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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 18/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile,
riunita in camera di consiglio, composta dai sigg. magistrati
- dott. Antonino Zappalà Presidente relatore
- dott.ssa Vincenza Randazzo Consigliere
- dott.ssa Marialuisa Tortorella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 828/2020 R.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Mariella Sciammetta
Appellante
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Tindara Sonia C.F._2
Mirenda
Appellata
E
nata a [...] il [...], c.f. CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe C.F._3
Condipodero.
1
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 732/2020 emessa dal Tribunale di Patti il 31.7.2020 e pubblicata il 18 agosto 2020.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
1.Lo svolgimento del processo di primo grado può essere sintetizzato sulla base di quanto evidenziato nell'impugnata sentenza: “con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
esponendo: di essere comproprietaria di un fondo con annesso CP_1
fabbricato rurale sito nel comune di Librizzi, C/da Piano Marino, in catasto al fg 3, p.lle 682 e 688; che il predetto fondo era intercluso e da sempre aveva avuto, come via di accesso, il passaggio attraverso un viottolo insistente sul fondo già di proprietà della SI.ra , cui si accedeva dalla strada CP_2
comunale Santa Nicolella – Librizzi;
che detto fondo era stato alienato dalla
alla che essa attrice, così come i suoi dante causa, aveva CP_2 CP_1
sempre esercitato il passaggio a piedi del tutto pacificamente e ciò sino all'estate del 2005 quando, probabilmente in vista della vendita del fondo alla convenuta stato sbarrato il passaggio con un cancello in legno e filo spinato ed era stato distrutto il viottolo su cui veniva esercitato il passaggio;
che
l'unica via d'accesso alla strada pubblica passava per il fondo della convenuta;
ciò premesso, chiedeva, previo riconoscimento della interclusione del proprio fondo, la costituzione di una servitù coattiva di passaggio.
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo, preliminarmente, l'autorizzazione a chiamare in causa;
nel CP_2
merito, il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la condanna di
a garantirla contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della CP_2
domanda attorea e condannarla al pagamento delle somme accertate e
2 liquidate in corso di causa;
sempre in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea e, quindi, di costituzione della servitù coattiva di passaggio, ritenere e dichiarare il diritto ai sensi dell'art. 1489 c.c. ad ottenere da
la riduzione del prezzo di vendita, oltre al risarcimento del danno CP_2
quantificato in € 20.000,00; la condanna dell'attrice al pagamento delle indennità previste dalla legge per la costituzione della servitù. Si costituiva in giudizio la terza chiamata, chiedendo il rigetto delle domande spiegate nei propri confronti. Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., l'attrice, con la prima memoria formulava la domanda di accertamento della avvenuta usucapione della servitù di passaggio attraverso il viottolo insistente sul fondo della convenuta. Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi assegnata a sentenza”.
Con sentenza n. 732/2020, il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione formulata dall'attrice con la prima memoria ai sensi dell'art. 183 c.p.c., in quanto integrante una mutatio libelli, e rigettava la domanda volta alla costituzione coattiva della servitù di passaggio.
Sul evidenziava quanto segue “Affinché possa chiedersi la costituzione del passaggio coattivo, un fondo deve risultare essere intercluso, situazione, questa, da intendersi quale assenza sulla via pubblica di un'uscita che permetta normali collegamenti e spostamenti (C. 12819/2013; C. 2507/1986). Secondo quanto accertato consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni si recepiscono ai fini della decisione in quanto precise ed esenti da vizi logici, il fondo di parte attrice non è intercluso, in quanto collegato alla via pubblica attraverso un viottolo che si snoda attraverso altri fondi posti a valle dello stesso ed utilizzato per accedere ai fondi e confinanti con il fondo . Pt_2 Per_1 Parte_1
Osservava ancora il Tribunale che “l'esistenza di detta strada è documentalmente riscontrabile nell'atto di divisione in notar Persona_2
del 1975, tra Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, e Pt_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
3 allegato alla perizia di parte della convenuta. Detto atto pubblico di divisione deve essere posto in collegamento con l'atto di acquisto dell'immobile da parte della e ciò in quanto in quest'ultimo si precisa che il bene proviene Parte_1
alla parte venditrice in forza di successione testamentaria in morte di Pt_10
quindi con riferimento, seppur indiretto a quanto derivante dal superiore
[...]
atto di divisione”.
Infine, il Tribunale rilevava l'inammissibilità, per la sua tardività, della domanda con cui “all'esito del deposito della CTU la parte attrice ha chiesto l'adeguamento della strada al fine di consentire un agile accesso”.
Per la riforma della sentenza proponeva appello . Parte_1
Si costituivano e chiedendo il rigetto Controparte_1 CP_2
dell'appello.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 04.04.2024, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
2. Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante lamenta l'erronea applicazione dell'art. 183 c.p.c. ad opera del primo giudice che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda attorea di usucapione del diritto di servitù di passaggio, ritenendola una domanda nuova integrante una mutatio libelli, e non una domanda correttamente modificata ai sensi dell'art. 183 citato.
L'appellante richiama la sentenza delle SSUU 2015 n. 12310, alla stregua della quale “la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum
e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali”.
4 L'appellante sostiene che la causa petendi ed il petitum mediato della domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione, ossia la vicenda sostanziale e il bene della vita conteso, coincidono con quelli della domanda di costituzione della servitù coattiva spiegata con l'atto di citazione. “A ciò si aggiunga – prosegue l'appellante – che l'accoglimento di una delle domande, logicamente,
e escluderebbe l'altra, giacchè entrambe idonee ad soddisfacimento integrale della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, ovverossia la possibilità di esercitare il passaggio verso il proprio attraverso quello della signora . CP_1
La deduce anche che la causa petendi della domanda di usucapione Parte_1
era già stata delineata nell'atto introduttivo, giacché aveva dedotto di avere sempre esercitato, così come i suoi danti causa, il passaggio a piedi del tutto pacificamente attraverso il fondo della CP_1
In via istruttoria, chiede, quindi, che venga ammessa la prova testimoniale e l'interrogatorio formale della che il primo giudice non ha ammesso. CP_1
3. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante si duole dell'erronea valutazione delle emergenze processuali con particola riferimento allo stato di interclusione del fondo che il primo giudice ha escluso sulla base dell'acritico recepimento delle risultanze della ctu. In particolare, censura l'operato del ctu per una non corretta rappresentazione dei luoghi e soprattutto perché il ctu, nell'affermare la sussistenza di un viottolo che “potrebbe costituire accesso adeguato anche se poco agevole” non ha specificato i motivi per cui sussisterebbe l'idoneità del detto viottolo a costituire un adeguato passaggio.
Aggiunge che “il perito, infatti, non specifica né la lunghezza, né i tempi di percorrenza del detto viottolo”. L'appellante sostiene che il consulente avrebbe dovuto, dopo aver espletato le misurazioni opportune, procedere ad una comparazione tra il passaggio alternativo individuato in corso di causa ed il passaggio indicato dalla e gravante sul fondo onde Parte_1 CP_1
individuare quello più adeguato. Tenuto conto che sul fondo vi è Parte_1
una coltivazione di nocciole ed un fabbricato, il percorso alternativo,
5 percorribile unicamente a piedi e particolarmente ripido, non consentirebbe, infatti, l'accesso a mezzi meccanici.
La si duole, infine, del fatto che l'ausiliario del giudice non abbia Parte_1
descritto la stradella “di cui l'attrice ed i suoi dante causa si sono sempre serviti per raggiungere il fondo”.
4. Il primo motivo di impugnazione è infondato.
In punto di diritto, si osserva che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 12310/2015 ha affermato che “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali”.
Con la successiva sentenza a Sezioni Unite la Suprema Corte ha dato continuità all'orientamento sopra riportato, rimarcando quanto già affermato con la sentenza n. 12310/2015 in ordine all'ammissibilità dell'introduzione di una domanda nuova comunque connessa alla vicenda sostanziale per alternatività o incompatibilità.
Anche ammesso che la domanda volta alla costituzione di servitù coattiva su fondo altrui e quella volta al riconoscimento dell'intervenuta usucapione di servitù di passaggio siano logicamente incompatibili, poiché l'accertamento della sussistenza del diritto di passaggio attraverso il fondo altrui esclude lo stato di interclusione del fondo, e anche ammesso che la domanda d'usucapione introdotta in corso di causa sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, resta il fatto che la dimostrazione dell'intervenuta usucapione avrebbe determinato un appesantimento dell'attività istruttoria con conseguente allungamento dei tempi processuali.
6 Nel merito, va poi osservato che la richiesta di prova avanzata dall'attrice e ribadita in appello è generica nei capitoli a) (Vero o no che la signora ed i suoi dante causa, da sempre e, comunque, da oltre vent'anni, Parte_1
per accedere al loro fondo hanno esercitato il passaggio attraverso il fondo già di proprietà della signora ed oggi di proprietà della signora CP_2
cui si accede dalla strada comunale Santa Controparte_1
Nicolella_Librizzi) e b) (Vero o no che il passaggio veniva esercitato in maniera pacifica, pubblica ed ininterrotta).
Per essere ammessa, la prova avrebbe richiesto una puntualizzazione dell'epoca in cui la aveva iniziato ad esercitare il passaggio e del periodo in Parte_1
cui detto passaggio si era protratto. Analoga specificazione era necessaria per l'asserito passaggio esercitati dai danti causa (indicati genericamente al plurale e senza alcun ulteriore riferimento). L'onere di indicazione specifica dei fatti, formulati in articoli separati è imposto sia per consentire alle controparti una congrua difesa e, se del caso, per formulare una prova contraria, ma anche per permettere al Giudice di farsi una idea ed esprimere il proprio punto di vista in merito alla rilevanza ed ammissibilità della capitolazione istruttoria. I fatti debbono essere esposti nei loro elementi essenziali e devono essere collocati, per quanto attiene il relativo svolgimento, nel tempo e nello spazio. I fatti devono essere esposti in modo tale, se confermati, da confortare la tesi da parte di colui che li ha dedotti ed inoltre essi vanno descritti congruamente al fine di consentire alla controparte di formulare una prova contraria.
5. Il secondo motivo è infondato.
L'appellante con l'atto d'appello ha dedotto di avere allegato in primo grado che il suo “fondo era intercluso e che da sempre aveva avuto come via d'accesso un viottolo insistente sul fondo della signora successivamente CP_2
alienato da quest'ultima alla signora a ciò l'attrice aggiungeva che ella CP_1
stessa ed i suoi dante causa avevano sempre esercitato il passaggio a piedi in maniera del tutto pacifica ed incontrastata, fino a quando, nell'estate del 2005,
7 probabilmente in vista dell'imminente vendita del fondo alla signora CP_1
tale accesso era stato sbarrato con un cancello e con del filo spinato ed era stato distrutto il viottolo su cui veniva esercitato il passaggio”.
La domanda è stata formulata, quindi, ai sensi dell'art. 1051 c.c..
Ora il ctu ha accertato la sussistenza di un viottolo (diverso da quello che l'attrice come oggetto di esercizio del passaggio fino all'estate del 2005) che consente l'accesso al fondo della dalla via pubblica. Tale situazione Parte_1
esclude la interclusione del fondo.
Con il motivo di impugnazione in esame l'appellante si duole del fatto che tale accesso non sarebbe idoneo all'agevole transito specie se raffrontato con l'accesso in precedenza utilizzato.
Con tale difesa l'appellante finisce con il dedurre una situazione fattuale che però è riconducibile alla previsione dell'art. 1052 c.c..
Ebbene, in giurisprudenza (v. Cassazione 30317/2017) si è affermato che “le domande di cui agli artt. 1051 e 1052 c.c. hanno titolo diverso poiché i fatti ai quali le due disposizioni citate legano il diritto potestativo del proprietario del fondo assolutamente o relativamente intercluso o il diritto del proprietario del fondo non sufficientemente collegato sono rispettivamente individuabili, per il fondo assolutamente intercluso, nella totale assenza di una uscita sulla via pubblica (art. 1051, comma 1, c.c.), per il fondo relativamente intercluso nella insufficiente ampiezza del passaggio esistente (art. 1051, comma 3, c.c.), per il fondo non intercluso, nella inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e nell'impossibilità di ampliamento di detto passaggio (art. 1052 c.c.)”.
La deduzione non può trovare ingresso nel presente giudizio d'appello in quanto riconducibile ad una nuova domanda preclusa ex art. 345 c.p.c..
6. Al rigetto del gravame segue la condanna dell'appellante al rimborso delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore della CP_3
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[...] liquidate come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
Nei rapporti fra la e la , chiamata in causa dalla Parte_1 CP_2 Pt_11
(non arbitrariamente) per essere quest'ultima garantita in caso di accoglimento della domanda attorea, si ravvisano giusti motivi di compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nel testo vigente al momento della proposizione della domanda giudiziale), poichè la non ha riproposto tale domanda di CP_1
garanzia (condizionatamente all'accoglimento dell'appello).
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 732/2020 emessa dal Tribunale di Patti anche nei confronti di e di così decide: Controparte_1 CP_2
rigetta l'appello;
condanna al rimborso delle spese processuali in favore Parte_1
di che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi Controparte_1
professionali, di cui € 1.030,00 per la fase di studio, € 712,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00, per la fase di trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
compensa le spese fra e Parte_1 CP_2
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il pagamento da parte di di un ulteriore Parte_1
importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.2.2025.
Il Presidente est.
Dott. A. Zappalà
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