Art. 2.
Qualora non venissero ricoperti tutti i posti messi a concorso per il grado di maresciallo maggiore, i posti che rimarranno vacanti andranno in aumento o a quelli previsti per il grado di maresciallo capo; quelli che non venissero ricoperti in quest'ultimo grado andranno in aumento a quelli previsti per il grado di maresciallo d'alloggio.
Qualora non venissero ricoperti tutti i posti messi a concorso per il grado di brigadiere, i posti vacanti andranno in aumento a quelli previsti per il grado di vice brigadiere.
Qualora non venissero ricoperti tutti i posti messi a concorso per il grado di maresciallo maggiore, i posti che rimarranno vacanti andranno in aumento o a quelli previsti per il grado di maresciallo capo; quelli che non venissero ricoperti in quest'ultimo grado andranno in aumento a quelli previsti per il grado di maresciallo d'alloggio.
Qualora non venissero ricoperti tutti i posti messi a concorso per il grado di brigadiere, i posti vacanti andranno in aumento a quelli previsti per il grado di vice brigadiere.