TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12988 R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione,
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentate e difese
[...] C.F._2 dall'avv. Antonio Settembre, domiciliatario in Napoli, alla via Francesco Lomonaco 3;
-Attrici-
E
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata CP_1 C.F._3
e difesa dall' avv. Nello GARGIULO, domiciliatario in Napoli, Piazza Nazionale,46;
-Convenuta-
NONCHÉ
, nato a [...] il [...], c.f. e Controparte_2 C.F._4
, nata a [...] il [...], c.f. , nella qualità Controparte_3 C.F._5
di eredi di , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 29.3.2023, Persona_1
c.f. , rappresentati e difesi dall' avv. Salvatore LEMBO, CodiceFiscale_6
domiciliatario in Napoli, Piazza Nazionale, 46;
-Convenuti in prosecuzione-
Conclusioni: per e chiedono di “conferire al perito d'ufficio l'incarico di Parte_1 Parte_2 procedere alla rettifica ovvero all'allineamento catastale … in conformità dello Stato attuale dei luoghi, nonché alla rideterminazione del prezzo di vendita dell'immobile a base d'asta e della relativa indennità di occupazione, tenendo conto della detrazione delle spese preventivate per l'esecuzione dei lavori di rimessione in pristino, non più necessarie (€ 500,00
+ 6780,00) e dell'aumento del valore di mercato degli immobili e dei canoni di locazione 2
medio termine intervenuti. In via subordinata, … accoglimento di tutte le conclusioni, eccezioni e richieste, anche istruttorie, formulate dalle attrici con l'atto introduttivo del giudizio, negli scritti difensivi e nei verbali di causa, come meglio precisate ai capi n.ri 2), 3),
4), 5), 6) e 7) della nota di trattazione scritta per l'udienza del 14 marzo 2024” e quindi di
“2) Accertare e dichiarare che la convenuta è tenuta a corrispondere alle CP_1
altre partecipanti alla comunione, con decorrenza dal decesso della madre , Persona_2 un'indennità di occupazione mensile per il mancato godimento dell'immobile e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore delle istanti delle quote alle stesse spettanti, in base al valore locativo dell'immobile tenendo conto che, all'attualità il canone corrente di mercato degli immobili aventi la stessa consistenza, caratteristiche e ubicazione, non è inferiore ad €
800,00/900,00 mensili;
3) Dichiarare aperte ab intestato le successioni ereditarie di ER
, deceduta in Napoli il 26.08.2014 e di , deceduto in Napoli in data
[...] Persona_3
09.12.2015 e, per l'effetto, disporre lo scioglimento delle predette comunioni ereditarie ed emettere ogni altro provvedimento necessario e sufficiente ai fini della divisione dei predetti assi ereditari e della formazione delle quote spettanti e da attribuirsi a ciascun coerede;
4) dare atto che la coerede e hanno reso un conto incompleto della CP_1 Persona_1
gestione dei mezzi finanziari alle stesse fiduciariamente affidati dai genitori, occultadone una cospicua parte, di cui si sono indebitamente appropriate;
5) determinare la massa liquida relitta dai genitori, condannando le convenute e rispettivamente CP_1 Persona_1
per quanto di ragione, al pagamento in favore delle attrici delle somme alle stesse spettanti nella misura di ¼ ciascuna, al netto di quanto eventualmente ricevuto;
6) previa stima degli oggetti preziosi, custoditi da in una cassetta di sicurezza presso la Banca CP_1
Unipol, e dei mobili che arredavano l'abitazione dei genitori, tuttora occupata da CP_1
procedere alla formazione di quattro quote uguali, attribuendole a ciascun coerede;
[...]
7) condannare le convenute al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, anche in considerazione del comportamento processuale dalle stesse tenuto”;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1). e hanno convenuto in giudizio le sorelle e Parte_1 Parte_2 CP_1
esponendo in particolare che: Persona_1
-. Con atto per notaio del 29.11.2012, la madre aveva donato a tutte Per_4 Persona_2 le figlie la nuda proprietà dell'immobile in Napoli alla via Po 32, edificio 31, piano I (secondo catastale), n. int. 4, con annesso locale deposito al piano cantinato, in Catasto Fabbricati del
Comune di Napoli, foglio 6, particella 305 sub 4; 3
-. In data 26.8.2014 era deceduta ab intestato la predetta , lasciando a sé Persona_2
superstiti, quali eredi legittimi, le figlie e e il Pt_1 CP_1 Per_1 Parte_2
coniuge Persona_3
-. I beni relitti da sono i seguenti: Persona_2
a). “una somma di denaro” depositata sul libretto di risparmio postale n. 000033417318 e cointestato con la figlia Persona_1
b). la quota di 1/2 della somma depositata sul conto corrente n. 0042/205 aperto presso il
Banco di Napoli dai coniugi e cointestato con la figlia Parte_3 CP_1
c). la metà del saldo residuo del conto corrente n. 00598/63372164 aperto dai coniugi presso Parte_3 CP_4
d). oggetti preziosi quali “anello in oro giallo con rubino, orologio con cinturino in oro, una fede in oro giallo e una in oro bianco, anello in oro con acqua marina, catenina in oro con crocefisso e medaglia, una catenina con pendente e due perline, un anello in oro bianco con perla, un anello in oro giallo, orecchini in oro, una catenina in oro con ciondolo a forma di fiore”, rimasti nell'appartamento di via Po 32 donato alla figlie e nel quale avevano continuato a vivere e la figlia Persona_3 CP_1
-. Successivamente, in data 9.12.2015 era deceduto ab intestato lasciando a sé Persona_3
superstiti, quali eredi, le figlie e Pt_1 CP_1 Per_1 Pt_2
-. I beni relitti da sono i seguenti: Persona_3
a) la quota di 1/3 di sua spettanza sull'asse ereditario della defunta moglie;
b) la quota di 1/2 della somma di € 42.764, 87 depositata sul conto corrente n. 0042/2015 gestito dalla coerede CP_1
c) la somma di € 58.000,00 gestita dalla coerede Persona_1
d) mobili, arredi e oggetti personali di valore meramente affettivo, tuttora in possesso della coerede CP_1
-. Tutte le disponibilità finanziarie di e sono state gestite dalle Persona_2 Persona_3
coeredi e solo formalmente cointestatarie, la prima, del libretto di Per_1 CP_1
risparmio postale della madre e, la seconda, del conto corrente di entrambi i Persona_2 genitori, “infatti, il libretto postale è stato alimentato esclusivamente con i risparmi e
l'assegno di pensione della … ” e “sul conto corrente bancario sono affluiti i ER risparmi e l'assegno di pensione” del “mentre alcuna traccia è stata rinvenuta CP_1 dell'indennità di accompagnamento riconosciuta al predetto genitore con sentenza del
Tribunale di Napoli n. 20829/2012”; 4
-. il libretto postale alla data del 10.9.2014 presentava un saldo di € 9.336,35, al netto dell'importo di € 600,00 prelevato dalla coerede dopo il decesso della Persona_1
madre, mentre sul conto corrente presso il Banco di Napoli alla data del 31.12.2015 vi era un saldo di € 42.883,43, al netto della somma prelevata dalla coerede dopo il CP_1
decesso del padre e sul conto corrente presso alla data del 31.3.2015, vi era un CP_4 saldo residuo di € 1.096,57;
-. In realtà, il de cuius disponeva di un'ingente somma di denaro (410 milioni di Persona_3
lire) liquidatagli nel 1988 dalla Uniass – Assicurazioni a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale e “una cospicua parte di tale somma”, nel 2005, fu affidata fiduciariamente in gestione alla figlia mentre “un'altra parte” fu oggetto Persona_1 di “varie elargizioni in favore dei congiunti” e l'importo residuo fu depositato sul conto corrente presso la innanzi citato;
CP_4
-. a seguito del decesso di , “non essendo più il genitore superstite in Persona_2
condizioni di intendere e di volere”, avevano chiesto più volte alle sorelle e CP_1 chiarimenti “in ordine ai mezzi finanziari dalle stesse gestite” e “la Persona_1
germana , con nota 29.10.2014, dichiarava che la somma originariamente Per_1
affidatale in gestione ammontava ad € 58.000,00, mostrando formalmente la propria disponibilità a renderle partecipi di tale gestione, ma di fatto escludendole da ogni decisione al riguardo”, “mentre non forniva alcuna risposta al riguardo”; CP_1
-. dopo la morte dei genitori, aveva continuato ad occupare l'immobile di Via CP_1
Po 32 di cui è proprietaria, in comune ed indiviso, con le sorelle, impedendo, d'accordo con la sorella alle altre partecipanti di partecipare alla gestione della cosa Persona_1
comune;
-. dal conto corrente n. 0042/205, acceso presso il Banco di Napoli, erano state prelevate da direttamente o a mezzo assegni, “somme di consistente importo”, “non in CP_1
linea con il regolare andamento del conto medesimo, come dagli estratti cronologici, esibiti”;
-. pertanto, “le coeredi e ai sensi degli artt. 2030 e 1713 c.c., sono CP_1 Persona_1
tenute a rendere il conto della loro gestione e a conferire alle masse tutte le somme dalle stesse gestite, oltre a quelle di cui si sono indebitamente appropriate, nonché gli oggetti preziosi, i beni mobili e gli arredi facenti parte degli assi ereditari relitti”.
