Ordinanza collegiale 10 novembre 2021
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 30/05/2025, n. 10628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10628 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10628/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09587/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9587 del 2021, proposto da Ristorante Julie'S S.a.s. di AO UL Xue, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Statale, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
1. della Determinazione Dirigenziale prot. CA/2139/2021 del 22/09/2021, recante "diniego all'istanza di concessione di suolo pubblico in Via Palestro n. 65";
2. ove occorrer possa, della nota prot. VA19/137305/RHALB della Polizia di Roma Capitale, menzionata e non comunicata;
3. della nota prot. CA/2021/111770, recante comunicazione di avvio di procedimento;
4. dei cdd. "pareri resi in merito al posizionamento della pedana da parte della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma", così menzionati e non meglio indicati;
5. ove occorrer possa, della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 193/2015, nell'ipotesi denegata in cui possa interpretarsi ostativa all'istanza della ricorrente;
di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo all'istanza della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – che esercita attività di ristorazione in locale sito in Via Palestro n. 65 – ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui il competente Ufficio di Roma Capitale ha denegato l’istanza dalla medesima presentata per una concessione di occupazione di suolo pubblico a servizio della predetta attività.
Il diniego è stato motivato, in sostanza, sulla base delle contrapposte posizioni espresse dal Dipartimento mobilità e trasporti e dalle strutture preposte alla tutela dei beni culturali (Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma e Sovrintendenza Capitolina) in merito alla previsione di una pedana per realizzare l’occupazione di suolo pubblico.
In pratica, infatti, il predetto Dipartimento ha indicato la necessità (ai sensi dell’art. 4-quater comma 4 lett. i) del Regolamento COSAP applicabile) del posizionamento di una pedana, a fini di sicurezza, per la concessione ricadente sulla sede stradale; tuttavia l’Ufficio procedente ha evidenziato (già nella comunicazione dei motivi ostativi) che “ l’eventuale conformazione al parere reso dal suddetto Gruppo di Polizia Locale, in merito al posizionamento di una pedana, così come previsto dal vigente Regolamento COSAP e dal paragrafo 20 del Regolamento Viario allegato al vigente P.G.T.U., non consentirebbe comunque allo scrivente ufficio di procedere al rilascio del titolo concessorio, in quanto, la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma e la Sovrintendenza Capitolina, non autorizzano l’installazione di pedane nel sito UNESCO, in quanto considerate elementi impropri, incompatibili con le esigenze di tutela della strada vincolata ”.
Di conseguenza, l’Ufficio ha respinto l’istanza (nonostante la ricorrente avesse indicato altresì la disponibilità a realizzare l’occupazione, alternativamente, con o senza la pedana), ritenendo che la tutela dei diversi interessi pubblici sottesi alle due contrapposte posizioni espresse dalle diverse strutture dovesse condurre al sacrificio dell’interesse privato.
2. Avverso tale determinazione la società ha dunque lamentato “ 1) VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DELLA D.A.C. 21/2021; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', ARBITRARIETA', DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO ”, perché l’Amministrazione avrebbe richiamato posizioni generali delle Soprintendenze, non riferite al caso specifico, ed avrebbe altresì arbitrariamente denegato l’occupazione, in violazione della norma in rubrica.
3. Roma Capitale e il Ministero intimato si sono costituiti in resistenza.
4. Con ordinanza n. 11575/2021 si è preso atto della rinuncia alla istanza cautelare.
5. Alla pubblica udienza del 21.03.2025 – in vista della quale la ricorrente ha insistito nelle difese – la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e va accolto, ravvisando il Collegio - in linea con precedenti pronunce già rese dal Tribunale per fattispecie analoghe (cfr. Tar Lazio sentenza n. 8245/2024) - la denunciata violazione delle norme del Regolamento capitolino in materia di occupazione di suolo pubblico, oltre che eccesso di potere sotto il profilo della perplessità della motivazione e arbitrarietà.
Invero, l’art. 4-quater comma 4 lett. i) del Regolamento Cosap applicabile (in seguito, art. 12, comma 3, della DAC 21/202) prevedeva, per quanto qui interessa, che sulla viabilità locale le nuove concessioni potevano essere rilasciate anche sulla sede stradale (se sul marciapiede, come nella fattispecie, non c’era spazio sufficiente per posizionare l’occupazione e lasciare il passaggio pedonale di due metri previsto dal Codice della strada), sempre che non fossero di intralcio al transito pedonale e veicolare. In questi casi, la norma prevedeva anche che le occupazioni posizionate sulla sede stradale dovessero essere protette da pedane amovibili a filo del marciapiede e da elementi dissuasori di sosta.
Tuttavia, nella fattispecie, l’Ufficio procedente ha ritenuto che vi è una regola condivisa tra la Sovrintendenza capitolina e la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, per cui le dette strutture “ non autorizzano l’installazione di pedane nel sito UNESCO, in quanto considerate elementi impropri, incompatibili con le esigenze di tutela della strada vincolata ”.
Il punto è, tuttavia, che il recepimento pedissequo di tale posizione da parte dell’Ufficio procedente, senza alcuno sforzo finalizzato a salvaguardare l’interesse pretensivo dell’istante in contemperamento con quanto ritenuto dalle Soprintendenze (per esempio richiedendo la rimozione della pedana nelle ore di chiusura dell’attività, oppure graduando la rilevanza dei diversi interessi pubblici tutelati dalle Strutture, come talvolta è effettivamente avvenuto), integra la violazione delle norme del Regolamento, già citato, che non prevede affatto una disciplina differenziata nelle modalità di allestimento delle occupazioni nel contesto del sito Unesco; né tantomeno prevede che nel sito Unesco le occupazioni sulla sede stradale, in assenza di spazio sul marciapiede, non possano essere concesse.
Dunque, così operando l’Ufficio ha surrettiziamente introdotto nel Regolamento capitolino (tramite il recepimento tout court di una posizione ostativa alle pedane in generale) una nuova norma preclusiva delle concessioni su sede stradale nel sito Unesco (posto che per esse il Regolamento invece prescrive l’uso di pedane), con effetti significativamente discriminatori, di cui tuttavia, correttamente, non vi è traccia nella volontà dell’Assemblea capitolina.
Invece, a fronte delle criticità rilevate, l’Ufficio responsabile del procedimento avrebbe innanzitutto dovuto vagliare se un principio ritenuto valido da una struttura interna e da una struttura esterna all’Amministrazione locale possa sovrascrivere una regola positiva dell’ordinamento capitolino; in secondo luogo – lungi dal poter recepire acriticamente tale principio, fondandovi le ragioni della propria determinazione senza avvedersi della antinomia tra la posizione espressa dalle dette strutture e le previsioni positive del Regolamento – l’Ufficio avrebbe dovuto effettuare, in contraddittorio effettivo con la società istante, una valutazione complessiva della fattispecie concreta, al fine di indicare al privato le modalità specifiche per ottenere la concessione alla luce del contesto, nel contemperamento degli opposti interessi (per esempio, eliminando la pedana dal progetto, compatibilmente con le esigenze di protezione della occupazione indicate dal Regolamento che potrebbero essere soddisfatte con altri elementi, ovvero prevedendone una diversa tipologia, più facilmente amovibile, ovvero ancora consentendo l’uso di una pedana a prescindere dalla posizione della Sovrintendenza); fermo restando che, siccome il Regolamento prevede altresì il posizionamento di elementi dissuasori della sosta, risulta che elementi stabili sono comunque previsti.
7. Per quanto detto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con annullamento del provvedimento di diniego impugnato e conseguente obbligo di riesame dell’istanza nella fase decisoria da parte dell’Ufficio procedente, ferma l’istruttoria già svolta, con le modalità indicate in parte motiva (salva l’eventualità che nelle more del giudizio il rapporto giuridico controverso sia stato regolato da ulteriori determinazioni); con assorbimento delle altre censure.
8. Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO