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Sentenza 18 gennaio 2026
Sentenza 18 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 18/01/2026, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 392/2026
Depositata il 18/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CABRINI FEDERICA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6511/2023 depositato il 17/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Pietro Clarenza - Casa Comunale 95030 San Pietro Clarenza CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 177 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Non è presente nessuno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe r.g. n. 6511/2023, notificato in data 19/5/2023 e depositato in data 17/10/2023, la parte ricorrente ha impugnato l'ingiunzione di pagamento in epigrafe indicata (datata 31/1/2023 e asseritamente notificata in data 27/3/2023), avente ad oggetto il mancato pagamento della Tari del
Comune di San Pietro Clarenza per l'anno 2017.
Deduce:
1) la prescrizione quinquennale;
2) la mancanza del visto di esecutorietà;
3) l'omessa notifica dell'avviso di accertamento;
4) l'assenza di contraddittorio;
5) il difetto di motivazione;
6) l'indeterminatezza delle sanzioni;
7) la mancata indicazione della modalità di calcolo degli oneri di riscossione.
Il Comune non si è costituito in giudizio.
All'udienza del giorno 16/1/2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Invero, parte ricorrente ha omesso di fornire la prova della data di ricezione dell'atto impugnato. In assenza della prova che esso sia stato ricevuto alla data indicata e in assenza di costituzione in giudizio del soggetto intimato che ha emesso l'atto impugnato, non vi è modo di verificare la tempestività del ricorso e quindi, esso va dichiarato inammissibile (v. Cass. 28804/2025 e 15224/2024, secondo cui: la tardività del ricorso introduttivo è questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed è onere del ricorrente documentare il momento in cui ha avuto conoscenza dell'atto impugnato ai fini della dimostrazione di aver impugnato entro i 60 giorni di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, decorrente da quell'esatto momento;
v. anche
Cass., s.u. n. 30883/2024 e Cass. 6218/2019, sull'inapplicabilità dell'art. 101 c.p.c. alle questioni di puro diritto, quale ad es. quella della tempestività dell'impugnazione).
In conclusione il ricorso va comunque dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione VII, n.q. di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026.
Il Presidente
Dott.ssa Federica Cabrini
Depositata il 18/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CABRINI FEDERICA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6511/2023 depositato il 17/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Pietro Clarenza - Casa Comunale 95030 San Pietro Clarenza CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 177 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Non è presente nessuno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe r.g. n. 6511/2023, notificato in data 19/5/2023 e depositato in data 17/10/2023, la parte ricorrente ha impugnato l'ingiunzione di pagamento in epigrafe indicata (datata 31/1/2023 e asseritamente notificata in data 27/3/2023), avente ad oggetto il mancato pagamento della Tari del
Comune di San Pietro Clarenza per l'anno 2017.
Deduce:
1) la prescrizione quinquennale;
2) la mancanza del visto di esecutorietà;
3) l'omessa notifica dell'avviso di accertamento;
4) l'assenza di contraddittorio;
5) il difetto di motivazione;
6) l'indeterminatezza delle sanzioni;
7) la mancata indicazione della modalità di calcolo degli oneri di riscossione.
Il Comune non si è costituito in giudizio.
All'udienza del giorno 16/1/2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Invero, parte ricorrente ha omesso di fornire la prova della data di ricezione dell'atto impugnato. In assenza della prova che esso sia stato ricevuto alla data indicata e in assenza di costituzione in giudizio del soggetto intimato che ha emesso l'atto impugnato, non vi è modo di verificare la tempestività del ricorso e quindi, esso va dichiarato inammissibile (v. Cass. 28804/2025 e 15224/2024, secondo cui: la tardività del ricorso introduttivo è questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed è onere del ricorrente documentare il momento in cui ha avuto conoscenza dell'atto impugnato ai fini della dimostrazione di aver impugnato entro i 60 giorni di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, decorrente da quell'esatto momento;
v. anche
Cass., s.u. n. 30883/2024 e Cass. 6218/2019, sull'inapplicabilità dell'art. 101 c.p.c. alle questioni di puro diritto, quale ad es. quella della tempestività dell'impugnazione).
In conclusione il ricorso va comunque dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione VII, n.q. di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026.
Il Presidente
Dott.ssa Federica Cabrini