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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/10/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale di Civitavecchia Sezione Civile
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1911 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, pendente tra
Parte_1
(c.f. , con sede legale in Ostia Lido alla Via Azzorre n. 290, e l'
[...] P.IVA_1 [...]
(c.f. e p.iva , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Fiumicino alla Via Sante Tani n.13, entrambi in persona del leg.le rapp.te p.t. in carica, IG.ra c.f. , nata il [...], in [...] e Controparte_2 C.F._1 residente in [...], Fiumicino (Rm), rappresentati e difesi come da procure in atti, unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Emanuela Di Paolo, c.f. , C.F._2
e CE FI, c.f. , entrambi del foro di Civitavecchia ed C.F._3 elettivamente domiciliati in Civitavecchia (Rm), Via Buonarroti n. 30 (recapiti: pec
Email_1
(attori) Contro
nato a [...], il [...], c.f. , residente in CP_3 C.F._4
Fiumicino alla Via Pier Giuseppe della Scarpetta n. 8 in proprio e quale rapp.te legale della impresa individuale p.iva con sede legale in Fiumicino alla via CP_3 P.IVA_3
Arsiero n. 2 contumace NO
c.f. nata a [...], il Controparte_4 C.F._5
09.06.1990, residente in [...] in proprio Contr e n.q. di leg.rapp.te p.t. della c.f. , rappresentata e difesa CP_6 P.IVA_4 dall'Avv. Vittorio Scanu in forza di procura in atti (PEC: ) Email_2 convenuta
Conclusioni: come in atti Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata la Parte_1
e l
[...] Parte_2 [...] convenivano in giudizio il sig. in proprio e quale rapp.te legale della
[...] CP_3 impresa individuale nonché , in proprio e nella CP_3 Controparte_4 qualità rapp.te legale p.t. in carica della , per sentir accertare e Controparte_7 dichiarare:
- la falsità, inesistenza o nullità e comunque l'invalidità dei contratti di locazione asseritamente stipulati in data 24.11.2017 e 12.04.2018, e registrati rispettivamente presso l'Agenzia delle Entrate nei giorni 06.02.2018 n. 1018 serie T e 13.04.2018, n. 2667, serie T, in quanto l'autografia apposta non appartiene al IG. Parte_3
- per l'effetto, dichiarare l'occupazione sine titulo dei capannoni siti in Fiumicino catastalmente individuati al Foglio 1065, particella 1192 sub 4, 5 e 6, da parte dei IG.ri
[...] in proprio e quale resp. legale della impresa individuale p.iva CP_3 CP_3
, nonché la IG.ra in proprio e nella qualità di P.IVA_3 Controparte_4 amministratore unico della Società . e disporre la restituzione immediata dei CP_7 CP_6 capannoni in favore della Parte_1 quale proprietaria dei predetti immobili, con fissazione
[...] di una somma di denaro determinata dal Giudice che sarà dovuta dagli obbligati per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento ex art. 614-bis c.p.c.;
- condannare il IG. in proprio e quale Resp. Legale della impresa individuale CP_3
al pagamento dell'importo di € 104.181,00 , oltre la somma che dovrà essere CP_3 aggiunta sino all'effettivo rilascio, a titolo di indennità di occupazione nonché risarcimento del danno per la perdita economica subita, e relativa ai locali costituiti da n. 2 capannoni siti in Fiumicino (Rm), Via Arsiero n. 2, iscritti al catasto NCEU foglio 1065, particella n. 1192 sub 4 e foglio 1065 particella 1192 sub 5.
- condannare la IG.ra in proprio e nella qualità di Controparte_4 amministratore unico della Società . al pagamento dell'importo di € CP_7 CP_6
130.351,00 , oltre la somma che dovrà essere aggiunta sino all'effettivo rilascio, a titolo di indennità di occupazione nonché risarcimento del danno per la perdita economica subita, relativo al locale commerciale costituito da n. 1 capannone, incluso parcheggio di circa 3000 mq, sito Fiumicino (Rm), Via Arsiero n. 2, censito al catasto al foglio 1065, particella 1192 sub 6. Premettevano le attrici che:
1. la era proprietaria di n. 3 capannoni ad uso Controparte_8 artigianale siti in Fiumicino alla Via Arsiero n. 2, individuati in catasto al Foglio 1065 particella 1192, sub 4, 5 e 6 , facenti parte di una struttura composta da sette unità immobiliari;
2. in data 12.11.2015 l'Ordine Ospedaliero stipulava con la Controparte_8 un contratto di comodato, registrato in data 24.11.2015, presso l'Agenzia delle
[...]
Entrate Direzione Provinciale II di Roma-Ufficio Territoriale di Roma 7- Acilia, numero 4381 Serie 3, riguardante una serie di immobili tra cui il capannone Foglio 1065 particella 1192, sub 6, int. 7, sopra citato;
3. in data 01.11.2016 l concedeva in locazione alla Controparte_1 Parte_4 in persona del leg.le rapp.te p.t. in carica, IG.ra , n. 2 capannoni siti Parte_5 in Fiumicino alla Via Arsiero n. 2, iscritti al catasto NCEU foglio 1065, particella n. 1195 sub
3 e foglio 1065 particella 1192 sub. 6, della durata di sei anni, al canone annuo di € 180.000,00. Tale contratto veniva registrato in 12.01.2017, presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma-Ufficio Territoriale di Roma 7- Acilia, numero 219 Serie 3T;
4. poco dopo la sottoscrizione del predetto contratto locatizio la diveniva Parte_4 3 insolvente nei pagamenti dei canoni, tant'è che l' Controparte_1 si trovava costretto ad attivare sia la procedura di sfratto per morosità, ottenendo la convalida, che a proporre ricorso per la dichiarazione di fallimento della stessa Società al Tribunale di Civitavecchia iscritto al n. 83/2017, dichiarata poi fallita in data 17.05.2018 dal Tribunale di Civitavecchia, Sez. Fallimentare, giudice delegato Dott. Giuseppe Bianchi;
6. contemporaneamente alla pendenza della procedura di fallimento, nel mese di febbraio 2018, la IG.ra unitamente al fratello, IG. occupava i Parte_5 CP_3 capannoni oggetto del presente procedimento, asportando tutto ciò ivi contenuto, sostituendo le serrature e impossessandosene senza alcun titolo. La IG.ra CP_2
trovandosi fuori Roma, chiedeva all'allora rappresentante legale dell'
[...] [...]
, IG. di intervenire, quest'ultimo recatosi sul posto CP_1 Parte_3 prendeva atto dell'occupazione, trovava lì presente il IG. il quale, mostrava un CP_9 contratto di locazione asseritamente sottoscritto dal medesimo IG. (che Parte_3 in realtà non lo aveva mai visto prima di allora e quindi mai sottoscritto), quale resp.leg.le p.t. dell' , e dall'impresa individuale Ene Ionut Noleggi di Ene Controparte_1
Ionut;
7. per mantenere il possesso delle proprietà della i due fratelli registravano Parte_1 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma due contratti, entrambi falsi, uno del 24.11.2017, registrato il 06.02.2018, numero 1018 Serie 3T, l'altro del 12.04.2018, registrato il 13.04.2018, , numero 2667 Serie 3T;
8. il IG. sporgeva denuncia-querela per i fatti accaduti, a seguito della quale Parte_3 il IG. veniva chiamato dai Carabinieri a fornire la sua versione dei fatti e in quella CP_3 sede produceva il contratto di locazione del 24.11.2017 , tra l' , Controparte_1 amm. IG. e l'impresa individuale denominata NE ON Parte_3
OL, avente ad oggetto i capannoni siti in Via Arsiero n. 2, censiti al catasto al foglio 1065, particella 1192 sub 4, int. 5 e sub 5, int. 6, della durata 6+6 anni, registrato il giorno 06.02.2018; 9. il contratto di locazione del 24.11.2017, registrato il 06.02.2018, numero 1018, era illegittimo e nullo, non avendolo il IG. sottoscritto e disconoscendo la Parte_3 firma attestata come falsa anche dalla consulenza della Dr.ssa in data Persona_1
10.01.2019 e risultando falso anche il timbro apposto e relativo all Controparte_1
, palesemente difforme da quello effettivamente in uso all'Ordine.
[...]
Aggiungevano le attrici: che il contratto non poteva essere stipulato dall'
[...]
in quanto quest'ultimo non era proprietario dei predetti beni immobili;
Controparte_1 nello spazio riservato al conduttore era indicato: “NE ON OL” con partita iva n. , mentre da una verifica eseguita presso la Camera di Commercio Industria P.IVA_3
Artigianato e Agricoltura di Roma risultava che: 1) l'impresa individuale denominata “
[...]
con partita IVA , veniva iscritta il giorno 20.07.2018 (quindi dopo il CP_3 P.IVA_3 contratto datato 24.11.2017 e registrato il 6.02.2018, quando la partita IVA indicata quindi ancora non esisteva) e a quel numero di partita iva non corrispondeva la impresa individuale denominata NE ON OL (indicata nel contratto), ma l'impresa individuale e l'attività dichiarata consisteva in ristorazione e somministrazione CP_3 di bevande . Intervenuto il decesso, in data 19.01.2021, del IG. non venivano Parte_3 proseguite le azioni e solo il giorno 15.03.2018 i IG.ri e la IG.ra Parte_3 presentavano, ciascuno nel proprio interesse e nell'interesse del Controparte_2 rispettivo ente rappresentato, querela presso la Caserma dei Carabinieri di Fiumicino ma, Cont nonostante ciò, i comportamenti fraudolenti dei fratelli proseguivano. 4
Deducevano gli attori che:
- appena tre giorni dopo la costituzione, in data 12.04.2018, la predetta Società risultava avere sottoscritto con l'ordine un altro contratto di Controparte_1 locazione della durata di 6 anni + 6 anni registrato presso l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Roma- Ufficio Territoriale di DPRM2 UT Roma 7 il giorno 13.04.2018, serie T, numero 2667 ed aveva ad oggetto il capannone sito in Fiumicino alla Via Arsiero n. 2 int. 7, individuato catastalmente al Foglio 1065, particella n. 1192, sub. 6, nonché il parcheggio, che veniva inserito nell'ultima pagina al punto n. 20, la cui misura è indicata in 2000 mq, e non i circa 3000 mq reali;
che detto contratto era falso come il precedente e la firma disconosciuta dal IG. che era poi risultato ancora che la IG.ra Parte_3 Parte_5 quale amministratore unico della Società . oltre ad assumere il cognome del CP_7 CP_6 marito cambiando in , in data 16.01.2020, con atto a rogito del Controparte_4 notaio, Dott. , aveva stipulato con il fratello, IG. nella qualità di Persona_2 CP_3 amministratore p.t. della impresa individuale un contratto di cessione di CP_3 azienda nel quale si dava atto a pag. 2 del contratto medesimo che: “…il sig. è CP_3 conduttore del contratto di locazione commerciale sottoscritto in data 24.11.2017 avente ad oggetto l'immobile sito nel Comune di Fiumicino (Rm), Via Arsiero n. 2..[capannone int. 5/6…] giusta contratto registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 7….” inoltre all'art. 6 veniva previsto che:
“la parte cessionaria viene immessa nel possesso dell'azienda ceduta in data odierna e subentra nei contratti attivi stipulati dalla parte cedente per l'esercizio dell'attività di ristorazione […] ed in particolare nel contratto di locazione commerciale sottoscritto in data 24.11.2017 avente ad oggetto l'immobile sito nel Comune di Fiumicino alla Via Arsiero n. 2…” (all. n. 20). Esponevano le attrici che le condotte dei convenuti, oltre che arrecare loro gravi disagi, per il moltiplicarsi di procedimenti civili e penali, avevano arrecato anche gravi danni economici, avendo i beni occupati dal febbraio 2018 (3 capannoni) un importante valore commerciale ed avendovi gli occupanti realizzato modifiche interne senza alcuna autorizzazione da parte della proprietà e senza autorizzazioni ASL e urbanistiche. Si costituiva in giudizio la sig. , in proprio e nella qualità che Controparte_4 chiedeva il rigetto della domanda in quanto i contratti erano stati regolarmente stipulati. In data 14.6.22 veniva depositato nel fascicolo un atto manoscritto a firma del sig. che qualificandosi “legale rappresentante della “ Persona_3 Parte_1 chiedeva di rinunciare agli atti del giudizio con il detto atto che recava firme per accettazione dei convenuti. Alla successiva udienza del 20/09/2022 i difensori delle parti attrici contestavano “la rinuncia agli atti depositata dal IG. evidenziando che era in atto Persona_3 un contenzioso circa la sua qualifica di legale rappresentante della Congregazione, ritenendo unico soggetto legittimato a rappresentarla la sig.ra ”. Esibivano Parte_6 estratto dal cassetto previdenziale della Congregazione dal quale risulta quest'ultima come rappresentante. Espletate le prove orali all'udienza del 21.10.25 la difesa di parte attrice evidenziava che doveva ritenersi “parzialmente cessata la materia del contendere rispetto alla domanda di restituzione da parte dei convenuti, e anche se solo temporaneamente l'
[...]
era rientrato nella disponibilità materiale degli immobili in data Controparte_1
04/10/2023 (immobili centrali della schiera) e 19/02/2025 (ultimo capannone), solo a seguito dell'intervento dell'Ufficiale Giudiziario, salvo poi nuova occupazione abusiva da parte dei IG.ri (marito della resistente IG.ra Parte_7 Parte_8
e cognato del IG. e CP_3 Persona_3
La causa veniva assunta in decisione all'udienza del 21.10.25. 5
Sulla “rinuncia agli atti” del IG. . Persona_3
La rinuncia è invalida in quanto eseguita da soggetto che non ha dimostrato la propria legittimazione oltre che non costituto in giudizio né idoneamente rappresentato. Allo stato unico soggetto titolare della rappresentanza legale della Parte_1 era ed è la IG.ra nominata, in data 20 giugno 2011,
[...] Persona_4
Presidente della dall'assemblea dei soci (v. all.to B delle note autorizzate Parte_1
18.10.2022) che nominava anche i componenti del Consiglio direttivo (v. all.ti C e D note autorizzate 18.10.2022 e all.to n.30 memoria n.2 cpc).
Sulla occupazione degli immobili e la richiesta di rilascio Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al rilascio e restituzione degli immobili di causa avendo le attrici dichiarato di esserne rientrate in possesso in data 04/10/2023 (quanto agli immobili centrali, siti in Fiumicino (Rm), catastalmente individuati al Foglio 1065, particella 1192 sub 4 e 5 e annesso parcheggio) e in data 19/02/2024 quanto all'immobile ultimo della schiera, sito in Fiumicino (Rm), catastalmente individuato al Foglio 1065, particella 1192 sub 6). Precisamente, nelle note di trattazione del 02/07/2024 parte attrice ha rappresentato che è stato dato corso alla restituzione degli immobili alla IG.ra per il tramite CP_2 dell'Ufficiale Giudiziario e della forza pubblica in esecuzione degli sfratti contro la Parte_4
nonché dell'Ordinanza di rilascio ex art. 700 contro come attestato dai verbali
[...] CP_3 di rilascio depositati il 20/03/2024 (pur dando atto della successiva reiterata occupazione). Dovendo esaminare la c.d. soccombenza virtuale si osserva che la domanda, finalizzata all'accertamento della falsità dei contratti di locazione e alla declaratoria di occupazione senza titolo dei convenuti era fondata. Sulla falsità delle firme del sig. apposte sui contratti di locazione stipulati in Parte_3 data 24.11.2017 e 12.04.2018, e registrati rispettivamente presso l'Agenzia delle Entrate nei giorni 06.02.2018 n. 1018 serie T e 13.04.2018, n. 2667, serie T sono state acquisite idonee prove. Il sig. già Responsabile legale della Congregazione, aveva già disconosciuto Parte_3 le firme predette con apposite querele e nominato un CTP per la verifica della falsità delle sottoscrizioni. Nell'atto introduttivo la IG.ra ha confermato il disconoscimento CP_2 delle autografie, sia quale parte del giudizio che quale erede legittima, svolgendo espressamente la domanda di accertamento della falsità dei contratti. Le consulenze grafologiche redatte dalle Dr.sse e Dr.ssa , Persona_1 Persona_5 rispettivamente in data 10.01.2019 e 04.06.2020, hanno escluso l'appartenenza delle firme al predetto sig. Parte_3
Tale circostanza veniva confermata sia dal teste “…il IG. Tes_1 Parte_3
….. recatosi sul posto trovava lì presente il IG. il quale, mostrava un contratto di locazione CP_9 tra e dall'impr uale Ene Ionut di Ene Ionut asseritamente Controparte_1 sottoscritto dal medesimo IG. il quale affermava immediatamente che non lo Parte_3 aveva mai visto prima e non lo aveva sottoscritto? “…Sono vere le altre circostanze che mi vengono lette, alle quali ho assistito personalmente avendo come già detto, accompagnato in loco il IG. Pt_3
Preciso che si tratta di un unico episodio, il medesimo di cui ho riferito al capitolo che precede.” 3) Vero è che il IG. sporgeva denuncia-querela per i fatti accaduti? “tale circostanza mi Parte_3 fu riferita dal IG. ”. Pt_9
Anche l'ulteriore teste di parte attrice, IG. , sentito sui capitoli di cui alla Testimone_2 seconda memoria istruttoria ha confermato quanto dichiarato dal precedente, in particolate 6 sui capitoli: 1) Vero è che nel mese di febbraio 2018, la IG.ra unitamente al Parte_5 fratello, IG. occupavano n. 3 capannoni ad uso artigianale siti in Fiumicino alla Via CP_3
Arsiero n. 2, individuati in catasto al Foglio 1065 particella 1192, sub 4, 5 e 6 asportando tutto ciò ivi contenuto, sostituendo le serrature e impossessandosene senza alcun titolo, occupando anche il parcheggio ivi presente? È vero, lo so poiché abitavo in un albergo sito di fronte ai predetti capannoni. Preciso che conoscevo la e l'ho riconosciuta mentre apriva i suddetti Parte_5 capannoni insieme a un uomo che in qual momento non conoscevo, ma che dal IG. mi fu Pt_3 riferito essere il fratello. Preciso di aver visto tali soggetti asportare il contenuto dei c i, tra cui due macchine d'epoca. Ricordo che dopo un po' di tempo è intervenuta in loco la polizia, il IG.
che è il maresciallo della Security del nostro albergo, nonché il IG. proprietario dei Tes_3 Pt_3 suddetti capannoni.” ADR ” conoscevo la perché il IG. aveva dato alla predetta e al marito Parte_5 Pt_3 la gestione dell'albergo in cui io vivevo, per cui la conoscevo bene” 2) Vero è che il giorno in cui avveniva l'occupazione di cui al precedente punto n.1, la IG.ra si trovava fuori Roma e quindi dovette contattare l'allora rappresentante legale Controparte_2
IG. per farlo intervenire, quest'ultimo recatosi sul Controparte_1 Parte_3 posto trovava lì presente il IG. l quale, mostrava un contratto di locazione tra CP_9 [...]
e dall'impre ale di asseritamente sott Controparte_1 CP_3 CP_3 medesimo IG. il quale affermava immediatamente che non lo aveva mai visto Parte_3 prima e non lo aveva sottoscritto? “Sono vere tutte le circostanze che mi vengono lette e che conosco per essere stata io a contattare la IG.ra che si trovava fuori roma e che poi ha Controparte_2 contattato il marito IG. venire sul posto. Ho assistito anche alla Parte_3 circostanza della esibizione dei contratti da parte del IG. e alla risposta data dal IG. CP_3
che è quella indicata nel capitolo che mi viene letto. ssere stata amica da oltre 50 Pt_3 anni del IG. e da circa 25 anni della moglie IG.ra ” 3) Vero è che il IG. Pt_3 Controparte_2 sporgeva denuncia-querela per i fatti accaduti? “tale circostanza mi fu riferita Parte_3 dal IG. ” ADR ”Ho assistito alla identificazione dei presenti da parte della Polizia Pt_3 intervenuta”.,
Risarcimento danni da occupazione illegittima Con riferimento alla richiesta risarcitoria la domanda per come proposta , ovvero limitata ad una occupazione sino al rilascio del 4.10.23 per gli immobili in catasto p.lle sub 4 e 5 e al 19.2.24 (per l'immobile in catasto contrassegnato con la p.lla 6) e con decorrenza per ciascuno dalla data di decorrenza dei contratti di causa, va accolta nei limiti di seguito precisati . Come noto, la prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 14222/2012 e n. 20823/2015) ha stabilito che, in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, l'esistenza di un danno in re ipsa subito dal proprietario, sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum, la quale non può operare (solo) ove risulti positivamente accertato che il dominus si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione. Da ultimo, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 39 del 07.10.2021, ha affermato che “il danno da occupazione “sine titulo”, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Sez. 3, n. 13071, 25/5/2018, Rv. 648709)”. 7
Anche di recente la suprema corte - SS.UU Civile Sent. Num. 33645/2022 - ha chiarito, in ordine al c.d. “danno in re ipsa” che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Nel caso che ci occupa le iniziative delle attrici, anche giudiziali, per rientrare nel possesso dei beni sono documentate e, in difetto di altri elementi concreti da cui derivare le effettive intenzioni di mettere a reddito gli immobili e il guadagno ricavabile, un valido elemento presuntivo può esser rappresentato dal valore “locativo” che la stessa parte convenuta ha indicato nei contratti oggetto del giudizio. Pertanto per gli immobili in catasto contrassegnati come sub 4 e sub 5 di cui al contratto del 24.11.2017 (doc.6) lo stesso occupante, IG. in proprio e quale Resp. Legale CP_3 della impresa individuale ha ritenuto congruo, nel contratto dallo stesso CP_3 ritenuto valido, un canone mensile di euro 1.000,00 che andrà riconosciuto per tutto il periodo di effettiva occupazione , ovvero dal 24/11/2017 al 4.10.23 quindi per mesi 70 per un totale di euro 70.000,00. Per il capannone contrassegnato in catasto come sub 6 di dui al contratto del 12.4.2018 con decorrenza dal 12/04/2018, (doc.7) restituito il 19.2.2024 vanno conteggiati mesi 80 a euro 1500,00 ciascuno per un totale di euro 120.000,00 che la IG.ra , in Controparte_4 proprio e nella qualità di amministratore unico della . va condannata Controparte_7 CP_6
a corrispondere alle parti attrici. Sulle predette somme vanno conteggiati gli interessi legali dalla presente sentenza, avente funzione liquidatoria del danno, sino al saldo effettivo. Le spese di lite, come in dispositivo liquidate seguono la soccombenza.
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, pronunciando nella ausa avente RG. 1911/2021, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere in ordine al rilascio;
-dichiara la falsità e invalidità dei contratti di locazione datati 24.11.2017 e 12.04.2018, e registrati rispettivamente presso l'Agenzia delle Entrate nei giorni 06.02.2018 n. 1018 serie T e 13.04.2018, n. 2667, serie T;
- dichiara sine titulo l'occupazione dei capannoni siti in Fiumicino catastalmente individuati al Foglio 1065, particella 1192 sub 4, 5 e 6, da parte dei IG.ri in proprio e quale CP_3 resp. legale della impresa individuale p.iva , nonché da parte CP_3 P.IVA_3 della IG.ra , in proprio e nella qualità di amministratore unico Controparte_4 della Società . CP_7 CP_6
- condanna il IG. in proprio e quale Resp. Legale della impresa individuale CP_3 [...]
P.iva , al pagamento in favore delle attrici dell'importo di € 70.000,00 CP_3 P.IVA_3 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo;
- condanna la IG.ra , in proprio e nella qualità di amministratore Controparte_4 8 unico della U. al pagamento in favore delle attrici dell'importo di € CP_7 CP_6
120.000,00 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo;
condanna i convenuti in solido alla refusione in favore delle parti attrici delle spese di lite che liquida in euro 876,00 per esborsi ed euro 15.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%). Civitavecchia 27 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Roberta Nardone
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1911 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, pendente tra
Parte_1
(c.f. , con sede legale in Ostia Lido alla Via Azzorre n. 290, e l'
[...] P.IVA_1 [...]
(c.f. e p.iva , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Fiumicino alla Via Sante Tani n.13, entrambi in persona del leg.le rapp.te p.t. in carica, IG.ra c.f. , nata il [...], in [...] e Controparte_2 C.F._1 residente in [...], Fiumicino (Rm), rappresentati e difesi come da procure in atti, unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Emanuela Di Paolo, c.f. , C.F._2
e CE FI, c.f. , entrambi del foro di Civitavecchia ed C.F._3 elettivamente domiciliati in Civitavecchia (Rm), Via Buonarroti n. 30 (recapiti: pec
Email_1
(attori) Contro
nato a [...], il [...], c.f. , residente in CP_3 C.F._4
Fiumicino alla Via Pier Giuseppe della Scarpetta n. 8 in proprio e quale rapp.te legale della impresa individuale p.iva con sede legale in Fiumicino alla via CP_3 P.IVA_3
Arsiero n. 2 contumace NO
c.f. nata a [...], il Controparte_4 C.F._5
09.06.1990, residente in [...] in proprio Contr e n.q. di leg.rapp.te p.t. della c.f. , rappresentata e difesa CP_6 P.IVA_4 dall'Avv. Vittorio Scanu in forza di procura in atti (PEC: ) Email_2 convenuta
Conclusioni: come in atti Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata la Parte_1
e l
[...] Parte_2 [...] convenivano in giudizio il sig. in proprio e quale rapp.te legale della
[...] CP_3 impresa individuale nonché , in proprio e nella CP_3 Controparte_4 qualità rapp.te legale p.t. in carica della , per sentir accertare e Controparte_7 dichiarare:
- la falsità, inesistenza o nullità e comunque l'invalidità dei contratti di locazione asseritamente stipulati in data 24.11.2017 e 12.04.2018, e registrati rispettivamente presso l'Agenzia delle Entrate nei giorni 06.02.2018 n. 1018 serie T e 13.04.2018, n. 2667, serie T, in quanto l'autografia apposta non appartiene al IG. Parte_3
- per l'effetto, dichiarare l'occupazione sine titulo dei capannoni siti in Fiumicino catastalmente individuati al Foglio 1065, particella 1192 sub 4, 5 e 6, da parte dei IG.ri
[...] in proprio e quale resp. legale della impresa individuale p.iva CP_3 CP_3
, nonché la IG.ra in proprio e nella qualità di P.IVA_3 Controparte_4 amministratore unico della Società . e disporre la restituzione immediata dei CP_7 CP_6 capannoni in favore della Parte_1 quale proprietaria dei predetti immobili, con fissazione
[...] di una somma di denaro determinata dal Giudice che sarà dovuta dagli obbligati per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento ex art. 614-bis c.p.c.;
- condannare il IG. in proprio e quale Resp. Legale della impresa individuale CP_3
al pagamento dell'importo di € 104.181,00 , oltre la somma che dovrà essere CP_3 aggiunta sino all'effettivo rilascio, a titolo di indennità di occupazione nonché risarcimento del danno per la perdita economica subita, e relativa ai locali costituiti da n. 2 capannoni siti in Fiumicino (Rm), Via Arsiero n. 2, iscritti al catasto NCEU foglio 1065, particella n. 1192 sub 4 e foglio 1065 particella 1192 sub 5.
- condannare la IG.ra in proprio e nella qualità di Controparte_4 amministratore unico della Società . al pagamento dell'importo di € CP_7 CP_6
130.351,00 , oltre la somma che dovrà essere aggiunta sino all'effettivo rilascio, a titolo di indennità di occupazione nonché risarcimento del danno per la perdita economica subita, relativo al locale commerciale costituito da n. 1 capannone, incluso parcheggio di circa 3000 mq, sito Fiumicino (Rm), Via Arsiero n. 2, censito al catasto al foglio 1065, particella 1192 sub 6. Premettevano le attrici che:
1. la era proprietaria di n. 3 capannoni ad uso Controparte_8 artigianale siti in Fiumicino alla Via Arsiero n. 2, individuati in catasto al Foglio 1065 particella 1192, sub 4, 5 e 6 , facenti parte di una struttura composta da sette unità immobiliari;
2. in data 12.11.2015 l'Ordine Ospedaliero stipulava con la Controparte_8 un contratto di comodato, registrato in data 24.11.2015, presso l'Agenzia delle
[...]
Entrate Direzione Provinciale II di Roma-Ufficio Territoriale di Roma 7- Acilia, numero 4381 Serie 3, riguardante una serie di immobili tra cui il capannone Foglio 1065 particella 1192, sub 6, int. 7, sopra citato;
3. in data 01.11.2016 l concedeva in locazione alla Controparte_1 Parte_4 in persona del leg.le rapp.te p.t. in carica, IG.ra , n. 2 capannoni siti Parte_5 in Fiumicino alla Via Arsiero n. 2, iscritti al catasto NCEU foglio 1065, particella n. 1195 sub
3 e foglio 1065 particella 1192 sub. 6, della durata di sei anni, al canone annuo di € 180.000,00. Tale contratto veniva registrato in 12.01.2017, presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma-Ufficio Territoriale di Roma 7- Acilia, numero 219 Serie 3T;
4. poco dopo la sottoscrizione del predetto contratto locatizio la diveniva Parte_4 3 insolvente nei pagamenti dei canoni, tant'è che l' Controparte_1 si trovava costretto ad attivare sia la procedura di sfratto per morosità, ottenendo la convalida, che a proporre ricorso per la dichiarazione di fallimento della stessa Società al Tribunale di Civitavecchia iscritto al n. 83/2017, dichiarata poi fallita in data 17.05.2018 dal Tribunale di Civitavecchia, Sez. Fallimentare, giudice delegato Dott. Giuseppe Bianchi;
6. contemporaneamente alla pendenza della procedura di fallimento, nel mese di febbraio 2018, la IG.ra unitamente al fratello, IG. occupava i Parte_5 CP_3 capannoni oggetto del presente procedimento, asportando tutto ciò ivi contenuto, sostituendo le serrature e impossessandosene senza alcun titolo. La IG.ra CP_2
trovandosi fuori Roma, chiedeva all'allora rappresentante legale dell'
[...] [...]
, IG. di intervenire, quest'ultimo recatosi sul posto CP_1 Parte_3 prendeva atto dell'occupazione, trovava lì presente il IG. il quale, mostrava un CP_9 contratto di locazione asseritamente sottoscritto dal medesimo IG. (che Parte_3 in realtà non lo aveva mai visto prima di allora e quindi mai sottoscritto), quale resp.leg.le p.t. dell' , e dall'impresa individuale Ene Ionut Noleggi di Ene Controparte_1
Ionut;
7. per mantenere il possesso delle proprietà della i due fratelli registravano Parte_1 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma due contratti, entrambi falsi, uno del 24.11.2017, registrato il 06.02.2018, numero 1018 Serie 3T, l'altro del 12.04.2018, registrato il 13.04.2018, , numero 2667 Serie 3T;
8. il IG. sporgeva denuncia-querela per i fatti accaduti, a seguito della quale Parte_3 il IG. veniva chiamato dai Carabinieri a fornire la sua versione dei fatti e in quella CP_3 sede produceva il contratto di locazione del 24.11.2017 , tra l' , Controparte_1 amm. IG. e l'impresa individuale denominata NE ON Parte_3
OL, avente ad oggetto i capannoni siti in Via Arsiero n. 2, censiti al catasto al foglio 1065, particella 1192 sub 4, int. 5 e sub 5, int. 6, della durata 6+6 anni, registrato il giorno 06.02.2018; 9. il contratto di locazione del 24.11.2017, registrato il 06.02.2018, numero 1018, era illegittimo e nullo, non avendolo il IG. sottoscritto e disconoscendo la Parte_3 firma attestata come falsa anche dalla consulenza della Dr.ssa in data Persona_1
10.01.2019 e risultando falso anche il timbro apposto e relativo all Controparte_1
, palesemente difforme da quello effettivamente in uso all'Ordine.
[...]
Aggiungevano le attrici: che il contratto non poteva essere stipulato dall'
[...]
in quanto quest'ultimo non era proprietario dei predetti beni immobili;
Controparte_1 nello spazio riservato al conduttore era indicato: “NE ON OL” con partita iva n. , mentre da una verifica eseguita presso la Camera di Commercio Industria P.IVA_3
Artigianato e Agricoltura di Roma risultava che: 1) l'impresa individuale denominata “
[...]
con partita IVA , veniva iscritta il giorno 20.07.2018 (quindi dopo il CP_3 P.IVA_3 contratto datato 24.11.2017 e registrato il 6.02.2018, quando la partita IVA indicata quindi ancora non esisteva) e a quel numero di partita iva non corrispondeva la impresa individuale denominata NE ON OL (indicata nel contratto), ma l'impresa individuale e l'attività dichiarata consisteva in ristorazione e somministrazione CP_3 di bevande . Intervenuto il decesso, in data 19.01.2021, del IG. non venivano Parte_3 proseguite le azioni e solo il giorno 15.03.2018 i IG.ri e la IG.ra Parte_3 presentavano, ciascuno nel proprio interesse e nell'interesse del Controparte_2 rispettivo ente rappresentato, querela presso la Caserma dei Carabinieri di Fiumicino ma, Cont nonostante ciò, i comportamenti fraudolenti dei fratelli proseguivano. 4
Deducevano gli attori che:
- appena tre giorni dopo la costituzione, in data 12.04.2018, la predetta Società risultava avere sottoscritto con l'ordine un altro contratto di Controparte_1 locazione della durata di 6 anni + 6 anni registrato presso l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Roma- Ufficio Territoriale di DPRM2 UT Roma 7 il giorno 13.04.2018, serie T, numero 2667 ed aveva ad oggetto il capannone sito in Fiumicino alla Via Arsiero n. 2 int. 7, individuato catastalmente al Foglio 1065, particella n. 1192, sub. 6, nonché il parcheggio, che veniva inserito nell'ultima pagina al punto n. 20, la cui misura è indicata in 2000 mq, e non i circa 3000 mq reali;
che detto contratto era falso come il precedente e la firma disconosciuta dal IG. che era poi risultato ancora che la IG.ra Parte_3 Parte_5 quale amministratore unico della Società . oltre ad assumere il cognome del CP_7 CP_6 marito cambiando in , in data 16.01.2020, con atto a rogito del Controparte_4 notaio, Dott. , aveva stipulato con il fratello, IG. nella qualità di Persona_2 CP_3 amministratore p.t. della impresa individuale un contratto di cessione di CP_3 azienda nel quale si dava atto a pag. 2 del contratto medesimo che: “…il sig. è CP_3 conduttore del contratto di locazione commerciale sottoscritto in data 24.11.2017 avente ad oggetto l'immobile sito nel Comune di Fiumicino (Rm), Via Arsiero n. 2..[capannone int. 5/6…] giusta contratto registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 7….” inoltre all'art. 6 veniva previsto che:
“la parte cessionaria viene immessa nel possesso dell'azienda ceduta in data odierna e subentra nei contratti attivi stipulati dalla parte cedente per l'esercizio dell'attività di ristorazione […] ed in particolare nel contratto di locazione commerciale sottoscritto in data 24.11.2017 avente ad oggetto l'immobile sito nel Comune di Fiumicino alla Via Arsiero n. 2…” (all. n. 20). Esponevano le attrici che le condotte dei convenuti, oltre che arrecare loro gravi disagi, per il moltiplicarsi di procedimenti civili e penali, avevano arrecato anche gravi danni economici, avendo i beni occupati dal febbraio 2018 (3 capannoni) un importante valore commerciale ed avendovi gli occupanti realizzato modifiche interne senza alcuna autorizzazione da parte della proprietà e senza autorizzazioni ASL e urbanistiche. Si costituiva in giudizio la sig. , in proprio e nella qualità che Controparte_4 chiedeva il rigetto della domanda in quanto i contratti erano stati regolarmente stipulati. In data 14.6.22 veniva depositato nel fascicolo un atto manoscritto a firma del sig. che qualificandosi “legale rappresentante della “ Persona_3 Parte_1 chiedeva di rinunciare agli atti del giudizio con il detto atto che recava firme per accettazione dei convenuti. Alla successiva udienza del 20/09/2022 i difensori delle parti attrici contestavano “la rinuncia agli atti depositata dal IG. evidenziando che era in atto Persona_3 un contenzioso circa la sua qualifica di legale rappresentante della Congregazione, ritenendo unico soggetto legittimato a rappresentarla la sig.ra ”. Esibivano Parte_6 estratto dal cassetto previdenziale della Congregazione dal quale risulta quest'ultima come rappresentante. Espletate le prove orali all'udienza del 21.10.25 la difesa di parte attrice evidenziava che doveva ritenersi “parzialmente cessata la materia del contendere rispetto alla domanda di restituzione da parte dei convenuti, e anche se solo temporaneamente l'
[...]
era rientrato nella disponibilità materiale degli immobili in data Controparte_1
04/10/2023 (immobili centrali della schiera) e 19/02/2025 (ultimo capannone), solo a seguito dell'intervento dell'Ufficiale Giudiziario, salvo poi nuova occupazione abusiva da parte dei IG.ri (marito della resistente IG.ra Parte_7 Parte_8
e cognato del IG. e CP_3 Persona_3
La causa veniva assunta in decisione all'udienza del 21.10.25. 5
Sulla “rinuncia agli atti” del IG. . Persona_3
La rinuncia è invalida in quanto eseguita da soggetto che non ha dimostrato la propria legittimazione oltre che non costituto in giudizio né idoneamente rappresentato. Allo stato unico soggetto titolare della rappresentanza legale della Parte_1 era ed è la IG.ra nominata, in data 20 giugno 2011,
[...] Persona_4
Presidente della dall'assemblea dei soci (v. all.to B delle note autorizzate Parte_1
18.10.2022) che nominava anche i componenti del Consiglio direttivo (v. all.ti C e D note autorizzate 18.10.2022 e all.to n.30 memoria n.2 cpc).
Sulla occupazione degli immobili e la richiesta di rilascio Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al rilascio e restituzione degli immobili di causa avendo le attrici dichiarato di esserne rientrate in possesso in data 04/10/2023 (quanto agli immobili centrali, siti in Fiumicino (Rm), catastalmente individuati al Foglio 1065, particella 1192 sub 4 e 5 e annesso parcheggio) e in data 19/02/2024 quanto all'immobile ultimo della schiera, sito in Fiumicino (Rm), catastalmente individuato al Foglio 1065, particella 1192 sub 6). Precisamente, nelle note di trattazione del 02/07/2024 parte attrice ha rappresentato che è stato dato corso alla restituzione degli immobili alla IG.ra per il tramite CP_2 dell'Ufficiale Giudiziario e della forza pubblica in esecuzione degli sfratti contro la Parte_4
nonché dell'Ordinanza di rilascio ex art. 700 contro come attestato dai verbali
[...] CP_3 di rilascio depositati il 20/03/2024 (pur dando atto della successiva reiterata occupazione). Dovendo esaminare la c.d. soccombenza virtuale si osserva che la domanda, finalizzata all'accertamento della falsità dei contratti di locazione e alla declaratoria di occupazione senza titolo dei convenuti era fondata. Sulla falsità delle firme del sig. apposte sui contratti di locazione stipulati in Parte_3 data 24.11.2017 e 12.04.2018, e registrati rispettivamente presso l'Agenzia delle Entrate nei giorni 06.02.2018 n. 1018 serie T e 13.04.2018, n. 2667, serie T sono state acquisite idonee prove. Il sig. già Responsabile legale della Congregazione, aveva già disconosciuto Parte_3 le firme predette con apposite querele e nominato un CTP per la verifica della falsità delle sottoscrizioni. Nell'atto introduttivo la IG.ra ha confermato il disconoscimento CP_2 delle autografie, sia quale parte del giudizio che quale erede legittima, svolgendo espressamente la domanda di accertamento della falsità dei contratti. Le consulenze grafologiche redatte dalle Dr.sse e Dr.ssa , Persona_1 Persona_5 rispettivamente in data 10.01.2019 e 04.06.2020, hanno escluso l'appartenenza delle firme al predetto sig. Parte_3
Tale circostanza veniva confermata sia dal teste “…il IG. Tes_1 Parte_3
….. recatosi sul posto trovava lì presente il IG. il quale, mostrava un contratto di locazione CP_9 tra e dall'impr uale Ene Ionut di Ene Ionut asseritamente Controparte_1 sottoscritto dal medesimo IG. il quale affermava immediatamente che non lo Parte_3 aveva mai visto prima e non lo aveva sottoscritto? “…Sono vere le altre circostanze che mi vengono lette, alle quali ho assistito personalmente avendo come già detto, accompagnato in loco il IG. Pt_3
Preciso che si tratta di un unico episodio, il medesimo di cui ho riferito al capitolo che precede.” 3) Vero è che il IG. sporgeva denuncia-querela per i fatti accaduti? “tale circostanza mi Parte_3 fu riferita dal IG. ”. Pt_9
Anche l'ulteriore teste di parte attrice, IG. , sentito sui capitoli di cui alla Testimone_2 seconda memoria istruttoria ha confermato quanto dichiarato dal precedente, in particolate 6 sui capitoli: 1) Vero è che nel mese di febbraio 2018, la IG.ra unitamente al Parte_5 fratello, IG. occupavano n. 3 capannoni ad uso artigianale siti in Fiumicino alla Via CP_3
Arsiero n. 2, individuati in catasto al Foglio 1065 particella 1192, sub 4, 5 e 6 asportando tutto ciò ivi contenuto, sostituendo le serrature e impossessandosene senza alcun titolo, occupando anche il parcheggio ivi presente? È vero, lo so poiché abitavo in un albergo sito di fronte ai predetti capannoni. Preciso che conoscevo la e l'ho riconosciuta mentre apriva i suddetti Parte_5 capannoni insieme a un uomo che in qual momento non conoscevo, ma che dal IG. mi fu Pt_3 riferito essere il fratello. Preciso di aver visto tali soggetti asportare il contenuto dei c i, tra cui due macchine d'epoca. Ricordo che dopo un po' di tempo è intervenuta in loco la polizia, il IG.
