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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2884/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.03.2025 da
1) Parte_1 nata a: Milano (MI), il 22.08.1976 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Puglisi (C.F. del Foro di Milano con Studio sito in C.F._2
20021 Bollate (MI), Via G. Pascoli n. 10, PEC: Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 nato a: LI (Kenia) il 18.03.1973cittadino/a:
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Francesca Puglisi (C.F. del Foro di Milano con Studio sito in C.F._2
20021 Bollate (MI), Via G. Pascoli n. 10, PEC: Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile presso l'Ufficio del Commissario Distrettuale nel Distretto Malindi n. 040229 (Kenia) il 10.12.2002
N. 113/2002 e trascritto in data 29.01.2003 nei Registri dello stato civile del Comune di Bollate al n.
197, Serie C, P II In separazione dei beni con atto in data 04.11.2011, rep. N. 290550/11735 a rogito del notaio Per_1 del Distretto Notarile di Milano
[...]
con il seguente figlio: , (c.f. ), nato a [...], il Parte_2 C.F._4
18.12.2010, residente in [...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.02/06.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
A) SUI RAPPORTI PERSONALI E SULL'AFFIDAMENTO DEL MINORE: 1) il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori con la modalità dell'affido Pt_2 condiviso, con collocamento e residenza presso la casa di proprietà della madre e congiuntamente alla stessa. Entrambi i genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse relativamente all'educazione, all'istruzione, salute, sport e tempo libero del minore, facendo in modo, altresì, che lo stesso conservi rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Sulla gestione di ordinaria amministrazione, cioè nelle scelte quotidiane, i genitori potranno esercitare i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale separatamente;
2) frequenta il primo anno dell'I.T.C.S. “Erasmo da Rotterdam” sito in Bollate (MI), Pt_2
Via C. Varalli n. 24. Generalmente il ragazzo raggiunge autonomamente l'istituto scolastico;
3) Attualmente svolge attività sportiva presso la palestra Fit Active sita in Novate Pt_2
Milanese (Mi) – due/tre giorni a settimana, compatibilmente con gli impegni di studio. Considerata la vicinanza rispetto all'abitazione di residenza, il ragazzo raggiunge autonomamente il centro sportivo sopraindicato;
4) diritti di visita del padre:
I genitori, sentito il figlio minore, concordano affinché padre e figlio possano incontrarsi ogni qualvolta lo desiderino, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e lavorativi dei genitori, previa comunicazione alla madre. Gli incontri potranno avvenire sia nel corso della settimana sia nei fine settimana, non escludendo la possibilità di pernotto di presso la casa Pt_2 del padre;
5) durante i mesi di giugno, luglio e agosto, finita la scuola, la famiglia si atterrà alle medesime condizioni e diritti di visita riportati al punto che precede, compatibilmente con eventuali periodi di vacanza che il minore farà eventualmente senza i genitori (campi scuola, scout, vacanze studio, ecc.);
6) per quanto riguarda le vacanze scolastiche, le trascorrerà con la madre, fatta salva Pt_2 la facoltà del padre di organizzare una vacanza con il figlio;
7) i periodi di vacanza dei genitori con il figlio potranno includere vacanze all'estero, previo consenso dell'altro genitore. In qualunque località italiana o estera. Il genitore comunicherà tempestivamente all'altro il nome della località di vacanza e della struttura alberghiera o indirizzo della casa presa in locazione per le vacanze con il figlio minorenne;
8) nella giornata del compleanno di , i genitori si organizzeranno in modo tale che il Pt_2 figlio passi parte della giornata con ciascun genitore e, ove possibile, anche tutti insieme, genitori e figlio;
9) i coniugi si obbligano a sottoscrivere i documenti necessari per la reciproca autorizzazione, nonché per la richiesta ed il rilascio del passaporto e della carta d'identità del minore;
B) SULLA CASA FAMILIARE:
1. I coniugi, in comune accordo tra loro hanno, trasferito la residenza dalla casa coniugale sita in
Bollate (MI) Via Tagliamento n. 11/BIS, attualmente di proprietà di terza persona, presso le attuali residenze, ovvero: la signora congiuntamente al figlio, dimora e risiede Parte_1 in Bollate (MI), Via Angelo Musco n. 38 e il signor dimora e risiede in Bollate Controparte_1
(MI), Via Silvio Pellico n.111/A.
C) SUI RAPPORTI ECONOMICI:
1) il sig. contribuirà al mantenimento del figlio versando, entro il 10 di ogni Controparte_1 mese e mediante bonifico bancario sul conto della madre ([...]), la somma di euro 150.00 mensili per dodici mensilità a titolo di mantenimento del figlio, importo che verrà adeguato annualmente ex lege in base agli indici ISTAT costo della vita;
2) Il signor terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative Controparte_1 ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi;
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
D) PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI: 1) La signora gode di una particolare convenzione convenuta con FASCHIM Parte_1 che le consente di effettuare alcune visite mediche e specialistiche ed altre prestazione di natura sanitaria, presso centri convenzionati, con rimborso totale o parziale. In merito a ciò, le parti concordano fin da ora che la signora anticiperà le ridette spese, beneficiando in via Parte_1 esclusiva del relativo rimborso e lasciando a carico del signor solo la percentuale non CP_1 coperta dalla convenzione e, comunque fino non oltre la misura del 50% dell'importo non coperto dalla convenzione;
2) I coniugi concordano sino ad ora che le deduzioni e detrazione fiscali in relazione al figlio saranno beneficiate dalla signora in via esclusiva;
Parte_1
3) i genitori concordano fin da ora che frequenterà almeno uno sport/corso extra Pt_2 scolastico all'anno a scelta congiunta dei genitori e tenendo conto delle preferenze del figlio;
4) ciascun coniuge sosterrà integralmente il costo per le vacanze che trascorrerà con il figlio, siano esse estive o infrascolatiche, ivi compresi il vitto e l'alloggio;
5) l'assegno unico, qualora riconosciuto per reddito, verrà percepito nella misura del 100% dalla signora Parte_1
6) i coniugi dichiarano specificatamente che, ad esclusione di quanto sopra indicato, non vi sono altri beni, mobili o immobili, in comune tra gli stessi, precisando, pertanto, espressamente che qualsiasi ulteriore bene è di esclusiva proprietà dell'intestatario;
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
e (C.F. ), che hanno C.F._1 Controparte_1 C.F._3 contratto matrimonio in Malindi n. (Kenia) il 10.12.2002 e trascritto in data P.IVA_1
29.01.2003 nei Registri dello stato civile del Comune di Bollate
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) In accordo tra le parti le spese della presente procedura saranno sostenute interamente dalla signora Parte_1
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.Giuseppe Gennari.
Così deciso in Milano, il 2.04.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG