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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 01/12/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 680/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. RO Di AC, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 680/2017 promossa da:
(C.F. , in persona dell'amministratore p.t. (già Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
, P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 P.IVA_2
GO IS (C.F. ) e RI IE PI (C.F. C.F._1
C.F._2
ATTORE
CONTRO
Controparte_2
C.F. , in persona del Presidente p.t, rappresentato e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_3
SA RI (C.F. ) C.F._3
CONVENUTO
C.F. ), in persona dell'amministratore p.t., rappresentata Controparte_3 P.IVA_4
e difesa dall'Avv. Claudio Coppacchioli (C.F. ) C.F._4
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
Controparte_2
e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “a) Accertare e Controparte_3 dichiarare, la responsabilità del Controparte_4
[..
[...] e della società in esclusiva e/o in concorso tra loro, per i
[...] Controparte_3 motivi esposti in premessa;
- Per l'effetto condannare il e la società CP_2 [...]
in esclusiva e/o in concorso tra loro, al risarcimento dei danni patiti dalla società CP_3 Pt_1
e precisamente delle seguenti somme: - € 71.700,10 oltre IVA, per la ricostruzione del muro in
[...] cemento armato e meglio descritte nel computo metrico predisposto dall'Ing. ; - € Persona_1
6.321,92 per la progettazione del suddetto muro ricostruito, come da fattura pro forma emessa dallo
- € 1.702,16 per la redazione di collaudo Controparte_5 statico del muro ricostruito a firma dell'Ing. - € 1.886,60 per la relazione geologica Persona_2 predisposta dal Dott. ; - € 1.426,34 per le spese sostenute per relazione CTU Persona_3 predisposta dall'Ing. ; - € 386,70 contributo unificato e marca da bollo Persona_4 corrisposti per la chiamata in causa del terzo nell'A.T.P. R.G. 2070/2015; - € 6.598,14, CP_2 fattura proforma a titolo di spese legali Avv. Danilo Varchetta e RI IE PI per l'attività svolta nell'A.T.P. R.G. 2070/2015; - € 8.845,00 per lo smaltimento materiali provenienti dalle aree consortili e dalla proprietà e depositati nel piazzale della società CP_3 Parte_1
e pagati interamente dalla società attrice, rilasciata dalla società G.E. S.r.l.; - € Controparte_6
50.004,25 quale somma corrisposta dalla società per i danni subiti a sua volta dalla Parte_1 società a seguito della caduta del muro in cemento armato sui semirimorchi. E Controparte_6 così, complessivamente € 148.871,21. b) Vittoria di spese diritti ed onorari”.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice deduceva:
- che l'impresa edile , nel mese di novembre 2015, a seguito di una cessione di ramo Controparte_1 di azienda, era divenuta di cui era rimasto amministratore unico il signor Parte_1 CP_1
;
[...]
- che, a seguito della suddetta cessione, aveva acquistato anche i beni immobili della Parte_1 medesima impresa edile;
- che, in particolare, era proprietaria di un lotto di terreno sito nella zona industriale di Parte_1
Olbia, via Ruanda, che era stato acquistato dal nell'anno 2007, su cui insisteva un capannone CP_2 ad uso deposito materiale edile realizzato successivamente;
- che, nella medesima via Ruanda, nella parte alta della strada, posto dinanzi al capannone di Pt_1
si trovava lo stabilimento della società
[...] Controparte_3
- che, nella notte tra l'1 ed il 2 ottobre 2015, in occasione dell'abbondante pioggia che si era riversata sulla città di Olbia, e, in particolare, nella zona industriale, aveva subito ingenti danni Parte_1 alla propria proprietà, tra cui anche il parziale crollo del muro in cemento armato posto lungo il confine con la società CP_1 Parte_3
- che, nell'occasione, il suddetto muro era caduto su due semirimorchi parcheggiati nella proprietà della al di sotto del muro, riportando ingenti danni;
Parte_4
- che, a seguito dei suddetti danni, aveva depositato, presso il Tribunale di Parte_4
Tempio Pausania, un ricorso per accertamento tecnico preventivo, chiamando in giudizio l'impresa edile , ora Controparte_1 Parte_1
- che nel predetto giudizio era stato nominato c.t.u. l'ing. , che aveva depositato la Persona_4 propria relazione tecnica ed evidenziato, fra le cause che avevano determinato il crollo del muro in cemento armato, l'evento meteorico di grande rilevanza che si era verificato sulla città di Olbia nelle
2 giornate del 1 e del 2 ottobre 2015, oltre alla circostanza che l'infrastrutturazione del territorio era stata eseguita senza adeguati studi idrologici e idraulici;
- che il CTU aveva poi individuato un ulteriore elemento che aveva contribuito al crollo del muro in cemento armato e, cioè, il fatto che il canale fosso di guardia posto sulla via Ruanda era stato tombato per effetto della realizzazione del parcheggio da parte di circostanza che aveva Controparte_3 compromesso la funzionalità idraulica di raccolta delle acque della medesima via Ruanda;
- che, dunque, nella notte tra il 1 e il 2 ottobre 2015, in occasione delle abbondanti piogge, il lotto di proprietà di parte attrice era stato invaso da una enorme quantità di acqua e di detriti che avevano determinato il crollo parziale del muro in cemento armato, crollo non attribuibile a problematiche inerenti la struttura in cemento armato;
- che, difatti, la quantità d'acqua e di detriti era arrivata dalle parti alte della zona industriale, confluendo nel lotto di parte attrice con grande forza e quantità, e tale situazione si era verificata per motivi attribuibili al , a cui erano appunto consorziate tutte le attività presenti Controparte_2 nella zona industriale di Olbia, ovvero al che non aveva realizzato le adeguate infrastrutture, CP_2 così come non aveva adeguato e potenziato la rete idrica e fognaria, nonché alla società Controparte_3
che, nella realizzazione del parcheggio adiacente al capannone, aveva soppresso il fosso di
[...] guardia, senza provvedere al ripristino delle opere idrauliche funzionali alla corretta regimentazione delle acque;
- che, pertanto, le circostanze descritte avevano determinato ingenti danni alla parte attrice, di cui si chiedeva il risarcimento sia al che a CP_2 Controparte_3
In data 19.06.2017 si costituiva in giudizio chiedendo accogliersi le Controparte_3 seguenti conclusioni: “In via preliminare: Dichiarare ed accertare la carenza di legittimazione passiva di per i motivi esposti in atto e per l'effetto estromettere la Controparte_3 concludente dal presente giudizio. In subordine: Dichiarare ed accertare la carenza di legittimazione attiva di per i motivi esposti in atto, con ogni inerente conseguenza. In subordine, nel Parte_1 merito: Respingere ogni avversaria domanda nei confronti di perché Controparte_3 infondata in fatto e in diritto sia con riferimento all'an che al quantum. In subordine: Dare atto e riconoscere che l'evento metereologico verificatosi tra il 1° ed il 2 ottobre 2015 nei luoghi di cui è causa ha natura eccezionale e configura la fattispecie di caso fortuito e/o forza maggiore e per l'effetto Rigettare ogni avversaria domanda nei confronti della concludente. In via ulteriormente subordinata, a valere per il denegato caso in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse di ravvisare una qualche responsabilità della concludente per i fatti di causa: Accertare che non ha Parte_1 titolo al risarcimento per effetto dell'art. 1227 2° comma c.c. per le ragioni esposte in atti o, in ulteriore subordine, ridurre l'entità del risarcimento ex art. 1227 1° comma c.c. per aver Pt_1 concorso a cagionare il danno. In ultimo subordine: Accertare la misura della responsabilità in denegata ipotesi ascrivibile a anche ai fini di cui all'art. 2055 c.c. 2° Controparte_3 comma. Condannare al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., nella misura che Parte_1
l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia”.
In data 20.06.2017 si costituiva in giudizio Controparte_2
, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “In via Preliminare, dichiararsi il difetto di
[...] legittimazione attiva della a richiedere il risarcimento dei danni, poiché non titolata, nel Parte_1 presente giudizio. Nel merito. 1) Contrariis reiectis;
2) Rigettare la domanda attrice e per l'effetto assolvere il da ogni avversa domanda perché infondata;
3) In via Controparte_2
Subordinata, previa domanda riconvenzionale esplicata nei confronti di dichiararsi CP_7
3 quest'ultima tenuta a risarcire e manlevare , in tutto ovvero in parte, secondo CP_2
l'apporto causale e la misura accertata in corso di causa, dalla domanda di risarcimento del danno avanzata d all'attrice ; 4) In ogni caso con Vittoria di spese del giudizio”.
La causa veniva istruita con produzioni documentali ed a mezzo Ctu.
All'udienza del 04.07.2025, calendarizzata per la precisazione delle conclusioni e sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni e chiedevano i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con provvedimento del 12.08.2025, il Giudice, all'esito dell'udienza del 4.7.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con l'introduzione del presente giudizio ha lamentato che, in occasione delle forti Parte_1 piogge verificatesi tra il 1 ed il 2 ottobre 2015 nella città di Olbia e, in particolare, nella zona industriale – via Ruanda, ove si trovano gli immobili ed il capannone di sua proprietà, aveva subito ingenti danni, imputabili alle odierne convenute e, in particolare: al quale proprietario e CP_2 custode delle strade e relative pertinenze, per la mancata realizzazione delle adeguate infrastrutture, per non aver potenziato la rete idrica e fognaria, ovvero per non aver provveduto alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze (fosso di guardia e calditoie), nonché delle attrezzature, impianti e servizi al controllo tecnico dell'efficienza delle strade;
ad per la CP_3 distruzione, in occasione dei lavori di costruzione del parcheggio eseguiti sulla sua proprietà, del fosso di guardia e per il mancato ripristino delle opere idrauliche danneggiate durante i lavori per la realizzazione dell'area parcheggio.
Nel costituirsi in giudizio domandava “In via preliminare: Dichiarare ed accertare la CP_3 carenza di legittimazione passiva di er i motivi esposti in atto e per l'effetto Controparte_3 estromettere la concludente dal presente giudizio”, sul presupposto di non essere proprietaria dell'immobile, né del lotto su cui esso insiste, né di quelli limitrofi e adiacenti.
L'eccezione è priva di pregio e va rigettata.
Sul punto, va osservato che ha il possesso, la disponibilità e l'uso di tutto il lotto di terreno, CP_3 tanto che, con la convenzione del 15/12/2014, sottoscritta tra e , lo CP_2 CP_2 CP_3 stesso ha concesso alla società, dandone pieno titolo di disponibilità e diritto di utilizzo, CP_2 ulteriori porzioni e superfici confinanti con il lato sud del lotto utilizzato, a seguito della quale sono stati ampliati dalla medesima gli spazi destinati a parcheggi privati. CP_3
A ciò aggiungasi la circostanza che è stata la stessa a presentare documenti e progetti volti CP_3 ad ampliare e modificare lo stato dei luoghi ove insiste l'intero immobile e l'area esterna, sia presso l'Ufficio Urbanistica e l'Ufficio SUAP del Comune di Olbia, sia presso gli Uffici del CP_2 inoltre, non solo ha provveduto a richiedere tutte le relative autorizzazioni, ma ha eseguito direttamente tutti i lavori necessari interni ed esterni per rendere l'immobile e la stessa area esterna (parcheggi) adatti all'uso al quale intendeva destinarli, provvedendo, finanche, al pagamento, mediante bonifico, al Comune di Olbia, Servizio di Tesoreria, dei relativi oneri e diritti.
In considerazione di tali circostanze il aveva più volte diffidato , come emerge CP_2 CP_3 agli atti, a realizzare le opere di salvaguardia idraulica indispensabili al deflusso e controllo delle acque piovane. In riscontro a tali richieste, è significativa la missiva del 20.03.2015, con la quale
, in relazione alle opere di salvaguardia necessarie alla regimentazione delle acque CP_3
4 superficiali, comunicava di aver dato incarico ad un tecnico di fiducia al fine di risolvere i problemi lamentati e si impegnava a provvedere alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, fissando come termine il 15.05.2015; comportamento questo di espresso riconoscimento del proprio obbligo, certamente incompatibile con l'asserita carenza di legittimazione passiva.
Gli odierni convenuti eccepivano, inoltre, la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire di
Parte_1
Anche tale eccezione è priva di fondamento.
