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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 12/01/2026, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 238/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: PANNULLO NICOLA, Presidente
AR IO, OR
BASILE FAUSTO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2288/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense 131/1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3864/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 21/03/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220001388782000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220001388782000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3782/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo ritualmente notificato a Roma Capitale ed alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 3864/09/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 21.2.2024, con la quale veniva rigettata la domanda di annullamento della cartella di pagamento n. 09720220001388782000 - notificatale in data 21.11.2022 nella qualità di erede del defunto padre, sig. Nominativo_1 - recante l'iscrizione a ruolo degli importi di cui agli avvisi di accertamento in rettifica IMU n. 78520, relativo all'anno d'imposta 2012, e n. 17005, relativo all'anno d'imposta
2013, notificati al de cuius deceduto il 6.2.2019, e divenuti definitivi per omessa impugnazione.
Con l'atto di appello in esame, la contribuente riproponeva le medesime eccezioni sollevate nell'originario ricorso introduttivo della causa, deducendo, in particolare, la omessa notifica degli atti prodromici, la decadenza dal potere accertativo e riscossivo, la prescrizione dei crediti, il difetto di motivazione e la illegittima attribuzione in solido agli eredi dell'intero ammontare del debito.
Instauratosi il contraddittorio, provvedevano a costituirsi in giudizio entrambi gli enti convenuti, i quali si riportavano a quanto già dedotto nei rispettivi scritti difensivi innanzi al Giudice di prime cure.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 3.12.2025, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata, in primo luogo, si appalesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da Roma Capitale. Invero, in tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello che, limitandosi a riprodurre le argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal
Giudice di primo grado, senza il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico- giuridico della sentenza impugnata (Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, n. 1461). Ebbene, nel caso di specie, la contribuente, con l'atto di appello, censurando in modo specifico il percorso argomentativo osservato dai primi Giudici, non si è affatto limitata a riproporre pedissequamente la difesa spiegata in primo grado senza criticare, né indicare gli errori che avrebbe commesso la Corte nel pronunciarsi favorevolmente all'ente creditore ed alla Agenzia della riscossione (sul punto, fra le tante, v. Cass., sez. trib., sent. n. 21972 del 28.10.2015: “(...) in tema di appello, ai fini dell'ammissibilità dello stesso, la specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dai primo giudice").
L'appello è solo parzialmente meritevole di accoglimento.
Non coglie nel segno, in primo luogo, l'eccepita nullità della cartella impugnata per carenza di motivazione.
Quest'ultima, invero, si limita a riportare gli atti presupposti e gli importi dovuti, in quanto le ragioni della pretesa tributaria erano già a conoscenza della odierna appellante, la quale, proprio perché edotta del contenuto degli originari avvisi di accertamento, ne chiedeva l'annullamento in autotutela con istanza formalizzata in data 19.12.2019 (il cui rigetto veniva notificato il 21.7.2020).
Nemmeno può ritenersi fondata l'eccezione di illegittimità della cartella, perché comprensiva anche delle sanzioni, dal momento che, proprio a seguito della richiamata istanza di autotutela, l'ente creditore annullava le sanzioni in quanto non trasferibili agli eredi ai sensi dell'art. 8 d.lvo 472/1997.
Non meritevoli di accoglimento si appalesano anche le sollevate eccezioni di irregolarità dell'iter procedimentale e di prescrizione del credito.
Quanto alla prima doglianza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10012 del
15.4.2021, hanno ribadito il principio secondo il quale la invalidità o la inesistenza della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi (Testualmente: "In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa"). E', dunque, senz'altro consentito al contribuente di impugnare un atto esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.
Pertanto, essendo del tutto pacifico che, nel caso in esame, l'appellata Roma Capitale, producendo la documentazione afferente la regolare notifica al de cuius degli atti prodromici e agli eredi del provvedimento di parziale accoglimenti dell'istanza di autotutela, abbia assolto all'onere probatorio in questione, non può non addivenirsi al rigetto della eccezione.
Non coglie nel segno, come anticipato, neanche l'eccezione di prescrizione. In ordine alla problematica della prescrizione dei crediti tributari, la Suprema Corte ha precisato che l'atto esattoriale non opposto non può "assimilarsi ad un titolo giudiziale", in quanto "formato unilateralmente dallo stesso ente", "motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato” (v. Cass. sez. un. civ., sent. n. 23397 del
17.11.2016). La prescrizione ordinaria, dunque, è applicabile solo quando vi è stata una verifica giurisdizionale, un provvedimento del Giudice che definisce la lite. In sintesi: "solo l'accertamento giudiziale può determinare l'allungamento del periodo prescrizionale del credito e ciò per effetto dell'intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata”. Pertanto potrà essere applicata la prescrizione decennale solo nel caso in cui sia stata già proposta opposizione avverso la pretesa erariale ed il ricorso sia stato già rigettato con sentenza passata in giudicato.
Al contrario, laddove il contribuente non abbia proposto opposizione all'avviso di accertamento, ma abbia ricevuto, successivamente, la notifica di una intimazione di pagamento, di un pignoramento, di un fermo amministrativo o, come nel caso in esame, di una cartella di pagamento o, comunque, venga a conoscenza dell'esistenza di debiti per cartelle notificate da molto tempo, in tal caso "anche se l'atto tributario sia divenuto definitivo e non più impugnabile, il termine di prescrizione seguirà quello del tributo richiamato nell'atto stesso”. Insomma, "la scadenza del termine per proporre opposizione, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre l'atto tributario, avendo natura di atto amministrativo, è privo dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato" (in tal senso, da ultimo, v. Cass. civ., ord. n. 7409 del 17.3.2020). Ed allora, poiché nel caso in esame la cartella impugnata
è stata notificata a distanza di non più di cinque anni dalle notifiche, effettuate, quanto all'avviso IMU 2012, il 30.11.2017, e, quanto all'avviso IMU 2013, il 30.8.2018, dei prodromici atti, nonché dalle notifiche dei provvedimenti di rigetto delle istanze di autotutela presentate dal de cuius Nominativo_1 (v. le notifiche del 31.10.2018 e del 7.1.2019 -) e dalla stessa appellante (v. la notifica del 21.7.2020), ne deriva che il termine prescrizionale quinquennale non possa ritenersi affatto decorso.
Stante, poi, la definitività delle pretese tributarie, in ragione della acquiescenza prestata in ordine ai richiamati atti prodromici, del tutto inammissibile deve ritenersi la eccepita violazione del termine di decadenza dal potere accertativo.
Fondata, invece, si appalesa l'eccepita illegittima attribuzione alla appellante, in qualità di erede, dell'intero ammontare del debito perfezionatosi in capo al de cuius. Invero, per le imposte locali gli eredi non rispondono in solido per i debiti del defunto, ma solo pro quota, secondo la propria quota ereditaria, ex artt. 752 e 1295 c.c., dovendosi ritenere applicabile l'art. 65 d.P.R. 600/1973 sulla responsabilità solidale degli eredi, in mancanza di un espresso richiamo ai tributi locali, solo alle imposte sui redditi (sul punto, v. Cass. civ. sent.
n. 11097/2025). L'ammontare del carico tributario ricadente sulla appellante, pertanto, dovrà essere rideterminato dall'ente creditore.
Stante la reciproca soccombenza, vanno dichiarate compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte ccoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione. Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio Roma, 3 dicembre 2025 Il relatore il Presidente Marotta Pannullo
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: PANNULLO NICOLA, Presidente
AR IO, OR
BASILE FAUSTO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2288/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense 131/1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3864/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 21/03/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220001388782000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220001388782000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3782/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo ritualmente notificato a Roma Capitale ed alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 3864/09/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 21.2.2024, con la quale veniva rigettata la domanda di annullamento della cartella di pagamento n. 09720220001388782000 - notificatale in data 21.11.2022 nella qualità di erede del defunto padre, sig. Nominativo_1 - recante l'iscrizione a ruolo degli importi di cui agli avvisi di accertamento in rettifica IMU n. 78520, relativo all'anno d'imposta 2012, e n. 17005, relativo all'anno d'imposta
2013, notificati al de cuius deceduto il 6.2.2019, e divenuti definitivi per omessa impugnazione.
Con l'atto di appello in esame, la contribuente riproponeva le medesime eccezioni sollevate nell'originario ricorso introduttivo della causa, deducendo, in particolare, la omessa notifica degli atti prodromici, la decadenza dal potere accertativo e riscossivo, la prescrizione dei crediti, il difetto di motivazione e la illegittima attribuzione in solido agli eredi dell'intero ammontare del debito.
Instauratosi il contraddittorio, provvedevano a costituirsi in giudizio entrambi gli enti convenuti, i quali si riportavano a quanto già dedotto nei rispettivi scritti difensivi innanzi al Giudice di prime cure.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 3.12.2025, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata, in primo luogo, si appalesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da Roma Capitale. Invero, in tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello che, limitandosi a riprodurre le argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal
Giudice di primo grado, senza il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico- giuridico della sentenza impugnata (Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, n. 1461). Ebbene, nel caso di specie, la contribuente, con l'atto di appello, censurando in modo specifico il percorso argomentativo osservato dai primi Giudici, non si è affatto limitata a riproporre pedissequamente la difesa spiegata in primo grado senza criticare, né indicare gli errori che avrebbe commesso la Corte nel pronunciarsi favorevolmente all'ente creditore ed alla Agenzia della riscossione (sul punto, fra le tante, v. Cass., sez. trib., sent. n. 21972 del 28.10.2015: “(...) in tema di appello, ai fini dell'ammissibilità dello stesso, la specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dai primo giudice").
L'appello è solo parzialmente meritevole di accoglimento.
Non coglie nel segno, in primo luogo, l'eccepita nullità della cartella impugnata per carenza di motivazione.
Quest'ultima, invero, si limita a riportare gli atti presupposti e gli importi dovuti, in quanto le ragioni della pretesa tributaria erano già a conoscenza della odierna appellante, la quale, proprio perché edotta del contenuto degli originari avvisi di accertamento, ne chiedeva l'annullamento in autotutela con istanza formalizzata in data 19.12.2019 (il cui rigetto veniva notificato il 21.7.2020).
Nemmeno può ritenersi fondata l'eccezione di illegittimità della cartella, perché comprensiva anche delle sanzioni, dal momento che, proprio a seguito della richiamata istanza di autotutela, l'ente creditore annullava le sanzioni in quanto non trasferibili agli eredi ai sensi dell'art. 8 d.lvo 472/1997.
Non meritevoli di accoglimento si appalesano anche le sollevate eccezioni di irregolarità dell'iter procedimentale e di prescrizione del credito.
Quanto alla prima doglianza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10012 del
15.4.2021, hanno ribadito il principio secondo il quale la invalidità o la inesistenza della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi (Testualmente: "In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa"). E', dunque, senz'altro consentito al contribuente di impugnare un atto esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.
Pertanto, essendo del tutto pacifico che, nel caso in esame, l'appellata Roma Capitale, producendo la documentazione afferente la regolare notifica al de cuius degli atti prodromici e agli eredi del provvedimento di parziale accoglimenti dell'istanza di autotutela, abbia assolto all'onere probatorio in questione, non può non addivenirsi al rigetto della eccezione.
Non coglie nel segno, come anticipato, neanche l'eccezione di prescrizione. In ordine alla problematica della prescrizione dei crediti tributari, la Suprema Corte ha precisato che l'atto esattoriale non opposto non può "assimilarsi ad un titolo giudiziale", in quanto "formato unilateralmente dallo stesso ente", "motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato” (v. Cass. sez. un. civ., sent. n. 23397 del
17.11.2016). La prescrizione ordinaria, dunque, è applicabile solo quando vi è stata una verifica giurisdizionale, un provvedimento del Giudice che definisce la lite. In sintesi: "solo l'accertamento giudiziale può determinare l'allungamento del periodo prescrizionale del credito e ciò per effetto dell'intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata”. Pertanto potrà essere applicata la prescrizione decennale solo nel caso in cui sia stata già proposta opposizione avverso la pretesa erariale ed il ricorso sia stato già rigettato con sentenza passata in giudicato.
Al contrario, laddove il contribuente non abbia proposto opposizione all'avviso di accertamento, ma abbia ricevuto, successivamente, la notifica di una intimazione di pagamento, di un pignoramento, di un fermo amministrativo o, come nel caso in esame, di una cartella di pagamento o, comunque, venga a conoscenza dell'esistenza di debiti per cartelle notificate da molto tempo, in tal caso "anche se l'atto tributario sia divenuto definitivo e non più impugnabile, il termine di prescrizione seguirà quello del tributo richiamato nell'atto stesso”. Insomma, "la scadenza del termine per proporre opposizione, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre l'atto tributario, avendo natura di atto amministrativo, è privo dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato" (in tal senso, da ultimo, v. Cass. civ., ord. n. 7409 del 17.3.2020). Ed allora, poiché nel caso in esame la cartella impugnata
è stata notificata a distanza di non più di cinque anni dalle notifiche, effettuate, quanto all'avviso IMU 2012, il 30.11.2017, e, quanto all'avviso IMU 2013, il 30.8.2018, dei prodromici atti, nonché dalle notifiche dei provvedimenti di rigetto delle istanze di autotutela presentate dal de cuius Nominativo_1 (v. le notifiche del 31.10.2018 e del 7.1.2019 -) e dalla stessa appellante (v. la notifica del 21.7.2020), ne deriva che il termine prescrizionale quinquennale non possa ritenersi affatto decorso.
Stante, poi, la definitività delle pretese tributarie, in ragione della acquiescenza prestata in ordine ai richiamati atti prodromici, del tutto inammissibile deve ritenersi la eccepita violazione del termine di decadenza dal potere accertativo.
Fondata, invece, si appalesa l'eccepita illegittima attribuzione alla appellante, in qualità di erede, dell'intero ammontare del debito perfezionatosi in capo al de cuius. Invero, per le imposte locali gli eredi non rispondono in solido per i debiti del defunto, ma solo pro quota, secondo la propria quota ereditaria, ex artt. 752 e 1295 c.c., dovendosi ritenere applicabile l'art. 65 d.P.R. 600/1973 sulla responsabilità solidale degli eredi, in mancanza di un espresso richiamo ai tributi locali, solo alle imposte sui redditi (sul punto, v. Cass. civ. sent.
n. 11097/2025). L'ammontare del carico tributario ricadente sulla appellante, pertanto, dovrà essere rideterminato dall'ente creditore.
Stante la reciproca soccombenza, vanno dichiarate compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte ccoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione. Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio Roma, 3 dicembre 2025 Il relatore il Presidente Marotta Pannullo