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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 09/02/2026, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1131/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/04/2024 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente
COSTANZO MASSIMO CC, Relatore
SQ NA LV AR, Giudice
in data 23/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2309/2017 depositato il 22/03/2017
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8958/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 17 e pubblicata il 26/07/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03X200727/2015 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03X200727/2015 IRAP 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste nei motivi di appello. Il difensore si oppone alla produzione.
Resistente/Appellato: la rapp.te dell'Agenzia Entrate insiste nelle proprie controdeduzioni e produce il documento della delega di firma del dr. Nominativo_1 già presente nel fascicolo di I° chiedendo di depositare copia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di PVC redatto da funzionari della DP di Catania, l'Agenzia delle Entrate emetteva, nei confronti della società Ricorrente_1 SRL, un avviso di accertamento ex art. 39, comma 1, lett. D9 del DPR n. 600173, per l'anno imposta 2011.
Con il predetto atto·impositivo, notificato al curatore fallimentare, l'Agenzia delle Entrate, verificata l'inattendibilità delle scritture contabili e constatata la presentazione di dichiarazioni fiscali sia per l'anno d'imposta 2010 che per il 2011 senza l'indicazione di alcun valore contabile, provvedeva a rideterminare il reddito imponibile ai fini IRES di € 60.740,69 e un valore della produzione netta ai fini IRAP pari ad
€ 419.185,00 con conseguenti maggiori imposte, interessi e sanzioni.
Avverso l'avviso di accertamento in oggetto, la parte, in persona del curatore fallimentare, proponeva ricorso innanzi alla CTP competente lamentando l'illegittimità dello stesso per difetto di motivazione per mancata allegazione del PVC, per mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi, per illegittimo utilizzo della·ricostruzione analitico induttiva nonché per la mancanza di prova circa il potere di sottoscrizione del funzionario delegato.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, contestando in toto le prospettazioni di controparte e insistendo sulla legittimità dell'atto impositivo impugnato.
La CTP adita, con sentenza n 8958/17/16 depositata il 26/07/2016, ha respinto il ricorso di parte contribuente con condanna alle spese di lite a carico della stessa.
Avverso la predetta decisione la società Ricorrente_1 SRL, ha proposto atto di appello con cui chiede la riforma integrale della stessa con e, per l'effetto, l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento n. TYS03X200727/2015, per illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 7 della Legge
n. 21212000 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 2697 e.e., per omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di motivazione dell'atto; per nullità della sentenza per violazione dell'art. 39, comma 1, lettera d) del DPR
600/73; per illeggitimità della sentenza per violazione dell'art. 42 del DPR 600/73.
L'appellata Agenzia delle Entrate si è costituita.
All'udienza odierna, sentite le parti, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Questa Corte intende chiarire la portata dell'art. 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente) in materia di motivazione degli atti tributari.
Il principio cardine, anche secondo la Suprema Corte (Cass., n. 24443 del 2008), non è la mera allegazione fisica di ogni documento richiamato, bensì la completezza ed adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento. L'obbligo di allegazione ha una finalità 'integrativa' e scatta solo per quegli atti che non siano già stati trascritti, nella loro parte essenziale, all'interno dell'avviso stesso. In altre parole, se l'atto impositivo riporta in modo chiaro e dettagliato gli elementi di fatto e le prove raccolte (anche nei confronti di terzi) su cui si fonda la pretesa, il contribuente è messo in condizione di conoscere le ragioni dell'accertamento e di contestarle. In questo scenario, la mancata allegazione del PVC del terzo non costituisce un vizio invalidante.
Pertanto, l'atto è adeguatamente motivato e legittimo ed è da rigettare anche il secondo motivo di appello.
E' da rigettare anche il motivo relativo alla violazione dell'art. 39, comma 1, lettera d) del DPR 600/73; che recita "se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.". La società contribuente non ha provveduto a dichiarare alcuna attività ed ha tenuto contabilità inattendibile.
L'attività di controllo ha evidenziato la presenza di elementi gravi, precisi e concordanti.
La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 17196 del 12 luglio 2017, in tema di accertamento tributario ha chiarito che la delega di firma o di funzioni di cui all'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell'atto impositivo, così che non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore. Peraltro, l'Agenzia delle Entrate ha prodotto apposito documento di delega sia in primo che secondo grado. Quindi anche tale motivo è da rigettare.