Invero, mediante il conferimento d'azienda di cui all'atto del 04.11.2015, l' Parte_2
ha conferito a i terreni ed il capannone industriale per cui è causa, come
[...] Parte_1 emerge anche da visura catastale agli atti
Per quanto detto, essendo emerso che il lotto, oggetto della domanda di risarcimento nel presente giudizio, è stato conferito in data anteriore all'introduzione del presente giudizio, va, senza alcun dubbio, affermata la legittimazione attiva di parte attrice nella domanda per cui è causa.
Nel merito, l'odierna attrice ha chiesto “a) Accertare e dichiarare, la responsabilità del
[...]
e della società Controparte_2 [...]
in esclusiva e/o in concorso tra loro, per i motivi esposti in premessa;
- Per l'effetto CP_3 condannare il e la società in esclusiva e/o in concorso tra CP_2 Controparte_3 loro, al risarcimento dei danni patiti … E così, complessivamente € 148.871,21”.
Va preliminarmente osservato che, prima del presente giudizio, con procedimento ex art. 696 c.p.c., la ha convenuto in giudizio l' (dante causa Parte_4 Parte_2 dell'odierna attrice), chiedendo il risarcimento dei danni, quantificati in €. 170.000,00, subiti in occasione dell'evento alluvionale verificatosi nell'ottobre 2015.
Nel suddetto giudizio, esteso poi anche al (ma non ad ), veniva espletata CTU, CP_2 CP_3 ed all'esito era stato stipulato atto di transazione tra la e l' Parte_4 [...]
(ora , con cui quest'ultima si era impegnata al versamento alla Parte_2 Parte_1 [...] della somma di €. 50.004,25 per i danni da essa subiti sui semirimorchi in occasione Parte_4 dell'evento del 1 e 2 ottobre 2015. Anche tale voce di danno è oggetto della domanda di cui al presente giudizio, quale danno emergente.
Tanto premesso, deve stabilirsi se l'evento atmosferico dedotto in giudizio possa integrare, così come eccepito dagli odierni convenuti, la fattispecie di “evento eccezionale e imprevedibile”, tale da interrompere il nesso di causalità esistente tra la condotta, commissiva e/o omissiva, e l'evento dannoso.
Sebbene il CTU, chiamato a rispondere sul relativo quesito, abbia definito l'accadimento quale
“evento eccezionale e imprevedibile”, pur tuttavia questo Giudice ritiene doversi discostare da tale valutazione, alla luce della prevalente giurisprudenza in materia.
Invero, le precipitazioni atmosferiche straordinarie e imprevedibili non valgono da sole ad interrompere il nesso di causalità esistente tra la condotta di chi è tenuto a sorvegliare i beni e l'evento dannoso, allorquando l'Ente preposto non abbia effettuato la dovuta manutenzione agli impianti necessari ad evitare l'allagamento delle strade e, quindi, il danneggiamento a cose. Tra l'altro, considerata ormai la frequenza con cui forti piogge e alluvioni si verificano, la giurisprudenza ha statuito che l'eccezionalità delle piogge può configurare caso fortuito solo quando costituisce una causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, nonostante la manutenzione
5 e pulizia dei sistemi di smaltimento delle acque piovane;
“… una pioggia di particolare forza e intensità, protrattasi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può, ragionando in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore;
ma non quando sia stata accertata dal giudice di merito l'esistenza di elementi dai quali desumere una sicura responsabilità proprio del soggetto che invoca l'esimente in questione, come in caso di rottura, per carenza di manutenzione, della rete fognaria” (Cass. civ., 28.11.2019 n. 31066; Cass. civ., 24.03.2016 n. 5877; Cass. civ., ord. 28.07.2017, n. 18856).
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 26.02.2021, n. 5422 sono intervenute elencando una serie di principi che devono regolare l'accertamento della ricorrenza del caso fortuito in occasione dei danni causati da eventi meteorici di particolare intensità, affermando che “affinchè un evento meteorico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e, dunque, rilievo di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 45 c.p., occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità”; hanno specificato, inoltre, che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale (nel senso di una sua ricorrenza saltuaria e non frequente) non sia, di per sé, sufficiente a configurare l'esimente del “caso fortuito”, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza.
Tra l'altro, è emerso in giudizio un evento alluvionale di dimensioni simili a quello oggetto di causa aveva già colpito la città di Olbia qualche anno prima, ovvero nella notte tra il 18 ed il 19 novembre 2013, il che consente certamente di escludere l'imprevedibilità del successivo evento, dedotto nel presente giudizio.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che il nesso di causalità non possa, nella fattispecie, ritenersi interrotto dall'evento alluvionale.
Alla luce delle evidenze emerse, deve dunque verificarsi la sussistenza o meno dei comportamenti, commissivi e/o omissivi, asseritamente posti in essere dalle odierne convenute, così come argomentato da parte attrice.
Dalle risultanze dell'istruttoria è emerso che l'evento dannoso in parola è stato determinato da un concorso di cause;
in particolare, il Ctu ha affermato che “Dall'esame della documentazione appare del tutto evidente che il muro sia crollato a causa della forte spinta causata dall'accumulo di acqua a monte del muro stesso … Quando si verificò il nubifragio del 2013 nella via Ruanda, non era ancora stata realizzata la rotatoria adiacente alla ditta non era stato ancora pavimentato CP_3 il piazzale della e non era stato ancora eliminato il fosso di guardia, dunque, il terreno CP_3 ancora scoperto era stato in grado di assorbire una buona parte delle acque piovane, di conseguenza sulla via Ruanda si riversò una quantità di acqua inferiore … Inoltre, con la realizzazione della rotatoria parte dell'acqua che cadeva nella tangenziale è confluita anch'essa sulla via Ruanda. A ciò bisogna aggiungere il fatto che la pavimentazione di tutta l'area del parcheggio, l'area di pertinenza della rotatoria, l'area del piazzale della e il ricoprimento del canale di guardia, CP_3 ha ridotto i tempi di corrivazione, cioè detto in parole povere il tempo che impiega l'acqua ad andare dal punto più alto al punto più basso, dunque aumentando così anche la rapidità con la quale l'acqua si è riversata nella strada e di conseguenza nel lotto della che come già detto è il punto più Pt_1 depresso di quella area. Tutta questa serie di cause, agendo congiuntamente, ha causato una grande spinta sul muro, che, come emerge dai calcoli, non era predisposto a sostenere questo carico così grande”.
Ma v'è di più.
