CASS
Sentenza 8 novembre 2022
Sentenza 8 novembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2022, n. 42038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42038 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OM IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, dato atto che alcun difensore è comparso, Penale Sent. Sez. 4 Num. 42038 Anno 2022 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 19/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. NZ CU ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 14 ottobre 2021, la Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha confermato la condanna emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Bolzano per il reato p. e p. dall'art. 186, commi 2, lettera B, 2-bis e 2-sexies del codice della strada, contestato come commesso il 13 dicembre 2019 in relazione all'accusa di avere guidato un'autovettura in stato di ebbrezza (0.89 g/1), in orario notturno e provocando un incidente. Con l'unico motivo di lagnanza, dedotto per violazione di legge e vizio di motivazione, il ricorrente contesta l'attendibilità degli accertamenti etilometrici eseguiti in ospedale a Merano a quasi due ore dal momento in cui il CU fu fermato alla guida dell'auto da lui condotta. Osserva il deducente che, dovendo trovare applicazione la c.d. curva di Widmark, se il tasso alcolennico fosse stato misurato in prossimità del momento della guida, esso sarebbe stato inferiore forse anche alla soglia di 0,50 g/I e non vi era comunque prova dello stato di ebbrezza mentre il prevenuto era alla guida del suo autoveicolo. Richiama poi l'esponente la consulenza della difesa a sostegno della scientificità della curva di Widnnark e della carenza di elementi per poter affermare lo stato di ebbrezza alla guida;
gli elementi ulteriori addotti dalla Corte di merito in ordine alla valutazione della prova dell'ebbrezza (l'alito vinoso riscontrato in ospedale, la causazione di un incidente, l'ammissione dell'imputato di aver bevuto un paio di bicchieri di vino prima di mettersi alla guida) non hanno valore dimostrativo univoco. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é manifestamente infondato e, in parte, proposto in termini non consentiti in questa sede. 1.1. Ed invero, deve in primo luogo osservarsi che non può ammettersi in questa sede la rivalutazione del materiale probatorio, demandata in via esclusiva al giudizio di merito;
nella specie, il grado di attendibilità scientifica della tesi sostenuta dal ricorrente (la c.d. teoria di Widnnark) non risulta suscettibile di valutazione in sede di sindacato di legittimità, soprattutto perché non risultano suscettibili di specifico accertamento in questa sede (e peraltro, in base agli atti disponibili, non risultano nella specie accertate neppure in base al contributo peritale del consulente della difesa) le numerose variabili del caso concreto potenzialmente incidenti sulla misurazione del tasso alcolemico e sulla durata delle fasi ascendente e discendente del tasso. 2 1.2. In secondo luogo, come già sottolineato dalla Corte di merito, va evidenziato che nel nostro sistema penale non vi é spazio per le c.d. prove legali, sì che la prova del reato può essere tratta, al di là di ogni ragionevole dubbio, da altri elementi esteriori (ad esempio dalla presenza delle manifestazioni esteriori tipiche dello stato di alterazione da alcool;
o dalle modalità della condotta alla guida;
o, ancora, dall'accertata assunzione di bevande alcoliche prima di mettersi alla guida) la cui disamina é demandata al giudice di merito, che é chiamato ad argomentare, al riguardo, in termini non manifestamente illogici. Qualora la motivazione così articolata in ordine agli elementi esteriori venga confermata, sul piano della convergenza indiziaria, dagli esiti degli accertamenti strumentali o sui liquidi biologici, non é sindacabile in sede di legittimità il sostegno argonnentativo alla decisione della Corte di merito circa l'idoneità dimostrativa delle prove raccolte circa il grado di ebbrezza dell'imputato anche nel momento in cui questi era alla guida del suo autoveicolo. Nella specie, non risulta sindacabile in questa sede la valutazione probatoria della Corte di merito circa la convergenza probatoria tra gli esiti dell'accertamento ospedaliero dello stato di ebbrezza (eseguito poco più di un'ora e mezza dopo l'incidente provocato dal CU), l'ammissione dell'imputato di aver bevuto circa due bicchieri di vino prima di mettersi alla guida e la verosimile riferibilità, per fatto notorio, della condotta alla guida del medesimo (che provocò un incidente invadendo la corsia opposta e urtando una vettura che procedeva dall'opposto senso di marcia) a uno stato di alterazione da alcolici. In tal senso, il ricorso del CU risulta presentato per motivi non consentiti in questa sede, in quanto proteso a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio incompatibile con il presente sindacato di legittimità, a fronte di un percorso argomentativo - come quello della sentenza impugnata - che si appalesa adeguato e rispondente a canoni di logica e coerenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 -, Petrella, Rv. 226074; più di recente Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). 1.3. In definitiva, deve registrarsi la carenza di specifici ed oggettivi elementi dimostrativi del fatto che la misurazione del tasso alcolemico sul CU fosse inattuale in termini potenzialmente decisivi rispetto al momento in cui costui era alla guida del suo veicolo, e che il grado etilico dello stesso potesse essere un'ora e mezza/due ore prima inferiore al valore corrispondente alla fascia di maggiore gravità. Al riguardo si rammenta che, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento 3 di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (Sez. 4, Sentenza n. 50973 del 05/07/2017, Denicolò, Rv. 271532). 2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, dato atto che alcun difensore è comparso, Penale Sent. Sez. 4 Num. 42038 Anno 2022 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 19/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. NZ CU ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 14 ottobre 2021, la Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha confermato la condanna emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Bolzano per il reato p. e p. dall'art. 186, commi 2, lettera B, 2-bis e 2-sexies del codice della strada, contestato come commesso il 13 dicembre 2019 in relazione all'accusa di avere guidato un'autovettura in stato di ebbrezza (0.89 g/1), in orario notturno e provocando un incidente. Con l'unico motivo di lagnanza, dedotto per violazione di legge e vizio di motivazione, il ricorrente contesta l'attendibilità degli accertamenti etilometrici eseguiti in ospedale a Merano a quasi due ore dal momento in cui il CU fu fermato alla guida dell'auto da lui condotta. Osserva il deducente che, dovendo trovare applicazione la c.d. curva di Widmark, se il tasso alcolennico fosse stato misurato in prossimità del momento della guida, esso sarebbe stato inferiore forse anche alla soglia di 0,50 g/I e non vi era comunque prova dello stato di ebbrezza mentre il prevenuto era alla guida del suo autoveicolo. Richiama poi l'esponente la consulenza della difesa a sostegno della scientificità della curva di Widnnark e della carenza di elementi per poter affermare lo stato di ebbrezza alla guida;
gli elementi ulteriori addotti dalla Corte di merito in ordine alla valutazione della prova dell'ebbrezza (l'alito vinoso riscontrato in ospedale, la causazione di un incidente, l'ammissione dell'imputato di aver bevuto un paio di bicchieri di vino prima di mettersi alla guida) non hanno valore dimostrativo univoco. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é manifestamente infondato e, in parte, proposto in termini non consentiti in questa sede. 1.1. Ed invero, deve in primo luogo osservarsi che non può ammettersi in questa sede la rivalutazione del materiale probatorio, demandata in via esclusiva al giudizio di merito;
nella specie, il grado di attendibilità scientifica della tesi sostenuta dal ricorrente (la c.d. teoria di Widnnark) non risulta suscettibile di valutazione in sede di sindacato di legittimità, soprattutto perché non risultano suscettibili di specifico accertamento in questa sede (e peraltro, in base agli atti disponibili, non risultano nella specie accertate neppure in base al contributo peritale del consulente della difesa) le numerose variabili del caso concreto potenzialmente incidenti sulla misurazione del tasso alcolemico e sulla durata delle fasi ascendente e discendente del tasso. 2 1.2. In secondo luogo, come già sottolineato dalla Corte di merito, va evidenziato che nel nostro sistema penale non vi é spazio per le c.d. prove legali, sì che la prova del reato può essere tratta, al di là di ogni ragionevole dubbio, da altri elementi esteriori (ad esempio dalla presenza delle manifestazioni esteriori tipiche dello stato di alterazione da alcool;
o dalle modalità della condotta alla guida;
o, ancora, dall'accertata assunzione di bevande alcoliche prima di mettersi alla guida) la cui disamina é demandata al giudice di merito, che é chiamato ad argomentare, al riguardo, in termini non manifestamente illogici. Qualora la motivazione così articolata in ordine agli elementi esteriori venga confermata, sul piano della convergenza indiziaria, dagli esiti degli accertamenti strumentali o sui liquidi biologici, non é sindacabile in sede di legittimità il sostegno argonnentativo alla decisione della Corte di merito circa l'idoneità dimostrativa delle prove raccolte circa il grado di ebbrezza dell'imputato anche nel momento in cui questi era alla guida del suo autoveicolo. Nella specie, non risulta sindacabile in questa sede la valutazione probatoria della Corte di merito circa la convergenza probatoria tra gli esiti dell'accertamento ospedaliero dello stato di ebbrezza (eseguito poco più di un'ora e mezza dopo l'incidente provocato dal CU), l'ammissione dell'imputato di aver bevuto circa due bicchieri di vino prima di mettersi alla guida e la verosimile riferibilità, per fatto notorio, della condotta alla guida del medesimo (che provocò un incidente invadendo la corsia opposta e urtando una vettura che procedeva dall'opposto senso di marcia) a uno stato di alterazione da alcolici. In tal senso, il ricorso del CU risulta presentato per motivi non consentiti in questa sede, in quanto proteso a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio incompatibile con il presente sindacato di legittimità, a fronte di un percorso argomentativo - come quello della sentenza impugnata - che si appalesa adeguato e rispondente a canoni di logica e coerenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 -, Petrella, Rv. 226074; più di recente Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). 1.3. In definitiva, deve registrarsi la carenza di specifici ed oggettivi elementi dimostrativi del fatto che la misurazione del tasso alcolemico sul CU fosse inattuale in termini potenzialmente decisivi rispetto al momento in cui costui era alla guida del suo veicolo, e che il grado etilico dello stesso potesse essere un'ora e mezza/due ore prima inferiore al valore corrispondente alla fascia di maggiore gravità. Al riguardo si rammenta che, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento 3 di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (Sez. 4, Sentenza n. 50973 del 05/07/2017, Denicolò, Rv. 271532). 2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2022.