Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/02/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 6 febbraio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Claudio Currò
- Ricorrente -
contro
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce
- Convenuto –
OGGETTO: “RIVENDICAZIONE CREDITI DI LAVORO PER ESPLETAMENTO DI MANSIONI SUPERIORI”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.07.2023, la parte ricorrente di cui in epigrafe - dipendente del a far data dal 1987, assegnato all'Ufficio della Motorizzazione Civile di Controparte_1
Lecce sez. distaccata di Taranto, collocato in pensione dal 01 febbraio 2022 – esponeva che per gli anni dal 2017 al gennaio 2022, sebbene formalmente inquadrato nell'Area funzionale II Fascia
Retributiva F1 (Addetto Amministrativo), aveva svolto le mansioni superiori di cui all'Area
Funzionale II proprie dell'Assistente Amministrativo Fascia Retributiva F2, del CCNL comparto senza che le fossero riconosciute e retribuite. CP_2
In considerazione di tanto, in ragione del superiore inquadramento, chiedeva la condanna dell'ente convenuto al pagamento della somma complessiva di euro 14.590,69, di cui euro 12.133,51 per retribuzione ordinaria, straordinario ed euro 2.457,18 per TFS.
Si costituiva in giudizio il convenuto, che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti CP_1
e chiedeva il rigetto del ricorso.
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*
Il ricorso è infondato e non può essere accolto per i motivi che si vanno ad evidenziare.
Premesso che non è stato chiesto il riconoscimento del superiore inquadramento (peraltro comunque inammissibile, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 52, co. 1 e 5, D. Lgs. 30/3/2001
n° 165, già art. 56, co. 1, D. Lgs. 3/2/1993 n° 29, e ss. mm. e ii.), quanto alle reclamate differenze retributive, la norma applicabile al caso di specie è quella di cui all'art. 52 del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 (già art. 56 D. Lgs.
3.2.1993 n° 29, sì come modificato dall'art. 25 del D. Lgs. 31.3.1998 n° 80 e, infine, dall'art. 15 del D. Lgs. 29.10.1998 n°
387).
Tale norma, rispetto alla precedente disposizione normativa, individua per il sistema di pubblico impiego i criteri specifici che devono sussistere affinché il dipendente possa essere validamente adibito a compiti propri di qualifiche superiori. Nell'attuale disposto la riformulazione dello ius variandi da parte della pubblica amministrazione in qualità di datore di lavoro è prevista in maniera più rigida e puntuale rispetto al passato e con un richiamo però al concetto di mansioni equivalenti - già contenuto dall'articolo 2103 c.c. - prevedendo un elenco di ipotesi in cui l'adibizione a mansioni superiori è consentita.
A ciò si aggiunga che, con riferimento più specifico al caso che ci occupa, il CCNL comparto
(su cui il ricorrente fonda le sue pretese), per il quadriennio normativo 2006 2009, CP_2
prevede l'individuazione delle mansioni in maniera più ampia, non più per singole posizioni, bensì per aree funzionali, all'interno delle quali coesistono più posizioni economiche denominate fasce.
Il nuovo contratto ha innovato la concezione delle mansioni per profilo, introducendo una modalità di lavoro all'interno della medesima area più orizzontale e più permeabile tra le varie attribuzioni di competenze che caratterizzano le nuove posizioni economiche. Tale sistema permette di avere all'interno della stessa area mansioni equivalenti alle quali indifferentemente adibire il personale appartenente alle varie posizioni economiche che rientrano nell'area stessa, senza che ciò comporti una violazione del divieto di ius variandi (si veda, ad esempio, come l'allegato a del richiamato ccnl denomini l'area funzionale seconda, ex B1, B2, B3 E B3S).
Pertanto, il nuovo sistema di classificazione del personale, superando il rigido schema delle posizioni giuridiche all'interno delle aree professionali e prevedendo solo livelli economici, consente una maggiore flessibilità nella gestione del personale stesso, riconoscendo alla parte
2 datoriale il potere di esigere dal dipendente tutte le attività lavorative questi all'interno dell'area di appartenenza.
Diretta conseguenza di ciò è che la adibizione di dipendenti, appartenenti a fasce diverse, a mansioni ricomprese nella medesima area professionale, non determina un'attribuzione del lavoratore a mansioni superiori.
A sostegno della conclusione sopra evidenziata - secondo la quale, dunque, lo svolgimento di mansioni riconducibili a fascia economica diversa ma appartenente alla stessa area, non costituisce svolgimento di mansioni superiori, bensì mera progressione economica - giova evidenziare che il contratto integrativo al CCNL 2006/2009 citato dallo stesso ricorrente, all'art.6 (criteri per la progressione all'interno del sistema di classificazione) definisce le progressioni all'interno delle aree come “sviluppi economici” e all'art. 8 come “passaggi da una fascia retributiva all'altra”.
Ma è ancora più chiaramente esplicitato dal testo del CCNL citato laddove stabilisce (art. 6) che le aree individuano al loro interno «livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative» (co. 2) e che ai sensi dell'art. 52 d. lgs. 165/2001 «ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all'interno della medesima area» (co. 6), con previsione, all'interno delle aree, soltanto di diversi livelli economici (art. 11 lett. a, nonché artt. 12 e 13) e stabilendo infine
(art. 9) che «nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano "mansioni immediatamente superiori" quelle proprie dell'area immediatamente superiore».
In questi termini si esprime la giurisprudenza di legittimità nella Sentenza sez. lav. n. 29624 del 2019 che ha così ha rimarcato: “L'art. 52, co. 1, d.Igs. 165/2001, stabilendo, nel testo ratione temporis applicabile ed anteriore alla riforma di cui al d.Igs. 150/2009, che lo ius variandi possa essere esercitato all'interno delle mansioni «considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale dei contratti collettivi», rimette palesemente alla fonte negoziale l'identificazione,
rilevante anche ai fini e per gli effetti dei successivi commi 3, 4 e 5 in tema di mansioni superiori, di quanto, rispetto alle attività di lavoro svolte, possa dirsi rientrare o meno nei compiti propri della classificazione ricevuta. Ciò con orientamento che non appare smentito neppure dalla citata riforma dell'art. 52, di cui al d.Igs. 150/2009. Infatti la previsione dell'inquadramento in aree funzionali, al cui interno la progressione economica è regolata esclusivamente sulla base di fasce di merito (co.
1-bis),
in una con la persistente previsione per cui i trattamenti economici (che come è normale sono scanditi sulla base della tipologia del lavoro svolto) sono definiti dalla contrattazione collettiva (art. 45, co. 1)
e soprattutto con la generale competenza di tale contrattazione rispetto alla disciplina del rapporto di lavoro (art. 40, co.1), fanno pianamente comprendere come, pur non contenendo più l'art. 52, co. 1,
un espresso rinvio in proposito, la classificazione, nei termini appena detti, resti appannaggio dei
3 C.C.N.L.
5.1 Vale dunque il consolidato orientamento per cui «in tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi,
indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c.» (Cass. 16 luglio 2018, n. 18817; Cass. 26 marzo 2014, n. 7106; Cass. 5 agosto 2010, n.
18283; Cass. 11 maggio 2010, n. 11405; Cass. 21 maggio 2009, n. 11835; Cass., S.U., 4 aprile 2008.,
n. 8740). Ciò, rispetto ad un'organizzazione classificatoria sviluppata per aree (come è quella del
C.C.N.L. e, poi anche della citata riforma di cui al d.Igs. 150/2009), legittima la previsione collettiva tale per cui, da chi sia posizionato all'interno di una di tale aree, possano pretendersi le prestazioni considerati equivalenti nell'ambito definitorio dell'area stessa. Si realizza in tal modo, con tutta evidenza, una forma di ampia flessibilità del lavoro esigibile, la cui definizione in sede di trattative collettive è ritenuta dal legislatore tale da assicurare il raggiungimento di equilibri tra flessibilità,
costi, incentivi e tutela della professionalità cui inevitabilmente deve tendere una regolazione
«secondo disposizioni di legge» al fine di assicurare il «buon andamento» (art. 97 Cost.) della P.A. e ciò non irrazionalmente proprio per la naturale idoneità dell'ambito sindacale a consentire di determinare i possibili bilanciamenti tra i contrapposti interessi.
5.2 Indubbiamente tale impostazione di fondo manifesta criticità nel momento stesso in cui la contrattazione collettiva modifichi il proprio l'assetto classificatorio, nel senso di una maggiore flessibilità dello ius variandi, anche rispetto ad attività che, precedentemente, potevano individuare mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento. Tuttavia, è proprio l'ispirazione di fondo di remissione degli assetti ultimi,
nell'equilibrio tra le menzionate e contrapposte esigenze, alla contrattazione collettiva ad impedire che l'evoluzione complessiva di tali aspetti possa comportare il mantenimento di diritti che erano precedentemente riconosciuti e che la nuova disciplina non consenta più di ravvisare. Sussiste in sostanza, in tale ambito e quadro complessivo, un margine di ampia autonomia collettiva che il legislatore ha salvaguardato e che non tollera, in vista dalla salvaguardia di posizioni o pretese individuali, sindacati o manipolazioni, potenzialmente tali da alterare i bilanciamenti resisi possibili nel confronto (più in generale, sul tema ed in tal senso, v. anche Cass. 18 maggio 2018, n 12334;
Cass. 25 gennaio 2016, n. 1241). Mentre d'altra parte, non è neppure in discussione la questione sull'efficacia verso il singolo di tale contrattazione, destinata comunque a sussistere, secondo quanto sancito da Corte Costituzionale 16 ottobre 1997 n. 309. 5.3 Va da sé che tale assetto consenta altresì
alla disciplina collettiva di definire ciò che debba considerarsi mansione superiore, al fine del riconoscimento dei corrispondenti maggiori emolumenti, secondo il disposto dei co. 4 e 5 dell'art. 52
cit. Ciò è conseguenza diretta del fatto che sia rimesso alla medesima di stabilire quanto sia equivalente (co. 1 nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Brunetta) o quanto rientri nella
4 medesima area (co.
1-bis, introdotto con la predetta riforma). Pertanto l'art. 9 del C.C.N.L. 2006/2009
legittimamente ha previsto, in linea con la disciplina delle mansioni intra area, tutte de plano esigibili, che solo le attività extra area costituiscano svolgimento di mansioni superiori, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 4 e 5 citt.: con previsione che collima con la sopravvenuta disciplina del primo comma dell'art. 52 che non richiama più lo «sviluppo professionale» ma solo le «procedure selettive di cui all'art. 35, lett. a», confermando che la qualifica diviene superiore solo in caso di passaggio di area.
5.4 La Corte territoriale ha dunque errato nel ritenere che il diritto (individuale) ad una certa retribuzione rispetto allo svolgimento di date attività di lavoro resista rispetto all'evolversi della contrattazione collettiva, perché un tale effetto non è assicurato, in parte qua, dal sistema delineato dalla legge (art. 52 cit) e dalla contrattazione collettiva, nel loro congiunto operare.
5.5. D'altra parte, va aggiunto, il determinarsi dell'assetto retributivo sulla base della contrattazione collettiva,
pur secondo il regime speciale del pubblico impiego, rende improponibile, trattandosi pur sempre di parametro che fa presumere l'adeguatezza (Cass. 28 ottobre 2008, n. 25889), oltre che la parità di trattamento (art. 45 d. Igs. 165/2001), ogni dubbio di adeguatezza del corrispettivo sotto il profilo del rispetto dell'art. 36 Cost.
5.5 Infine si osserva che la normativa transitoria del C.C.N.L. 2006/2009
non esplica effetti, a differenza di quanto ipoteticamente prospettato dalla corte territoriale,
nell'attribuzione di posizioni economiche migliori a chi nel precedente regime avesse svolto mansioni di fatto superiori a quelle di formale inquadramento, atteso che la norma di riferimento (art. 7,
rubricato come "clausola di primo inquadramento nel nuovo sistema") si basa, nello stabilire le posizioni di confluenza, sulla "posizione già conseguita nel sistema di provenienza", sicché, non essendo nel pubblico impiego ammissibile il conseguimento di inquadramenti superiori sulla base dell'esercizio di fatto delle mansioni, è evidente che le posizioni economiche presso il nuovo regime erano da attribuire sulla base della pregressa collocazione formale. Si é d'altra parte già sottolineato che la modificazione della contrattazione è idonea ad imporsi anche rispetto alla qualificazione come
"superiori" di determinate mansioni che lo fossero secondo il sistema collettivo previgente, ponendosi quale limite, nonostante la ricorrenza di un rapporto di durata, alla portata verso il futuro del pregresso giudicato (Cass. 15 luglio 2019, n. 18901). Al là di ciò, costituisce questione diversa, anche per quanto attiene alla causa petendi, come tale estranea all'oggetto del presente giudizio, quella con cui in ipotesi si pretendesse, nell'ambito dell'area di inquadramento, una posizione economica superiore a quella attribuita dalla P.A., rivendicandola sulla base dei criteri di progressione (art. 11
ss.) propri della nuova disciplina ed in ragione del livello di esperienza o di professionalità conseguiti per effetto del concreto svolgimento di certe attività nella vigenza del pregresso ordinamento contrattuale.
Ciò ha trovato conferma nella giurisprudenza di legittimità anche in tempi recentissimi, laddove si
è affermato che “la contrattazione collettiva nazionale, che è norma di diritto ai sensi dell'art. 5 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (e dell'art. 63, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001), impone di considerare «equivalenti», e dunque parimenti esigibili, tutte le mansioni inserite nell'area, senza la possibilità di considerare alcune di esse superiori rispetto ad altre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001” (CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4482 depositata il 20 febbraio 2024).
Uguale conferma proviene dal CCNL 2019/2021, il cui Art. 14 (Progressioni economiche all'interno delle aree) così recita:
“1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e della famiglia professionale, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più
“differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio.
La misura annua lorda di ciascun “differenziale stipendiale”, da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area del sistema di classificazione, nell'allegata tabella 1.
La medesima tabella evidenzia altresì il numero massimo di “differenziali stipendiali”attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area.
A tal fine, si considerano i “differenziali stipendiali” conseguiti dall'entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità.
2. L'attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area - attivata annualmente in relazione alle risorse del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 49 (Fondo risorse decentrate: costituzione) destinate a tale finalità -, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati….”.
Da tutto quanto sin qui esposto deriva l'infondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente con il ricorso, essendo la stessa fondata sull'asserito svolgimento di pretese mansioni superiori (proprie della fascia retributiva F2, ricadente, assieme alla F1, all'interno della II area funzionale) che tali tuttavia non sono.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio in favore del convenuto liquidate in €.1700,oo ex D.M. n° 55/14, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA.
Taranto, 6 febbraio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Giulia VIESTI
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