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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/10/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 108/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 108/2021 promossa da:
(cod. fsc: ) con l'avv. DIONISI OLINDO e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in presso il difensore in Comunanza via Trieste n.136 ATTORE/debitore opponente contro
con l'avv. OLDANI Controparte_1 GIANLUCA e con domicilio presso il difensore in via Podgora 11 MILANO CONVENUTO/creditore opposto
OGGETTO: opposizione a decreto-ingiuntivo per contratto di Agenzia
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 13.1.2025 che si teneva in modalità scritta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto in opposizione al decreto-ingiuntivo già provvisoriamente esecutivo n. 610/2020 con domanda riconvenzionale ed istanza di sospensione, notificato in data 23 gennaio 2021, il signor
[...]
citava in giudizio la società Parte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore Mr. , corrente in
[...] Controparte_1 Forester Hall, 25-27 Weston Street, London SE19 3RY, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno, ogni contraria istanza disattesa e respinta, per tutti i motivi esposti dal sig. e che qui si devono intendere integralmente Parte_1 riportati e trascritti: - in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone i gravi e fondati motivi di cui in narrativa, sospendere ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione dell'opposto Decreto Ingiuntivo n. 610 del 16/11/2020, emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno, nella persona del Giudice Dott. Luigi Cirillo, nell'ambito del procedimento monitorio n. 1700/20 R.G., e munito di formula esecutiva il 03.12.2020, notificato in data 15 dicembre 2020; - in via principale, dichiarare non dovute, in tutto o in parte, le somme richieste in sede monitoria al Sig.
dalla società e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_2 revocare il Decreto ingiuntivo telematico n. 610 del 16/11/2020, emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno, nella persona del Giudice Dott. Luigi Cirillo, nell'ambito del procedimento monitorio n. 1700/20 R.G., in quanto illegittimo, inammissibile, e comunque la domanda avanzata infondata, sia in
pagina 1 di 6 fatto che in diritto;
- in via riconvenzionale, dichiarare il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla società nell'esecuzione dei rapporti Controparte_2 contrattuali intercorsi con il Sig. e, per l'effetto, condannare quest'ultima al Parte_1 pagamento della somma di Euro 25.000,00, o quella maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento del danno ex art. 1453, comma 1, c.c., oltre agli interessi legali e/o alla rivalutazione monetaria dalla presente domanda all'effettivo soddisfo, anche previa compensazione con le somme che dovessero essere eventualmente riconosciute in favore della società opposta per i fatti dedotti in giudizio. In ogni caso con integrale vittoria di spese e compensi di lite”.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12 aprile 2021, la società
, la quale chiedeva Controparte_2 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così decidere:
In via preliminare: -confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.610/2020, emesso e depositato dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 16/11/2020, per tutti i motivi esposti nella parte narrativa, nonché per il fatto che l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione. Nel merito: -rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo, perché infondata, inammissibile, priva di sostegno probatorio e per tutti gli altri motivi dedotti nel presente atto;
-dichiarare esistente il credito vantato da nei confronti del signor e, pertanto, Controparte_2 Parte_1 confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.610/2020, emesso e depositato dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 16/11/2020; -in ogni caso, condannare il signor al pagamento della Parte_1 somma complessiva di €.5.475,00, oltre agli interessi moratori così come previsti dall'art. 5 D. lgs. n. 231/02, pari al tasso d'interesse della Banca Centrale Europea successivi alla data di deposito del ricorso. -rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente per difetto di legittimazione passiva di e, in ogni caso, perché infondata per Controparte_2 tutti i motivi dedotti nella parte narrativa;
-accertare infine e dichiarare la temerarietà dell'azione di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal signor e, per l'effetto, condannare lo Parte_1 stesso al risarcimento in via equitativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. In ogni caso: -con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario ed accessori di legge.”.
Con istanza di sospensione separata ex art. 649 c.p.c. del 29/01/2021 l'opponente richiedeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, inaudita altera parte ed instauratosi il relativo sub procedimento nel quale di costituiva la creditrice opposta che dava atto che l'azione esecutiva a mezzo pignoramento presso terzi nei confronti dell'esecutato non aveva avuto esito per dichiarazione negativa del terzo pignorato, il Giudice, con provvedimento steso in calce al verbale di udienza del 03/05/2021 che si teneva in modalità scritta, ritenuta l'opposizione allo stato degli atti fondata su prova scritta e considerato che la creditrice non aveva offerto garanzie in punto di certezza sulla solvibilità per il caso di restituzione, sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, preso atto della richiesta delle parti nella procedura principale che veniva trattata in sede di prima comparizione parti per lo stesso giorno, concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., rinviando alla nuova udienza del 18.10.2021, successivamente rinviata alla data del 14/03/2022.
A quest'ultima udienza veniva ammessa la prova orale per testimoni richiesta da parte opponente e quella richiesta da parte creditrice opposta, limitatamente ai capitoli evidenziati, con riserva di ammissione delle deposizioni testimoniali già acquisite dalla difesa di parte convenuta opposta ed allegate in atti, che parte attrice opponente aveva proceduto a contestare in ordine alla ritualità della loro acquisizione.
La causa veniva quindi istruita a mezzo audizione dei testi e Testimone_1 Tes_2 ed all'esito il giudicante fissava per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. la nuova udienza
[...]
pagina 2 di 6 del 20.5.2024, con termine fino al 10.5.2024 per il deposito di note conclusionali riepilogative, successivamente differita alla data del 27.5.2024 su istanza delle parti, come da provvedimento dell'8/1/2024, fermo restando il termine per il deposito.
A seguito di alcuni rinvii, alla udienza del 15.01.2025 che si teneva in modalità telematica il Giudice tratteneva la causa a sentenza ex art 281 sexies c.p.c. .
La causa va dunque in decisione dopo esser stata istruita a seguito delle prove orali assunte e delle produzioni documentali effettuate da entrambe le parti costituite.
La documentazione acquisita e gli esiti della prova orale espletata, hanno fornito elementi utili a ritenere dimostrata la pretesa creditoria della in particolare i due testi escussi, quali Pt_2 precedente ed attuale agente dello , quale teste di parte creditrice opposta e Pt_1 Testimone_1 quale teste di parte debitrice opponente, hanno confermato la ricostruzione dei fatti Testimone_3 come narrati dalla creditrice.
In particolare, infatti, il teste di parte opponente non ha fornito deposizioni utili al fine di dimostrare nè la inadempienza della al rapporto di procacciamento di ingaggi, né che il pagamento delle Pt_2 commissioni a favore della non sia dovuto, per cui l'opposizione è rimasta totalmente Pt_2 indimostrata, a fronte, invece dei vari spettacoli e di cui in atti che invece vi sono stati.
Ritiene quindi il Giudice che l'opposizione non sia fondata e debba essere rigettata per avere assolto la parte creditrice opposta, a mezzo documenti e prova testimoniale, all'onere probatorio su di essa parte incombente sulla certezza liquidità ed esigibilità del credito di cui al decreto-ingiuntivo e dunque il pieno diritto al pagamento delle commissioni per gli ingaggi procurati da essa agenzia all'artista, cantante lirico, odierno opponente, mentre la domanda riconvenzionale del debitore sul preteso inadempimento al contratto di agenzia è rimasta totalmente indimostrata.
I rapporti fra l'agente e l'artista si sono interrotti per volontà dell'artista che ha ritenuto di non proseguire a mezzo l'Agente , ma la risoluzione del rapporto fra i due, peraltro Testimone_1 iniziato diversi anni prima, non comporta il pagamento di quanto dovuto per gli ingaggi precedenti conseguiti per la intermediazione del predetto agente e per spettacoli per le stagioni teatrali di annualità successive.
In particolare punto nevralgico di questo processo è che risulta in atti ed in particolare dalla produzione documentale, che fra le parti.-agente ed artista- il contratto per il pagamento delle commissioni sia stato redatto in forma scritta e sia stato regolarmente sottoscritto dalle parti ed in particolare in data 17.12.2017 per l'ingaggio presso il Teatro alla e per il teatro dell'Opera di Montecarlo: è CP_3 documentalmente dimostrato, pertanto, il pieno diritto della Agenzia a richiedere ed ottenere il pagamento delle proprie commissioni per gli ingaggi di cui ai due teatri, per così come concordate per iscritto fra le parti e pertanto, con impegno di pagamento sottoscritto dallo stesso artista Spina.
Peraltro la corrispondenza intercorsa a mezzo email fra l'Agente ed i responsabili degli spettacoli, conferma che l'agente abbia personalmente seguito tutto l'ingaggio, non solo Testimone_1 relativamente al pagamento del compenso, la anche per la tempistica delle prove e l'organizzazione dell'evento per quanto rilevante per esso artista e che l'Agente abbia sempre tenuto informato il suo artista.
Risulta altresì in atti che le fatture emesse dalla per il pagamento delle commissioni non siano Pt_2 state contestate dallo nella immediatezza della di loro ricezione, né successivamente ed anzi Pt_1 risulta in atti che con email del lo stesso riconosca il pagamento del dovuto alla Agenzia ed anzi Pt_1 si scusasse pure per il ritardo nel pagamento, promettendo che dopo la Traviata avrebbe pagato tutti i debiti con l'Agenzia -allegato 9 fascicolo di parte convenuta .
Peraltro evidentemente proprio grazie ai rapporti personali fra le parti e fra l'Agente Testimone_1 pagina 3 di 6 ed esso e dunque sulla fiducia nel pagamento del dovuto, la Agenzia per il tramite del predetto Pt_1 Agente, continuava a procacciare lavori teatrali per l'artista e si confrontino le email allegate dalla parte convenuta per i lavori nell'annualità 2016/2018.
Peraltro rileva altresì che solo con la presente opposizione il debitore abbia contestato gli importi richiesti dalla per le commissioni dovute a seguito degli ingaggi conseguiti dal cantante lirico Pt_2 per il tramite di essa procacciatrice ed infatti le diffide dalla Agenzia in proprio e del di loro difensore successivamente a mezzo pec, rimanevano sena riscontro.
A fronte della copiosa produzione documentale allegata alla parte creditrice, sugli impegni contrattuali sottoscritti, sull'attività di agenzia espletata attraverso l'Agente , il riconoscimento del Testimone_1 debito da parte di esso le fatture regolarmente emesse ed inoltrate rimaste inevase e le diffide di Pt_1 pagamento rimaste senza risposta, la parte opponente non ha fornito alcun elemento utile a dimostrare da un lato che il pagamento delle commissioni non sarebbe dovuto e dall'altro il preteso inadempimento dell'Agenzia di ingaggi.
Solo con una PEC del 27.6.2020 infatti esso debitore scritta dal di lui difensore, contesta per la prima volta l'attività della Agenzia recriminando inadempimenti nella procacciare gli ingaggi e tanto non appare essere credibile tenuto conto di tutta la corrispondenza a mezzo e-mail fra le parti negli anni 2016-2017 per cui ove avesse dei motivi, il sig. aveva il mezzo immediato per contestare o Pt_1 dedurre o contestare condotte non adempienti da parte del suo Agente.
Ritiene pertanto il Giudice dimostrata la ricostruzione dei fatti fra le parti come appresso.
Il signor , dipendente della Società opposta ed agente personale del Testimone_1 signor , ha negoziato termini e condizioni per ottenere la partecipazione dello stesso Parte_1 all'opera La Traviata, avanti il Teatro Alla Scala di Milano per la stagione 2018-2019 e, grazie a Pt_1 detto ingaggio, l'artista ha partecipato a ben 12 rappresentazioni dell'opera (che gli ha garantito un guadagno di 36.000,00 €.) ed anche a successive importanti produzioni, nazionali ed internazionali;
ciò è dimostrato, sia dallo scambio di corrispondenza intercorso tra lo stesso agente ed il Teatro (cfr. doc.4), sia dalle dichiarazioni rese in udienza dai testi escussi: “io stesso ho trovato questo ingaggio e le mail le ho scritte ed inviate io” (teste , cap 1 memoria opposta, udienza 04/07/2022); Testimone_1
“è vero, ha continuato a lavorare (n.d.r. Alla Scala) anche con me” (teste nuovo Parte_1 Tes_3 agente di cap 7 memoria opposta, udienza 06/02/2023), con chiaro riferimento agli ingaggi Pt_1 ottenuti dal precedente agente . Testimone_1
Il signor ha negoziato altresì termini e condizioni per ottenere la Testimone_1 partecipazione del signor all'opera Il Pirata, avanti l'Opera di Montecarlo per la Parte_1 stagione lirica 2019-2020; ciò è dimostrato, sia dallo scambio di corrispondenza intercorso tra lo stesso agente ed il Teatro (cfr. doc.6 e 44), dal quale l'agente ha persino ottenuto per l'artista il rimborso delle spese di viaggio ed un aumento del cachet rispetto alla proposta iniziale (cfr. doc.12), sia dalle dichiarazioni rese in udienza dai testi escussi: “ho negoziato personalmente il contratto con Per_1 segretaria artistica presso l'Opera di Montecarlo, mia amica da tempo” ( , cap 8
[...] Testimone_1 memoria opposta, udienza 04/07/2022); “è vero e lo ricordo bene che ha fatto il Pirata a Parte_1 Montecarlo” ( cap 8 memoria opposta, udienza 06/02/2023). Tes_3
Peraltro la parte convenuta ha definitivamente chiarito l'errore sulla indicazione della residenza anagrafica del contratto di agenzia a mezzo allegazione dello scambio di email fra le parti sul punto;
lo stesso opponente, dopo aver dichiarato “a fine TRAVIATA saldo tutti i miei debiti con l'agenzia” (cfr. Perso doc.9), ha altresì precisato quanto segue: “Ciao (n.d.r. ) il contratto Testimone_1 purtroppo ha l'indirizzo sbagliato…Per la percentuale del 12,5% ovviamente andrà alla tua Agenzia” (cfr. doc.11, mail ore 17.37), con ciò confermando, a differenza di quello che la difesa avversaria ha inteso far credere, l'assoluta irrilevanza dell'errore materiale nell'indicazione della residenza pagina 4 di 6 dell'opponente tale, come era lecito desumere, da non comportare la rinegoziazione di tutte le clausole essenziali del contratto e delle commissioni pattuite (cfr. doc.2, pag.8), tant'è che persino la data è rimasta invariata;
al riguardo, il teste ha così dichiarato: “può capitare a volte che nei Testimone_1 contratti vi siano dei refusi, specie nelle indicazioni anagrafiche e vengano inviati indietro per le correzioni, nel caso di che trattasi ricordo che le condizioni rimasero immutate” ( , cap Testimone_1 2 memoria opposta, udienza 04/07/22).
E' altresì dimostrato documentalmente che, inizialmente, il signor non aveva Parte_1 accettato il ruolo per l'opera La Traviata in scena al Teatro alla Scala, preferendo il ruolo di per CP_4 Perso l'opera presso il Teatro di Tenerife (“Ciao dico NO Alla Scala, dico SI a Montecarlo” - CP_5 cfr. doc.18), per poi supplicare il signor di riprendere i contatti con il Teatro alla Scala Testimone_1 per la Traviata perché aveva bisogno di soldi (cfr. doc.20), rimettendogli però il contratto firmato solo dopo molti mesi [“il secondo contratto (n.d.r. quello con l'indirizzo di residenza corretto) fu firmato ed inviato mesi dopo rispetto al primo” ( ud. 04/07/22 cap 4 memoria opposta)] e ripetuti Testimone_1 solleciti del proprio agente. Quest'ultimo ha così ricostruito l'accaduto: “è vero che mi ha chiesto di riprendere i contatti con , ma non è vero che mi ha chiesto di declinare Tenerife, semmai di CP_6 vedere se poteva farli entrambi;
ha risposto di attendere qualche settimana così da poter CP_6 vedere se si riusciva a coniugare i due impegni (Milano e Tenerife); siccome conoscevo i suoi ripensamenti repentini, prima di accettare un contratto attendevo la sua sottoscrizione e prima di rinunciare ad un ingaggio aspettavo che lui mi rimandasse il contratto con firmato” ( CP_6 [...]
ud. 04/07/22 cap. 3,4,5,6 memoria opposta). Tes_1
Anche alla luce dello scambio di corrispondenza di cui sopra risulta ed è incontestabile l'attività dell'Agente a favore dell'artista per il procacciare gli ingaggi e conseguentemente il diritto di ottenere il pagamento delle commissioni.
La prassi di cercare di coniugare più impegni è “il pane quotidiano” degli agenti, come confermato anche dal signor “per prassi capita che due impegni si accavallino e quindi l'agente cerchi Tes_3 fino all'ultimo momento di tenerli in piedi entrambi” (Teste ud 06/02/23). Tes_3
Gli eventi relativi al teatro di Tenerife, di Liegi e di Amsterdam confermano quanto dedotto dalla creditrice sulla personalità dell'artista ed in ogni caso confermano i rapporti fra le parti ed in particolare la intermediazione dell'agente con i direttori dei teatri ed anche tenuto conto del rapporto personale di conoscenza dell'agente con i direttori teatrali grazia alla quale ha fronteggiato la Testimone_1 condotta dell'artista e non emergendo elemeti tali da ritenere una condotta inadempiente dell'agente nei confronti di esso artista.
Peraltro il teste ha fornito in udienza in sede di deposizioni testimoniali, tutti di Testimone_1 dettagli e le informazioni per ricostruire dettagliatamente i rapporti fra le parti e non rileva che lo stesso sia dipendente della agenzia creditrice, in quanto agente personale dell'artista, è l'unico soggetto legittimato a conoscere i fatti e peraltro le deposizioni rese trovano riscontro dalla produzione documentale sulla programmazione dei lavori teatrali.
Peraltro l'opponente da ultimo non ha fornito elementi per la determinazione del dovuto in maniera ridotta o per la rideterminazione dell'importo, limitandosi ad una contestazione generica e complessiva di tutto l'importo evidenziando l'inadempimento della però smentito dalla istruttoria Pt_2 documentale e orale espletata.
L'opposizione pertanto va rigettata ed il decreto-ingiuntivo opposto confermato nel rigetto, altresì della domanda svolta in via riconvenzionale dall'opponente, peraltro relativa a pretesi inadempimenti della
, che è soggetto giuridico differente rispetto alla odierna creditrice e Controparte_7 come dedotto e documentato dalla parte opposta sul punto .
Alla soccombenza segue altresì la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite della pagina 5 di 6 presente opposizione che si liquidano come in dispositivo tenuto conto della non complessità istruttoria del giudizio, che si è esaurita nella audizione di n. 2 testi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione a decreto-ingiuntivo n. 610 del 16/11/202 in quanto infondata e per l'effetto conferma il decreto-ingiuntivo opposto che potrà riprendere la piena esecutività.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Ascoli Piceno, 18 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 108/2021 promossa da:
(cod. fsc: ) con l'avv. DIONISI OLINDO e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in presso il difensore in Comunanza via Trieste n.136 ATTORE/debitore opponente contro
con l'avv. OLDANI Controparte_1 GIANLUCA e con domicilio presso il difensore in via Podgora 11 MILANO CONVENUTO/creditore opposto
OGGETTO: opposizione a decreto-ingiuntivo per contratto di Agenzia
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 13.1.2025 che si teneva in modalità scritta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto in opposizione al decreto-ingiuntivo già provvisoriamente esecutivo n. 610/2020 con domanda riconvenzionale ed istanza di sospensione, notificato in data 23 gennaio 2021, il signor
[...]
citava in giudizio la società Parte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore Mr. , corrente in
[...] Controparte_1 Forester Hall, 25-27 Weston Street, London SE19 3RY, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno, ogni contraria istanza disattesa e respinta, per tutti i motivi esposti dal sig. e che qui si devono intendere integralmente Parte_1 riportati e trascritti: - in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone i gravi e fondati motivi di cui in narrativa, sospendere ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione dell'opposto Decreto Ingiuntivo n. 610 del 16/11/2020, emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno, nella persona del Giudice Dott. Luigi Cirillo, nell'ambito del procedimento monitorio n. 1700/20 R.G., e munito di formula esecutiva il 03.12.2020, notificato in data 15 dicembre 2020; - in via principale, dichiarare non dovute, in tutto o in parte, le somme richieste in sede monitoria al Sig.
dalla società e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_2 revocare il Decreto ingiuntivo telematico n. 610 del 16/11/2020, emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno, nella persona del Giudice Dott. Luigi Cirillo, nell'ambito del procedimento monitorio n. 1700/20 R.G., in quanto illegittimo, inammissibile, e comunque la domanda avanzata infondata, sia in
pagina 1 di 6 fatto che in diritto;
- in via riconvenzionale, dichiarare il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla società nell'esecuzione dei rapporti Controparte_2 contrattuali intercorsi con il Sig. e, per l'effetto, condannare quest'ultima al Parte_1 pagamento della somma di Euro 25.000,00, o quella maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento del danno ex art. 1453, comma 1, c.c., oltre agli interessi legali e/o alla rivalutazione monetaria dalla presente domanda all'effettivo soddisfo, anche previa compensazione con le somme che dovessero essere eventualmente riconosciute in favore della società opposta per i fatti dedotti in giudizio. In ogni caso con integrale vittoria di spese e compensi di lite”.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12 aprile 2021, la società
, la quale chiedeva Controparte_2 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così decidere:
In via preliminare: -confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.610/2020, emesso e depositato dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 16/11/2020, per tutti i motivi esposti nella parte narrativa, nonché per il fatto che l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione. Nel merito: -rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo, perché infondata, inammissibile, priva di sostegno probatorio e per tutti gli altri motivi dedotti nel presente atto;
-dichiarare esistente il credito vantato da nei confronti del signor e, pertanto, Controparte_2 Parte_1 confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.610/2020, emesso e depositato dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 16/11/2020; -in ogni caso, condannare il signor al pagamento della Parte_1 somma complessiva di €.5.475,00, oltre agli interessi moratori così come previsti dall'art. 5 D. lgs. n. 231/02, pari al tasso d'interesse della Banca Centrale Europea successivi alla data di deposito del ricorso. -rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente per difetto di legittimazione passiva di e, in ogni caso, perché infondata per Controparte_2 tutti i motivi dedotti nella parte narrativa;
-accertare infine e dichiarare la temerarietà dell'azione di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal signor e, per l'effetto, condannare lo Parte_1 stesso al risarcimento in via equitativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. In ogni caso: -con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario ed accessori di legge.”.
Con istanza di sospensione separata ex art. 649 c.p.c. del 29/01/2021 l'opponente richiedeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, inaudita altera parte ed instauratosi il relativo sub procedimento nel quale di costituiva la creditrice opposta che dava atto che l'azione esecutiva a mezzo pignoramento presso terzi nei confronti dell'esecutato non aveva avuto esito per dichiarazione negativa del terzo pignorato, il Giudice, con provvedimento steso in calce al verbale di udienza del 03/05/2021 che si teneva in modalità scritta, ritenuta l'opposizione allo stato degli atti fondata su prova scritta e considerato che la creditrice non aveva offerto garanzie in punto di certezza sulla solvibilità per il caso di restituzione, sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, preso atto della richiesta delle parti nella procedura principale che veniva trattata in sede di prima comparizione parti per lo stesso giorno, concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., rinviando alla nuova udienza del 18.10.2021, successivamente rinviata alla data del 14/03/2022.
A quest'ultima udienza veniva ammessa la prova orale per testimoni richiesta da parte opponente e quella richiesta da parte creditrice opposta, limitatamente ai capitoli evidenziati, con riserva di ammissione delle deposizioni testimoniali già acquisite dalla difesa di parte convenuta opposta ed allegate in atti, che parte attrice opponente aveva proceduto a contestare in ordine alla ritualità della loro acquisizione.
La causa veniva quindi istruita a mezzo audizione dei testi e Testimone_1 Tes_2 ed all'esito il giudicante fissava per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. la nuova udienza
[...]
pagina 2 di 6 del 20.5.2024, con termine fino al 10.5.2024 per il deposito di note conclusionali riepilogative, successivamente differita alla data del 27.5.2024 su istanza delle parti, come da provvedimento dell'8/1/2024, fermo restando il termine per il deposito.
A seguito di alcuni rinvii, alla udienza del 15.01.2025 che si teneva in modalità telematica il Giudice tratteneva la causa a sentenza ex art 281 sexies c.p.c. .
La causa va dunque in decisione dopo esser stata istruita a seguito delle prove orali assunte e delle produzioni documentali effettuate da entrambe le parti costituite.
La documentazione acquisita e gli esiti della prova orale espletata, hanno fornito elementi utili a ritenere dimostrata la pretesa creditoria della in particolare i due testi escussi, quali Pt_2 precedente ed attuale agente dello , quale teste di parte creditrice opposta e Pt_1 Testimone_1 quale teste di parte debitrice opponente, hanno confermato la ricostruzione dei fatti Testimone_3 come narrati dalla creditrice.
In particolare, infatti, il teste di parte opponente non ha fornito deposizioni utili al fine di dimostrare nè la inadempienza della al rapporto di procacciamento di ingaggi, né che il pagamento delle Pt_2 commissioni a favore della non sia dovuto, per cui l'opposizione è rimasta totalmente Pt_2 indimostrata, a fronte, invece dei vari spettacoli e di cui in atti che invece vi sono stati.
Ritiene quindi il Giudice che l'opposizione non sia fondata e debba essere rigettata per avere assolto la parte creditrice opposta, a mezzo documenti e prova testimoniale, all'onere probatorio su di essa parte incombente sulla certezza liquidità ed esigibilità del credito di cui al decreto-ingiuntivo e dunque il pieno diritto al pagamento delle commissioni per gli ingaggi procurati da essa agenzia all'artista, cantante lirico, odierno opponente, mentre la domanda riconvenzionale del debitore sul preteso inadempimento al contratto di agenzia è rimasta totalmente indimostrata.
I rapporti fra l'agente e l'artista si sono interrotti per volontà dell'artista che ha ritenuto di non proseguire a mezzo l'Agente , ma la risoluzione del rapporto fra i due, peraltro Testimone_1 iniziato diversi anni prima, non comporta il pagamento di quanto dovuto per gli ingaggi precedenti conseguiti per la intermediazione del predetto agente e per spettacoli per le stagioni teatrali di annualità successive.
In particolare punto nevralgico di questo processo è che risulta in atti ed in particolare dalla produzione documentale, che fra le parti.-agente ed artista- il contratto per il pagamento delle commissioni sia stato redatto in forma scritta e sia stato regolarmente sottoscritto dalle parti ed in particolare in data 17.12.2017 per l'ingaggio presso il Teatro alla e per il teatro dell'Opera di Montecarlo: è CP_3 documentalmente dimostrato, pertanto, il pieno diritto della Agenzia a richiedere ed ottenere il pagamento delle proprie commissioni per gli ingaggi di cui ai due teatri, per così come concordate per iscritto fra le parti e pertanto, con impegno di pagamento sottoscritto dallo stesso artista Spina.
Peraltro la corrispondenza intercorsa a mezzo email fra l'Agente ed i responsabili degli spettacoli, conferma che l'agente abbia personalmente seguito tutto l'ingaggio, non solo Testimone_1 relativamente al pagamento del compenso, la anche per la tempistica delle prove e l'organizzazione dell'evento per quanto rilevante per esso artista e che l'Agente abbia sempre tenuto informato il suo artista.
Risulta altresì in atti che le fatture emesse dalla per il pagamento delle commissioni non siano Pt_2 state contestate dallo nella immediatezza della di loro ricezione, né successivamente ed anzi Pt_1 risulta in atti che con email del lo stesso riconosca il pagamento del dovuto alla Agenzia ed anzi Pt_1 si scusasse pure per il ritardo nel pagamento, promettendo che dopo la Traviata avrebbe pagato tutti i debiti con l'Agenzia -allegato 9 fascicolo di parte convenuta .
Peraltro evidentemente proprio grazie ai rapporti personali fra le parti e fra l'Agente Testimone_1 pagina 3 di 6 ed esso e dunque sulla fiducia nel pagamento del dovuto, la Agenzia per il tramite del predetto Pt_1 Agente, continuava a procacciare lavori teatrali per l'artista e si confrontino le email allegate dalla parte convenuta per i lavori nell'annualità 2016/2018.
Peraltro rileva altresì che solo con la presente opposizione il debitore abbia contestato gli importi richiesti dalla per le commissioni dovute a seguito degli ingaggi conseguiti dal cantante lirico Pt_2 per il tramite di essa procacciatrice ed infatti le diffide dalla Agenzia in proprio e del di loro difensore successivamente a mezzo pec, rimanevano sena riscontro.
A fronte della copiosa produzione documentale allegata alla parte creditrice, sugli impegni contrattuali sottoscritti, sull'attività di agenzia espletata attraverso l'Agente , il riconoscimento del Testimone_1 debito da parte di esso le fatture regolarmente emesse ed inoltrate rimaste inevase e le diffide di Pt_1 pagamento rimaste senza risposta, la parte opponente non ha fornito alcun elemento utile a dimostrare da un lato che il pagamento delle commissioni non sarebbe dovuto e dall'altro il preteso inadempimento dell'Agenzia di ingaggi.
Solo con una PEC del 27.6.2020 infatti esso debitore scritta dal di lui difensore, contesta per la prima volta l'attività della Agenzia recriminando inadempimenti nella procacciare gli ingaggi e tanto non appare essere credibile tenuto conto di tutta la corrispondenza a mezzo e-mail fra le parti negli anni 2016-2017 per cui ove avesse dei motivi, il sig. aveva il mezzo immediato per contestare o Pt_1 dedurre o contestare condotte non adempienti da parte del suo Agente.
Ritiene pertanto il Giudice dimostrata la ricostruzione dei fatti fra le parti come appresso.
Il signor , dipendente della Società opposta ed agente personale del Testimone_1 signor , ha negoziato termini e condizioni per ottenere la partecipazione dello stesso Parte_1 all'opera La Traviata, avanti il Teatro Alla Scala di Milano per la stagione 2018-2019 e, grazie a Pt_1 detto ingaggio, l'artista ha partecipato a ben 12 rappresentazioni dell'opera (che gli ha garantito un guadagno di 36.000,00 €.) ed anche a successive importanti produzioni, nazionali ed internazionali;
ciò è dimostrato, sia dallo scambio di corrispondenza intercorso tra lo stesso agente ed il Teatro (cfr. doc.4), sia dalle dichiarazioni rese in udienza dai testi escussi: “io stesso ho trovato questo ingaggio e le mail le ho scritte ed inviate io” (teste , cap 1 memoria opposta, udienza 04/07/2022); Testimone_1
“è vero, ha continuato a lavorare (n.d.r. Alla Scala) anche con me” (teste nuovo Parte_1 Tes_3 agente di cap 7 memoria opposta, udienza 06/02/2023), con chiaro riferimento agli ingaggi Pt_1 ottenuti dal precedente agente . Testimone_1
Il signor ha negoziato altresì termini e condizioni per ottenere la Testimone_1 partecipazione del signor all'opera Il Pirata, avanti l'Opera di Montecarlo per la Parte_1 stagione lirica 2019-2020; ciò è dimostrato, sia dallo scambio di corrispondenza intercorso tra lo stesso agente ed il Teatro (cfr. doc.6 e 44), dal quale l'agente ha persino ottenuto per l'artista il rimborso delle spese di viaggio ed un aumento del cachet rispetto alla proposta iniziale (cfr. doc.12), sia dalle dichiarazioni rese in udienza dai testi escussi: “ho negoziato personalmente il contratto con Per_1 segretaria artistica presso l'Opera di Montecarlo, mia amica da tempo” ( , cap 8
[...] Testimone_1 memoria opposta, udienza 04/07/2022); “è vero e lo ricordo bene che ha fatto il Pirata a Parte_1 Montecarlo” ( cap 8 memoria opposta, udienza 06/02/2023). Tes_3
Peraltro la parte convenuta ha definitivamente chiarito l'errore sulla indicazione della residenza anagrafica del contratto di agenzia a mezzo allegazione dello scambio di email fra le parti sul punto;
lo stesso opponente, dopo aver dichiarato “a fine TRAVIATA saldo tutti i miei debiti con l'agenzia” (cfr. Perso doc.9), ha altresì precisato quanto segue: “Ciao (n.d.r. ) il contratto Testimone_1 purtroppo ha l'indirizzo sbagliato…Per la percentuale del 12,5% ovviamente andrà alla tua Agenzia” (cfr. doc.11, mail ore 17.37), con ciò confermando, a differenza di quello che la difesa avversaria ha inteso far credere, l'assoluta irrilevanza dell'errore materiale nell'indicazione della residenza pagina 4 di 6 dell'opponente tale, come era lecito desumere, da non comportare la rinegoziazione di tutte le clausole essenziali del contratto e delle commissioni pattuite (cfr. doc.2, pag.8), tant'è che persino la data è rimasta invariata;
al riguardo, il teste ha così dichiarato: “può capitare a volte che nei Testimone_1 contratti vi siano dei refusi, specie nelle indicazioni anagrafiche e vengano inviati indietro per le correzioni, nel caso di che trattasi ricordo che le condizioni rimasero immutate” ( , cap Testimone_1 2 memoria opposta, udienza 04/07/22).
E' altresì dimostrato documentalmente che, inizialmente, il signor non aveva Parte_1 accettato il ruolo per l'opera La Traviata in scena al Teatro alla Scala, preferendo il ruolo di per CP_4 Perso l'opera presso il Teatro di Tenerife (“Ciao dico NO Alla Scala, dico SI a Montecarlo” - CP_5 cfr. doc.18), per poi supplicare il signor di riprendere i contatti con il Teatro alla Scala Testimone_1 per la Traviata perché aveva bisogno di soldi (cfr. doc.20), rimettendogli però il contratto firmato solo dopo molti mesi [“il secondo contratto (n.d.r. quello con l'indirizzo di residenza corretto) fu firmato ed inviato mesi dopo rispetto al primo” ( ud. 04/07/22 cap 4 memoria opposta)] e ripetuti Testimone_1 solleciti del proprio agente. Quest'ultimo ha così ricostruito l'accaduto: “è vero che mi ha chiesto di riprendere i contatti con , ma non è vero che mi ha chiesto di declinare Tenerife, semmai di CP_6 vedere se poteva farli entrambi;
ha risposto di attendere qualche settimana così da poter CP_6 vedere se si riusciva a coniugare i due impegni (Milano e Tenerife); siccome conoscevo i suoi ripensamenti repentini, prima di accettare un contratto attendevo la sua sottoscrizione e prima di rinunciare ad un ingaggio aspettavo che lui mi rimandasse il contratto con firmato” ( CP_6 [...]
ud. 04/07/22 cap. 3,4,5,6 memoria opposta). Tes_1
Anche alla luce dello scambio di corrispondenza di cui sopra risulta ed è incontestabile l'attività dell'Agente a favore dell'artista per il procacciare gli ingaggi e conseguentemente il diritto di ottenere il pagamento delle commissioni.
La prassi di cercare di coniugare più impegni è “il pane quotidiano” degli agenti, come confermato anche dal signor “per prassi capita che due impegni si accavallino e quindi l'agente cerchi Tes_3 fino all'ultimo momento di tenerli in piedi entrambi” (Teste ud 06/02/23). Tes_3
Gli eventi relativi al teatro di Tenerife, di Liegi e di Amsterdam confermano quanto dedotto dalla creditrice sulla personalità dell'artista ed in ogni caso confermano i rapporti fra le parti ed in particolare la intermediazione dell'agente con i direttori dei teatri ed anche tenuto conto del rapporto personale di conoscenza dell'agente con i direttori teatrali grazia alla quale ha fronteggiato la Testimone_1 condotta dell'artista e non emergendo elemeti tali da ritenere una condotta inadempiente dell'agente nei confronti di esso artista.
Peraltro il teste ha fornito in udienza in sede di deposizioni testimoniali, tutti di Testimone_1 dettagli e le informazioni per ricostruire dettagliatamente i rapporti fra le parti e non rileva che lo stesso sia dipendente della agenzia creditrice, in quanto agente personale dell'artista, è l'unico soggetto legittimato a conoscere i fatti e peraltro le deposizioni rese trovano riscontro dalla produzione documentale sulla programmazione dei lavori teatrali.
Peraltro l'opponente da ultimo non ha fornito elementi per la determinazione del dovuto in maniera ridotta o per la rideterminazione dell'importo, limitandosi ad una contestazione generica e complessiva di tutto l'importo evidenziando l'inadempimento della però smentito dalla istruttoria Pt_2 documentale e orale espletata.
L'opposizione pertanto va rigettata ed il decreto-ingiuntivo opposto confermato nel rigetto, altresì della domanda svolta in via riconvenzionale dall'opponente, peraltro relativa a pretesi inadempimenti della
, che è soggetto giuridico differente rispetto alla odierna creditrice e Controparte_7 come dedotto e documentato dalla parte opposta sul punto .
Alla soccombenza segue altresì la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite della pagina 5 di 6 presente opposizione che si liquidano come in dispositivo tenuto conto della non complessità istruttoria del giudizio, che si è esaurita nella audizione di n. 2 testi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione a decreto-ingiuntivo n. 610 del 16/11/202 in quanto infondata e per l'effetto conferma il decreto-ingiuntivo opposto che potrà riprendere la piena esecutività.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Ascoli Piceno, 18 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
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