Hanno chiesto, pertanto, al Tribunale, vinte le spese di lite, di:
“I. Preliminarmente, ai sensi degli artt. 1111 e 1114 c.c., disporre lo scioglimento della comunione (ordinaria) sull'immobile in Napoli alla via Po n. 32 … e, previa stima del cespite
…, assegnare alle comproprietarie , e Parte_1 CP_1 Persona_1 5
una porzione corrispondente alla quota di partecipazione di ciascuna alla Parte_2 comunione (250/1000); in subordine, nell'ipotesi verosimile che l'immobile non può essere comodamente diviso, disporne la vendita all'incanto, ripartendo il ricavato a favore delle condividenti in misura di 1/4 ciascuna;
II. Accertare e dichiarare che la convenuta è tenuta a corrispondere alle altre CP_1
partecipanti alla comunione, con decorrenza dal decesso della madre , Persona_2 un'indennità di occupazione mensile per il mancato godimento dell'immobile e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore delle istanti delle quote alle stesse spettanti, in base al valore locativo dell'immobile …, oltre interessi e rivalutazione monetaria delle singole scadenze al soddisfo;
III. Dichiarare aperte ab intestato le successioni ereditarie di , deceduta in Persona_2
Napoli il 26.08.2014 e di , deceduto in Napoli in data 09.12.2015; Persona_3
IV. Previo ordine ex art. 263 cpc alle coeredi e di rendere il CP_1 Persona_1
conto della gestione dei mezzi finanziari specificati in premessa, nonché di conferire alle masse le somme di cui si sono indebitamente appropriate, oltre agli oggetti preziosi, i beni mobili e gli arredi in loro possesso, disporre lo scioglimento delle predette comunioni ereditarie ed emettere ogni altro provvedimento necessario … ai fini della divisione dei predetti assi ereditari e della formazione delle quote spettanti e da attribuirsi a ciascun coerede”. costituitasi, ha eccepito, in particolare: CP_1
-. preliminarmente l'improcedibilità dell'azione per la mancata attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria;
-. che finché era rimasta in vita “la gestione delle risorse familiari è stata Persona_2
sempre effettuata da essa direttamente”, mentre per il periodo successivo si era limitata a prelevare dal conto “che le era stato appositamente cointestato” le somme necessarie a far fronte alla spesa giornaliera, al pagamento delle utenze e alla cura e all'assistenza del padre nonché le somme necessarie alle spese funerarie sia della madre che del padre;
Persona_3
-. l'inammissibilità della domanda di rendiconto, formulata in maniera generica, precisando, in ogni caso, le causali dei singoli prelievi e pagamenti effettuati per conto dei genitori;
-. di non essere tenuta a corrispondere alle altre comproprietarie alcuna indennità per l'occupazione dell'immobile, in quanto dopo la morte della madre il diritto di abitazione spettava al padre, coniuge superstite, con il quale la convenuta conviveva nell'ambito di un rapporto di ospitalità familiare e non tanto per necessità propria, quanto per prestare al padre le cure e l'assistenza, di cui aveva bisogno;
inoltre, la richiesta del corrispettivo dell'uso 6
abitativo della casa familiare da parte delle attrici appare illegittima anche per il periodo successivo alla morte del padre, dovendosi tener conto dell'utilità economica derivata alle attrici dalla cura e dall'assistenza personale da essa prestata in favore del genitore e, conseguentemente, l'obbligazione deve ritenersi estinta per compensazione;
-. Di non essersi, comunque, mai opposta alla gestione del bene comune anche da parte delle attrici.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale di:
-. procedere allo scioglimento delle comunioni, ordinaria ed ereditarie, chiedendo di procedere alla formazione di un progetto di divisione unitario, considerando i beni facenti parte delle predette comunioni come un'unica massa, “previamente ordinando: - la vendita dell'immobile di Via Po 32, Napoli;
- il conferimento alla massa per collazione da parte di
dell'importo delle donazioni … ricevute dai genitori e cioè € 30.330,00, salvo Parte_1
ulteriori da accertare;
- il conferimento alla massa per collazione da parte di Parte_2 dell'importo delle donazioni … ricevute dai genitori e cioè € 8.301,75, di cui €3.500,00 per dono di nozze ed il resto per disponibilità esclusiva libretto postale n.010815; - l'acquisizione alla massa della somma di € 37.500,00 depositata dai genitori presso la figlia coerede
[...]
; - la formazione di quattro lotti composti da denaro, mobili e preziosi di pari Per_1
importo e valore, previo conferimento dei gioielli (fede materna e orologio Cartier paterno) previo rimborso … all'istante delle spese sostenute per l'assicurazione e la conservazione delle cose comuni e della somma di € 800,00 di cui all'assegno c/c N. CP_4
0182053579-06 di cui … è portatrice”;
-. di “disporre progetto divisionale che preveda la divisione in quattro quote uguali tra le coeredi dell'importo della somma di denaro risultante dalle suddette operazioni e, quindi, comprensiva delle attuali giacenze bancarie, dei conferimenti delle condividenti per collazione o restituzione e del netto ricavato dalla vendita dell'immobile di Via Po 32,
Napoli, nonché l'attribuzione a ciascuna delle coeredi di un lotto di mobili e preziosi da effettuare per scelta o, in caso di disaccordo per sorteggio”;
-. “dichiarare la soccombenza delle attrici nei [suoi] confronti rispetto alle contestazioni di appropriazione indebita di somme appartenenti alla comunione e condannare le attrici al pagamento delle relative maggiori spese, oltre risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria”;
-. “porre il resto le spese di giudizio a carico della massa”.
costituitasi, ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità della domanda Persona_1
per il mancato preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. Nel merito, 7
ha precisato che i beni relitti dai defunti genitori erano quelli elencati nell'atto introduttivo, ad eccezione dell'indennità di accompagnamento riconosciuta al genitore che ritirò Persona_3 la relativa somma in contanti presso l'ufficio postale e la consegnò contestualmente al marito della figlia Ha dedotto, inoltre, che la somma di € 58.000,00 ricevuta dal genitore Pt_2 si era ridotta ad € 50.000,00, avendo provveduto a restituire al predetto genitore Persona_3 in più tranches, l'importo di € 8.000,00 in contanti. Ha esposto, altresì, che le attrici Pt_1
e erano tenute a conferire alla massa le somme ricevute in vita dai genitori, e Parte_2 che, dalla quota spettante a andava detratta l'indennità di accompagnamento spettante Pt_2
al padre e ritirata dal marito.
Nel merito ha chiesto, vinte le spese di lite, di:
- “disporre lo scioglimento della comunione sull'immobile in Napoli alla Via Po n. 32, e trattandosi di immobile non comodamente divisibile, ex art. 720 cpc disporne l'assegnazione ovvero la vendita all'incanto”;
- “ripartire il ricavato nella misura di legge in relazione alla quota di diritto spettante a ciascun condividente”;
- “dichiarare aperte ab intestato le successioni ereditarie di e di Controparte_5 Per_3
”;
[...]
- “imputare alla massa e alle singole quote da assegnare, le somme ricevute in vita dalle germane e ”; Parte_2 Pt_1
- “rigettare … ogni diversa domanda attrice”;
- “condannare parte attrice alle spese del presente giudizio per la temerarietà della lite”.
Alla prima udienza del 5.10.2017, il Tribunale ha concesso un termine alle parti per la proposizione della domanda di mediazione. Espletato il tentativo di mediazione, con esito negativo, all'udienza dell'1.3.2018 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per il decesso dell'avvocato NO OR, difensore della convenuta CP_1
Riassunto il processo ad impulso di parte attrice e prodotta documentazione, espletata una
CTU, dichiarata nuovamente l'interruzione del processo per il decesso di e Persona_1
riassunto il processo su impulso delle attrici, si sono costituiti in prosecuzione CP_2
e , quali eredi di riproponendo le medesime
[...] Controparte_3 Persona_1
conclusioni già proposte da Persona_1
Con ordinanza del 24.6.2024 il Tribunale, rilevando “che le parti, sulla scorta della non divisibilità dell'immobile per cui è causa, hanno chiesto procedersi all'assegnazione o alla vendita dello stesso”, ha sollevato d'ufficio, ex art. 101 c.p.c., in virtù di quanto accertato dal
CTU, la questione, idonea a definire il giudizio, circa la mancanza della c.d. conformità 8
catastale oggettiva dell'immobile, “sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ai sensi e per gli effetti di quanto attualmente previsto dall'art. 29, comma 1-bis, della legge
27 febbraio 1985, n. 52, introdotto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 (che sanziona con la nullità gli atti che non contengano, tra
l'altro, la dichiarazione di conformità oggettiva)”, rilevando altresì che “l'art. 1 lett. f) del
D.L. 29 maggio 2024, n. 69, invocato dalle attrici, riguarda una modifica dell'art. 34 bis del testo unico delle disposizioni in materia urbanistico-edilizia e, dunque, non attiene alle disposizioni dettate dalla legge in materia catastale sopra citate, che non sono state modificate dal citato D.L.”.
Assegnato alle parti un termine per prendere posizione sulla questione rilevata d'ufficio e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2.- Le eccezioni preliminari proposte dalle convenute di improcedibilità delle domande delle attrici sono superate dal procedimento di mediazione ex art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010 promosso in corso di causa e conclusosi con esito negativo, dovendo ritenersi, pertanto, avverata la condizione di procedibilità dell'azione.
3.- La convenuta si è opposta a un'unica divisione delle distinte comunioni, Persona_1
ordinaria ed ereditarie, esistenti tra le parti.
Si pone, pertanto, la questione del consenso, da parte di tutti i condividenti, laddove taluno degli stessi, in presenza di una pluralità di masse provenienti da titoli diversi, intenda derogare alla regola dell'autonomia delle varie comunioni, procedendo ad una divisione unitaria.
Invero, “nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi, e perciò appartenenti a distinte comunioni, deve procedersi a tante divisioni per quante sono le masse, potendo invece procedersi ad una sola divisione solo se tutte le parti vi consentano mediante uno specifico negozio” (cfr. Cass. 15.5.1992 n. 5798; cfr. altresì Cass. n. 314/2009).
Costituisce principio tradizionalmente ribadito dalla Suprema Corte quello secondo cui quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi, non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quante sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo, quindi, alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sè stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso, si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse. Nell'ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi particolari relativi alla 9
formazione dei lotti ed alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi (cfr. Cass.
n. 3512 del 6.2.2019).
È pur vero però che anche in tale ipotesi è legittimo, come appunto avvenuto nel caso di specie, il cumulo in un unico processo delle domande di divisione delle distinte masse, ma sempre che sia rispettato il principio dell'autonomia delle operazioni divisionali (cfr. la citata sentenza della S.C. n. 3512/2019).
Infine, va ricordato che (cfr. Cass. n. 5798/1992) nel caso di divisioni di beni in godimento comune proveniente da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, è possibile procedere ad una sola divisione, piuttosto che a tante divisioni per quante sono le masse, solo se tutte le parti vi consentano con un atto che, risolvendosi nel conferimento delle singole comunioni in una comunione unica, non può risultare da manifestazione tacita di volontà o dal mero comportamento negativo di chi non si oppone alla domanda giudiziale di divisione unica di tutti i beni delle diverse masse, ma deve materializzarsi in un negozio specifico che, se ha per oggetto beni immobili, deve rivestire la forma scritta ad substantiam, perché rientrante tra quelli previsti dall'art. 1350 c.c.; conseguentemente, in mancanza di un siffatto negozio, il comportamento tenuto dalla parte che non si è opposta alla domanda di divisione unica nel giudizio di primo grado non impedisce a quest'ultima di proporre appello per denunciare la sentenza che ha accolto tale domanda (cfr. Cass. n. 3512 del 6.2.2019; conf. Cass. n. 314/2009; Cass. n. 3029/2009; Cass. n. 25756/2018).
Il Tribunale non ignora che la Suprema Corte ha di recente sostenuto che “nell'ipotesi di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti” e che “il condividente che contesti l'avvenuta divisione unica di masse ereditarie plurime dopo l'effettuazione della stessa sulla base del consenso dei condividenti deve risultare in portatore di un concreto ed effettivo suo interesse leso da tale tipo di procedimento unitario divisionale” (cfr. Cass. n. 18910/2020).
Tali principi, però, non si addicono al caso di specie, ove mai la convenuta Persona_1
ha prestato consenso alla divisione plurimassa in unico progetto di divisione.
Attesa l'assenza, nella fattispecie, di un consenso della convenuta espresso nelle forme richieste, occorre, quindi, procedere ad una valutazione e a un esame distinto delle comunioni ordinaria ed ereditarie.
