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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/06/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 208/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3220/2023, estensore dott. Gigli, discussa all'udienza collegiale del 29/5/2025 promossa da:
IA' Parte_1 Parte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAMBA MARCO, elettivamente domiciliata in P.IVA_1 PIAZZA ROMA, 2 CREMONA presso il difensore APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOTIA MARIA e CP_1 C.F._1 dell'avv. FRUGONI CLAUDIO, elettivamente domiciliata in VIA PODGORA, 4 MILANO presso i difensori APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia alla Corte di Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, in riforma della sentenza n. 3220/2023, resa inter partes dal Tribunale di Milano nel procedimento con RGL 10149/2022, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, previa ogni declaratoria del caso, nel merito previa ogni declaratoria del caso, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in narrativa, che
[...]
già nulla deve alla signora Parte_1 Parte_2 Parte_2 CP_1 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, ovvero respingere la relativa domanda, in quanto infondata in fatto e diritto, non provata ed errata nel calcolo eseguito;
in ogni caso condannare la signora alla rifusione delle spese e delle competenze di lite, oltre alle spese CP_1 generali, cpa ed iva del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata: “rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
3220/2023, pubblicata in data 5.10.2023, del Tribunale di Milano, sez. lavoro, dott.ssa Maria Beatrice Gigli, questa confermando in ogni sua parte ed eventualmente con diversa motivazione. Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi agli avv.ti Maria Fotia e Claudio Frugoni quali antistatari.”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 3220/2023, il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla lavoratrice, la quale rivendicava sia lo svolgimento di mansioni superiori (domanda rigettata, su cui si è formato il giudicato) che lo svolgimento di lavoro straordinario nella misura di un'ora al giorno a partire dal giugno 2018. Con il ricorso di primo grado, per quel che ancora rileva la sig.ra esponeva di CP_1 essere stata assunta in data 1.04.2017 dalla Controparte_2 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato full time, trasformato, dal 5.01.2018, a tempo indeterminato, per lo svolgimento di mansioni di “receptionist”, qualifica di impiegata e inquadramento nel 4° livello del CCNL per i dipendenti del settore che il suo Parte_3 orario di lavoro formale era di otto ore giornaliere dal martedì al sabato con il godimento di un'ora di pausa per il pranzo;
di essere stata inizialmente assegnata alla sede di Milano (Via Traiano) e poi, a far tempo dal mese di giugno 2018, presso il centro estetico sito in Rho (MI), ove ha svolto le mansioni di “assistente beauty manager”, con gestione, tra l'altro, anche del magazzino e orario dalle ore 10.00 alle ore 20.00 dal martedì al sabato, con il godimento di un'ora di pausa per il pranzo;
di aver, pertanto, svolto un'ora di lavoro straordinario al giorno e n. 5 ore di lavoro straordinario settimanali, avendo lavorato per n. 9 ore al giorno e n. 45 ore alla settimana, senza aver mai percepito alcun compenso per tali ore di lavoro straordinario.
Esperita istruttoria orale in relazione allo svolgimento del lavoro straordinario, il Tribunale ha ritenuto che i testi avessero confermato che lavorava 9 ore al giorno dal martedì al sabato a fronte CP_1 delle 8 ore contrattualmente previste e retribuite. Visti gli esiti dell'istruttoria, il primo giudice ha disposto il deposito di un nuovo conteggio, a cura della ricorrente, che calcolasse la retribuzione dovuta per le ore di straordinario sulla base dei livelli di inquadramento formalmente riconosciuti. A fronte di contestazioni solo generiche circa il nuovo conteggio (€ 13.126,83 di cui € 3.721,03 per TFR da cui debbono detrarsi anticipi che riconosce di aver ricevuto), e tenuto conto che la CP_1 società ha dimostrato di aver corrisposto a titolo di anticipo TFR la somma complessiva di € 2.837, dal conteggio della lavoratrice va detratta la differenza tra gli anticipi già detratti dalla lavoratrice e l'importo pagato dalla società. Risulta quindi la somma di € 11.530,35, che la è stata condannata a pagare, oltre Parte_2 a rivalutazione e interessi. Spese compensate per 1/3 con condanna della società al pagamento dei restanti 2/3, liquidati in € 3.500 oltre accessori.
Ha proposto appello la Società in relazione al capo che l'ha vista soccombente. Secondo le allegazioni della , ha lavorato inizialmente nella sede di Via Parte_1 CP_1
Traiano osservando l'orario 9-18 con un'ora di pausa pranzo;
a seguito del trasferimento alla sede di Rho, dal dicembre 2018 (e non giugno come affermato dalla lavoratrice), gli orari – dal martedì al venerdì - erano variabili e potevano iniziare tra le 10 e le 11 e terminare tre le 19 e le 20, mentre il sabato erano fissi dalle 9 alle 18; sempre con un'ora di pausa pranzo. Con una prima censura ha lamentato la violazione dell'art. 421 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per aver il giudice disposto la rinnovazione dei conteggi senza esplicitarne le ragioni. Inoltre, pur avendo allegato di svolgere 5 ore di lavoro straordinario a settimana, nei propri conteggi la lavoratrice indica come ore di straordinario mensile 21,65 ore. Il Tribunale ha usato i propri poteri ufficiosi in violazione delle norme di legge, in quanto il quadro probatorio emerso dall'istruttoria era tutt'altro che chiaro. Con il secondo motivo sollecita una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
2 In particolare, ha evidenziato: la teste ha riferito di un orario 11-20 con un'ora di pausa;
la Tes_1 deposizione della teste (“mi pare arrivasse alle 9 o alle 10 e finiva alle 18 o alle volte alle 20, Tes_2 non so ricordare la frequenza con cui ciò avveniva”) smentisce che venisse svolto straordinario ogni volta che usciva alle 18, e dimostra anche che il lavoro straordinario non era costante ma semmai saltuario, confermando che il sabato l'orario ere per tutti 9-18 con un'ora di pausa, il che esclude lo straordinario;
la teste ha riferito che la dal martedì al venerdì lavorava dalle 10 alle 20 o dalle 11 Tes_3 CP_1 alle 20 e in altri giorni recuperava arrivando più tardi;
la teste ha riferito che arrivava Tes_4 CP_1 alle 11 (nei giorni in cui lavoravano insieme, ossia il martedì e il mercoledì) e andava via alle 20; la teste ha riferito di un orario 9,35-9,40 / 20 – 20,15 e il sabato 9-18 sempre con un'ora di Tes_5 pausa, ma così ha riferito un orario più ampio dell'orario di apertura del centro ed inoltre è stata imprecisa circa il periodo lavorato insieme affermando di aver lavorato a Rho solo per il primo anno e mezzo (dal 2016 a metà 2017), quando però la a Rho ha iniziato a lavorare nel 2018. CP_1
Ha resistito l'appellata, difendendo la sentenza, evidenziando come il Tribunale abbia correttamente interpretato le dichiarazioni dei testi escussi. Quanto al rilievo sui conteggi, precisa che 21,65 ore mensili deriva dall'aver applicato alle 5 ore di lavoro straordinario settimanali con il divisore convenzionale 4,33. La richiesta di deposito di nuovo conteggio non rientra nell'alveo dell'art. 421 c.p.c. avendo avuto lo scopo di depurare i conteggi già depositati con il ricorso introduttivo dalle somme concernenti il superiore inquadramento.
Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, nonostante i ripetuti rinvii richiesti dalle parti per addivenire ad un accordo bonario, la causa è stata discussa all'udienza del 29 maggio 2025 e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * *
L'appello è parzialmente fondato, per quanto di ragione.
Il primo motivo di censura non coglie nel segno.
Rientra nei poteri del giudice disporre che il ricorrente effettui dei nuovi conteggi delle differenze retributive rivendicate secondo le indicazioni che lo stesso giudice ritiene di dare, alla luce delle risultanze istruttorie, quando fin dal deposito del ricorso era stato prodotto il calcolo delle somme richieste con esplicitazione delle modalità seguite per la redazione, come avvenuto nel caso di specie.
Il Tribunale si è limitato ad invitare la lavoratrice a redigere un nuovo computo considerando il livello formale di inquadramento, posto che quello depositato con il ricorso era stato predisposto sulla base del superiore livello rivendicato.
D'altro canto, anche questa Corte ha richiesto la predisposizione di nuovi conteggi, senza che l'appellante sollevasse contestazioni di sorta. Ciò ha permesso di addivenire alla determinazione del quantum dovuto senza necessità di dare ingresso ad una consulenza tecnica contabile, che avrebbe gravato il procedimento di ulteriori costi, oltre a dilatare la durata del processo.
Il secondo motivo è parzialmente fondato.
Ritiene il Collegio che dalle deposizioni dei testi escussi in primo grado, trovi conferma l'effettuazione di un'ora di straordinario unicamente nei giorni dal martedì al venerdì, con esclusione, quindi, della giornata del sabato.
Tutti i testi, infatti, hanno confermato che il sabato l'orario era dalle 9 alle 18 con un'ora di pausa pranzo e che tale orario veniva osservato anche dalla , il che porta ad escludere che in tale CP_1 giornata la appellata prestasse un'ora di lavoro straordinario.
Quanto all'orario osservato nelle altre giornate lavorative, vanno ritenute maggiormente attendibili e
3 coerenti le deposizioni delle testi e risultate in grado di riferire per l'intero Tes_5 Tes_3 periodo oggetto di causa, avendo lavorato per la società dal 2015, a differenza delle testi e Tes_1
che hanno lavorato con la appellata solo per il breve periodo post covid. Entrambe le testi Tes_4 ( e hanno confermato l'orario di lavoro 10-20 (sempre con un'ora di pausa) dal Tes_5 Tes_3 martedì al venerdì. In particolare, la (teste citata dalla società e cognata della legale Tes_3 rappresentante) dopo aver riferito di tale orario di lavoro ha affermato che l'ora di straordinario veniva
“recuperata” in altre giornate arrivando più tardi al lavoro;
tuttavia neppure la società nelle proprie difese ha riferito di una tale modalità di prestazione lavorativa e comunque la genericità della deposizione sul punto porta a rafforzare la deposizione nella parte in cui riferisce di un orario lavorativo della esattamente coincidente con quello allegato dalla lavoratrice. CP_1
Alla luce di tali risultanze istruttorie, può pertanto ritenersi provato un orario di lavoro di 9 ore giornaliere per quattro giorni a settimana.
Il nuovo conteggio depositato in questo grado, in relazione al quale l'appellante non ha sollevato rilievi di sorta, pur avendo assegnato apposito termine a tal fine, può essere utilizzato per la rideterminazione del quantum dovuto. L'ammontare a titolo di differenze retributive è stato calcolato in € 10.874,71 di cui € 3.683,86 per tfr;
la lavoratrice ha detratto come percepito per il tfr € 1.240,52, ma la società ha documentato di aver versato a tale titolo € 2.837 - come affermato dal Tribunale, senza che la statuizione sia stata oggetto di impugnazione - e conseguentemente va detratta la differenza (€ 1.596,23), tra quanto già sottratto a titolo di TFR dalla e quanto risultato versato dalla società, sicchè il dovuto è pari CP_1 ad € 9.278,23 lordi, oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo, con conferma delle restanti statuizioni di merito.
In ragione della reciproca parziale soccombenza, possono compensarsi per un terzo le spese del doppio grado, con condanna dell'appellante al pagamento in favore della lavoratrice dei restanti 2/3, liquidati, in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 3220/2023 del Tribunale di Milano, ridetermina quanto dovuto dall'appellante a titolo di differenze retributive in € 9.278,23 lordi, oltre a rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
conferma le restanti statuizioni di merito;
compensa per un terzo le spese del doppio grado di giudizio e condanna l'appellante a rifondere i restanti 2/3, che liquida in € 1.800 per il primo grado e in € 2.000 per l'appello, oltra a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Milano, 29/4/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3220/2023, estensore dott. Gigli, discussa all'udienza collegiale del 29/5/2025 promossa da:
IA' Parte_1 Parte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAMBA MARCO, elettivamente domiciliata in P.IVA_1 PIAZZA ROMA, 2 CREMONA presso il difensore APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOTIA MARIA e CP_1 C.F._1 dell'avv. FRUGONI CLAUDIO, elettivamente domiciliata in VIA PODGORA, 4 MILANO presso i difensori APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia alla Corte di Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, in riforma della sentenza n. 3220/2023, resa inter partes dal Tribunale di Milano nel procedimento con RGL 10149/2022, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, previa ogni declaratoria del caso, nel merito previa ogni declaratoria del caso, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in narrativa, che
[...]
già nulla deve alla signora Parte_1 Parte_2 Parte_2 CP_1 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, ovvero respingere la relativa domanda, in quanto infondata in fatto e diritto, non provata ed errata nel calcolo eseguito;
in ogni caso condannare la signora alla rifusione delle spese e delle competenze di lite, oltre alle spese CP_1 generali, cpa ed iva del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata: “rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
3220/2023, pubblicata in data 5.10.2023, del Tribunale di Milano, sez. lavoro, dott.ssa Maria Beatrice Gigli, questa confermando in ogni sua parte ed eventualmente con diversa motivazione. Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi agli avv.ti Maria Fotia e Claudio Frugoni quali antistatari.”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 3220/2023, il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla lavoratrice, la quale rivendicava sia lo svolgimento di mansioni superiori (domanda rigettata, su cui si è formato il giudicato) che lo svolgimento di lavoro straordinario nella misura di un'ora al giorno a partire dal giugno 2018. Con il ricorso di primo grado, per quel che ancora rileva la sig.ra esponeva di CP_1 essere stata assunta in data 1.04.2017 dalla Controparte_2 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato full time, trasformato, dal 5.01.2018, a tempo indeterminato, per lo svolgimento di mansioni di “receptionist”, qualifica di impiegata e inquadramento nel 4° livello del CCNL per i dipendenti del settore che il suo Parte_3 orario di lavoro formale era di otto ore giornaliere dal martedì al sabato con il godimento di un'ora di pausa per il pranzo;
di essere stata inizialmente assegnata alla sede di Milano (Via Traiano) e poi, a far tempo dal mese di giugno 2018, presso il centro estetico sito in Rho (MI), ove ha svolto le mansioni di “assistente beauty manager”, con gestione, tra l'altro, anche del magazzino e orario dalle ore 10.00 alle ore 20.00 dal martedì al sabato, con il godimento di un'ora di pausa per il pranzo;
di aver, pertanto, svolto un'ora di lavoro straordinario al giorno e n. 5 ore di lavoro straordinario settimanali, avendo lavorato per n. 9 ore al giorno e n. 45 ore alla settimana, senza aver mai percepito alcun compenso per tali ore di lavoro straordinario.
Esperita istruttoria orale in relazione allo svolgimento del lavoro straordinario, il Tribunale ha ritenuto che i testi avessero confermato che lavorava 9 ore al giorno dal martedì al sabato a fronte CP_1 delle 8 ore contrattualmente previste e retribuite. Visti gli esiti dell'istruttoria, il primo giudice ha disposto il deposito di un nuovo conteggio, a cura della ricorrente, che calcolasse la retribuzione dovuta per le ore di straordinario sulla base dei livelli di inquadramento formalmente riconosciuti. A fronte di contestazioni solo generiche circa il nuovo conteggio (€ 13.126,83 di cui € 3.721,03 per TFR da cui debbono detrarsi anticipi che riconosce di aver ricevuto), e tenuto conto che la CP_1 società ha dimostrato di aver corrisposto a titolo di anticipo TFR la somma complessiva di € 2.837, dal conteggio della lavoratrice va detratta la differenza tra gli anticipi già detratti dalla lavoratrice e l'importo pagato dalla società. Risulta quindi la somma di € 11.530,35, che la è stata condannata a pagare, oltre Parte_2 a rivalutazione e interessi. Spese compensate per 1/3 con condanna della società al pagamento dei restanti 2/3, liquidati in € 3.500 oltre accessori.
Ha proposto appello la Società in relazione al capo che l'ha vista soccombente. Secondo le allegazioni della , ha lavorato inizialmente nella sede di Via Parte_1 CP_1
Traiano osservando l'orario 9-18 con un'ora di pausa pranzo;
a seguito del trasferimento alla sede di Rho, dal dicembre 2018 (e non giugno come affermato dalla lavoratrice), gli orari – dal martedì al venerdì - erano variabili e potevano iniziare tra le 10 e le 11 e terminare tre le 19 e le 20, mentre il sabato erano fissi dalle 9 alle 18; sempre con un'ora di pausa pranzo. Con una prima censura ha lamentato la violazione dell'art. 421 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per aver il giudice disposto la rinnovazione dei conteggi senza esplicitarne le ragioni. Inoltre, pur avendo allegato di svolgere 5 ore di lavoro straordinario a settimana, nei propri conteggi la lavoratrice indica come ore di straordinario mensile 21,65 ore. Il Tribunale ha usato i propri poteri ufficiosi in violazione delle norme di legge, in quanto il quadro probatorio emerso dall'istruttoria era tutt'altro che chiaro. Con il secondo motivo sollecita una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
2 In particolare, ha evidenziato: la teste ha riferito di un orario 11-20 con un'ora di pausa;
la Tes_1 deposizione della teste (“mi pare arrivasse alle 9 o alle 10 e finiva alle 18 o alle volte alle 20, Tes_2 non so ricordare la frequenza con cui ciò avveniva”) smentisce che venisse svolto straordinario ogni volta che usciva alle 18, e dimostra anche che il lavoro straordinario non era costante ma semmai saltuario, confermando che il sabato l'orario ere per tutti 9-18 con un'ora di pausa, il che esclude lo straordinario;
la teste ha riferito che la dal martedì al venerdì lavorava dalle 10 alle 20 o dalle 11 Tes_3 CP_1 alle 20 e in altri giorni recuperava arrivando più tardi;
la teste ha riferito che arrivava Tes_4 CP_1 alle 11 (nei giorni in cui lavoravano insieme, ossia il martedì e il mercoledì) e andava via alle 20; la teste ha riferito di un orario 9,35-9,40 / 20 – 20,15 e il sabato 9-18 sempre con un'ora di Tes_5 pausa, ma così ha riferito un orario più ampio dell'orario di apertura del centro ed inoltre è stata imprecisa circa il periodo lavorato insieme affermando di aver lavorato a Rho solo per il primo anno e mezzo (dal 2016 a metà 2017), quando però la a Rho ha iniziato a lavorare nel 2018. CP_1
Ha resistito l'appellata, difendendo la sentenza, evidenziando come il Tribunale abbia correttamente interpretato le dichiarazioni dei testi escussi. Quanto al rilievo sui conteggi, precisa che 21,65 ore mensili deriva dall'aver applicato alle 5 ore di lavoro straordinario settimanali con il divisore convenzionale 4,33. La richiesta di deposito di nuovo conteggio non rientra nell'alveo dell'art. 421 c.p.c. avendo avuto lo scopo di depurare i conteggi già depositati con il ricorso introduttivo dalle somme concernenti il superiore inquadramento.
Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, nonostante i ripetuti rinvii richiesti dalle parti per addivenire ad un accordo bonario, la causa è stata discussa all'udienza del 29 maggio 2025 e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * *
L'appello è parzialmente fondato, per quanto di ragione.
Il primo motivo di censura non coglie nel segno.
Rientra nei poteri del giudice disporre che il ricorrente effettui dei nuovi conteggi delle differenze retributive rivendicate secondo le indicazioni che lo stesso giudice ritiene di dare, alla luce delle risultanze istruttorie, quando fin dal deposito del ricorso era stato prodotto il calcolo delle somme richieste con esplicitazione delle modalità seguite per la redazione, come avvenuto nel caso di specie.
Il Tribunale si è limitato ad invitare la lavoratrice a redigere un nuovo computo considerando il livello formale di inquadramento, posto che quello depositato con il ricorso era stato predisposto sulla base del superiore livello rivendicato.
D'altro canto, anche questa Corte ha richiesto la predisposizione di nuovi conteggi, senza che l'appellante sollevasse contestazioni di sorta. Ciò ha permesso di addivenire alla determinazione del quantum dovuto senza necessità di dare ingresso ad una consulenza tecnica contabile, che avrebbe gravato il procedimento di ulteriori costi, oltre a dilatare la durata del processo.
Il secondo motivo è parzialmente fondato.
Ritiene il Collegio che dalle deposizioni dei testi escussi in primo grado, trovi conferma l'effettuazione di un'ora di straordinario unicamente nei giorni dal martedì al venerdì, con esclusione, quindi, della giornata del sabato.
Tutti i testi, infatti, hanno confermato che il sabato l'orario era dalle 9 alle 18 con un'ora di pausa pranzo e che tale orario veniva osservato anche dalla , il che porta ad escludere che in tale CP_1 giornata la appellata prestasse un'ora di lavoro straordinario.
Quanto all'orario osservato nelle altre giornate lavorative, vanno ritenute maggiormente attendibili e
3 coerenti le deposizioni delle testi e risultate in grado di riferire per l'intero Tes_5 Tes_3 periodo oggetto di causa, avendo lavorato per la società dal 2015, a differenza delle testi e Tes_1
che hanno lavorato con la appellata solo per il breve periodo post covid. Entrambe le testi Tes_4 ( e hanno confermato l'orario di lavoro 10-20 (sempre con un'ora di pausa) dal Tes_5 Tes_3 martedì al venerdì. In particolare, la (teste citata dalla società e cognata della legale Tes_3 rappresentante) dopo aver riferito di tale orario di lavoro ha affermato che l'ora di straordinario veniva
“recuperata” in altre giornate arrivando più tardi al lavoro;
tuttavia neppure la società nelle proprie difese ha riferito di una tale modalità di prestazione lavorativa e comunque la genericità della deposizione sul punto porta a rafforzare la deposizione nella parte in cui riferisce di un orario lavorativo della esattamente coincidente con quello allegato dalla lavoratrice. CP_1
Alla luce di tali risultanze istruttorie, può pertanto ritenersi provato un orario di lavoro di 9 ore giornaliere per quattro giorni a settimana.
Il nuovo conteggio depositato in questo grado, in relazione al quale l'appellante non ha sollevato rilievi di sorta, pur avendo assegnato apposito termine a tal fine, può essere utilizzato per la rideterminazione del quantum dovuto. L'ammontare a titolo di differenze retributive è stato calcolato in € 10.874,71 di cui € 3.683,86 per tfr;
la lavoratrice ha detratto come percepito per il tfr € 1.240,52, ma la società ha documentato di aver versato a tale titolo € 2.837 - come affermato dal Tribunale, senza che la statuizione sia stata oggetto di impugnazione - e conseguentemente va detratta la differenza (€ 1.596,23), tra quanto già sottratto a titolo di TFR dalla e quanto risultato versato dalla società, sicchè il dovuto è pari CP_1 ad € 9.278,23 lordi, oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo, con conferma delle restanti statuizioni di merito.
In ragione della reciproca parziale soccombenza, possono compensarsi per un terzo le spese del doppio grado, con condanna dell'appellante al pagamento in favore della lavoratrice dei restanti 2/3, liquidati, in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 3220/2023 del Tribunale di Milano, ridetermina quanto dovuto dall'appellante a titolo di differenze retributive in € 9.278,23 lordi, oltre a rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
conferma le restanti statuizioni di merito;
compensa per un terzo le spese del doppio grado di giudizio e condanna l'appellante a rifondere i restanti 2/3, che liquida in € 1.800 per il primo grado e in € 2.000 per l'appello, oltra a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Milano, 29/4/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
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