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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/07/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1018/2020 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 343/2020 del 22 gennaio 2020
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), quivi residente, in via Versilia n. 6, nonché elettivamente domiciliato,
[...]
presso lo studio dell'avv. Andrea Treppiedi che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 [...]
), elettivamente domiciliata in Capaci presso lo studio dell'avv. C.F._2
Antonina Vassallo che la rappresenta e difende per mandato in calce alla com-
parsa di costituzione di questo grado del giudizio
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
1 Rigettare tutte le domande proposte dall'attrice in prime cure.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Per l'appellata
Respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infon-
dato l'appello proposto dal sig. confermando la sentenza di Parte_1
primo grado impugnata;
condannare l'appellante al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in subordine, disporre la consulenza tecnica d'ufficio come richiesta nel primo grado di giudizio (omissis).
Indi, condannare l'appellante all'integrale risarcimento del danno patri-
moniale come determinato dal consulente tecnico d'ufficio o in quella somma che codesta Corte vorrà liquidare in via equitativa e al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare l'appellante alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 343/2020 del 22 gennaio 2020, il Tribunale di Pa-
lermo ha condannato a pagare a l'im- Parte_1 Controparte_1
porto di €2.000,00 a titolo di risarcimento per l'illecita appropriazione di una cassettiera da camera da letto in legno wengè, un mobiletto da bagno in arte povera e sei dischi in vinile da 33 giri del cantante . Persona_1
1.1. Per la riforma della sentenza ha proposto appello;
Parte_1
dal canto suo, ha chiesto il rigetto del gravame, Controparte_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 avanzando, a sua volta, appello incidentale per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale patito nella vicenda in esame.
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 18 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 Cpc,
avendone le parti in precedenza già fruito (la causa, infatti, era stata rimessa sul ruolo in conseguenza dell'assenza dall'Ufficio di uno dei componenti del col-
legio che l'aveva già assunta in decisione).
2. Con il primo motivo l'appellante sostiene che è, sì, vero che – come affermato dal Tribunale –, per pacifica giurisprudenza, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del fatto-reato e della relativa condotta, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione a un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affer-
mata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti
(quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché
alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento;
tuttavia – prosegue l'appellante –, resta ferma la necessità dell'accertamento, in sede civile,
dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati.
Ciò premesso, l'appellante sostiene che, nonostante «il quadro delineato dalla giurisprudenza [sia] dunque chiaro», ha errato il Tribunale nel liquidare il danno affermato dall'appellata utilizzando il criterio equitativo ex art. 1226 Cc,
e quindi «dando per scontata l'esistenza, in concreto, del danno stesso, o co-
munque facendola derivare, sic et simpliciter, dalla sentenza di condanna
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 generica al risarcimento del danno e dal mero accertamento del fatto materiale in essa contenuto».
In particolare, l'appellante deduce che «nulla si legge nella sentenza oggi appellata in merito all'accertamento concreto compiuto sulle conseguenze dannose che sarebbero derivate dal fatto concreto», conseguenze che – così si conclude il motivo – il Tribunale «dà per scontate» come circostanza automa-
tica discendente dalla sentenza di condanna generica al risarcimento.
2.1. Con il secondo motivo l'appellante si duole che il Tribunale abbia fatto «riferimento al criterio equitativo ex art. 1226 Cc» per la liquidazione dell'importo riconosciuto all'appellata. Sul punto l'appellante sostiene, fra l'al-
tro, che, secondo la giurisprudenza, l'esercizio del potere discrezionale di liqui-
dare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 Cc,
dà luogo a un giudizio non di equità, ma di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa;
sicché lo stesso da un lato è subordi-
nato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossi-
bile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'al-
tro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno.
Nella fattispecie:
- l'attrice non avrebbe dato prova dell'entità del danno lamentato né
avrebbe «dimostrato che le cose sottratte fossero suscettibili di sfruttamento economico» (il corsivo è dell'estensore di questa sentenza);
- le foto in atti sono scure e dunque non idonee a consentire l'individua-
zione di dimensioni, colori e caratteristiche degli oggetti ritratti;
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 - in ogni caso, la «avrebbe potuto benissimo dimostrare l'en- CP_1
tità del danno producendo diligentemente, come era suo onere, le fatture di ac-
quisto di tali beni, oppure offrendo una prova testimoniale su tale fatto»;
- il Tribunale ha fatto anche riferimento, per la valutazione del danno, a
«elementi reperiti in rete», e tuttavia non sarebbe chiaro:
«1. quali specifiche fonti della rete siano state utilizzate;
2. quali siano stati i parametri concreti, tratti da tali fonti, nello specifico utilizzati per effettuare tale valutazione;
3. attraverso quale percorso logico il giudice è pervenuto, mediante tali criteri, alla quantificazione del danno».
2.2. Dal canto suo, l'appellata deduce di aver «dimostrato l'effettivo pregiudizio patrimoniale» patito nella vicenda in esame, e quindi aggiunge: «Il
danno patrimoniale subito dall'odierna appellata consiste sia nella perdita defi-
nitiva dei beni mobili sia nel loro mancato godimento, da calcolarsi dalla data dell'evento di reato del 7 luglio 2010, come riportato nel capo d'imputazione del decreto di citazione a giudizio, pure prodotto nel fascicolo di primo grado».
2.3. Così riassunte le posizioni delle parti, va evidenziato che i motivi di gravame – tutti legati dal filo conduttore relativo alla questione dell'avvenuta dimostrazione di un danno patito dall'appellata nella vicenda de qua – devono trattarsi congiuntamente, rappresentando, più che distinte censure, il logico svi-
luppo di un'unica doglianza.
2.4. Ora, va premesso che con la sentenza n. 3363/2015 del 1° ottobre
2015 questa Corte di Appello, decidendo sull'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza con la quale il locale Tribunale aveva assolto CP_1
dal reato di appropriazione indebita di alcuni beni mobili della Parte_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 stessa , riteneva raggiunta la «piena prova della condotta di appro- CP_1
priazione dei mobili in oggetto da parte del » medesimo;
quindi, in par- Pt_1
ziale riforma del Tribunale, condannava l'odierno appellante «al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede».
La pronuncia di secondo grado è divenuta irrevocabile il 26 novembre
2015.
2.4.1. Il Tribunale civile – come anticipato – ha liquidato il danno de
quo in complessivi 2.000 euro, stimando in:
- 1.000 euro la cassettiera in legno wengè;
- 250 euro il mobiletto in arte povera del bagno;
- 600 euro la collezione di sei dischi a 33 giri di . Persona_1
2.4.2. L'odierno appellante si duole, per le ragioni supra esposte, del contenuto della decisione qui impugnata, chiedendo a questa Corte di rigettare tutte le domande della . CP_1
2.5. Ciò posto, ritiene questo collegio di dover disattendere l'impugna-
zione proposta dal . Pt_1
2.5.1. Invero, va rilevato che non è più contestabile la circostanza, af-
fermata da questa Corte di Appello nella sentenza 3363/2015 del 1° ottobre
2015, che l'odierno appellante ebbe ad appropriarsi dei beni, di cui si discute in questa sede, di proprietà della;
e del resto, lo stesso appellante, CP_1
per negare che quei fatti abbiano causato un danno all'appellata, afferma –
come si è visto in precedenza – che non risulta «dimostrato che le cose sottratte
fossero suscettibili di sfruttamento economico», così implicitamente – ma ine-
quivocabilmente – riconoscendo di aver posto in essere quella condotta.
2.5.2. Orbene, chiarito che la difesa del non lascia alcuno spazio Pt_1
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6 alla possibilità di ritenere che alla siano stati riconsegnati i beni de CP_1
quibus, sono dunque fuori fuoco le doglianze del medesimo appellante nella parte in cui viene affermato che il diritto al risarcimento del danno debba esclu-
dersi in ragione del fatto che non è stata dimostrata la circostanza che quei beni
«fossero suscettibili di sfruttamento economico»: e ciò perché quel diritto na-
sce, invece, dal mero rilievo la non ha riavuto la disponibilità delle CP_1
res di cui era proprietaria, ossia – detto in altri termini – dalla circostanza che la medesima non sia stata rimessa nella stessa condizione economica CP_1
in cui si sarebbe trovata se fosse stata eseguita la restituzione in natura (Cass.
19769/20023).
2.6. Resta quindi da determinare l'ammontare di quel risarcimento.
2.6.1. Sul punto, osserva la Corte che il diritto al pagamento del tantun-
dem non può escludersi per il fatto che la non abbia prodotto fatture CP_1
e/o richiesto una prova testimoniale: non è infatti implausibile che l'appellata,
così come in genere avviene a distanza di tempo dall'acquisto di un bene, non sia più in possesso del documento fiscale rilasciatole al momento dell'acquisto degli oggetti di cui si discute e che, parimenti, non sia in grado di rintracciare chi le aveva venduto gli stessi.
2.6.2. Dunque, non sembra revocabile in dubbio la circostanza che alla quantificazione del danno dovesse procedersi attraverso una valutazione equi-
tativa dei beni.
2.6.3. Ora, premesso che il Tribunale ha liquidato alla solo CP_1
duemila euro a fronte di una domanda condannatoria di dodicimila, si osserva che è fuor di dubbio che – com'è confermato dalla consultazione dei siti Inter-
net relativi alla vendita di mobili da appartamento – tanto per la cassettiera in
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7 legno wengè quanto per il mobiletto in arte povera del bagno possono ipotiz-
zarsi prezzi differenti a seconda della casa di produzione e delle caratteristiche degli stessi (materiali, epoca di produzione, stato di conservazione, finiture, ori-
ginalità ecc.).
Ecco perché, a giudizio di questo collegio, non merita censura la scelta del Tribunale di valutare in complessivi 1.250 euro il valore dei due mobili,
trattandosi di una stima che – si ripete: come può agevolmente verificarsi a seguito di una ricerca sui siti del settore – sembra attestarsi all'incirca a metà
tra il prezzo di beni appartenenti alla gamma della migliore offerta dei grandi magazzini e la spesa che, invece, si deve affrontare per ottenere mobili di fattura più elevata.
2.6.4. Quanto, poi, al valore dei sei dischi da 33 giri di , si Persona_1
osserva che la parlò, già in primo grado, di una collezione rara dal CP_1
«notevole valore economico», tanto da stimarli in diecimila euro.
Il Tribunale riconobbe, per la perdita de qua, 600 euro.
Orbene, anche per il danno in esame questa Corte non può che ripercor-
rere l'identico modus procedendi seguito per la stima dei mobili da apparta-
mento.
Invero, premesso che la non ha indicato né l'anno di inci- CP_1
sione di ciascuno di quei dischi né i relativi titoli, si osserva che nei siti Internet
in cui sono messi in vendita dischi di – tanto quelli dedicati pro- Persona_1
prio alla vendita di dischi quanto quelli generalisti – i prezzi degli stessi oscil-
lano da pochi euro sino a diverse centinaia di euro.
D'altra parte, l'appellante, che pure si è appropriato di quei dischi, e dunque avrebbe potuto agevolmente dimostrare (mediante l'indicazione dei
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8 titoli di quei long playing) che la valutazione del Tribunale doveva ritenersi fuori mercato, si è limitato ad affermare che nei «numerosi annunci su Internet
[…] si rinvenivano offerte di vendita per dischi originali in vinile […] per 25
euro cadauno», senza, però, offrire a questo collegio concreti elementi per po-
tersi ritenere eccessiva la liquidazione operata dal primo giudice.
Dunque, anche per i dischi può affermarsi che nell'impugnata sentenza la valutazione del danno de quo sia stata prudentemente ancorata a un valore che si attesta, più o meno, alla media degli importi richiesti per la vendita dei dischi dell'artista.
2.7. In conclusione, l'appello del va, quindi, respinto. Pt_1
3. A identica conclusione deve pervenirsi quanto all'appello incidentale proposto dalla , la quale si duole che il Tribunale non le abbia rico- CP_1
nosciuto anche il risarcimento del danno non patrimoniale;
sul punto, la stessa appellata deduce che «l'orientamento giurisprudenziale si è consolidato nel ri-
conoscere la risarcibilità del danno morale anche con riguardo ai reati contro il patrimonio, come appunto il reato di appropriazione indebita, danno che dovrà
essere quantificato in via equitativa».
3.1. Al riguardo, è noto che, «ai fini del risarcimento del danno non pa-
trimoniale l'inesistenza di una pronuncia del giudice penale non costituisce im-
pedimento all'accertamento, da parte del giudice civile, della sussistenza degli elementi costitutivi del reato (Cass. 22 luglio 1996 n. 6527; Cass. 10 novembre
1997 n. 11038 precisa a sua volta che la risarcibilità del danno predetto non richiede che l'illecito integri in concreto un reato, essendo sufficiente che sia astrattamente preveduto come tale, come si desume dall'art. 198 Cp, secondo cui l'estinzione del reato o della pena non importa l'estinzione delle
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9 obbligazioni civili derivanti dal reato medesimo)» (in questi termini la motiva-
zione di Cass. 2367/2000). Tant'è che nelle pronunce che contengono una con-
danna al risarcimento dei danni conseguenti a incidente stradale si procede or-
dinariamente (a meno che si tratti di danno biologico di lieve entità) alla liqui-
dazione anche del pretium doloris patito dal danneggiato, giacché la condotta del danneggiante è sussumibile nell'ipotesi di reato di lesioni personali colpose
(art. 590 Cp).
3.2. Tuttavia, se il giudice penale si è pronunciato nel senso di escludere
(anche con la formula dubitativa prevista dal previgente codice di rito penale)
la responsabilità penale dell'imputato, il giudice civile non può riconoscere il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, appunto perché è stata esclusa la sussistenza del reato che di quel diritto costituiva il presupposto
(Cass. 10201/1994 e 10677/1996).
3.2.1. Questa seconda è l'ipotesi che ricorre nella fattispecie concreta,
giacché il Tribunale assolse il dal reato di appropriazione indebita, e la Pt_1
Corte di Appello penale, alla quale si era rivolta la sola , si pronunciò CP_1
unicamente sulle istanze civili, nulla statuendo, in difetto di gravame del Pub-
blico Ministero, sui profili della responsabilità penale del , già esclusa – Pt_1
si ripete – dal Tribunale.
3.3. Di conseguenza, anche l'appello incidentale – come anticipato – va respinto.
4. Infine, le spese di questo grado del giudizio vanno interamente com-
pensate tra le parti, tenuto conto della reciproca soccombenza di queste ultime;
inoltre, considerato l'esito dei due appelli, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il
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10 versamento, da parte del e della , di un ulteriore importo a Pt_1 CP_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello principale proposto da e su quello incidentale Parte_1
avanzato da avverso la sentenza del Tribunale di Pa- Controparte_1
lermo n. 343/2020 del 22 gennaio 2020, li respinge entrambi;
compensa interamente tra le parti le spese di questo grado del giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-
quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte di entrambe le parti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le ri-
spettive impugnazioni.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 24 luglio 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1018/2020 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 343/2020 del 22 gennaio 2020
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), quivi residente, in via Versilia n. 6, nonché elettivamente domiciliato,
[...]
presso lo studio dell'avv. Andrea Treppiedi che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 [...]
), elettivamente domiciliata in Capaci presso lo studio dell'avv. C.F._2
Antonina Vassallo che la rappresenta e difende per mandato in calce alla com-
parsa di costituzione di questo grado del giudizio
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
1 Rigettare tutte le domande proposte dall'attrice in prime cure.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Per l'appellata
Respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infon-
dato l'appello proposto dal sig. confermando la sentenza di Parte_1
primo grado impugnata;
condannare l'appellante al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in subordine, disporre la consulenza tecnica d'ufficio come richiesta nel primo grado di giudizio (omissis).
Indi, condannare l'appellante all'integrale risarcimento del danno patri-
moniale come determinato dal consulente tecnico d'ufficio o in quella somma che codesta Corte vorrà liquidare in via equitativa e al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare l'appellante alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 343/2020 del 22 gennaio 2020, il Tribunale di Pa-
lermo ha condannato a pagare a l'im- Parte_1 Controparte_1
porto di €2.000,00 a titolo di risarcimento per l'illecita appropriazione di una cassettiera da camera da letto in legno wengè, un mobiletto da bagno in arte povera e sei dischi in vinile da 33 giri del cantante . Persona_1
1.1. Per la riforma della sentenza ha proposto appello;
Parte_1
dal canto suo, ha chiesto il rigetto del gravame, Controparte_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 avanzando, a sua volta, appello incidentale per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale patito nella vicenda in esame.
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 18 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 Cpc,
avendone le parti in precedenza già fruito (la causa, infatti, era stata rimessa sul ruolo in conseguenza dell'assenza dall'Ufficio di uno dei componenti del col-
legio che l'aveva già assunta in decisione).
2. Con il primo motivo l'appellante sostiene che è, sì, vero che – come affermato dal Tribunale –, per pacifica giurisprudenza, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del fatto-reato e della relativa condotta, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione a un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affer-
mata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti
(quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché
alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento;
tuttavia – prosegue l'appellante –, resta ferma la necessità dell'accertamento, in sede civile,
dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati.
Ciò premesso, l'appellante sostiene che, nonostante «il quadro delineato dalla giurisprudenza [sia] dunque chiaro», ha errato il Tribunale nel liquidare il danno affermato dall'appellata utilizzando il criterio equitativo ex art. 1226 Cc,
e quindi «dando per scontata l'esistenza, in concreto, del danno stesso, o co-
munque facendola derivare, sic et simpliciter, dalla sentenza di condanna
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 generica al risarcimento del danno e dal mero accertamento del fatto materiale in essa contenuto».
In particolare, l'appellante deduce che «nulla si legge nella sentenza oggi appellata in merito all'accertamento concreto compiuto sulle conseguenze dannose che sarebbero derivate dal fatto concreto», conseguenze che – così si conclude il motivo – il Tribunale «dà per scontate» come circostanza automa-
tica discendente dalla sentenza di condanna generica al risarcimento.
2.1. Con il secondo motivo l'appellante si duole che il Tribunale abbia fatto «riferimento al criterio equitativo ex art. 1226 Cc» per la liquidazione dell'importo riconosciuto all'appellata. Sul punto l'appellante sostiene, fra l'al-
tro, che, secondo la giurisprudenza, l'esercizio del potere discrezionale di liqui-
dare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 Cc,
dà luogo a un giudizio non di equità, ma di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa;
sicché lo stesso da un lato è subordi-
nato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossi-
bile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'al-
tro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno.
Nella fattispecie:
- l'attrice non avrebbe dato prova dell'entità del danno lamentato né
avrebbe «dimostrato che le cose sottratte fossero suscettibili di sfruttamento economico» (il corsivo è dell'estensore di questa sentenza);
- le foto in atti sono scure e dunque non idonee a consentire l'individua-
zione di dimensioni, colori e caratteristiche degli oggetti ritratti;
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 - in ogni caso, la «avrebbe potuto benissimo dimostrare l'en- CP_1
tità del danno producendo diligentemente, come era suo onere, le fatture di ac-
quisto di tali beni, oppure offrendo una prova testimoniale su tale fatto»;
- il Tribunale ha fatto anche riferimento, per la valutazione del danno, a
«elementi reperiti in rete», e tuttavia non sarebbe chiaro:
«1. quali specifiche fonti della rete siano state utilizzate;
2. quali siano stati i parametri concreti, tratti da tali fonti, nello specifico utilizzati per effettuare tale valutazione;
3. attraverso quale percorso logico il giudice è pervenuto, mediante tali criteri, alla quantificazione del danno».
2.2. Dal canto suo, l'appellata deduce di aver «dimostrato l'effettivo pregiudizio patrimoniale» patito nella vicenda in esame, e quindi aggiunge: «Il
danno patrimoniale subito dall'odierna appellata consiste sia nella perdita defi-
nitiva dei beni mobili sia nel loro mancato godimento, da calcolarsi dalla data dell'evento di reato del 7 luglio 2010, come riportato nel capo d'imputazione del decreto di citazione a giudizio, pure prodotto nel fascicolo di primo grado».
2.3. Così riassunte le posizioni delle parti, va evidenziato che i motivi di gravame – tutti legati dal filo conduttore relativo alla questione dell'avvenuta dimostrazione di un danno patito dall'appellata nella vicenda de qua – devono trattarsi congiuntamente, rappresentando, più che distinte censure, il logico svi-
luppo di un'unica doglianza.
2.4. Ora, va premesso che con la sentenza n. 3363/2015 del 1° ottobre
2015 questa Corte di Appello, decidendo sull'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza con la quale il locale Tribunale aveva assolto CP_1
dal reato di appropriazione indebita di alcuni beni mobili della Parte_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 stessa , riteneva raggiunta la «piena prova della condotta di appro- CP_1
priazione dei mobili in oggetto da parte del » medesimo;
quindi, in par- Pt_1
ziale riforma del Tribunale, condannava l'odierno appellante «al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede».
La pronuncia di secondo grado è divenuta irrevocabile il 26 novembre
2015.
2.4.1. Il Tribunale civile – come anticipato – ha liquidato il danno de
quo in complessivi 2.000 euro, stimando in:
- 1.000 euro la cassettiera in legno wengè;
- 250 euro il mobiletto in arte povera del bagno;
- 600 euro la collezione di sei dischi a 33 giri di . Persona_1
2.4.2. L'odierno appellante si duole, per le ragioni supra esposte, del contenuto della decisione qui impugnata, chiedendo a questa Corte di rigettare tutte le domande della . CP_1
2.5. Ciò posto, ritiene questo collegio di dover disattendere l'impugna-
zione proposta dal . Pt_1
2.5.1. Invero, va rilevato che non è più contestabile la circostanza, af-
fermata da questa Corte di Appello nella sentenza 3363/2015 del 1° ottobre
2015, che l'odierno appellante ebbe ad appropriarsi dei beni, di cui si discute in questa sede, di proprietà della;
e del resto, lo stesso appellante, CP_1
per negare che quei fatti abbiano causato un danno all'appellata, afferma –
come si è visto in precedenza – che non risulta «dimostrato che le cose sottratte
fossero suscettibili di sfruttamento economico», così implicitamente – ma ine-
quivocabilmente – riconoscendo di aver posto in essere quella condotta.
2.5.2. Orbene, chiarito che la difesa del non lascia alcuno spazio Pt_1
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6 alla possibilità di ritenere che alla siano stati riconsegnati i beni de CP_1
quibus, sono dunque fuori fuoco le doglianze del medesimo appellante nella parte in cui viene affermato che il diritto al risarcimento del danno debba esclu-
dersi in ragione del fatto che non è stata dimostrata la circostanza che quei beni
«fossero suscettibili di sfruttamento economico»: e ciò perché quel diritto na-
sce, invece, dal mero rilievo la non ha riavuto la disponibilità delle CP_1
res di cui era proprietaria, ossia – detto in altri termini – dalla circostanza che la medesima non sia stata rimessa nella stessa condizione economica CP_1
in cui si sarebbe trovata se fosse stata eseguita la restituzione in natura (Cass.
19769/20023).
2.6. Resta quindi da determinare l'ammontare di quel risarcimento.
2.6.1. Sul punto, osserva la Corte che il diritto al pagamento del tantun-
dem non può escludersi per il fatto che la non abbia prodotto fatture CP_1
e/o richiesto una prova testimoniale: non è infatti implausibile che l'appellata,
così come in genere avviene a distanza di tempo dall'acquisto di un bene, non sia più in possesso del documento fiscale rilasciatole al momento dell'acquisto degli oggetti di cui si discute e che, parimenti, non sia in grado di rintracciare chi le aveva venduto gli stessi.
2.6.2. Dunque, non sembra revocabile in dubbio la circostanza che alla quantificazione del danno dovesse procedersi attraverso una valutazione equi-
tativa dei beni.
2.6.3. Ora, premesso che il Tribunale ha liquidato alla solo CP_1
duemila euro a fronte di una domanda condannatoria di dodicimila, si osserva che è fuor di dubbio che – com'è confermato dalla consultazione dei siti Inter-
net relativi alla vendita di mobili da appartamento – tanto per la cassettiera in
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7 legno wengè quanto per il mobiletto in arte povera del bagno possono ipotiz-
zarsi prezzi differenti a seconda della casa di produzione e delle caratteristiche degli stessi (materiali, epoca di produzione, stato di conservazione, finiture, ori-
ginalità ecc.).
Ecco perché, a giudizio di questo collegio, non merita censura la scelta del Tribunale di valutare in complessivi 1.250 euro il valore dei due mobili,
trattandosi di una stima che – si ripete: come può agevolmente verificarsi a seguito di una ricerca sui siti del settore – sembra attestarsi all'incirca a metà
tra il prezzo di beni appartenenti alla gamma della migliore offerta dei grandi magazzini e la spesa che, invece, si deve affrontare per ottenere mobili di fattura più elevata.
2.6.4. Quanto, poi, al valore dei sei dischi da 33 giri di , si Persona_1
osserva che la parlò, già in primo grado, di una collezione rara dal CP_1
«notevole valore economico», tanto da stimarli in diecimila euro.
Il Tribunale riconobbe, per la perdita de qua, 600 euro.
Orbene, anche per il danno in esame questa Corte non può che ripercor-
rere l'identico modus procedendi seguito per la stima dei mobili da apparta-
mento.
Invero, premesso che la non ha indicato né l'anno di inci- CP_1
sione di ciascuno di quei dischi né i relativi titoli, si osserva che nei siti Internet
in cui sono messi in vendita dischi di – tanto quelli dedicati pro- Persona_1
prio alla vendita di dischi quanto quelli generalisti – i prezzi degli stessi oscil-
lano da pochi euro sino a diverse centinaia di euro.
D'altra parte, l'appellante, che pure si è appropriato di quei dischi, e dunque avrebbe potuto agevolmente dimostrare (mediante l'indicazione dei
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8 titoli di quei long playing) che la valutazione del Tribunale doveva ritenersi fuori mercato, si è limitato ad affermare che nei «numerosi annunci su Internet
[…] si rinvenivano offerte di vendita per dischi originali in vinile […] per 25
euro cadauno», senza, però, offrire a questo collegio concreti elementi per po-
tersi ritenere eccessiva la liquidazione operata dal primo giudice.
Dunque, anche per i dischi può affermarsi che nell'impugnata sentenza la valutazione del danno de quo sia stata prudentemente ancorata a un valore che si attesta, più o meno, alla media degli importi richiesti per la vendita dei dischi dell'artista.
2.7. In conclusione, l'appello del va, quindi, respinto. Pt_1
3. A identica conclusione deve pervenirsi quanto all'appello incidentale proposto dalla , la quale si duole che il Tribunale non le abbia rico- CP_1
nosciuto anche il risarcimento del danno non patrimoniale;
sul punto, la stessa appellata deduce che «l'orientamento giurisprudenziale si è consolidato nel ri-
conoscere la risarcibilità del danno morale anche con riguardo ai reati contro il patrimonio, come appunto il reato di appropriazione indebita, danno che dovrà
essere quantificato in via equitativa».
3.1. Al riguardo, è noto che, «ai fini del risarcimento del danno non pa-
trimoniale l'inesistenza di una pronuncia del giudice penale non costituisce im-
pedimento all'accertamento, da parte del giudice civile, della sussistenza degli elementi costitutivi del reato (Cass. 22 luglio 1996 n. 6527; Cass. 10 novembre
1997 n. 11038 precisa a sua volta che la risarcibilità del danno predetto non richiede che l'illecito integri in concreto un reato, essendo sufficiente che sia astrattamente preveduto come tale, come si desume dall'art. 198 Cp, secondo cui l'estinzione del reato o della pena non importa l'estinzione delle
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9 obbligazioni civili derivanti dal reato medesimo)» (in questi termini la motiva-
zione di Cass. 2367/2000). Tant'è che nelle pronunce che contengono una con-
danna al risarcimento dei danni conseguenti a incidente stradale si procede or-
dinariamente (a meno che si tratti di danno biologico di lieve entità) alla liqui-
dazione anche del pretium doloris patito dal danneggiato, giacché la condotta del danneggiante è sussumibile nell'ipotesi di reato di lesioni personali colpose
(art. 590 Cp).
3.2. Tuttavia, se il giudice penale si è pronunciato nel senso di escludere
(anche con la formula dubitativa prevista dal previgente codice di rito penale)
la responsabilità penale dell'imputato, il giudice civile non può riconoscere il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, appunto perché è stata esclusa la sussistenza del reato che di quel diritto costituiva il presupposto
(Cass. 10201/1994 e 10677/1996).
3.2.1. Questa seconda è l'ipotesi che ricorre nella fattispecie concreta,
giacché il Tribunale assolse il dal reato di appropriazione indebita, e la Pt_1
Corte di Appello penale, alla quale si era rivolta la sola , si pronunciò CP_1
unicamente sulle istanze civili, nulla statuendo, in difetto di gravame del Pub-
blico Ministero, sui profili della responsabilità penale del , già esclusa – Pt_1
si ripete – dal Tribunale.
3.3. Di conseguenza, anche l'appello incidentale – come anticipato – va respinto.
4. Infine, le spese di questo grado del giudizio vanno interamente com-
pensate tra le parti, tenuto conto della reciproca soccombenza di queste ultime;
inoltre, considerato l'esito dei due appelli, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il
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10 versamento, da parte del e della , di un ulteriore importo a Pt_1 CP_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello principale proposto da e su quello incidentale Parte_1
avanzato da avverso la sentenza del Tribunale di Pa- Controparte_1
lermo n. 343/2020 del 22 gennaio 2020, li respinge entrambi;
compensa interamente tra le parti le spese di questo grado del giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-
quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte di entrambe le parti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le ri-
spettive impugnazioni.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 24 luglio 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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