che è il maresciallo della Security del nostro albergo, nonché il IG. proprietario dei Tes_3 Pt_3 suddetti capannoni.” ADR ” conoscevo la perché il IG. aveva dato alla predetta e al marito Parte_5 Pt_3 la gestione dell'albergo in cui io vivevo, per cui la conoscevo bene” 2) Vero è che il giorno in cui avveniva l'occupazione di cui al precedente punto n.1, la IG.ra si trovava fuori Roma e quindi dovette contattare l'allora rappresentante legale Controparte_2
IG. per farlo intervenire, quest'ultimo recatosi sul Controparte_1 Parte_3 posto trovava lì presente il IG. l quale, mostrava un contratto di locazione tra CP_9 [...]
e dall'impre ale di asseritamente sott Controparte_1 CP_3 CP_3 medesimo IG. il quale affermava immediatamente che non lo aveva mai visto Parte_3 prima e non lo aveva sottoscritto? “Sono vere tutte le circostanze che mi vengono lette e che conosco per essere stata io a contattare la IG.ra che si trovava fuori roma e che poi ha Controparte_2 contattato il marito IG. venire sul posto. Ho assistito anche alla Parte_3 circostanza della esibizione dei contratti da parte del IG. e alla risposta data dal IG. CP_3
che è quella indicata nel capitolo che mi viene letto. ssere stata amica da oltre 50 Pt_3 anni del IG. e da circa 25 anni della moglie IG.ra ” 3) Vero è che il IG. Pt_3 Controparte_2 sporgeva denuncia-querela per i fatti accaduti? “tale circostanza mi fu riferita Parte_3 dal IG. ” ADR ”Ho assistito alla identificazione dei presenti da parte della Polizia Pt_3 intervenuta”.,
Risarcimento danni da occupazione illegittima Con riferimento alla richiesta risarcitoria la domanda per come proposta , ovvero limitata ad una occupazione sino al rilascio del 4.10.23 per gli immobili in catasto p.lle sub 4 e 5 e al 19.2.24 (per l'immobile in catasto contrassegnato con la p.lla 6) e con decorrenza per ciascuno dalla data di decorrenza dei contratti di causa, va accolta nei limiti di seguito precisati . Come noto, la prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 14222/2012 e n. 20823/2015) ha stabilito che, in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, l'esistenza di un danno in re ipsa subito dal proprietario, sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum, la quale non può operare (solo) ove risulti positivamente accertato che il dominus si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione. Da ultimo, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 39 del 07.10.2021, ha affermato che “il danno da occupazione “sine titulo”, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Sez. 3, n. 13071, 25/5/2018, Rv. 648709)”. 7
Anche di recente la suprema corte - SS.UU Civile Sent. Num. 33645/2022 - ha chiarito, in ordine al c.d. “danno in re ipsa” che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Nel caso che ci occupa le iniziative delle attrici, anche giudiziali, per rientrare nel possesso dei beni sono documentate e, in difetto di altri elementi concreti da cui derivare le effettive intenzioni di mettere a reddito gli immobili e il guadagno ricavabile, un valido elemento presuntivo può esser rappresentato dal valore “locativo” che la stessa parte convenuta ha indicato nei contratti oggetto del giudizio. Pertanto per gli immobili in catasto contrassegnati come sub 4 e sub 5 di cui al contratto del 24.11.2017 (doc.6) lo stesso occupante, IG. in proprio e quale Resp. Legale CP_3 della impresa individuale ha ritenuto congruo, nel contratto dallo stesso CP_3 ritenuto valido, un canone mensile di euro 1.000,00 che andrà riconosciuto per tutto il periodo di effettiva occupazione , ovvero dal 24/11/2017 al 4.10.23 quindi per mesi 70 per un totale di euro 70.000,00. Per il capannone contrassegnato in catasto come sub 6 di dui al contratto del 12.4.2018 con decorrenza dal 12/04/2018, (doc.7) restituito il 19.2.2024 vanno conteggiati mesi 80 a euro 1500,00 ciascuno per un totale di euro 120.000,00 che la IG.ra , in Controparte_4 proprio e nella qualità di amministratore unico della . va condannata Controparte_7 CP_6
a corrispondere alle parti attrici. Sulle predette somme vanno conteggiati gli interessi legali dalla presente sentenza, avente funzione liquidatoria del danno, sino al saldo effettivo. Le spese di lite, come in dispositivo liquidate seguono la soccombenza.
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, pronunciando nella ausa avente RG. 1911/2021, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere in ordine al rilascio;
-dichiara la falsità e invalidità dei contratti di locazione datati 24.11.2017 e 12.04.2018, e registrati rispettivamente presso l'Agenzia delle Entrate nei giorni 06.02.2018 n. 1018 serie T e 13.04.2018, n. 2667, serie T;
- dichiara sine titulo l'occupazione dei capannoni siti in Fiumicino catastalmente individuati al Foglio 1065, particella 1192 sub 4, 5 e 6, da parte dei IG.ri in proprio e quale CP_3 resp. legale della impresa individuale p.iva , nonché da parte CP_3 P.IVA_3 della IG.ra , in proprio e nella qualità di amministratore unico Controparte_4 della Società . CP_7 CP_6
- condanna il IG. in proprio e quale Resp. Legale della impresa individuale CP_3 [...]
P.iva , al pagamento in favore delle attrici dell'importo di € 70.000,00 CP_3 P.IVA_3 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo;
- condanna la IG.ra , in proprio e nella qualità di amministratore Controparte_4 8 unico della U. al pagamento in favore delle attrici dell'importo di € CP_7 CP_6
120.000,00 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo;
condanna i convenuti in solido alla refusione in favore delle parti attrici delle spese di lite che liquida in euro 876,00 per esborsi ed euro 15.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%). Civitavecchia 27 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Roberta Nardone