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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/02/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 4227/2023 (che porta riunito il n. 4598/2023 R.G.)
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4227/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 25/07/2023 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. BOZZONE ALESSANDRO
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Con l'avv. GAZZOLI MONICA
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 19.1.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
− “si aderisce alla domanda di cessazione degli effetti civili di matrimonio avanzata dalla IG.ra in sede CP_1 di ricorso cumulativo nel procedimento R.g. 4598/2023 riproposta in sede di comparsa di costituzione nel presente procedimento;
− si chiede quindi, stante il passaggio in giudicato della sentenza n. 730 pubblicata il 28.03.2024 giusta certificazione in data 13.11.2024 della Cancelleria, che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili di matrimonio contratto dai
IG.ri nato a [...] il [...] e dalla IG.ra nata a [...] il Parte_1 CP_1
1 10.11.1968 in data 06.05.1995 a Ponzano Veneto (TV) trascritto al n. 10 Parte 2 serie A dell'anno 1995 alle condizioni della separazione personale secondo quanto chiesto dal IG. ; Parte_1
− rigettare, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, ogni richiesta di addebito della responsabilità formulata dalla IG.ra CP_1
− dato atto che il figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, vive stabilmente presso la nuova residenza Persona_1 della madre, e che l'altro figlio , anch'egli maggiorenne ma non autosufficiente, è tornato a vivere Persona_2 stabilmente presso l'abitazione del padre, come da nota con allegata dichiarazione dimessa in data 11.11.2024, disporre che ognuno dei genitori provvederà, con le proprie risorse patrimoniali e reddituali, al mantenimento ordinario del figlio rispettivamente convivente, fermo il contributo alle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore;
− per l'effetto, rilevata l'intervenuta modifica della collocazione abitativa di che è tornato a vivere Persona_2 stabilmente con il padre, revocare l'ordinanza ex art. 473 bis 23 C.p.c. 06.11.2024 relativamente al capo che ha onerato il IG. alla corresponsione in favore della IG.ra quale contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento ordinario del figlio , della somma mensile di Euro 250,00 oltre a rivalutazione Istat, a Persona_1 far data dal rientro effettivo di così come comprovato;
Persona_2
− rigettare la richiesta formulata dalla IG.ra relativa al contributo quali spese straordinarie dei 2 figli CP_1 della quota dell'80% a carico del IG. ; Parte_1
− veicolare le somme attualmente esistenti sul conto corrente e sul conto titoli alle esigenze di prosecuzione studi di entrambi
i figli;
− l'autovettura Fiat Tipo Tg. FS270VG resterà nella esclusiva disponibilità del IG. con oneri alla stessa Parte_1 collegati a carico del IG. , l'autovettura Fiat 500 verrà intestata alla IG.ra con spese Parte_1 CP_1
a carico della stessa e con oneri alla stessa collegati a carico della IG.ra ; Parte_2
− l'autovettura Ford Fiesta resterà in utilizzo dei due figli a seconda LL necessità con oneri (assicurazione, bollo e manutenzione) a carico del 50% tra i due genitori;
− con la condanna della IG.ra al pagamento LL competenze di causa anche alla luce dell'esito CP_1 complessivo della controversia.”
Per parte resistente:
“IN VIA PRELIMINARE:
Si chiede la modifica dell'ordinanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. del 06.11.2024, relativamente alla decorrenza dell'assegno di mantenimento di in favore della IG.ra anticipando l'efficacia del provvedimento al Persona_1 CP_1
06.11.2024, per tutti i motivi esposti in premessa;
NEL MERITO: tenuto conto che il figlio risiede stabilmente presso la madre e che il sig. gode di redditi superiori alla Per_1 Pt_1
IG.ra disporsi un contributo mensile paterno per il figlio da versarsi alla madre di € 250,00 (da CP_1 Per_1 aggiornarsi annualmente in base agli indici Istat) a far data dal 06.11.2024, eventualmente da rideterminarsi all'esito
2 LL indagini attraverso l'Agenzia LL Entrate - Servizio per l'Anagrafe Tributaria -; nell'ipotesi di cessazione della coabitazione tra il figlio e la madre, disporsi che il contributo mensile al suo mantenimento ordinario venga versato Per_1 dal padre direttamente al medesimo ai sensi dell'art. 337 septies c.c., rimettendosi la IG.ra al Giudicante per CP_1 la determinazione del proprio eventuale contributo;
tenuto conto che risiede presso il padre, quest'ultimo provvederà al mantenimento ordinario del medesimo in via Per_2 diretta. Dal trasferimento di all'estero, disporsi un contributo mensile paterno al suo mantenimento ordinario Per_2 mensile (da aggiornarsi secondo gli indici Istat) in forma diretta dal padre al medesimo ai sensi dell'art. 337 septies c.c., rimettendosi la IG.ra al Giudicante per la determinazione del proprio eventuale contributo, in considerazione CP_1 della disparità finanziaria dei coniugi, come esposta in atti;
Entrambi i genitori concorreranno alle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno, salvo diversa proporzione all'esito LL indagini sopra richieste. Per l'individuazione e la disciplina del consenso con riferimento alle spese straordinarie si applicherà il Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
-Attesa la già manifestata adesione della sig.ra (pag. 10 ultimo capoverso della comparsa di costituzione e CP_1 risposta di data 15.12.2023) alla domanda formulata alla condizione n.5 del ricorso del IG. in merito Pt_1 all'intestazione dell'autovettura Fiat 500 alla IG.ra con spese a carico di quest'ultima e con assunzione di CP_1 costi a proprio carico, si chiede che l'Ill.mo Giudice prenda atto in sentenza dell'intervenuto accordo sul punto.
IN VIA ISTRUTTORIA:
-previa modifica dell'ordinanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. del 06.11.2024, si insiste per l'accoglimento dell'istanza di indagini presso l'Agenzia LL Entrate su tutti i conti correnti, conti di deposito titoli, assicurazioni sulla vita e/o ogni altro tipo di investimenti in capo o cointestati al IG. ; Pt_1
Si insiste per l'ammissione della prova testimoniale richiesta in memoria ex art. 473bis.17 comma 2 c.p.c. di data
16.02.2024, nonché per il rigetto LL istanze istruttorie ex adverso di cui alla memoria ex art.473bis.17 n. 1 del
15.01.2024 in quanto inammissibili, chiedendo l'abilitazione a prova contraria nell'ipotesi di ammissione, indicando
a teste il IG. come da nota di trattazione del 17.07.2024. Tes_1
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Attesa la non trasparente condotta processuale del IG. , per tutti i motivi esposti, si chiede l'applicazione degli Pt_1 artt. 96 e 473bis.18 c.p.c.”
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva nei confronti di con Parte_1 CP_1 cui allegava di aver contratto matrimonio in data 6.5.1995.
Dall'unione nascevano i figli (il 13.2.2000) e (il 13.3.2003). Per_2 Per_1
Allegava:
3 - avere da sempre vissuto la famiglia presso immobile di Caerano di San Marco di propria titolarità;
- che entrambi i figli si iscrivevano, dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, alla scuola “Cantor Air S.r.l.” di Bergamo per ottenere l'abilitazione quali piloti di linea;
- non avere allo stato nessuno dei due ancora conseguito l'indipendenza economica, né terminato gli studi;
- essersi incrinato da vari anni il rapporto tra i coniugi, con separazione di fatto – seppur in costanza di coabitazione – dal 2018.
Chiedeva pronunciarsi la separazione, con assegnazione a sé della casa coniugale, assegnazione alla resistente di termine per il rilascio, veicolazione LL somme presenti sul conto corrente e sul conto corrente titoli alle esigenze dei figli fino al completamento da parte di entrambi del percorso di studi e con regolamentazione dell'intestazione e dell'utilizzo LL auto in quel momento nella disponibilità del nucleo familiare.
− Si costituiva il 16.12.2023 contestando quanto ex adverso dedotto e allegando: CP_1
- di aver depositato nelle more ricorso cumulativo per separazione e divorzio rubricato al n.
4598/2023 R.G. dell'intestato Tribunale, già riunito al precedente a seguito di istanza ex artt.
273/274 c.p.c.;
- continuare a soggiornare a Bergamo ed essere invece nel frattempo rientrato in Per_2 Per_1
Veneto per studiare da casa;
- essersi in effetti il rapporto coniugale deteriorato da vari anni a causa della profonda disaffezione nei propri confronti da parte del marito;
- di aver nel frattempo reperito – viste le pressioni del coniuge per ottenere il rilascio dell'abitazione
– appartamento in locazione lasciando in data 6.12.2023 la casa familiare;
- di essersi, nel corso della vita coniugale, dedicata in via prevalente alla cura dei figli e della famiglia, contribuendo nel frattempo con il proprio reddito ai bisogni della stessa;
- di aver venduto nel 2007 dei beni ereditati dal proprio padre, versando il corrispettivo di oltre €
230.000,00 ottenuto dalla vendita, in conto corrente cointestato con il coniuge e poi in deposito titoli, anche questo cointestato, lasciandone la gestione al ricorrente;
- di aver di recente scoperto che il coniuge, violando la propria fiducia, utilizzava tali risorse per effettuare pagamenti e acquisti personali e per alimentare conti e aprire gestioni patrimoniali.
Chiedeva la pronuncia di separazione, con addebito al marito – e trascorso il termine di legge, la pronuncia di divorzio – e la statuizione in capo a ciascun genitore dell'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando direttamente a questi l'importo mensile di 200,00 (la madre)
e di € 500,00 (il padre), entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT e con spese straordinarie al 20 % a proprio carico e all'80 % a carico del ricorrente. Aderiva parzialmente alla domanda del ricorrente di regolamentazione dell'intestazione e dell'uso LL auto di famiglia.
4 − Con provvedimento dell'11.10.2023 il Giudice disponeva la riunione al presente procedimento del procedimento n. R.G. 4598/2023.
− Dopo lo scambio LL memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti comparivano avanti al Giudice all'udienza del 29.2.2024, venivano sentite e il Giudice ne tentava infruttuosamente la conciliazione, riservandosi all'esito per i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e per la pronuncia della sentenza sullo status, concordemente richiesta dalle parti.
− La separazione tra le parti veniva pronunciata con sentenza parziale n. 730/2024 dell'intestato
Tribunale all'esito della quale la causa veniva rimessa sul ruolo per il proseguo del giudizio.
− All'esito, con ordinanza del 17.4.2024 la Giudice assegnava termine per deposito di documentazione economica aggiornata e fissava nuova udienza.
− Con ordinanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. del 6.11.2024, vista la richiesta nel frattempo avanzata dalla resistente di modifica LL condizioni in essere, preso atto del prossimo trasferimento all'estero di la Giudice statuiva l'obbligo per il ricorrente - con decorrenza dal mese di trasferimento di Per_2 all'estero - di versare alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Per_2 mantenimento ordinario di , l'importo mensile di € 250,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, Per_1 ferma la contribuzione al 50 % tra le parti per le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Treviso.
Con la stessa ordinanza la Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ogni diversa istanza rigettata, dichiarava chiusa l'istruttoria e assegnava alle parti i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
− All'esito, la Giudice, disponeva l'espunzione dal fascicolo della nota non autorizzata e della relativa produzione documentale del 30.12.2024 di parte ricorrente e tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
***
Sulla domanda di separazione e sulla rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio
− La separazione tra le parti è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 730/2024 dell'intestato
Tribunale, da intendersi qui richiamata.
− La domanda di addebito - tardivamente proposta dal ricorrente nelle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
-, non è stata dallo stesso coltivata.
