Decreto cautelare 26 luglio 2022
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 22/12/2025, n. 23380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23380 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23380/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08845/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8845 del 2022, proposto da Beatrice Ceci, rappresentato e difeso dall'avvocato Beatrice Ceci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Di Grezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
per l'annullamento
-della determinazione dirigenziale numero repertorio CD/347/2022 del 18/02/2022 – numero protocollo CD/19568/2022 del 18/02/2022 avente ad oggetto l'ingiunzione a demolire per rimettere in ripristino le opere e gli interventi di ristrutturazione edilizia pubblica abusivamente realizzati in Via Monginevra n. 26;
- della determinazione dirigenziale numero repertorio CD/348/2022 del 18/02/2022 – numero protocollo CD/19570/2022 del 18/02/2022 avente ad oggetto l'ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 6 bis comma 5 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 a seguito della mancata comunicazione dell'inizio dei lavori asseverata per opere eseguite a Roma in Via Monginevra n. 26;
- della determinazione dirigenziale numero repertorio CD/349/2022 del 18/02/2022 – numero protocollo CD/19571/2022 del 18/02/2022 avente ad oggetto l'ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 19 della legge 15/08 a seguito della mancata SCIA in Via Monginevra n. 26.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025 la dott.ssa CA MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la ricorrente ha impugnato i provvedimenti edilizi indicati in epigrafe, aventi natura ripristinatoria e sanzionatoria;
Considerato che alla odierna pubblica udienza, con dichiarazione a verbale, la ricorrente ha manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame;
Ritenuto che al Collegio si impone, pertanto, una declaratoria in conformità, stante il principio dispositivo che regola anche il processo amministrativo;
Ritenuto che, vista la peculiarità della fattispecie, le spese di lite possano essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA RA AL, Presidente FF
Claudio Vallorani, Consigliere
CA MA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA MA | MA RA AL |
IL SEGRETARIO