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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/11/2025, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito della trattazione scritta del 17.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 6025/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente TRA rapp.to e difeso dall'avv. Letizia Filomena ed elettivamente domiciliato Parte_1 ifensore in Marcianise (CE) alla Via N. Gaglione n. 39, CORRENTE
E
- in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e Controparte_1 tivamente domiciliato in Caserta alla Via Arena, località San Benedetto – Ufficio Legale RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 14.10.2021, parte ricorrente, in epigrafe indicata, premettendo di essere stato dichiarato invalido nella misura del 100 % con verbale sanitario ASL CE 1 n. 6454/2009, CP_ esponeva di aver presentato all' istanza di maggiorazione sociale per soggetti maggiorenni inabili
(dom n.203687400008) ai sensi della riforma dell'ART. 38 L. 448/2001 E L. 222/84 e che l CP_1 aveva rigettato detta domanda in quanto “la prestazione richiesta non è prevista per la pensione di cui lei è titolare. In quanto la circolare 107/2020 prevede l'eventuale beneficio della Maggiorazione Sociale solo per coloro i quali sono titolari di Inv.Civ. 100% e non parziale come nel suo caso” e che “il verbale sanitario del 28/07/2009 non è mai stato definito con decreto concessorio dal Comune di residenza (all'epoca titolare del potere concessorio). Risultano altresì decorsi i termini prescrizionali…” CP_ Tanto premesso ritenendo illegittimo il diniego dell' adiva il Tribunale di Santa Maria Capua CP_ Vetere, in funzione di giudice del lavoro al fine di sentir condannare l' al pagamento di detta maggiorazione e dei ratei dovuti e non riscossi dal momento della decorrenza del beneficio, precisamente dal 20/07/2020; vinte le spese di lite con distrazione.
Si costituiva l' , con memoria depositata in data 9.02.2017, con la quale deduceva Controparte_2
l'infondatezza del ricorso e concludeva come in atti per il suo rigetto.
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del
30-06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022.
1 Ritenuta la causa matura per la decisione la causa veniva decisa all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito della sentenza completa della motivazione.
****
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
La domanda di maggiorazione sociale per soggetti maggiorenni inabili è stata rigettata dall' sulla CP_1 base del presupposto che detta prestazione è prevista esclusivamente per i soggetti titolari di invalidità civile 100 % e non parziale come il caso del ricorrente e che il verbale sanitario del 28/07/2009
(emesso dall'Asl – CE) attestante tale condizione di inabilità totale non sarebbe stato definito con decreto concessorio dal Comune di residenza (all'epoca titolare del potere concessorio).
Ebbene, il verbale ASL del 28.07.2009, allegato in atti, che dichiara il ricorrente invalido nella misura CP_ del 100 % (peraltro mai trasmesso all' , posto a fondamento della suddetta istanza, risulta effettivamente carente del decreto concessorio che avrebbe dovuto esser emesso da parte del Comune di residenza del ricorrente.
In effetti, in base alla legislazione al tempo vigente, una volta terminata la procedura di accertamento sanitario delle condizioni di invalidità, la Commissione Medica dell'ASL trasmetteva d'ufficio il verbale e la domanda di accertamento al Comune di residenza del richiedente al fine di consentire a tale Ente, verificati i requisiti prescritti per ciascun beneficio (età, limiti di reddito, cittadinanza, eventuali incompatibilità, requisiti generali), l'adozione del provvedimento concessivo della provvidenza ( vedi art. 47, del Dlgs.96/99 e DPR 689/94). CP_ Il Comune, in seguito trasmetteva tale provvedimento di concessione della prestazione all' territorialmente competente per la sola erogazione del trattamento assistenziale
Difatti solo con l'entrata in vigore dell'art. 20 del D.L. n.78/2009 - convertito con modificazioni nella
Legge 102 del 3 agosto 2009 –in vigore dal 01/01/2010 - il potere concessorio è passato in capo all' che fino a quel momento, aveva solo funzione di ente erogatore della prestazione ai sensi del CP_1 decreto legislativo n. 112/1998.
A ciò va aggiunto che, oltre a non essere stato documentata la sussistenza di tale decreto comunale , nemmeno è stata fornita prova della trasmissione dello stesso all' CP_1
Il ricorrente, nel caso de quo , avrebbe dovuto espletare l'istanza di ripristino ed essere sottoposto a verifica medico-legale con riconoscimento mese successivo alla presentazione della domanda oppure presentare nuova domanda di accertamento dei requisiti di invalidità civile, procedura che, nella fattispecie in esame non è stata espletata
Allo stato non può che ritenersi che non vi è documentazione che accerti la conclusione del procedimento di verifica del requisito sanitario, per cui la domanda volta all'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la maggiorazione sociale in quanto invalido civile 100% non può trovare accoglimento.
2 Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) nulla per le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito Il Giudice
Dott.ssa Roberta Gambardella
3
E
- in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e Controparte_1 tivamente domiciliato in Caserta alla Via Arena, località San Benedetto – Ufficio Legale RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 14.10.2021, parte ricorrente, in epigrafe indicata, premettendo di essere stato dichiarato invalido nella misura del 100 % con verbale sanitario ASL CE 1 n. 6454/2009, CP_ esponeva di aver presentato all' istanza di maggiorazione sociale per soggetti maggiorenni inabili
(dom n.203687400008) ai sensi della riforma dell'ART. 38 L. 448/2001 E L. 222/84 e che l CP_1 aveva rigettato detta domanda in quanto “la prestazione richiesta non è prevista per la pensione di cui lei è titolare. In quanto la circolare 107/2020 prevede l'eventuale beneficio della Maggiorazione Sociale solo per coloro i quali sono titolari di Inv.Civ. 100% e non parziale come nel suo caso” e che “il verbale sanitario del 28/07/2009 non è mai stato definito con decreto concessorio dal Comune di residenza (all'epoca titolare del potere concessorio). Risultano altresì decorsi i termini prescrizionali…” CP_ Tanto premesso ritenendo illegittimo il diniego dell' adiva il Tribunale di Santa Maria Capua CP_ Vetere, in funzione di giudice del lavoro al fine di sentir condannare l' al pagamento di detta maggiorazione e dei ratei dovuti e non riscossi dal momento della decorrenza del beneficio, precisamente dal 20/07/2020; vinte le spese di lite con distrazione.
Si costituiva l' , con memoria depositata in data 9.02.2017, con la quale deduceva Controparte_2
l'infondatezza del ricorso e concludeva come in atti per il suo rigetto.
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del
30-06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022.
1 Ritenuta la causa matura per la decisione la causa veniva decisa all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito della sentenza completa della motivazione.
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Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
La domanda di maggiorazione sociale per soggetti maggiorenni inabili è stata rigettata dall' sulla CP_1 base del presupposto che detta prestazione è prevista esclusivamente per i soggetti titolari di invalidità civile 100 % e non parziale come il caso del ricorrente e che il verbale sanitario del 28/07/2009
(emesso dall'Asl – CE) attestante tale condizione di inabilità totale non sarebbe stato definito con decreto concessorio dal Comune di residenza (all'epoca titolare del potere concessorio).
Ebbene, il verbale ASL del 28.07.2009, allegato in atti, che dichiara il ricorrente invalido nella misura CP_ del 100 % (peraltro mai trasmesso all' , posto a fondamento della suddetta istanza, risulta effettivamente carente del decreto concessorio che avrebbe dovuto esser emesso da parte del Comune di residenza del ricorrente.
In effetti, in base alla legislazione al tempo vigente, una volta terminata la procedura di accertamento sanitario delle condizioni di invalidità, la Commissione Medica dell'ASL trasmetteva d'ufficio il verbale e la domanda di accertamento al Comune di residenza del richiedente al fine di consentire a tale Ente, verificati i requisiti prescritti per ciascun beneficio (età, limiti di reddito, cittadinanza, eventuali incompatibilità, requisiti generali), l'adozione del provvedimento concessivo della provvidenza ( vedi art. 47, del Dlgs.96/99 e DPR 689/94). CP_ Il Comune, in seguito trasmetteva tale provvedimento di concessione della prestazione all' territorialmente competente per la sola erogazione del trattamento assistenziale
Difatti solo con l'entrata in vigore dell'art. 20 del D.L. n.78/2009 - convertito con modificazioni nella
Legge 102 del 3 agosto 2009 –in vigore dal 01/01/2010 - il potere concessorio è passato in capo all' che fino a quel momento, aveva solo funzione di ente erogatore della prestazione ai sensi del CP_1 decreto legislativo n. 112/1998.
A ciò va aggiunto che, oltre a non essere stato documentata la sussistenza di tale decreto comunale , nemmeno è stata fornita prova della trasmissione dello stesso all' CP_1
Il ricorrente, nel caso de quo , avrebbe dovuto espletare l'istanza di ripristino ed essere sottoposto a verifica medico-legale con riconoscimento mese successivo alla presentazione della domanda oppure presentare nuova domanda di accertamento dei requisiti di invalidità civile, procedura che, nella fattispecie in esame non è stata espletata
Allo stato non può che ritenersi che non vi è documentazione che accerti la conclusione del procedimento di verifica del requisito sanitario, per cui la domanda volta all'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la maggiorazione sociale in quanto invalido civile 100% non può trovare accoglimento.
2 Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) nulla per le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito Il Giudice
Dott.ssa Roberta Gambardella
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