La sentenza deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado rigetta l'appello della società Ricorrente_1 S.r.l. ed e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese a favore dell'appellata Agenzia delle Entrate che liquida in euro 5.000,00.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XVII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 23 aprile 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
MA CA TA US IC SO
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/04/2024 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente
COSTANZO MASSIMO CC, Relatore
SQ NA LV AR, Giudice
in data 23/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2309/2017 depositato il 22/03/2017
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8958/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 17 e pubblicata il 26/07/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03X200727/2015 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03X200727/2015 IRAP 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste nei motivi di appello. Il difensore si oppone alla produzione.
Resistente/Appellato: la rapp.te dell'Agenzia Entrate insiste nelle proprie controdeduzioni e produce il documento della delega di firma del dr. Nominativo_1 già presente nel fascicolo di I° chiedendo di depositare copia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di PVC redatto da funzionari della DP di Catania, l'Agenzia delle Entrate emetteva, nei confronti della società Ricorrente_1 SRL, un avviso di accertamento ex art. 39, comma 1, lett. D9 del DPR n. 600173, per l'anno imposta 2011.
Con il predetto atto·impositivo, notificato al curatore fallimentare, l'Agenzia delle Entrate, verificata l'inattendibilità delle scritture contabili e constatata la presentazione di dichiarazioni fiscali sia per l'anno d'imposta 2010 che per il 2011 senza l'indicazione di alcun valore contabile, provvedeva a rideterminare il reddito imponibile ai fini IRES di € 60.740,69 e un valore della produzione netta ai fini IRAP pari ad
€ 419.185,00 con conseguenti maggiori imposte, interessi e sanzioni.
Avverso l'avviso di accertamento in oggetto, la parte, in persona del curatore fallimentare, proponeva ricorso innanzi alla CTP competente lamentando l'illegittimità dello stesso per difetto di motivazione per mancata allegazione del PVC, per mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi, per illegittimo utilizzo della·ricostruzione analitico induttiva nonché per la mancanza di prova circa il potere di sottoscrizione del funzionario delegato.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, contestando in toto le prospettazioni di controparte e insistendo sulla legittimità dell'atto impositivo impugnato.
La CTP adita, con sentenza n 8958/17/16 depositata il 26/07/2016, ha respinto il ricorso di parte contribuente con condanna alle spese di lite a carico della stessa.
Avverso la predetta decisione la società Ricorrente_1 SRL, ha proposto atto di appello con cui chiede la riforma integrale della stessa con e, per l'effetto, l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento n. TYS03X200727/2015, per illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 7 della Legge
n. 21212000 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 2697 e.e., per omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di motivazione dell'atto; per nullità della sentenza per violazione dell'art. 39, comma 1, lettera d) del DPR
600/73; per illeggitimità della sentenza per violazione dell'art. 42 del DPR 600/73.
L'appellata Agenzia delle Entrate si è costituita.
All'udienza odierna, sentite le parti, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Questa Corte intende chiarire la portata dell'art. 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente) in materia di motivazione degli atti tributari.
Il principio cardine, anche secondo la Suprema Corte (Cass., n. 24443 del 2008), non è la mera allegazione fisica di ogni documento richiamato, bensì la completezza ed adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento. L'obbligo di allegazione ha una finalità 'integrativa' e scatta solo per quegli atti che non siano già stati trascritti, nella loro parte essenziale, all'interno dell'avviso stesso. In altre parole, se l'atto impositivo riporta in modo chiaro e dettagliato gli elementi di fatto e le prove raccolte (anche nei confronti di terzi) su cui si fonda la pretesa, il contribuente è messo in condizione di conoscere le ragioni dell'accertamento e di contestarle. In questo scenario, la mancata allegazione del PVC del terzo non costituisce un vizio invalidante.
Pertanto, l'atto è adeguatamente motivato e legittimo ed è da rigettare anche il secondo motivo di appello.
E' da rigettare anche il motivo relativo alla violazione dell'art. 39, comma 1, lettera d) del DPR 600/73; che recita "se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.". La società contribuente non ha provveduto a dichiarare alcuna attività ed ha tenuto contabilità inattendibile.
L'attività di controllo ha evidenziato la presenza di elementi gravi, precisi e concordanti.
La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 17196 del 12 luglio 2017, in tema di accertamento tributario ha chiarito che la delega di firma o di funzioni di cui all'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell'atto impositivo, così che non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore. Peraltro, l'Agenzia delle Entrate ha prodotto apposito documento di delega sia in primo che secondo grado. Quindi anche tale motivo è da rigettare.
La sentenza deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado rigetta l'appello della società Ricorrente_1 S.r.l. ed e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese a favore dell'appellata Agenzia delle Entrate che liquida in euro 5.000,00.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XVII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 23 aprile 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
MA CA TA US IC SO