Art. 1. Aggio per gli esattori.
Dall'anno 1950 cessano di avere efficacia le norme relative alla integrazione di aggio a favore degli agenti della riscossione delle imposte dirette previste dal decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 , e dai provvedimenti successivi.
Dallo stesso anno e' abolita l'addizionale d'aggio, di cui all'art. 15 del citato decreto legislativo e successivi provvedimenti.
Dall'anno 1950 cessano di avere efficacia le norme relative alla integrazione di aggio a favore degli agenti della riscossione delle imposte dirette previste dal decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 , e dai provvedimenti successivi.
Dallo stesso anno e' abolita l'addizionale d'aggio, di cui all'art. 15 del citato decreto legislativo e successivi provvedimenti.