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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 726/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA GIACOMO, Presidente e Relatore
CACCIATO NUNZIO, Giudice
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2772/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse N. 51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230055942512000 IRES-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19/12/2023 la s.r.l. Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 29320230055942512 emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. 600/73 sul modello Unico/2018m anno di imposta 2017, per un importo di complessivi
Euro 57.087,59: a fondamento del ricorso la società ricorrente ha affermato la non debenza della somma ingiunta e l'inesistenza della pretesa impositiva stante la sussistenza, in proprio favore, del credito IRES da
Patent Box giusta accordo intercorso con Agenzia delle Entrate con il quale aveva maturato il suddetto credito per gli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Si sono costituiti in giudizio sia Agenzia delle Entrate Riscossione che ha rilevato la propria carenza di legittimazione passiva dal momento che è l'Ente impositore, titolare del credito, che procede alla formazione del ruolo e alla consegna al Concessionario per la riscossione, sia Agenzia delle Entrate che non ha disconosciuto il credito ma che per lungo tempo ha disatteso la richiesta di sgravio sino a quando, in data
23 gennaio 2026, a ridosso dell'udienza di discussione e dopo ben tre rinvii, ha comunicato melius re perpensa l'annullamento d'ufficio della cartella impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte non può fare altro che dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio della cartella di pagamento impugnata, stante l'epilogo che ha avuto il giudizio, salvo condannare Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese della presente lite in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, il tutto per i motivi di seguito evidenziati.
Come detto dalla difesa Erariale, “L'odierna fattispecie prende le mosse dall'applicazione dell'accordo di ruling per agevolazione “patent box”. In data 30/12/2015, il contribuente ha esercitato l'opzione con decorrenza dal periodo d'imposta 2015, per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, ai sensi dell'art. 1, comma 37, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel 2020 la società contribuente concludeva con la Direzione Regionale della Sicilia un accordo preventivo per la definizione dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali.
Dunque, a seguito dell'accordo, il contribuente trasmetteva nel 2020 e 2021 dichiarazioni integrative ultrannuali “a favore” per gli anni d'imposta interessati dall'accordo de quo, 2015-2016-2017-2018-2019, al fine di usufruire della quota di reddito agevolabile, operando le variazioni in diminuzione nel quadro RF. Tuttavia, nel compilare le ridette dichiarazioni integrative ultrannuali il contribuente non si è attenuto alle disposizioni vigenti”: in sostanza l'Ufficio non ha mai disconosciuto l'esistenza del credito ma ha tenuto in essere il contenzioso con la società contribuente soltanto per un errore formale di compilazione delle dichiarazioni integrative, nonostante l'evidenza della spettanza del credito in favore della predetta società; tale comportamento lede non soltanto il principio di buon andamento della pubblica amministrazione codificato dall'art. 97 della Carta Fondamentale, ma anche il principio di buona fede e leale collaborazione con il contribuente, comportamento che deve condurre alla condanna alle spese del presente giudizio il quale avrebbe potuto arrestarsi ben prima in caso di sollecito e pronto riscontro dell'Ufficio alle istanza della contribuente la quale ha pienamente visto accolte le proprie difese sia pur dopo un'estenuante interlocuzione con i pubblici poteri.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio della cartella di pagamento n. 29320230055942512;
2) Condanna Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della s.r.l. Ricorrente_1, delle spese di lite liquidate in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Catania, 27 gennaio 2026 Il Presidente Relatore
Dott. Giacomo Rota
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA GIACOMO, Presidente e Relatore
CACCIATO NUNZIO, Giudice
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2772/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse N. 51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230055942512000 IRES-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19/12/2023 la s.r.l. Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 29320230055942512 emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. 600/73 sul modello Unico/2018m anno di imposta 2017, per un importo di complessivi
Euro 57.087,59: a fondamento del ricorso la società ricorrente ha affermato la non debenza della somma ingiunta e l'inesistenza della pretesa impositiva stante la sussistenza, in proprio favore, del credito IRES da
Patent Box giusta accordo intercorso con Agenzia delle Entrate con il quale aveva maturato il suddetto credito per gli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Si sono costituiti in giudizio sia Agenzia delle Entrate Riscossione che ha rilevato la propria carenza di legittimazione passiva dal momento che è l'Ente impositore, titolare del credito, che procede alla formazione del ruolo e alla consegna al Concessionario per la riscossione, sia Agenzia delle Entrate che non ha disconosciuto il credito ma che per lungo tempo ha disatteso la richiesta di sgravio sino a quando, in data
23 gennaio 2026, a ridosso dell'udienza di discussione e dopo ben tre rinvii, ha comunicato melius re perpensa l'annullamento d'ufficio della cartella impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte non può fare altro che dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio della cartella di pagamento impugnata, stante l'epilogo che ha avuto il giudizio, salvo condannare Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese della presente lite in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, il tutto per i motivi di seguito evidenziati.
Come detto dalla difesa Erariale, “L'odierna fattispecie prende le mosse dall'applicazione dell'accordo di ruling per agevolazione “patent box”. In data 30/12/2015, il contribuente ha esercitato l'opzione con decorrenza dal periodo d'imposta 2015, per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, ai sensi dell'art. 1, comma 37, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel 2020 la società contribuente concludeva con la Direzione Regionale della Sicilia un accordo preventivo per la definizione dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali.
Dunque, a seguito dell'accordo, il contribuente trasmetteva nel 2020 e 2021 dichiarazioni integrative ultrannuali “a favore” per gli anni d'imposta interessati dall'accordo de quo, 2015-2016-2017-2018-2019, al fine di usufruire della quota di reddito agevolabile, operando le variazioni in diminuzione nel quadro RF. Tuttavia, nel compilare le ridette dichiarazioni integrative ultrannuali il contribuente non si è attenuto alle disposizioni vigenti”: in sostanza l'Ufficio non ha mai disconosciuto l'esistenza del credito ma ha tenuto in essere il contenzioso con la società contribuente soltanto per un errore formale di compilazione delle dichiarazioni integrative, nonostante l'evidenza della spettanza del credito in favore della predetta società; tale comportamento lede non soltanto il principio di buon andamento della pubblica amministrazione codificato dall'art. 97 della Carta Fondamentale, ma anche il principio di buona fede e leale collaborazione con il contribuente, comportamento che deve condurre alla condanna alle spese del presente giudizio il quale avrebbe potuto arrestarsi ben prima in caso di sollecito e pronto riscontro dell'Ufficio alle istanza della contribuente la quale ha pienamente visto accolte le proprie difese sia pur dopo un'estenuante interlocuzione con i pubblici poteri.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio della cartella di pagamento n. 29320230055942512;
2) Condanna Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della s.r.l. Ricorrente_1, delle spese di lite liquidate in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Catania, 27 gennaio 2026 Il Presidente Relatore
Dott. Giacomo Rota