TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. P.U. 82/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 82/2024 P.U.; letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di ARC-EN-CIEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei tre requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d); premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da decreto ingiuntivo per
€ 7.400,00 circa;
pagina 1 di 5
ritenuto che
, secondo l'art. 2545-terdecies c.c., le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale, oltre che alla liquidazione coatta amministrativa;
secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile
l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente in una società cooperativa, la quale pertanto, ove svolga attività commerciale, in caso di insolvenza, può essere assoggettata a fallimento, in applicazione dell'art.
2545 terdecies c.c.” (Cass. n. 25478/2019); non rileva, ai fini di tale valutazione,
l'assunzione della qualifica di Onlus, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, trattandosi di norma speciale di carattere fiscale che non integra la "diversa previsione di legge" contemplata dal secondo comma dell'articolo 2545 terdecies c.c. (cfr. Cass. n.
29245/2021); ritenuto che, nel caso di specie, la società debitrice è soggetta a liquidazione giudiziale, emergendo dai bilanci in atti l'economicità dell'attività esercitata, con proporzionalità tra ricavi (€ 140.000 / € 150.000) e costi (€ 183.000 / € 189.000); ritenuto che ARC-EN-CIEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dal mancato pagamento del credito dell'istante, dall'esito infruttuoso della procedura esecutiva, dal debito contributivo di € 72.000,00 circa e dai carichi iscritti a ruolo per € 96.000,00 circa;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;
pagina 2 di 5 dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ARC-EN-CIEL SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS, CF 01363920883, con sede in VIA
CARDUCCI 245 RAGUSA;
nomina
Giudice Delegato per la procedura il dott. Claudio Maggioni;
nomina
Curatore il dott. Antonio La Cognata, iscritto all'albo dei soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore istituito presso il Ministero della Giustizia, ex art. 356 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale pagina 3 di 5 nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 8 maggio 2025 ore 10.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201
CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse pagina 4 di 5 le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 09/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 82/2024 P.U.; letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di ARC-EN-CIEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei tre requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d); premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da decreto ingiuntivo per
€ 7.400,00 circa;
pagina 1 di 5
ritenuto che
, secondo l'art. 2545-terdecies c.c., le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale, oltre che alla liquidazione coatta amministrativa;
secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile
l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente in una società cooperativa, la quale pertanto, ove svolga attività commerciale, in caso di insolvenza, può essere assoggettata a fallimento, in applicazione dell'art.
2545 terdecies c.c.” (Cass. n. 25478/2019); non rileva, ai fini di tale valutazione,
l'assunzione della qualifica di Onlus, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, trattandosi di norma speciale di carattere fiscale che non integra la "diversa previsione di legge" contemplata dal secondo comma dell'articolo 2545 terdecies c.c. (cfr. Cass. n.
29245/2021); ritenuto che, nel caso di specie, la società debitrice è soggetta a liquidazione giudiziale, emergendo dai bilanci in atti l'economicità dell'attività esercitata, con proporzionalità tra ricavi (€ 140.000 / € 150.000) e costi (€ 183.000 / € 189.000); ritenuto che ARC-EN-CIEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dal mancato pagamento del credito dell'istante, dall'esito infruttuoso della procedura esecutiva, dal debito contributivo di € 72.000,00 circa e dai carichi iscritti a ruolo per € 96.000,00 circa;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;
pagina 2 di 5 dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ARC-EN-CIEL SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS, CF 01363920883, con sede in VIA
CARDUCCI 245 RAGUSA;
nomina
Giudice Delegato per la procedura il dott. Claudio Maggioni;
nomina
Curatore il dott. Antonio La Cognata, iscritto all'albo dei soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore istituito presso il Ministero della Giustizia, ex art. 356 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale pagina 3 di 5 nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 8 maggio 2025 ore 10.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201
CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse pagina 4 di 5 le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 09/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5