1 grado di giudizio, che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese gene- rali nella misura del 15%, CPA ed IVA se dovuta;
- da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di con-
9 tributo unificato a carico dell'appellante . Parte_1
Così deciso in Torino all'udienza del 3 aprile 2024 dalla terza sezione civile della Corte
d'Appello con lettura in udienza del presente dispositivo.
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Marco Accossano Il Presidente
Dott.ssa Ombretta Salvetti
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