Art. 7.
All'onere di lire 25 milioni annui derivante dall'applicazione delle norme contenute nella legge 19 luglio 1967, n. 587 , nonche' nella presente legge, sara' fatto fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4031 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1975 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.
La somma di cui al precedente comma potra' essere utilizzata, per una parte non superiore ad un quinto, in favore dei liquidatori nominati ai sensi dell' articolo 2545 del codice civile ed eccezionalmente in favore dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2543 dello stesso codice nei casi in cui sia comprovata l'impossibilita' del rimborso integrale delle spese affrontate dai predetti liquidatori e commissari e del pagamento del compenso in favore dei medesimi, nella misura fissata dall'autorita' di vigilanza a carico degli enti cooperativi interessati.
All'onere di lire 25 milioni annui derivante dall'applicazione delle norme contenute nella legge 19 luglio 1967, n. 587 , nonche' nella presente legge, sara' fatto fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4031 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1975 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.
La somma di cui al precedente comma potra' essere utilizzata, per una parte non superiore ad un quinto, in favore dei liquidatori nominati ai sensi dell' articolo 2545 del codice civile ed eccezionalmente in favore dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2543 dello stesso codice nei casi in cui sia comprovata l'impossibilita' del rimborso integrale delle spese affrontate dai predetti liquidatori e commissari e del pagamento del compenso in favore dei medesimi, nella misura fissata dall'autorita' di vigilanza a carico degli enti cooperativi interessati.