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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2117/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n.r.g. 2117/2022
promossa da:
Parte_1
(Avv. Stefano Franchini)
ATTORE/APPELLANTE
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore
(Avv. Andrea Mosa)
CONVENUTA/APPELLATA
e
CP_2
CONVENUTA/APPELLATA CONTUMACE
Avente ad oggetto: Appello Giudice di Pace Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
367/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di Lucca nel procedimento avente n.r.g. 2516/2022.
Quanto ai fatti oggetto del procedimento dinanzi al Giudice di prime cure, parte appellante deduceva che era cessionaria del credito di , proprietaria dell'autovettura Mercedes targata Parte_2
DZ342AY (assicurata con , che era rimasta coinvolta in un sinistro stradale il CP_1
16.05.2012; che, con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio dinanzi al
Giudice di Pace quale compagnia assicurativa di per il veicolo CP_1 Parte_2
sopraindicato, per sentirla condannare, a norma degli artt. 145, comma 2, e 149, D. Lgs. 209/205, al pagamento in proprio favore della somma di euro 11.833,20, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza del sinistro occorso il 16.05.2012 per esclusiva responsabilità di conducente dell'autocarro Iveco targato EC936CB, di proprietà di CP_3 CP_2
che, in particolare, alle ore 19,30 circa del 16.05.2012, nel Comune di Altopascio, a CP_3
bordo del suddetto autocarro, provenendo da strada laterale e senza rispettare il segnale di stop, si immetteva in Via Catalani, urtando violentemente l'autovettura condotta da , che ivi Parte_2
transitava con diritto di precedenza;
che, a causa del violento urto, il veicolo condotto da Pt_2
riportava ingenti danni nella parte anteriore;
che le parti compilavano e sottoscrivevano il
[...]
modello CAI, in cui descrivevano la dinamica dell'incidente, con piena assunzione di responsabilità
in capo a che successivamente stipulava con la cessione dei crediti CP_3 Parte_2
risarcitori; che, a seguito della cessione del credito, in qualità di cessionaria, ai sensi degli artt. 145,
comma 2, e 149, D. Lgs. 209/205, formulava plurime richieste risarcitorie a Controparte_4
che, tuttavia, ritenendo incompatibili i danni riportati dai due veicoli con la dinamica
[...]
denunciata dalle parti, rigettava tali richieste;
che, dunque, si era trovata costretta ad agire le vie giudiziarie;
che nel giudizio di prime cure veniva dichiarata la contumacia della convenuta CP_2 che la causa veniva istruita mediante prova testimoniale e tramite CTU affidata al perito
[...]
industriale che il Giudice di Pace di Lucca, con sentenza n. 367/22, rigettava la Persona_1
domanda formulata da parte attrice e condannava quest'ultima al pagamento delle spese della CTU
nella somma di € 400,00 oltre voci di legge, al pagamento delle spese legali liquidate nella misura di
€ 2.000,00, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cap e rigettava la richiesta di condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c. avanzata da Controparte_4
Rappresentava, inoltre, che, in esecuzione della sentenza di primo grado, stava provvedendo al pagamento in favore della compagnia assicurativa della somma di euro 3.430,64, a titolo di rimborso delle spese legali e delle spese per la CTU, tramite dilazione della somma sopraindicata in 8 rate mensili (da maggio 2022 a dicembre 2022), ciascuna dell'importo di euro 428,83.
Proponeva appello verso la sentenza sopraindicata, chiedendo che venisse integralmente riformata per le ragioni di seguito indicate.
Con il primo motivo di appello, parte appellante rilevava l'“erronea, contraddittoria e carente
motivazione della sentenza impugnata in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie”.
In particolare, deduceva che la sentenza impugnata era generica, illogica, erronea e soprattutto contraddittoria nella motivazione, con particolare riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie;
che, infatti, il Giudice di Pace aveva fondato la propria decisione esclusivamente sulla base delle risultanze della espletata CTU, che, oltre ad essere di per sé errata, erano palesemente in contrasto con le prove documentali ed orali assunte durante l'istruttoria; che, nonostante il Giudice di prime cure ritenesse genuine ed attendibili le prove documentali e la prova testimoniale, le aveva disattese, rigettando la domanda attorea;
che, nel corso del giudizio di primo grado, erano stati acquisiti vari elementi di prova, tra loro tutti coerenti, che dimostravano l'accadimento del sinistro nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, la dinamica dedotta da parte attrice e i danni ai due veicoli ampiamente documentati dal materiale fotografico prodotto;
che, infatti, la dinamica del sinistro trovava pedissequo riscontro nel modello CAI compilato e sottoscritto dalle parti sul luogo del sinistro;
che, oltre al modello CAI, aveva prodotto numerose fotografie che documentavano i danni riportati dai due veicoli in conseguenza dell'incidente; che proprietaria CP_2
dell'autocarro responsabile del sinistro, pur ritualmente evocata in giudizio, non si era costituita e,
successivamente, non si era presentata a rendere l'interrogatorio formale ammesso dal Giudice e,
dunque, ai sensi dell'art. 243 c.p.c., i fatti nello stesso dedotti dovevano ritenersi come ammessi;
che le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, la dinamica dello stesso e i danni subiti dai due veicoli,
erano state confermate dalla teste;
che l'organo giudicante, nonostante le prove Testimone_1
documentali ed orali confermassero l'accadimento del sinistro secondo la dinamica descritta, nonché
l'ubicazione e la tipologia dei danni riportati dai due veicoli, in considerazione delle conclusioni cui era giunto il CTU nell'elaborato peritale, aveva ritenuto non provato il nesso causale tra la dinamica dell'incidente e i danni riportati dai due veicoli;
che tale assunto era palesemente errato, illogico e contraddittorio e violava gli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di decisione e di valutazione delle prove;
che la contraddittorietà emergeva laddove il giudice di Pace, da un lato, riteneva che non vi fossero dubbi sull'esistenza dell'evento dannoso e sulle modalità di accadimento del sinistro, valorizzando in tal modo le prove documentali e orali acquisiste e disattendendo la CTU, e dall'altro lato riteneva che i danni riportati nell'incidente fossero diversi da quelli per i quali era stato richiesto il risarcimento,
valorizzando la CTU e disattendendo le prove documentali e orali acquisite;
che la CTU, diretta a ricostruire la dinamica del sinistro per verificare la compatibilità della stessa con i danni riportati dai veicoli doveva ritenersi incompleta e gravemente viziata;
che, infatti, il CTU non aveva esaminato il luogo in cui si era verificato l'incidente, non aveva utilizzato un software per ricostruire la dinamica dello stesso e per verificare la compatibilità tra la dinamica descritta e i danni riportati dai veicoli;
che il CTU non si era reso disponibile ad effettuare, alla presenza dei due CTP, il confronto tra due veicoli analoghi a quelli incidentati con le relative misurazioni e non aveva risposto in maniera esaustiva sul piano tecnico alle osservazioni del CTP Asti di parte attrice;
che vi era una manifesta differenza tra le misurazioni effettuate dal CTP di parte attrice nella memoria preventiva con quelle poi riportate dal CTU nella relazione finale, pur essendo la stessa basata sulla documentazione fornita dal CTP Asti;
che, trattandosi di sinistro avvenuto molti anni fa, stante l'impossibilità di esaminare direttamente i veicoli incidentati, le risultanze della CTU di carattere dinamico-ricostruttiva dovevano essere necessariamente valutate con massima attenzione e non ritenute particolarmente attendibili;
che, invece, si doveva attribuire pieno e vincolante valore agli altri elementi di prova acquisiti e,
segnatamente, alla prova per testi, che ha riguardato anche la particolare tipologia di danni riportati dai due veicoli;
che, per tali ragioni, era censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui affermava, senza fornire adeguata e convincente motivazione, che tutte le risultanze istruttorie acquisite non erano sufficienti a ritenere provata la domanda attorea, attese le risultanze dell'elaborato peritale in merito alla compatibilità dei danni;
che, in ordine alla quantificazione dei danni patiti da parte attrice, prova di essi era rappresentata dalle fatture agli atti e dalla copiosa documentazione fotografica che provava le varie riparazioni effettuate.
A fronte delle sopra rilevate lacune, contraddizioni ed illogicità della CTU espletata nel primo grado di giudizio, chiedeva che il Giudice di appello, qualora non avesse ritenuto i fatti di causa già
ampiamente provati alla luce delle prove documentali e per testi acquisite, disponesse la rinnovazione della consulenza tecnica, sia di carattere estimativo, sia di carattere dinamico-ricostruttivo,
nominando allo scopo un consulente dotato delle necessarie competenze tecniche.
Chiedeva, inoltre, che la sentenza impugnata venisse integralmente riformata, con condanna della compagnia assicurativa appellata al risarcimento di tutti i danni subiti per la somma complessiva di €
11.833,20, di cui € 10.628,00 per riparazioni, € 488,00 per noleggio veicolo sostitutivo, € 400,00 per fermo tecnico e € 317,20 per consulenza tecnica di parte, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.
Chiedeva, infine, che parte appellata venisse condannata a restituirle la somma di euro 3.430,64
corrisposta, in esecuzione della sentenza impugnata, a titolo di spese legali e di CTU.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, che contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto. Innanzitutto, deduceva che l'appello proposto doveva essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., rilevando che, in violazione della disposizione citata, l'appellante non aveva specificamente indicato la parte della sentenza da riformare, non aveva indicato una diversa ricostruzione del fatto, né aveva chiarito il motivo per cui era stata violata la legge.
Nel merito deduceva che l'appello doveva essere respinto, rappresentando che la sentenza impugnata era logica, coerente, condivisibile e ben argomentata anche in punto di diritto e, dunque, doveva essere confermata;
che, infatti, il Giudice di prime cure aveva rigettato la domanda attorea dopo averne evidenziato le carenze probatorie;
che non solo non era stata fornita alcuna prova convincente della verificazione del sinistro, ma, prima ancora, non vi era neppure un principio di prova circa i fatti costitutivi oggetto della domanda per come descritti nell'atto introduttivo;
che, dunque, anche alla luce delle risultanze della CTU espletata, la domanda risarcitoria era stata giustamente rigettata;
che il modulo CAI non costituiva prova, ma semplice presunzione di prova, che doveva trovare adeguati riscontri, soprattutto alla luce delle precise e documentate contestazioni di parte convenuta in ordine alla veridicità dei fatti in esso attestati;
che anche la mancata risposta all'interrogatorio formale di proprietaria dell'autocarro responsabile del sinistro, risultava irrilevante ai fini della CP_2
decisione, attesa l'inopponibilità nei propri confronti dell'eventuale confessione giudiziale che avrebbe potuto rendere la convenuta contumace;
che, inoltre, i capitoli formulati erano inidonei a provare la verificazione e la dinamica del sinistro in esame;
che, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., la mancata di risposta all'interrogatorio formale non poteva assurgere a mezzo di prova a fondamento della domanda attorea, non possedendo valore confessorio.
In merito agli esiti della CTU dinamico-ricostruttiva, deduceva che le critiche formulate dal consulente tecnico di parte attrice erano state già puntualmente ed esaustivamente contraddette dalle risposte tecniche ed obiettive che il CTU aveva espresso nell'elaborato peritale Persona_1
definitivo; che il CTU aveva rilevato una palese incompatibilità morfologica e per entità degli ingenti danni riscontrati sulla parte frontale della Mercedes, rispetto alla pressoché totale assenza di danni sulla parte anteriore sinistra dell'autocarro; che, inoltre, il CTU aveva evidenziato anche un'incompatibilità altimetrica dei danni riportati dai veicoli;
che, alla luce dei riscontri tecnici del
CTU, che hanno sancito la totale incompatibilità dei danni lamentati con la dinamica esposta in atti,
le dichiarazioni della teste (reperita fuori tempo massimo, in quanto indicata per la Testimone_1
prima volta nella memoria ex art. 320 c.p.c., a distanza di ben 10 anni dal sinistro) risultavano non veritiere e/o contraddittorie;
che né ante causam, né nell'atto di citazione e neppure nel modello CAI
parte appellante aveva mai indicato la presenza e le generalità dei testimoni presenti al momento del fatto;
che talune delle dichiarazioni rese dalla teste risultavano smentite dagli atti di Testimone_1
causa; che non era intervenuto alcun organo di Polizia ad effettuare gli opportuni rilievi a seguito dell'asserito sinistro;
che, sulla base delle ragioni esposte, il Giudice di Pace aveva correttamente rigettato la domanda attorea, ritenendo non raggiunta la prova dei fatti costitutivi a fondamento della stessa.
Si opponeva alla richiesta di parte appellante di rinnovazione della CTU, ritenendola inammissibile,
e contestava il quantum debeatur, richiamando integralmente le deduzioni ed eccezioni formulate in primo grado.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
All'udienza del 20.01.2023 il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
La causa è stata istruita mediante CTU.
In data 26.08.2024 il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti con cui rassegnavano le rispettive conclusioni, tratteneva la causa in decisione, assegna alle stesse i termini di cui all'art 190, comma 1 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Quanto all'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata per dedotta totale carenza di motivi specifici di impugnazione e conseguente violazione dell'art. 342
c.p.c., si richiama l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU.
n. 27199/2017) secondo cui “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno
interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando
alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris
instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba
contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo
grado”.
Nel caso di specie, l'atto di appello presenta i requisiti sopra evidenziati, individuando con sufficiente precisione le questioni contestate.
In particolare, parte appellante ha indicato in modo circostanziato sia le ragioni di fatto e di diritto poste alla base delle censure mosse alla sentenza impugnata (erroneità degli esiti della CTU espletata in primo grado, alla luce della documentazione versata in atti, delle prove testimoniali e delle osservazioni critiche avanzate dal proprio CTP), sia le consequenziali richieste di riforma della stessa.
A fronte di tali circostanziate censure, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. risulta infondata e, dunque, deve essere rigettata.
Passando all'esame del merito del gravame, ad avviso di questo Giudice, deve essere riformata la sentenza del Giudice di Pace per le ragioni che seguono.
Invero, dalla documentazione versata in atti, nonché dalle prove espletate in primo grado e nel presente giudizio, risulta accertata la dinamica del sinistro stradale per come descritta da parte appellante e la compatibilità della stessa con i danni riportati dal veicolo Mercedes.
In particolare, secondo la tesi attorea, in data 16.05.2012 alle ore 19.30 circa, in Altopascio (LU),
nella intersezione tra la Via Catalani con la traversa per la località Sarti Grilletto, CP_3
conducente dell'autocarro Iveco targato EC936CB di proprietà di senza rispettare il CP_2 segnale di stop, si immetteva in Via Catalani urtando l'autovettura Mercedes targata DZ342AY,
condotta dalla proprietaria , che ivi transitava con diritto di precedenza. Parte_2
Tale ricostruzione trova riscontro nel modello di constatazione amichevole del sinistro prodotto da parte attrice, che nel caso di specie, in quanto redatto dal conducente responsabile litisconsorte facoltativo, costituisce elemento di prova liberamente valutabile dal Giudice (v. Cass., Sez. III, n.
19327 del 2017; Cass., 13/11/2014, n. 24187; Cass., 15/12/2011, n. 27024; Cass., 7/5/2007, n. 10304).
Da tale documento risulta che l'autocarro Iveco, violando l'obbligo di dare precedenza, si immetteva su Via Catelani e urtava con il proprio lato anteriore sinistro la parte anteriore dell'autovettura
Mercedes, che ivi transitava con diritto di precedenza.
La dinamica del sinistro come allegata in citazione e descritta nel suddetto modello è stata, inoltre,
confermata dalla testimone escussa nel giudizio di primo grado (v. verbale di udienza Testimone_1
del 18.09.2021).
Al riguardo, giova premettere che non sussistono dubbi sull'ammissibilità della testimonianza resa dalla suddetta teste, non avendo rilievo in proposito il richiamo di parte appellata all'art. 135, comma
3 bis Codice delle Assicurazioni Private, che, in quanto introdotto dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124,
è entrato in vigore successivamente alla data dell'incidente per cui è causa (16.05.2012) e, dunque,
tale novità normativa non è applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
Tanto chiarito, nel merito la testimone ha dichiarato “Preciso che il conducente Testimone_1
dell'autocarro Iveco andava verso la strada principale che conduce a Altopascio, provenendo da
Badia. Io ero presente al sinistro, ero a piedi e portavo a passeggio il mio cane. Il conducente
dell'autocarro era sullo stop posto sulla strada laterale di Via Catelani, ho visto che si inseriva sulla
strada principale, io ho visto che il conducente dell'autocarro non si fermava al segnale di stop.
Mentre si inseriva si verificava un urto con un'autovettura la cui conducente era già sullo stradone”.
Sul capitolo 2 ha dichiarato “Mi sono avvicinata e ho constatato i danni riportati dall'autovettura
nella parte anteriore, confermo la documentazione fotografica che mi viene mostrata”. Sul capitolo 3 ha dichiarato “Sì, è vero, confermo la circostanza ed altresì la documentazione
fotografica che mi viene mostrata”.
Questo Giudice non ha motivo di dubitare dell'attendibilità della testimone escussa in giudizio,
avendo la stessa reso dichiarazioni specifiche e circostanziate in merito alla dinamica del sinistro, che trovano riscontro nella documentazione versata in atti.
A sostegno della tesi attorea depongono, altresì, le valutazioni espresse dal CTU Ing. Per_2
nel presente procedimento, dalla quale è emersa la compatibilità tra i danni riportati
[...]
dall'autovettura Mercedes e la dinamica del sinistro come descritta in citazione.
In particolare, il CTU ha così concluso: “Il concetto di compatibilità tra i danni subiti da veicoli che
collidono deve essere valutato:
• Rispetto alle caratteristiche geometriche, (altezze dei reciproci punti d'urto, caratteristiche
dimensionali dei veicoli)
• Rispetto alle caratteristiche d'impronta, le quali chiaramente debbono coincidere,
• Rispetto all'entità delle deformazioni, intesa come energia necessaria per produrle, ed alla
loro rispettiva distribuzione tra i due oggetti che pervengono alla collisione, che deve essere
proporzionale alla loro cedevolezza ed inversamente proporzionale alla loro massa.
• Rispetto alla dinamica del sinistro come narrata in citazione
Primo punto
Dalla documentazione fotografica versata in atti possiamo osservare che l'altezza dei reciproci punti
di contatto è coincidente. Per verificare quanto asserito ho utilizzato immagini appositamente
realizzate con lo scopo di realizzare confronti, restituite in scala e messe in trasparenza (v. le seguenti
immagini).
Per quanto concerne l'autocarro Iveco Daily in atti non vi è alcuna documentazione fotografica
relativa ai danni riportati dal ridetto Iveco. Vi sono immagini che lo raffigurano già ripristinato per
quanto riferito dal CT di parte attrice.
Come si osserva nelle immagini, l'altezza delle zone d'urto è provata e tra loro compatibile. Secondo punto
Per quanto concerne il punto due, la mancanza in atti della documentazione fotografica relativa ai
danni riportati dall'autocarro Daily non permette di dare risposta certa al quesito concernente le
caratteristiche di impronta. Osservando i soli danni alla Mercedes le caratteristiche d'impronta
sembrerebbero riferibili alla tipicità della collisione contro l'autocarro con i modi descritti.
Terzo punto
Per quanto concerne il punto tre, per determinare l'energia necessaria per produrre i danni
osservabili nell'autoveicolo Mercedes si utilizza la metodologia EES1 utilizzando il software PC-
Crash, dal quale risulta, con una probabilità del 94,5%, un valore di circa 27 km/h.
Eseguendo il bilancio delle forze di impatto mediante simulazione di collisione con l'algoritmo
kuldich Slibar vediamo che la velocità di collisione della Mercedes contro l'autocarro avrebbe
dovuto essere minimo di circa 45 km/h.
La mancanza della documentazione fotografica relativa ai danni riportati dall'autocarro Daily non
permette di dare risposta certa al quesito concernente l'energia di deformazione. In ogni caso, i
conteggi eseguiti non escludono che le deformazioni osservabili sulla Mercedes possano essere
riferibili all'evento in questione anche se i danni riportati dall'autocarro avrebbero dovuto essere
di discreta entità.
Quarto punto
Dalla lettura dell'atto introduttivo e dal modulo amichevole di incidente a doppia firma si evince che
la dinamica fu la seguente:
Il 16 maggio 2012, alle ore 19.30 circa, in Altopascio (LU), sulla Via Catalani intersezione con la
traversa per la località Sarti Grilletto il sig. , conducente dell'autocarro Iveco targato CP_3
EC936CB, di proprietà della sig.ra , si immetteva senza rispettare il segnale di stop, CP_2
nella via Catalani ove stava transitando l'autovettura Mercedes, targata DZ342AY, condotta dalla
proprietaria, sig.ra , che ivi transitava con diritto di precedenza. Parte_2 Sempre secondo il modello CAI l'urto avveniva tra la parte frontale dell'autoveicolo e la parte
laterale sinistra dell'autocarro.
Ho ricostruito l'evento con il software specializzato allo scopo PC-Crash 14.1 restituendo in scala il
luogo dell'evento come da seguente immagine e protocollo in allegato.
Questa dinamica è compatibile con quanto riportato negli atti e documenti di causa”.
Ebbene, pur avendo l'Ausiliario del Giudice erroneamente ritenuto non presente agli atti la documentazione fotografica relativa ai danni riportati dall'autocarro Daily in seguito al sinistro, le conclusioni cui lo stesso è giunto devono ritenersi condivisibili, in quanto suffragate dagli accertamenti effettuati tramite la comparazione dell'altezza delle zone d'urto e mediante l'analisi delle caratteristiche dai danni riportati dall'autovettura Mercedes, che hanno comunque consentito al
CTU di ritenere compatibili i danni subiti dall'autovettura Mercedes con la dinamica del sinistro prospettata da parte appellante.
Pertanto, alla luce delle risultanze delle prove documentali e orali richiamate, nonché della CTU
espletata nel presente giudizio, deve ritenersi verificato il sinistro stradale secondo le circostanze spazio-temporali e la dinamica descritta da parte attrice e, dunque, deve dichiararsi responsabile in via esclusiva dell'evento dannoso il conducente dell'autocarro Iveco Daily Gonnella CP_3
Accertata nell'an la fondatezza della presta risarcitoria avanzata dall'appellante, deve procedersi alla individuazione e alla liquidazione delle varie voci di danno patrimoniale dallo stesso richieste.
Quanto all'importo dei materiali e della manodopera necessari per la riparazione dell'autoveicolo
Mercedes, si richiamano le valutazioni espresse sul punto dal CTU (v. tabella a pag. 25 elaborato peritale), che ha quantificato tali danni nella somma di euro 10.115,00 (riferita all'epoca del sinistro),
IVA inclusa.
All'appellata, inoltre, deve essere risarcita la spesa sostenuta per il noleggio di un veicolo sostitutivo,
rispetto alla quale la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. III, Ord. n. 27389 del 19.09.2022) ha recentemente chiarito quanto segue: “Che il danneggiato non debba limitarsi a dimostrare di aver
subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo dì trasporto, è pacifico (oltre alla già citata Cass. n. 20620/ 2015; Cass. n. 124 del 2016, ed infine Cass. n. 9348 del
2019, poi Cass. 17897/ 2020, nei motivi): egli deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il
noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo. Questa dimostrazione è però
sufficiente a provare il danno, poiché la relazione causale tra il fermo ed il noleggio è presumibile,
ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo. Dire che la spesa sostenuta
per il noleggio è, presuntivamente, danno conseguente al fermo tecnico, non significa ammettere un
danno in re ipsa, ma ammettere un danno presunto, che è altra cosa: dal fermo tecnico della vettura
si induce, secondo regole di comune esperienza, che il danneggiato ha noleggiato altra vettura per
rimediare al fermo tecnico della propria”.
Secondo l'orientamento richiamato, il danneggiato deve provare non di aver avuto effettivamente necessità del veicolo (la dimostrazione dell'uso della vettura sostitutiva), ma di aver sostenuto la spesa per il veicolo sostitutivo, che, nel caso di specie, è stata fornita attraverso la fattura prodotta in atti, dalla quale il noleggio del mezzo sostitutivo per n. 8 giorni per l'importo complessivo di euro
484,00.
Diversamente, il CTU ha stimato in n. 7 giorni lavorativi il fermo tecnico necessario per eseguire i lavori di ripristino, ma non ha quantificato in termini monetari tale voce di danno.
La valutazione espressa dall'Ausiliario del Giudice consente di ritenere congrua la somma di euro
484,00 di cui alla fattura sopraindicata, che, dunque, deve essere corrisposta a parte appellante a titolo di risarcimento del danno per il noleggio dell'autovettura sostitutiva.
Ad avviso di questo Giudice, invece, non può essere liquidata in favore dell'appellante l'ulteriore voce di danno a titolo di “fermo tecnico” per la somma di euro 400,00 non avendo fornito prova specifica in ordine alla sussistenza di ulteriori voci di danno che giustifichino tale ulteriore pretesa risarcitoria .( cfr.Cass., Sez. III, n. 20620 del 2015)
Per le ragioni esposte, deve essere riformata la sentenza n. 367/2022 pronunciata dal Giudice di Pace
di Lucca, con la conseguente condanna di a corrispondere a Controparte_1 parte appellante la somma complessiva pari ad euro 10.599,00 (di cui euro 10.115,00 per la riparazione dell'autovettura ed euro 484,00 per il noleggio del veicolo sostitutivo).
Trattandosi debito di valore, spettano al danneggiato i c.d. interessi compensativi al tasso legale dovuti per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di risarcimento del danno.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, gli interessi non possono essere fatti decorrere dalla data dell'evento dannoso ed essere calcolati sulla somma liquidata per il capitale e definitivamente rivalutata, ma devono essere calcolati sugli importi parziali della “somma capitale”,
rivalutata progressivamente, fino alla data della sentenza (v. Cass. S.U. 17.02.1995, n.1712, vedi anche Cass.05.08.2002, n.11712).
La somma in precedenza indicata in valore attuale deve, dunque, essere “devalutata” con riferimento alla data dell'evento lesivo (16.05.2012), per poi calcolare gli interessi al tasso legale sugli importi annualmente rivalutati.
Inoltre, in ragione della riforma della sentenza di primo grado, dovrà Controparte_4
essere condannata a restituire all' la somma di € 3.430,64 da Parte_3
quest'ultima corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata (a titolo di spese legali e di rimborso spese di CTU), oltre interessi dal dovuto fino al soddisfo (trattandosi di debito di valuta).
Spese di lite
Le spese di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, parte appellata deve essere condannata in favore di parte appellante al pagamento:
- delle spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglio di valore di riferimento (da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00)
- delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe minime dello scaglio di valore di riferimento (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) quanto alla fase di studio e alla fase introduttiva, replicando l'atto di citazione in appello valutazioni sulle risultanze istruttorie e censure alla CTU già espresse nella memoria conclusionale di primo grado, e le tariffe medie relativamente alla fase istruttoria/trattazione e alla fase decisionale.
Devono definitivamente essere poste a carico di parte appellata le spese di CTP e di CTU di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza di primo grado n. 367/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Lucca;
2) Dichiara responsabile del sinistro stradale in via esclusiva conducente CP_3
dell'autocarro Iveco Daily targato EC936CB;
3) Condanna a pagare in favore di parte appellante la Controparte_1
somma complessiva di euro 10.599,00 per riparazione dell'autovettura e noleggio del veicolo sostitutivo, con interessi e rivalutazione compre previsto in parte motiva;
4) Condanna a restituire a parte appellante la somma di Controparte_1
euro 3.430,64, da quest'ultima corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata, con interessi dal dovuto al soddisfo;
5) Condanna a rifondere a parte appellante le spese di lite Controparte_1
del giudizio di primo grado, che liquida in euro 2.090,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, C.U. spese per marca da bollo e spese di notifica;
6) Condanna a rifondere a parte appellante le spese di lite Controparte_1
del presente procedimento, che liquida in euro 4.230,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, C.U. spese per marca da bollo e spese di notifica;
7) Pone definitivamente a carico di le spese di CTP e di Controparte_1
CTU di entrambi i gradi di giudizio.
Lucca, 06.02.2025 Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n.r.g. 2117/2022
promossa da:
Parte_1
(Avv. Stefano Franchini)
ATTORE/APPELLANTE
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore
(Avv. Andrea Mosa)
CONVENUTA/APPELLATA
e
CP_2
CONVENUTA/APPELLATA CONTUMACE
Avente ad oggetto: Appello Giudice di Pace Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
367/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di Lucca nel procedimento avente n.r.g. 2516/2022.
Quanto ai fatti oggetto del procedimento dinanzi al Giudice di prime cure, parte appellante deduceva che era cessionaria del credito di , proprietaria dell'autovettura Mercedes targata Parte_2
DZ342AY (assicurata con , che era rimasta coinvolta in un sinistro stradale il CP_1
16.05.2012; che, con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio dinanzi al
Giudice di Pace quale compagnia assicurativa di per il veicolo CP_1 Parte_2
sopraindicato, per sentirla condannare, a norma degli artt. 145, comma 2, e 149, D. Lgs. 209/205, al pagamento in proprio favore della somma di euro 11.833,20, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza del sinistro occorso il 16.05.2012 per esclusiva responsabilità di conducente dell'autocarro Iveco targato EC936CB, di proprietà di CP_3 CP_2
che, in particolare, alle ore 19,30 circa del 16.05.2012, nel Comune di Altopascio, a CP_3
bordo del suddetto autocarro, provenendo da strada laterale e senza rispettare il segnale di stop, si immetteva in Via Catalani, urtando violentemente l'autovettura condotta da , che ivi Parte_2
transitava con diritto di precedenza;
che, a causa del violento urto, il veicolo condotto da Pt_2
riportava ingenti danni nella parte anteriore;
che le parti compilavano e sottoscrivevano il
[...]
modello CAI, in cui descrivevano la dinamica dell'incidente, con piena assunzione di responsabilità
in capo a che successivamente stipulava con la cessione dei crediti CP_3 Parte_2
risarcitori; che, a seguito della cessione del credito, in qualità di cessionaria, ai sensi degli artt. 145,
comma 2, e 149, D. Lgs. 209/205, formulava plurime richieste risarcitorie a Controparte_4
che, tuttavia, ritenendo incompatibili i danni riportati dai due veicoli con la dinamica
[...]
denunciata dalle parti, rigettava tali richieste;
che, dunque, si era trovata costretta ad agire le vie giudiziarie;
che nel giudizio di prime cure veniva dichiarata la contumacia della convenuta CP_2 che la causa veniva istruita mediante prova testimoniale e tramite CTU affidata al perito
[...]
industriale che il Giudice di Pace di Lucca, con sentenza n. 367/22, rigettava la Persona_1
domanda formulata da parte attrice e condannava quest'ultima al pagamento delle spese della CTU
nella somma di € 400,00 oltre voci di legge, al pagamento delle spese legali liquidate nella misura di
€ 2.000,00, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cap e rigettava la richiesta di condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c. avanzata da Controparte_4
Rappresentava, inoltre, che, in esecuzione della sentenza di primo grado, stava provvedendo al pagamento in favore della compagnia assicurativa della somma di euro 3.430,64, a titolo di rimborso delle spese legali e delle spese per la CTU, tramite dilazione della somma sopraindicata in 8 rate mensili (da maggio 2022 a dicembre 2022), ciascuna dell'importo di euro 428,83.
Proponeva appello verso la sentenza sopraindicata, chiedendo che venisse integralmente riformata per le ragioni di seguito indicate.
Con il primo motivo di appello, parte appellante rilevava l'“erronea, contraddittoria e carente
motivazione della sentenza impugnata in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie”.
In particolare, deduceva che la sentenza impugnata era generica, illogica, erronea e soprattutto contraddittoria nella motivazione, con particolare riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie;
che, infatti, il Giudice di Pace aveva fondato la propria decisione esclusivamente sulla base delle risultanze della espletata CTU, che, oltre ad essere di per sé errata, erano palesemente in contrasto con le prove documentali ed orali assunte durante l'istruttoria; che, nonostante il Giudice di prime cure ritenesse genuine ed attendibili le prove documentali e la prova testimoniale, le aveva disattese, rigettando la domanda attorea;
che, nel corso del giudizio di primo grado, erano stati acquisiti vari elementi di prova, tra loro tutti coerenti, che dimostravano l'accadimento del sinistro nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, la dinamica dedotta da parte attrice e i danni ai due veicoli ampiamente documentati dal materiale fotografico prodotto;
che, infatti, la dinamica del sinistro trovava pedissequo riscontro nel modello CAI compilato e sottoscritto dalle parti sul luogo del sinistro;
che, oltre al modello CAI, aveva prodotto numerose fotografie che documentavano i danni riportati dai due veicoli in conseguenza dell'incidente; che proprietaria CP_2
dell'autocarro responsabile del sinistro, pur ritualmente evocata in giudizio, non si era costituita e,
successivamente, non si era presentata a rendere l'interrogatorio formale ammesso dal Giudice e,
dunque, ai sensi dell'art. 243 c.p.c., i fatti nello stesso dedotti dovevano ritenersi come ammessi;
che le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, la dinamica dello stesso e i danni subiti dai due veicoli,
erano state confermate dalla teste;
che l'organo giudicante, nonostante le prove Testimone_1
documentali ed orali confermassero l'accadimento del sinistro secondo la dinamica descritta, nonché
l'ubicazione e la tipologia dei danni riportati dai due veicoli, in considerazione delle conclusioni cui era giunto il CTU nell'elaborato peritale, aveva ritenuto non provato il nesso causale tra la dinamica dell'incidente e i danni riportati dai due veicoli;
che tale assunto era palesemente errato, illogico e contraddittorio e violava gli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di decisione e di valutazione delle prove;
che la contraddittorietà emergeva laddove il giudice di Pace, da un lato, riteneva che non vi fossero dubbi sull'esistenza dell'evento dannoso e sulle modalità di accadimento del sinistro, valorizzando in tal modo le prove documentali e orali acquisiste e disattendendo la CTU, e dall'altro lato riteneva che i danni riportati nell'incidente fossero diversi da quelli per i quali era stato richiesto il risarcimento,
valorizzando la CTU e disattendendo le prove documentali e orali acquisite;
che la CTU, diretta a ricostruire la dinamica del sinistro per verificare la compatibilità della stessa con i danni riportati dai veicoli doveva ritenersi incompleta e gravemente viziata;
che, infatti, il CTU non aveva esaminato il luogo in cui si era verificato l'incidente, non aveva utilizzato un software per ricostruire la dinamica dello stesso e per verificare la compatibilità tra la dinamica descritta e i danni riportati dai veicoli;
che il CTU non si era reso disponibile ad effettuare, alla presenza dei due CTP, il confronto tra due veicoli analoghi a quelli incidentati con le relative misurazioni e non aveva risposto in maniera esaustiva sul piano tecnico alle osservazioni del CTP Asti di parte attrice;
che vi era una manifesta differenza tra le misurazioni effettuate dal CTP di parte attrice nella memoria preventiva con quelle poi riportate dal CTU nella relazione finale, pur essendo la stessa basata sulla documentazione fornita dal CTP Asti;
che, trattandosi di sinistro avvenuto molti anni fa, stante l'impossibilità di esaminare direttamente i veicoli incidentati, le risultanze della CTU di carattere dinamico-ricostruttiva dovevano essere necessariamente valutate con massima attenzione e non ritenute particolarmente attendibili;
che, invece, si doveva attribuire pieno e vincolante valore agli altri elementi di prova acquisiti e,
segnatamente, alla prova per testi, che ha riguardato anche la particolare tipologia di danni riportati dai due veicoli;
che, per tali ragioni, era censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui affermava, senza fornire adeguata e convincente motivazione, che tutte le risultanze istruttorie acquisite non erano sufficienti a ritenere provata la domanda attorea, attese le risultanze dell'elaborato peritale in merito alla compatibilità dei danni;
che, in ordine alla quantificazione dei danni patiti da parte attrice, prova di essi era rappresentata dalle fatture agli atti e dalla copiosa documentazione fotografica che provava le varie riparazioni effettuate.
A fronte delle sopra rilevate lacune, contraddizioni ed illogicità della CTU espletata nel primo grado di giudizio, chiedeva che il Giudice di appello, qualora non avesse ritenuto i fatti di causa già
ampiamente provati alla luce delle prove documentali e per testi acquisite, disponesse la rinnovazione della consulenza tecnica, sia di carattere estimativo, sia di carattere dinamico-ricostruttivo,
nominando allo scopo un consulente dotato delle necessarie competenze tecniche.
Chiedeva, inoltre, che la sentenza impugnata venisse integralmente riformata, con condanna della compagnia assicurativa appellata al risarcimento di tutti i danni subiti per la somma complessiva di €
11.833,20, di cui € 10.628,00 per riparazioni, € 488,00 per noleggio veicolo sostitutivo, € 400,00 per fermo tecnico e € 317,20 per consulenza tecnica di parte, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.
Chiedeva, infine, che parte appellata venisse condannata a restituirle la somma di euro 3.430,64
corrisposta, in esecuzione della sentenza impugnata, a titolo di spese legali e di CTU.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, che contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto. Innanzitutto, deduceva che l'appello proposto doveva essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., rilevando che, in violazione della disposizione citata, l'appellante non aveva specificamente indicato la parte della sentenza da riformare, non aveva indicato una diversa ricostruzione del fatto, né aveva chiarito il motivo per cui era stata violata la legge.
Nel merito deduceva che l'appello doveva essere respinto, rappresentando che la sentenza impugnata era logica, coerente, condivisibile e ben argomentata anche in punto di diritto e, dunque, doveva essere confermata;
che, infatti, il Giudice di prime cure aveva rigettato la domanda attorea dopo averne evidenziato le carenze probatorie;
che non solo non era stata fornita alcuna prova convincente della verificazione del sinistro, ma, prima ancora, non vi era neppure un principio di prova circa i fatti costitutivi oggetto della domanda per come descritti nell'atto introduttivo;
che, dunque, anche alla luce delle risultanze della CTU espletata, la domanda risarcitoria era stata giustamente rigettata;
che il modulo CAI non costituiva prova, ma semplice presunzione di prova, che doveva trovare adeguati riscontri, soprattutto alla luce delle precise e documentate contestazioni di parte convenuta in ordine alla veridicità dei fatti in esso attestati;
che anche la mancata risposta all'interrogatorio formale di proprietaria dell'autocarro responsabile del sinistro, risultava irrilevante ai fini della CP_2
decisione, attesa l'inopponibilità nei propri confronti dell'eventuale confessione giudiziale che avrebbe potuto rendere la convenuta contumace;
che, inoltre, i capitoli formulati erano inidonei a provare la verificazione e la dinamica del sinistro in esame;
che, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., la mancata di risposta all'interrogatorio formale non poteva assurgere a mezzo di prova a fondamento della domanda attorea, non possedendo valore confessorio.
In merito agli esiti della CTU dinamico-ricostruttiva, deduceva che le critiche formulate dal consulente tecnico di parte attrice erano state già puntualmente ed esaustivamente contraddette dalle risposte tecniche ed obiettive che il CTU aveva espresso nell'elaborato peritale Persona_1
definitivo; che il CTU aveva rilevato una palese incompatibilità morfologica e per entità degli ingenti danni riscontrati sulla parte frontale della Mercedes, rispetto alla pressoché totale assenza di danni sulla parte anteriore sinistra dell'autocarro; che, inoltre, il CTU aveva evidenziato anche un'incompatibilità altimetrica dei danni riportati dai veicoli;
che, alla luce dei riscontri tecnici del
CTU, che hanno sancito la totale incompatibilità dei danni lamentati con la dinamica esposta in atti,
le dichiarazioni della teste (reperita fuori tempo massimo, in quanto indicata per la Testimone_1
prima volta nella memoria ex art. 320 c.p.c., a distanza di ben 10 anni dal sinistro) risultavano non veritiere e/o contraddittorie;
che né ante causam, né nell'atto di citazione e neppure nel modello CAI
parte appellante aveva mai indicato la presenza e le generalità dei testimoni presenti al momento del fatto;
che talune delle dichiarazioni rese dalla teste risultavano smentite dagli atti di Testimone_1
causa; che non era intervenuto alcun organo di Polizia ad effettuare gli opportuni rilievi a seguito dell'asserito sinistro;
che, sulla base delle ragioni esposte, il Giudice di Pace aveva correttamente rigettato la domanda attorea, ritenendo non raggiunta la prova dei fatti costitutivi a fondamento della stessa.
Si opponeva alla richiesta di parte appellante di rinnovazione della CTU, ritenendola inammissibile,
e contestava il quantum debeatur, richiamando integralmente le deduzioni ed eccezioni formulate in primo grado.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
All'udienza del 20.01.2023 il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
La causa è stata istruita mediante CTU.
In data 26.08.2024 il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti con cui rassegnavano le rispettive conclusioni, tratteneva la causa in decisione, assegna alle stesse i termini di cui all'art 190, comma 1 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Quanto all'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata per dedotta totale carenza di motivi specifici di impugnazione e conseguente violazione dell'art. 342
c.p.c., si richiama l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU.
n. 27199/2017) secondo cui “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno
interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando
alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris
instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba
contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo
grado”.
Nel caso di specie, l'atto di appello presenta i requisiti sopra evidenziati, individuando con sufficiente precisione le questioni contestate.
In particolare, parte appellante ha indicato in modo circostanziato sia le ragioni di fatto e di diritto poste alla base delle censure mosse alla sentenza impugnata (erroneità degli esiti della CTU espletata in primo grado, alla luce della documentazione versata in atti, delle prove testimoniali e delle osservazioni critiche avanzate dal proprio CTP), sia le consequenziali richieste di riforma della stessa.
A fronte di tali circostanziate censure, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. risulta infondata e, dunque, deve essere rigettata.
Passando all'esame del merito del gravame, ad avviso di questo Giudice, deve essere riformata la sentenza del Giudice di Pace per le ragioni che seguono.
Invero, dalla documentazione versata in atti, nonché dalle prove espletate in primo grado e nel presente giudizio, risulta accertata la dinamica del sinistro stradale per come descritta da parte appellante e la compatibilità della stessa con i danni riportati dal veicolo Mercedes.