− Allo stesso modo, la resistente non ha coltivato la domanda di addebito della separazione dalla stessa tempestivamente proposta.
5 − Costituendosi la resistente ha proposto in via riconvenzionale ex art. 473 bis.49 c.p.c. domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio – cui il ricorrente ha peraltro aderito - che andrà esaminata una volta decorso il termine di legge, con conseguente rimessione della causa sul ruolo a tal fine.
***
Sulle statuizioni economiche
− Il ricorrente risulta titolare del negozio “Tricology di Trevisano Loris”, ditta individuale senza dipendenti
(doc. 4 ricorrente).
− Lo stesso risulta titolare dell'ex casa familiare di Caerano di San Marco (doc. 2 ricorrente), già rilasciata spontaneamente dalla resistente, cointestatario con la moglie di conto corrente presso NC LL
ER NE (doc. 5 ricorrente) e intestatario di conto titoli (doc. 6 ricorrente).
− Lo stesso ha documentato di sostenere canone di affitto per la propria attività, finanziamento per la stessa e, finanziamento con rata di circa € 230,00 mensili, per acquisto di un'auto.
− Come già rilevato in corso di giudizio, il reddito netto mensile dichiarato dallo stesso (circa € 1.100,00) risulta incongruo rispetto alle spese sostenute per il mantenimento diretto dei figli e per il proprio sostentamento, oltre che per la rata di € 230,00 mensili per l'acquisto di un'auto.
− Risultano peraltro versamenti mensili in contanti sul conto dell'attività (doc. 2 depositato il 19.3.2024) oltre che significativi investimenti e movimentazione titoli (docc. 1, 4 e 5 ricorrente depositati il
19.3.2024).
− Alla luce di ciò si può ritenere una capacità reddituale dello stesso quanto meno assimilabile a quella della coniuge, anche tenuto conto della titolarità dell'immobile ex casa familiare, già dalla stessa spontaneamente rilasciato.
− La resistente da parte sua risulta titolare dell'impresa individuale “I riccioli di Laura di De Rossi Laura”, dall'1.7.1997 (doc. 12 resistente), senza dipendenti, con reddito medio netto mensile dichiarato di €
2.000,00 (docc. 13 e 13 A resistente). La stessa ha documentato di aver acceso un finanziamento per la propria attività con rata mensile di € 175,00 (doc. 15 resistente).
− La stessa risulta inoltre intestataria per la misura di 1/3 di compendio immobiliare derivatole dalla successione del padre (doc. 19 resistente), comprese due abitazioni di cui però una gravata da diritto di abitazione della madre e l'altra abitata dalla sorella (doc. 20 resistente) oltre che intestataria assieme alla sorella di alcuni investimenti (docc. 21 e 22 resistente) sebbene la stessa ne abbia allegato la titolarità materna.
− Dopo il rilascio dell'abitazione familiare, la resistente risulta aver reperito immobile in locazione con canone mensile di € 400,00 (doc. 25 resistente).
− Alla luce di quanto sopra, come già rilevato, la capacità reddituale LL parti risulta sostanzialmente assimilabile.
6 − I coniugi sono cointestatari del conto corrente n. 3314855/87 (docc. 9 e 17 resistente) inizialmente alimentato dai profitti della vendita di beni della resistente, e di conto deposito titoli n. 3004244, appoggiato al conto 314855 (docc. 10 e 18 resistente) ove le somme venivano trasferite.
− Nessuno dei due figli risulta al momento economicamente indipendente, avendo ancora in essere entrambi il percorso di formazione intrapreso.
− Le parti, sentite all'udienza del 29.2.2024, davano atto essere entrambi i figli ritornati nel frattempo a casa, risiedendo in via prevalente dal padre e in via prevalente dalla madre. Per_2 Per_1
− La resistente, con istanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. presentata nel luglio 2024 aveva allegato un prossimo trasferimento di all'estero per qualche mese, chiedendo una revisione LL statuizioni Per_2 economiche in essere, considerati i maggiori oneri di mantenimento diretto su di sé gravanti, vista la prevalente presenza di presso la propria abitazione. Per_1
− In parziale accoglimento di tale istanza questa Giudice, con ordinanza del 6.11.2024 disponeva una modifica LL condizioni in essere, con decorrenza dal momento dell'effettivo trasferimento di Per_1 all'estero.
− Risulta che nel frattempo tale modifica non sia mai divenuta esecutiva essendosi la permanenza di all'estero protratta solo per qualche settimana. Per_1
− Alla luce di ciò, considerato che non sono preventivabili gli spostamenti dei figli - dati gli oneri formativi sugli stessi gravanti e la possibilità che entrambi si allontanino dalle rispettive abitazioni per periodi più o meno prolungati -, si ritiene di confermare il solo mantenimento diretto degli stessi da parte dei genitori, ferma la ripartizione LL spese straordinarie al 50 % in capo a ciascuno, regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Treviso.
− Infatti, sebbene per determinati periodi i genitori possano trovarsi sgravati dell'onere di mantenimento diretto, va considerato che il percorso che i figli stanno seguendo è assimilabile e che quindi eventuali maggiori oneri di mantenimento diretto temporaneamente a carico di una LL parti, verranno compensati nel momento in cui anche l'altro figlio affronterà temporanei trasferimenti altrove, già affrontati, o che saranno affrontati nel futuro, anche dall'altro.
− Quanto alle spese straordinarie, considerati i redditi LL parti e le risorse LL stesse – oltre che la concorde scelta di far intraprendere a entrambi i figli tale percorso di formazione -, risulta congruo porle per il 50 % a carico di ciascun genitore.
− Si prende atto della parziale adesione della resistente alla domanda di intestazione e regolamentazione dell'utilizzo LL auto nella disponibilità del nucleo, nella misura in cui le conclusioni LL parti sul punto risultano concordi.
7 − Risulta invece inammissibile in questa sede la domanda proposta dal ricorrente di veicolare le somme attualmente esistenti sul conto corrente e sul conto titoli alle esigenze di prosecuzione studi di entrambi i figli.
***
Sulle spese di lite
− Considerata la sostanziale convergenza LL conclusioni LL parti, e ritenuto che la parziale maggior soccombenza della resistente sulla domanda di mantenimento per il figlio debba essere valutata Per_1 unitamente al comportamento processuale del ricorrente che ha omesso di produrre con il ricorso la documentazione economica necessaria, con gli effetti di cui all'art. 473 bis.18 c.p.c., sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla separazione nella causa iscritta al n. 4227/2023 R.G., richiamata la sentenza parziale n. 730/2024 dell'intestato Tribunale con cui è già stata emessa pronuncia sullo status:
- dispone che con decorrenza dalla data della pronuncia, i genitori si facciano carico in via diretta del mantenimento dei figli e , maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
Per_2 Per_1
- pone le spese straordinarie per i figli, comprese quelle di mantenimento all'estero per i periodi di rispettiva permanenza, al 50 % in capo a ciascun genitore, come da Protocollo del Tribunale di Treviso;
- prende atto, viste le conclusioni congiunte LL parti sul punto, che l'autovettura Fiat Tipo Tg.
FS270VG resterà nella esclusiva disponibilità del IG. con oneri alla stessa collegati a Parte_1 carico del IG. , e che l'autovettura Fiat 500 verrà intestata alla IG.ra Parte_1 CP_1 con spese a carico della stessa e con oneri alla stessa collegati a carico della IG.ra ; Parte_2
- dichiara inammissibile in questa sede la domanda proposta dal ricorrente di veicolare le somme attualmente esistenti sul conto corrente e sul conto titoli alle esigenze di prosecuzione studi di entrambi i figli;
- spese di lite interamente compensate.
- Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria per la pronuncia di divorzio.
Così deciso in Treviso nella Camera di Consiglio del 18/02/2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera 8