6 Il Ctu, in risposta al quesito “Accerti se la soppressione del canale/fosso di guardia che scorreva parallelamente alla via Ruanda abbia concorso - in presenza delle succitate condizioni atmosferiche e indicando altresì la percentuale di incidenza nella causazione - a cagionare i danni lamentati da parte attrice, specificando altresì se la presenza dello stesso abbia inciso (e in che misura) sul crollo del muro oggetto di causa”, ha affermato che la percentuale di incidenza che poteva assumere il fosso di guardia è compreso tra il 26% e il 36% e che può essere ragionevole considerare il valore mediano tra i due del 30%.
Infine, ha concluso il Ctu che “Per evitare il collasso del muro sarebbe stato necessario ridurre la spinta dell'acqua. Per raggiungere tale obiettivo non si sarebbe dovuto eliminare il fosso di guardia, si sarebbero dovute migliorare e potenziare le opere di salvaguardia, prevedere un sistema di smaltimento più efficiente delle acque meteoriche ricadenti sulle aree consortili e private…”.
Nel regolamento dei servizi di fognature e depurazione del Controparte_8
di Olbia è previsto:
[...]
- all'art. 12 bis che “Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni …spettano esclusivamente al ”; CP_2
- all'art. 19 che “Gli allacciamenti con le fognature consortile ….appartengono al per la CP_2 parte ricadente all'esterno della proprietà privata”;
- all'art. 22 che “Le reti fognarie per la raccolta delle acque di rifiuto nell'interno della proprietà privata e la relativa manutenzione sono eseguite a cura e spese dell'utente. Tutte le verifiche, manovre e manutenzioni occorrenti alle condotte d'allacciamento per la parte ricadente all'esterno alle proprietà private spettano invece esclusivamente al ”. CP_2
Dalle risultanze dell'istruttoria è emerso, dunque, che il per il fatto stesso di aver realizzato CP_2 le infrastrutture e le urbanizzazioni della Zona Industriale di Olbia, compresa la rete idrica e quella fognaria, aveva, in qualità di proprietario ed ente gestore, l'obbligo e il dovere di mantenere tali strutture in buono stato di manutenzione, di adeguarle e di potenziarle in base alle necessità, cosa che non è avvenuta, non avendo esso realizzato le dovute infrastrutture, così come non ha adeguato e potenziato la rete idrica e fognaria;
tra l'altro, nel costruire le strade, non ha realizzato adeguati scoli e caditoie, né installato adeguate tubazioni che consentissero il giusto incanalamento e il rapido deflusso verso valle delle acque provenienti dalle zone superiori.
, dal canto suo, con la realizzazione dei lavori di ampliamento dell'area di parcheggio, CP_3 non accompagnata dalle opportune opere funzionali alla corretta regimentazione delle acque, e con la chiusura del fosso di guardia, ha senza dubbio alcuno inciso nella causazione dell'evento, in quanto tali comportamenti hanno determinato un afflusso di acqua sulla via Ruanda nettamente superiore a quello che si aveva prima della realizzazione delle suddette opere.
Non si ritiene sussistente, nella fattispecie, una concorrente responsabilità di parte attrice;
invero il Ctu ha precisato, sul punto: “Rimane dell'idea che il muro fosse stato realizzato in modo da sopportare un regime di esercizio ordinario, ma non essere in grado di sopportare un regime di esercizio straordinario, cioè con un carico di forze come quello causato da un evento molto intenso, concentrato e repentino di cui si è ampiamente discusso”.
Osserva questo Giudice che l'edificazione del muro era stata regolarmente autorizzata, né sussistevano prescrizioni particolari sulle caratteristiche che avrebbe dovuto avere;
si ritiene, dunque, che siano state le omissioni addebitabili alle convenute che, aumentando si ala quantità che la velocità
7 con la quale l'acqua si è riversata nella strada, e di conseguenza nel lotto della a determinare Pt_1 il crollo.
A ciò aggiungasi la circostanza che lo stesso muro era stato costruito tenendo conto della presenza del fosso di guardia, dell'assenza della rotatoria e dei parcheggi asfaltati e, dunque, di uno stato dei luoghi ben diverso da quello presente nel momento in cui si è verificato l'evento per cui è causa. A riprova, va osservato che il muro in questione, già esistete allorquando si era verificato l'alluvione del novembre 2013, in tale occasione non ha subito alcun cedimento strutturale, proprio in ragione del fatto che, all'epoca, lo stato dei luoghi non era stato ancora modificato in maniera profonda, così come poi è stato fatto a partire dall'anno 2014 da e dal CP_3 CP_2
Alla luce di quanto dedotto, essendo emerse concorrenti responsabilità delle odierne convenute nella determinazione dell'evento per cui è causa, da quantificarsi nella misura del 70% a carico del CP_2
e del 30% a carico di , sulla base delle rispettive condotte omissive e commissive come in CP_3 precedenza descritte, entrambe le società dovranno rispondere, nei limiti indicati, del relativo danno.
In ordine alla relativa quantificazione, il Ctu ha concluso che le spese per il ripristino del fosso di guardia in terra come in origine, e quelle per il rifacimento del muro in cemento armato, anch'esso come in origine, ammontano a complessivi €. 73.612.04.
Non si ritiene meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno emergente relativo alla somma di euro 50.004,25, che ha allegato di aver corrisposto a Pt_1 CP_6
a seguito di transazione all'esito del giudizio per ATP, non essendo stato provato il relativo
[...] esborso.
Ogni altra domanda resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta, così dispone:
ACCOGLIE parzialmente la domanda di parte attrice;
ACCERTA e DICHIARA la concorrente responsabilità, nella causazione dell'evento dannoso, delle odierne convenute nella misura del 70% a carico del
[...]
e nella misura del 30% a carico di Controparte_2 [...]
e, per l'effetto, CP_3
CONDANNA il Controparte_2
l pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di della
[...] Parte_1 somma di euro 51.528,42, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
CONDANNA l pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di Controparte_3 della somma di euro 22.083,61, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Parte_1
CONDANNA le odierne convenute, secondo le anzidette quote di responsabilità, al pagamento, nei confronti di delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 759,00 per spese ed Parte_1 in €. 14.103,00 per compensi, oltre accessori di legge.
PONE a carico delle odierne convenute, nella medesima misura, le spese di Ctu come separatamente liquidate.
8 Tempio Pausania, 1.12.2025
Il giudice
RO Di AC
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. RO Di AC, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 680/2017 promossa da:
(C.F. , in persona dell'amministratore p.t. (già Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
, P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 P.IVA_2
GO IS (C.F. ) e RI IE PI (C.F. C.F._1
C.F._2
ATTORE
CONTRO
Controparte_2
C.F. , in persona del Presidente p.t, rappresentato e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_3
SA RI (C.F. ) C.F._3
CONVENUTO
C.F. ), in persona dell'amministratore p.t., rappresentata Controparte_3 P.IVA_4
e difesa dall'Avv. Claudio Coppacchioli (C.F. ) C.F._4
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
Controparte_2
e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “a) Accertare e Controparte_3 dichiarare, la responsabilità del Controparte_4
[..
[...] e della società in esclusiva e/o in concorso tra loro, per i
[...] Controparte_3 motivi esposti in premessa;
- Per l'effetto condannare il e la società CP_2 [...]
in esclusiva e/o in concorso tra loro, al risarcimento dei danni patiti dalla società CP_3 Pt_1
e precisamente delle seguenti somme: - € 71.700,10 oltre IVA, per la ricostruzione del muro in
[...] cemento armato e meglio descritte nel computo metrico predisposto dall'Ing. ; - € Persona_1
6.321,92 per la progettazione del suddetto muro ricostruito, come da fattura pro forma emessa dallo
- € 1.702,16 per la redazione di collaudo Controparte_5 statico del muro ricostruito a firma dell'Ing. - € 1.886,60 per la relazione geologica Persona_2 predisposta dal Dott. ; - € 1.426,34 per le spese sostenute per relazione CTU Persona_3 predisposta dall'Ing. ; - € 386,70 contributo unificato e marca da bollo Persona_4 corrisposti per la chiamata in causa del terzo nell'A.T.P. R.G. 2070/2015; - € 6.598,14, CP_2 fattura proforma a titolo di spese legali Avv. Danilo Varchetta e RI IE PI per l'attività svolta nell'A.T.P. R.G. 2070/2015; - € 8.845,00 per lo smaltimento materiali provenienti dalle aree consortili e dalla proprietà e depositati nel piazzale della società CP_3 Parte_1
e pagati interamente dalla società attrice, rilasciata dalla società G.E. S.r.l.; - € Controparte_6
50.004,25 quale somma corrisposta dalla società per i danni subiti a sua volta dalla Parte_1 società a seguito della caduta del muro in cemento armato sui semirimorchi. E Controparte_6 così, complessivamente € 148.871,21. b) Vittoria di spese diritti ed onorari”.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice deduceva:
- che l'impresa edile , nel mese di novembre 2015, a seguito di una cessione di ramo Controparte_1 di azienda, era divenuta di cui era rimasto amministratore unico il signor Parte_1 CP_1
;
[...]
- che, a seguito della suddetta cessione, aveva acquistato anche i beni immobili della Parte_1 medesima impresa edile;
- che, in particolare, era proprietaria di un lotto di terreno sito nella zona industriale di Parte_1
Olbia, via Ruanda, che era stato acquistato dal nell'anno 2007, su cui insisteva un capannone CP_2 ad uso deposito materiale edile realizzato successivamente;
- che, nella medesima via Ruanda, nella parte alta della strada, posto dinanzi al capannone di Pt_1
si trovava lo stabilimento della società
[...] Controparte_3
- che, nella notte tra l'1 ed il 2 ottobre 2015, in occasione dell'abbondante pioggia che si era riversata sulla città di Olbia, e, in particolare, nella zona industriale, aveva subito ingenti danni Parte_1 alla propria proprietà, tra cui anche il parziale crollo del muro in cemento armato posto lungo il confine con la società CP_1 Parte_3
- che, nell'occasione, il suddetto muro era caduto su due semirimorchi parcheggiati nella proprietà della al di sotto del muro, riportando ingenti danni;
Parte_4
- che, a seguito dei suddetti danni, aveva depositato, presso il Tribunale di Parte_4
Tempio Pausania, un ricorso per accertamento tecnico preventivo, chiamando in giudizio l'impresa edile , ora Controparte_1 Parte_1
- che nel predetto giudizio era stato nominato c.t.u. l'ing. , che aveva depositato la Persona_4 propria relazione tecnica ed evidenziato, fra le cause che avevano determinato il crollo del muro in cemento armato, l'evento meteorico di grande rilevanza che si era verificato sulla città di Olbia nelle
2 giornate del 1 e del 2 ottobre 2015, oltre alla circostanza che l'infrastrutturazione del territorio era stata eseguita senza adeguati studi idrologici e idraulici;
- che il CTU aveva poi individuato un ulteriore elemento che aveva contribuito al crollo del muro in cemento armato e, cioè, il fatto che il canale fosso di guardia posto sulla via Ruanda era stato tombato per effetto della realizzazione del parcheggio da parte di circostanza che aveva Controparte_3 compromesso la funzionalità idraulica di raccolta delle acque della medesima via Ruanda;
- che, dunque, nella notte tra il 1 e il 2 ottobre 2015, in occasione delle abbondanti piogge, il lotto di proprietà di parte attrice era stato invaso da una enorme quantità di acqua e di detriti che avevano determinato il crollo parziale del muro in cemento armato, crollo non attribuibile a problematiche inerenti la struttura in cemento armato;
- che, difatti, la quantità d'acqua e di detriti era arrivata dalle parti alte della zona industriale, confluendo nel lotto di parte attrice con grande forza e quantità, e tale situazione si era verificata per motivi attribuibili al , a cui erano appunto consorziate tutte le attività presenti Controparte_2 nella zona industriale di Olbia, ovvero al che non aveva realizzato le adeguate infrastrutture, CP_2 così come non aveva adeguato e potenziato la rete idrica e fognaria, nonché alla società Controparte_3
che, nella realizzazione del parcheggio adiacente al capannone, aveva soppresso il fosso di
[...] guardia, senza provvedere al ripristino delle opere idrauliche funzionali alla corretta regimentazione delle acque;
- che, pertanto, le circostanze descritte avevano determinato ingenti danni alla parte attrice, di cui si chiedeva il risarcimento sia al che a CP_2 Controparte_3
In data 19.06.2017 si costituiva in giudizio chiedendo accogliersi le Controparte_3 seguenti conclusioni: “In via preliminare: Dichiarare ed accertare la carenza di legittimazione passiva di per i motivi esposti in atto e per l'effetto estromettere la Controparte_3 concludente dal presente giudizio. In subordine: Dichiarare ed accertare la carenza di legittimazione attiva di per i motivi esposti in atto, con ogni inerente conseguenza. In subordine, nel Parte_1 merito: Respingere ogni avversaria domanda nei confronti di perché Controparte_3 infondata in fatto e in diritto sia con riferimento all'an che al quantum. In subordine: Dare atto e riconoscere che l'evento metereologico verificatosi tra il 1° ed il 2 ottobre 2015 nei luoghi di cui è causa ha natura eccezionale e configura la fattispecie di caso fortuito e/o forza maggiore e per l'effetto Rigettare ogni avversaria domanda nei confronti della concludente. In via ulteriormente subordinata, a valere per il denegato caso in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse di ravvisare una qualche responsabilità della concludente per i fatti di causa: Accertare che non ha Parte_1 titolo al risarcimento per effetto dell'art. 1227 2° comma c.c. per le ragioni esposte in atti o, in ulteriore subordine, ridurre l'entità del risarcimento ex art. 1227 1° comma c.c. per aver Pt_1 concorso a cagionare il danno. In ultimo subordine: Accertare la misura della responsabilità in denegata ipotesi ascrivibile a anche ai fini di cui all'art. 2055 c.c. 2° Controparte_3 comma. Condannare al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., nella misura che Parte_1
l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia”.
In data 20.06.2017 si costituiva in giudizio Controparte_2
, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “In via Preliminare, dichiararsi il difetto di
[...] legittimazione attiva della a richiedere il risarcimento dei danni, poiché non titolata, nel Parte_1 presente giudizio. Nel merito. 1) Contrariis reiectis;
2) Rigettare la domanda attrice e per l'effetto assolvere il da ogni avversa domanda perché infondata;
3) In via Controparte_2
Subordinata, previa domanda riconvenzionale esplicata nei confronti di dichiararsi CP_7
3 quest'ultima tenuta a risarcire e manlevare , in tutto ovvero in parte, secondo CP_2
l'apporto causale e la misura accertata in corso di causa, dalla domanda di risarcimento del danno avanzata d all'attrice ; 4) In ogni caso con Vittoria di spese del giudizio”.
La causa veniva istruita con produzioni documentali ed a mezzo Ctu.
All'udienza del 04.07.2025, calendarizzata per la precisazione delle conclusioni e sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni e chiedevano i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con provvedimento del 12.08.2025, il Giudice, all'esito dell'udienza del 4.7.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con l'introduzione del presente giudizio ha lamentato che, in occasione delle forti Parte_1 piogge verificatesi tra il 1 ed il 2 ottobre 2015 nella città di Olbia e, in particolare, nella zona industriale – via Ruanda, ove si trovano gli immobili ed il capannone di sua proprietà, aveva subito ingenti danni, imputabili alle odierne convenute e, in particolare: al quale proprietario e CP_2 custode delle strade e relative pertinenze, per la mancata realizzazione delle adeguate infrastrutture, per non aver potenziato la rete idrica e fognaria, ovvero per non aver provveduto alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze (fosso di guardia e calditoie), nonché delle attrezzature, impianti e servizi al controllo tecnico dell'efficienza delle strade;
ad per la CP_3 distruzione, in occasione dei lavori di costruzione del parcheggio eseguiti sulla sua proprietà, del fosso di guardia e per il mancato ripristino delle opere idrauliche danneggiate durante i lavori per la realizzazione dell'area parcheggio.
Nel costituirsi in giudizio domandava “In via preliminare: Dichiarare ed accertare la CP_3 carenza di legittimazione passiva di er i motivi esposti in atto e per l'effetto Controparte_3 estromettere la concludente dal presente giudizio”, sul presupposto di non essere proprietaria dell'immobile, né del lotto su cui esso insiste, né di quelli limitrofi e adiacenti.
L'eccezione è priva di pregio e va rigettata.
Sul punto, va osservato che ha il possesso, la disponibilità e l'uso di tutto il lotto di terreno, CP_3 tanto che, con la convenzione del 15/12/2014, sottoscritta tra e , lo CP_2 CP_2 CP_3 stesso ha concesso alla società, dandone pieno titolo di disponibilità e diritto di utilizzo, CP_2 ulteriori porzioni e superfici confinanti con il lato sud del lotto utilizzato, a seguito della quale sono stati ampliati dalla medesima gli spazi destinati a parcheggi privati. CP_3
A ciò aggiungasi la circostanza che è stata la stessa a presentare documenti e progetti volti CP_3 ad ampliare e modificare lo stato dei luoghi ove insiste l'intero immobile e l'area esterna, sia presso l'Ufficio Urbanistica e l'Ufficio SUAP del Comune di Olbia, sia presso gli Uffici del CP_2 inoltre, non solo ha provveduto a richiedere tutte le relative autorizzazioni, ma ha eseguito direttamente tutti i lavori necessari interni ed esterni per rendere l'immobile e la stessa area esterna (parcheggi) adatti all'uso al quale intendeva destinarli, provvedendo, finanche, al pagamento, mediante bonifico, al Comune di Olbia, Servizio di Tesoreria, dei relativi oneri e diritti.
In considerazione di tali circostanze il aveva più volte diffidato , come emerge CP_2 CP_3 agli atti, a realizzare le opere di salvaguardia idraulica indispensabili al deflusso e controllo delle acque piovane. In riscontro a tali richieste, è significativa la missiva del 20.03.2015, con la quale
, in relazione alle opere di salvaguardia necessarie alla regimentazione delle acque CP_3
4 superficiali, comunicava di aver dato incarico ad un tecnico di fiducia al fine di risolvere i problemi lamentati e si impegnava a provvedere alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, fissando come termine il 15.05.2015; comportamento questo di espresso riconoscimento del proprio obbligo, certamente incompatibile con l'asserita carenza di legittimazione passiva.
Gli odierni convenuti eccepivano, inoltre, la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire di
Parte_1
Anche tale eccezione è priva di fondamento.
Invero, mediante il conferimento d'azienda di cui all'atto del 04.11.2015, l' Parte_2
ha conferito a i terreni ed il capannone industriale per cui è causa, come
[...] Parte_1 emerge anche da visura catastale agli atti
Per quanto detto, essendo emerso che il lotto, oggetto della domanda di risarcimento nel presente giudizio, è stato conferito in data anteriore all'introduzione del presente giudizio, va, senza alcun dubbio, affermata la legittimazione attiva di parte attrice nella domanda per cui è causa.
Nel merito, l'odierna attrice ha chiesto “a) Accertare e dichiarare, la responsabilità del
[...]
e della società Controparte_2 [...]
in esclusiva e/o in concorso tra loro, per i motivi esposti in premessa;
- Per l'effetto CP_3 condannare il e la società in esclusiva e/o in concorso tra CP_2 Controparte_3 loro, al risarcimento dei danni patiti … E così, complessivamente € 148.871,21”.
Va preliminarmente osservato che, prima del presente giudizio, con procedimento ex art. 696 c.p.c., la ha convenuto in giudizio l' (dante causa Parte_4 Parte_2 dell'odierna attrice), chiedendo il risarcimento dei danni, quantificati in €. 170.000,00, subiti in occasione dell'evento alluvionale verificatosi nell'ottobre 2015.
Nel suddetto giudizio, esteso poi anche al (ma non ad ), veniva espletata CTU, CP_2 CP_3 ed all'esito era stato stipulato atto di transazione tra la e l' Parte_4 [...]
(ora , con cui quest'ultima si era impegnata al versamento alla Parte_2 Parte_1 [...] della somma di €. 50.004,25 per i danni da essa subiti sui semirimorchi in occasione Parte_4 dell'evento del 1 e 2 ottobre 2015. Anche tale voce di danno è oggetto della domanda di cui al presente giudizio, quale danno emergente.
Tanto premesso, deve stabilirsi se l'evento atmosferico dedotto in giudizio possa integrare, così come eccepito dagli odierni convenuti, la fattispecie di “evento eccezionale e imprevedibile”, tale da interrompere il nesso di causalità esistente tra la condotta, commissiva e/o omissiva, e l'evento dannoso.
Sebbene il CTU, chiamato a rispondere sul relativo quesito, abbia definito l'accadimento quale
“evento eccezionale e imprevedibile”, pur tuttavia questo Giudice ritiene doversi discostare da tale valutazione, alla luce della prevalente giurisprudenza in materia.
Invero, le precipitazioni atmosferiche straordinarie e imprevedibili non valgono da sole ad interrompere il nesso di causalità esistente tra la condotta di chi è tenuto a sorvegliare i beni e l'evento dannoso, allorquando l'Ente preposto non abbia effettuato la dovuta manutenzione agli impianti necessari ad evitare l'allagamento delle strade e, quindi, il danneggiamento a cose. Tra l'altro, considerata ormai la frequenza con cui forti piogge e alluvioni si verificano, la giurisprudenza ha statuito che l'eccezionalità delle piogge può configurare caso fortuito solo quando costituisce una causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, nonostante la manutenzione
5 e pulizia dei sistemi di smaltimento delle acque piovane;
“… una pioggia di particolare forza e intensità, protrattasi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può, ragionando in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore;
ma non quando sia stata accertata dal giudice di merito l'esistenza di elementi dai quali desumere una sicura responsabilità proprio del soggetto che invoca l'esimente in questione, come in caso di rottura, per carenza di manutenzione, della rete fognaria” (Cass. civ., 28.11.2019 n. 31066; Cass. civ., 24.03.2016 n. 5877; Cass. civ., ord. 28.07.2017, n. 18856).
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 26.02.2021, n. 5422 sono intervenute elencando una serie di principi che devono regolare l'accertamento della ricorrenza del caso fortuito in occasione dei danni causati da eventi meteorici di particolare intensità, affermando che “affinchè un evento meteorico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e, dunque, rilievo di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 45 c.p., occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità”; hanno specificato, inoltre, che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale (nel senso di una sua ricorrenza saltuaria e non frequente) non sia, di per sé, sufficiente a configurare l'esimente del “caso fortuito”, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza.
Tra l'altro, è emerso in giudizio un evento alluvionale di dimensioni simili a quello oggetto di causa aveva già colpito la città di Olbia qualche anno prima, ovvero nella notte tra il 18 ed il 19 novembre 2013, il che consente certamente di escludere l'imprevedibilità del successivo evento, dedotto nel presente giudizio.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che il nesso di causalità non possa, nella fattispecie, ritenersi interrotto dall'evento alluvionale.
Alla luce delle evidenze emerse, deve dunque verificarsi la sussistenza o meno dei comportamenti, commissivi e/o omissivi, asseritamente posti in essere dalle odierne convenute, così come argomentato da parte attrice.
Dalle risultanze dell'istruttoria è emerso che l'evento dannoso in parola è stato determinato da un concorso di cause;
in particolare, il Ctu ha affermato che “Dall'esame della documentazione appare del tutto evidente che il muro sia crollato a causa della forte spinta causata dall'accumulo di acqua a monte del muro stesso … Quando si verificò il nubifragio del 2013 nella via Ruanda, non era ancora stata realizzata la rotatoria adiacente alla ditta non era stato ancora pavimentato CP_3 il piazzale della e non era stato ancora eliminato il fosso di guardia, dunque, il terreno CP_3 ancora scoperto era stato in grado di assorbire una buona parte delle acque piovane, di conseguenza sulla via Ruanda si riversò una quantità di acqua inferiore … Inoltre, con la realizzazione della rotatoria parte dell'acqua che cadeva nella tangenziale è confluita anch'essa sulla via Ruanda. A ciò bisogna aggiungere il fatto che la pavimentazione di tutta l'area del parcheggio, l'area di pertinenza della rotatoria, l'area del piazzale della e il ricoprimento del canale di guardia, CP_3 ha ridotto i tempi di corrivazione, cioè detto in parole povere il tempo che impiega l'acqua ad andare dal punto più alto al punto più basso, dunque aumentando così anche la rapidità con la quale l'acqua si è riversata nella strada e di conseguenza nel lotto della che come già detto è il punto più Pt_1 depresso di quella area. Tutta questa serie di cause, agendo congiuntamente, ha causato una grande spinta sul muro, che, come emerge dai calcoli, non era predisposto a sostenere questo carico così grande”.
Ma v'è di più.
6 Il Ctu, in risposta al quesito “Accerti se la soppressione del canale/fosso di guardia che scorreva parallelamente alla via Ruanda abbia concorso - in presenza delle succitate condizioni atmosferiche e indicando altresì la percentuale di incidenza nella causazione - a cagionare i danni lamentati da parte attrice, specificando altresì se la presenza dello stesso abbia inciso (e in che misura) sul crollo del muro oggetto di causa”, ha affermato che la percentuale di incidenza che poteva assumere il fosso di guardia è compreso tra il 26% e il 36% e che può essere ragionevole considerare il valore mediano tra i due del 30%.
Infine, ha concluso il Ctu che “Per evitare il collasso del muro sarebbe stato necessario ridurre la spinta dell'acqua. Per raggiungere tale obiettivo non si sarebbe dovuto eliminare il fosso di guardia, si sarebbero dovute migliorare e potenziare le opere di salvaguardia, prevedere un sistema di smaltimento più efficiente delle acque meteoriche ricadenti sulle aree consortili e private…”.
Nel regolamento dei servizi di fognature e depurazione del Controparte_8
di Olbia è previsto:
[...]
- all'art. 12 bis che “Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni …spettano esclusivamente al ”; CP_2
- all'art. 19 che “Gli allacciamenti con le fognature consortile ….appartengono al per la CP_2 parte ricadente all'esterno della proprietà privata”;
- all'art. 22 che “Le reti fognarie per la raccolta delle acque di rifiuto nell'interno della proprietà privata e la relativa manutenzione sono eseguite a cura e spese dell'utente. Tutte le verifiche, manovre e manutenzioni occorrenti alle condotte d'allacciamento per la parte ricadente all'esterno alle proprietà private spettano invece esclusivamente al ”. CP_2
Dalle risultanze dell'istruttoria è emerso, dunque, che il per il fatto stesso di aver realizzato CP_2 le infrastrutture e le urbanizzazioni della Zona Industriale di Olbia, compresa la rete idrica e quella fognaria, aveva, in qualità di proprietario ed ente gestore, l'obbligo e il dovere di mantenere tali strutture in buono stato di manutenzione, di adeguarle e di potenziarle in base alle necessità, cosa che non è avvenuta, non avendo esso realizzato le dovute infrastrutture, così come non ha adeguato e potenziato la rete idrica e fognaria;
tra l'altro, nel costruire le strade, non ha realizzato adeguati scoli e caditoie, né installato adeguate tubazioni che consentissero il giusto incanalamento e il rapido deflusso verso valle delle acque provenienti dalle zone superiori.
, dal canto suo, con la realizzazione dei lavori di ampliamento dell'area di parcheggio, CP_3 non accompagnata dalle opportune opere funzionali alla corretta regimentazione delle acque, e con la chiusura del fosso di guardia, ha senza dubbio alcuno inciso nella causazione dell'evento, in quanto tali comportamenti hanno determinato un afflusso di acqua sulla via Ruanda nettamente superiore a quello che si aveva prima della realizzazione delle suddette opere.
Non si ritiene sussistente, nella fattispecie, una concorrente responsabilità di parte attrice;
invero il Ctu ha precisato, sul punto: “Rimane dell'idea che il muro fosse stato realizzato in modo da sopportare un regime di esercizio ordinario, ma non essere in grado di sopportare un regime di esercizio straordinario, cioè con un carico di forze come quello causato da un evento molto intenso, concentrato e repentino di cui si è ampiamente discusso”.
Osserva questo Giudice che l'edificazione del muro era stata regolarmente autorizzata, né sussistevano prescrizioni particolari sulle caratteristiche che avrebbe dovuto avere;
si ritiene, dunque, che siano state le omissioni addebitabili alle convenute che, aumentando si ala quantità che la velocità
7 con la quale l'acqua si è riversata nella strada, e di conseguenza nel lotto della a determinare Pt_1 il crollo.
A ciò aggiungasi la circostanza che lo stesso muro era stato costruito tenendo conto della presenza del fosso di guardia, dell'assenza della rotatoria e dei parcheggi asfaltati e, dunque, di uno stato dei luoghi ben diverso da quello presente nel momento in cui si è verificato l'evento per cui è causa. A riprova, va osservato che il muro in questione, già esistete allorquando si era verificato l'alluvione del novembre 2013, in tale occasione non ha subito alcun cedimento strutturale, proprio in ragione del fatto che, all'epoca, lo stato dei luoghi non era stato ancora modificato in maniera profonda, così come poi è stato fatto a partire dall'anno 2014 da e dal CP_3 CP_2
Alla luce di quanto dedotto, essendo emerse concorrenti responsabilità delle odierne convenute nella determinazione dell'evento per cui è causa, da quantificarsi nella misura del 70% a carico del CP_2
e del 30% a carico di , sulla base delle rispettive condotte omissive e commissive come in CP_3 precedenza descritte, entrambe le società dovranno rispondere, nei limiti indicati, del relativo danno.
In ordine alla relativa quantificazione, il Ctu ha concluso che le spese per il ripristino del fosso di guardia in terra come in origine, e quelle per il rifacimento del muro in cemento armato, anch'esso come in origine, ammontano a complessivi €. 73.612.04.
Non si ritiene meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno emergente relativo alla somma di euro 50.004,25, che ha allegato di aver corrisposto a Pt_1 CP_6
a seguito di transazione all'esito del giudizio per ATP, non essendo stato provato il relativo
[...] esborso.
Ogni altra domanda resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta, così dispone:
ACCOGLIE parzialmente la domanda di parte attrice;
ACCERTA e DICHIARA la concorrente responsabilità, nella causazione dell'evento dannoso, delle odierne convenute nella misura del 70% a carico del
[...]
e nella misura del 30% a carico di Controparte_2 [...]
e, per l'effetto, CP_3
CONDANNA il Controparte_2
l pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di della
[...] Parte_1 somma di euro 51.528,42, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
CONDANNA l pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di Controparte_3 della somma di euro 22.083,61, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Parte_1
CONDANNA le odierne convenute, secondo le anzidette quote di responsabilità, al pagamento, nei confronti di delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 759,00 per spese ed Parte_1 in €. 14.103,00 per compensi, oltre accessori di legge.
PONE a carico delle odierne convenute, nella medesima misura, le spese di Ctu come separatamente liquidate.
8 Tempio Pausania, 1.12.2025
Il giudice
RO Di AC
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