In particolare, secondo la tesi attorea, in data 16.05.2012 alle ore 19.30 circa, in Altopascio (LU),
nella intersezione tra la Via Catalani con la traversa per la località Sarti Grilletto, CP_3
conducente dell'autocarro Iveco targato EC936CB di proprietà di senza rispettare il CP_2 segnale di stop, si immetteva in Via Catalani urtando l'autovettura Mercedes targata DZ342AY,
condotta dalla proprietaria , che ivi transitava con diritto di precedenza. Parte_2
Tale ricostruzione trova riscontro nel modello di constatazione amichevole del sinistro prodotto da parte attrice, che nel caso di specie, in quanto redatto dal conducente responsabile litisconsorte facoltativo, costituisce elemento di prova liberamente valutabile dal Giudice (v. Cass., Sez. III, n.
19327 del 2017; Cass., 13/11/2014, n. 24187; Cass., 15/12/2011, n. 27024; Cass., 7/5/2007, n. 10304).
Da tale documento risulta che l'autocarro Iveco, violando l'obbligo di dare precedenza, si immetteva su Via Catelani e urtava con il proprio lato anteriore sinistro la parte anteriore dell'autovettura
Mercedes, che ivi transitava con diritto di precedenza.
La dinamica del sinistro come allegata in citazione e descritta nel suddetto modello è stata, inoltre,
confermata dalla testimone escussa nel giudizio di primo grado (v. verbale di udienza Testimone_1
del 18.09.2021).
Al riguardo, giova premettere che non sussistono dubbi sull'ammissibilità della testimonianza resa dalla suddetta teste, non avendo rilievo in proposito il richiamo di parte appellata all'art. 135, comma
3 bis Codice delle Assicurazioni Private, che, in quanto introdotto dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124,
è entrato in vigore successivamente alla data dell'incidente per cui è causa (16.05.2012) e, dunque,
tale novità normativa non è applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
Tanto chiarito, nel merito la testimone ha dichiarato “Preciso che il conducente Testimone_1
dell'autocarro Iveco andava verso la strada principale che conduce a Altopascio, provenendo da
Badia. Io ero presente al sinistro, ero a piedi e portavo a passeggio il mio cane. Il conducente
dell'autocarro era sullo stop posto sulla strada laterale di Via Catelani, ho visto che si inseriva sulla
strada principale, io ho visto che il conducente dell'autocarro non si fermava al segnale di stop.
Mentre si inseriva si verificava un urto con un'autovettura la cui conducente era già sullo stradone”.
Sul capitolo 2 ha dichiarato “Mi sono avvicinata e ho constatato i danni riportati dall'autovettura
nella parte anteriore, confermo la documentazione fotografica che mi viene mostrata”. Sul capitolo 3 ha dichiarato “Sì, è vero, confermo la circostanza ed altresì la documentazione
fotografica che mi viene mostrata”.
Questo Giudice non ha motivo di dubitare dell'attendibilità della testimone escussa in giudizio,
avendo la stessa reso dichiarazioni specifiche e circostanziate in merito alla dinamica del sinistro, che trovano riscontro nella documentazione versata in atti.
A sostegno della tesi attorea depongono, altresì, le valutazioni espresse dal CTU Ing. Per_2
nel presente procedimento, dalla quale è emersa la compatibilità tra i danni riportati
[...]
dall'autovettura Mercedes e la dinamica del sinistro come descritta in citazione.
In particolare, il CTU ha così concluso: “Il concetto di compatibilità tra i danni subiti da veicoli che
collidono deve essere valutato:
• Rispetto alle caratteristiche geometriche, (altezze dei reciproci punti d'urto, caratteristiche
dimensionali dei veicoli)
• Rispetto alle caratteristiche d'impronta, le quali chiaramente debbono coincidere,
• Rispetto all'entità delle deformazioni, intesa come energia necessaria per produrle, ed alla
loro rispettiva distribuzione tra i due oggetti che pervengono alla collisione, che deve essere
proporzionale alla loro cedevolezza ed inversamente proporzionale alla loro massa.
• Rispetto alla dinamica del sinistro come narrata in citazione
Primo punto
Dalla documentazione fotografica versata in atti possiamo osservare che l'altezza dei reciproci punti
di contatto è coincidente. Per verificare quanto asserito ho utilizzato immagini appositamente
realizzate con lo scopo di realizzare confronti, restituite in scala e messe in trasparenza (v. le seguenti
immagini).
Per quanto concerne l'autocarro Iveco Daily in atti non vi è alcuna documentazione fotografica
relativa ai danni riportati dal ridetto Iveco. Vi sono immagini che lo raffigurano già ripristinato per
quanto riferito dal CT di parte attrice.
Come si osserva nelle immagini, l'altezza delle zone d'urto è provata e tra loro compatibile. Secondo punto
Per quanto concerne il punto due, la mancanza in atti della documentazione fotografica relativa ai
danni riportati dall'autocarro Daily non permette di dare risposta certa al quesito concernente le
caratteristiche di impronta. Osservando i soli danni alla Mercedes le caratteristiche d'impronta
sembrerebbero riferibili alla tipicità della collisione contro l'autocarro con i modi descritti.
Terzo punto
Per quanto concerne il punto tre, per determinare l'energia necessaria per produrre i danni
osservabili nell'autoveicolo Mercedes si utilizza la metodologia EES1 utilizzando il software PC-
Crash, dal quale risulta, con una probabilità del 94,5%, un valore di circa 27 km/h.
Eseguendo il bilancio delle forze di impatto mediante simulazione di collisione con l'algoritmo
kuldich Slibar vediamo che la velocità di collisione della Mercedes contro l'autocarro avrebbe
dovuto essere minimo di circa 45 km/h.
La mancanza della documentazione fotografica relativa ai danni riportati dall'autocarro Daily non
permette di dare risposta certa al quesito concernente l'energia di deformazione. In ogni caso, i
conteggi eseguiti non escludono che le deformazioni osservabili sulla Mercedes possano essere
riferibili all'evento in questione anche se i danni riportati dall'autocarro avrebbero dovuto essere
di discreta entità.
Quarto punto
Dalla lettura dell'atto introduttivo e dal modulo amichevole di incidente a doppia firma si evince che
la dinamica fu la seguente:
Il 16 maggio 2012, alle ore 19.30 circa, in Altopascio (LU), sulla Via Catalani intersezione con la
traversa per la località Sarti Grilletto il sig. , conducente dell'autocarro Iveco targato CP_3
EC936CB, di proprietà della sig.ra , si immetteva senza rispettare il segnale di stop, CP_2
nella via Catalani ove stava transitando l'autovettura Mercedes, targata DZ342AY, condotta dalla
proprietaria, sig.ra , che ivi transitava con diritto di precedenza. Parte_2 Sempre secondo il modello CAI l'urto avveniva tra la parte frontale dell'autoveicolo e la parte
laterale sinistra dell'autocarro.
Ho ricostruito l'evento con il software specializzato allo scopo PC-Crash 14.1 restituendo in scala il
luogo dell'evento come da seguente immagine e protocollo in allegato.
Questa dinamica è compatibile con quanto riportato negli atti e documenti di causa”.
Ebbene, pur avendo l'Ausiliario del Giudice erroneamente ritenuto non presente agli atti la documentazione fotografica relativa ai danni riportati dall'autocarro Daily in seguito al sinistro, le conclusioni cui lo stesso è giunto devono ritenersi condivisibili, in quanto suffragate dagli accertamenti effettuati tramite la comparazione dell'altezza delle zone d'urto e mediante l'analisi delle caratteristiche dai danni riportati dall'autovettura Mercedes, che hanno comunque consentito al
CTU di ritenere compatibili i danni subiti dall'autovettura Mercedes con la dinamica del sinistro prospettata da parte appellante.
Pertanto, alla luce delle risultanze delle prove documentali e orali richiamate, nonché della CTU
espletata nel presente giudizio, deve ritenersi verificato il sinistro stradale secondo le circostanze spazio-temporali e la dinamica descritta da parte attrice e, dunque, deve dichiararsi responsabile in via esclusiva dell'evento dannoso il conducente dell'autocarro Iveco Daily Gonnella CP_3
Accertata nell'an la fondatezza della presta risarcitoria avanzata dall'appellante, deve procedersi alla individuazione e alla liquidazione delle varie voci di danno patrimoniale dallo stesso richieste.
Quanto all'importo dei materiali e della manodopera necessari per la riparazione dell'autoveicolo
Mercedes, si richiamano le valutazioni espresse sul punto dal CTU (v. tabella a pag. 25 elaborato peritale), che ha quantificato tali danni nella somma di euro 10.115,00 (riferita all'epoca del sinistro),
IVA inclusa.
All'appellata, inoltre, deve essere risarcita la spesa sostenuta per il noleggio di un veicolo sostitutivo,
rispetto alla quale la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. III, Ord. n. 27389 del 19.09.2022) ha recentemente chiarito quanto segue: “Che il danneggiato non debba limitarsi a dimostrare di aver
subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo dì trasporto, è pacifico (oltre alla già citata Cass. n. 20620/ 2015; Cass. n. 124 del 2016, ed infine Cass. n. 9348 del
2019, poi Cass. 17897/ 2020, nei motivi): egli deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il
noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo. Questa dimostrazione è però
sufficiente a provare il danno, poiché la relazione causale tra il fermo ed il noleggio è presumibile,
ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo. Dire che la spesa sostenuta
per il noleggio è, presuntivamente, danno conseguente al fermo tecnico, non significa ammettere un
danno in re ipsa, ma ammettere un danno presunto, che è altra cosa: dal fermo tecnico della vettura
si induce, secondo regole di comune esperienza, che il danneggiato ha noleggiato altra vettura per
rimediare al fermo tecnico della propria”.
Secondo l'orientamento richiamato, il danneggiato deve provare non di aver avuto effettivamente necessità del veicolo (la dimostrazione dell'uso della vettura sostitutiva), ma di aver sostenuto la spesa per il veicolo sostitutivo, che, nel caso di specie, è stata fornita attraverso la fattura prodotta in atti, dalla quale il noleggio del mezzo sostitutivo per n. 8 giorni per l'importo complessivo di euro
484,00.
Diversamente, il CTU ha stimato in n. 7 giorni lavorativi il fermo tecnico necessario per eseguire i lavori di ripristino, ma non ha quantificato in termini monetari tale voce di danno.
La valutazione espressa dall'Ausiliario del Giudice consente di ritenere congrua la somma di euro
484,00 di cui alla fattura sopraindicata, che, dunque, deve essere corrisposta a parte appellante a titolo di risarcimento del danno per il noleggio dell'autovettura sostitutiva.
Ad avviso di questo Giudice, invece, non può essere liquidata in favore dell'appellante l'ulteriore voce di danno a titolo di “fermo tecnico” per la somma di euro 400,00 non avendo fornito prova specifica in ordine alla sussistenza di ulteriori voci di danno che giustifichino tale ulteriore pretesa risarcitoria .( cfr.Cass., Sez. III, n. 20620 del 2015)
Per le ragioni esposte, deve essere riformata la sentenza n. 367/2022 pronunciata dal Giudice di Pace
di Lucca, con la conseguente condanna di a corrispondere a Controparte_1 parte appellante la somma complessiva pari ad euro 10.599,00 (di cui euro 10.115,00 per la riparazione dell'autovettura ed euro 484,00 per il noleggio del veicolo sostitutivo).
Trattandosi debito di valore, spettano al danneggiato i c.d. interessi compensativi al tasso legale dovuti per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di risarcimento del danno.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, gli interessi non possono essere fatti decorrere dalla data dell'evento dannoso ed essere calcolati sulla somma liquidata per il capitale e definitivamente rivalutata, ma devono essere calcolati sugli importi parziali della “somma capitale”,
rivalutata progressivamente, fino alla data della sentenza (v. Cass. S.U. 17.02.1995, n.1712, vedi anche Cass.05.08.2002, n.11712).
La somma in precedenza indicata in valore attuale deve, dunque, essere “devalutata” con riferimento alla data dell'evento lesivo (16.05.2012), per poi calcolare gli interessi al tasso legale sugli importi annualmente rivalutati.
Inoltre, in ragione della riforma della sentenza di primo grado, dovrà Controparte_4
essere condannata a restituire all' la somma di € 3.430,64 da Parte_3
quest'ultima corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata (a titolo di spese legali e di rimborso spese di CTU), oltre interessi dal dovuto fino al soddisfo (trattandosi di debito di valuta).
Spese di lite
Le spese di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, parte appellata deve essere condannata in favore di parte appellante al pagamento:
- delle spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglio di valore di riferimento (da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00)
- delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe minime dello scaglio di valore di riferimento (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) quanto alla fase di studio e alla fase introduttiva, replicando l'atto di citazione in appello valutazioni sulle risultanze istruttorie e censure alla CTU già espresse nella memoria conclusionale di primo grado, e le tariffe medie relativamente alla fase istruttoria/trattazione e alla fase decisionale.
Devono definitivamente essere poste a carico di parte appellata le spese di CTP e di CTU di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza di primo grado n. 367/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Lucca;
2) Dichiara responsabile del sinistro stradale in via esclusiva conducente CP_3
dell'autocarro Iveco Daily targato EC936CB;
3) Condanna a pagare in favore di parte appellante la Controparte_1
somma complessiva di euro 10.599,00 per riparazione dell'autovettura e noleggio del veicolo sostitutivo, con interessi e rivalutazione compre previsto in parte motiva;
4) Condanna a restituire a parte appellante la somma di Controparte_1
euro 3.430,64, da quest'ultima corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata, con interessi dal dovuto al soddisfo;
5) Condanna a rifondere a parte appellante le spese di lite Controparte_1
del giudizio di primo grado, che liquida in euro 2.090,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, C.U. spese per marca da bollo e spese di notifica;
6) Condanna a rifondere a parte appellante le spese di lite Controparte_1
del presente procedimento, che liquida in euro 4.230,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, C.U. spese per marca da bollo e spese di notifica;
7) Pone definitivamente a carico di le spese di CTP e di Controparte_1
CTU di entrambi i gradi di giudizio.
Lucca, 06.02.2025 Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli