TRIB
Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/08/2025, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia
Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 5013 del R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo
t r a part. IVA , in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alfredo Genovese;
-OPPONENTE-
e
P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_2 dall'avv. Giuseppe Fauceglia, giusta procura in atti,
- OPPOSTA–
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1113/2022, emesso ad istanza della con il quale veniva CP_1 ingiunto il pagamento della somma di € 82.439,87 oltre agli interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione.
A sostegno dell'opposizione l'attrice ha contestato la pretesa creditoria, eccependo l'inadempimento del contratto quadro di distribuzione commerciale concluso tra le parti.
Regolarmente si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Instaurato il contraddittorio, rigettate le richieste di prova orale, la causa è stata rinviata all' udienza del 17.04.2025 per la precisazione delle conclusioni, ove è stata poi trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.pc.
*****
In via preliminare va richiamato il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.( cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Ciò chiarito, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da non può Parte_1
trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Giovi a questo punto brevemente soffermarci sulla ricostruzione del rapporto contrattuale oggetto di controversia.
Non v'è contestazione circa la conclusione di un contratto di commercializzazione (non datato) avente ad oggetto l'assunzione dell'obbligo da parte della di commercializzare i Parte_1
prodotti alimentari forniti dalla (nello specifico frutta secca) dietro pagamento di un CP_1 corrispettivo fissato nell'art. 9 del contratto e con assunzione di ulteriori obblighi, tra cui quello di non concorrenza.
Stando poi a quanto dedotto da parte opponente, il contratto de quo è stato concluso nel luglio 2021.
Tuttavia, è documentalmente provato che i rapporti commerciali tra le parti sono più risalenti, datati almeno a partire dall'anno 2018; tanto si evince con chiarezza dalle fatture poste a fondamento del monitorio e dalla contabilità prodotta dalla documenti che non sono stati fatti oggetto CP_1 di specifica e circostanziata opposizione da parte dell'opponente.
Il procedimento monitorio ha dunque avuto ad oggetto la richiesta di pagamento da parte della
(Fornitrice nel contesto del detto contratto quadro) di beni venduti alla CP_1 [...]
(Distributore) negli anni 2018-2021 e poi da essa venduti in maniera autonoma. Parte_1
A fondamento dell'opposizione, quest'ultima ha eccepito l'inadempimento da parte della asserita creditrice delle obbligazioni assunte con il detto contratto quadro del luglio 2021, allegando condotte scorrette, nella specie la mancata evasione di ordinativi di merce, l'applicazione di prezzi più svantaggiosi rispetto ad aziende concorrenti, la fissazione arbitraria di quantitativi minimi di merce da acquistare particolarmente elevati;
dette condotte sono state temporalmente collocate da ottobre a dicembre 2021. Sulla base di ciò la ha dunque chiesto pronunciare la Parte_1
risoluzione del contratto per inadempimento della opposta ed il risarcimento del danno subito, asserendo nel contempo che nulla era dovuto alla controparte.
Dette argomentazioni non possono tuttavia essere condivise.
Va innanzitutto precisato che tali domande sono anche state formulate in via autonoma dinanzi all'intestato Tribunale in un precedente giudizio pendente tra le odierne parti in lite. Quanto alla impossibilità di riunione dei giudizi e di adozione dei provvedimenti ex art. 39 c.p.c., si richiamano le argomentazioni già espresse nell'ordinanza del 21.3.2023.
Ad ogni buon conto, a prescindere dall'ammissibilità in questa sede di siffatte domande, si rileva che la ha contestato qualsivoglia inadempimento, evidenziando tra l'altro che la merce di CP_1 cui alle fatture azionate in monitorio è stata regolarmente consegnata molto prima dell'asserito inadempimento, senza che alcuna tempestiva contestazione sia stata mossa e che pertanto, l'eventuale accoglimento della domanda proposta da controparte non potrebbe comunque avere effetti quanto alle prestazioni già eseguite.
In proposito va infatti correttamente rimarcato che la domanda di pagamento oggetto della presente lite ha ad oggetto un segmento del più ampio rapporto contrattuale tra le parti, risalente al periodo
2018-2021 e ciò non è privo di conseguenze.
La ha dato prova di aver consegnato la merce di cui alle fatture e comunque la CP_1 [...]
non ha formulato alcuna eccezione quanto alla effettiva ricezione della merce né Parte_1
quanto alla presenza di vizi.
Occorre a questo punto rilevare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due segmenti corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Nel caso di specie come già detto, non v'è contestazione in merito alla consegna della merce.
Per contro, non ha dimostrato né l'adempimento né alcun idoneo fatto Parte_1
estintivo o modificativo della pretesa.
La domanda di risoluzione per inadempimento ha ad oggetto un contratto che per espressa ammissione della opponente è stato sottoscritto in data successiva alla gran parte delle prestazioni di cui si chiede il pagamento, che si collocano dal 2018 a parte del 2021 (cfr. pagg. 3 e 5 dell'atto di opposizione, dove il contratto viene datato nel luglio 2021, l'inadempimento collocato nel periodo ottobre-dicembre 2021 e le fatture non contestate allegate alla produzione dell'opposta). Di conseguenza si tratta di prestazioni rispetto alle quali non è possibile estendere gli effetti di una ipotetica risoluzione, sia perché ormai esaurite e non più ripetibili, sia perché apparentemente estranee rispetto al contratto del luglio 2021. Né ancora si potrebbe opporre l'inadempimento ex art. 1460 c.c., per lo stesso ordine di ragioni. Infine, nemmeno si potrebbe argomentare circa una ingiustificata compressione della sfera giuridica dell'opponente, posto che la domanda di risoluzione, correttamente proposta in via principale in diverso (ed anteriore) giudizio sarà ivi vagliata senza alcuna preclusione e con ogni conseguenza in caso di accoglimento.
Sulla base di quanto precede l'opposizione va rigettata con conferma del DI n. 1113/2022 da intendersi definitivamente esecutivo.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n. 1113/2022 emesso dall' intestato
Tribunale in favore di che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
CP_1
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, quantificate nell'importo di euro 7.600,00 oltre interessi come per legge, iva, cpa e rimborso forfettario.
Così deciso in Nocera Inferiore, 08.08.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia
Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 5013 del R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo
t r a part. IVA , in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alfredo Genovese;
-OPPONENTE-
e
P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_2 dall'avv. Giuseppe Fauceglia, giusta procura in atti,
- OPPOSTA–
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1113/2022, emesso ad istanza della con il quale veniva CP_1 ingiunto il pagamento della somma di € 82.439,87 oltre agli interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione.
A sostegno dell'opposizione l'attrice ha contestato la pretesa creditoria, eccependo l'inadempimento del contratto quadro di distribuzione commerciale concluso tra le parti.
Regolarmente si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Instaurato il contraddittorio, rigettate le richieste di prova orale, la causa è stata rinviata all' udienza del 17.04.2025 per la precisazione delle conclusioni, ove è stata poi trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.pc.
*****
In via preliminare va richiamato il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.( cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Ciò chiarito, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da non può Parte_1
trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Giovi a questo punto brevemente soffermarci sulla ricostruzione del rapporto contrattuale oggetto di controversia.
Non v'è contestazione circa la conclusione di un contratto di commercializzazione (non datato) avente ad oggetto l'assunzione dell'obbligo da parte della di commercializzare i Parte_1
prodotti alimentari forniti dalla (nello specifico frutta secca) dietro pagamento di un CP_1 corrispettivo fissato nell'art. 9 del contratto e con assunzione di ulteriori obblighi, tra cui quello di non concorrenza.
Stando poi a quanto dedotto da parte opponente, il contratto de quo è stato concluso nel luglio 2021.
Tuttavia, è documentalmente provato che i rapporti commerciali tra le parti sono più risalenti, datati almeno a partire dall'anno 2018; tanto si evince con chiarezza dalle fatture poste a fondamento del monitorio e dalla contabilità prodotta dalla documenti che non sono stati fatti oggetto CP_1 di specifica e circostanziata opposizione da parte dell'opponente.
Il procedimento monitorio ha dunque avuto ad oggetto la richiesta di pagamento da parte della
(Fornitrice nel contesto del detto contratto quadro) di beni venduti alla CP_1 [...]
(Distributore) negli anni 2018-2021 e poi da essa venduti in maniera autonoma. Parte_1
A fondamento dell'opposizione, quest'ultima ha eccepito l'inadempimento da parte della asserita creditrice delle obbligazioni assunte con il detto contratto quadro del luglio 2021, allegando condotte scorrette, nella specie la mancata evasione di ordinativi di merce, l'applicazione di prezzi più svantaggiosi rispetto ad aziende concorrenti, la fissazione arbitraria di quantitativi minimi di merce da acquistare particolarmente elevati;
dette condotte sono state temporalmente collocate da ottobre a dicembre 2021. Sulla base di ciò la ha dunque chiesto pronunciare la Parte_1
risoluzione del contratto per inadempimento della opposta ed il risarcimento del danno subito, asserendo nel contempo che nulla era dovuto alla controparte.
Dette argomentazioni non possono tuttavia essere condivise.
Va innanzitutto precisato che tali domande sono anche state formulate in via autonoma dinanzi all'intestato Tribunale in un precedente giudizio pendente tra le odierne parti in lite. Quanto alla impossibilità di riunione dei giudizi e di adozione dei provvedimenti ex art. 39 c.p.c., si richiamano le argomentazioni già espresse nell'ordinanza del 21.3.2023.
Ad ogni buon conto, a prescindere dall'ammissibilità in questa sede di siffatte domande, si rileva che la ha contestato qualsivoglia inadempimento, evidenziando tra l'altro che la merce di CP_1 cui alle fatture azionate in monitorio è stata regolarmente consegnata molto prima dell'asserito inadempimento, senza che alcuna tempestiva contestazione sia stata mossa e che pertanto, l'eventuale accoglimento della domanda proposta da controparte non potrebbe comunque avere effetti quanto alle prestazioni già eseguite.
In proposito va infatti correttamente rimarcato che la domanda di pagamento oggetto della presente lite ha ad oggetto un segmento del più ampio rapporto contrattuale tra le parti, risalente al periodo
2018-2021 e ciò non è privo di conseguenze.
La ha dato prova di aver consegnato la merce di cui alle fatture e comunque la CP_1 [...]
non ha formulato alcuna eccezione quanto alla effettiva ricezione della merce né Parte_1
quanto alla presenza di vizi.
Occorre a questo punto rilevare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due segmenti corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Nel caso di specie come già detto, non v'è contestazione in merito alla consegna della merce.
Per contro, non ha dimostrato né l'adempimento né alcun idoneo fatto Parte_1
estintivo o modificativo della pretesa.
La domanda di risoluzione per inadempimento ha ad oggetto un contratto che per espressa ammissione della opponente è stato sottoscritto in data successiva alla gran parte delle prestazioni di cui si chiede il pagamento, che si collocano dal 2018 a parte del 2021 (cfr. pagg. 3 e 5 dell'atto di opposizione, dove il contratto viene datato nel luglio 2021, l'inadempimento collocato nel periodo ottobre-dicembre 2021 e le fatture non contestate allegate alla produzione dell'opposta). Di conseguenza si tratta di prestazioni rispetto alle quali non è possibile estendere gli effetti di una ipotetica risoluzione, sia perché ormai esaurite e non più ripetibili, sia perché apparentemente estranee rispetto al contratto del luglio 2021. Né ancora si potrebbe opporre l'inadempimento ex art. 1460 c.c., per lo stesso ordine di ragioni. Infine, nemmeno si potrebbe argomentare circa una ingiustificata compressione della sfera giuridica dell'opponente, posto che la domanda di risoluzione, correttamente proposta in via principale in diverso (ed anteriore) giudizio sarà ivi vagliata senza alcuna preclusione e con ogni conseguenza in caso di accoglimento.
Sulla base di quanto precede l'opposizione va rigettata con conferma del DI n. 1113/2022 da intendersi definitivamente esecutivo.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n. 1113/2022 emesso dall' intestato
Tribunale in favore di che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
CP_1
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, quantificate nell'importo di euro 7.600,00 oltre interessi come per legge, iva, cpa e rimborso forfettario.
Così deciso in Nocera Inferiore, 08.08.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo