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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/12/2025, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. ET AO EN, all'udienza del 09/12/2025 , ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 36 /2025 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. PASCALIA TIZIANA , giusta procura in C.F._1 atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ATZENI CP_2
ER , elettivamente domiciliato presso VIA VITTORIO EMANUELE 100 98100 MESSINA
VIA CIRO IL GRANDE N. 21 00100 ROMA ITALIA;
- resistente –
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 07/01/2025 , proponeva opposizione avverso l'Avviso CP_1 di addebito n. 595 2024 00037776 65 000 emesso dall' e notificato addì 29/11/2024, con cui si CP_2 intimava il pagamento dell'importo di € 764,11, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, per recupero spese legali ATPO.
Eccepiva la non dovutezza delle somme in quanto il titolo da cui promanava la richiesta creditoria, il decreto di omologa emesso a definizione del giudizio di ATPO iscritto al n. RG
1741/2022 di questo Tribunale, era stato oggetto di ordinanza di correzione di errore materiale con la quale era stata eliminata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Chiedeva, pertanto, previo annullamento, dichiararsi non dovute le somme richieste con l'AVA impugnato, con vittoria di spese e compensi.
Resisteva in giudizio l' , rappresentando di essere in procinto di annullare in autotutela CP_2
l'AVA impugnato, e chiedeva preventivamente che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere. Veniva espletata istruttoria documentale quindi, all'udienza odierna, fatte depositare note in sostituzione d'udienza, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata.
Parte ricorrente ha documentalmente dimostrato che il decreto di omologa in forza del quale l ha notificato l'AVA impugnato è stato corretto nella parte relativa alle spese, che adesso non CP_2 prevede più la condanna della ricorrente alla refusione delle stesse in favore dell' . CP_2
L' , dal canto suo, non ha dimostrato di aver dato corso al proprio intento di annullare CP_2
l'AVA in autotutela, nonostante la causa fosse stata rinviata per agevolare l'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi.
La domanda va, allora, accolta, con annullamento dell'ava impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 CP_2 con ricorso depositato il giorno 07/01/2025 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- In accoglimento della domanda, dichiara non dovute le somme richieste nell'avvisi di addebito impugnato, che annulla;
- Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali che liquida CP_2 in euro 680,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 09/12/2025 .
Il Giudice
ET AO EN