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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/09/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 15.09.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6412/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Salvatore Aloisi;
CONTRO
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: assegno invalidità civile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 14.12.2023 esponeva: Parte_1
- che in data 20.07.2021 aveva presentato istanza all' al fine di essere riconosciuto CP_1 invalido nella misura non inferiore al 74% e, conseguentemente, ottenere il riconoscimento in suo favore dell'assegno d'invalidità civile;
CP_
- che la Commissione Medica istituita presso l' di Messina nella seduta del 22.10.2021 aveva riconosciuto il ricorrente invalido nella misura del 60%;
- che, avverso tale valutazione, il ricorrente aveva proposto giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. n. 1559/2022) per chiedere la nomina di un ctu medico- legale ai fini dell'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- che il ctu, nominato nel suddetto giudizio, aveva riconosciuto in capo al ricorrente un'invalidità pari al 67% a decorrere dalla domanda amministrativa;
- che in data 14.11.2023 il ricorrente a mezzo del suo difensore aveva depositato atto di dissenso alle conclusioni del ctu.
1 Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare i requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla data che sarà stabilita nel corso del CP_ giudizio;
per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, onorari e competenze del presente giudizio e di quello per accertamento tecnico preventivo, oltre iva, cpa e spese generali distraendoli a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria del 05.02.2025, chiedeva il rigetto del CP_1 ricorso, con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 15.09.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, c.p.c.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento della sussistenza delle condizioni sanitarie utili al conseguimento del diritto all'assegno d'invalidità civile (giudizio iscritto al n. R.G. 1559/2022 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente era affetto da “Ipertensione arteriosa con secondarietà cardiaca (cod 6441: 30%). Poliartrosi a modica incidenza funzionale con segni strumentali e clinici di radicolopatia periferica lombare in soggetto con eccesso ponderale ed esiti di intervento di EDD L4-
S1 e di legamentoplastica della cuffia dei rotatori della spalla destra (codice 7010 per analogia e nel complesso
35%). Gastropatia ed esofagite da reflusso in soggetto con esiti di colecistectomia (codice per analogia 6454:
10% e 641/7: 9% in formula salomonica:18 %). Ipertrofia prostatica da adenoma (codice 6204: 11%).
Stato ansioso reattivo (codice 2204: 10%)” e che tali infermità determinavano una riduzione delle capacità ad attendere alla quotidiana attività quantificabile in una percentuale di invalidità del
67% con decorrenza dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
6.- Con il presente giudizio parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'assegno d'invalidità civile a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della
2 dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
7.- Ciò premesso va rilevato che, disposta la rinnovazione del ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente ha riconosciuto che il ricorrente è affetto da “Cardiopatia ipertensiva in soggetto con spondiloartrosi già trattata con discectomia e limitazioni funzionali spalle. Disturbo ansioso depressivo cronico. Ipoacusia percettiva bilaterale. Ipertrofia prostatica. Gastrite eritematosa con reflusso gastro-esofageo” ed ha concluso che presenta un grado di invalidità pari al 74% a decorrere dal mese di giugno 2023.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu, non contestato dalle parti - che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale - va dichiarato che presenta i requisiti sanitari utili all'assegno di invalidità civile a decorrere dal Parte_1 mese di giugno 2023.
8.La natura di mero accertamento del presente giudizio preclude alla condanna dei ratei.
9.- Atteso l'esito del giudizio vanno compensate per intero le spese della fase di atp e per due terzi le spese del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa ed applicando i minimi tariffari attesa la durata del giudizio.
Le spese delle ctu, separatamente liquidate, sono poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità Parte_1 civile con decorrenza dal mese di giugno 2023;
- compensa integralmente le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo;
3 - compensa per due terzi le spese del presente giudizio e condanna l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante quota che si liquida - già ridotta - in euro 898,50 oltre spese generali, iva e cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone a definitivo carico dell' le spese delle ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 16.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 15.09.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6412/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Salvatore Aloisi;
CONTRO
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: assegno invalidità civile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 14.12.2023 esponeva: Parte_1
- che in data 20.07.2021 aveva presentato istanza all' al fine di essere riconosciuto CP_1 invalido nella misura non inferiore al 74% e, conseguentemente, ottenere il riconoscimento in suo favore dell'assegno d'invalidità civile;
CP_
- che la Commissione Medica istituita presso l' di Messina nella seduta del 22.10.2021 aveva riconosciuto il ricorrente invalido nella misura del 60%;
- che, avverso tale valutazione, il ricorrente aveva proposto giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. n. 1559/2022) per chiedere la nomina di un ctu medico- legale ai fini dell'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- che il ctu, nominato nel suddetto giudizio, aveva riconosciuto in capo al ricorrente un'invalidità pari al 67% a decorrere dalla domanda amministrativa;
- che in data 14.11.2023 il ricorrente a mezzo del suo difensore aveva depositato atto di dissenso alle conclusioni del ctu.
1 Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare i requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla data che sarà stabilita nel corso del CP_ giudizio;
per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, onorari e competenze del presente giudizio e di quello per accertamento tecnico preventivo, oltre iva, cpa e spese generali distraendoli a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria del 05.02.2025, chiedeva il rigetto del CP_1 ricorso, con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 15.09.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, c.p.c.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento della sussistenza delle condizioni sanitarie utili al conseguimento del diritto all'assegno d'invalidità civile (giudizio iscritto al n. R.G. 1559/2022 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente era affetto da “Ipertensione arteriosa con secondarietà cardiaca (cod 6441: 30%). Poliartrosi a modica incidenza funzionale con segni strumentali e clinici di radicolopatia periferica lombare in soggetto con eccesso ponderale ed esiti di intervento di EDD L4-
S1 e di legamentoplastica della cuffia dei rotatori della spalla destra (codice 7010 per analogia e nel complesso
35%). Gastropatia ed esofagite da reflusso in soggetto con esiti di colecistectomia (codice per analogia 6454:
10% e 641/7: 9% in formula salomonica:18 %). Ipertrofia prostatica da adenoma (codice 6204: 11%).
Stato ansioso reattivo (codice 2204: 10%)” e che tali infermità determinavano una riduzione delle capacità ad attendere alla quotidiana attività quantificabile in una percentuale di invalidità del
67% con decorrenza dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
6.- Con il presente giudizio parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'assegno d'invalidità civile a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della
2 dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
7.- Ciò premesso va rilevato che, disposta la rinnovazione del ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente ha riconosciuto che il ricorrente è affetto da “Cardiopatia ipertensiva in soggetto con spondiloartrosi già trattata con discectomia e limitazioni funzionali spalle. Disturbo ansioso depressivo cronico. Ipoacusia percettiva bilaterale. Ipertrofia prostatica. Gastrite eritematosa con reflusso gastro-esofageo” ed ha concluso che presenta un grado di invalidità pari al 74% a decorrere dal mese di giugno 2023.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu, non contestato dalle parti - che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale - va dichiarato che presenta i requisiti sanitari utili all'assegno di invalidità civile a decorrere dal Parte_1 mese di giugno 2023.
8.La natura di mero accertamento del presente giudizio preclude alla condanna dei ratei.
9.- Atteso l'esito del giudizio vanno compensate per intero le spese della fase di atp e per due terzi le spese del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa ed applicando i minimi tariffari attesa la durata del giudizio.
Le spese delle ctu, separatamente liquidate, sono poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità Parte_1 civile con decorrenza dal mese di giugno 2023;
- compensa integralmente le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo;
3 - compensa per due terzi le spese del presente giudizio e condanna l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante quota che si liquida - già ridotta - in euro 898,50 oltre spese generali, iva e cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone a definitivo carico dell' le spese delle ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 16.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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