Va rigettata, pertanto, la domanda di di scioglimento delle comunioni CP_1
ordinaria ed ereditarie “a masse unificate”. 10
4.- Venendo all'esame della domanda di scioglimento della comunione c.d. ordinaria sull'immobile sito in Napoli, alla via Po 32, edificio 31, piano I, int. 4, in NCEU al fg. p.lla
305 sub 4, dalla CTU espletata è emerso che l'immobile per cui è causa difetta della c.d. conformità catastale oggettiva, ai sensi e per gli effetti di quanto attualmente previsto dall'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, introdotto dal Decreto Legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.
Detta questione, essendo stata rilevata d'ufficio e in quanto a definire il giudizio, è stata oggetto di apposita trattazione, nel corso del giudizio, ex art. 101 comma 2 c.p.c.
Orbene, dalla CTU espletata è emerso che “non vi è oggettiva conformità allo stato di fatto
(fig. 11) dell'attuale planimetria catastale archiviata in Catasto in data 3.2.1962 (fig. 37), dovuta all'ampliamento del primitivo soggiorno realizzato sul primitivo balcone piccolo, all'ampliamento della primitiva cucina e del primitivo lavatoio realizzato su un legittimo balconcino e alla variazione distributiva della primitiva cucina e del primitivo lavatoio”.
Deve sottolinearsi, quindi, la non commerciabilità, allo stato, dell'immobile per il quale non è presente la conformità catastale oggettiva, per mancato rispetto delle prescrizioni sul c.d. allineamento catastale oggettico.
Giova richiamare, sul punto, il disposto della L. n. 52 del 1985, art. 29 comma 1 bis, come aggiunto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 19, comma 14, conv. nella L. n. 122 del 2010 – che prevede che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale” - le cui prescrizioni si estendono anche alle sentenze, in quanto rientranti nell'ampia nozione di atti pubblici.
In tal senso, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. n. 17990/2016) che la mancata indicazione di quanto prescritto in tema di conformità catastale dalla L. n. 52 del
1985, art. 29, comma 1 bis, configura un'ipotesi di omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio, aggiungendo che i requisiti richiesti dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, appaiono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimento, essendo quindi necessario che l'accertamento dei requisiti prescritti venga effettuato nel corso del giudizio (cfr. altresì Cass.
n. 18043/2020). In particolare, “ancorché parte della dottrina abbia sostenuto la tesi secondo cui la norma in esame si riferisca solo agli atti pubblici e alle scritture private … ma non 11
anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali” la Suprema Corte ha ritenuto “che debba invece valutarsi la ratio legis che è quella di assicurare la c.d. congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari, sicché 'l'esclusione' appena indicata non appare condivisibile … per gli inevitabili inconvenienti che ciò potrebbe comportare” (cfr. Cass. n.
18043/2020).
Con riguardo alle evidenziate carenze in merito alla c.d. conformità catastale oggettiva, parte attrice ha chiesto di conferire al CTU l'incarico di procedere all'incarico di procedere “alla rettifica ovvero all'allineamento catastale”. Tuttavia, le attività che l'attrice vorrebbe fossero conferite al CTU riguardano fatti principali rilevabili d'ufficio e, quindi, sono escluse dalle attività che il CTU può svolgere (cfr. Cass. civ., sez. 3, ord. n. 26144 del 7.9.2023), atteso che, come visto, le indicazioni in merito alla conformità catastale dell'immobile da dividere integrano una condizione dell'azione, relativa alla possibilità giuridica, sicchè, come tali, ne è ammessa l'introduzione anche in corso di causa e sino al momento della decisione della lite.
Nondimeno le parti, pur rese edotte delle lacune catastali dei beni fin dal deposito della CTU, non si sono adoperate per porvi rimedio.
Ne consegue che la domanda di scioglimento della comunione ordinaria sull'immobile va rigettata, allo stato degli atti mancando la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
Le conclusioni di cui sopra in ordine al difetto del c.d. allineamento catastale oggettivo rendono del tutto irrilevante una nuova stima del bene effettuata dal CTU chiesta da parte attrice, poiché detta stima è funzionale a una divisione (o a una assegnazione o alla vendita del bene) che, come detto, non può essere conseguita per i motivi sopra esposti.
5.- Va rigettata la domanda di condanna di al pagamento dei frutti civili per CP_1
l'asserito godimento esclusivo dell'immobile in comunione.
Invero, “l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”
(cfr. Cass. n. 13036/1991; Cass. n. 2423/2015; Cass. n. 28955/2023 che estende la regola anche in caso di richiesta di uso indiretto o pagamento di un'indennità). 12
Il godimento esclusivo dell'immobile in comunione da parte di pertanto, non CP_1 comporta di per sé l'obbligo di corrispondere un corrispettivo per l'occupazione esclusiva, non essendo provata né la circostanza che taluno dei comproprietari sia stato intenzionalmente escluso da tale utilizzo, né che taluno dei comproprietari esclusi abbia manifestato invece l'intenzione di avvalersene, né, ancora, un diniego opposto a tale eventuale manifestazione di interesse ad analogo godimento. La convenuta, di contro, ha contestato di aver mai frapposto ostacoli alla gestione comune dell'immobile da parte delle altre comproprietarie.
6.- Va dichiarata aperta la successione ab intestato di , nata a [...] il 12 Persona_2
maggio 1938 e ivi deceduta il 26 agosto 2014.
Va altresì dichiarata aperta la successione ab intestato di nato a [...] il 15 Persona_3
settembre 1932 e ivi deceduto il 9 dicembre 2015.
7.- La causa non è, invece, matura per la decisione in ordine alla domanda di scioglimento delle comunioni ereditarie esistenti tra le parti a seguito del decesso di RI OS e di
Persona_3
È necessario, infatti, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, disporre una CTU contabile al fine di determinare, per le distinte masse ereditarie, i saldi esistenti, al momento dell'apertura delle successioni, sui libretti postali e conti correnti intestati ai de cuius e verificare le dazioni di danaro effettuate dai de cuius alle coeredi, nonché le poste dare-avere in relazione alle domande di rendiconto formulate dalle parti.
La causa, pertanto, va rimessa sul ruolo per l'ulteriore istruzione delle domande proposte dalle parti.
A tanto si provvede, naturalmente, mediante separata ordinanza, giusta il disposto dell'art. 279, comma 3 c.p.c., con la conseguenza che la presente pronuncia assume il carattere di sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 279 comma 2 n. 4) c.p.c.
7-. In ragione della natura non definitiva della presente sentenza, la liquidazione delle spese di lite avrà luogo con la pronuncia terminativa del giudizio, conformemente, del resto, a quanto previsto dalla disposizione normativa di cui al primo comma dell'art. 91 cod. proc. civ
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Ottava Sezione Civile, non definitivamente pronunziando:
1). Rigetta la domanda di scioglimento della comunione ordinaria sull'immobile in Napoli alla via Po 32 edificio 31, piano I, int. 4, in NCEU al fg. p.lla 305 sub 4;
2). Rigetta la domanda delle attrici di condanna di al pagamento di una CP_1 indennità per l'occupazione dell'immobile indicato al capo che precede;
13
3). Dichiara aperta la successione ab intestato di , nata a [...] il 12 maggio Persona_2
1938 e ivi deceduta il 26 agosto 2014;
4). Dichiara aperta la successione ab intestato di nato a [...] il 15 settembre Persona_3
1932 e ivi deceduto il 9 dicembre 2015;
5). Dispone, con separata ordinanza, in ordine all'ulteriore istruzione della controversia, previa rimessione del giudizio sul ruolo;
6). Rinvia alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Napoli, 27 febbraio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12988 R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione,
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentate e difese
[...] C.F._2 dall'avv. Antonio Settembre, domiciliatario in Napoli, alla via Francesco Lomonaco 3;
-Attrici-
E
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata CP_1 C.F._3
e difesa dall' avv. Nello GARGIULO, domiciliatario in Napoli, Piazza Nazionale,46;
-Convenuta-
NONCHÉ
, nato a [...] il [...], c.f. e Controparte_2 C.F._4
, nata a [...] il [...], c.f. , nella qualità Controparte_3 C.F._5
di eredi di , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 29.3.2023, Persona_1
c.f. , rappresentati e difesi dall' avv. Salvatore LEMBO, CodiceFiscale_6
domiciliatario in Napoli, Piazza Nazionale, 46;
-Convenuti in prosecuzione-
Conclusioni: per e chiedono di “conferire al perito d'ufficio l'incarico di Parte_1 Parte_2 procedere alla rettifica ovvero all'allineamento catastale … in conformità dello Stato attuale dei luoghi, nonché alla rideterminazione del prezzo di vendita dell'immobile a base d'asta e della relativa indennità di occupazione, tenendo conto della detrazione delle spese preventivate per l'esecuzione dei lavori di rimessione in pristino, non più necessarie (€ 500,00
+ 6780,00) e dell'aumento del valore di mercato degli immobili e dei canoni di locazione 2
medio termine intervenuti. In via subordinata, … accoglimento di tutte le conclusioni, eccezioni e richieste, anche istruttorie, formulate dalle attrici con l'atto introduttivo del giudizio, negli scritti difensivi e nei verbali di causa, come meglio precisate ai capi n.ri 2), 3),
4), 5), 6) e 7) della nota di trattazione scritta per l'udienza del 14 marzo 2024” e quindi di
“2) Accertare e dichiarare che la convenuta è tenuta a corrispondere alle CP_1
altre partecipanti alla comunione, con decorrenza dal decesso della madre , Persona_2 un'indennità di occupazione mensile per il mancato godimento dell'immobile e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore delle istanti delle quote alle stesse spettanti, in base al valore locativo dell'immobile tenendo conto che, all'attualità il canone corrente di mercato degli immobili aventi la stessa consistenza, caratteristiche e ubicazione, non è inferiore ad €
800,00/900,00 mensili;
3) Dichiarare aperte ab intestato le successioni ereditarie di ER
, deceduta in Napoli il 26.08.2014 e di , deceduto in Napoli in data
[...] Persona_3
09.12.2015 e, per l'effetto, disporre lo scioglimento delle predette comunioni ereditarie ed emettere ogni altro provvedimento necessario e sufficiente ai fini della divisione dei predetti assi ereditari e della formazione delle quote spettanti e da attribuirsi a ciascun coerede;
4) dare atto che la coerede e hanno reso un conto incompleto della CP_1 Persona_1
gestione dei mezzi finanziari alle stesse fiduciariamente affidati dai genitori, occultadone una cospicua parte, di cui si sono indebitamente appropriate;
5) determinare la massa liquida relitta dai genitori, condannando le convenute e rispettivamente CP_1 Persona_1
per quanto di ragione, al pagamento in favore delle attrici delle somme alle stesse spettanti nella misura di ¼ ciascuna, al netto di quanto eventualmente ricevuto;
6) previa stima degli oggetti preziosi, custoditi da in una cassetta di sicurezza presso la Banca CP_1
Unipol, e dei mobili che arredavano l'abitazione dei genitori, tuttora occupata da CP_1
procedere alla formazione di quattro quote uguali, attribuendole a ciascun coerede;
[...]
7) condannare le convenute al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, anche in considerazione del comportamento processuale dalle stesse tenuto”;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1). e hanno convenuto in giudizio le sorelle e Parte_1 Parte_2 CP_1
esponendo in particolare che: Persona_1
-. Con atto per notaio del 29.11.2012, la madre aveva donato a tutte Per_4 Persona_2 le figlie la nuda proprietà dell'immobile in Napoli alla via Po 32, edificio 31, piano I (secondo catastale), n. int. 4, con annesso locale deposito al piano cantinato, in Catasto Fabbricati del
Comune di Napoli, foglio 6, particella 305 sub 4; 3
-. In data 26.8.2014 era deceduta ab intestato la predetta , lasciando a sé Persona_2
superstiti, quali eredi legittimi, le figlie e e il Pt_1 CP_1 Per_1 Parte_2
coniuge Persona_3
-. I beni relitti da sono i seguenti: Persona_2
a). “una somma di denaro” depositata sul libretto di risparmio postale n. 000033417318 e cointestato con la figlia Persona_1
b). la quota di 1/2 della somma depositata sul conto corrente n. 0042/205 aperto presso il
Banco di Napoli dai coniugi e cointestato con la figlia Parte_3 CP_1
c). la metà del saldo residuo del conto corrente n. 00598/63372164 aperto dai coniugi presso Parte_3 CP_4
d). oggetti preziosi quali “anello in oro giallo con rubino, orologio con cinturino in oro, una fede in oro giallo e una in oro bianco, anello in oro con acqua marina, catenina in oro con crocefisso e medaglia, una catenina con pendente e due perline, un anello in oro bianco con perla, un anello in oro giallo, orecchini in oro, una catenina in oro con ciondolo a forma di fiore”, rimasti nell'appartamento di via Po 32 donato alla figlie e nel quale avevano continuato a vivere e la figlia Persona_3 CP_1
-. Successivamente, in data 9.12.2015 era deceduto ab intestato lasciando a sé Persona_3
superstiti, quali eredi, le figlie e Pt_1 CP_1 Per_1 Pt_2
-. I beni relitti da sono i seguenti: Persona_3
a) la quota di 1/3 di sua spettanza sull'asse ereditario della defunta moglie;
b) la quota di 1/2 della somma di € 42.764, 87 depositata sul conto corrente n. 0042/2015 gestito dalla coerede CP_1
c) la somma di € 58.000,00 gestita dalla coerede Persona_1
d) mobili, arredi e oggetti personali di valore meramente affettivo, tuttora in possesso della coerede CP_1
-. Tutte le disponibilità finanziarie di e sono state gestite dalle Persona_2 Persona_3
coeredi e solo formalmente cointestatarie, la prima, del libretto di Per_1 CP_1
risparmio postale della madre e, la seconda, del conto corrente di entrambi i Persona_2 genitori, “infatti, il libretto postale è stato alimentato esclusivamente con i risparmi e
l'assegno di pensione della … ” e “sul conto corrente bancario sono affluiti i ER risparmi e l'assegno di pensione” del “mentre alcuna traccia è stata rinvenuta CP_1 dell'indennità di accompagnamento riconosciuta al predetto genitore con sentenza del
Tribunale di Napoli n. 20829/2012”; 4
-. il libretto postale alla data del 10.9.2014 presentava un saldo di € 9.336,35, al netto dell'importo di € 600,00 prelevato dalla coerede dopo il decesso della Persona_1
madre, mentre sul conto corrente presso il Banco di Napoli alla data del 31.12.2015 vi era un saldo di € 42.883,43, al netto della somma prelevata dalla coerede dopo il CP_1
decesso del padre e sul conto corrente presso alla data del 31.3.2015, vi era un CP_4 saldo residuo di € 1.096,57;
-. In realtà, il de cuius disponeva di un'ingente somma di denaro (410 milioni di Persona_3
lire) liquidatagli nel 1988 dalla Uniass – Assicurazioni a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale e “una cospicua parte di tale somma”, nel 2005, fu affidata fiduciariamente in gestione alla figlia mentre “un'altra parte” fu oggetto Persona_1 di “varie elargizioni in favore dei congiunti” e l'importo residuo fu depositato sul conto corrente presso la innanzi citato;
CP_4
-. a seguito del decesso di , “non essendo più il genitore superstite in Persona_2
condizioni di intendere e di volere”, avevano chiesto più volte alle sorelle e CP_1 chiarimenti “in ordine ai mezzi finanziari dalle stesse gestite” e “la Persona_1
germana , con nota 29.10.2014, dichiarava che la somma originariamente Per_1
affidatale in gestione ammontava ad € 58.000,00, mostrando formalmente la propria disponibilità a renderle partecipi di tale gestione, ma di fatto escludendole da ogni decisione al riguardo”, “mentre non forniva alcuna risposta al riguardo”; CP_1
-. dopo la morte dei genitori, aveva continuato ad occupare l'immobile di Via CP_1
Po 32 di cui è proprietaria, in comune ed indiviso, con le sorelle, impedendo, d'accordo con la sorella alle altre partecipanti di partecipare alla gestione della cosa Persona_1
comune;
-. dal conto corrente n. 0042/205, acceso presso il Banco di Napoli, erano state prelevate da direttamente o a mezzo assegni, “somme di consistente importo”, “non in CP_1
linea con il regolare andamento del conto medesimo, come dagli estratti cronologici, esibiti”;
-. pertanto, “le coeredi e ai sensi degli artt. 2030 e 1713 c.c., sono CP_1 Persona_1
tenute a rendere il conto della loro gestione e a conferire alle masse tutte le somme dalle stesse gestite, oltre a quelle di cui si sono indebitamente appropriate, nonché gli oggetti preziosi, i beni mobili e gli arredi facenti parte degli assi ereditari relitti”.
Hanno chiesto, pertanto, al Tribunale, vinte le spese di lite, di:
“I. Preliminarmente, ai sensi degli artt. 1111 e 1114 c.c., disporre lo scioglimento della comunione (ordinaria) sull'immobile in Napoli alla via Po n. 32 … e, previa stima del cespite
…, assegnare alle comproprietarie , e Parte_1 CP_1 Persona_1 5
una porzione corrispondente alla quota di partecipazione di ciascuna alla Parte_2 comunione (250/1000); in subordine, nell'ipotesi verosimile che l'immobile non può essere comodamente diviso, disporne la vendita all'incanto, ripartendo il ricavato a favore delle condividenti in misura di 1/4 ciascuna;
II. Accertare e dichiarare che la convenuta è tenuta a corrispondere alle altre CP_1
partecipanti alla comunione, con decorrenza dal decesso della madre , Persona_2 un'indennità di occupazione mensile per il mancato godimento dell'immobile e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore delle istanti delle quote alle stesse spettanti, in base al valore locativo dell'immobile …, oltre interessi e rivalutazione monetaria delle singole scadenze al soddisfo;
III. Dichiarare aperte ab intestato le successioni ereditarie di , deceduta in Persona_2
Napoli il 26.08.2014 e di , deceduto in Napoli in data 09.12.2015; Persona_3
IV. Previo ordine ex art. 263 cpc alle coeredi e di rendere il CP_1 Persona_1
conto della gestione dei mezzi finanziari specificati in premessa, nonché di conferire alle masse le somme di cui si sono indebitamente appropriate, oltre agli oggetti preziosi, i beni mobili e gli arredi in loro possesso, disporre lo scioglimento delle predette comunioni ereditarie ed emettere ogni altro provvedimento necessario … ai fini della divisione dei predetti assi ereditari e della formazione delle quote spettanti e da attribuirsi a ciascun coerede”. costituitasi, ha eccepito, in particolare: CP_1
-. preliminarmente l'improcedibilità dell'azione per la mancata attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria;
-. che finché era rimasta in vita “la gestione delle risorse familiari è stata Persona_2
sempre effettuata da essa direttamente”, mentre per il periodo successivo si era limitata a prelevare dal conto “che le era stato appositamente cointestato” le somme necessarie a far fronte alla spesa giornaliera, al pagamento delle utenze e alla cura e all'assistenza del padre nonché le somme necessarie alle spese funerarie sia della madre che del padre;
Persona_3
-. l'inammissibilità della domanda di rendiconto, formulata in maniera generica, precisando, in ogni caso, le causali dei singoli prelievi e pagamenti effettuati per conto dei genitori;
-. di non essere tenuta a corrispondere alle altre comproprietarie alcuna indennità per l'occupazione dell'immobile, in quanto dopo la morte della madre il diritto di abitazione spettava al padre, coniuge superstite, con il quale la convenuta conviveva nell'ambito di un rapporto di ospitalità familiare e non tanto per necessità propria, quanto per prestare al padre le cure e l'assistenza, di cui aveva bisogno;
inoltre, la richiesta del corrispettivo dell'uso 6
abitativo della casa familiare da parte delle attrici appare illegittima anche per il periodo successivo alla morte del padre, dovendosi tener conto dell'utilità economica derivata alle attrici dalla cura e dall'assistenza personale da essa prestata in favore del genitore e, conseguentemente, l'obbligazione deve ritenersi estinta per compensazione;
-. Di non essersi, comunque, mai opposta alla gestione del bene comune anche da parte delle attrici.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale di:
-. procedere allo scioglimento delle comunioni, ordinaria ed ereditarie, chiedendo di procedere alla formazione di un progetto di divisione unitario, considerando i beni facenti parte delle predette comunioni come un'unica massa, “previamente ordinando: - la vendita dell'immobile di Via Po 32, Napoli;
- il conferimento alla massa per collazione da parte di
dell'importo delle donazioni … ricevute dai genitori e cioè € 30.330,00, salvo Parte_1
ulteriori da accertare;
- il conferimento alla massa per collazione da parte di Parte_2 dell'importo delle donazioni … ricevute dai genitori e cioè € 8.301,75, di cui €3.500,00 per dono di nozze ed il resto per disponibilità esclusiva libretto postale n.010815; - l'acquisizione alla massa della somma di € 37.500,00 depositata dai genitori presso la figlia coerede
[...]
; - la formazione di quattro lotti composti da denaro, mobili e preziosi di pari Per_1
importo e valore, previo conferimento dei gioielli (fede materna e orologio Cartier paterno) previo rimborso … all'istante delle spese sostenute per l'assicurazione e la conservazione delle cose comuni e della somma di € 800,00 di cui all'assegno c/c N. CP_4
0182053579-06 di cui … è portatrice”;
-. di “disporre progetto divisionale che preveda la divisione in quattro quote uguali tra le coeredi dell'importo della somma di denaro risultante dalle suddette operazioni e, quindi, comprensiva delle attuali giacenze bancarie, dei conferimenti delle condividenti per collazione o restituzione e del netto ricavato dalla vendita dell'immobile di Via Po 32,
Napoli, nonché l'attribuzione a ciascuna delle coeredi di un lotto di mobili e preziosi da effettuare per scelta o, in caso di disaccordo per sorteggio”;
-. “dichiarare la soccombenza delle attrici nei [suoi] confronti rispetto alle contestazioni di appropriazione indebita di somme appartenenti alla comunione e condannare le attrici al pagamento delle relative maggiori spese, oltre risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria”;
-. “porre il resto le spese di giudizio a carico della massa”.
costituitasi, ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità della domanda Persona_1
per il mancato preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. Nel merito, 7
ha precisato che i beni relitti dai defunti genitori erano quelli elencati nell'atto introduttivo, ad eccezione dell'indennità di accompagnamento riconosciuta al genitore che ritirò Persona_3 la relativa somma in contanti presso l'ufficio postale e la consegnò contestualmente al marito della figlia Ha dedotto, inoltre, che la somma di € 58.000,00 ricevuta dal genitore Pt_2 si era ridotta ad € 50.000,00, avendo provveduto a restituire al predetto genitore Persona_3 in più tranches, l'importo di € 8.000,00 in contanti. Ha esposto, altresì, che le attrici Pt_1
e erano tenute a conferire alla massa le somme ricevute in vita dai genitori, e Parte_2 che, dalla quota spettante a andava detratta l'indennità di accompagnamento spettante Pt_2
al padre e ritirata dal marito.
