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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/12/2025, n. 6072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6072 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 5332 / 2020
All'udienza del 16.12.2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 16/12/2025
Il G.I.
Dott.ssa GI AR Patanè
1
N. R.G. 5332/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GI AR Patane ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5332/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1
, E , nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Viale Liberta' 176, Catania, C.F._2
presso lo studio dell' Avv. LEO PIETRO che lo difende giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I contro in persona dell'amministratore pro- Controparte_1
tempore, CF: elettivamente domiciliato in Catania via Ala n°61, presso P.IVA_1
lo studio dell'Avv. MAGRA GIUSEPPE , che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa;
CONVENUTO/I
2
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.12.2025, le parti hanno concluso e discusso come in verbale telematico. Il Giudice si è ritirato in camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 09.03.2020, via PEC, gli attori hanno impugnato le delibere adottate dal convenuto in data 22.11.2018, nonché CP_1
quelle adottate in data 17.07.2013, 10.12.2013 e 13.03.2014, al fine di ottenerne l'annullabilità o la declaratoria di nullità.
In particolare gli attori hanno sollevato eccezioni afferenti la validità dei bilanci approvati con le delibere impugnate, riguardanti gli anni 2013-2014 e 2015, nonché
l'autorizzazione ad eseguire dei lavori nel cortile , che sarebbero stati CP_2
pregiudizievoli dell'integrità dello stabile . CP_2
Svolta attività istruttoria, in data 29.11.2023, veniva disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, in quanto la notifica era stata effettuata ad un indirizzo
PEC non inserito nei pubblici registri.
In data 09.05.2024, si costituiva il convenuto, il quale eccepiva la CP_1
decadenza degli attori dall'impugnazione delle delibere, per decorso del termine ex art. 1137 c.c., e nel merito eccepiva la cessazione della materia del contendere, in quanto, in data 21/10/2020, l'assemblea aveva approvato in consuntivi di spesa dal 2015 al
2019, ed in data 24/10/2022 i consuntivi dal 2019 al 2021, riportanti tutti i residui degli anni precedenti e la relativa situazione patrimoniale. Dette delibere sono state altresì
3 ratificate con successive delibere del 28/04/2023, del 07.11.2023 e del 06.03.2025.
Con riferimento alla posizione del bisogna dichiarare la carenza di Pt_1
legittimazione attiva, in quanto lo stesso ha venduto l'immobile, come riferito sia dal procuratore dello stesso che dal convenuto. CP_1
La S.C. sul punto ha statuito il seguente principio: “In tema di condominio, l'azione di annullamento della deliberazione assembleare, disciplinata dall'art. 1137 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell'attore sia al momento della proposizione della domanda sia al momento della decisione della controversia, in quanto la perdita di tale status determina, di regola, il venir meno dell'interesse dell'istante alla caducazione o alla modifica della portata organizzativa della deliberazione impugnata, salvo che questi vanti un diritto correlato alla sua passata partecipazione al e tale diritto CP_1
dipenda dall'accertamento della legittimità della deliberazione, ovvero che la medesima continui ad incidere, in via derivata, sul suo patrimonio. (Cass. 16654/2024)
Nella fattispecie in esame, il procuratore del ha dichiarato che lo stesso ha Pt_1
saldato tutte le somme dovute al con animo di ripetere, e che pertanto il CP_1
suo assistito, , conserverebbe l'interesse ad agire per ottenere la Parte_1
restituzione delle somme versate, nel caso di accoglimento della domanda.
Tale assunto, del pagamento con animo di ripetere, è del tutto sfornito di prova e pertanto non può trovare accoglimento, per cui si dichiara la carenza di legittimazione attiva del nel presente giudizio. Pt_1
Sempre in via preliminare, è necessario esaminare l'eccezione di tardività e decadenza dall'impugnazione, sollevata nel termine di legge, dal convenuto. CP_1
4 Al fine di accertare la fondatezza o meno dell'eccezione proposta dal convenuto è necessario individuare la natura dei vizi sollevati da parte attrice, con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
A tal fine non si può prescindere dai principi ben delineati dalla S.C., che con due interventi a SS.UU. ha demarcato l'ambito di operatività dei vizi di nullità e di quelli che determinano l'annullabilità della delibera di assemblea condominiale, statuendo:
“In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida
5 ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.”
( SS.UU. n. 4806/05)
Ed ancora la S.C. ha statuito: “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al
"difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c..” (Cass.
SSUU 9839/2021)
Nella fattispecie in esame, parte attrice ha impugnato le delibere sollevando vizi afferenti sia i bilanci approvati sia l'approvazione all'esecuzione di lavori nel cortile e delibere connesse. CP_2
Orbene sia gli uni che gli altri vizi afferiscono all'ambito di annullamento delle delibere
6 impugnate, in quanto non hanno un contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume, né hanno determinato la modifica dei criteri di riparto delle spese.
Anche i vizi inerenti l'approvazione dei lavori non possono qualificarsi come vizi di nullità in quanto le problematiche messe in rilievo da parte attrice si sono delineate ex post, quali vizi di esecuzione dei lavori e pertanto gli stessi non inficiano di nullità le delibere di approvazione all'esecuzione degli stessi.
Quindi stabilito che parte attrice ha sollevato vizi di annullamento dei deliberati impugnati, è necessario verificare se la sua impugnazione sia stata tempestiva ai sensi dell'art. 1137 c.c., secondo il quale, i condomini possono impugnare le delibere assunte dall'assemblea condominiale e adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i condomini dissenzienti o astenuti e, per gli assenti, dalla data di comunicazione della deliberazione, come nel caso degli attori, entrambi assenti a tutte le delibere.
A fronte dell'eccezione di tardività e decadenza dall'impugnazione, sollevata da parte convenuta, grava sugli attori l'onere di provare di avere spiegato un'impugnazione tempestiva.
Infatti nel nostro ordinamento la parte che risulta onerata dello svolgimento di una attività è correlativamente onerata dell'onere probatorio di aver compiuto tale attività.
Tale principio trova la sua compiuta esplicazione nell'art. 2697 c.c. che, in tema di prove civili, sancisce il principio in forza del quale alla base della decisione del giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno offerto nel corso del procedimento. La conseguente decisione finale dovrà fondarsi sugli atti o fatti dimostrati dall'attore o dal convenuto.
7 In materia di impugnazione entro un termine decadenziale, è la parte che impugna a dovere dimostrare la tempestività della sua impugnazione.
Nella fattispecie in esame, parte attrice, pur avendo prodotto copia delle delibere impugnate, non indica la data in cui ne ha avuto conoscenza, con la conseguenza che la stessa è decaduta dalla loro impugnazione, per decorso del termine di cui all'art. 1137 c.c.. e pertanto va rigettata.
Considerato che il suddetto motivo di impugnazione proposto dal CP_1
convenuto è assorbente e dirimente rispetto agli ulteriori vizi proposti da parte attrice con riguardo alle delibere impugnate, non si procederà alla disamina degli stessi.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto parte attrice va condannata a rifondere a parte convenuta le spese del giudizio che si liquidano, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, in € 7.616,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Dichiara la carenza di legittimazione ad agire dell'attore . Parte_1
Rigetta le domande proposte da parte attrice, in quanto decaduto dal potere di impugnare le delibere del 22.11.2018, 17.07.2013, 10.12.2013 e 13.03.2014.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
8 Così deciso in Catania, il 16/12/2025
Il GIUDICE
dott.ssa GI AR Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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