Nel merito ha chiesto, vinte le spese di lite, di:
- “disporre lo scioglimento della comunione sull'immobile in Napoli alla Via Po n. 32, e trattandosi di immobile non comodamente divisibile, ex art. 720 cpc disporne l'assegnazione ovvero la vendita all'incanto”;
- “ripartire il ricavato nella misura di legge in relazione alla quota di diritto spettante a ciascun condividente”;
- “dichiarare aperte ab intestato le successioni ereditarie di e di Controparte_5 Per_3
”;
[...]
- “imputare alla massa e alle singole quote da assegnare, le somme ricevute in vita dalle germane e ”; Parte_2 Pt_1
- “rigettare … ogni diversa domanda attrice”;
- “condannare parte attrice alle spese del presente giudizio per la temerarietà della lite”.
Alla prima udienza del 5.10.2017, il Tribunale ha concesso un termine alle parti per la proposizione della domanda di mediazione. Espletato il tentativo di mediazione, con esito negativo, all'udienza dell'1.3.2018 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per il decesso dell'avvocato NO OR, difensore della convenuta CP_1
Riassunto il processo ad impulso di parte attrice e prodotta documentazione, espletata una
CTU, dichiarata nuovamente l'interruzione del processo per il decesso di e Persona_1
riassunto il processo su impulso delle attrici, si sono costituiti in prosecuzione CP_2
e , quali eredi di riproponendo le medesime
[...] Controparte_3 Persona_1
conclusioni già proposte da Persona_1
Con ordinanza del 24.6.2024 il Tribunale, rilevando “che le parti, sulla scorta della non divisibilità dell'immobile per cui è causa, hanno chiesto procedersi all'assegnazione o alla vendita dello stesso”, ha sollevato d'ufficio, ex art. 101 c.p.c., in virtù di quanto accertato dal
CTU, la questione, idonea a definire il giudizio, circa la mancanza della c.d. conformità 8
catastale oggettiva dell'immobile, “sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ai sensi e per gli effetti di quanto attualmente previsto dall'art. 29, comma 1-bis, della legge
27 febbraio 1985, n. 52, introdotto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 (che sanziona con la nullità gli atti che non contengano, tra
l'altro, la dichiarazione di conformità oggettiva)”, rilevando altresì che “l'art. 1 lett. f) del
D.L. 29 maggio 2024, n. 69, invocato dalle attrici, riguarda una modifica dell'art. 34 bis del testo unico delle disposizioni in materia urbanistico-edilizia e, dunque, non attiene alle disposizioni dettate dalla legge in materia catastale sopra citate, che non sono state modificate dal citato D.L.”.
Assegnato alle parti un termine per prendere posizione sulla questione rilevata d'ufficio e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2.- Le eccezioni preliminari proposte dalle convenute di improcedibilità delle domande delle attrici sono superate dal procedimento di mediazione ex art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010 promosso in corso di causa e conclusosi con esito negativo, dovendo ritenersi, pertanto, avverata la condizione di procedibilità dell'azione.
3.- La convenuta si è opposta a un'unica divisione delle distinte comunioni, Persona_1
ordinaria ed ereditarie, esistenti tra le parti.
Si pone, pertanto, la questione del consenso, da parte di tutti i condividenti, laddove taluno degli stessi, in presenza di una pluralità di masse provenienti da titoli diversi, intenda derogare alla regola dell'autonomia delle varie comunioni, procedendo ad una divisione unitaria.
Invero, “nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi, e perciò appartenenti a distinte comunioni, deve procedersi a tante divisioni per quante sono le masse, potendo invece procedersi ad una sola divisione solo se tutte le parti vi consentano mediante uno specifico negozio” (cfr. Cass. 15.5.1992 n. 5798; cfr. altresì Cass. n. 314/2009).
Costituisce principio tradizionalmente ribadito dalla Suprema Corte quello secondo cui quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi, non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quante sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo, quindi, alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sè stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso, si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse. Nell'ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi particolari relativi alla 9
formazione dei lotti ed alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi (cfr. Cass.
n. 3512 del 6.2.2019).
È pur vero però che anche in tale ipotesi è legittimo, come appunto avvenuto nel caso di specie, il cumulo in un unico processo delle domande di divisione delle distinte masse, ma sempre che sia rispettato il principio dell'autonomia delle operazioni divisionali (cfr. la citata sentenza della S.C. n. 3512/2019).
Infine, va ricordato che (cfr. Cass. n. 5798/1992) nel caso di divisioni di beni in godimento comune proveniente da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, è possibile procedere ad una sola divisione, piuttosto che a tante divisioni per quante sono le masse, solo se tutte le parti vi consentano con un atto che, risolvendosi nel conferimento delle singole comunioni in una comunione unica, non può risultare da manifestazione tacita di volontà o dal mero comportamento negativo di chi non si oppone alla domanda giudiziale di divisione unica di tutti i beni delle diverse masse, ma deve materializzarsi in un negozio specifico che, se ha per oggetto beni immobili, deve rivestire la forma scritta ad substantiam, perché rientrante tra quelli previsti dall'art. 1350 c.c.; conseguentemente, in mancanza di un siffatto negozio, il comportamento tenuto dalla parte che non si è opposta alla domanda di divisione unica nel giudizio di primo grado non impedisce a quest'ultima di proporre appello per denunciare la sentenza che ha accolto tale domanda (cfr. Cass. n. 3512 del 6.2.2019; conf. Cass. n. 314/2009; Cass. n. 3029/2009; Cass. n. 25756/2018).
Il Tribunale non ignora che la Suprema Corte ha di recente sostenuto che “nell'ipotesi di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti” e che “il condividente che contesti l'avvenuta divisione unica di masse ereditarie plurime dopo l'effettuazione della stessa sulla base del consenso dei condividenti deve risultare in portatore di un concreto ed effettivo suo interesse leso da tale tipo di procedimento unitario divisionale” (cfr. Cass. n. 18910/2020).
Tali principi, però, non si addicono al caso di specie, ove mai la convenuta Persona_1
ha prestato consenso alla divisione plurimassa in unico progetto di divisione.
Attesa l'assenza, nella fattispecie, di un consenso della convenuta espresso nelle forme richieste, occorre, quindi, procedere ad una valutazione e a un esame distinto delle comunioni ordinaria ed ereditarie.
Va rigettata, pertanto, la domanda di di scioglimento delle comunioni CP_1
ordinaria ed ereditarie “a masse unificate”. 10
4.- Venendo all'esame della domanda di scioglimento della comunione c.d. ordinaria sull'immobile sito in Napoli, alla via Po 32, edificio 31, piano I, int. 4, in NCEU al fg. p.lla
305 sub 4, dalla CTU espletata è emerso che l'immobile per cui è causa difetta della c.d. conformità catastale oggettiva, ai sensi e per gli effetti di quanto attualmente previsto dall'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, introdotto dal Decreto Legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.
Detta questione, essendo stata rilevata d'ufficio e in quanto a definire il giudizio, è stata oggetto di apposita trattazione, nel corso del giudizio, ex art. 101 comma 2 c.p.c.
Orbene, dalla CTU espletata è emerso che “non vi è oggettiva conformità allo stato di fatto
(fig. 11) dell'attuale planimetria catastale archiviata in Catasto in data 3.2.1962 (fig. 37), dovuta all'ampliamento del primitivo soggiorno realizzato sul primitivo balcone piccolo, all'ampliamento della primitiva cucina e del primitivo lavatoio realizzato su un legittimo balconcino e alla variazione distributiva della primitiva cucina e del primitivo lavatoio”.
Deve sottolinearsi, quindi, la non commerciabilità, allo stato, dell'immobile per il quale non è presente la conformità catastale oggettiva, per mancato rispetto delle prescrizioni sul c.d. allineamento catastale oggettico.
Giova richiamare, sul punto, il disposto della L. n. 52 del 1985, art. 29 comma 1 bis, come aggiunto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 19, comma 14, conv. nella L. n. 122 del 2010 – che prevede che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale” - le cui prescrizioni si estendono anche alle sentenze, in quanto rientranti nell'ampia nozione di atti pubblici.
In tal senso, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. n. 17990/2016) che la mancata indicazione di quanto prescritto in tema di conformità catastale dalla L. n. 52 del
1985, art. 29, comma 1 bis, configura un'ipotesi di omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio, aggiungendo che i requisiti richiesti dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, appaiono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimento, essendo quindi necessario che l'accertamento dei requisiti prescritti venga effettuato nel corso del giudizio (cfr. altresì Cass.
n. 18043/2020). In particolare, “ancorché parte della dottrina abbia sostenuto la tesi secondo cui la norma in esame si riferisca solo agli atti pubblici e alle scritture private … ma non 11
anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali” la Suprema Corte ha ritenuto “che debba invece valutarsi la ratio legis che è quella di assicurare la c.d. congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari, sicché 'l'esclusione' appena indicata non appare condivisibile … per gli inevitabili inconvenienti che ciò potrebbe comportare” (cfr. Cass. n.
18043/2020).
Con riguardo alle evidenziate carenze in merito alla c.d. conformità catastale oggettiva, parte attrice ha chiesto di conferire al CTU l'incarico di procedere all'incarico di procedere “alla rettifica ovvero all'allineamento catastale”. Tuttavia, le attività che l'attrice vorrebbe fossero conferite al CTU riguardano fatti principali rilevabili d'ufficio e, quindi, sono escluse dalle attività che il CTU può svolgere (cfr. Cass. civ., sez. 3, ord. n. 26144 del 7.9.2023), atteso che, come visto, le indicazioni in merito alla conformità catastale dell'immobile da dividere integrano una condizione dell'azione, relativa alla possibilità giuridica, sicchè, come tali, ne è ammessa l'introduzione anche in corso di causa e sino al momento della decisione della lite.
Nondimeno le parti, pur rese edotte delle lacune catastali dei beni fin dal deposito della CTU, non si sono adoperate per porvi rimedio.
Ne consegue che la domanda di scioglimento della comunione ordinaria sull'immobile va rigettata, allo stato degli atti mancando la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
Le conclusioni di cui sopra in ordine al difetto del c.d. allineamento catastale oggettivo rendono del tutto irrilevante una nuova stima del bene effettuata dal CTU chiesta da parte attrice, poiché detta stima è funzionale a una divisione (o a una assegnazione o alla vendita del bene) che, come detto, non può essere conseguita per i motivi sopra esposti.
5.- Va rigettata la domanda di condanna di al pagamento dei frutti civili per CP_1
l'asserito godimento esclusivo dell'immobile in comunione.
Invero, “l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”
(cfr. Cass. n. 13036/1991; Cass. n. 2423/2015; Cass. n. 28955/2023 che estende la regola anche in caso di richiesta di uso indiretto o pagamento di un'indennità). 12
Il godimento esclusivo dell'immobile in comunione da parte di pertanto, non CP_1 comporta di per sé l'obbligo di corrispondere un corrispettivo per l'occupazione esclusiva, non essendo provata né la circostanza che taluno dei comproprietari sia stato intenzionalmente escluso da tale utilizzo, né che taluno dei comproprietari esclusi abbia manifestato invece l'intenzione di avvalersene, né, ancora, un diniego opposto a tale eventuale manifestazione di interesse ad analogo godimento. La convenuta, di contro, ha contestato di aver mai frapposto ostacoli alla gestione comune dell'immobile da parte delle altre comproprietarie.
6.- Va dichiarata aperta la successione ab intestato di , nata a [...] il 12 Persona_2
maggio 1938 e ivi deceduta il 26 agosto 2014.
Va altresì dichiarata aperta la successione ab intestato di nato a [...] il 15 Persona_3
settembre 1932 e ivi deceduto il 9 dicembre 2015.
7.- La causa non è, invece, matura per la decisione in ordine alla domanda di scioglimento delle comunioni ereditarie esistenti tra le parti a seguito del decesso di RI OS e di
Persona_3
È necessario, infatti, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, disporre una CTU contabile al fine di determinare, per le distinte masse ereditarie, i saldi esistenti, al momento dell'apertura delle successioni, sui libretti postali e conti correnti intestati ai de cuius e verificare le dazioni di danaro effettuate dai de cuius alle coeredi, nonché le poste dare-avere in relazione alle domande di rendiconto formulate dalle parti.
La causa, pertanto, va rimessa sul ruolo per l'ulteriore istruzione delle domande proposte dalle parti.
A tanto si provvede, naturalmente, mediante separata ordinanza, giusta il disposto dell'art. 279, comma 3 c.p.c., con la conseguenza che la presente pronuncia assume il carattere di sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 279 comma 2 n. 4) c.p.c.
7-. In ragione della natura non definitiva della presente sentenza, la liquidazione delle spese di lite avrà luogo con la pronuncia terminativa del giudizio, conformemente, del resto, a quanto previsto dalla disposizione normativa di cui al primo comma dell'art. 91 cod. proc. civ
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Ottava Sezione Civile, non definitivamente pronunziando:
1). Rigetta la domanda di scioglimento della comunione ordinaria sull'immobile in Napoli alla via Po 32 edificio 31, piano I, int. 4, in NCEU al fg. p.lla 305 sub 4;
2). Rigetta la domanda delle attrici di condanna di al pagamento di una CP_1 indennità per l'occupazione dell'immobile indicato al capo che precede;
13
3). Dichiara aperta la successione ab intestato di , nata a [...] il 12 maggio Persona_2
1938 e ivi deceduta il 26 agosto 2014;
4). Dichiara aperta la successione ab intestato di nato a [...] il 15 settembre Persona_3
1932 e ivi deceduto il 9 dicembre 2015;
5). Dispone, con separata ordinanza, in ordine all'ulteriore istruzione della controversia, previa rimessione del giudizio sul ruolo;
6). Rinvia alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Napoli, 27 febbraio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE